741.03
Legge sulle multe disciplinari (LMD)
(LMD)
del 24 giugno 1970 (Stato 1° gennaio 2014)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 37bis della Costituzione federale2;3 visto il messaggio del Consiglio federale del 14 maggio 19694, decreta:
Art. 1 Principio
Le contravvenzioni a prescrizioni federali sulla circolazione stradale possono essere punite con una multa disciplinare secondo la procedura semplificata prevista nella presente legge (procedura della multa disciplinare).5
Il limite massimo delle multe disciplinari è di 300 franchi.6
Non è tenuto conto né dei precedenti né della situazione personale del contravventore.7
Art. 2 Eccezioni
La procedura giusta la presente legge non è applicata:
alle contravvenzioni il cui autore ha posto in pericolo o leso persone o causato danni materiali;
8 in caso di infrazioni non accertate direttamente da un organo di polizia abilitato a tal fine, ad eccezione dell’accertamento di contravvenzioni mediante impianti di sorveglianza automatici ammessi in base alle prescrizioni della legge federale del 17 giugno 20119 sulla metrologia;
RU 1972 666
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 1995, in vigore dal 1° set. 1996
[CS 1 3]. A questa disposizione corrisponde l’art. 82 della Cost. federale del
apr. 1999 (RS 101).
Nuovo testo giusta l’art. 44 n. 4 della LF del 20 giugno 2003 sul diritto penale minorile, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3545; FF 1999 1669).
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 1995, in vigore dal 1° set. 1996
Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 1995, in vigore dal 1° set. 1996 (RU 1996 1075;
Originario cpv. 2.
Nuovo testo giusta il n. II della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014
10 alle contravvenzioni commesse da minori che non hanno ancora compiuto i quindici anni;
11 se al contravventore è contestata anche un’altra infrazione non menzionata nell’elenco delle multe.
Art. 3 Elenco delle multe
Il Consiglio federale, dopo aver consultato i Cantoni, allestisce l’elenco delle contravvenzioni per cui possono essere inflitte le multe disciplinari e ne stabilisce l’importo.
...12 Art. 3a13 Concorso di contravvenzioni
Se l’autore, con una o più contravvenzioni, commette più infrazioni per cui sono comminate multe disciplinari, le multe sono cumulate ed è inflitta una multa complessiva. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.
Se l’autore si oppone alla procedura della multa disciplinare per una delle infrazioni imputategli, o se la somma di parecchie multe disciplinari supera il doppio del limite massimo giusta l’articolo 1 capoverso 2, la procedura ordinaria si applica a tutte le infrazioni.
Art. 4 Organi di polizia competenti
I Cantoni e i Comuni cui i primi hanno affidato il compito di svolgere il servizio di polizia della circolazione designano gli organi di polizia autorizzati a riscuotere le multe disciplinari.
Il personale degli organi di polizia può riscuotere multe stradali soltanto se indossa l’uniforme di servizio. I Cantoni possono rinunciare a quest’ultima esigenza per il controllo dei veicoli in stazionamento e per i controlli nelle regioni rurali.14
Art. 515 Procedura in caso di conducente conosciuto
Se il conducente è identificato al momento dell’infrazione, può pagare la multa immediatamente o entro 30 giorni.
Nuovo testo giusta l’art. 44 n. 4 della LF del 20 giugno 2003 sul diritto penale minorile, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3545).
Introdotta dal n. I della LF del 6 ott. 1995, in vigore dal 1° set. 1996 (RU 1996 1075;
Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 1995, in vigore dal 1° set. 1996 (RU 1996 1075;
Nuovo testo giusta il n. II della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014
Se paga immediatamente la multa, gli viene rilasciata una quietanza che non menziona il suo nome.
Se non paga immediatamente la multa, deve fornire i suoi dati personali. Se non paga la multa entro il termine prescritto, è avviata una procedura penale ordinaria.
Art. 616 Procedimento in caso di conducente sconosciuto
Se l’autore dell’infrazione è sconosciuto, la multa è inflitta al detentore del veicolo riportato sulla licenza di circolazione.
La multa è comunicata per scritto al detentore. Quest’ultimo può pagarla entro
giorni.
Se il detentore non paga la multa entro il termine prescritto, è avviata una procedura ordinaria.
Se il detentore fornisce nome e indirizzo del conducente che guidava il veicolo al momento dell’infrazione, la procedura di cui ai capoversi 2 e 3 viene avviata nei confronti di quest’ultimo.
Se non è possibile identificare il conducente senza sforzi sproporzionati, la multa è pagata dal detentore, salvo che questi sia in grado di esporre in modo credibile, nell’ambito della procedura ordinaria, che il suo veicolo è stato utilizzato contro la sua volontà senza che potesse evitarlo malgrado la dovuta diligenza.
Art. 717 Spese
Nella procedura della multa disciplinare non possono essere riscosse spese.
Art. 8 Effetto giuridico
Con il pagamento, la multa passa in giudicato; è riservato l’articolo 11 capoverso 2.
Art. 9 Contravventori non domiciliati in Svizzera
Se il contravventore, non domiciliato in Svizzera, non paga immediatamente la multa, deve depositare l’importo della medesima oppure prestare un’altra garanzia adeguata.
Art. 10 Rifiuto di pagare; denuncia
Gli organi di polizia hanno l’obbligo di comunicare al contravventore che egli può opporsi alla procedura della multa disciplinare.
Nuovo testo giusta il n. II della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 1995, in vigore dal 1° set. 1996
Se il contravventore si oppone alla procedura, sono applicati il diritto penale ordinario e le disposizioni cantonali che disciplinano la competenza e la procedura in materia di contravvenzioni.
...18
Art. 11 Multa disciplinare e procedura ordinaria
La multa disciplinare può essere inflitta anche nella procedura ordinaria.
Se, su domanda della parte lesa o del contravventore, accerta che vi è stata violazione dell’articolo 2, il giudice annulla la multa disciplinare e applica la procedura ordinaria.19
Art. 12 Esecuzione
Il Consiglio federale disciplina i particolari e stabilisce o approva i moduli.
Art. 13 Entrata in vigore
Il Consiglio federale stabilisce la data dell’entrata in vigore della presente legge.
Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 197320
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 1995, in vigore dal 1° set. 1996
DCF del 22 mar. 1972 (RU 1972 669)