814.610
Ordinanza sul traffico dei rifiuti speciali (OTRS)
(OTRS)
del 12 novembre 1986 (Stato 12 luglio 2005)
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 32 capoversi1 e 2 e 39 capoverso1 della legge federale del 7 ottobre 19831 sulla protezione dell’ambiente (legge); in applicazione della Convenzione di Basilea del 22 marzo 19892 sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione,3 ordina:
Capitolo 1 Disposizioni generali
Art. 1 Campo d’applicazione
La presente ordinanza si applica al traffico dei rifiuti speciali che figurano nell’allegato 24. Essa regola la consegna, il trasporto, la ricezione e l’accettazione dei rifiuti speciali, inclusi l’importazione, l’esportazione ed il transito.
Sono riservate le disposizioni federali sul trasporto delle merci pericolose via terra, acqua o aria e le disposizioni dei relativi accordi internazionali.
La presente ordinanza non vale per il traffico dei rifiuti speciali fra reparti dell’esercito o uffici dell’amministrazione militare. Nel traffico fra detti reparti o uffici e terzi, si può derogare a singole disposizioni della presente ordinanza, se il rispetto delle prescrizioni sulla tutela del segreto lo esige.
La presente ordinanza non vale né per i rifiuti speciali che soddisfano le esigenze per i materiali inerti secondo l’allegato1 cifra 11 dell’ordinanza tecnica del 10 dicembre 19905 sui rifiuti, né per i rifiuti speciali che possono essere immessi nelle canalizzazioni come acqua di rifiuto.6 RU 1987 55
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 feb. 1996, in vigore dal 1° apr. 1996 (RU 1996 903).
Nuova espressione giusta l’art. 47 n. 1 dell’O tecnica del 10 dic. 1990 sui rifiuti, in vigore dal 1° feb. 1991 (RS 814.600). Di detta modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.
Nuovo testo giusta l’art. 47 n. 1 dell’O tecnica del 10 dic. 1990 sui rifiuti, in vigore
Art. 2 Definizioni
Sono considerati aziende:
7 le imprese pubbliche o private alle quali è applicabile la legge del 13 marzo 19648 sul lavoroo la legge dell’8 ottobre 19719 sulla durata del lavoro;
le industrie in forma commerciale, la cui ditta deve essere iscritta nel registro di commercio;
gli esercizi iscritti spontaneamente dall’esercente come ditta nel registro di commercio;
i posti di raccolta per piccole quantità di rifiuti speciali, esercitati dai Cantoni o dai Comuni o, per incarico di questi ultimi, da privati (posti di raccolta pubblici);
le officine di un’azienda site su parcelle non limitrofe a quelle dell’azienda;
gli impianti d’incenerimento con una potenza termica superiore a 350 kW e le discariche, indipendentemente dalla loro ubicazione;
10 i servizi e le unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.
Sono considerati fornitori:
le aziende che affidano i rifiuti speciali per il trattamento ad un’altra azienda o ad una persona estranea all’azienda;
i destinatari che consegnano a loro volta i rifiuti speciali per il trattamento a terzi.
Sono considerate destinatari le persone o le aziende che ricevono i rifiuti speciali per trattarli.
Per trattamento di rifiuti speciali si intende il loro deposito intermedio, la loro preparazione, il loro riciclaggio, la loro neutralizzazione e la loro eliminazione. Il trasporto dei rifiuti speciali non è considerato trattamento.
Sono considerati vettori il fornitore, il destinatario e i terzi che trasportano i rifiuti speciali.
Per importazione o esportazione di rifiuti speciali si intende il loro trasporto attraverso il confine doganale; l’immagazzinamento in un punto franco è equiparato all’importazione.
Nuovo testo giusta l’art. 47 n. 1 dell’O tecnica del 10 dic. 1990 sui rifiuti, in vigore
Introdotta dall’art. 47 n. 1 dell’O tecnica del 10 dic. 1990 sui rifiuti, in vigore
Il destinatario:
ha ricevuto (ricezione) i rifiuti speciali quando questi sono in suo possesso;
ha accettato (accettazione) i rifiuti speciali quando ha firmato le relative bollette di scorta.
Capitolo 2 Fornitore
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 3 Accertamento della presenza di rifiuti speciali
Prima di consegnare i rifiuti, il fornitore deve chiarire se fra essi ci siano rifiuti speciali ai sensi dell’allegato2.
Art. 4 Mescolamento e diluizione
Il fornitore non può né diluire né mescolare i rifiuti speciali in vista della consegna.
Può impiegare additivi, se questi:
riducono i rischi connessi con il trasporto e
non rendono più difficile il trattamento.
Può impiegare additivi destinati a facilitare il trattamento solo se il destinatario previsto è d’accordo.
Art. 5 Destinatario
Il fornitore può consegnare i rifiuti speciali solo ad un destinatario che sia disposto e abilitato a riceverli.
Art. 6 Bollette di scorta
Per ogni rifiuto speciale che intende consegnare, il fornitore deve compilare ed utilizzare un gioco di bollette di scorta ai sensi dell’allegato1.
Le bollette di scorta non sono necessarie per:
la consegna di rifiuti speciali ad un posto di raccolta pubblico da parte di un fornitore in Svizzera;
la ripresa di veleni acquistati nel commercio al minuto come prodotti accessibili al pubblico che il destinatario è tenuto a riprendere gratuitamente in virtù della legislazione sui veleni;
11 la consegna di rifiuti speciali mediante l’impiego di elenchi di raccolta ai sensi dell’allegato1 cifra 45 capoverso 3.
Introdotta dall’art. 47 n. 1 dell’O tecnica del 10 dic. 1990 sui rifiuti, in vigore dal 1° feb. 1991 (RS 814.600).
Con il consenso dell’Ufficio federale dell’ambiente delle foreste e del paesaggio12 (Ufficio federale), nel trasporto per ferrovia i dati che devono figurare sulle bollette di scorta possono essere trasmessi mediante un supporto elettronico di dati.
Se per il trasporto dei rifiuti speciali viene allestito un documento di spedizione, il fornitore deve provvedere affinché su quest’ultimo sia iscritto lo stesso destinatario che sulle bollette di scorta.
Art. 7 Informazioni per il destinatario
Il fornitore deve dare al destinatario oltre alle informazioni richieste sulle bollette di scorta altri dati sulla provenienza e sulle caratteristiche dei rifiuti speciali, se tali dati sono necessari per la protezione dell’ambiente, del personale e degli impianti del destinatario oppure per il trattamento corretto dei rifiuti.
Art. 8 Contrassegno degli imballaggi e dei recipienti
Il fornitore deve contrassegnare gli imballaggi e i recipienti nei quali sono trasportati i rifiuti speciali con l’iscrizione «RIFIUTI SPECIALI/SONDERABFÄLLE/ DÉCHETS SPÉCIAUX» e con il numero delle relative bollette di scorta.
Il contrassegno non è necessario per i trasporti che possono essere effettuati senza bollette di scorta in virtù dell’articolo 6 capoverso2.
Sezione 2 Esportazione
Art. 9 Obbligo di notifica
Il fornitore deve notificare per scritto, con almeno 30 giorni di anticipo, all’Ufficio federale ogni esportazione di rifiuti speciali. Contemporaneamente deve spedire una copia della notifica alle autorità del Cantone in cui si trova la sua azienda.
La notifica deve menzionare:
il tipo e la quantità dei rifiuti;
il mezzo di trasporto e l’itinerario previsti;
il nome e l’indirizzo del destinatario previsto;
il trattamento previsto dal destinatario;
i documenti dai quali risulti che il destinatario previsto dispone di impianti che permettono il riciclaggio, la neutralizzazione o l’eliminazione dei rifiuti in modo ecologico;
una dichiarazione del destinatario previsto, che confermi di essere disposto a ricevere i rifiuti e è abilitato a farlo secondo il diritto del suo Paese.
Nuova denominazione giusta l’art.1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l’adattamento delle disposizioni di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici (non pubblicato).
g. 13 per i rifiuti che sono esportati per essere bruciati, la prova che in Svizzera un trattamento ecologico non è possibile o non è ragionevolmente esigibile oppure che l’esportazione avviene in virtù di una convenzione internazionale sulla collaborazione in materia di smaltimento dei rifiuti in regioni di frontiera; resta salvo il capoverso5 lettera b.
Se l’esportazione è diretta verso o attraversa uno Stato membro dell’Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economico (OCSE), al momento della notifica il fornitore deve provare che ha informato dell’esportazione le autorità di detto Stato.
Se l’esportazione è diretta verso o attraversa uno Stato non membro dell’OCSE, il fornitore deve allegare alla notifica l’accordo scritto delle autorità di detto Stato.
Su domanda, l’Ufficio federale indica al fornitore:
le autorità estere competenti;
i rifiuti per i quali, sulla base delle proprie conoscenze, ritiene fornita la prova che in Svizzera un trattamento ecologico non è possibile.14
Art. 10 Diritto di esportare
Se l’Ufficio federale non vieta l’esportazione entro 20 giorni dalla notifica, il fornitore ha il diritto di eseguirla.
Detto diritto vale per un anno per altre esportazioni ad opera dello stesso fornitore se:
concernono lo stesso tipo di rifiuti;
sono destinate allo stesso destinatario e
non transitano attraverso un altro Stato.
Art. 11 Istruzioni per il destinatario
Il fornitore dà al destinatario all’estero le seguenti istruzioni:
firmare le bollette di scorta se accetta i rifiuti speciali e
rispedire immediatamente la bolletta di scorta prevista a tale scopo secondo l’allegato1.
Art. 12 Obbligo di ripresa
Il fornitore è tenuto a riprendere i rifiuti speciali se:
le autorità dello Stato del destinatario chiedono la ripresa e
l’Ufficio federale riconosce la richiesta mediante decisione formale.
L’obbligo di ripresa scade quattro anni dopo l’avvenuta esportazione.
Introdotta dal n. I dell’O del 14 feb. 1996, in vigore dal 1° apr. 1996 (RU 1996 903).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 feb. 1996, in vigore dal 1° apr. 1996 (RU 1996 903).
Capitolo 3 Vettore
Art. 13 Premesse per l’esecuzione del trasporto
Il vettore può trasportare un invio, di cui sa o di cui deve presumere che contenga rifiuti speciali, solo se:
le bollette di scorta necessarie in virtù dell’allegato1 sono presenti e
il destinatario previsto figura su dette bollette di scorta.
Il vettore può consegnare i rifiuti speciali solo al destinatario che figura sulle bollette di scorta. Per la consegna dei rifiuti speciali trasportati per ferrovia valgono le disposizioni della legislazione sui trasporti per ferrovia.
Art. 14 Impiego delle bollette di scorta
Il vettore deve impiegare in modo conforme all’allegato1 le bollette di scorta che il fornitore gli ha consegnato.
Art. 15 Procedura in caso di difficoltà di trasporto
Se non può consegnarli al destinatario previsto o se non può esportarli dalla Svizzera come previsto, il vettore deve riconsegnare i rifiuti speciali insieme alle bollette di scorta al fornitore. Se le Ferrovie sono il vettore, annunciano il caso all’Ufficio federale.
Se il fornitore rifiuta di riprenderli, il vettore deve conservare temporaneamente i rifiuti speciali ed annunciare il caso all’Ufficio federale.
Capitolo 4 Destinatario
Sezione 1 Autorizzazioni
Art. 16 Obbligo d’autorizzazione
Solo chi è in possesso della rispettiva autorizzazione può accettare rifiuti speciali.
Non hanno bisogno dell’autorizzazione:
i posti di raccolta pubblici;
15 i destinatari che ricevono esclusivamente le sostanze pericolose e i preparati che sono tenuti a riprendere in virtù dell’articolo 22 della legge del 15 dicembre 200016 sui prodotti chimici;
Nuovo testo giusta il n. II 12 dell’O del18 mag. 2005 sull’abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l’entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 2695).
c. 17 i destinatari che ricevono esclusivamente le pile o gli accumulatori che sono tenuti a riprendere in virtù dell’allegato2.15 dell’ordinanza del 18 maggio 200518 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, e che si limitano a depositare temporaneamente tali pile o accumulatori.
Art. 17 Domanda d’autorizzazione
Il destinatario deve presentare la domanda d’autorizzazione alle autorità del Cantone nel quale si trova il suo impianto.
Nella domanda d’autorizzazione devono figurare:
il nome e l’indirizzo del richiedente;
la prova che la sua azienda è iscritta nel registro di commercio;
il tipo dei rifiuti speciali che intende ricevere;
il trattamento previsto dei rifiuti speciali;
la descrizione dell’organizzazione aziendale e degli effettivi, con indicazione delle persone dirigenti e delle loro competenze;
la descrizione dei mezzi di cui l’azienda del richiedente dispone per analizzare i rifiuti speciali;
la prova che l’azienda del richiedente dispone delle apparecchiature e del personale specializzato necessari per il trattamento ecologico dei rifiuti speciali.
Sezione 2 Ricezione e accettazione
Art. 18 Premesse per la ricezione
Il destinatario può ricevere i rifiuti speciali solo se ci sono le bollette di scorta prescritte nell’allegato1 e se queste sono debitamente compilate.
Art. 19 Premesse per l’accettazione
Il destinatario può accettare i rifiuti speciali solo se:
corrispondono ai dati che figurano sulle bollette di scorta e
è abilitato a farlo in virtù della sua autorizzazione.
Art. 20 Conferma dell’accettazione
Il destinatario deve confermare l’accettazione firmando le bollette di scorta.
Introdotta dal n. II dell’O del 1° lug. 1998 (RU 1998 2009). Nuovo testo giusta il n. II 12 dell’O del18 mag. 2005 sull’abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l’entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 2695).
Art. 21 Procedura in caso di rifiuto dell’accettazione
Se non li accetta, il destinatario deve:
rispedire i rifiuti speciali insieme alle bollette di scorta al fornitore oppure
far proseguire i rifiuti speciali presso un altro destinatario in Svizzera designato dal fornitore.
Se fa proseguire i rifiuti speciali, deve dapprima procurarsi presso il fornitore nuove bollette di scorta e deve allegarle all’invio.
Art. 22 Impiego delle bollette di scorta
Il destinatario deve impiegare le bollette di scorta in modo conforme all’allegato1.
Art. 2319 Elenco dei rifiuti speciali accettati
Il destinatario tiene l’elenco dei rifiuti speciali che ha accettato.
Alla fine di ogni trimestre, annuncia senza indugio all’ufficio federale e alle autorità del Cantone in cui si trovano i suoi impianti i rifiuti speciali che ha accettato. Se ha accettato rifiuti speciali da fornitori di altri Cantoni, deve inviare alle autorità di detti Cantoni i relativi estratti.
Per gli annunci vanno impiegati elenchi appositi. L’Ufficio federale stabilisce la forma di tali elenchi nonché i dati che vi devono figurare.
Con il consenso dell’Ufficio federale, l’elenco può essere trasmesso su supporti elettronici di dati.
Sezione 3 Importazione
Art. 24 Promessa di prendere in consegna
Prima dell’importazione, il destinatario disposto a ricevere rifiuti definiti speciali deve promettere al fornitore di prenderli in consegna.
Il destinatario può promettere di prendere in consegna i rifiuti speciali solo se ne conosce la composizione e la quantità.
La promessa di prendere in consegna avviene mediante firma sulle bollette di scorta e invio di queste al fornitore.
Inoltre il destinatario deve iscrivere sulle bollette di scorta:
il suo nome come destinatario;
il numero d’esercizio del fornitore nell’apposita rubrica, come pure il tipo e il codice dei rifiuti che intende accettare.
Nuovo testo giusta l’art. 47 n. 1 dell’O tecnica del 10 dic. 1990 sui rifiuti, in vigore
Art. 25 Istruzioni per il fornitore
Il destinatario deve dare al fornitore le seguenti istruzioni:
allegare ai rifiuti speciali le necessarie bollette di scorta;
contrassegnare gli imballaggi e i recipienti che servono al trasporto dei rifiuti speciali con l’iscrizione «RIFIUTI SPECIALI/SONDERABFÄLLE/DÉ- CHETS SPÉCIAUX» e con il numero delle relative bollette di scorta.
Art. 26 Obbligo di accettazione
Il destinatario deve accettare l’invio se:
ci sono le necessarie bollette di scorta correttamente compilate e
i rifiuti consegnati corrispondono alle indicazioni delle bollette di scorta.
Capitolo 5 Transito
Art. 27 Dichiarazione
I rifiuti speciali destinati al transito devono essere dichiarati espressamente come tali nei documenti doganali di transito.
Art. 28 Chiusura doganale e contrassegno degli imballaggi e dei recipienti
Il transito di rifiuti speciali su strada è ammesso solo sotto chiusura doganale.
Gli imballaggi e i recipienti nei quali sono trasportati i rifiuti speciali devono essere contrassegnati con la dicitura «Rifiuti speciali» in italiano, tedesco, francese o inglese.
Capitolo 6 Autorità e procedura
Sezione 1 Autorità cantonali
Art. 29 Rilascio di autorizzazione
L’autorità cantonale rilascia l’autorizzazione che abilita ad accettare i rifiuti speciali.
L’autorità cantonale rilascia l’autorizzazione solo alle aziende:
la cui domanda soddisfa le esigenze previste all’articolo 17 e
che offrono la garanzia di un trattamento ecologico dei rifiuti speciali.
L’autorità cantonale notifica all’Ufficio federale le autorizzazioni da lei rilasciate.
Art. 30 Oneri
Nell’autorizzazione l’autorità cantonale definisce in base all’allegato2 quale tipo di rifiuti speciali il destinatario può accettare.
L’autorizzazione è accordata al massimo per cinque anni.
Se il trattamento ecologico dei rifiuti speciali lo esige, l’autorità cantonale subordina l’autorizzazione ad altre restrizioni e condizioni.
Nell’autorizzazione dell’azienda che incenerisce i rifiuti speciali accettati, l’autorità cantonale specifica segnatamente:
le necessarie limitazioni delle quantità;
le necessarie limitazioni del tenore dei rifiuti in sostanze nocive, in particolare i tenori in metalli pesanti, alogeni e zolfo;
eventuali limitazioni della cerchia dei fornitori;
le premesse per l’accettazione, concernenti segnatamente, per quanto attiene al fornitore, l’annuncio, le indicazioni sulla provenienza e sulla natura dei rifiuti speciali e le analisi chimiche da effettuare;
le esigenze concernenti il controllo dei rifiuti al momento dell’accettazione.20 5 Essa può rinnovare soltanto una volta l’autorizzazione per un’azienda che si limita a depositare in modo provvisorio i rifiuti speciali accettati, a meno che l’azienda non garantisca di sottoporre regolarmente, ma ad un intervallo massimo di tre anni, i rifiuti ad un altro trattamento.21
Art. 31 Limitazione o ritiro dell’autorizzazione
L’autorità cantonale può limitare o ritirare l’autorizzazione qualora il beneficiario non adempia più le condizioni o contravvenga alle disposizioni della presente ordinanza.
L’autorità cantonale notifica all’Ufficio federale le limitazioni o i ritiri di autorizzazioni da lei decisi.
Art. 32 Trattamento dei rifiuti speciali ad opera dei Cantoni
Quando non si può determinare né il fornitore né il destinatario, i rifiuti speciali sono riciclati, resi innocui o eliminati dal Cantone nel quale si trovano.
Se l’insolvenza del fornitore o del destinatario non gli permette di adempiere gli obblighi ai sensi della presente ordinanza, i rifiuti speciali sono riciclati, resi innocui o eliminati dal Cantone nel quale il fornitore o il destinatario ha il suo domicilio o la sua sede d’affari.
Introdotto dall’art. 47 n. 1 dell’O tecnica del 10 dic. 1990 sui rifiuti, in vigore
Se forniscono i rifiuti speciali che sono obbligati a trattare, i Cantoni compilano essi stessi le bollette di scorta.
Art. 33 Misure di sicurezza e riparazione dei danni
In relazione al traffico dei rifiuti speciali, i Cantoni prendono le necessarie misure:
per fronteggiare i pericoli immediati e
per riparare i danni.
La responsabilità incombe al Cantone nel quale si trovano i rifiuti speciali.
Art. 34 Collaborazione con gli uffici doganali
Su richiesta, i Cantoni appoggiano gli uffici doganali in occasione di prelievi e analisi di campioni di rifiuti speciali all’importazione, all’esportazione o in transito.
Sezione 2 Autorità federali
Art. 35 Verifica da parte dell’Ufficio federale delle notifiche d’esportazione
L’Ufficio federale verifica le notifiche d’esportazione di rifiuti speciali.
Entro 20 giorni dalla notifica della progettata esportazione, l’Ufficio federale decide un divieto d’esportazione, se:
nella notifica il fornitore presenta dati falsi o incompleti;
constata che la progettata esportazione contravviene a disposizioni della presente ordinanza, a prescrizioni del Paese di destinazione o di transito oppure ad accordi di diritto pubblico internazionale sul traffico transfrontaliero dei rifiuti;
il fornitore non può provare che il destinatario previsto offre la garanzia di riciclare, rendere innocui o eliminare in modo ecologico i rifiuti.
22 i rifiuti sono esportati per essere bruciati, a meno che il fornitore possa provare che in Svizzera un trattamento ecologico non è possibile o non è ragionevolmente esigibile oppure che l’esportazione avviene in virtù di una convenzione internazionale sulla collaborazione in materia di smaltimento dei rifiuti in regioni di frontiera.
Art. 36 Statistica e registro tenuti dall’Ufficio federale
L’Ufficio federale redige periodicamente una statistica dei rifiuti speciali forniti o accettati in Svizzera.
L’Ufficio federale tiene un registro dei titolari di un’autorizzazione per accettare rifiuti speciali.
Introdotta dal n. I dell’O del 14 feb. 1996, in vigore dal 1° apr. 1996 (RU 1996 903).
Art. 37 Designazione degli uffici doganali
La Direzione generale delle dogane designa gli uffici doganali aperti al traffico dei rifiuti speciali.
Art. 38 Istruzioni della Direzione generale delle dogane agli uffici doganali
La Direzione generale delle dogane, d’intesa con l’Ufficio federale, emana istruzioni sui compiti degli uffici doganali in relazione al traffico dei rifiuti speciali, in particolare su:
i controlli dei rifiuti speciali destinati all’importazione, all’esportazione o al transito;
l’esame delle bollette di scorta;
il prelievo di campioni;
la procedura da seguire se il Paese di destinazione o di transito rinviano i rifiuti speciali;
la notifica dei documenti doganali di transito che non sono stati scaricati.
Art. 39 Importazione, esportazione o transito negati dall’ufficio doganale
L’ufficio doganale nega l’importazione o l’esportazione dei rifiuti speciali che non sono accompagnati dalle bollette di scorta necessarie in base alla presente ordinanza.
L’ufficio doganale nega il transito di rifiuti speciali, se l’invio non soddisfa le condizioni di cui agli articoli 27 e 28.
Art. 40 Impiego delle bollette di scorta da parte degli uffici doganali
Gli uffici doganali impiegano le bollette di scorta in modo conforme all’allegato1.
Capitolo 7 Disposizioni finali
Art. 41 Esecuzione
L’esecuzione della presente ordinanza spetta ai Cantoni, salvo che non sia espressamente assegnata ad un’autorità federale.
Art. 42 Disposizioni transitorie
Le aziende che all’entrata in vigore della presente ordinanza già accettano rifiuti speciali devono presentare all’autorità cantonale, entro il 31 agosto 1987, una domanda d’autorizzazione ai sensi dell’articolo 17. Possono ancora accettare rifiuti speciali senza autorizzazione fino al 31 gennaio 1988.
L’autorità cantonale rilascia al richiedente un’autorizzazione provvisoria, se non può decidere in merito alla domanda entro il 31 gennaio 1988.
L’autorità cantonale decide in merito alle domande d’autorizzazione entro il 31 marzo 1989.
I fornitori possono ancora consegnare rifiuti speciali ai destinatari che non hanno un’autorizzazione fino al 31 gennaio 1988.
Art. 43 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 1987.
Allegato 123 (art. 6, 11, 13, 14,18, 22, 40) Bollette di scorta
Principio
Per il traffico dei rifiuti speciali occorre impiegare le bollette di scorta secondo la cifra 2. Esse devono essere ritirate presso l’Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale, 3000 Berna24, al prezzo ufficiale di vendita dei formulari.
Con il consenso dell’Ufficio federale si possono usare altri formulari per il traffico dei rifiuti speciali fra due officine che appartengono alla stessa impresa o ditta e che sono site sulla stessa parcella o su parcelle adiacenti.
Struttura e forma
Un gioco di bollette di scorta si compone di quattro fogli di formato A4.
Le singole bollette di scorta di un gioco sono contraddistinte in alto a destra con una lettera da A a D e munite delle seguenti istruzioni per l’uso:
Bolletta di scorta A Da conservare a cura del destinatario.
Bolletta di scorta B Deve essere rispedita dal destinatario al fornitore e conservata da quest’ultimo.
Bolletta di scorta C Da conservare a cura del fornitore.
Bolletta di scorta D Da spedire all’Ufficio federale a cura dell’ufficio doganale.
I giochi di bollette di scorta sono muniti in alto a destra di un contrassegno alfanumerico crescente.
Per le bollette di scorta valgono i seguenti modelli:
Aggiornato giusta l’art. 47 n. 1 dell’O tecnica del 10 dic. 1990 sui rifiuti, in vigore
Attualemente: Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.
Iscrizioni
Esecuzione delle iscrizioni
I fornitori, i vettori e i destinatari devono compilare le rubriche loro destinate.
Il fornitore deve inoltre provvedere affinché il destinatario previsto e il numero d’esercizio di quest’ultimo siano iscritti sulle bollette di scorta prima del trasporto.
Numero d’esercizio L’Ufficio federale assegna ai fornitori e ai destinatari, in Svizzera e all’estero, un numero d’esercizio. Su domanda, tali numeri sono comunicati alle persone e alle aziende interessate.
Dati sui rifiuti
Il codice da iscrivere risulta dall’allegato 3.
I rifiuti speciali devono essere descritti in modo tale che la loro composizione o il loro tipo siano evidenti (p. es. «acido solforico, contenente rame»; «medicamenti scaduti»). Quando possibile occorre inoltre indicare l’origine del rifiuto (p. es. «dal trattamento della superficie di metalli»). Se per l’adempimento dell’obbligo d’informazione ai sensi dell’articolo 7 sono necessari ulteriori dati, la descrizione deve essere completata in conseguenza, se necessario su fogli da allegare. Tali fogli saranno muniti dello stesso numero del corrispondente gioco di bollette di scorta e saranno firmati dal fornitore.
Nella rubrica «Pericoli», il fornitore deve segnare con una crocetta tutti i pericoli che non può escludere con certezza.
Indicazioni sul trattamento dei rifiuti
Il destinatario deve ascrivere nella rubrica «Trattamento» il codice corrispondente, se ricicla, rende innocui o elimina egli stesso i rifiuti speciali.
Il destinatario deve iscrivere nella rubrica «Rifiuto fatto proseguire» il codice corrispondente, se fa proseguire rifiuti speciali.
Il destinatario deve iscrivere nelle rubriche «Trattamento» e «Rifiuto fatto proseguire» i codici corrispondenti, se dal trattamento nascono nuovi rifiuti speciali che egli fa proseguire.
Impiego
Traffico all’interno della Svizzera
Nel traffico all’interno della Svizzera la bolletta di scorta D non è necessaria.
Nel traffico all’interno della Svizzera le bollette di scorta A–C sono impiegate nel modo seguente:
Importazione Per l’importazione, le bollette di scorta A-D sono impiegate nel modo seguente:
Esportazione Per l’esportazione, le bollette di scorta A-D sono impiegate nel modo seguente:
Conservazione I fornitori e i destinatari devono conservare per almeno cinque anni le bollette di scorta loro destinate.
Casi speciali
I fornitori, i destinatari e le autorità annunciano all’Ufficio federale i casi nei quali le bollette di scorta non possono essere impiegate secondo le disposizioni del presente allegato.
In questi casi, l’Ufficio federale decide come debbano essere impiegate le bollette di scorta.
L’Ufficio federale, sentiti i Cantoni, può autorizzare per la raccolta di determinati rifiuti speciali un elenco di raccolta per piccole quantità di rifiuti speciali. L’Ufficio federale fissa le modalità d’impiego di tali elenchi di raccolta.
Allegato 225 (art.1, 3 e 30) Elenco e codici dei rifiuti speciali
Spiegazioni per l’uso
Accertamento dei rifiuti speciali
In primo luogo il fornitore deve accertare se una o più descrizioni secondo la cifra
corrispondono ai rifiuti che si appresta a fornire.
In caso affermativo, i rifiuti sono considerati rifiuti speciali.
Determinazione del codice
Il codice di un rifiuto speciale si compone di:
un numero di quattro cifre per designare il tipo di rifiuto (codice della categoria),
seguito immediatamente da un numero di due cifre per designare la provenienza (codice della provenienza).
Il codice della categoria è quello che corrisponde al rifiuto speciale in base alla descrizione della cifra 21.
Per il codice della provenienza fa stato la descrizione secondo la cifra 22.
Se uno stesso rifiuto speciale può essere classificato sotto più codici di categoria o di provenienza, il fornitore deve scegliere i due codici che sono più significativi per il destinatario previsto.
Elenco dei rifiuti speciali
Descrizione dei rifiuti speciali Categoria 1 Rifiuti inorganici con metalli disciolti Codice Descrizione 1010 Acque reflue, bagni e fanghi acidi ed esenti da cromo 1011 Acidi esenti da metalli o con solo ferro 1012 Acidi provenienti dall’anodizzazione di leghe di metalli leggeri 1013 Acidi con magnesio
Originario allegato 3. Aggiornato giusta l’art. 47 n. 1 dell’O tecnica del 10 dic. 1990 sui rifiuti (RS 814.600), il n. II n. 1 dell’O del 14 ago. 1991 (RU 1991 1981), il n. II5 dell’O del16 set. 1992 (RU 1992 1745) e il n. II1 dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5505).
1014 Acidi con metalli non ferrosi, senza cromo VI 1015 Acidi di pile 1016 Bagni corrosivi e di decapaggio acidi, contenenti rame 1020 Acque reflue, bagni e fanghi alcalini, esenti da cromo e da cianuro 1021 Bagni d’anodizzazione alcalini 1022 Bagni alcalini con metalli non ferrosi, esenti da cianuro 1023 Bagni cuproammoniacali 1030 Acque reflue, bagni e fanghi contenenti cianuro di cadmio 1040 Acque reflue, bagni e fanghi contenenti cadmio ed esenti da cianuro 1050 Acque reflue, bagni e fanghi acidi contenenti cromo 1051 Bagni di pulizia per apparecchi di sviluppo automatico, con dicromato 1052 Acidi contenenti cromo VI 1060 Acque reflue, bagni e fanghi non acidi contenenti cromo 1061 Fanghi di idrossidi metallici con cromo VI 1062 Fanghi di conceria, contenenti cromo 1070 Acque reflue, bagni e fanghi contenenti cianuro 1071 Fanghi di idrossidi metallici contenenti cianuro 1080 Altre acque reflue, bagni e fanghi contenenti metalli disciolti, vedi anche la categoria 11 1081 Acque reflue, bagni e fanghi contenenti mercurio 1082 Acque reflue, bagni e fanghi contenenti arsenico 1083 Acque reflue, bagni e fanghi contenenti selenio 1084 Bagni di sviluppo (per fotografia e riprografia, bagni sbiancanti, d’arresto e di sensibilizzazione) 1085 Bagni di sviluppo provenienti dalla fabbricazione di lastre offset 1086 Bagni di fissaggio contenenti argento 1087 Acque reflue miste provenienti dalla fotografia 1088 Acque di lavaggio di forni e camini Categoria 2 Solventi e rifiuti contenenti solventi 1210 Solventi alogenati (tenore in cloro > 2 %) 1211 Miscele di solventi facilmente infiammabili, contenenti cloro, anche molto sporche 1212 Miscele di solventi non facilmente infiammabili, contenenti cloro, anche molto sporche 1213 Fluoro-cloroidrocarburi (p. es. freon) 1214 Idrocarburi alogenati con contenuto di bromo (p. es.
aloni) 1215 Idrocarburi fluorati 1220 Solventi debolmente alogenati (tenore in cloro ≤ 2 %) 1221 Solventi non o debolmente alogenati (tenore in cloro ≤ 1 %) 1222 Miscele di solventi esenti da cloro, anche molto sporche 1223 Residui provenienti da serbatoi di benzina, esenti da piombo 1224 Residui provenienti da serbatoi di benzina, contenenti piombo 1230 Rifiuti acquosi frammisti a solventi alogenati 1240 Rifiuti acquosi frammisti a solventi non alogenati 1250 Residui di distillazione alogenati, non acquosi, provenienti dalla preparazione di solventi, vedi anche la categoria 8 1260 Residui di distillazione non alogenati, non acquosi, provenienti dalla preparazione di solventi, vedi anche la categoria 8 1270 Solventi e miscele di solventi con un tenore in diclorometano superiore 1271 Solventi e miscele di solventi con un tenore in dicloroetano superiore 1272 Solventi e miscele di solventi con un tenore in cloroformio superiore 1273 Solventi e miscele di solventi con un tenore in tricloroetilene superiore 1274 Solventi e miscele di solventi con un tenore in percloroetilene superiore Categoria 3 Rifiuti liquidi, oleosi 1410 Emulsioni oleose provenienti da oli minerali 1411 Emulsioni oleose provenienti da cascami di lavorazione 1412 Emulsioni oleose contenenti nitriti 1420 Soluzioni oleose 1430 Oli di lavorazione, idrorepellenti 1431 Oli di taglio 1432 Oli di taglio e di lavorazione contenenti cloro 1433 Oli di tempera, d’avviamento ecc. 1440 Oli idraulici (tranne codici 1510 e 1511) 1450 Oli isolanti clorurati (tranne codici 1510 e 1511) 1460 Oli isolanti non clorurati 1470 Oli per motori e cambi (contenenti meno di 50 ppm di PCB)26 1471 Oli lubrificanti destinati alla riraffinazione o alla rigenerazione, contenenti al massimo 10 ppm di PCB1, 0,5 % di cloro e 1,0 % di acqua 1472 Rifiuti di separatori d’olio o di benzina 1473 Fanghi di pulizia dei serbatoi e fanghi oleosi 1480 Miscele di oli minerali 1481 Altri oli lubrificanti 1490 Acqua oleosa proveniente dalla pulizia di pezzi lavorati 1491 Bagni di sgrassaggio alcalini 1500 Miscele di acqua con idrocarburi 1510 Oli contenenti
PCB27 o PCT28 (contenenti più di 50 ppm di PCB), vedi anche codici 3060 a 3063 1511 Oli isolanti contenenti PCB29 o PCT30 (contenenti più di 50 ppm di PCB), vedi anche codici 3060 a 3063 Categoria 4 Rifiuti di colori, vernici, colle, mastice e rifiuti di stampa 1610 Rifiuti di colori, vernici e colle con fase acquosa (emulsioni) 1611 Bagni di risciacquo 1620 Rifiuti di colori, vernici e colle con fase organica (con solventi)
PCB = bifenili policlorurati
PCB = bifenili policlorurati
PCT = terfenili policlorurati
PCB = bifenili policlorurati
PCT = terfenili policlorurati 1630 Rifiuti di colori, vernici e colle, solidi 1631 Colori in polvere 1632 Colori e paste coloranti, induriti 1640 Rifiuti di colori per stampa o di colori con fase organica (con solventi) 1641 Vecchi colori, paste coloranti 1650 Rifiuti di colori per stampa o di colori senza fase organica (senza solventi) Categoria 5 Rifiuti e fanghi provenienti dalla fabbricazione, preparazione e trattamento di materiali (metalli, vetro, ecc.) 1710 Fanghi d’officina con idrocarburi 1711 Fanghi contenenti cromo, cobalto, rame, molibdeno, nichel, altri metalli pesanti o berilio 1720 Fanghi d’officina senza idrocarburi 1730 Grassi, sostanze grasse, lubrificanti o prodotti formanti pellicole, d’origine inorganica (tranne codici 1470 a 1481) 1740 Saponi, sostanze grasse, lubrificanti o prodotti formanti pellicole, d’origine vegetale o animale 1741 Rifiuti di olio grassi commestibili e rifiuti di separatori di grasso Categoria 6 Rifiuti provenienti da lavorazioni o da trattamenti meccanici o termici 1810 Trucioli e particelle contenenti magnesio 1820 Rifiuti non metalli provenienti dalla demolizione di automobili («Schredder») 1821 Resti dell’isolazione provenienti dal riciclaggio di avanzi di cavo 1830 Sali di tempera ed altri rifiuti di tempera solidi, contenenti cianuro 1831 Sali di tempera contenenti cianuro 1832 Fanghi di tempera contenenti cianuro 1840 Sali di tempera ed altri rifiuti di tempera solidi, non contenenti cianuro 1841 Sali per bagni termici, contenenti nitriti, esenti da cianuro 1842 Fanghi di tempera, contenenti nitriti, esenti da cianuro 1843 Bagni di nitriti 1844 Rifiuti di sali di brunitura 1850 Rifiuti con fibre d’amianto libere o che si liberano Categoria 7 Residui di bollitura, di fusione e d’incenerimento 2010 Scorie di altoforni, senza ceneri volatili 2020 Polveri, particelle e ceneri volatili 2021 Polvere di filtri con metalli non ferrosi proveniente dalla depurazione dei gas di scarico 2022 Fanghi di lavaggio dei fumi con metalli non ferrosi 2023 Polvere di elettrofiltri proveniente da impianti d’incenerimento dei rifiuti 2024 Fanghi di
lavaggio dei gas di scarico di impianti d’incenerimento di rifiuti 2030 Schiuma vetrosa, scorie, rivestimenti usati di focolai 2031 Resti di crogioli e sali di fusione, contenenti cianuro o nitriti 2032 Scorie saline contenenti alluminio 2033 Scorie di metalli leggeri contenenti alluminio e magnesio 2040 Forme legate organicamente non colate e nuclei di sabbia Categoria 8 Rifiuti di sintesi e di altri procedimenti della chimica organica 2230 Residui liquidi di distillazione provenienti dalla sintesi di prodotti organici, vedi anche i codici 1250 a 1260 2231 Residui solidi di distillazione 2240 Residui di carbonizzazione, rifiuti catramosi (tranne codici 2870 e 2871) 2241 Catrame greggio proveniente da officine del gas 2250 Cariche non riuscite, scarti e sottoprodotti provenienti dalla sintesi organica (tranne codici 2230 a 2241) Categoria 9 Rifiuti inorganici liquidi o fangosi provenienti da trattamenti chimici Vedi anche categoria 1 2430 Fanghi di calce sporchi (tranne codice 2890) 2440 Residui di solfato di calcio sporchi (p. es. gesso fosforoso, gesso proveniente dalla desolforazione dei fumi) 2450 Altri fanghi di neutralizzazione (tranne i codici 2440 e 28 10 a 2821) 2460 Altre soluzioni saline (tranne i codici 2430 a 2450) Categoria 10 Rifiuti inorganici solidi provenienti da trattamenti chimici 2610 Residui solidi di ossidi metallici 2620 Residui solidi di sali metallici, tranne i sali alcalini 2630 Residui solidi di sali inorganici, contenenti cianuro (tranne i codici 1 830 a 1832) 2640 Residui solidi di sali inorganici, esenti da cianuro (tranne i codici 1 840 a 1844) 2650 Catalizzatori usati provenienti da processi chimici 2660 Residui di zolfo Categoria 11 Residui della depurazione delle acque di rifiuto e del trattamento delle acque 2810 Fanghi di idrossidi metallici, disidratati 2811 Fanghi di idrossidi metallici, semisolidi, esenti da cianuro e da cromo VI 2820 Fanghi di idrossidi metallici, non disidratati 2821 Fanghi di idrossidi metallici, non semisolidi, esenti da cianuro e da cromo VI 2830 Fanghi di depurazione che, con riferimento alla materia secca, contengono una o più delle seguenti sostanze nocive in
quantità superiore a quella indicata in appresso: Cd, Hg 20 grammi per tonnellata Mo 50 grammi per tonnellata Co, Ni 300 grammi per tonnellata Cr, Cu, Pb 2000 grammi per tonnellata Zn 5000 grammi per tonnellata 2840 Residui di decantazione, filtrazione e centrifugazione (tranne codici 1500, 2450, 2810 a 2821, 3020 e 3030) 2850 Resine scambiatrici di ioni sature, usate, nella misura in cui non provengono dalla preparazione dell’acqua potabile 2860 Eluiti e fanghi provenienti dalla rigenerazione degli scambiatori di ioni, non classificabili sotto i codici 1010 a 1083, vedi anche codici 2810 a 2821 2870 Catrame solforoso 2871 Catrame acido 2880 Fanghi di lavaggio dei gas, vedi anche codici 2022 e 2024 2890 Fanghi di decarbonizzazione, vedi anche la categoria 9 Categoria 12 Materiali e apparecchi sporchi 3010 Fanghi di trivellamento 3020 Prodotti assorbenti e assorbenti intrisi soprattutto di sostanze organiche, per esempio filtri e materiali filtranti (tranne codici 2840, 2850 e 3060 a 3063), nella misura in cui non provengono dalla preparazione di prodotti alimentari 3030 Prodotti assorbenti e adsorbenti intrisi esclusivamente di sostanze inorganiche, per esempio filtri e materiali filtranti (tranne i codici 2840 e 2850) 3040 Materiali e apparecchi sporchi (tranne i codici 3060 a 3063) 3041 Terra intrisa di prodotti petroliferi 3042 Terra intrisa di altre sostanze (indicare la sostanza, se nota) 3043 ... 3050 Imballaggi e recipienti sporchi, che hanno contenuto rifiuti speciali, salvo che vengano di nuovo usati per il trasporto di rifiuti dello stesso tipo 3051 Imballaggi e recipienti sporchi e vuoti, che hanno contenuto veleni della classe di tossicità1 e 2 3060 Materiali e apparecchi sporchi di PCB31 o PCT32 3061 Apparecchi che contengono PCB 3062 Terra intrisa di PCB 3063 Fanghi contenenti PCB Categoria 13 Cariche non riuscite, scarti come pure merci, apparecchi e sostanze usati 3210 Cariche non riuscite e scarti che, se non trattati correttamente, possono provocare, per via della loro
composizione, effetti molesti o nocivi e che non sono considerati in rubriche precedenti 3211 Tubi luminescenti e lampade a vapore metallico (a partire da 12 pezzi) 3212 Residui contenenti mercurio e rifiuti contenenti mercurio allo stato metallico 3220 Pile e accumulatori usati 3221 Accumulatori al piombo 3222 Accumulatori al nichel-cadmio 3223 Pile al mercurio 3224 Pile alcali-manganese 3225 Pile al carbonio-zinco 3230 Rifiuti di esplosivi e rifiuti con proprietà esplosive 3240 Residui di antiparassitari 3241 Prodotti fitosanitari, compresi i diserbanti e i regolatori per lo sviluppo delle piante 3250 Residui che, se non trattati correttamente, possono provocare, per via della loro composizione, effetti molesti o nocivi e che non sono considerati in rubriche precedenti 3251 Resti di prodotti per il trattamento del legno, a patto che contengano cresoli o pentaclorofenolo 3252 Fanghi con prodotti organici per il trattamento del legno, che contengano cioè cresoli o pentaclorofenolo 3253 Fanghi con prodotti inorganici per il trattamento del legno 3260 Rifiuti (p. es. sostanze chimiche provenienti da laboratori) che, date le loro caratteristiche, non sono classificabili altrove 3261 Resti di sostanze chimiche con indicazione delle sostanze 3262 Resti di sostanze chimiche di composizione ignota 3263 Medicamenti scaduti 3270 Rifiuti specifici (in particolare infettivi) provenienti da ospedali e laboratori medici Categoria 14 Rifiuti provenienti dalla manutenzione delle strade 9100 Fanghi provenienti dalla pulizia delle strade, compresi i tombini
PCB = bifenili policlorurati
PCT = terfenili policlorurati
Descrizione delle provenienze Provenienza 1 Agricoltura e industria agricola
Agricoltura, silvicoltura
Industria agro-alimentare, prodotti d’origine animale o vegetale
Industria delle bevande
Produzione di alimenti per animali Provenienza 2 Energia (Produzione di)
Industria petrolifera
Produzione di elettricità
Trattamento dell’acqua Provenienza 3 Galvanizzazione – Metallurgia – Costruzione di macchine e industria elettrica
Estrazione di minerali metallici
Industria siderurgica e dell’acciaio
Galvanizzazione, metallurgia di metalli non ferrosi
Fonderia e trattamento dei metalli
Costruzione di macchine, industria elettrica ed elettronica Provenienza 4 Materie prime non metalliche – Materiali da costruzione – Ceramica – Vetro
Estrazione di minerali non metallici
Fabbricazione di materiali da costruzione, ceramica, vetro
Cantieri, genio civile, lavori di sterro Provenienza 5 Industria chimica
Industria del cloro
Produzione di fertilizzanti
Altre fabbricazioni di prodotti di base inorganici dell’industria chimica
Petrochimica
Fabbricazione di prodotti di base per materie plastiche
Altre fabbricazioni di prodotti di base organici dell’industria chimica
Trattamento chimico dei grassi, fabbricazione di prodotti di base per detersivi
Fabbricazione di prodotti farmaceutici, prodotti per il trattamento delle piante (prodotti fitosanitari, diserbanti e regolatori per lo sviluppo delle piante) e antiparassitari
Altre fabbricazioni di chimica fine Provenienza 6 Parachimica
Fabbricazione di colori per stampa, di vernici, di colori per pittura, di colle
Fabbricazione di prodotti fotografici
Industria cosmetica, dei saponi e dei detersivi
Lavorazione del caucciù e delle materie plastiche
Fabbricazione di prodotti a base di amianto
Fabbricazione di polvere da sparo e di esplosivi Provenienza 7 Industria tessile e del cuoio – Industria del legno e dei mobili – Altre industrie
Industria tessile e dell’abbigliamento
Industria del cuoio
Industria del legno e dei mobili
Altre industrie Provenienza 8 Industria della carta, del cartone e tipo
Industria della carta e del cartone
Tipografia, editoria, stampa, laboratori fotografici Provenienza 9 Settore dei servizi
Impianti di lavaggio, lavanderie, puliture a secco
Commercio
Trasporti, settore dell’automobile e autorimesse
Alberghi, caffé, ristoranti Provenienza 10 Settore pubblico
Salute pubblica
Istruzione
Amministrazione Provenienza 11 Economie domestiche
Economie domestiche Provenienza 12 Pulizie – Riduzione della tossicità – Smaltimento dei rifiuti
Manutenzione e pulizia di impianti pubblici
Stazioni centrali di depurazione delle acque di rifiuto
Raccolta, trattamento dei rifiuti
Trattamento delle acque di rifiuto, rifiuti industriali e rifiuti degli impianti d’incenerimento Provenienza 13 Rigenerazione – Ricupero
Attività legate alla rigenerazione
Attività legate al ricupero