191.1
Regolamento del servizio diplomatico e consolare svizzero
del 24 novembre 1967 (Stato 1° marzo 2015)
Il Consiglio federale svizzero, visto gli articoli 45bis e 102 numero 8 della Costituzione federale1, decreta:
Art. 1 Definizioni
Nel presente regolamento s’intendono per rappresentanze: le missioni diplomatiche e le sedi consolari svizzere; missioni: le ambasciate; capimissione: gli ambasciatori e gli incaricati d’affari; sedi: i consolati generali, i consolati e i viceconsolati; capisede: i consoli generali, i consoli e i viceconsoli, di carriera od onorari, beneficianti di un exequatur o di un riconoscimento per la direzione di una sede, come anche i reggenti; autorità svizzere: le autorità federali, cantonali e comunali.
Art. 2 Direzione del servizio diplomatico e consolare
Al Dipartimento federale degli affari esteri2 spetta la direzione del servizio diplomatico e consolare svizzero.
Art. 3 Relazione delle missioni con le sedi
Il capomissione esercita la sorveglianza delle sedi nello Stato in cui è accreditato. Egli le visita periodicamente, d’intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri, cui fa rapporto.
Il capomissione coordina l’attività delle sedi e le informa dei problemi importanti concernenti le relazioni tra la Svizzera e lo Stato accreditatario.
Le sedi trasmettono alla missione competente una copia di ogni corrispondenza importante.
La missione trasmette al Dipartimento federale degli affari esteri, con il suo preavviso, i reclami che le vengono presentati riguardo alle sedi sottoposte alla sua autorità.
RU 1967 2033
[RS 1 3]
Nuova denominazione secondo il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta mod. é stato tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 4 Circoscrizione consolare
Con riserva d’approvazione dello Stato accreditatario, il Dipartimento federale degli affari esteri delimita le circoscrizioni consolari.
Di norma, una circoscrizione consolare è parimente assegnata ad ogni missione. Il capomissione organizza il servizio consolare della sua rappresentanza e, ove occorra, comunica allo Stato accreditatario i nomi delle persone incaricate di funzioni consolari.
Art. 5 Capisede e personale onorari
e 2 ...3
I capisede possono, d’intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri, nominare personale onorario di cancelleria, svizzero o straniero.
I capisede e il personale onorari esercitano le loro funzioni sino al momento in cui hanno compiuto il 65. mo anno di età. Eccezionalmente, il Dipartimento federale degli affari esteri può, nell’interesse del servizio, prorogare tale limite, al massimo però sino a 70 anni compiuti.4
La retribuzione dei capisede onorari e del personale onorario di sede è stabilita dal Dipartimento federale degli affari esteri, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze5.
Art. 6 Relazioni delle sedi con le autorità dello Stato accreditatario
I capisede connessi con una missione non devono avere, di norma, rapporti diretti e ufficiali con le autorità centrali dello Stato accreditatario.
Tuttavia, nella misura in cui lo consentono gli usi dello Stato accreditatario e con l’approvazione della missione, le sedi possono comunicare con le autorità centrali.
Art. 7 Personale ausiliario
Con l’autorizzazione del Dipartimento federale degli affari esteri, i capimissione o i capisede possono, tenuto conto delle leggi dello Stato accreditatario, assumere sul posto il personale ausiliario di nazionalità svizzera o straniera e porre fine ai loro rapporti di servizio. Mancando le disposizioni legali applicabili, il contratto di lavoro del personale ausiliario è disciplinato dalla legislazione svizzera.
Abrogati dal n. II dell’O del 21 gen. 2015, con effetto dal 1° mar. 2015 (RU 2015 357).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 set. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979
Nuova denominazione secondo il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta mod. é stato tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 8 Agenti consolari
Su proposta della rappresentanza competente, il Dipartimento federale degli affari esteri può, esigendolo l’interesse del servizio e consentendovi lo Stato accreditatario, nominare degli agenti consolari per assistere i capimissione o i capisede nello svolgimento dei loro compiti. Gli agenti consolari non devono avere rapporti diretti con le autorità svizzere, nè con le autorità centrali dello Stato accreditatario.
L’atto di nomina è rilasciato dal Dipartimento federale degli affari esteri e il riconoscimento dell’agente consolare è chiesto, per la via usuale, alle autorità straniere.
Possono essere nominati agenti consolari cittadini svizzeri o, eccezionalmente, cittadini stranieri.6
Ove l’interesse del servizio lo esiga, a un agente consolare può essere conferito un titolo consolare.
L’indennità accordata a un agente consolare è stabilita dal Dipartimento federale degli affari esteri, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze.
Gli agenti consolari esercitano le loro funzioni sino al momento in cui hanno compiuto il 65mo anno di età. Il Dipartimento federale degli affari esteri potrà, nell’interesse del servizio, prorogare eccezionalmente tale limite, al massimo però sino a 70 anni compiuti.
Al Dipartimento federale degli affari esteri spetta di accettare le dimissioni degli agenti consolari e, in ogni momento, di porre fine alle loro funzioni.
Agli agenti consolari non sono affidate funzioni amministrative. Nondimeno, il Dipartimento federale degli affari esteri, su proposta della rappresentanza cui sono subordinati, può saltuariamente o durevolmente incaricarli di taluni compiti determinati.
Art. 9 Corrispondenti
Ove occorra e con l’approvazione del Dipartimento federale degli affari esteri, le rappresentanze possono designare dei corrispondenti, preferibilmente scelti tra i cittadini svizzeri.
Il corrispondente non esercita alcuna funzione ufficiale.
Alle rappresentanze spetta di accettare le dimissioni di un corrispondente e, in ogni momento, di porre fine alla sua attività.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 set. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979
Art. 10 Svizzeri dell’estero
Le rappresentanze si sforzano di consolidare i vincoli che uniscono gli Svizzeri dell’estero fra di loro e con la patria e di sviluppare il loro spirito di solidarietà. Esse promuovono segnatamente le loro istituzioni o quelle operanti a loro favore.
D’intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri, le rappresentanze possono pubblicare un bollettino periodico destinato agli Svizzeri dell’estero.
Art. 11 Registro d’immatricolazione
Le rappresentanze tengono un registro d’immatricolazione degli svizzeri all’estero della loro circoscrizione.7
Il Dipartimento federale degli affari esteri emana le necessarie istruzioni per la tenuta di questo registro.
Il registro d’immatricolazione non è pubblico.8 Senza l’autorizzazione del Dipartimento federale degli affari esteri e senza l’assenso delle persone immatricolate, le indicazioni ivi contenute non possono essere comunicate a terze persone e segnatamente ad istituzioni o a privati.
Art. 12 Obbligo di annunciarsi
Il cittadino svizzero che intende prendere domicilio per oltre dodici mesi in una circoscrizione consolare deve annunciarsi, per l’immatricolazione, presso la rappresentanza competente. L’iscrizione del coniuge e dei figli minorenni di nazionalità svizzera che convivono con lui può essere chiesta dall’uno o dall’altro dei coniugi.9
Ove circostanze particolari lo giustifichino, la rappresentanza può rinunciare all’immatricolazione previa approvazione del Dipartimento federale degli affari esteri.10
Il cittadino svizzero, che abbandona definitivamente la circoscrizione consolare, ne informa la rappresentanza presso la quale era stato iscritto.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 set. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 set. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 set. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 set. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979
Art. 1311 Condizioni d’immatricolazione
Sono iscritte nel registro d’immatricolazione solo le persone la cui nazionalità svizzera è stabilita e sull’identità delle quali non sussistono dubbi.
Art. 1412 Exmatricolazione
Per exmatricolazione s’intende la radiazione di un’iscrizione dal registro d’immatricolazione.
L’exmatricolazione ha luogo quando uno svizzero all’estero annuncia la sua partenza, oppure d’ufficio.
Si procede segnatamente all’exmatricolazione:
qualora l’interessato rinunci al suo domicilio nella circoscrizione consolare;
qualora la rappresentanza accerti l’esistenza di un secondo domicilio determinante fuori della circoscrizione consolare;
qualora uno svizzero all’estero, iscritto sino a quel momento nella carta di controllo del suo rappresentante legale, divenga maggiorenne secondo il diritto svizzero e non sia annunciato entro un termine di 30 giorni a decorrere dalla data in cui è stato invitato ad immatricolarsi;
in caso di perdita del diritto di cittadinanza svizzera;
al momento del decesso dell’immatricolato;
qualora l’immatricolato sia partito senza lasciare indirizzo.
Art. 1513
Art. 16 Tutela degli interessi privati svizzeri
Qualora agli interessati non possa essere ragionevolmente chiesto di assumere la tutela dei propri interessi, le rappresentanze accordano assistenza agli Svizzeri dell’estero, a quelli transitanti o aventi il domicilio in Svizzera. Se necessario, esse s’incaricano di assicurare agli interessati una protezione adeguata innanzi qualsiasi giurisdizione.
Il Dipartimento federale degli affari esteri emana le istruzioni necessarie per la tutela degli interessi delle persone aventi la doppia nazionalità e delle persone giuridiche a carattere svizzero.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 set. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 set. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 1° lug. 2004 (RU 2004 2915).
Le rappresentanze, cui è noto che interessi svizzeri siano minacciati all’estero senza che gli aventi diritto, non essendo presenti o per qualsiasi altro motivo valido, possano difenderli, s’adoprano per tutelare detti interessi, segnatamente chiedendo alle autorità dello Stato accreditatario di prendere le pertinenti misure conservative.
La rappresentanza nega o limita la propria cooperazione, se essa può portare pregiudizio agli interessi generali della Confederazione, se l’interessato ha mancato gravemente ai suoi doveri di cittadino svizzero oppure se, come Svizzero dell’estero, non è iscritto nel registro d’immatricolazione. Restano riservate le circostanze in cui siano in pericolo la vita o l’integrità corporale dell’interessato.
Art. 17 Assistenza agli Svizzeri privati della libertà
Se le rappresentanze accertano, senza esserne state informate dalle autorità dello Stato accreditatario, che un cittadino svizzero è stato privato della libertà, esse indagano presso dette autorità circa i motivi per cui è stato preso il provvedimento. Ove si riveli necessario o a domanda dell’interessato, esse s’adoprano per comunicare con lui o visitarlo e provvedono affinché la sua difesa sia assicurata innanzi qualsiasi autorità.
Art. 18 Riscossioni
Ove trattisi della riscossione di crediti all’estero, le rappresentanze si limitano, di norma, ad indicare ai richiedenti, agenzie o persone di fiducia raccomandabili che si occupano di tali riscossioni.
Nei casi previsti dal Dipartimento federale degli affari esteri, le rappresentanze s’incaricano eccezionalmente di provvedere direttamente alle riscossioni.
Art. 19 Depositi
Qualora siano in pericolo interessi svizzeri, le rappresentanze
devono accettare depositi di beni provenienti da liquidazioni ufficiali, da successioni non devolute o delle quali gli eredi siano assenti e non abbiano lasciato procura o siano ignoti;
possono conservare provvisoriamente denaro in contanti, valori, documenti e altri oggetti, finché non vi sarà altro modo per garantirne la sicurezza e se esse sono convinte della necessità o dell’urgenza di tale provvedimento.
Salve restando le disposizioni a causa di morte, i depositi non sono conservati più di cinque anni, senza l’autorizzazione del Dipartimento federale degli affari esteri.
Art. 20 Lettere di protezione
In caso di guerra, di pericolo di guerra, di gravi disordini oppure di seria minaccia di tali disordini, ai cittadini svizzeri e alle persone giuridiche a carattere svizzero possono essere consegnate lettere speciali per la sicurezza personale o dei loro beni. Il Dipartimento federale degli affari esteri emana le istruzioni circa la compilazione e il rilascio.
Art. 21 Arbitrato
Il Dipartimento federale degli affari esteri può autorizzare il capomissione od il caposede oppure uno dei suoi collaboratori a fungere da arbitro in vertenze di diritto civile e commerciale, semprechè non vi si oppongano le convenzioni internazionali, la legislazione dello Stato accreditatario o gli interessi svizzeri. La domanda d’arbitrato dev’essere presentata per scritto dalle due Parti.
Art. 22 Protezione d’interessi stranieri
Quando il Consiglio federale accetta di assumere la tutela degli interessi d’uno Stato straniero e dei suoi cittadini, il Dipartimento federale degli affari esteri dà le necessarie istruzioni alle missioni competenti.
Le rappresentanze e gli agenti consolari non possono accettare la tutela degli interessi d’uno Stato straniero senza le istruzioni del Dipartimento federale degli affari esteri. Ove tuttavia il Dipartimento suddetto non possa essere consultato in tempo utile, il capomissione o il caposede può prendere, eccezionalmente e provvisoriamente, i provvedimenti idonei ad assicurare la tutela immediata di determinati interessi d’uno Stato, di cui la missione o la sede nello Stato accreditatario ha chiesto l’intervento. Sulle misure prese, il Dipartimento federale degli affari esteri dev’essere informato senza alcun indugio.
Se lo Stato accreditatario non vi si oppone, il Dipartimento federale degli affari esteri può eccezionalmente incaricare una rappresentanza d’operare a favore di apolidi o di rifugiati, abitualmente residenti in Svizzera. In casi urgenti, la rappresentanza può agire di propria iniziativa.
Art. 23 a 2514
Art. 26 Legalizzazione dei sigilli e delle firme ufficiali
Semprechè non sussista alcun dubbio circa l’autenticità dei sigilli e delle firme, le rappresentanze sono autorizzate a legalizzare i sigilli e le firme ufficiali apposte:
Abrogati dall’art. 99 cpv. 2 dell’O del 28 apr. 2004 sullo stato civile, con effetto dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2915).
dalle autorità federali e cantonali;
dalle autorità dello Stato accreditatario aventi la sede nella circoscrizione consolare;
dalle rappresentanze di Stati esteri, istituite nella circoscrizione consolare;
Ove sussistano dubbi circa l’autenticità dei sigilli e delle firme, i documenti vanno sottoposti, per parere o per esame, all’autorità competente.
A domanda espressa, sul documento legalizzato può essere attestata la competenza dell’autorità che lo ha rilasciato. Qualora sussistano dubbi a tale riguardo, la rappresentanza consulta il Dipartimento federale degli affari esteri, se l’atto è stato firmato in Svizzera, o l’autorità superiore nello Stato accreditatario, se l’atto è stato firmato sul territorio di quest’ultimo.
Art. 27 Portata delle legalizzazioni
Le legalizzazioni eseguite dalle rappresentanze devono unicamente concernere i sigilli o le firme che figurano sugli atti presentati oppure ambedue.
Le rappresentanze possono dichiarare espressamente sui documenti così legalizzati che esse non assumono responsabilità alcuna quanto alla validità e al tenore degli stessi.
Art. 28 Legalizzazione di firme private
Le rappresentanze sono autorizzate a legalizzare la firma dei cittadini svizzeri su documenti privati qualora:
la firma sia apposta in presenza di un funzionario della rappresentanza e non sussista alcun dubbio circa l’identità del firmatario:
la firma di un cittadino svizzero immatricolato presso di esse sia loro nota oppure l’autenticità della stessa sia certificata da un agente consolare loro subordinato.
Semprechè la legislazione dello Stato accreditatario non vi si opponga, le firme apposte da stranieri su documenti privati, destinati ad essere utilizzati in Svizzera o a favore di interessi svizzeri, possono parimente essere legalizzate ove non sussista dubbio alcuno sull’identità del firmatario o sull’autenticità della firma.
Art. 29 Certificati
Le rappresentanze sono autorizzate a rilasciare dei certificati concernenti fatti la cui esattezza è debitamente provata:
a cittadini svizzeri e a persone giuridiche a carattere svizzero;
a cittadini stranieri e a persone giuridiche a carattere straniero se l’atto è destinato a essere utilizzato in Svizzera o a favore di un interesse svizzero.
Art. 30 Certificati concernenti il diritto svizzero
Se la legislazione o gli usi dello Stato accreditatario non vi si oppongono, le rappresentanze sono autorizzate a rilasciare dei certificati concernenti il diritto svizzero. Ove sussistano dubbi circa il diritto applicabile in materia:
le sedi sottopongono le domande di certificati alla missione cui sono subordinate;
le missioni consultano la Divisione della giustizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia per gli affari di cui essa è competente e, negli altri casi, il Dipartimento federale degli affari esteri.
Art. 3115
Art. 32 Proprietà delle Confederazione
Gli archivi, i documenti e gli oggetti destinati ad essere ufficialmente usati dalle rappresentanze e dagli agenti consolari appartengono alla Confederazione. Il Dipartimento federale degli affari esteri emana le istruzioni concernenti la loro conservazione.
Art. 33 Esecuzione
Il Dipartimento federale degli affari esteri è incaricato di eseguire il presente regolamento.
Art. 34 Entrata in vigore e abrogazione delle disposizioni anteriori
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1968.
Alla stessa data è abrogato il regolamento consolare del 26 ottobre 192316.
diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).
[CS 1 327; RU 1949 I 854, 1956 1229, 1957 323, 1963 726. RU 1965 157 art. 107].