447.1
Legge federale concernente la Fondazione «Pro Helvetia»
del 17 dicembre 1965 (Stato 13 giugno 2006)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 maggio 19651, decreta:
Art. 1
La Fondazione di diritto pubblico «Pro Helvetia» ha per fine di conservare e di promuovere il patrimonio spirituale della Svizzera come anche di curare i rapporti culturali con l’estero.
Art. 2
L’attività della Fondazione è segnatamente intesa a:
conservare il patrimonio spirituale della Svizzera e preservarne le peculiarità culturali, tenendo particolarmente conto della cultura popolare;
promuovere la creazione di opere culturali svizzere, fondandosi sulle forze vitali dei Cantoni, delle varie regioni linguistiche o delle cerchie culturali;
incoraggiare lo scambio culturale tra le regioni linguistiche e le cerchie culturali;
curare i rapporti culturali con l’estero, segnatamente mediante una propaganda volta a favorire la comprensione del patrimonio culturale e spirituale svizzero.
La Fondazione svolge i propri compiti in collaborazione con le istituzioni e le associazioni culturali esistenti, curando di coordinarne l’attività. Ove tali istituzioni e associazioni manchino o non siano in grado di svolgere compiti determinati, la Fondazione opera da sola.
Art. 3
La Confederazione mette a disposizione della Fondazione un patrimonio intangibile di 100 000 franchi. Essa le assegna inoltre, mediante decreto federale semplice, contributi annui, stabiliti ordinariamente ogni quadriennio, la prima volta per gli anni 1981–1983.2 RU 1966 685
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 10 ott. 1980, in vigore dal 1° lug. 1981
Le somme versate da terzi, senza uno scopo particolare, possono essere accreditate al patrimonio della Fondazione.
Art. 4
Berna è sede della Fondazione.
L’amministrazione della Fondazione può tuttavia essere tenuta in altra sede.
Art. 5
Gli organi della Fondazione sono:
il consiglio di fondazione;
il comitato direttivo;
i gruppi di lavoro;
la segreteria.
Art. 6
Il consiglio di fondazione è composto di 25 a 35 membri, nominati dal Consiglio federale, su proposta del Dipartimento federale dell’interno, per un periodo di quattro anni.3
Nel consiglio di fondazione devono essere adeguatamente rappresentati le regioni linguistiche, gli ambienti culturali e i principali aspetti della vita spirituale del Paese.
Le proposte del Dipartimento federale dell’interno vanno presentate d’intesa con le istituzioni culturali nazionali più importanti.
Art. 7
I membri del consiglio di fondazione possono appartenervi al massimo durante tre periodi amministrativi consecutivi.
Art. 8
Il presidente del consiglio di fondazione, simultaneamente presidente del comitato direttivo, è nominato dal Consiglio federale. La durata del mandato non deve superare gli8 anni.
Per il rimanente, il consiglio di fondazione si costituisce da sé.
Art. 9
Il consiglio di fondazione sceglie, nel proprio seno, il comitato direttivo, composto di7 a 9 membri, come anche i gruppi di lavoro, designati per determinati compiti.
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 10 ott. 1980, in vigore dal 1° lug. 1981
Ciascun membro del consiglio di fondazione deve appartenere almeno a un gruppo di lavoro.
Art. 10
La Fondazione è dotata d’una segreteria diretta da un segretario generale. Il personale superiore è nominato dal consiglio di fondazione, il rimanente personale dal comitato direttivo.
Art. 11
Il consiglio di fondazione emana un regolamento interno, approvato dal Dipartimento federale dell’interno.
La Fondazione stabilisce la procedura d’esame e decisione delle domande in un regolamento. Questo dev’essere per lo meno conforme agli articoli 10 e 29 a 38 della legge federale del 20 dicembre 19685 sulla procedura amministrativa. Il regolamento richiede l’approvazione del Consiglio federale.
Le decisioni del consiglio di fondazione sono impugnabili con ricorso al Tribunale amministrativo federale.6
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Art. 12
Il programma annuale, il bilancio di previsione, il rapporto annuale ed i conti d’esercizio devono essere sottoposti all’approvazione del Dipartimento federale dell’interno. Essi devono parimente essere presentati alle commissioni delle finanze delle Camere federali.
Nell’allestimento del programma annuale dev’essere tenuto conto delle regioni linguistiche e dei diversi aspetti culturali del Paese.
Il programma annuale e l’attività della Fondazione devono rispettare la struttura federativa svizzera.
Introdotto dal n. I della LF del 10 ott. 1980, in vigore dal 1° lug. 1981
Nuovo testo giusta il n. 42 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).
Art. 13
La Fondazione soggiace alla sorveglianza del Dipartimento federale dell’interno e all’alta vigilanza del Consiglio federale.
Dette autorità controllano l’applicazione delle presenti disposizioni e di quelle del regolamento interno come anche l’impiego dei mezzi finanziari conformemente agli scopi della Fondazione.
Al Controllo federale delle finanze spetta di riscontrare la contabilità.
Il Consiglio federale, nel rapporto di gestione all’Assemblea federale, informerà circa l’attività della Fondazione.
Art. 14
Il Consiglio federale è incaricato dell’esecuzione della presente legge.
Esso stabilisce la data dell’entrata in vigore.
In tale data, è abrogato il decreto federale del 28 settembre 19499 concernente la Fondazione «Pro Helvetia».
Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 196610
[RU 1949 II 1375]
DCF del 19 apr. 1966 (RU 1966 688).