Fonte

818.125.1

Ordinanza concernente il Servizio sanitario di confine

del 17 giugno 1974 (Stato 22 dicembre 2003)

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 7 e 38 capoverso1 della legge federale del 18 dicembre 19701 per la lotta contro le malattie trasmissibili dell’uomo, ordina:

Art. 12 Provvedimenti necessari

IlDipartimento federale dell’interno ordina i provvedimenti necessari a lungo termine per prevenire l’introduzione dall’estero di malattie trasmissibili dell’uomo.

L’Ufficio federale della sanità pubblica è competente per ordinare i provvedimenti urgenti.

Art. 1a3 Provvedimenti di lotta contro malattie infettive emergenti Per lottare contro malattie infettive emergenti («Emerging Infectious Diseases»), il Dipartimento federale dell’interno può ordinare che all’arrivo in un aeroporto:

  1. le compagnie aeree mettano i loro elenchi dei passeggeri a disposizione delle autorità sanitarie della Confederazione e dei Cantoni;

  2. le compagnie aeree raccolgano i dati necessari per l’identificazione univoca di singole persone o per l’identificazione precoce di persone malate e trasmettano tali dati alle autorità sanitarie della Confederazione e dei Cantoni;

  3. sia esaminato lo stato di salute dei viaggiatori in arrivo.

Art. 2 Esecuzione dei provvedimenti

I provvedimenti ordinati sono eseguiti dall’Ufficio federale della sanità pubblica, in particolare dal Servizio sanitario di confine, con il concorso degli organi federali e cantonali competenti per il controllo di confine e delle derrate alimentari e con il concorso delle imprese di trasporto.

L’Ufficio federale della sanità pubblica può delegare l’esecuzione di provvedimenti a un Cantone o ad altri enti idonei.

Per lottare contro malattie infettive emergenti, l’Ufficio federale della sanità pubblica può delegare alle società che gestiscono gli aeroporti i compiti seguenti:

RU 1974 1103

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 dic. 2003 (RU 2003 4837).

Introdotto dal n. I dell'O del 15 dic. 2003 (RU 2003 4837).

  1. la conservazione e la messa a disposizione degli elenchi dei passeggeri;

  2. la raccolta dei dati personali necessari per l’identificazione univoca di singole persone e dei dati necessari per l’identificazione precoce di persone malate.4

Art. 35 Elaborazione dei dati

L’Ufficio federale della sanità pubblica è autorizzato a elaborare i dati personali necessari all’adempimento dei compiti legali.

I dati raccolti servono per l’identificazione successiva delle persone che:

  1. eliminano agenti patogeni (escretori) o sono sospette d’eliminarne (escretori sospetti);

  2. sono state in contatto con persone contagiose o malate (soggetti di contatto) o sono sospette d’esserlo stato (soggetti di contatto sospetti);

  3. sono affette da una malattia trasmissibile (malati) o presentano sintomi tali da far supporre che ne siano affette (malati sospetti).

I dati raccolti sono conservati durante un mese e in seguito distrutti conformemente alle esigenze della protezione dei dati.

Art. 46 Informazione dei Cantoni

L’Ufficio federale della sanità pubblica o l’autorità cantonale competente per l’aeroporto notifica ai Cantoni interessati i dati personali necessari per l’identificazione successiva delle persone di cui all’articolo 3 capoverso 2 o per la decisione di provvedimenti secondo la legge del 18 dicembre 1970 sulle epidemie.

Art. 5 Stazioni

D’intesa con l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica7 e le autorità militari e cantonali competenti, l’Ufficio federale della sanità pubblica provvede all’impianto delle stazioni necessarie all’accoglimento, all’esame, alla pulizia, alla disinfezione e alla disinfestazione e tiene pronte per l’uso installazioni d’isolamento.

L’Ufficio federale della sanità pubblica può affidare ad un’autorità cantonale o ad un servizio dell’esercito, mediante contratto, l’esercizio e la manutenzione delle stazioni previste al capoverso1. Esso può inoltre, previo consenso dell’autorità cantonale e locale competente, conchiudere siffatti accordi con un ospedale.

Introdotto dal n. I dell'O del 15 dic. 2003 (RU 2003 4837).

Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

Art. 6 Circostanze eccezionali

Qualora circostanze eccezionali lo esigano, l’Ufficio federale della sanità pubblica è autorizzato ad assumere personale ausiliario ed a provvedere all’impianto delle stazioni d’urgenza di cui ha immediato bisogno. I crediti necessari sono richiesti in occasione della successiva presentazione dell’istanza di crediti supplementari.

Se le circostanze lo esigono, il Dipartimento federale dell’interno può chiedere al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport8 la messa a disposizione di mezzi militari. Anche in quest’ultimo caso l’Ufficio federale della sanità pubblica rimane responsabile del Servizio sanitario di confine.

Art. 7 Servizio attivo

In caso di mobilitazione generale di guerra o di mobilitazione parziale, l’organizzazione e l’attività del Servizio sanitario di confine rimangono di competenza dell’Ufficio federale della sanità pubblica.

All’occorrenza, il Dipartimento federale dell’interno può chiedere al Comando dell’esercito un aiuto militare per gli organi del Servizio sanitario di confine sovraccarichi di lavoro.

All’eventuale aiuto militare è applicabile l’articolo5 dell’ordinanza del 21 ottobre 19709 sul servizio territoriale.

Art. 8 Tasse

L’Ufficio federale della sanità pubblica può riscuotere tasse per i provvedimenti presi dal Servizio sanitario di confine.

Le tasse sono stabilite, in un regolamento particolare, dal Dipartimento federale dell’interno.

Art. 9 Abrogazione del diritto anteriore

Sono abrogati: 1. il decreto del Consiglio federale del 17 dicembre 194810 concernente il Servizio sanitario di confine; 2. l’ordinanza del Dipartimento federale dell’interno del 17 dicembre 194811 concernente il Servizio sanitario di confine.

Art. 10 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1974.

Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

[RU 1970 1348, 1978 1860 n. 1 allegato. RU 1982 1657 art. 18 cpv. 2 lett. a]. Vedi ora l’O del 29 ott. 2003 concernente i compiti territoriali (RS 513.311.1).

[RU 1948 1169]

[RU 1948 1172]