Fonte

513.311.1

Ordinanza concernente i compiti territoriali dell’esercito
(OCTer)

del 29 ottobre 2003 (Stato 1° agosto 2014)

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 150 capoverso1 della legge militare del 3 febbraio 19951; visto l’articolo 9 capoverso1 dell’organizzazione dell’esercito del 4 ottobre 20022,3 ordina:

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione

La presente ordinanza disciplina l’assunzione dei compiti territoriali da parte dell’esercito.

Essa è applicabile a tutti gli impieghi dell’esercito in Svizzera nonché ai provvedimenti preparatori in situazione normale.

Art. 2 Compiti

I compiti territoriali comprendono la garanzia della collaborazione civile-militare e le attività negli ambiti specifici del servizio territoriale.

Gli ambiti specifici del servizio territoriale sono:

  1. la protezione di opere civili destinate ad assicurare le esigenze esistenziali (opere AEE);

  2. i provvedimenti necessari dal punto di vista militare nel campo dell’economia energetica;

  3. 4 il servizio militare d’assistenza.

Art. 3 Competenze e coordinamento

I compiti territoriali sono assunti dallo Stato maggiore di condotta dell’esercito, dai comandanti delle regioni territoriali e dai membri del servizio ausiliario «Servizio territoriale» degli stati maggiori.

I compiti territoriali sono assunti d’intesa con le autorità civili, considerando le competenze, le esigenze della popolazione e la vulnerabilità delle basi esistenziali.

RU 2003 4033

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del2 lug. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del2 lug. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014

Art. 4 Organizzazione territoriale

Per la ripartizione delle competenze sono definiti quattro settori d’impiego territoriali:

  1. regione territoriale1, comprendente i Cantoni BE, FR, GE, JU, NE, VD, VS;

  2. regione territoriale2, comprendente i Cantoni AG, BL, BS, LU, NW, OW, SO;

  3. regione territoriale 3, comprendente i Cantoni GR, SZ, TI, UR, ZG;

  4. regione territoriale 4, comprendente i Cantoni AI, AR, GL, SG, SH, TG, ZH.

Ogni regione territoriale dispone di uno stato maggiore; ogni Cantone vi è rappresentato con uno stato maggiore di collegamento territoriale cantonale.

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) può, su proposta del comandante in capo dell’esercito o del capo dell’esercito, modificare i limiti dei settori d’impiego territoriali in funzione degli impieghi.

Art. 5 Responsabilità nella condotta e nella collaborazione civile-militare

Di regola, i comandanti delle regioni territoriali conducono gli impieghi sussidiari e dirigono il coordinamento della cooperazione civile-militare.

Gli stati maggiori delle regioni territoriali sono gli organi di collegamento militari con gli organi di condotta civili dei Cantoni e con altri uffici e organizzazioni nei loro settori di competenza.

Art. 6 Protezione di opere civili destinate ad assicurare le esigenze esistenziali

L’esercito protegge le opere civili destinate ad assicurare le esigenze esistenziali basilari contro azioni di forza, occupazioni da parte di persone non autorizzate e atti di sabotaggio.

I provvedimenti dell’esercito hanno carattere sussidiario e consentono alle autorità civili di:

  1. mantenere la loro capacità di condotta;

  2. assicurare le esigenze esistenziali basilari della popolazione;

  3. garantire l’efficienza funzionale di imprese importanti per assicurare l’approvvigionamento economico del Paese.

Le autorità civili della Confederazione e dei Cantoni, nonché i servizi specializzati competenti annunciano le opere AEE. L’esercito rileva, valuta e cataloga tali opere.

Gli uffici civili chiedono la protezione delle opere AEE catalogate al Consiglio federale, il quale decide in merito. Il comando dell’esercito ordina la protezione.

I proprietari e i gestori delle opere AEE sono responsabili delle misure di protezione di carattere edile e della sicurezza all’interno del perimetro dell’opera.

Art. 7 Provvedimenti necessari dal punto di vista militare nel campo dell’economia energetica

I provvedimenti necessari dal punto di vista militare nel campo dell’economia energetica comprendono misure, determinate dall’impiego, volte a influire su:

  1. l’abbassamento preventivo del livello dell’acqua dei bacini di accumulazione;

  2. la disattivazione e la riattivazione di centrali nucleari;

  3. la commutazione, la disattivazione e la rimozione di linee elettriche aeree;

  4. la disattivazione e la riattivazione di oleodotti e gasdotti.

Il comando dell’esercito può chiedere agli organi civili competenti l’esecuzione delle misure.

Se l’esercito presta servizio attivo, il Consiglio federale può delegare al comandante in capo dell’esercito la competenza per l’abbassamento del livello dell’acqua dei bacini di accumulazione.

Art. 8 Servizio militare d’assistenza5

Il servizio militare d’assistenza assiste i:

  1. militari stranieri accolti in Svizzera come internati militari;

  2. militari stranieri caduti in mano svizzera come prigionieri di guerra;

  3. prigionieri di guerra di altri Stati, affidati alla custodia della Svizzera da organizzazioni internazionali.

Il comando dell’esercito determina il numero e il settore dei campi da allestire e gestire per alloggiare i differenti gruppi di persone.

Il comandante della regione territoriale competente nomina un comandante responsabile per ogni campo.

Il comando dell’esercito emana regolamenti per la gestione dei campi.

…6

Art. 9 Esecuzione

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.

Art. 10 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 16 novembre 19947 concernente i compiti territoriali e il servizio territoriale (OSTer) è abrogata.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del2 lug. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014

[RU 1995 207]

Art. 11 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.