Fonte

161.5

Legge federale sui diritti politici degli Svizzeri all’estero

del 19 dicembre 1975 (Stato 1° gennaio 2013)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 40 della Costituzione federale1;2 visto il messaggio del Consiglio federale del 3 marzo 19753, decreta:

Art. 14 Principio

Gli Svizzeri all’estero esercitano i diritti politici personalmente nel Comune di voto o per corrispondenza. D’intesa con i Cantoni e i Comuni interessati, il Consiglio federale può autorizzare la sperimentazione del voto elettronico limitandola sotto il profilo territoriale, temporale e materiale, conformemente all’articolo 8a della legge federale del 17 dicembre 19765 sui diritti politici.6

Il voto per procura è ammesso in quanto il Cantone in cui si trova il Comune di voto lo preveda.

Art. 2 Definizione

Svizzeri all’estero giusta la presente legge sono gli Svizzeri e le Svizzere non domiciliati in Svizzera e immatricolati presso una rappresentanza svizzera all’estero.

Art. 3 Estensione

Ogni Svizzero all’estero che ha compiuto il 18° anno di età può partecipare alle votazioni ed elezioni federali e firmare domande d’iniziativa e referendum federali.7

L’eleggibilità è determinata secondo l’articolo 143 della Costituzione federale.8 RU 1976 1805

[RS 1 3; RU 1966 II 521]

Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 20 mar. 2009 sull’istituzione di basi legali per il sostegno finanziario ai cittadini svizzeri all’estero, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5685; FF 2008 3009).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992

Per. introdotto dal n. II della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992

Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 20 mar. 2009 sull’istituzione di basi legali per il sostegno finanziario ai cittadini svizzeri all’estero, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5685; FF 2008 3009).

Citato in

Art. 49 Esclusione dal diritto di voto

Per persone interdette escluse dal diritto di voto ai sensi dell’articolo 136 capoverso 1 della Costituzione federale s’intendono le persone che:

  1. secondo il diritto svizzero, sono sottoposte a curatela generale, o rappresentate da una persona che hanno designato con mandato precauzionale, a causa di durevole incapacità di discernimento;

  2. secondo il diritto straniero, sono sottoposte, a causa di durevole incapacità di discernimento, a una misura di protezione degli adulti che inibisce l’esercizio dei diritti civili.

Art. 510 Comune di voto

Lo Svizzero all’estero può scegliere il Comune di voto fra quelli d’origine o di precedente domicilio.

…11

Lo Svizzero all’estero non può cambiare Comune di voto sinché è immatricolato presso la stessa rappresentanza.

Art. 5a12 Iscrizione

Gli Svizzeri all’estero che intendono esercitare i diritti politici ne informano il Comune di voto per il tramite della rappresentanza svizzera.

Sono radiati dal catalogo elettorale se non rinnovano l’iscrizione ogni quattro anni.

Art. 5b13 Catalogo elettorale degli Svizzeri all’estero

Il Cantone stabilisce se il catalogo elettorale degli Svizzeri all’estero è tenuto centralmente dall’amministrazione cantonale o dall’amministrazione della capitale cantonale.

Possono essere tenuti cataloghi decentrati se:

  1. sono armonizzati nell’intero Cantone e gestiti elettronicamente; o

  2. i dati sono trasmessi periodicamente per via elettronica a un catalogo elettorale centrale degli Svizzeri all’estero.

Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992

Introdotto dal n. 1 della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 2388; FF 1990 III 393).

Introdotto dal n. I 2 della LF del 23 mar. 2007 che modifica la legislazione federale in materia di diritti politici, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4635; FF 2006 4815).

Art. 6 Ricorsi

Ai ricorsi contro le decisioni dell’ultima istanza cantonale o contro quelle della Cancelleria federale si applicano le disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.

Art. 7 Diritto applicabile

Per i diritti politici in materia cantonale e comunale, in particolare per la partecipazione all’elezione del Consiglio degli Stati, è riservato il diritto cantonale.

Salvo disposizioni contrarie della presente legge o delle prescrizioni esecutive, per gli Svizzeri all’estero vige la legislazione sui diritti politici degli Svizzeri in patria.

Art. 7a14 Aiuti finanziari

La Confederazione può sostenere le organizzazioni e le istituzioni che promuovono le relazioni degli Svizzeri all’estero tra loro e con la Svizzera.

Nei limiti dei crediti stanziati, concede segnatamente aiuti finanziari:

  1. all’Organizzazione degli Svizzeri all’estero, per tutelare gli interessi degli Svizzeri all’estero nei confronti delle autorità e del Parlamento e per promuovere le relazioni degli Svizzeri all’estero tra loro e con la Svizzera;

  2. alla «Gazzetta svizzera», per l’informazione degli Svizzeri all’estero.

La Confederazione può promuovere altre misure atte ad avvicinare gli Svizzeri all’estero alle istituzioni e alla vita politica svizzere e ad agevolare l’esercizio dei diritti politici.

Citato in

Art. 8 Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

Esso determina i casi in cui si può prescindere dall’immatricolazione e addurre in altro modo la prova del domicilio all’estero.

Le disposizioni cantonali d’esecuzione richiedono per essere valide l’approvazione della Confederazione.15

Introdotto dal n. I 1 della LF del 20 mar. 2009 sull’istituzione di basi legali per il sostegno finanziario ai cittadini svizzeri all’estero, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5685; FF 2008 3009).

Citato in

Art. 9 Disposizione finale

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 197716

DCF del 25 ago. 1976.