Fonte

173.31

Ordinanza concernente l’organizzazione e la procedura delle commissioni federali di ricorso e di arbitrato

del 3 febbraio 1993 (Stato 12 luglio 2005)

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 71a–71c della legge federale del 20 dicembre 19681 sulla procedura amministrativa (PA); visti il numero1 capoverso3 lettera a e il numero2 capoverso3 delle disposizioni finali relative alla modifica del 4 ottobre 1991 della legge federale del 16 dicembre 19432 sull’organizzazione giudiziaria (OG), ordina:

Sezione 1 Campo d’applicazione

Art. 1

La presente ordinanza disciplina l’organizzazione e la procedura delle commissioni federali di ricorso e di arbitrato (qui appresso: commissioni) elencate nell’allegato1.

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Sezione 2 Organizzazione

Art. 2 Composizione

Una commissione si compone del presidente, del vicepresidente e di almeno altri cinque giudici. Il Consiglio federale nomina un numero maggiore di giudici, qualora l’onere lavorativo di una commissione lo richieda durevolmente.

Sono salve le disposizioni che prescrivono un numero di giudici più elevato.

I giudici esercitano la loro funzione a tempo pieno o a tempo parziale.

In caso di aumento, non rimediabile con i mezzi ordinari, dell’onere lavorativo di una commissione, il Consiglio federale può nominare, per un periodo amministrativo limitato corrispondente alla durata del sovraccarico, un certo numero di giudici straordinari a tempo parziale.

Il vicepresidente supplisce il presidente negli affari giudiziari e amministrativi di competenza della presidenza.

RU 1993 878

Art. 3 Eleggibilità a giudice

A giudice di una commissione può essere eletto ogni cittadino svizzero avente diritto di voto in materia federale, che goda di una reputazione irreprensibile e non sia stato dichiarato interdetto o incapace ad esercitare una carica pubblica. I professori di università svizzere che non sono cittadini svizzeri sono eleggibili a giudice a tempo parziale, ma non a presidente di una commissione o di una camera.

I presidenti delle commissioni o delle camere e i giudici a tempo pieno devono essere giuristi. Gli altri giudici devono essere giuristi o competenti nel campo di attività della commissione alla quale appartengono.

Art. 4 Incompatibilità

La funzione di giudice di una commissione è incompatibile con un rapporto di servizio retto dal diritto federale.

I giudici supplenti e il personale amministrativo del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni non possono far parte di una commissione che delibera in prima istanza. Possono far parte di un’altra commissione solo con il consenso del tribunale al quale appartengono.

Le persone al servizio di una autorità cantonale non possono far parte di una commissione competente nel campo d’attività di dette autorità.

I giudici non possono svolgere attività suscettibili di pregiudicare l’adempimento della loro funzione, l’indipendenza o la reputazione della commissione. Per svolgere un’attività accessoria, i giudici a tempo pieno devono ottenere l’autorizzazione della commissione.

Art. 5 Parentela

I parenti e gli affini in linea retta e fino al terzo grado inclusivo in linea collaterale, così come i coniugi e i coniugi di fratelli o sorelle non possono far parte di una stessa commissione in qualità di giudice.

Art. 6 Appartenenza a più commissioni

Un giudice può far parte di più commissioni nello stesso tempo, a condizione che egli soddisfi i requisiti di eleggibilità per ognuna di esse.

A questa condizione, un giudice può far parte di più commissioni in qualità di presidente o vicepresidente.

Ove possibile, è nominato un presidente comune per le commissioni aventi un campo d’attività affine, in particolare in materia di assicurazioni sociali e di contribuzioni.

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Art. 7 Nomina

Il Consiglio federale nomina i giudici e tra questi il presidente e il vicepresidente delle commissioni e delle loro camere, su proposta del dipartimento competente secondo l’allegato1.

Il Consiglio federale provvede a una composizione equilibrata delle commissioni, in modo che siano equamente rappresentate le cerchie competenti nel campo di attività della commissione, le diversità linguistiche e regionali del Paese, come pure i due sessi.

Il dipartimento consulta la commissione prima di proporre la nomina di giudici supplenti o straordinari.

Il dipartimento pubblica nel Foglio federale cognome, nome, professione e domicilio dei giudici eletti per la prima volta e, nell’Annuario federale, l’elenco completo dei membri delle commissioni e delle camere.

Dalla pubblicazione deve risultare la qualità di presidente o vice presidente di una commissione o di una camera come pure quella di giudice a tempo pieno.

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Art. 8 Statuto

Può essere nominato giudice a tempo pieno chi si occupa durevolmente di una o più commissioni, dedicandovi in media almeno la metà del tempo di lavoro settimanale.

Il rapporto di lavoro dei giudici a tempo pieno è retto dalla legge del 24 marzo 20003 sul personale federale (LPers) e dalle disposizioni d’esecuzione. L’articolo 4 capoverso 3 LPers concernente il sistema di valutazione fondato su colloqui con il collaboratore e la retribuzione corrispondente alla prestazione non è applicabile.4

La durata del periodo amministrativo dei giudici a tempo parziale è determinato, fatto salvo l’articolo2 capoverso 4, in base all’ordinanza del 2 marzo 19775 regolante le funzioni delle commissioni extraparlamentari, d’autorità e di delegazioni della Confederazione; le loro indennità sono calcolate secondo l’ordinanza del 1° ottobre 19736 sulle indennità ai membri delle commissioni, ai periti e agli incaricati.

Nuovo testo giusta il n. II 4 dell’all. all’O del3 lug. 2001 concernente l’entrata in vigore della LPers per l’Amministrazione federale, in vigore dal 1° gen. 2002 (RS 172.220.111.2).

[RU 1977 549, 1983 842. RU 1996 1651 art. 21 lett. a]. Vedi ora l’O del3 giu. 1996 sulle commissioni extraparlamentari, nonché gli organi di direzione e i rappresentanti della Confederazione (RS 172.31).

[RU 1952 78, 1957 875, 1970 1 932. RU 1973 1559 art. 12 cpv. 1]. Ora: sono stabilite secondo l’O del12 dic. 1996 sulle diarie e indennità dei membri delle commissioni, extraparlamentari (RS 172.311).

Se un giudice a tempo pieno si dimette e viene nominato giudice a tempo parziale, la durata della carica a tempo pieno non è computata sul nuovo periodo amministrativo.

Il Consiglio federale emana in istanza unica o in prima istanza le disposizioni concernenti il rapporto di servizio dei giudici.

Art. 9 Camere

Le commissioni che constano di oltre dieci giudici si suddividono, per gli affari che esse sbrigano nella composizione di tre o cinque giudici, in camere con membri fissi, specializzate, secondo la natura e il carico di lavoro, in un campo di attività.

Il Consiglio federale decide la composizione delle commissioni.

Il presidente della commissione può, di volta in volta, obbligare un giudice a fungere in seno a una camera della quale non fa parte.

Art. 10 Giudice unico

I presidenti o i vicepresidenti delle commissioni o delle loro camere e gli altri giudici a tempo pieno possono decidere in qualità di giudice unico di:

  1. togliere di ruolo ricorsi o azioni divenuti privi d’oggetto, in quanto le spese processuali e le spese ripetibili richieste o da determinarsi siano inferiori a 5000 franchi;

  2. non entrare in materia su ricorsi o azioni manifestamente inammissibili;

  3. respingere ricorsi o azioni manifestamente infondati e accogliere ricorsi o azioni manifestamente fondati;

  4. non entrare in materia, respingere o accogliere ricorsi o azioni, qualora si tratti di pretese pecuniarie con valore litigioso inferiore a 5000 franchi; il valore litigioso è determinato conformemente all’articolo 36 OG.

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Art. 11 Segreterie

I dipartimenti designano le segreterie delle commissioni d’intesa con i presidenti di dette commissioni. Sono salvi i casi in cui il diritto federale designa il Consiglio federale quale autorità di nomina.

Per le commissioni con presidenti comuni sono istituite segreterie comuni.

Le segreterie comprendono segretari giuristi e altre categorie di personale.

Il rapporto di lavoro del personale delle segreterie è retto dalla LPers7 e dalle disposizioni di esecuzione.8 Se il numero dei ricorsi trattati in un anno da una commissione in una lingua ufficiale non giustifica l’assunzione di personale per una frazione determinata del tempo di lavoro settimanale, il Dipartimento può, per la lingua

Nuovo testo giusta il n. II 4 dell’all. all’O del3 lug. 2001 concernente l’entrata in vigore della LPers per l’Amministrazione federale, in vigore dal 1° gen. 2002 (RS 172.220.111.2; RU 2001 3597).

interessata, indennizzare secondo le necessità un segretario giurista nonché altre persone della segreteria, nella misura in cui non sia possibile riunire la segreteria con quella di un’altra commissione.9

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Art. 12 Segretari giuristi

I segretari giuristi adempiono essenzialmente i seguenti compiti:

  1. redazione di decisioni, osservazioni e comunicazioni alle parti e alle autorità;

  2. tenuta dei processi verbali;

  3. gestione della documentazione, informazione dei giudici e trascrizione redazionale delle decisioni destinate alla pubblicazione.

Nella fase istruttoria i giudici istruttori possono far capo ai segretari giuristi.

I segretari giuristi hanno voto consultivo nelle deliberazioni di cui tengono il processo verbale.

I segretari giuristi non possono far parte contemporaneamente di un’unità amministrativa della Confederazione la cui attività riguardi il campo di azione della commissione. È applicabile per analogia l’articolo 4 capoverso 4.

Art. 13 Informazione

La commissione informa il pubblico sulla sua giurisprudenza. Essa pubblica in particolare le decisioni di importanza fondamentale nella «Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione» oppure, d’intesa con la Cancelleria federale, su altri organi ufficiali e non ufficiali, che divulgano informazioni sulla giurisdizione amministrativa.

I nomi delle persone che sono comparse come parti e hanno patrocinato esclusivamente interessi privati, nonché le indicazioni che consentono di identificare queste persone, possono essere divulgati soltanto con il loro consenso.

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Art. 14 Coordinazione

Quando una camera, in una questione giuridica controversa, voglia derogare alla giurisprudenza seguita da un’altra camera della stessa commissione, il presidente di detta commissione procede conformemente alle disposizioni applicabili al Tribunale federale (art. 16 OG).

I presidenti delle commissioni procedono periodicamente, sotto la direzione del presidente più anziano, a scambi di opinioni sulle questioni d’interesse comune.

Per. introdotto dal n. I dell’O del 25 ago. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 2736). Retroattivamente applicabile dal 1° lug. 1993 per la Commissione federale della protezione dei dati e per la Commissione di ricorso dei PF (n. II di detta modificazione).

Art. 15 Sede

La sede di una commissione è designata dal Consiglio federale, su proposta del dipartimento.

La sede è considerata come luogo di servizio per i giudici a tempo pieno e il personale delle segreterie. Di regola, essa è anche luogo di seduta.

La sede è indicata nell’Annuario federale.

Art. 16 Contabilità

Per quel che concerne la contabilità, le commissioni sono considerate come unità amministrative dei dipartimenti; quest’ultimi iscrivono nel preventivo, separatamente per ogni commissione, i costi del personale e del materiale.

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Art. 17 Segreto d’ufficio

I giudici delle commissioni e il personale delle loro segreterie sono tenuti al segreto d’ufficio sui fatti di cui vengono a conoscenza nel corso della loro attività al servizio delle commissioni e che per loro natura sono confidenziali.

La commissione o la camera interessata è considerata autorità superiore, autorizzata ad esonerare dal segreto d’ufficio le persone tenute all’obbligo d’edizione e di testimonianza davanti ad altre autorità giudiziarie (art. 320 n. 2 del Codice penale sviz-

Art. 18 Direzione e sorveglianza amministrativa

La direzione amministrativa delle commissioni incombe ai loro presidenti. Il presidente sottostà alla sorveglianza del Consiglio federale e all’alta sorveglianza dell’Assemblea federale (art. 71c cpv. 6 PA, art. 85 n. 11 della Costituzione federale11).

L’abrogazione o la modificazione di decisioni giudiziarie è inammissibile nel quadro della sorveglianza amministrativa sulle commissioni.

Il dipartimento sottopone al Consiglio federale proposte per le nomine e gli affari amministrativi di competenza di quest’ultimo.

Sezione 3 Procedura

Art. 19 Prescrizioni particolari per le commissioni di arbitrato

Se le commissioni deliberano in prima istanza come commissioni di arbitrato, il ricorso è sostituito dall’azione, il ricorrente dall’attore e l’istanza inferiore dal convenuto.

[CS 1 3]. Vedi ora l’art. 169 cpv.1 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

Nella procedura davanti alle commissioni di arbitrato sono ammessi l’intervento accessorio, il cumulo di azioni, il litisconsorzio e la domanda riconvenzionale; in questo caso le commissioni procedono conformemente agli articoli15, 24, 26 e 31 della legge federale del 4 dicembre 194712 di procedura civile federale.

Gli atti scritti devono essere presentati in numero di copie sufficienti per la commissione e ogni controparte.

Per il resto, le disposizioni legislative sulla procedura amministrativa sono valide per le commissioni di arbitrato (art. 7–43 PA); le disposizioni relative alla procedura di ricorso, che possono essere applicate per analogia in un procedimento giudiziario in prima istanza, valgono anche per le commissioni di arbitrato, in particolare gli articoli 51 capoversi2 e 3, 52, 56, 57, 60 e 63–71 PA.

Art. 20 Apertura della procedura

Il presidente della commissione apre la procedura, confermando per scritto il ricevimento del ricorso e, qualora la commissione sia suddivisa in camere, designando la camera competente.

Se il presidente della commissione o della camera reputa che il ricorso non sia di primo acchito inammissibile, invita l’istanza inferiore e le controparti a presentare le loro osservazioni (art. 57 cpv. 1 PA). Se l’istanza inferiore ha eseguito una procedura di appianamento delle divergenze in base all’articolo 62b della legge federale del 21 marzo 199713 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, il presidente invita le autorità specializzate che hanno partecipato alla procedura a presentare le loro osservazioni.14

Se egli reputa che la commissione sia incompetente, trasmette la causa all’autorità competente (art. 8 cpv. 1 PA).

Se la competenza della commissione è contestata, la decisione in merito spetta alla commissione (art. 9 PA).

Se un ricorso, normalmente ammissibile, non soddisfa i requisiti della rappresentanza delle parti, del contenuto o della forma, il presidente, prima o dopo aver raccolto le osservazioni, prende le decisioni incidentali necessarie al miglioramento (art. 11, 11a e 51–53 PA); egli decide in merito ai provvedimenti d’urgenza, all’anticipo sulle spese e al patrocinio gratuito (art. 45 cpv.2 lett. g e h, 55, 56, 63 cpv. 4, 65 cpv.1 e 2 PA).

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Art. 21 Composizione richiesta per la decisione

Il presidente della commissione o della camera, dopo aver raccolto le osservazioni, decide se il ricorso sarà giudicato, in qualità di giudice unico, da egli stesso o da un altro giudice autorizzato a questo scopo, oppure se la commissione giudicherà nella composizione di tre o cinque giudici.

Per. introdotto dal n. I dell’O del 31 mag. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3497).

Se la commissione giudica nella composizione di tre o cinque giudici, il presidente designa i giudici che partecipano alla decisione e tra questi il giudice incaricato dell’istruzione.

Il presidente comunica la composizione alle parti. Impartisce loro un breve termine, entro il quale presentare un’eventuale domanda di ricusazione. La decisione in merito spetta alla commissione nella composizione di tre giudici, senza il giudice ricusato (art.10 cpv. 2 PA).

Art. 22 Istruzione

Il giudice incaricato dell’istruzione, se necessario, chiarisce i fatti e raccoglie le prove (art.12 segg. e 29 segg. PA). A questo scopo può emanare decisioni incidentali e, in particolare, ordinare un ulteriore scambio di atti scritti o un dibattimento sotto la sua direzione.

Di regola, egli dirige l’istruttoria in modo indipendente; può tuttavia sottoporre determinate questioni pregiudiziali o incidentali agli altri giudici che partecipano alla decisione.

Egli sottopone agli altri giudici, che partecipano alla decisione, un proposta scritta di liquidazione del ricorso.

Il giudice unico istruisce gli affari a lui affidati conformemente al capoverso1.

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Art. 23 Oralità e pubblicità dei dibattiti

Le decisioni collegiali sono di regola prese per circolazione degli atti.

Il presidente della commissione o della camera o il giudice unico ordina dibattimenti orali e pubblici, nella misura in cui devono essere giudicate pretese di diritto civile o accuse di diritto penale giusta l’articolo 6 numero1 della Convenzione del 4 novembre 195015 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e in questo caso rende pubblicamente la decisione. Il presidente può ordinare che il dibattimento si svolga, in tutto o parzialmente, a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume, ovvero se lo esigono l’interesse di una parte o di una persona che ha partecipato alla causa.

Le parti possono rinunciare all’oralità e alla pubblicità dei dibattimenti.

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Art. 24 Avviso di dibattimento

Le parti, le persone chiamate a fornire informazioni, i testimoni e i periti sono convocati per tempo e per scritto, sotto comminatoria delle conseguenze di un’assenza ingiustificata.

Art. 25 Stesura e notificazione delle decisioni

Prima della notificazione, il presidente della commissione esamina e approva, di regola autonomamente, i progetti di decisioni collegiali; può tuttavia sottoporre agli altri giudici, per via di circolazione degli atti, determinate questioni sollevate dalla stesura.

La decisione menziona i nomi dei giudici che vi hanno partecipato e del segretario giurista competente; il segretario giurista firma la decisione con il presidente della commissione o della camera oppure con il giudice unico.

Il termine di ricorso decorre dalla notificazione scritta.

Art. 26 Spese processuali

Le spese processuali sono stabilite conformemente all’articolo 63 PA e, fatta eccezione dell’articolo 6 capoverso2, dall’ordinanza del 10 settembre 196916 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa.

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Art. 27 Carattere definitivo

In quanto non sia ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale o al Tribunale federale delle assicurazioni (art. 99–101 e 129 OG), le decisioni delle commissioni sono definitive; esse acquistano forza di cosa giudicata il giorno in cui sono state pronunciate.

Art. 28 Ricorso di diritto amministrativo da parte di autorità

La Cancelleria federale, la Segreteria generale dell’Assemblea federale e gli organi di ultima istanza degli istituti o delle aziende autonomi della Confederazione che hanno deliberato in qualità di istanza inferiore di una commissione di ricorso oppure hanno partecipato a un procedimento davanti ad una commissione di arbitrato, hanno diritto di impugnare le decisioni delle commissioni mediante ricorso di diritto amministrativo.

Per il rimanente, è applicabile l’articolo 103 OG.

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Sezione 4 Entrata in vigore

Art. 29

Le disposizioni concernenti l’organizzazione contenute nella presente ordinanza entrano in vigore il 1° marzo 1993, in quanto la loro esecuzione incomba al Consiglio federale e ai dipartimenti. Il Consiglio federale e i dipartimenti eseguono queste disposizioni con effetto dal 1° gennaio 1994; per la Commissione federale di ricorso dei PF e per la Commissione federale della protezione dei dati, con effetto dal 1° luglio 1993.17

Le altre disposizioni concernenti l’organizzazione e la procedura entrano in vigore il 1° gennaio 1994; esse sono tuttavia applicabili dal 1° luglio 1993 per la Commissione di ricorso dei PF e per la Commissione federale della protezione dei dati.18

Nuovo testo del per.2 giusta il n. I dell’O del 30 giu. 1993, in vigore al 1° lug. 1993 (RU 1993 2079).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 1993, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 2079).

Allegato 119 (art. 1) Commissioni di ricorso e di arbitrato la cui organizzazione e procedura sono determinate dalla presente ordinanza e relative unità amministrative competenti Dipartimento federale degli affari esteri Commissione di ricorso concernente le domande d’indennità nei confronti dell’estero Dipartimento federale dell’interno Commissione di ricorso PF Commissione di ricorso in materia di promovimento della ricerca Commissione di ricorso per la Fondazione Pro Helvetia Commissione di ricorso in materia di assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità per le persone residenti all’estero Commissione di ricorso in materia di prestazioni collettive dell’assicurazione per la vecchiaia e l’invalidità Commissione di ricorso in materia di previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità Commissione di ricorso in materia di elenco delle specialità dell’assicurazione malattia Commissione di ricorso in materia di assicurazione contro gli infortuni Commissione di ricorso in materia di agenti terapeutici Commissione federale di ricorso per la formazione medica e il perfezionamento Commissione di ricorso per i prodotti chimici Dipartimento federale di giustizia e polizia Commissione di ricorso in materia di proprietà intellettuale Commissione di ricorso delle case da gioco Commissione di ricorso in materia di collocamento in vista d’adozione

Aggiornato giusta l’art. 72 n. 1 dell’O dell’11 dic. 1995 sugli acquisti pubblici (RS 172.056.11), i n. I dell’O del 17 giu. 1996 (RU 1996 1799), dell’O del 6 ott. 1997 (RU 1997 2823) e dell’O del 19 dic. 1997 (RU 1998 665), l’art. 28 n. 2 dell’O del

nov. 1998 concernente l’accesso alla rete ferroviaria (RS 742.122), il n. I dell’O del

mag. 1999 (RU 1999 3497), il n. II dell’O del 22 nov. 2000 concernente la legge sulla responsabilità (RU 2000 2847), il n. I dell’O del 24 ott. 2001(RU 2001 2747), il n. II 1 dell’O del 17 ott. 2001 (RU 2001 3294), il n. I dell’O dell’11 set. 2002 (RU 2002 3635), l’art. 25 dell’O del 29 nov. 2002 sul collocamento in vista d’adozione (RS 211.221.36), il n. II3 dell’O del 25 giu. 2003 (RU 2003 2122), i n. I dell’O del 5 mar. 2004 (RU 2004 2155), del3 dic. 2004 (RU 2004 5267) ed il n. II1 dell’O del 18 mag. 2005 sull’abro-gazione e la modifica di ordinanze in relazione con l’entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 2695).

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport Commissione di ricorso DDPS Commissione di ricorso in materia di protezione civile Dipartimento federale delle finanze Commissione di ricorso in materia di personale federale Commissione di ricorso in materia di contribuzioni Commissione di ricorso in materia doganale Commissione di ricorso dell’alcool Commissione di ricorso in materia di acquisti pubblici Commissione di ricorso in materia di responsabilità dello Stato Commissione di ricorso in materia di sorveglianza delle assicurazioni private Dipartimento federale dell’economia Commissione di ricorso DFE Commissione di ricorso per le questioni di concorrenza Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni Commissione di ricorso in materia d’infrastrutture e ambiente Commissione di arbitrato relativa alla legge sulle ferrovie Cancelleria federale Commissione federale della protezione dei dati

Abrogazione di altri atti legislativi

1. Ordinanza del 1° aprile 198720 sulla Commissione federale di ricorso in materia di affitto. 2. Ordinanza del 1° ottobre 198421 concernente la Commissione federale di ricorso in materia di promovimento della ricerca 3. Ordinanza del 15 giugno 198122 concernente la Commissione federale di ricorso per la Fondazione Pro Helvetia. 4. Ordinanza del 26 gennaio 197223 concernente la Commissione di ricorso dell’amministrazione militare federale. 5. Ordinanza del 12 novembre 198024 concernente la Commissione di ricorso in materia di protezione civile. 6. Ordinanza del 6 luglio 198325 su l’organizzazione e la procedura della Commissione delle scorte obbligatorie. 7. Regolamento dell’11 gennaio 195526 della Commissione di ricorso in materia di riserve di crisi. 8. Ordinanza del 3 settembre 197527 concernente diverse commissioni di ricorso (ODCR; Commissione federale di ricorso in materia d’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità per le persone residenti all’estero, Commissione federale di ricorso dell’alcool, Commissione federale di ricorso dei cereali e Commissione federale di ricorso in materia doganale). 9. Ordinanza del 12 novembre 198428 concernente la Commissione federale di ricorso in materia di previdenza professionale per la vecchiaia i superstiti e l’invalidità. 10. Ordinanza del 20 settembre 198229 concernente la Commissione federale di ricorso per la determinazione della regione di montagna e della zona prealpina collinare. 11. Ordinanza del 17 marzo 198030 sulla Commissione superiore di ricorso in materia di contingentamento lattiero

20 [RU 1987 614] 21 [RU 1984 1097] 22 [RU 1981 823] 23 [RU 1972 199] 24 [RU 1980 1788] 25 [RU 1983 970] 26 [RU 1955 51] 27 [RU 1975 1642, 1976 991, 1978 447 2053 n. II, 1992 2351, 1993 208 1055 art. 13] 28 [RU 1984 1444, 1990 604] 29 [RU 1982 1729, 1991 1116 art. 12 n. 2] 30 [RU 1980 263]

Modificazione di altri atti legislativi

1. Legge federale del 20 dicembre 196831 sulla procedura amministrativa

Art. 1 cpv. 2 lett. b ...

2. Ordinanza del 10 settembre 196932 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa

Art. 4b ...

3. Decreto federale del 23 marzo 198433 concernente un aumento provvisorio del numero dei giudici supplenti e dei redattori di sentenze del Tribunale federale

Titolo ...

Art. 3

4. Ordinanza del 19 ottobre 197734 relativa ai brevetti d’invenzione

Art. 82 ...

Art. 83, 84 e 86 a 88

5. Ordinanza dell’11 maggio 197735 sulla protezione delle varietà

Art. 47 cpv. 1 ...

Art. 48

6. Ordinanza del 7 settembre 198336 concernente l’Istituto pedagogico svizzero di formazione professionale

Art. 18 cpv. 2 ...

Art. 19 cpv. 2 ...

7. Ordinanza del 5 maggio 198737 concernente gli esami esterni per economisti aziendali

Art. 26 cpv. 1 ...

8. Legge del 4 ottobre 199138 sui PF

Art. 37 cpv. 4

9. Legge del 7 ottobre 198339 sulla ricerca (LR)

Art. 14 cpv. 3

10. Legge federale del 17 dicembre 196540 concernente la «Fondazione Pro Helvetia»

Art. 11 a cpv. 4

11. Ordinanza del 19 agosto 198141 sulla conservazione delle specie (OCS)

Art. 22 cpv. 1 ...

12. Decreto federale del 30 marzo 194942 concernente l’amministrazione dell’esercito (DAE)

Art. 96 cpv. 1 ...

Art 106 secondo periodo ...

Art. 124 ...

13. Ordinanza del 3 dicembre 197343 concernente le tasse di bollo (OTB)

Art. 6 cpv. 3

14. Ordinanza d’esecuzione del 19 dicembre 196644 della legge federale su l’imposta preventiva

Art. 10 cpv. 3

15. Ordinanza dell’11 settembre 196845 sugli impianti di trasporto in condotta

Art. 70 ...

16. Ordinanza del 9 agosto 198846 sulla costituzione di riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali (OCRC)

Sezione 5 art. 14 e 15

17. Ordinanza del 20 dicembre 198247 sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF)

Art. 133

45 [RU 1968 1079, 1970 969, 1972 532, 1976 789, 1983 600, 1986 1436, 1991 748 art. 24 n. 2, 1993 879 all. 3 n. 15, 2609, 1996 2418. RU 2000 746 art. 37]

18. Ordinanza del 2 dicembre 199148 concernente l’orientamento della produzione vegetale e lo sfruttamento estensivo

Art. 34 cpv. 2 secondo periodo ...

19. Ordinanza del 20 dicembre 198949 sui contributi per la gestione agricola

Art. 33 cpv. 2 primo periodo ...

20. Ordinanza del 1° novembre 198950 sulla terminologia agricola

Art. 10 cpv. 2 ...

21. Ordinanza del 17 aprile 199151 concernente il catasto della produzione agricola e la delimitazione di zone

Art. 9 cpv. 1 e 2 ... 2 Abrogato

22. Ordinanza del 14 giugno 197152 sulle bonifiche fondiarie

Art. 68 cpv. 2 ...

48 [RU 1991 2614, 1993 1591, 1994 682 1688 all. 2 n. 5, 1995 920 5518 art. 1 n. 2, 1996 770. RU 1999 295 art. 4 lett. a] 49 [RU 1990 24, 1991 1063, 1992 478, 1993 1598 all. 2 n. 1. RU 1994 772 art. 25] 50 [RU 1989 2240. RU 1993 1598 art. 29] 51 [RU 1991 1116. RU 1999 295 art. 1 lett. c] 52 [RU 1971 996, 1974 146 art. 5 n. 13, 1975 1089, 1977 338 n. I 21 2273 n. I 13.1, 1985 685, 1987 916, 1993 879 all. 3 n. 22 , 1994 10 n. I 2, 1997 2779 n. II 60. RU 1999 295 art. 7 lett. b]

23. Decreto del Consiglio federale del 28 dicembre 195653 concernente la produzione e l’importazione di patate da semina

Art. 17 ...

Art. 18

24. Ordinanza del 2 maggio 197354 concernente l’importazione di fiori recisi

Art. 8 primo periodo ...

25. Decreto del Consiglio federale del 17 maggio 195755 concernente l’importazione di mele e di pere da tavola

Art. 1 cpv. 2 ...

Art. 13 ...

Art. 14

26. Statuto del vino del 23 dicembre 197156

Art. 44 cpv. 1 ...

53 [RU 1956 1778, 1968 1453 n. II cpv. 2 n. 3, 1980 355 n. I 1, 1993 323 n. I 2 879 all. 3 n. 23, 1995 1978, 1996 2556, 1997 430 779. RU 1999 295 art. 4 lett. d] 54 [RU 1973 895, 1987 2495. RU 1995 2017 art. 20 lett. b] 55 [RU 1957 465, 1972 517, 1983 765, 1987 2495. RU 1995 2017 art. 20 lett. c] 56 [RU 1972 56 220, 1976 2042, 1980 355 n. i 2, 1981 362, 1987 2497, 1993 1462, 1995 2002, 1996 3087, 1997 1182 art. 15. RU 1999 295 art. 5 lett. a]

27. Ordinanza del 18 giugno 197957 sulla vendita di bestiame

Art. 33 cpv. 2 ...

28. Ordinanza del 14 marzo 198858 sui contributi ai detentori di bestiame

Art. 15 cpv. 2 secondo periodo ...

29. Ordinanza del 20 aprile 198359 concernente il versamento di contributi alle spese dei tenutari di bestiame nella regione di montagna e nella zona prealpina collinare

Art. 20 cpv. 2 secondo periodo ...

30. Ordinanza del 12 novembre 198060 concernente l’allevamento equino

Art. 48 cpv. 2 e 3 ... 3 Abrogato

31. Ordinanza del 16 novembre 196261 sulla pollicoltura

Art. 31 ...

57 [RU 1979 861, 1983 738, 1984 759, 1987 741 883, 1992 1547, 1993 879 all. 3 n. 27 2950, 1995 139. RU 1999 295 art. 3 lett. a] 58 [RU 1988 662, 1989 2240 art. 16, 1991 429 n. I, II, 1992 483] 59 [RU 1983 490, 1987 637, 1991 1067, 1993 879 all. 3 n. 29 1598 all. 2 n. 2, 1994 379 1688 all. 2 n. 3. RU 1999 295 art. 6 lett. e] 60 [RU 1980 1981, 1983 1545, 1985 685 n. I 4, 1986 1568 art. 15, 1991 370 all. n. 21 1069, 1994 418. RU 1996 3472 art. 30] 61 [RU 1962 1474, 1974 146 art. 5 n. 12, 1980 1998, 1985 685 n. I 5, 1991 297, 1993 879 all. 3 n. 31. RU 1999 295 art. 3 lett. i]

32. Ordinanza del 22 marzo 198962 sul pollame

Art. 6 cpv. 1 ...

33. Ordinanza del 20 dicembre 198963 sul contingentamento lattiero nella regione di pianura (OCLP)

Art. 41 cpv. 1 secondo periodo, cpv. 3, 4 e 5 primo periodo ...

34. Ordinanza del 20 dicembre 198964 sul contingentamento lattiero nella regione di montagna (OCLM)

Art. 43 cpv. 1 secondo periodo, cpv. 3, 4 e 5 primo periodo ...

35. Ordinanza del 20 dicembre 198965 sui contributi ai detentori di vacche

Art. 15 cpv. 2 ...

36. Ordinanza del 25 aprile 197966 concernente l’assegnazione di contributi per miglioramenti strutturali nell’economia casearia

Art. 17 cpv. ...

62 [RU 1989 461, 1990 799, 1995 2047 4926 5639. RU 1995 5246 art. 16] 63 [RU 1990 286 1059, 1991 1125, 1992 946 2049. RU 1993 1631 art. 47] 64 [RU 1990 303 1061, 1991 1128, 1992 949 2051. RU 1993 1649 art. 44] 65 [RU 199046, 1991 434, 1993 879 all. 3 n. 35 1667, 1994 2064, 1996 777, 1998 6. RU 1999 295 art. 6 lett. d] 66 [RU 1979 590, 1980 850. RU 1995 681]

37. Ordinanza del 22 novembre 197267 concernente il servizio di controllo e consulenza per l’economia lattiera

Art. 29 cpv. 2 secondo periodo

Art. 29 cpv. 3 primo periodo ...

38. Ordinanza del 20 aprile 198868 sul formaggio alpestre

Art. 7 primo periodo ...

39. Ordinanza del 20 aprile 198869 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali (OITE)

Art. 84 cpv. 2 ...

40. Ordinanza del 1° maggio 197470 concernente la preparazione, l’importazione, il commercio e il controllo di prodotti immunobiologici per uso veterinario

Art. 9 n. 9.1.1 ...

41. Ordinanza del 30 ottobre 198571 sulle tasse dell’Ufficio federale di veterinaria (OTUFV)

Art. 10 cpv. 1 primo periodo ...

67 [RU 1972 2837. RU 1995 4656 art. 24 cpv. 2] 68 [RU 1988 734, 1993 879 all. 3 n. 38. RU 1999 295 art. 2 lett. o] 70 [RU 1974 915, 1988 800 art. 89 n. 5. RU 1995 3805 art. 32]

42. Ordinanza del 15 gennaio 196972 sulla garanzia dei rischi delle esportazioni

Art. 24 titolo intermedio e cpv. 2 ... 3 Abrogato

43. Ordinanza del 19 settembre 198373 concernente l’esecuzione dell’Accordo internazionale sul caffè del 1983

Art. 9 cpv. 2 ...

44. Ordinanza del 15 dicembre 198674 concernente l’esecuzione dell’Accordo internazionale del 1986 sul cacao

Art. 9 cpv. 2 ...

45. Ordinanza del 1° dicembre 198075 sulle domande d’indennità nei confronti dell’estero

Capitolo 2 (art. 13–15)

Titolo che precede l’art. 16 ...

Art. 16 ...

72 [RU 1969 68, 1973 1024, 1981 59, 1985 356 586, 1989 628, 1991 2645, 1993 879 all. 3 n. 42, 1994 1509, 1996 1743 2446. RU 1998 1624 art. 34] 73 [RU 1983 2763, 1987 2542, 1989 1922, 1992 1312. RU 1993 2763 art. 5 cpv. 1] 74 [RU 1987 270 2551, 1990 1169. RU 1994 424 art. 5 cpv. 1]

Art. 17 cpv. 1 ...

Art. 18 cpv. 1 e 3 ...

Art. 20 cpv. 1 ...

Art. 21 Regolamento interno ...

Art. 22 Rapporto ...