RU 2008 3437
Legge federale
concernente l’aggiornamento formale del diritto federale
del 20 marzo 2008
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 agosto 20071,
decreta:
I
I seguenti atti normativi sono abrogati: 1. Ordinamento dei funzionari del 30 giugno 19272; 2. Decreto federale del 23 giugno 19883 concernente il pagamento al personale federale di un’indennità straordinaria nel 1988; 3. Legge federale del 20 dicembre 19624 sul pagamento di un’indennità ai beneficiari di rendite delle casse di assicurazione del personale della Confederazione; 4. Decreto federale del 5 ottobre 19795 sul contributo straordinario per i nuovi edifici della Scuola tecnica superiore di ortovitifrutticoltura di Wädenswil (Centro di formazione a livello di scuola tecnica, scuola speciale e corsi professionali); 5. Decreto federale del 23 dicembre 19596 concernente un sussidio straordinario per la costruzione del nuovo edificio della Scuola professionale di Hard- Winterthur; 6. Decreto federale del 21 giugno 19027 a compimento di quello del 27 giugno 1890 sulla istituzione di un Museo nazionale svizzero; 7. Legge federale del 9 ottobre 19928 concernente l’aumento dei dazi all’importazione sui carburanti; 8. Legge federale del 23 giugno 19449 sulla concessione delle distillerie domestiche;
9. Legge federale del 5 ottobre 200110 sulla liquidazione dell’impresa della Linth; 10. Legge federale del 22 agosto 187811 sui sussidi per le ferrovie delle Alpi; 11. Decreto federale del 25 giugno 195412 concernente un aiuto finanziario al Cantone dei Grigioni e alla Ferrovia Retica; 12. Legge federale del 23 giugno 200013 sul risanamento della Compagnie des Chemins de fer fribourgeois (GFM); 13. Decreto del 20 marzo 199814 sul rifinanziamento FFS; 14. Decreto federale dell’8 ottobre 194715 concernente l’abrogazione della concessione della ferrovia Uerikon-Bauma e l’acquisto del tronco Hinwil- Bäretswil-Bauma da parte della Confederazione; 15. Decreto federale del 24 settembre 194816 che costituisce un Fondo a favore delle istituzioni ausiliarie dell’artigianato e del commercio; 16. Decreto federale del 13 giugno 195717 concernente un aiuto straordinario agli Svizzeri all’estero e rimpatriati vittime della guerra dal 1939 al 1945; 17. Decreto federale del 20 settembre 195718 concernente l’assegnazione d’indennità anticipate in favore di Svizzeri vittime della persecuzione nazionalsocialista.
II
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Legge federale del 21 marzo 199719 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna
Art. 21 cpv.3 e 5, secondo periodo
Se la dichiarazione di sicurezza non viene rilasciata o è vincolata a riserve, la persona interessata può ricorrere al Tribunale amministrativo federale.
… Abrogato
2. Legge del 29 settembre 195220 sulla cittadinanza
Art. 49b cpv.2
Rende accessibili per il Tribunale amministrativo federale, mediante procedura di richiamo, i dati personali necessari all’istruzione dei ricorsi. Il Consiglio federale disciplina il volume di tali dati.
Art. 56
3. Legge del 26 giugno 199821 sull’archiviazione
Art. 1 cpv.1 lett. d e 3
La presente legge disciplina l’archiviazione di documenti:
d. del Tribunale penale federale, del Tribunale amministrativo federale e delle commissioni federali di ricorso e d’arbitrato;
Il Tribunale federale disciplina l’archiviazione dei suoi documenti conformemente ai principi della presente legge e dopo aver consultato l’Archivio federale.
Art. 4 cpv.4
Il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e le commissioni federali di ricorso e d’arbitrato offrono all’Archivio federale di archiviare i loro documenti, sempre che non siano in grado di occuparsi autonomamente dell’archiviazione conformemente ai principi della presente legge.
4. Legge federale del 17 dicembre 197622 sui diritti politici Sostituzione di espressioni Negli articoli12, 38 e 49 l’espressione «prove pilota» è sostituita con «prove». Nell’articolo12 l’espressione «marca o bollo di controllo» è sostituita con «timbro di controllo».
Art. 9 e 20a
Art. 32 cpv.2
La Cancelleria federale pubblica in forma elettronica le liste con il cognome, il nome, l’anno di nascita, la professione, il luogo d’origine e il domicilio dei candidati.
Art. 37 cpv.3, secondo e terzo periodo, e 59
Art. 66 cpv.3
La Cancelleria federale pubblica nel Foglio federale la decisione di riuscita indicando per Cantone il numero delle firme valide e nulle.
Art. 90 cpv.3 e 4
5. Legge del 21 marzo 199723 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione
Art. 49 cpv.2
Parimenti può delegare la firma di decisioni.
6. Legge federale del 24 marzo 199524 sullo statuto e sui compiti dell’Istituto federale della proprietà intellettuale
Titolo prima dell’art.18
Sezione 5 Referendum ed entrata in vigore
Art. 18
Art. 19 rubrica
Abrogata 7. Legge federale del 20 dicembre 196825 sulla procedura amministrativa
Art. 63 cpv.5, secondo periodo
… Rimangono salvi l’articolo16 capoverso1 lettera a della legge del 17 giugno 200526 sul Tribunale amministrativo federale e l’articolo15 capoverso1 lettera a della legge del 4 ottobre 200227 sul Tribunale penale federale.
8. Legge del 17 giugno 200528 sul Tribunale federale
Art. 81 cpv.1 lett. b n. 729
Ha diritto di interporre ricorso in materia penale chi:
b. ha un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della decisione impugnata, segnatamente: 7. il Ministero pubblico della Confederazione e l’amministrazione interessata in materia di cause penali amministrative ai sensi della legge federale del 22 marzo 197430 sul diritto penale amministrativo.
9. Legge federale del 22 giugno 200131 relativa alla Convenzione dell’Aia sull’adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali
Art. 16 cpv.1
10. Codice delle obbligazioni32
Art. 873 cpv.4
La procedura sarà stabilita da un’ordinanza del Consiglio federale.
Vedi cifra III, Disposizione di coordinamento
11. Legge del 28 agosto 199233 sulla protezione dei marchi
Art. 20 cpv.1, 42 cpv.2, 78 cpv.2
12. Legge federale del 20 marzo 197534 sulla protezione delle novità vegetali
Art. 42 cpv.2
13. Legge federale del 5 giugno 193135 per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici
Art. 14, cpv., e 20 cpv. e 2154191
14. Legge federale del 25 marzo 195436 concernente la protezione dell’emblema e del nome della Croce Rossa
Art. 10 cpv.1 e 3
15. Legge federale del 15 dicembre 196137 concernente la protezione dei nomi e degli emblemi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e d’altre organizzazioni intergovernative
Art. 7 cpv.3 e art. 9 cpv.1
16. Legge federale del 24 marzo 200038 sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri
Art. 2 rubrica, cpv.1 e 3 primo periodo
Promozione della pace, rafforzamento dei diritti dell’uomo e aiuto umanitario
Per la pianificazione e l’esecuzione delle missioni nell’ambito di azioni di promozione della pace, di rafforzamento dei diritti dell’uomo e d’aiuto umanitario, i servizi competenti del Dipartimento possono gestire collezioni di dati riguardanti le persone che prendono parte a tali missioni.
I dati di cui nel presente articolo, eccettuati quelli relativi alla salute, possono essere comunicati, allo scopo di coordinare la gestione del personale, ad altre unità amministrative competenti a livello operativo per l’impiego di personale per azioni di promozione della pace, di rafforzamento dei diritti dell’uomo e d’aiuto umanitario. … 17. Legge federale del 22 marzo 197439 sul diritto penale amministrativo
Art. 83 cpv.1
18. Legge dell’8 ottobre 199940 sull’aiuto alle università
Art. 27 e 28
19. Legge federale del 9 ottobre 198741 concernente il promovimento dell’istruzione dei giovani Svizzeri all’estero
Art. 16
20. Legge del 9 ottobre 199242 sulla statistica federale
Art. 26
21. Legge del 18 dicembre 199243 sulla Biblioteca nazionale
Art. 14 cpv.2 lett. a
22. Decreto federale del 3 maggio 199144 che accorda un aiuto finanziario per la conservazione e la tutela dei paesaggi rurali tradizionali
Art. 8
23. Legge federale del 13 dicembre 199645 sul materiale bellico
Art. 46 cpv.1
24. Legge federale del 6 ottobre 196646 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato
Art. 4 cpv.2 primo periodo
I Cantoni designano, sul proprio territorio, i beni culturali cui è applicabile la presente legge. …
25. Legge del 28 giugno 196747 sul controllo delle finanze
Art. 2 cpv.2 quarto periodo
… È fatto salvo il ricorso al Tribunale amministrativo federale.
26. Legge federale del 27 giugno 197348 sulle tasse di bollo
Art. 35 cpv.3
Se l’obbligo di fornire informazioni è contestato, l’Amministrazione federale delle contribuzioni prende una decisione.
27. Legge del 22 giugno 197949 sulla pianificazione del territorio
Art. 35 rubrica, cpv.1 lett. a,2 e 3
Termini per i piani d’utilizzazione
I Cantoni provvedono affinché:
a. abrogata 2 Abrogato
I piani d’utilizzazione vigenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge rimangono validi secondo il diritto cantonale fintanto che non saranno approvati dall’autorità competente.
Art. 38
28. Legge federale del 20 giugno 193050 sull’espropriazione
Art. 95 cpv.3
Concerne soltanto il testo francese.
29. Legge federale del 21 giugno 199151 sulla sistemazione dei corsi d’acqua
Art. 19
30. Legge del 24 giugno 190252 sugli impianti elettrici
Art. 3 cpv.4 e 62
31. Legge del 30 aprile 199753 sulle telecomunicazioni
Art. 44, 66–68, e 70 cpv.693
32. Legge del 7 ottobre 198354 sulla protezione dell’ambiente
Art. 63
33. Legge federale del 24 gennaio 199155 sulla protezione delle acque
Art. 62 cpv.3 e 4 lett. b,78 e 79
34. Legge del 18 dicembre 197056 sulle epidemie
Art. 35 cpv.1 lett. l
Abrogata
35. Legge del 13 marzo 196457 sul lavoro
Art. 63,, 67–70 e disposizioni finali della modifica del 20 marzo 199865
36. Legge del 6 ottobre 198958 sul collocamento
Art. 42 cpv.1 e 43
37. Legge del 6 ottobre 199559 sul servizio civile
Art. 81,, 83 cpv. e 83a821
38. Legge federale del 6 ottobre 200060 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
Art. 82 cpv.2
39. Legge federale del 20 dicembre 194661 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Art. 155, disposizioni finali delle modifiche del 28 giugno 1974,
del 24 giugno 1977 (9a revisione dell’AVS): lett. b, c, d nonché g, disposizioni finali delle modifiche del 20 marzo 1981, del 7 ottobre 1983, del 7 ottobre 1994 (10a revisione dell’AVS): lett. b, nonché del 19 dicembre 2003 40. Legge federale del 19 giugno 195962 sull’assicurazione per l’invalidità
Art. 69 cpv.3
Le decisioni dei tribunali arbitrali cantonali secondo l’articolo 27bis possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge federale del 17 giugno 200563 sul Tribunale federale.
Art. 82 e disposizioni finali della modifica del 24 giugno 1977 (9a revisione
dell’AVS): lett. b, d nonché f, e della modifica del 9 ottobre 1986 (2a revisione dell’AI): cpv. 3 41. Legge federale del 25 giugno 198264 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
Art. 88, 92–94, 96, 96a, 97 cpv. secondo periodo e disposizioni transitorie della2
modifica del 21 giugno 1996
42. Legge del 17 dicembre 199365 sul libero passaggio
Art. 27 cpv.2 e 3
43. Legge federale del 18 marzo 199466 sull’assicurazione malattie
Art. 100 e 106
44. Legge federale del 19 giugno 199267 sull’assicurazione militare
Art. 1a cpv.1 lett. b n. 5,12 cpv.4, 111, 112 cpv.2, 114a e 115
Art. 116 secondo periodo
… Questa norma è parimenti applicabile alle rendite d’invalidità in corso in tale momento che saranno convertite in rendite di vecchiaia.
Art. 117 e 118
45. Legge del 25 settembre 195268 sulle indennità di perdita di guadagno
Art. 31 e disposizione finale della modifica del 20 marzo 1981
46. Legge del 25 giugno 198269 sull’assicurazione contro la disoccupazione
Art. 100 cpv.4
Le opposizioni o i ricorsi contro le decisioni prese conformemente agli articoli 15 e 30 non hanno effetto sospensivo.
Art. 114, 116, 119 e disposizione transitoria della modifica del 22 marzo 2002
47. Legge federale del 4 ottobre 197470 che promuove la costruzione di abitazioni e l’accesso alla loro proprietà
Art. 55
48. Legge federale del 21 marzo 197371 su prestazioni assistenziali agli Svizzeri all’estero
Art. 23 e 24 cpv.1
49. Legge del 29 aprile 199872 sull’agricoltura
Art. 187a cpv.1 e 2
50. Legge del 20 giugno 198673 sulla caccia
Art. 28
51. Legge federale del 21 giugno 199174 sulla pesca
Art. 28
52. Legge dell’8 ottobre 199975 sui prodotti da costruzione
Art. 15 cpv.2
53. Legge federale del 21 dicembre 195576 concernente l’Ufficio nazionale svizzero del turismo Sostituzione di un’espressione In tutto l’atto legislativo, compreso il titolo, l’espressione «Ufficio nazionale svizzero del turismo» è sostituita, con i relativi adeguamenti linguistici, da «Svizzera Turismo».
Art. 5
Art. 6
La Confederazione accorda a Svizzera Turismo aiuti finanziari annui nei limiti dei crediti autorizzati. L’Assemblea federale definisce ogni quattro anni il quadro finanziario mediante un decreto federale semplice.
54. Legge federale dell’8 giugno 192377 concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate
Art. 17 –26, 28-32 e 39
Art. 40
3. Commercio Chiunque fa per professione il commercio ambulante di titoli di ambulante lotterie autorizzate, è punito con la multa fino a mille franchi.
Art. 41 cpv.1, primo e terzo periodo e cpv.2, 46, 48, 50, 51 e 54
55. Legge federale del 19 dicembre 200378 sulla firma elettronica
Art. 22
III
Coordinamento con il Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore il Codice di procedura penale del 5 ottobre 200779 (allegato1, n. 3) o la presente legge (n. 8), alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi l’articolo81 capoverso1 lettera b numero7 della legge del 17 giugno 200580 sul Tribunale federale avrà il seguente tenore:
Art. 81 cpv. ,1 lett. b n. 7
Ha diritto di interporre ricorso in materia penale chi:
b. ha un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della decisione impugnata, segnatamente: 7. nelle cause penali amministrative secondo la legge federale del 22 marzo 197481 sul diritto penale amministrativo, il pubblico ministero della Confederazione e l’amministrazione interessata.
IV
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 20 marzo 2008 | Consiglio nazionale, 20 marzo 2008 |
|---|---|
Il presidente: Christoffel Brändli | Il presidente: André Bugnon |
Il segretario: Christoph Lanz | Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz |
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore
Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 10 luglio 2008.82
La presente legge entra in vigore il 1° agosto 2008.83
21 maggio 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |
Il decreto sull’entrata in vigore è stato oggetto di una decisione presidenziale del 15 maggio 2008.