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Legge federale su la costituzione di riserve di crisi da parte dell’economia privata

del 3 ottobre 1951 (Stato 13 giugno 2006)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 31quinquies della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 10 agosto 1951, decreta:

I. Parte generale

Art. 1 Norma fondamentale

Alle aziende dell’economia privata che assegnano parte dei loro utili netti alla costituzione di una riserva di crisi, nel senso della presente legge, la Confederazione restituisce, conformemente alle disposizioni che seguono, l’imposta federale diretta2 che hanno pagato sulle somme versate a tale riserva, a condizione che dette aziende procurino occasioni di lavoro in periodo di disoccupazione.

Art. 2 Campo d’applicazione

La presente legge è applicabile alle aziende iscritte nel registro di commercio. Il Consiglio federale può dichiararla applicabile ad altre aziende qualora la loro contabilità risponda alle esigenze previste dagli articoli 957 e seguenti del Codice delle obbligazioni3. La presente legge può parimente essere dichiarata applicabile in modo generale alle aziende che ricorrono ai servigi dell’ufficio contabile di un’associazione economica o professionale.

Le riserve secondo la presente legge non possono più essere costituite dopo l’entrata in vigore della legge federale del 20 dicembre 19854 sulla costituzione di riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali.5 RU 1952 13

[CS 1 3; RU 1978 484]. Vedi ora gli art. 41, 100, 101 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

Nuova denominazione giusta l’art. 8 cpv.4 delle disp. trans. cost. [RU 1982 138]. Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.

Introdotto dall’art. 26 della LF del 20 dic. 1985 sulla costituzione di riserve di crisi II. Costituzione delle riserve di crisi

Art. 3 Entità delle riserve

I versamenti al fondo di riserva non devono essere inferiori a mille franchi l’anno. Essi non potranno superare complessivamente, a scelta dell’azienda, il cinquanta per cento dell’importo totale dei salari pagati annualmente o del valore assicurativo degli immobili e dell’attrezzatura, ovvero del valore delle scorte di merci. Le riserve devono essere indicate separatamente nella contabilità.

L’Assemblea federale può ridurre l’importo complessiva autorizzato a sospendere temporaneamente la costituzione di riserve.

Art. 4 Collocamento delle riserve

Le riserve di crisi a la loro quota fissata dal Consiglio federale, in ogni modo almeno il sessanta per cento di esse, devono essere investite in buoni di deposito della Confederazione, nominativi e fruttanti un interesse stabilito secondo le condizioni usuali del mercato.

I buoni di deposito sono emessi per un determinato numero di anni. L’azienda può chiederne il rimborso anticipato per la fine dell’anno civile.

I buoni di deposito sono rimborsabili al momento della liberazione delle riserve (art. 5 e art. 5a), indipendentemente dalla loro scadenza. Nel caso di scadenza della validità, l’impresa può chiedere la proroga oppure il rimborso del buono di deposito.6 III. Lotta contro la disoccupazione

Art. 57 Liberazione generale

Il Dipartimento federale dell’economia8, se l’occupazione è minacciata oppure se difficoltà d’occupazione si sono già manifestate, libera le riserve per regioni intercantonali a per tutta la Svizzera, per singoli o per tutti i rami economici, onde consentire il finanziamento di provvedimenti intesi a procurare occasioni di lavoro. Le riserve vengono liberate anche in caso di bisogno straordinario di adattamenti all’evoluzione tecnologica o del mercato. Prima della liberazione, il Dipartimento consulta i Cantoni e le associazioni mantello dell’economia.

Il Dipartimento federale dell’economia, a domanda di un Cantone, può liberare le riserve per il territorio di quest’ultima.

Nuovo testo giusta l’art. 26 della LF del 20 dic. 1985 sulla costituzione di riserve di crisi

Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 5a9 Liberazione per singole imprese

Su domanda di un’impresa minacciata o già in difficoltà, l’Ufficio federale dei problemi congiunturali10 può liberare le riserve onde consentire il finanziamento di provvedimenti intesi a procurare occasioni di lavoro.

La domanda deve essere presentata all’autorità cantonale competente. Questa la trasmette immediatamente, con la sua proposta, all’Ufficio federale dei problemi congiunturali11.

Sono indizi di difficoltà, in particolare, un’importante diminuzione delle ordinazioni o degli utili o un deterioramento della situazione finanziaria.

Art. 6 Provvedimenti intesi a procurare occasioni di lavoro

Una volta iniziata la lotta contro la disoccupazione, le aziende hanno la facoltà, senza doverne prima chiedere speciale autorizzazione ufficiale, di procurare le seguenti occasioni di lavoro:

  1. costruzione, ampliamento, trasformazione e rinnovamento, nell’interno del Paese, di laboratori, edifici amministrativi, edifici a scopo sociale, refettori, impianti di depurazione, canalizzazioni e abitazioni per gl’impiegati e gli operai dell’azienda;

  2. acquisto di macchine, apparecchi, motori, impianti tecnici e mezzi di trasporto fabbricati nella Svizzera e destinati all’azienda.

Il Consiglio federale può concedere autorizzazioni speciali per altri provvedimenti intesi a lottare contro la disoccupazione e a migliorare le possibilità d’esportazione, ad aumentare in modo generale la capacità di rendimento delle aziende o a mantenere e accrescere in altra forma il grado di occupazione. Esso può emanare, dopo aver sentito i Cantoni e le associazioni economiche, prescrizioni a questo proposito.

IV. Il diritto alla restituzione

Art. 7 Determinazione

La restituzione prevista nell’articolo 1 corrisponde alla differenza tra l’importo dell’imposta federale diretta, come è stato definitivamente fissato e pagato sulla base dell’utile netto, del rendimento netto e del reddito degli esercizi sul risultato dei quali la riserva di crisi è stata costituita, e l’importo dell’imposta che sarebbe stato ottenuto dopo deduzione della quota del reddito che ha servito per la costituzione della riserva di crisi.

Introdotto dall’art. 26 della LF del 20 dic. 1985 sulla costituzione di riserve di crisi

Oggi: «Segretariato di Stato dell’economia (SECO)» (art. 5 dell’O del 14 giu. 1999 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’economia, RS 172.216.1, RU 2000 187 art. 6).

Se l’azienda è esercitata in forma di ditta individuale, da una società di persone o da un’altra comunione di persone senza personalità giuridica, la restituzione corrisponde alla differenza tra gl’importi dell’imposta federale diretta calcolati, da una parte, sul reddito commerciale dell’azienda durante gli anni determinanti e conformemente alla tariffa applicabile ai celibi, e d’altra parte, sul reddito commerciale diminuito della parte assegnata alla riserva di crisi.

La restituzione, conformemente ai capoversi 1 e 2, è determinata dall’amministrazione dell’imposta federale diretta del Cantone sul territorio del quale l’azienda ha la sua sede.

Art. 8 Estensione

L’azienda ha diritto all’intera restituzione prevista nell’articolo 7 se prova di aver destinato alla creazione di occasioni di lavoro una somma equivalente alla riserva di crisi e alla restituzione corrispondente.

Se la somma destinata alla creazione di occasioni di lavoro rappresenta soltanto una parte della riserva e della restituzione corrispondente, quest’ultima sarà ridotta in proporzione.

La restituzione è parimente ridotta proporzionatamente se l’azienda chiede il rimborso dei buoni di deposito prima che sia incominciata la lotta contro la disoccupazione.

Art. 9 Produzione della prova

Spetta all’azienda che domanda una restituzione nel senso degli articoli 7 e 8 fornire la prova di aver costituito una riserva di crisi e procurato occasioni di lavoro.

Il Consiglio federale stabilisce le modalità per la produzione della prova. Esso può, ove occorra, far procedere da parte sua a inchieste per verificare se le prove fornite sono esatte e complete.

Qualsiasi restituzione ottenuta in base a indicazioni inesatte o incomplete dev’essere rimborsata alla Confederazione.

Art. 10 Trasferimento e prescrizione

In seguito a fusione di un’azienda o ad assunzione dell’attivo e del passivo, il diritto alla restituzione passa al suo successore.

Il diritto di restituzione si prescrive entro due anni a contare dallo spirare del termine fissato dal Consiglio federale per l’esecuzione dei provvedimenti intesi a procurare occasioni di lavoro.

V. Disposizioni esecutive ed entrata in vigore

Art. 11 Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive necessarie.

Art. 1212

Art. 13 Prima costituzione di riserve

Riserve di crisi possono essere costituite per la prima volta mediante prelevamenti dagli utili degli esercizi che si chiudono nel corso del 1951.

Art. 14 Entrata in vigore

Il Consiglio federale fissa la data dell’entrata in vigore della presente legge.

Data dell’entrata in vigore: 25 gennaio 195213

DCF del 15 gen. 1952 (RU 1952 18).