Fonte

Modifica: Ordinanza relativa alla Convenzione di Rotterdam sulla procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per taluni prodotti chimici nel commercio internazionale (RS 814.82, 2004-725), Ordinanza sui medicamenti (RS 812.212.21, 2001-516), Ordinanza sulla messa in commercio di concimi (RS 916.171, 2001-105), Ordinanza sugli esplosivi (RS 941.411, 2001-78), Ordinanza concernente i contributi d’estivazione (RS 910.133, 2000-175), Ordinanza sull’utilizzazione di organismi nell’ambiente (RS 814.911, 1999-442), Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali (RS 916.307, 1999-287), Ordinanza sulla protezione delle acque (RS 814.201, 1998-2863-2863-2863), Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (RS 514.541, 1998-2549-2549-2549), Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici (RS 814.620, 1998-827-827-827), Ordinanza sulle epizoozie (RS 916.401, 1995-3716-3716-3716), Ordinanza sulle derrate alimentari (RS 817.02, 1995-1491-1491-1491), Ordinanza sugli oggetti d’uso (RS 817.04, 1995-1643-1643-1643), Ordinanza sulla protezione delle paludi d’importanza nazionale (RS 451.33, 1994-2092-2092-2092), Ordinanza concernente l’organizzazione e la procedura delle commissioni federali di ricorso e di arbitrato (RS 173.31, 1993-879-879-879), Ordinanza sulle foreste (RS 921.01, 1992-2538-2538-2538), Ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (RS 814.012, 1991-748-748-748), Ordinanza concernente la protezione delle torbiere alte e delle torbiere di transizione di importanza nazionale (RS 451.32, 1991-270-270-270), Ordinanza tecnica sui rifiuti (RS 814.600, 1991-169-169-169), Ordinanza sulle tasse dell’Ufficio federale dell’aviazione civile (RS 748.112.11, 1989-2216-2216-2216), Ordinanza sul traffico dei rifiuti speciali (RS 814.610, 1987-55-55-55), Ordinanza sulle sostanze pericolose per l’ambiente (RS 814.013, 1986-1254-1254-1254), Ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (RS 814.318.142.1, 1986-208-208-208), Ordinanza sui veleni (RS 813.01, 1983-1387-1387-1387), Ordinanza sulla disinfezione e la disinfestazione (RS 818.138.2, 1981-1786-1786-1786), Ordonnance sur l'interdiction de substances toxiques (RS 813.39, 1972-474-482-406)

RU 2005 2695

Ordinanza
sull’abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione

del 18 maggio 2005

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

Le ordinanze in appresso sono abrogate: 1. ordinanza del 9 giugno 19861 sulle sostanze 2. ordinanza del 23 dicembre 19712 sul divieto di sostanze tossiche 3. ordinanza de 19 settembre 19833 sui veleni 4. ordinanza del 4 novembre 19814 sulla disinfezione e la disinfestazione

II

Le ordinanze in appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 3 febbraio 19935 concernente l’organizzazione e la procedura delle commissioni federali di ricorso e di arbitrato

Allegato 1

Dipartimento federale dell’interno … Commissione di ricorso per i prodotti chimici

2. Ordinanza del 21 gennaio 19916 sulle torbiere alte

Art. 5 cpv.1 lett. b

I Cantoni, dopo aver sentito il parere dei proprietari fondiari e dei gestori, adottano adeguati provvedimenti di protezione e di manutenzione per conservare intatti gli oggetti. In particolare vigilano affinché:

b. siano vietati gli impianti o le costruzioni e qualsiasi modificazione del terreno, in particolare mediante l’estrazione della torba, l’aratura del suolo paludoso e l’apporto di sostanze o preparati ai sensi dell’ordinanza del 18 maggio 20057 sui prodotti chimici o di biocidi ai sensi dell’ordinanza del 18 maggio 20058 sui biocidi; fanno eccezione, fatta salva la lettera c, unicamente le costruzioni, istallazioni e modificazioni di terreno destinate a preservare la finalità della protezione;

3. Ordinanza del 7 settembre 19949 sulle paludi

Art. 5 cpv. 2 lett. b

I Cantoni vigilano in particolare affinché:

b. siano vietati gli impianti o le costruzioni e qualsiasi modificazione del terreno, in particolare prosciugamenti, l’aratura del suolo paludoso e l’apporto di sostanze o preparati ai sensi dell’ordinanza del 18 maggio 200510 sui prodotti chimici o di biocidi ai sensi dell’ordinanza del 18 maggio 200511 sui biocidi; fanno eccezione, fatte salve le lettere d ed e, unicamente le costruzioni, gli impianti e le modificazioni del terreno destinati a preservare la finalità della protezione;

4. Ordinanza del 21 settembre 199812 sulle armi

Art. 3 Spray

(art.4 cpv.1 lett. b LArm) Sono considerati armi gli spray destinati all’autodifesa contenenti le sostanze irritanti di cui all’allegato 2.

Art. 17 cpv.1 lett. c

Sono vietati l’acquisto, l’importazione e la fabbricazione dei seguenti tipi di munizione:

c. munizioni con uno o più proiettili destinati a liberare sostanze, che alla lunga pregiudicano la salute dell’essere umano, in particolare le sostanze irritanti di cui all’allegato 2.

Allegato 2

Sostanze irritanti Sono considerate sostanze irritanti:

  1. CA (cianuro di bromobenzile);

  2. CS (o-clorobenzilidenmalononitrile);

  3. CN (fenil-acil cloruro (cloroacetofenone));

  4. CR (dibenzo (b,f)-1,4-oxazepina).

5. Ordinanza del 25 settembre 198913 sulle tasse dell’Ufficio federale dell’aviazione civile

Art. 37 cpv.1 lett. g

Abrogata

6. Ordinanza del 17 ottobre 200114 sui medicamenti

Art. 1 cpv.1 lett. g

Abrogata

Art. 40 rubrica e cpv. 2

Rubrica abrogata

Gli esami non clinici volti a determinare la proprietà o la sicurezza degli oggetti esaminati devono essere eseguiti nel rispetto dei principi della buona prassi di laboratorio secondo l’ordinanza del 18 maggio 200515 sulla buona prassi di laboratorio.

Art. 41 e 42

Abrogati

7. Ordinanza PIC del 10 novembre 200416

Art. 3 cpv.1 lett. j

Chi intende esportare una sostanza o un preparato figurante nell’appendice1 verso una parte PIC importatrice deve comunicare all’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP), al più tardi30 giorni prima della sua prima esportazione di ogni anno civile e verso ogni Paese destinatario, i dati seguenti:

j. la scheda di dati di sicurezza secondo l’articolo53 dell’ordinanza del 18 maggio 200517 sui prodotti chimici.

Art. 18

L’obbligo di pagare emolumenti e il calcolo degli stessi per gli atti legislativi dell’UFAFP ai sensi della presente ordinanza sono retti dall’ordinanza del 18 maggio 200518 sugli emolumenti in materia di prodotti chimici.

Appendice 1

(art. 2 cpv.1 lett. a) Sostanze e preparati vietati o soggetti a rigorose restrizioni in Svizzera Le sostanze e i preparati che nella presente appendice sono contrassegnati con il simbolo # sottostanno anche alla procedura PIC (appendice 2).

1,1,1-Tricloretano 71-55-6 Prodotto chimico 1,2-Dibrometano # 106-93-4 Pesticida 1,2-Dicloretano # 107-06-2 2-naftilammina e i suoi sali 91-59-8 Prodotto chimico 2,4,5-acido tricloro-fenossiacetilico e i suoi 93-76-5 Pesticida sali # Composti tricloro-2,4,5 fenossiacetilici Acido 2-tricloro 2,4,5 fenossi-propionico e i Composti 2-tricloro 2,4,5 fenossi-propionici 4-aminobifenile e i suoi sali 92-67-1 Prodotto chimico 4-nitrobifenile 92-93-3 Prodotto chimico Aldrina # 309-00-2 Pesticida Arsenico 7440-38-2 Asbesto: Prodotto chimico Actinolite # 77536-66-4 industriale Antofillite # 77536-67-5 Amosite # 12172-73-5 Crocidolite # 12001-28-4 Tremolite # 77536-68-6 Crisotilo 12001-29-5 Benzidina e i suoi sali 92-87-5 Prodotto chimico Benzolo 71-43-2 Prodotto chimico Binapacril # 485-31-4 Pesticida Bromuro di metano 74-83-9 Prodotto chimico Cadmio 7440-43-9 Clordano # 57-74-9 Pesticida Clordecone (Kepon) 143-50-0 Pesticida Cloroformio 67-66-3 Prodotto chimico Cloruro di carbonio Pesticida DDD 72-54-8 DDE 72-55-9 Pesticida DDT # 50-29-3 Pesticida DBB (Di-μ-ossi-di-n-butilstannio- 75113-37-0 Prodotto chimico idrossiborano) industriale Dicofol 115-32-2 Pesticida Dinoseb e i suoi acetati e sali # 88-85-7 Pesticida Dinoterb 1420-07-1 Pesticida DNOC # 534-52-1 Pesticida Dieldrina # 60-57-1 Pesticida Endrina 72-20-8 Pesticida Ossido di etilene # 75-21-8 Pesticida CFC: tutti i clorofluorocarburi completamente Prodotto chimico alogenati con fino a 3 atomi di C industriale Naftaline alogenate (con formula C10HnX8-n Prodotto chimico in cui X=alogeno e 0 ≤ n ≤ 7) industriale Aloni: tutti i clorofluorocarburi bromati Prodotto chimico completamente alogenati con fino a 3 atomi industriale di C HCH (isomeri misti) # 608-73-1 Pesticida Eptacloro # 76-44-8 Pesticida Eptacloroepossido 1024-57-3 Pesticida Esaclorobenzolo # 118-74-1 Pesticida HCFC: tutti i clorofluorocarburi bromati Prodotto chimico parzialmente alogenati con fino a industriale

atomi di C HCFC: tutti i clorofluorocarburi parzialmente Prodotto chimico alogenati con fino a industriale

atomi di C Isodrina 465-73-6 Pesticida Kelevan 4234-79-1 Pesticida Lindano # 58-89-9 Pesticida Metossicloro 72-43-5 Pesticida Mirex 2385-85-5 Pesticida, Monometildibromodifenilmetano 99688-47-8 Prodotto chimico Monometildiclordifenilmetano Prodotto chimico Monometiltetraclorodifenilmetano 76253-60-6 Prodotto chimico Nonilfenolo Pesticida, Nonilfenolo etossilato Pesticida, Ottabromodifenil etere Prodotto chimico Octilfenolo Pesticida, Octilfenolo e prodotti di etossilazione Pesticida, Paratione # 56-38-2 Pesticida Pentabromodifenil etere Prodotto chimico Pentaclorofenolo e i suoi sali nonché i com- 87-86-5 Pesticida, Prodotto posti di pentaclorofenossici # chimico industriale Pertano 72-56-0 Pesticida Bifenili polibromurati (PBB) # 36355-01-8 Prodotto chimico (hexa-) industriale 27858-07-7 (octa-) 13654-09-6 (deca-) Bifenili policlorurati (PCB) # 1336-36-3 Prodotto chimico Trifenili policlorurati (PCT) # 61788-33-8 Prodotto chimico Composti del mercurio, compresi i composti Pesticida inorganici di mercurio, i composti alchilmercurici e i composti alchilossialchilici e arilmercurici # Quintocene 82-68-8 Pesticida Strobano 8001-50-1 Pesticida Oli di catrame 8001-58-9, Prodotto chimico 61789-28-4, industriale 84650-04-4, 90640-84-9, 65996-91-0, 90640-80-5, 65996-85-2, 8021-39-4, 122384-78-5 Telodrina 297-78-9 Pesticida Tetracloruro di carbonio 56-23-5 Prodotto chimico Tetraclorofenolo e i suoi sali nonché i composti di pentaclorofenossici Tossafene (camfecloro) # 8001-35-2 Pesticida Fosfato di tri (2,3-dibromopropile) # 126-72-7 Prodotto chimico Tris-azidirinil-fosfinossido 545-55-1 Prodotto chimico 8. Ordinanza del 27 febbraio 199119 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR)

Art. 1 cpv. 2 lett. a e c, cpv. 3 lett. a e cpv.5

Essa si applica:

  1. alle aziende in cui i quantitativi soglia, ai sensi dell’allegato1.1, per le sostanze, i preparati o i rifiuti speciali sono superati;

  2. agli impianti ferroviari mediante i quali sono trasportate o trasbordate merci pericolose secondo l’ordinanza del 3 dicembre 199620 concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia (RSD) o secondo i corrispondenti accordi internazionali;

L’autorità esecutiva può, in singoli casi, sottoporre alla presente ordinanza le seguenti aziende o vie di comunicazione se, in base al loro potenziale di pericoli, esse possono danneggiare seriamente la popolazione o l’ambiente:

a. aziende con sostanze, preparati o rifiuti speciali;

Alle aziende o alle vie di comunicazione che, in caso di eventi straordinari, potrebbero danneggiare gravemente la popolazione o l’ambiente in altro modo che con le loro sostanze, i loro preparati, i rifiuti speciali nonché le merci pericolose o i microrganismi geneticamente modificati o patogeni, sono applicabili direttamente le prescrizioni dell’articolo 10 LPAmb.

Art. 2 cpv. 3

Per potenziale di pericoli si intende la totalità degli effetti che, per loro quantità e natura, le sostanze, i preparati, i rifiuti speciali, i microrganismi o le merci pericolose possono causare.

Art. 5 cpv.1 lett. b

Il detentore di un’azienda deve inviare all’autorità esecutiva un breve rapporto comprendente:

b. l’elenco delle quantità massime di sostanze, preparati o rifiuti speciali presenti nell’azienda che superano i quantitativi soglia ai sensi dell’allegato1.1 nonché i quantitativi soglia utilizzabili;

Art. 10 cpv.1 nota a piè di pagina

Il detentore di un impianto ferroviario mediante il quale sono trasportate merci pericolose secondo la RSD21 deve rilevare periodicamente tutte le indicazioni sui trasporti effettuati, come il momento, la classificazione e la massa nonché il luogo di partenza e quello di destinazione, necessarie per stabilire e valutare i rischi e comunicarle, in forma elaborata, all’autorità esecutiva.

Allegato 1.1 titolo Quantitativi soglia per sostanze, preparati o rifiuti speciali Allegato 1.1 n. 1 Allegato 1.1 n. 21 titolo, cpv.1 e 2

Sostanze o preparati

Per le sostanze e i preparati che figurano nella tabella del numero 3 valgono i quantitativi soglia ivi fissati.

Per le altre sostanze o preparati il detentore determina i quantitativi soglia sulla base dei criteri fissati nel numero4.

Allegato 1.1 n. 3

Sostanze e preparati per i quali è stato fissato il quantitativo soglia (elenco delle eccezioni) N. Designazione della sostanza N. CAS1 QS (kg)2

Acetilene 74-86-2 5 000

4-ammino-difenile e i suoi sali1

Ossido di arsenico(III), acido(III)arsenioso e i 100

Ossido di arsenico(V), acido(V)arsenioso e/o i 1 000

Benzidina e i suoi sali1

Benzina (normale, super) 200 000

Bis(clorometil)etere 542-88-11

Cloro 7782-50-5 200

Clorometil-metiletere 107-30-21

Dimetilcarbamoil cloruro 79-44-71

Dimetilnitrosammina 62-75-91

Olio da riscaldamento, olio diesel 500 000

Acido esametilfosforico triammide 680-31-91

Cherosene 200 000

4,4’-metilene-bis (2-cloroanilina) e i suoi sali, in polvere10

2-naftilammina e i suoi sali1

Composti di nichel in polvere per inalazione 1 000 (monossido di nichel, diossido di nichel, solfuro di nichel, solfuro di trinichel, triossido di dinichel)

4-Nitrodifenile 92-93-31

Metilsocianato 624-83-9 150 N. Designazione della sostanza N. CAS1 QS (kg)2

Policlorodibenzo-furano, calcolato in equivalenti 1 TCDD

Policlorodibenzo-diossina (ivi compresi TCDD), calcolato in equivalenti TCDD1

1,3-Propansultone 1120-71-41

Dicloruro di zolfo 10545-99-0 1 000

Idrogeno 1333-74-0 5 000

1 Numero d’identificazione di una sostanza secondo il Chemical Abstract System

2 QS(kg) = quantitativo soglia in kg

Allegato 1.1 n. 41

Tossicità Criteri Valori per i criteri

  1. Classificazione UE T+ T, C Xn Xi

  2. Tossicità acuta – orale (mg/kg) < 25 25 fino a ≤ 200 200 fino a ≤ 2000 – cutanea – inalativa

  3. Classificazione 1 QS = quantitativo soglia

3 GI = Gruppo d’imballaggio

Allegato 1.1 n. 42

Infiammabilità ed esplosività Criteri Valori per criteri

  1. Grado di pericolosità secondo IS2

  2. Classificazione UE E F+, F, O, R10 Criteri Valori per criteri

  1. Punto d’infiamma- ≤ 55 >55 bilità (°C)

  2. Classificazione 1 QS = quantitativo soglia 2 Istituto di sicurezza

4 Gruppo d’imballaggio

Allegato 2.1 titolo, lett. b ed e Il detentore di un’azienda con sostanze, preparati o rifiuti speciali deve, nel prendere le misure generali di sicurezza, tener conto dei seguenti principi, in particolare:

  1. nella misura del possibile sostituire le sostanze o i preparati pericolosi con altri meno pericolosi o limitarne la quantità;

  2. depositare le sostanze, i preparati o i rifiuti speciali in modo ordinato tenendo conto delle loro proprietà e tenerne un elenco;

Allegato 3.1 titolo lett. a e b Il titolare di un’azienda con sostanze, preparati o rifiuti speciali deve:

  1. tenere un elenco che indichi la quantità e il luogo di deposito delle sostanze, dei preparati e dei rifiuti speciali presenti nell’azienda in quantità superiori ai quantitativi soglia secondo l’allegato1.1; tale elenco va aggiornato senza indugio in caso di cambiamenti di rilievo, una volta la settimana negli altri casi;

  2. fissare per scritto le caratteristiche delle sostanze e dei preparati secondo la lettera a per la sicurezza tecnica;

Allegato 4.1 titolo Allegato 4.1 n. 22 titolo

Elenco dei preparati, sostanze o rifiuti speciali presenti per unità d’indagine

9. Ordinanza del 28 ottobre 199822 sulla protezione delle acque

Art. 3 cpv. 3 lett. c

In linea di principio, l’acqua piovana che scorre da superfici edificate o rinforzate va considerata acqua di scarico non inquinata se proviene:

c. da strade ferrate per le quali è garantito che si rinuncerà a lungo termine all’impiego di prodotti fitosanitari o, in caso di infiltrazione, prodotti fitosanitari sufficientemente trattenuti e degradati da uno strato di terreno microbiologicamente attivo.

Art. 7 cpv. 2 lett. c

L’autorità può rendere più severe o completare le esigenze se, con l’immissione delle acque di scarico:

c. i fanghi della stazione centrale di depurazione delle acque, destinati a essere utilizzati come fertilizzante secondo il piano di smaltimento (art. 18), non rispettano i requisiti di cui all’allegato 2.6 dell’ordinanza del 18 maggio 200523 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim); oppure

Art. 20 cpv. 3

Se i fanghi di depurazione destinati, secondo il piano di smaltimento, ad essere utilizzati come fertilizzante non soddisfano i requisiti sulla fornitura di cui all’allegato 2.6 ORRPChim24, l’autorità informa il più presto possibile l’UFAG in merito alle misure adottate e previste presso i responsabili.

Art. 21 cpv. 2

Se i fanghi di depurazione sono forniti come fertilizzante, si applicano le prescrizioni dell’allegato 2.6 ORRPChim25.

Art. 29 cpv.1 lett. d

Nella suddivisione del territorio in settori di protezione delle acque (art. 19 LPAc), i Cantoni designano i settori particolarmente minacciati e gli altri settori. I settori particolarmente minacciati, descritti nell’allegato4 numero11, comprendono:

d. il settore d’alimentazione Zo per la protezione della qualità delle acque superficiali, se l’acqua è inquinata dal dilavamento di prodotti fitosanitari o fertilizzanti.

Allegato 2 n. 12 cpv.5 n. 12 N. Parametro Esigenze

Pesticidi organici 0,1 µg/l per ogni singola sostanza. Sono fatti salvi (biocidi e prodotti fitosanitari) altri valori in base alla valutazione di singole sostanze nell’ambito della procedura d’autorizzazione.

Allegato 2 n. 22 cpv. 2 n. 11 N. Parametro Esigenze

Pesticidi organici 0,1 µg/l per ogni singola sostanza. (biocidi e prodotti fitosanitari) Sono fatti salvi altri valori in base alla valutazione di singole sostanze nell’ambito della procedura d’autorizzazione.

Allegato 4 n. 212 frase introduttiva e lett. a Se la coltivazione del suolo nei settori di alimentazione Zu e Zo può inquinare le acque a causa del ruscellamento o del dilavamento di sostanze come i prodotti fitosanitari o i concimi, i Cantoni stabiliscono le misure necessarie alla protezione delle acque. Sono per esempio considerate tali:

a. l’introduzione di limitazioni d’impiego per prodotti fitosanitari e concimi secondo gli allegati 2.5 numero1.1 capoverso4 e 2.6 numero 3.3.1 capover- Allegato 4 n. 221 cpv. 2 2 Per l’impiego di prodotti per la protezione del legno, prodotti fitosanitari e concimi si applicano gli allegati 2.4 numero1, 2.5 e 2.6 ORRPChim.

Allegato 4 n. 222 cpv. 2

Per l’impiego di prodotti per la protezione del legno, prodotti fitosanitari e concimi si applicano gli allegati 2.4 numero1, 2.5 e 2.6 ORRPChim.

10. Ordinanza del 16 dicembre 198527 contro l’inquinamento atmosferico Allegato 1 n. 71 cpv.6 primo periodo

Per le sostanze che, secondo l’allegato1.4 dell’ordinanza del 18 maggio 200528 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, riducono lo strato di ozono e che nella tabella della cifra 72 non figurano come appartenenti alla classe1, le emissioni devono essere limitate secondo il capoverso1 lettera a. …

11. Ordinanza tecnica del 10 dicembre 199029 sui rifiuti

Art. 40 cpv.1 lett. a

I rifiuti speciali possono essere inceneriti negli impianti d’incenerimento per rifiuti urbani soltanto se:

a. contengono meno di50 ppm dei composti organici alogenati menzionati nell’allegato1.1 dell’ordinanza del 18 maggio 200530 sulla riduzione dei rischi inerenti i prodotti chimici (ORRPChim);

Art. 44 cpv. 2

Se, sulla base dell’allegato 2.6 dell’ORRPChim31, il composto non può essere fornito, il titolare ne deve informare l’autorità.

12. Ordinanza del 12 novembre 198632 sul traffico dei rifiuti speciali

Art. 16 cpv. 2 lett. b e c

Non hanno bisogno dell’autorizzazione:

  1. i destinatari che ricevono esclusivamente le sostanze pericolose e i preparati che sono tenuti a riprendere in virtù dell’articolo22 della legge del 15 dicembre 200033 sui prodotti chimici;

  2. i destinatari che ricevono esclusivamente le pile o gli accumulatori che sono tenuti a riprendere in virtù dell’allegato 2.15 dell’ordinanza del 18 maggio 200534 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, e che si limitano a depositare temporaneamente tali pile o accumulatori.

13. Ordinanza del 14 gennaio 199835 concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici

Art. 1 cpv. 3

Sono salve le disposizioni dell’ordinanza del 12 novembre 198636 sul traffico dei rifiuti speciali e dell’ordinanza del 18 maggio 200537 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici.

14. Ordinanza del 25 agosto 199938 sull’emissione deliberata nell’ambiente

Art. 2 cpv. 4bis

Per la messa in commercio di biocidi che contengono o sono microrganismi patogeni ma non geneticamente modificati, vale l’ordinanza del 18 maggio 200539 sui biocidi.

Art. 7 cpv. 2 lett. a

Non necessitano di un’autorizzazione le emissioni sperimentali:

a. con organismi geneticamente modificati o patogeni la cui messa in commercio quale prodotto fitosanitario, concime o materiale di moltiplicazione vegetale è già stata autorizzata;

Art. 13 cpv. 2 lett. j e k

A seconda dell’impiego previsto, l’autorizzazione è rilasciata da uno dei seguenti uffici federali nell’ambito della procedura d’autorizzazione determinante nel caso specifico:

Impiego previsto Autorità Procedura d’autorizzazione determinante competente

  1. i biocidi che contengo- UFSP (Organo Ordinanza del 18 maggio 200540 sui biocidi no o sono organismi di notifica per geneticamente modifi- i prodotti cati chimici)

  2. tutti gli altri impieghi UFAFP Ordinanza del 25 agosto 1999 sull’emissione previsti deliberata nell’ambiente

Art. 16 cpv. 3

Sono fatte salve le disposizioni in merito alla caratterizzazione di organismi geneticamente modificati giusta la legislazione sulle derrate alimentari, la legislazione sugli agenti terapeutici, la legislazione sui prodotti chimici e la legislazione sui mezzi di produzione nell’agricoltura.

Art. 24 cpv. 3

L’autorizzazione o il consenso in base alla valutazione dei dati sull’ambiente è limitata a dieci anni al massimo. L’autorizzazione è prorogata di dieci anni al massimo se l’autorità competente, tenuto conto di eventuali nuove conoscenze, giunge alla conclusione che le condizioni di cui all’articolo24 capoverso1 lettere b e c sono ancora adempiute.

Art. 28 cpv.1 lett. j

Il controllo successivo (sorveglianza del mercato) è effettuato:

j. per i biocidi secondo l’ordinanza del 18 maggio 200541 sui biocidi.

15. Ordinanza del 1° marzo 199542 sulle derrate alimentari

Art. 276 cpv.4

Necessitano di un’autorizzazione dell’Ufficio federale i procedimenti per la preparazione e la disinfezione dell’acqua potabile.

16. Ordinanza del 1° marzo 199543 sugli oggetti d’uso

Art. 26 cpv. 3

Per il trattamento di materiali tessili secondo il capoverso1 lettera a non possono essere utilizzate le seguenti sostanze:

  1. arsenio e suoi composti;

  2. piombo e suoi composti;

  3. parafenilendiamina;

  4. acido picrico.

Art. 30 cpv.1

Per la fabbricazione di oggetti secondo l’articolo29 non devono essere impiegate sostanze (coloranti, pigmenti, solventi, plastificanti, sostanze di carica e conservanti) in quantitativi o in modo tale da mettere in pericolo la salute. La dose letale acuta per via orale della formulazione totale non dev’essere inferiore a 2000 mg/kg di peso corporeo.

Allegato 2, ultimo comma

17. Ordinanza del 29 marzo 200044 sui contributi d’estivazione

Art. 10 cpv.1 lett. d quarto periodo

… Per i residui provenienti da impianti di depurazione non agricoli delle acque di rifiuti con un massimo di 200 abitanti-equivalenti e dai pozzi neri non agricoli senza scarico è fatto salvo il numero 3.2.3 dell’allegato 2.6 dell’ordinanza del 18 maggio 200545 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti.

18. Ordinanza del 10 gennaio 200146 sui concimi

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione

La presente ordinanza disciplina l’omologazione, la messa in commercio e l’importazione di concimi.

L’ordinanza non si applica:

  1. ai concimi aziendali destinati all’utilizzazione nell’azienda;

  2. ai concimi destinati esclusivamente all’esportazione.

Per il resto, per l’impiego di concimi si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 18 maggio 200547 sui prodotti chimici (OPChim) e dell’allegato 2.6 dell’ordinanza del 18 maggio 200548 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim).

Art. 2 cpv.1

Un concime può essere messo in commercio unicamente se è omologato e soddisfa le rispettive esigenze; ciò non vale per i concimi aziendali forniti direttamente al consumatore finale da un’azienda con allevamento di animali da reddito.

Art. 3 lett. d

Un concime può essere omologato unicamente se:

d. contiene esclusivamente sostanze rientranti nel campo d’applicazione dell’OPChim49, classificate, valutate e notificate conformemente alla stessa.

Art. 5 cpv. 2 lett. b n. 1, 1bis e 4

Sono considerati concimi ai sensi della presente ordinanza:

b. concimi ottenuti dal riciclaggio: concimi di origine vegetale, animale, microbica o minerale o ottenuti dalla depurazione delle acque di scarico, come: 1. composta: materiale di origine vegetale e animale ottenuto con un apposito procedimento di decomposizione mediante apporto di aria e utilizzato come concime, ammendante del terreno, sostrato, protezione contro l’erosione, per le ricoltivazioni o per le terre da coltura artificiali; 1bis. digestato: materiale di origine vegetale e animale ottenuto grazie a un apposito procedimento di fermentazione e utilizzato come concime, ammendante del suolo, substrato, protezione contro l’erosione, per le ricoltivazioni o per le terre da coltura artificiali; 4. fanghi di depurazione: fanghi, trattati o meno, ottenuti dalla depurazione delle acque di scarico comunali e utilizzati direttamente come concime, ammendante del suolo, substrato, protezione contro l’erosione, per le ricoltivazioni o per le terre da coltura artificiali;

Art. 15 lett. e

Sempreché non sia richiesto altrimenti, la documentazione relativa alla domanda di iscrizione nella lista dei concimi contiene almeno le seguenti indicazioni:

e. la classificazione e l’etichettatura del concime secondo gli articoli 8–15

Art. 16 cpv.1 lett. h

Sempreché non sia richiesto altrimenti, la documentazione relativa alla domanda di autorizzazione contiene almeno le seguenti indicazioni:

h. la classificazione e l’etichettatura del concime secondo gli articoli 8–15

Art. 19 cpv.4

Art. 20 lett. g

La notifica comprende le seguenti indicazioni:

g. la classificazione e l’etichettatura del concime secondo gli articoli 8–15

Titolo prima dell’articolo 21a

Capitolo 3a Esigenze relative alla fornitura di concimi

Art. 21a

È vietato aggiungere ai concimi prodotti fitosanitari o prodotti che influiscono sui processi biologici del suolo.

L’Ufficio federale può, su richiesta, concedere deroghe per l’aggiunta di inibitori della nitrificazione impiegati come prodotti che influiscono sui processi biologici del suolo, a concimi minerali azotati; la deroga è concessa soltanto se l’impiego di siffatti miscugli non può mettere in pericolo la fertilità del suolo.

Art. 23 cpv.1, 2 e 4

Il Dipartimento designa i tipi di concime della lista dei concimi conformemente all’articolo7 che possono essere introdotti secondo l’articolo 160 capoverso 7 LAgr.

I tipi di concime di cui al capoverso1 possono essere importati e messi in commercio in Svizzera unicamente nell’imballaggio originale in cui sono messi sul mercato dal fabbricante o dal responsabile della commercializzazione nel Paese d’origine. Devono essere rispettate le prescrizioni dell’articolo24.

Abrogato

Art. 24 cpv. 3 e 6

Le istruzioni per l’uso, le prescrizioni sulle possibilità di utilizzazione del concime e le condizioni per la sua utilizzazione devono figurare direttamente sull’imballaggio oppure su un foglio allegato.

Abrogato

Art. 24a Istruzioni per l’uso

Le istruzioni per l’uso devono contenere:

  1. norme per il dosaggio che indichino la quantità necessaria e sufficiente per ottenere l’effetto voluto;

  2. indicazioni sullo stoccaggio, la neutralizzazione e l’eliminazione;

  1. l’avvertenza che il prodotto, se impiegato in modo scorretto, può compromettere la fertilità del suolo, pregiudicare lo stato delle acque e dell’aria o nuocere alla qualità delle piante;

  2. l’indicazione sugli impieghi vietati, in particolare secondo l’allegato 2.6 2 Nel caso di forniture di composto, digestato o acqua di processo, il bollettino di consegna secondo l’allegato 2.6 numero 2.3.1 ORRPChim o la dicitura sui sacchi sono considerati istruzioni per l’uso se contengono anche le indicazioni di cui al capoverso1.

Se un’azienda con allevamento di animali da reddito fornisce concime aziendale direttamente al consumatore finale (p. es. mediante contratti di fornitura), entrano in vigore quali istruzioni per l’uso le «Basi per la concimazione» elaborate dalle stazioni federali di ricerche agrarie.

Se il concime aziendale viene fornito in sacchi, entrano in vigore quali istruzioni per l’uso le raccomandazioni in materia di concimazione valide per il rispettivo destinatario. Sul sacco occorre apporre un’etichetta che contenga almeno:

  1. tutte le indicazioni secondo il capoverso1;

  2. la specie di animale da reddito da cui proviene il concime aziendale;

  3. il peso;

  4. il tenore di sostanza secca e di materia organica;

  5. il tenore di azoto totale, fosforo e potassio.

Art. 30 cpv.1 e 3

1 Prima di omologare un concime, l’Ufficio federale consulta i servizi federali interessati. La loro partecipazione è retta dagli articoli 62a e 62b della legge del

21 marzo 199754 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.

L’Ufficio federale, l’organo di notifica e i servizi di valutazione ai sensi dell’OPChim55 mettono a reciproca disposizione i dati rilevati nel quadro della presente ordinanza, dell’OPChim o di altri atti normativi che disciplinano la protezione dell’uomo o dell’ambiente da sostanze, preparati e oggetti, nella misura necessaria all’adempimento dei loro compiti. A tal fine possono istituire procedure di richiamo automatizzate.

Art. 30a Competenze dell’Ufficio federale

L’Ufficio federale può:

  1. decidere la classificazione e la definizione dei concimi;

  2. elaborare e pubblicare i metodi per il prelievo, la preparazione e l’analisi dei campioni nonché per il calcolo e la valutazione dei risultati;

  3. riconoscere i laboratori chiamati ad effettuare le analisi e offrire loro una consulenza;

  4. mettere a disposizione degli uffici di consulenza tecnica secondo l’articolo21 dell’ORRPChim56 la documentazione sull’impiego di concimi.

Per un periodo limitato, l’Ufficio federale può autorizzare la fornitura di composto, digestato e acqua di processo i cui valori limite non superano di oltre il50 per cento i valori di cui all’allegato 2.6 numero 2.2.1 capoverso 1 ORRPChim se:

  1. i valori limite vengono superati in via del tutto eccezionale o per un periodo massimo di sei mesi; oppure

  2. l’autorità cantonale ne fa domanda e provvede alle necessarie misure di risanamento nel comprensorio dell’impianto in questione.

Se viene concessa un’autorizzazione ai sensi del capoverso 2, la quantità di composto, di digestato o delle acque di processo che può essere fornita viene ridotta in modo tale che il carico di sostanze nocive del composto, del digestato o delle acque di processo non sia superiore, per ettaro, a quello risultante se i valori limite di cui all’allegato 2.6 numero 2.2.1 capoverso 1 ORRPChim fossero rispettati.

L’Ufficio federale e i laboratori di analisi riconosciuti ai sensi del capoverso 1 lettera c possono in ogni momento prelevare campioni presso i produttori di concimi, segnatamente negli impianti di compostaggio e di fermentazione, nonché sul luogo del loro impiego come fertilizzanti.

Art. 32 cpv. 2

Il Dipartimento fissa gli scarti ammessi fra il valore misurato e il tenore dichiarato di sostanze che determinano o diminuiscono il valore del concime (limiti di tolleranza). Sono eccettuati i valori limite di cui all’allegato 2.6 numero 2.2 nonché5.1 capoverso1 lettera a ORRPChim57.

19. Ordinanza del 26 maggio 199958 sugli alimenti per animali

Art. 26 cpv. 2 e 3

2 Nell’esecuzione di disposizioni concernenti alimenti per animali contenenti o costituiti di organismi geneticamente modificati, l’Ufficio federale conduce e coordina la procedura in collaborazione con l’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) e dell’Ufficio federale per la salute pubblica (UFSP).

L’Ufficio federale decide con il consenso dell’UFAFP e dell’UFSP.

3 Nell’esecuzione di disposizioni concernenti alimenti per animali diversi da quelli definiti al capoverso1, la partecipazione dell’UFAFP è retta dagli articoli 62a e 62b

della legge del 21 marzo 199759 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.

20. Ordinanza del 27 giugno 199560 sulle epizoozie

Art. 74 cpv.1

Per le disinfezioni ordinate dalle autorità ufficiali possono essere impiegati soltanto mezzi che possono essere immessi in commercio conformemente all’ordinanza del 18 maggio 200561 sui biocidi.

21. Ordinanza del 30 novembre 199262 sulle foreste

Art. 25

L’impiego eccezionale di sostanze pericolose per l’ambiente nelle foreste è retto dall’ordinanza del 18 maggio 200563 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici.

Art. 26 e 27

Abrogati

Art. 29 lett. b

I Cantoni combattono le conseguenze di danni alla foresta con:

b. lo scortecciamento o il trattamento del legno che presenta un particolare rischio di propagazione di parassiti o malattie, eseguiti sul posto con prodotti fitosanitari ai sensi dell’ordinanza del 18 maggio 200564 sui prodotti fitosanitari, qualora, in via d’eccezione, il legname non possa essere trasportato in posti appropriati.

22. Ordinanza del 27 novembre 200065 sugli esplosivi

Art. 1 Rapporto con le legislazioni sui prodotti chimici e la protezione dell’ambiente

Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici vanno imballati e contrassegnati unicamente secondo le prescrizioni della presente ordinanza, indipendentemente dalla pericolosità per la salute e per l’ambiente delle sostanze che contengono; sono eccettuati i pezzi pirotecnici per la produzione di gas tossici, nebbie o polveri. La distruzione e lo smaltimento sono retti dagli articoli 107–109 della presente ordinanza.

Sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza del 18 maggio 200566 sui prodotti chimici e dell’ordinanza del 27 febbraio 199167 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2005.

18 maggio 2005 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz