520.3
Legge federale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato
del 6 ottobre 1966 (Stato 1° gennaio 2012)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto gli articoli 22bis e 64bis della Costituzione federale1; visto la convenzione dell’Aia del 14 maggio 19542 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (detta qui di seguito «convenzione»), il regolamento d’esecuzione della medesima del 14 maggio 19543 e il suo protocollo del 14 maggio 19544; visto il messaggio del Consiglio federale del 4 febbraio 19665, decreta:
Capo I. In genere
Art. 1 Definizione di bene culturale
La presente legge considera beni culturali, qualunque ne sia l’origine o il proprietario:
i beni, mobili o immobili, che siano di grande importanza per il patrimonio culturale, come i monumenti architettonici, artistici o storici, religiosi o laici, i luoghi archeologici, gli insiemi di costruzioni presentanti, come tali, un interesse storico o artistico, le opere d’arte, i manoscritti, libri e altri oggetti d’interesse artistico, storico o archeologico, le collezioni scientifiche e le collezioni importanti di libri, di archivi o di riproduzioni dei beni qui definiti;
gli edifici destinati principalmente ed effettivamente a conservare o esporre i beni culturali mobili definiti nella lettera a, come i musei, le grandi biblioteche, i depositi di archivi e i rifugi destinati a ricoverare, in caso di conflitto armato, i beni culturali definiti nella lettera a;
i luoghi in cui s’accentri una quantità considerevole di beni culturali, definiti nelle lettere a e b, detti «centri monumentali».
RU 1968 981
[CS 1 3; RU 1959 933]
I beni culturali definiti nel capoverso 1 sono considerati beni d’importanza culturale giusta l’articolo2 della legge federale del 23 marzo 19626 sulla protezione civile.
Art. 2 Protezione dei beni culturali
Secondo la presente legge, la protezione dei beni culturali comporta la tutela e il rispetto dei medesimi in caso di conflitto armato.
La tutela dei beni culturali comprende le misure civili organizzative o materiali, predisposte o improvvisate, intese a prevenire o attenuare gli effetti dannosi d’un conflitto armato.
Il rispetto dei beni culturali comprende:
– l’astensione da atti che possano esporli a distruzione o danneggiamento; – l’astensione da atti che possano ostacolare l’attività del personale di protezione; – l’interdizione, la prevenzione e l’impedimento di furti, saccheggi, appropriazioni illecite, nonché di ogni vandalismo; – la rinuncia a requisire i mobili; – la rinuncia a rappresaglie su beni culturali.
Art. 3 Conflitti armati e violazione della neutralità
Sono conflitti armati, giusta la presente legge, le guerre dichiarate, gli altri conflitti armati fra due o più Stati e i conflitti armati senza carattere internazionale; le violazioni della neutralità e le opposizioni con la forza a tali violazioni sono parificate ai conflitti armati.
Art. 4 Competenza dei Cantoni
L’esecuzione della presente legge incombe, per norma, ai Cantoni.
Questi designano per tale scopo un ufficio competente. 2I Cantoni designano, sul proprio territorio, i beni culturali cui è applicabile la presente legge.7 Essi preparano e eseguiscono le misure di protezione e ne informano il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport8 (DDPS).
[RU 1962 1131, 1964 485 art. 22 cpv.2 lett. b, 1968 83, 1969 319 III, 1971 1461 II art. 6
Nuovo testo giusta il n. II 24 della LF del20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv.3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta mod. è stato tenuto conto in tutto il presente testo.
La designazione dei beni culturali che non sono proprietà della Confederazione o del Cantone come anche la preparazione e l’esecuzione delle misure di protezione avvengono previa informazione dei proprietari e, con riserva dell’articolo 14, in collaborazione con essi.
Per quanto concerne il rispetto dei beni culturali da parte dell’esercito resta riservata la legislazione militare.
Art. 5 Competenza della Confederazione
La Confederazione prepara ed eseguisce le misure di protezione per i beni culturali in sua proprietà o sua cura.
La Confederazione può prescrivere misure obbligatorie per la protezione dei beni culturali alla cui conservazione essa è interessata sia come Stato sia per l’esecuzione della convenzione.
La Confederazione sostiene i Cantoni nella preparazione ed esecuzione dei provvedimenti di loro competenza e promuove la collaborazione fra di essi; vigila affinché i Cantoni impartiscano un’istruzione tecnica unitaria al personale della protezione dei beni culturali.
Art. 6 Uso delle proprietà e responsabilità per danni
Le disposizioni dei capi VII e VIII della legge federale del 23 marzo 19629 sulla protezione civile, concernenti l’uso delle proprietà e la responsabilità per danni, sono applicabili per analogia. Queste disposizioni sono pure applicabili nel caso di uso della proprietà mobiliare di terzi e nel caso di danni causati a detta proprietà.
Capo II. Misure e mezzi
Art. 7 Definizione delle misure
Le misure per la tutela dei beni culturali e quelle tecnico-amministrative per il rispetto di detti beni sono definite nell’ordinanza d’esecuzione.
Art. 8 Personale
La protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato è affidata a persone qualificate poste sotto la protezione del diritto internazionale in virtù dell’articolo 15 della convenzione e dell’articolo21 del suo regolamento d’esecuzione.
[RU 1962 1131, 1964 485 art. 22 cpv.2 lett. b, 1968 83, 1969 319 III, 1971 1461 II art. 6
Chi è tenuto al servizio nella protezione civile può essere obbligato a servire nella protezione dei beni culturali.
La legge federale del 23 marzo 196210 sulla protezione civile e le sue disposizioni esecutive sono applicabili al personale di protezione dei beni culturali in quanto non siano contrarie alla presente legge. Sono segnatamente applicabili le disposizioni concernenti l’obbligo di servire nella protezione civile, l’istruzione, la mobilitazione in caso di conflitto armato e il soccorso urgente in caso di catastrofi, nonché le disposizioni penali.
Art. 911
Capo III. Documenti e riproduzioni
Art. 10 Collezioni di documenti
I servizi o le persone responsabili, giusta le prescrizioni cantonali, dei provvedimenti di protezione, devono allestire, per i beni culturali immobili particolarmente degni di protezione, collezioni di documenti di sicurezza recanti le indicazioni essenziali per il restauro, la ricostruzione o il tramandamento.
Art. 11 Riproduzioni
I servizi o le persone responsabili, giusta le prescrizioni cantonali, dei provvedimenti di protezione, devono allestire riproduzioni fotografiche dei beni culturali mobili particolarmente degni di protezione, le riproduzioni vanno conservate al sicuro, in luoghi protetti, separate dagli originali.
Capo IV. Misure edilizie per la protezione dei beni culturali
Art. 12 Beni culturali immobili
Se l’edilizia di protezione civile è integrata da misure tecniche speciali di protezione dei beni culturali (come rivestimenti per parti d’edifici specialmente degni di protezione, puntellature per diminuire il pericolo
[RU 1962 1131, 1964 485 art. 22 cpv.2 lett. b, 1968 83, 1969 319 III, 1971 1461 II art. 6 di crollo, modificazioni strutturali per prevenire gl’incendi e altre misure simili) queste cadono sotto la presente legge.
Art. 13 Beni culturali mobili
La costruzione e l’istallazione di rifugi destinati alla custodia dei beni culturali mobili sono sottoposte alla presente legge. 2I rifugi di cui alla presente legge equivalgono a quelli definiti nell’articolo 1 lettera b della convenzione.
Art. 1412 Obbligo dei proprietari e dei possessori
I Cantoni possono obbligare i proprietari e i possessori di beni culturali mobili e immobili d’importanza nazionale a prendere o a tollerare misure edilizie di protezione.
Art. 15 Requisiti minimi
Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi cui devono rispondere le misure edilizie per la protezione dei beni culturali.
Capo V. Scudo dei beni culturali
Art. 16 Scudo dei beni culturali
Il contrassegno della convenzione consiste in uno scudo, appuntato in basso, inquartato in decusse d’azzurro e di bianco (un quadrato azzurro con un angolo iscritto nella punta dello scudo, sormontato da un triangolo azzurro, i due determinanti un triangolo bianco a ciascun lato).
Art. 17 Contrassegno di protezione
Lo scudo dei beni culturali impiegato come contrassegno di protezione serve ad indicare i beni culturali e le persone che hanno diritto al rispetto in virtù della convenzione.
Nuovo testo giusta il n. II2 della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5891; FF 2010 5293).
Art. 18 Segnalazione dei beni culturali
Lo scudo dei beni culturali ripetuto tre volte (in formazione triangolare a vertice in basso) segnala i beni culturali conformemente all’articolo 17 numero 1 della convenzione.
Altri beni culturali sono segnalati con scudo singolo.
Art. 19 Protezione del contrassegno e della denominazione
Lo scudo dei beni culturali quale contrassegno di protezione e la denominazione «scudo dei beni culturali» possono essere impiegati unicamente per la protezione dei beni culturali.
Art. 20 Procedura
Il Consiglio federale accorda il permesso d’impiegare lo scudo dei beni culturali come contrassegno di protezione, dopo aver consultato il Dipartimento federale dell’interno e il DDPS.
Le domande d’iscrizione dei beni culturali nel «Registro internazionale dei beni culturali sotto protezione speciale» sono fatte dal Consiglio federale, dopo aver consultato il Dipartimento federale dell’interno e il DDPS.
Art. 21 Sospensione dell’immunità
L’immunità d’un bene culturale sotto protezione speciale (scudo ripetuto tre volte) può essere sospesa solo in casi eccezionali di necessità militare ineluttabile e per il tempo in cui questa sussista. Tale necessità può essere accettata soltanto dal comandante di una formazione d’importanza pari o superiore a quella d’una divisione.
L’immunità d’un bene culturale non sottoposto alla protezione speciale (scudo singolo) può essere sospesa solo in casi eccezionali, se una necessità militare lo esiga in modo imperativo e per il tempo in cui questa sussista. Tale necessità può essere accertata soltanto dal comandante militare locale competente.
Capo VI. Spese
Art. 22 A carico della Confederazione
La Confederazione assume le spese per le misure protettive dei beni culturali in sua proprietà o cura, per i corsi, le esercitazioni e i rapporti da essa organizzati e per le misure obbligatorie da essa prescritte in virtù dell’articolo5 capoverso2 durante un conflitto armato.
La Confederazione sopporta, inoltre, le spese complessive per la sua cooperazione quale potenza protettrice, per la partecipazione alla sorveglianza internazionale sui trasporti di beni culturali e per l’adempimento dei compiti di controllo internazionale conformemente alle disposizioni della convenzione; essa assume anche la rimunerazione e le spese del commissario generale ai beni culturali, degli ispettori, dei periti e dei delegati delle potenze protettrici, giusta l’articolo 10 del regolamento d’esecuzione della convenzione.
Art. 23 Principi di sussidiamento
La Confederazione sussidia nei limiti dei crediti stanziati le misure di protezione conformemente all’articolo 24. I sussidi sono concessi a condizione che il finanziamento della spesa restante sia garantito. Per l’assegnazione dei sussidi cantonali fa stato il diritto cantonale.13
Chiunque domanda un sussidio federale, cantonale o comunale, deve consentire che si tenga conto, nello stabilirne l’ammontare, dei presumibili vantaggi che potessero derivargli dalle misure di protezione.
L’Assemblea federale stabilisce, con il bilancio di previsione, l’importo massimo dei sussidi per costruzioni che possono essere assegnati durante l’anno di preventivo.14
Art. 2415 Aliquote dei sussidi
La Confederazione può versare sussidi pari al 20 per cento al massimo delle spese per misure diverse da quelle edilizie, come l’allestimento di documenti e riproduzioni secondo gli articoli 10 e 11, che s’avverano essenziali ai fini della conservazione del patrimonio culturale e risultano particolarmente onerose.
Se riduce l’importo dei sussidi all’atto della loro assegnazione, rifiuta i sussidi o ne riduce l’importo al momento della revisione della liquidazione finale, l’ufficio federale responsabile della protezione dei beni culturali è tenuto a motivarlo. Contro tale decisione può essere fatta opposizione entro 30 giorni dalla notificazione.
Art. 25 Spese di manutenzione e d’aggiornamento
La Confederazione non paga nessun sussidio per spese di manutenzione di qualsiasi natura né per quelle d’aggiornamento di documenti e riproduzioni.
Nuovo testo giusta il n. II 9 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).
Introdotto dal n. 11 dell’all. della L del5 ott. 1990 sui sussidi, in vigore dal 1° apr. 1991 (RU 1991 857; FF 1987 I 297).
Nuovo testo giusta il n. II2 della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5891; FF 2010 5293).
Capo VII. Disposizioni penali
Art. 26 Perturbamento dell’esecuzione delle misure di protezione
Chiunque impedisce o perturba l’esecuzione delle misure di protezione ordinate dall’autorità competente per la protezione dei beni culturali, chiunque illecitamente rimuove o rende irriconoscibile uno scudo dei beni culturali apposto per segnalare beni culturali protetti, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.16
Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è la multa.17
Art. 27 Abuso del contrassegno di protezione
Chiunque intenzionalmente ed illecitamente usa lo scudo dei beni culturali, o la denominazione «scudo dei beni culturali» o altri contrassegni o denominazioni che possono essere confusi coi primi, per ottenere la protezione del diritto pubblico internazionale o altro profitto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.18
Art. 28 Abuso del contrassegno per scopi commerciali
Chiunque intenzionalmente ed illecitamente appone lo scudo dei beni culturali, la denominazione «scudo dei beni culturali» o altri contrassegni o denominazioni che possono essere confusi coi primi, su insegne e carte commerciali, merci o rispettivi imballaggi oppure vende, o mette altrimenti in circolazione merce cosi contrassegnata, è punito con la multa.19
Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è la multa fino a 1000 franchi.
Nuovo testo giusta l’art. 333 del Codice penale (RS 311.0), nella versione della LF
Art. 29 Responsabilità delle persone giuridiche, società di persone e ditte individuali
Se l’infrazione è commessa nell’azienda d’una persona giuridica, d’una società in nome collettivo o in accomandita, o d’una ditta individuale, le disposizioni penali si applicano alle persone che hanno agito o avrebbero dovuto agire per essa.
Art. 30 Perseguimento penale
Il perseguimento e il giudizio per reati punibili giusta la presente legge incombono ai Cantoni.
Art. 31 Codice penale e Codice penale militare
Sono riservate le disposizioni speciali del Codice penale svizzero20 e del Codice penale militare del 13 giugno 192721.
Capo VIII. Disposizioni finali
Art. 32 Esecuzione
Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni d’esecuzione e procedura.
Art. 33 Coordinazione
Il Consiglio federale disciplina la coordinazione fra la protezione dei beni culturali, la protezione civile e l’esercito.
Art. 34 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Il DDPS è incaricato della preparazione ed esecuzione delle misure di protezione dei beni culturali che competono alla Confederazione.
Art. 35 Modificazione della legge sulla protezione civile
…22
La mod. può essere consultata alla RU 1968 981.
Art. 36 Entrata in vigore
Il Consiglio federale stabilisce la data dell’entrata in vigore della presente legge.
Data dell’entrata in vigore: 1° ottobre 196823
DCF del21 ago. 1968