Fonte

415.0

Legge federale che promuove la ginnastica e lo sport

del 17 marzo 1972 (Stato 27 novembre 2001)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 27quinquies della Costituzione federale1;2 visto il messaggio del Consiglio federale del 1° settembre 19713, decreta:

I. Scopo

Art. 14

La presente legge mira a promuovere la ginnastica e lo sport nell’interesse dei giovani, della salute pubblica e delle attitudini fisiche. A questo scopo la Confederazione:

  1. emana prescrizioni-quadro concernenti l’educazione fisica nelle scuole;

  2. dirige il movimento Gioventù + Sport5;

  3. 6 sostiene le associazioni civili ginniche e sportive, altre organizzazioni che si occupano di sport, nonché l’organizzazione di manifestazioni sportive;

  4. promuove la ricerca scientifica sportiva;

  5. sussidia la costruzione di centri sportivi nazionali;

  6. gestisce una Scuola federale dello sport7;

  7. nomina una Commissione federale dello sport8;

RU 1972 1069

[CS 1 3; RU 1970 1653]. Questa disposizione corrisponde ora all’articolo 68 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

Nuovo testo giusta il n. V 2 della LF del 24 mar. 2000 concernente l’istituzione e l’adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 1891 1913; FF 1999 7979).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988

La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata giusta l’art. 4a dell’O del 15

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° giu. 1995

La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata giusta l’art. 4a dell’O del 15

h. 9 combatte l’abuso di prodotti e metodi volti ad aumentare l’efficienza fisica nello sport (doping).

II. Educazione fisica nella scuola

Art. 2 1. Insegnamento obbligatorio

I Cantoni provvedono affinché sia impartito un insegnamento sufficiente della ginnastica e dello sport nella scuola.

L’educazione fisica è obbligatoria nelle scuole elementari, medie e professionali nonché nelle scuole magistrali ed in quelle superiori di magistero.

La Confederazione può mettere a disposizione dei Cantoni materiale didattico.10

Citato in

Art. 3 2. Educazione fisica nelle scuole di formazione professionale

Nelle scuole di formazione professionale valgono le pertinenti prescrizioni federali e cantonali. La Confederazione promuove l’educazione fisica presso dette scuole.

Art. 411 3. Sport scolastico facoltativo

La Confederazione può coordinare lo sport scolastico facoltativo.

Art. 512 4. Formazione del personale insegnante

La Confederazione può coordinare la formazione degli insegnanti di ginnastica e sport.

La Confederazione pone esigenze minime per la formazione universitaria degli insegnanti di ginnastica e organizza corsi complementari presso la Scuola federale dello sport.

I Cantoni e le associazioni del ramo provvedono al perfezionamento del personale insegnante. Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione fa organizzare dalle associazioni nazionali del ramo corsi e riunioni di perfezionamento.

Art. 6 5. Vigilanza

La vigilanza sull’educazione fisica nella scuola spetta ai Cantoni.

La Confederazione esercita l’alta vigilanza sulla formazione universitaria degli insegnanti di ginnastica e di sport e sulla ginnastica e lo sport nelle scuole professio-

Introdotta dal n. II 1 dell’all. alla LF del 15 dic. 2000 sugli agenti terapeutici, in vigore dal 1° gen. 2002,(RS 812.21).

Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 107 109; FF 1981 III 677).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 nali. Essa sorveglia i corsi di perfezionamento per il personale insegnante organizzati dalle associazioni nazionali del ramo.13

I Cantoni mandano periodicamente alla Confederazione un rapporto su l’educazione fisica nella scuola, l’insegnamento specializzato nelle scuole magistrali, nelle scuole superiori di magistero e nelle università, come anche sulla costruzione d’impianti sportivi.

III. Gioventù + Sport

Art. 7 1. Disposizioni generali

Gioventù + Sport si prefigge di perfezionare l’allenamento sportivo dei giovani, tra il decimo ed il ventesimo anno d’età, nonché di educarli ad un modo di vita sano.14

La partecipazione è facoltativa.

I Cantoni organizzano Gioventù + Sport sotto la direzione della Confederazione e in collaborazione con le associazioni e le organizzazioni interessate.

Tutte le organizzazioni nazionali che dispongono di monitori riconosciuti possono collaborare.

Art. 815 2. Formazione dei monitori

I Cantoni, le associazioni ginniche e sportive e altre istituzioni formano i monitori sotto la direzione della Confederazione.

La Confederazione provvede alla formazione dei quadri e dei monitori superiori. Essa può delegare questo compito alle associazioni ginniche e sportive e ad altre istituzioni.

Il Consiglio federale stabilisce i casi particolari in cui la Confederazione può delegare certi suoi compiti ai Cantoni oppure assumere compiti cantonali.

Art. 9 3. Prestazioni della Confederazione

La Confederazione assume a titolo principale le spese per Gioventù + Sport. Il Consiglio federale determina l’entità delle prestazioni federali. I Cantoni partecipano alle spese.16

Il Consiglio federale designa le attività di cui è responsabile la Confederazione.17

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° lug. 1994 (RU 1994 1390 1391; FF 1993 II 513).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° lug. 1994 (RU 1994 1390 1391; FF 1993 II 513).

La stipulazione di un’assicurazione sulla responsabilità civile è di spettanza dei Cantoni.

I partecipanti alle attività di Gioventù + Sport minacciati nella loro salute possono sottoporsi gratuitamente a una visita medica.18

Il Consiglio federale stabilisce quali partecipanti fruiscono di tariffe preferenziali presso le imprese di trasporto federali e concessionarie.19

Il materiale viene prestato gratuitamente dalla Confederazione.

IV. Associazioni civili di ginnastica e sport, altre organizzazioni sportive e manifestazioni sportive20

Art. 10

La Confederazione appoggia l’Associazione Olimpica Svizzera21 e le associazioni affiliate che esercitano un’attività conforme allo scopo perseguito dalla legge. Essa stanzia sussidi, collabora alla formazione tecnica dei monitori capi e può mettere a disposizione insegnanti per compiti speciali.

La Confederazione può pure appoggiare altri movimenti e organizzazioni che si occupano di sport per la gioventù e gli adulti e la cui attività persegue lo stesso scopo.

Può inoltre sostenere l’organizzazione in Svizzera di manifestazioni sportive d’importanza mondiale o paneuropea, sempre che i Cantoni vi partecipino con un contributo di importo almeno doppio.22 V. Lavori scientifici

Citato in

Art. 11

La Confederazione promuove la ricerca scientifica al servizio della ginnastica e dello sport:

  1. coordinando i lavori scientifici;

  2. appoggiando i programmi di ricerca scientifica;

  3. organizzando inchieste e statistiche sulla pratica dello sport;

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° giu. 1995

La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata giusta l’art. 4a dell’O del 15 giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° giu. 1995

d. esercendo un Istituto di scienza dello sport (ISS)23 presso l’Ufficio federale dello sport (UFSPO)24.

I lavori scientifici vengono promossi finanziariamente nei limiti dei crediti messi a disposizione dell’ISS dell'UFSPO.

Va.25 Trattamento dei dati

Citato in

Art. 11a

L’ISS può trattare o far trattare dati medici, dati diagnostici relativi alle prestazioni e dati clinico-chimici relativi a sportivi. I dati sono rilevati per garantire il servizio medico, il servizio di pronto soccorso e l’assistenza medica e per assicurare la ricerca scientifica in materia di sport.

L’ISS può gestire un sistema d’informazione per il trattamento dei dati.

I dati relativi alla cartella clinica sono conservati per dieci anni presso l’ISS. I dati per la ricerca scientifica in materia di sport sono resi anonimi.

Vb. 26 Misure contro il doping

Art. 11b Prevenzione del doping

La Confederazione promuove la prevenzione del doping mediante la formazione, l’informazione, la consulenza, la documentazione e la ricerca.

Art. 11c Elenchi dei prodotti e dei metodi dopanti

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport elenca, in via di ordinanza, i prodotti e i metodi la cui utilizzazione in determinate discipline sportive è considerata come doping.

Nella determinazione di tali prodotti e metodi considera gli sviluppi a livello internazionale.

Nuova designazione giusta il n. V 2 della LF del 24 mar. 2000 concernente l’istituzione e l’adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 1891 1913; FF 1999 7979). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata giusta l’art. 4a dell’O del 15

Introdotto dal n. V 2 della LF del 24 mar. 2000 concernente l’istituzione e l’adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 1891 1913; FF 1999 7979).

Introdotto dal n. II 1 dell’all. alla LF del 15 dic. 2000 sugli agenti terapeutici, in vigore dal 1° gen. 2002,(RS 812.21).

Art. 11d Attività vietate

Sono vietate:

  1. la fabbricazione, l’importazione, la mediazione, lo smercio, la prescrizione27 e la dispensazione di prodotti a scopo di doping;

  2. l’utilizzazione28 su terzi di metodi a scopo di doping.

Art. 11e Controlli

Le organizzazioni sportive nazionali, l’associazione mantello competente e le organizzazioni responsabili di manifestazioni sportive, le quali sono sostenute in virtù della presente legge, sono tenute a provvedere, nel loro settore, ai necessari controlli antidoping.

La Confederazione può sostenere finanziariamente gli organi di controllo competenti in materia di controlli antidoping.

Il Consiglio federale disciplina i requisiti minimi per i controlli nonché la loro sorveglianza. Qualora tali requisiti minimi non siano adempiti, i contributi federali secondo l’articolo 10 capoverso 1 possono essere decurtati o negati.

Art. 11f Disposizione penale

Chi fabbrica, importa, smercia, dispensa prodotti a scopo di doping o fa da intermediario oppure utilizza su terzi metodi a scopo di doping, è punito con la detenzione o con la multa fino a 100 000 franchi.

Il perseguimento penale compete ai Cantoni.

VI. Attrezzature ginniche e sportive

Citato in ·

Art. 12

I Cantoni provvedono affinché le scuole dispongano delle aree, degli attrezzi e degli impianti necessari per l’insegnamento della ginnastica e dello sport, usufruibili pure da Gioventù+ Sport e dalle organizzazioni che si occupano di sport per la gioventù e gli adulti.

La Confederazione può, entro i limiti dei crediti stanziati, sostenere la costruzione d’impianti nazionali per l’istruzione sportiva.29

e 4 ...30

Rettificato dalla Commissione di redazione dell’Assemblea federale (art. 33 LRC).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988

Abrogati dal n. I della LF del 5 ott. 1984 (RU 1987 107; FF 1981 III 677).

VII. Scuola federale dello sport

Citato in

Art. 13

L’UFSPO assolve i compiti che spettano alla Confederazione in virtù delle disposizioni che promuovono la ginnastica e lo sport.

Essa è centro d’istruzione e di corsi per la formazione dei quadri.

Essa amministra l’ISS, cui spettano anche compiti di assistenza medica.

L'UFSPO dirige, in particolare, il movimento Gioventù + Sport e gli esami delle attitudini fisiche al reclutamento, appoggia lo sviluppo dell’educazione fisica con un servizio d’informazione, di propaganda, di consultazione e di documentazione ed eseguisce i compiti di carattere tecnico e amministrativo per la Commissione federale di ginnastica e sport.

VIII. Commissione federale dello sport

Art. 14

La Commissione federale dello sport, composta di rappresentanti dei Cantoni e delle scuole, delle associazioni e della ricerca scientifica, è l’ente tecnico della Confederazione per le questioni relative all’attività ginnico-sportiva. Essa è consultata prima di ogni decisione importante.

La Commissione esercita la vigilanza sulla Scuola federale dello sport e su Gioventù + Sport.

Il Consiglio federale può delegare alla Commissione l’alta vigilanza sulla formazione degli insegnanti di ginnastica e sport nelle università e sull’educazione fisica nelle scuole professionali, nonché la sorveglianza sul perfezionamento del personale insegnante da parte delle associazioni nazionali del ramo.31

La Commissione propone la concessione di sussidi intesi a promuovere la ginnastica e lo sport e accerta che i fondi siano razionalmente utilizzati.

La Commissione coordina i lavori scientifici nel settore dello sport.

IX. Disposizioni finali

Art. 15 1. Modificazioni di disposizioni legislative

1. La legge federale del 20 settembre 194932 sull’assicurazione militare è modificata come segue:

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988

[RU 1949 1705, 1956 825, 1959 293, 1964 245, 1968 580, 1971 1959, 1982 1676 all.

n. 5 2184 art. 116, 1990 1882 all. n. 9, 1991 362 n. II 414; RS. RS 1993 3043 all. n. 1]

Art. 1 cpv. 1 n. 2 e cpv. 2 n. 4

...

2. La legge federale del 25 settembre 195233 sulle indennità di perdita di guadagno per gli obbligati al servizio militare e di protezione civile (Ordinamento delle indennità per perdita di guadagno) è modificata come segue:

Citato in ·

Art. 1 cpv.3

...

3. L’organizzazione militare della Confederazione Svizzera, del 12 aprile 190734 è modificata come segue:

Art. 4 cpv.3

...

Art. 102, 103 e 183quater

Abrogati.

Art. 16 2. Entrata in vigore ed esecuzione

Il Consiglio federale stabilisce la data dell’entrata in vigore della presente legge.

Esso emana le prescrizioni d’esecuzione.

La Confederazione può controllare l’impiego dei sussidi federali concessi ai Cantoni e ad altri beneficiari.

Data dell’entrata in vigore: 1° luglio 197235

DCF del 23 giu. 1972 (RU 1972 1075).