935.21
Legge federale
concernente Svizzera Turismo
1
del 21 dicembre 1955 (Stato 1° agosto 2008)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 31bis capoversi 2 e 3 lettere a e c della Costituzione federale2 3,
decreta:
Art. 14
Svizzera Turismo è una corporazione di diritto pubblico. Esso promuove la domanda di viaggi e vacanze in Svizzera.
Esso assume i seguenti compiti:
analizzare l’evoluzione dei mercati e fornire consulenza agli operatori nell’elaborazione di prestazioni di servizi corrispondenti alle esigenze del mercato e dell’ecologia;
preparare e diffondere messaggi promozionali;
utilizzare o organizzare manifestazioni promozionali e offrire servizi ai media;
informare in merito all’offerta turistica;
assistere gli operatori nelle loro attività di distribuzione;
sostenere la commercializzazione dei prodotti;
coordinare l’accesso al mercato e cooperare con altre organizzazioni e imprese interessate all’immagine del Paese.
Art. 25
Svizzera Turismo mantiene rappresentanze all’estero.
Art. 3
Possono far parte di Svizzera Turismo, in qualità di membri, le persone fisiche e giuridiche domiciliate in Svizzera, come pure gli enti di diritto pubblico federale e cantonale.
Art. 46
Gli organi di Svizzera Turismo sono l’assemblea generale, il comitato e l’organo di controllo. Un direttore dirige gli affari.
Il Consiglio federale fissa i particolari dell’organizzazione, previo parere del settore turistico, ed è autorizzato a modificare la denominazione della corporazione di diritto pubblico.
Art. 57
Art. 68
La Confederazione accorda a Svizzera Turismo aiuti finanziari annui nei limiti dei crediti autorizzati. L’Assemblea federale definisce ogni quattro anni il quadro finanziario mediante un decreto federale semplice.