Fonte

Modifica: Codice di diritto processuale civile svizzero (RS 272, 2010-262), Legge sul Tribunale federale (RS 173.110, 2006-218), Legge federale sulle condizioni e le procedure per praticare le sterilizzazioni (RS 211.111.1, 2005-425), Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule (RS 810.21, 2007-279), Legge federale sull’unione domestica registrata di coppie omosessuali (RS 211.231, 2005-782), Legge federale sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri (RS 143.1, 2002-441), Legge federale relativa alla Convenzione dell’Aia sull’adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali (RS 211.221.31, 2002-639), Legge federale sul commercio ambulante (RS 943.1, 2002-452), Legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici (RS 812.21, 2001-422), Legge federale concernente la procreazione con assistenza medica (RS 810.11, 2000-554), Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (RS 514.54, 1998-2535-2535-2535), Legge federale sull’assicurazione malattie (RS 832.10, 1995-1328-1328-1328), Legge federale sull’assicurazione militare (RS 833.1, 1993-3043-3043-3043), Legge federale sul diritto fondiario rurale (RS 211.412.11, 1993-1410-1410-1410), Legge federale sull’imposta federale diretta (RS 642.11, 1991-1184-1184-1184), Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (RS 642.14, 1991-1256-1256-1256), Legge federale sul collocamento e il personale a prestito (RS 823.11, 1991-392-392-392), Legge federale sul diritto internazionale privato (RS 291, 1988-1776-1776-1776), Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (RS 831.40, 1983-797-797-797), Legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (RS 837.0, 1982-2184-2184-2184), Legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale (RS 351.1, 1982-846-846-846), Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (RS 832.20, 1982-1676-1676-1676), Legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (RS 851.1, 1978-221-221-221), Legge federale sui diritti politici (RS 161.1, 1978-688-688-688), Legge federale sui diritti politici degli Svizzeri all’estero (RS 161.5, 1976-1805-1805-1805), Legge federale sul diritto penale amministrativo (RS 313.0, 1974-1857-1857-1857), Legge federale sull’aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all’estero (RS 852.1, 1973-1976-1976-1976), Legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (RS 822.11, 1966-57-57-57), Legge federale su l’acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (RS 141.0, 1952-1087-1115-1119), Legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (RS 812.121, 1952-241-241-245), Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.10, 63-837-843-843), Codice penale svizzero (RS 311.0, 54-757-781-799), Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (RS 220, 27-317-321-377), Codice civile svizzero (RS 210, 24-233-245-233), Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (RS 281.1, 11-529-488-529)

RU 2011 725

Codice civile svizzero
(Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione)

Modifica del 19 dicembre 2008

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 giugno 20061,
decreta:

I

1. La parte terza del libro secondo del Codice civile2 è integralmente modificata come segue:

Parte terza: Della protezione degli adulti Titolo decimo: Delle misure precauzionali personali e delle misure applicabili per legge

Capo primo Delle misure precauzionali personali

Sezione prima Del mandato precauzionale

Art. 360

A. Principio 1 Chi ha l’esercizio dei diritti civili può incaricare una persona fisica o giuridica di provvedere alla cura della propria persona o dei propri interessi patrimoniali o di rappresentarlo nelle relazioni giuridiche, nel caso in cui divenga incapace di discernimento.

Egli definisce i compiti attribuiti al mandatario e può impartire istruzioni sull’adempimento degli stessi.

Può prendere disposizioni alternative per il caso in cui il mandatario non sia idoneo a svolgere il compito, non accetti il mandato o lo disdica.

Art. 361

B. Costituzione 1 Il mandato precauzionale è costituito per atto olografo o per atto e revoca I. Costituzione pubblico.

Dall’inizio alla fine il mandato olografo è redatto, datato e firmato a mano dal mandante.

Su domanda, l’ufficio dello stato civile iscrive nella banca dati centrale la costituzione del mandato e il luogo in cui lo stesso è depositato. Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie, segnatamente sull’accesso ai dati.

Art. 362

II. Revoca 1 Il mandante può revocare il mandato precauzionale in ogni tempo rispettando una delle forme prescritte per la sua costituzione.

Egli può revocare il mandato anche distruggendo il documento.

Un nuovo mandato sostituisce il precedente, anche senza revoca espressa, eccetto che se ne riveli un indubbio complemento.

Art. 363

C. Convalida 1 Quando apprende che una persona è divenuta incapace di discerni- e accettazione mento e ignora se sussiste un mandato precauzionale, l’autorità di protezione degli adulti si informa presso l’ufficio dello stato civile.

Qualora il mandato sussista, l’autorità di protezione degli adulti verifica se: 1. è stato validamente costituito; 2. ne sono adempiute le condizioni per l’efficacia; 3. il mandatario è idoneo ai suoi compiti; e 4. sono necessarie ulteriori misure di protezione degli adulti.

Se il mandatario accetta il mandato, l’autorità lo rende attento agli obblighi derivanti dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni3 sul mandato e gli consegna un documento che attesta i poteri conferitigli.

Art. 364

D. Interpretazio- Il mandatario può chiedere all’autorità di protezione degli adulti di ne e completamento interpretare il mandato e di completarlo per quanto concerne punti secondari.

Art. 365

E. Adempimento 1 Il mandatario rappresenta il mandante nei limiti del mandato conferitogli e adempie i suoi compiti con diligenza e conformemente alle disposizioni del Codice delle obbligazioni4 sul mandato.

Se devono essere compiuti atti o negozi non contemplati dal mandato o se in un determinato affare gli interessi del mandatario sono in collisione con quelli del mandante, il mandatario ne informa senza indugio l’autorità di protezione degli adulti.

In caso di collisione di interessi, i poteri del mandatario decadono per legge.

Art. 366

F. Compenso 1 Qualora il mandato precauzionale non contenga disposizioni sul e spese compenso del mandatario, l’autorità di protezione degli adulti stabilisce un compenso adeguato, se ciò appare giustificato dall’estensione dei compiti o se le prestazioni del mandatario sono abitualmente fornite a titolo oneroso.

Il compenso e le spese necessarie sono a carico del mandante.

Art. 367

G. Disdetta 1 Il mandatario può disdire il mandato precauzionale in ogni tempo mediante comunicazione scritta all’autorità di protezione degli adulti e preavviso di due mesi.

Per motivi gravi il mandatario può disdire il mandato senza preavviso.

Art. 368

H. Intervento 1 Se gli interessi del mandante sono esposti a pericolo o non sono più di protezione salvaguardati, l’autorità di protezione degli adulti prende le misure degli adulti necessarie, d’ufficio o su domanda di una persona vicina al mandante.

Essa può in particolare impartire istruzioni al mandatario, obbligarlo a compilare un inventario, a presentare periodicamente i conti e a fare rapporto oppure può privarlo in tutto o in parte dei poteri.

Art. 369

I. Ricupero 1 Se il mandante ricupera la capacità di discernimento, il mandato della capacità di discernimento precauzionale si estingue per legge.

Se l’estinzione del mandato espone a pericolo gli interessi del mandante, il mandatario continua a svolgere i compiti assegnatigli fino a quando il mandante può salvaguardare da sé i propri interessi.

Il mandante permane obbligato dagli atti e negozi che il mandatario compie prima di apprendere l’estinzione del mandato.

Sezione seconda: Delle direttive del paziente

Art. 370

A. Principio 1 Chi è capace di discernimento può, in direttive vincolanti, designare i provvedimenti medici ai quali accetta o rifiuta di essere sottoposto nel caso in cui divenga incapace di discernimento.

Egli può anche designare una persona fisica che discuta i provvedimenti medici con il medico curante e decida in suo nome nel caso in cui divenga incapace di discernimento. Può impartire istruzioni alla persona designata.

Può prendere disposizioni alternative per il caso in cui la persona designata non sia idonea a svolgere il compito, non accetti il mandato o lo disdica.

Art. 371

B. Costituzione 1 Le direttive del paziente sono costituite in forma scritta, nonché e revoca datate e firmate.

L’autore delle direttive può farne registrare la costituzione sulla tessera di assicurato con la menzione del luogo dove sono depositate. Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie, segnatamente sull’accesso ai dati.

La disposizione sulla revoca del mandato precauzionale si applica per analogia.

Art. 372

C. Verificarsi 1 Se il paziente è incapace di discernimento e non è noto se sussistono dell’incapacità di discernimento sue direttive, il medico curante si informa consultando la tessera di assicurato. Sono fatte salve le situazioni d’urgenza.

Il medico ottempera alle direttive del paziente, salvo che violino le prescrizioni legali o sussistano dubbi fondati che esse esprimano la volontà libera o presumibile del paziente.

Il medico iscrive nel fascicolo del paziente le ragioni per le quali non ha ottemperato alle direttive di costui.

Art. 373

D. Intervento 1 Ognuna delle persone vicine al paziente può adire per scritto di protezione l’autorità di protezione degli adulti facendo valere che: 1. non è stato ottemperato alle direttive del paziente; 2. gli interessi del paziente incapace di discernimento sono esposti a pericolo o non sono più salvaguardati; 3. le direttive del paziente non esprimono la sua libera volontà.

La disposizione sull’intervento dell’autorità di protezione degli adulti in caso di mandato precauzionale si applica per analogia.

Capo secondo: Delle misure applicabili per legge alle persone incapaci di discernimento

Sezione prima Della rappresentanza da parte del coniuge o del partner

registrato

Art. 374

A. Condizioni 1 Il coniuge o partner registrato che vive in comunione domestica con ed estensione del diritto di una persona che diviene incapace di discernimento o le presta di rappresentanza persona regolare assistenza ha per legge un diritto di rappresentanza se non sussiste un mandato precauzionale né una corrispondente curatela.

Il diritto di rappresentanza comprende:

1. tutti gli atti giuridici abitualmente necessari al mantenimento; 2. l’amministrazione ordinaria del reddito e dei rimanenti beni; e 3. se necessario, il potere di aprire e sbrigare la corrispondenza.

Per gli atti giuridici inerenti all’amministrazione straordinaria dei beni il coniuge o il partner registrato deve ottenere il consenso dell’autorità di protezione degli adulti.

Art. 375

B. Esercizio Le disposizioni del Codice delle obbligazioni5 sul mandato si applidel diritto di rappresentanza cano per analogia all’esercizio del diritto di rappresentanza.

Art. 376

C. Intervento 1 Se sussistono dubbi sull’adempimento delle condizioni per la rappredell’autorità di protezione sentanza, l’autorità di protezione degli adulti pronuncia in merito e, se degli adulti del caso, consegna al coniuge o al partner registrato un documento che ne attesta i poteri.

Se gli interessi della persona incapace di discernimento sono esposti a pericolo o non sono più salvaguardati, l’autorità di protezione degli adulti, su domanda di una persona vicina o d’ufficio, revoca in tutto o in parte i poteri di rappresentanza del coniuge o del partner registrato oppure istituisce una curatela.

Sezione seconda: Della rappresentanza in caso di provvedimenti medici

Art. 377

A. Piano 1 Se una persona incapace di discernimento deve ricevere un trattaterapeutico mento medico sul quale non si è pronunciata in direttive vincolanti, il medico curante definisce il trattamento necessario in collaborazione con la persona che ha diritto di rappresentarla in caso di provvedimenti medici.

Il medico informa la persona con diritto di rappresentanza su tutte le circostanze essenziali riguardo ai provvedimenti medici previsti, in particolare sui motivi, l’obiettivo, il genere, le modalità, i rischi, gli effetti secondari e i costi dei provvedimenti, sulle conseguenze di un mancato trattamento nonché su eventuali trattamenti alternativi.

Per quanto possibile, la persona incapace di discernimento è coinvolta nel processo decisionale.

Il piano terapeutico è adeguato in funzione degli sviluppi della situazione.

Art. 378

B. Persone 1 Le seguenti persone hanno diritto, nell’ordine, di rappresentare la con diritto di rappresentanza persona incapace di discernimento e di dare o rifiutare il consenso per i provvedimenti ambulatoriali o stazionari previsti: 1. la persona designata nelle direttive del paziente o nel mandato precauzionale; 2. il curatore con diritto di rappresentanza in caso di provvedimenti medici; 3. il coniuge o partner registrato che vive in comunione domestica con la persona incapace di discernimento o le presta di persona regolare assistenza; 4. la persona che vive in comunione domestica con la persona incapace di discernimento e le presta di persona regolare assistenza; 5. i discendenti, se prestano di persona regolare assistenza alla persona incapace di discernimento; 6. i genitori, se prestano di persona regolare assistenza alla persona incapace di discernimento; 7. i fratelli e le sorelle, se prestano di persona regolare assistenza alla persona incapace di discernimento.

Se più persone hanno diritto di rappresentanza, il medico di buona fede può presumere che ciascuna agisca di comune accordo con le altre.

Se mancano istruzioni nelle direttive del paziente, la persona con diritto di rappresentanza decide secondo la volontà presumibile e conformemente agli interessi della persona incapace di discernimento.

Art. 379

C. Situazioni Nelle situazioni d’urgenza il medico prende provvedimenti medici d’urgenza conformi alla volontà presumibile e agli interessi della persona incapace di discernimento.

Art. 380

D. Trattamento Il trattamento in una clinica psichiatrica della turba psichica di una di una turba psichica persona incapace di discernimento è retto dalle disposizioni sul ricovero a scopo di assistenza.

Art. 381

E. Intervento 1 L’autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela di rappredell’autorità di protezione sentanza se non vi è una persona con diritto di rappresentanza o se la degli adulti stessa non vuole esercitare il suo diritto.

L’autorità di protezione degli adulti designa la persona con diritto di rappresentanza o istituisce una curatela di rappresentanza se: 1. è incerto a chi spetti la rappresentanza; 2. i pareri delle persone con diritto di rappresentanza divergono; o 3. gli interessi della persona incapace di discernimento sono esposti a pericolo o non sono più salvaguardati.

L’autoritàdi protezione degli adulti interviene su domanda del medico, di un’altra persona vicina o d’ufficio.

Sezione terza: Del soggiorno in un istituto di accoglienza o di cura

Art. 382

A. Contratto 1 Se per un lungo periodo una persona incapace di discernimento d’assistenza riceve assistenza in un istituto di accoglienza o di cura, un contratto di assistenza scritto deve stabilire quali siano le prestazioni fornite dall’istituto e quale ne sia il prezzo.

Per la determinazione delle prestazioni fornite dall’istituto si considerano per quanto possibile i desideri dell’interessato.

Il potere di rappresentare la persona incapace di discernimento per la conclusione, la modifica e la risoluzione del contratto di assistenza è retto per analogia dalle disposizioni sulla rappresentanza in caso di provvedimenti medici.

Art. 383

B. Restrizione 1 L’istituto di accoglienza o di cura può restringere la libertà di movidella libertà di movimento mento soltanto se misure meno incisive sono o appaiono a priori I. Condizioni insufficienti e se la misura serve a: 1. evitare di esporre a grave pericolo la vita o l’integrità fisica dell’interessato o di terzi; oppure a 2. eliminare un grave disturbo alla convivenza in seno all’istituto.

All’interessato è spiegato cosa stia per accadere, perché sia stata ordinata la misura e quale ne sia la presumibile durata; gli è pure indicato chi si prenderà cura di lui durante questo periodo. Sono fatte salve le situazioni d’urgenza.

La restrizione della libertà di movimento è soppressa non appena possibile e in ogni caso la sua legittimità è riesaminata a intervalli regolari.

Art. 384

II. Verbalizza- 1 È steso verbale riguardo a ciascuna misura restrittiva della libertà di zione e informazione movimento. Il verbale contiene in particolare il nome di chi ha ordinato la misura, nonché lo scopo, il genere e la durata della stessa.

La persona con diritto di rappresentanza in caso di provvedimenti medici è informata sulla misura restrittiva della libertà di movimento e può consultare il verbale in ogni tempo.

Il diritto di consultare il verbale spetta anche alle persone preposte alla vigilanza sull’istituto di accoglienza o di cura.

Art. 385

III. Intervento 1 Contro una misura restrittiva della libertà di movimento l’interessato di protezione o una persona a lui vicina può adire per scritto in ogni tempo l’autorità degli adulti di protezione degli adulti del luogo in cui ha sede l’istituto.

Se constata che la misura restrittiva non soddisfa le condizioni legali, l’autorità di protezione degli adulti la modifica o la revoca oppure ordina una misura ufficiale di protezione degli adulti. Se necessario informa l’autorità preposta alla vigilanza sull’istituto.

Ogni domanda che solleciti una decisione dell’autorità di protezione degli adulti deve esserle trasmessa senza indugio.

Art. 386

C. Protezione 1 L’istituto di accoglienza o di cura protegge la personalità della della personalità persona incapace di discernimento e ne incoraggia per quanto possibile i contatti con persone fuori dell’istituto.

Se nessuno fuori dell’istituto si cura dell’interessato, l’istituto informa l’autorità di protezione degli adulti.

La libera scelta del medico è garantita, eccetto che motivi gravi vi si oppongano.

Art. 387

D. Vigilanza I Cantoni vigilano sugli istituti di accoglienza e di cura che assistono sugli istituti di accoglienza persone incapaci di discernimento, sempre che la vigilanza già non sia e di cura assicurata da altre prescrizioni del diritto federale.

Titolo undicesimo: Delle misure ufficiali

Capo primo Principi generali

Art. 388

A. Scopo 1 Le misure ufficiali di protezione degli adulti salvaguardano il benessere delle persone bisognose di aiuto e ne assicurano la protezione.

Per quanto possibile conservano e promuovono l’autodeterminazione

Art. 389

B. Sussidiarietà 1 L’autorità di protezione degli adulti ordina una misura se: e proporzionalità 1. il sostegno fornito dalla famiglia, da altre persone vicine alla persona bisognosa di aiuto o da servizi privati o pubblici è o appare a priori insufficiente; 2. la persona bisognosa di aiuto è incapace di discernimento, non aveva adottato misure precauzionali personali, o non ne aveva adottate di sufficienti, e le misure applicabili per legge sono insufficienti.

Ogni misura ufficiale deve essere necessaria e idonea.

Capo secondo: Delle curatele

Sezione prima Disposizioni generali

Art. 390

A. Condizioni 1 L’autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne: 1. non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona; 2. a causa di un’incapacità di discernimento temporanea o di assenza, non è in grado di agire lei stessa e non ha designato un rappresentante per provvedere ad affari che occorre sbrigare.

L’onere che sopportano i congiunti e i terzi e la loro protezione devono essere considerati.

La curatela è istituita su domanda dell’interessato, di una persona a lui vicina o d’ufficio.

Art. 391

B. Sfere 1 L’autorità di protezione degli adulti definisce le sfere di compiti di compiti della curatela secondo i bisogni dell’interessato.

Le sfere di compiti riguardano la cura della persona, quella degli interessi patrimoniali o le relazioni giuridiche.

Il curatore può aprire la corrispondenza o accedere all’abitazione dell’interessato senza il suo consenso soltanto se l’autorità di protezione degli adulti gliene ha espressamente conferito il potere.

Art. 392

C. Rinuncia a Se l’istituzione di una curatela appare manifestamente sproporzionata una curatela rispetto all’estensione dei compiti, l’autorità di protezione degli adulti può: 1. provvedere di moto proprio a quanto necessario, segnatamente dando il consenso a un negozio giuridico; 2. conferire a un terzo l’incarico di provvedere a singoli compiti; oppure 3. designare una persona o un servizio idonei con diritto di controllo e informazione in determinati ambiti.

Sezione seconda: Dei generi di curatela

Art. 393

A. Amministra- 1 Se la persona bisognosa di aiuto necessita di un sostegno per provzione di sostegno vedere a determinati affari, con il suo consenso è istituita un’amministrazione di sostegno.

L’amministrazione di sostegno non limita l’esercizio dei diritti civili

Art. 394

B. Curatela di 1 Se la persona bisognosa di aiuto non può provvedere a determinati rappresentanza I. In genere affari e deve pertanto essere rappresentata, è istituita una curatela di rappresentanza.

L’autorità di protezione degli adulti può limitare di conseguenza l’esercizio dei diritti civili dell’interessato.

Anche se non sono posti limiti al suo esercizio dei diritti civili, l’interessato è obbligato dagli atti del curatore.

Art. 395

II. Amministra- 1 Se istituisce una curatela di rappresentanza per l’amministrazione dei zione dei beni beni, l’autorità di protezione degli adulti designa i beni che devono essere amministrati dal curatore. Può porre sotto amministrazione del curatore determinati elementi del reddito o del patrimonio, l’intero reddito o l’intero patrimonio o l’insieme di reddito e patrimonio.

Salvo che l’autorità di protezione degli adulti disponga altrimenti, i poteri d’amministrazione del curatore si estendono anche ai risparmi realizzati sul reddito o alle rendite maturate sul patrimonio.

L’autorità di protezione degli adulti può privare l’interessato dell’accesso a dati beni senza limitarne l’esercizio dei diritti civili.

Se vieta all’interessato di disporre di un fondo, ne ordina la menzione nel registro fondiario.

Art. 396

C. Curatela di 1 Una curatela di cooperazione è istituita se occorre che il curatore cooperazione acconsenta a determinati atti della persona bisognosa d’aiuto, per proteggerla.

L’esercizio dei diritti civili dell’interessato è limitato di conseguenza per legge.

Art. 397

D. Combinazio- L’amministrazione di sostegno e le curatele di rappresentanza e di ne di curatele cooperazione possono essere combinate.

Art. 398

E. Curatela 1 Una curatela generale è istituita se una persona ha un particolare generale bisogno d’aiuto, segnatamente a causa di durevole incapacità di discernimento.

La curatela generale comprende tutto quanto concerne la cura della persona e degli interessi patrimoniali e le relazioni giuridiche.

L’interessato è privato per legge dell’esercizio dei diritti civili.

Sezione terza: Della fine della curatela

Art. 399

La curatela prende fine per legge con la morte dell’interessato.

Appena non vi sia più motivo di mantenerla, l’autorità di protezione degli adulti revoca la curatela su domanda dell’interessato, di una persona a lui vicina o d’ufficio.

Sezione quarta: Del curatore

Art. 400

A. Nomina 1 L’autorità di protezione degli adulti nomina quale curatore una I. Condizioni persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle compegenerali tenze, ad adempiere i compiti previsti, disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi compiti. In circostanze particolari possono essere nominati più curatori.

La persona nominata deve investirsi della curatela, salvo che motivi gravi vi si oppongano.

L’autorità di protezione degli adulti si adopera affinché siano forniti al curatore l’istruzione, la consulenza e il sostegno necessari.

Art. 401

II. Desideri 1 Quando l’interessato propone quale curatore una persona di sua dell’interessato o delle persone fiducia, l’autorità di protezione degli adulti vi acconsente se la persona a lui vicine proposta è idonea e disposta a investirsi della curatela.

Per quanto possibile, l’autorità tiene conto dei desideri dei congiunti o di altre persone vicine all’interessato.

Se l’interessato non gradisce quale curatore una data persona, per quanto possibile l’autorità gli dà soddisfazione.

Art. 402

III. Conferimen- 1 Quando conferisce la curatela a più persone, l’autorità di protezione to dell’ufficio a più persone degli adulti stabilisce se l’ufficio va esercitato congiuntamente o ne ripartisce i compiti fra i singoli curatori.

L’esercizio congiunto di una curatela è disposto soltanto con l’accordo delle persone alle quali essa è conferita.

Art. 403

B. Impedimento 1 Quando il curatore è impedito di agire o i suoi interessi in un affare e collisione di interessi sono in collisione con quelli dell’interessato, l’autorità di protezione degli adulti nomina un sostituto o provvede essa stessa all’affare.

In caso di collisione di interessi, i poteri del curatore decadono per legge nell’affare di cui si tratta.

Art. 404

C. Compenso 1 Il curatore ha diritto a un compenso adeguato e al rimborso delle e spese spese necessarie, pagati con i beni dell’interessato. In caso di curatore professionale i relativi importi sono corrisposti al datore di lavoro.

L’autorità di protezione degli adulti stabilisce l’importo del compenso. A tal fine tiene conto in particolare dell’estensione e della complessità dei compiti conferiti al curatore.

I Cantoni emanano le disposizioni d’esecuzione e disciplinano il compenso e il rimborso delle spese per i casi in cui gli stessi non possano essere pagati con i beni dell’interessato.

Sezione quinta: Dell’esercizio della curatela

Art. 405

A. Assunzione 1 Il curatore acquisisce le informazioni necessarie all’adempimento dei dell’ufficio suoi compiti e prende contatto di persona con l’interessato.

Quando la curatela comprende l’amministrazione dei beni, il curatore, in collaborazione con l’autorità di protezione degli adulti, compila senza indugio l’inventario dei beni da amministrare.

Se le circostanze lo giustificano, l’autorità di protezione degli adulti può ordinare la compilazione di un inventario pubblico. Per i creditori questo inventario ha gli stessi effetti del beneficio d’inventario in materia di successione.

I terzi devono fornire tutte le informazioni necessarie alla compilazione dell’inventario.

Art. 406

B. Relazione con 1 Il curatore adempie i suoi compiti nell’interesse dell’assistito, tiene l’interessato per quanto possibile conto delle opinioni di costui e ne rispetta la volontà di organizzare la propria vita corrispondentemente alle proprie capacità e secondo i propri desideri e le proprie idee.

Il curatore si adopera per instaurare una relazione di fiducia con l’interessato, per attenuarne lo stato di debolezza o per prevenire un peggioramento.

Art. 407

C. Atti autonomi Anche se privato dell’esercizio dei diritti civili, l’interessato capace di dell’interessato discernimento può, nei limiti posti dal diritto delle persone, acquistare diritti e contrarre obbligazioni con atti propri, nonché esercitare diritti strettamente personali.

Art. 408

D. Amministra- 1 Il curatore amministra i beni con diligenza e procede a tutti i negozi zione dei beni I. Compiti giuridici connessi con l’amministrazione.

Il curatore può in particolare:

1. accettare con effetto liberatorio per i terzi le prestazioni che gli stessi devono all’interessato; 2. per quanto opportuno, pagare debiti; 3. se necessario, rappresentare l’interessato per i bisogni correnti.

Il Consiglio federale emana disposizioni sull’investimento e la custodia dei beni.

Art. 409

II. Importi Il curatore mette a libera disposizione dell’interessato importi adeguati a libera disposizione prelevati dai beni di costui.

Art. 410

III. Contabilità 1 Il curatore tiene la contabilità e la presenta per approvazione all’autorità di protezione degli adulti alle scadenze da essa fissate, ma almeno ogni due anni.

Il curatore spiega la contabilità all’interessato e su richiesta gliene fornisce una copia.

Art. 411

E. Rapporto 1 Ogniqualvolta sia necessario, ma almeno ogni due anni, il curatore rimette all’autorità di protezione degli adulti un rapporto sulla situazione dell’interessato e sull’esercizio della curatela.

Per quanto possibile, il curatore coinvolge l’interessato nell’allestimento del rapporto e su richiesta gliene fornisce una copia.

Art. 412

F. Negozi 1 In rappresentanza dell’interessato, il curatore non può contrarre particolari fideiussioni, costituire fondazioni né fare donazioni, fatti salvi i regali d’uso.

Gli elementi del patrimonio che hanno un valore particolare per l’interessato o la sua famiglia non possono, per quanto possibile, essere alienati.

Art. 413

G. Obbligo 1 Il curatore adempie i suoi compiti con la stessa diligenza cui è tenuto di diligenza e di discrezione il mandatario secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni6.

Il curatore è tenuto alla discrezione, eccetto che interessi preponderanti vi si oppongano.

I terzi sono informati sulla curatela per quanto sia necessario al debito adempimento dei compiti del curatore.

Art. 414

H. Modificazio- Il curatore informa senza indugio l’autorità di protezione degli adulti ne delle circostanze sulle circostanze che richiedono una modifica della misura o consentono la revoca della curatela.

Sezione sesta: Del concorso dell’autorità di protezione degli adulti

Art. 415

A. Esame della 1 L’autorità di protezione degli adulti verifica la contabilità, approvancontabilità e del rapporto dola o rifiutandola; se necessario ne chiede la rettifica.

Essa esamina il rapporto e, se necessario, chiede che sia completato.

Se del caso, adotta misure adeguate per salvaguardare gli interessi

Art. 416

B. Atti e negozi 1 Il curatore abbisogna del consenso dell’autorità di protezione degli sottoposti a consenso adulti per compiere in rappresentanza dell’interessato gli atti e negozi I. Per legge seguenti: 1. liquidazione dell’economia domestica, disdetta del contratto per l’abitazione nella quale vive l’interessato; 2. contratti di lunga durata per il ricovero dell’interessato; 3. accettazione o rinuncia a un’eredità, se a tal fine è necessaria una dichiarazione espressa, nonché contratti successori e convenzioni di divisione ereditaria; 4. acquisto e alienazione di fondi, costituzione di pegno o di altri oneri reali sugli stessi, nonché costruzioni che eccedono i limiti dell’amministrazione ordinaria; 5. acquisto, alienazione e costituzione in pegno di altri beni, nonché costituzione di un usufrutto sugli stessi, sempre che questi negozi non rientrino nell’amministrazione e gestione ordinarie; 6. accensione o concessione di mutui considerevoli e stipulazione di obbligazioni cambiarie; 7. contratti di rendita vitalizia e di vitalizio, nonché assicurazioni sulla vita, sempre che essi non siano connessi con un contratto di lavoro nell’ambito della previdenza professionale; 8. assunzione o liquidazione di un’impresa, ingresso in una società con responsabilità personale o con considerevole partecipazione di capitale; 9. dichiarazioni d’insolvenza, il piatire, stipulazione di una transazione, di un compromesso o di un concordato, fatti salvi i provvedimenti provvisori adottati dal curatore in casi urgenti.

Se l’interessato capace di discernimento dà il suo assenso e se la curatela non ne limita l’esercizio dei diritti civili, non occorre il consenso dell’autorità di protezione degli adulti.

Il consenso dell’autorità di protezione degli adulti è sempre necessario per i contratti stipulati tra il curatore e l’interessato, salvo che questi conferisca un mandato gratuito.

Art. 417

II. Su ordine Per motivi gravi l’autorità di protezione degli adulti può ordinare che siano subordinati al suo consenso altri atti e negozi.

Art. 418

III. Mancanza L’atto o negozio compiuto senza il necessario consenso dell’autorità del consenso di protezione degli adulti ha per l’interessato soltanto gli effetti previsti dalle disposizioni del diritto delle persone allorquando manca il consenso del rappresentante legale.

Sezione settima: Dell’intervento dell’autorità di protezione degli adulti

Art. 419

Gli atti o le omissioni del curatore o di un terzo o servizio al quale l’autorità di protezione degli adulti ha conferito un incarico possono essere contestati davanti all’autorità di protezione degli adulti dall’interessato o da una persona a lui vicina, nonché da qualsivoglia persona che vi abbia un interesse giuridicamente protetto.

Sezione ottava: Delle disposizioni particolari per i congiunti

Art. 420

Se le circostanze lo giustificano, l’autorità di protezione degli adulti può dispensare in tutto o in parte il coniuge, il partner registrato, i genitori, un discendente, un fratello o una sorella oppure il convivente di fatto dell’interessato, qualora siano nominati curatori, dagli obblighi di compilare un inventario, di presentare periodicamente un rapporto e i conti e di ottenere il consenso per determinati atti o negozi.

Sezione nona: Della fine dell’ufficio di curatore

Art. 421

A. Per legge L’ufficio di curatore termina per legge: 1. alla scadenza della durata stabilita dall’autorità di protezione degli adulti, salvo riconferma; 2. con la fine della curatela; 3. con la fine del rapporto di lavoro quale curatore professionale; 4. quando il curatore è sottoposto a curatela, diviene incapace di discernimento o muore.

Art. 422

B. Dimissione 1 Il curatore ha diritto di essere dimesso dalle sue funzioni se ha eser- I. Su richiesta citato il suo ufficio per almeno quattro anni. del curatore

Per motivi gravi può chiedere di essere dimesso prima.

Art. 423

II. Altri casi 1 L’autorità di protezione degli adulti dimette il curatore se:

1. non è più idoneo ai compiti conferitigli; 2. sussiste un altro motivo grave.

La dimissione può essere chiesta dall’interessato o da una persona a lui vicina.

Art. 424

C. Atti e negozi Salvo che l’autorità di protezione degli adulti disponga altrimenti, il indifferibili curatore compie gli atti e negozi indifferibili finché non subentri il suo successore. La presente disposizione non si applica al curatore professionale.

Art. 425

D. Rapporto 1 Alla fine del suo ufficio il curatore rimette all’autorità di protezione e conto finali degli adulti un rapporto finale e, se del caso, consegna il conto finale. L’autorità di protezione degli adulti può dispensare da questo obbligo il curatore professionale giunto al termine del rapporto di lavoro.

L’autorità di protezione degli adulti esamina e approva il rapporto e il conto finali come fa con i rapporti e i conti periodici.

Essa notifica il rapporto e il conto finali all’interessato o ai suoi eredi e, se del caso, al nuovo curatore, facendo loro presenti le disposizioni sulla responsabilità.

Comunica loro altresì se ha dimesso il curatore o rifiutato l’approvazione del rapporto o del conto finali.

Capo terzo: Del ricovero a scopo di assistenza

Art. 426

A. Misure 1 Una persona che soffre di una turba psichica o di una disabilità I. Ricovero a mentale o versa in un grave stato di abbandono può essere ricoverata scopo di cura o di assistenza in un istituto idoneo se le cure o l’assistenza necessarie non possono esserle prestate altrimenti.

L’onere che sopportano i congiunti e i terzi e la loro protezione devono essere considerati.

L’interessato è dimesso non appena le condizioni per il ricovero non siano più adempiute.

L’interessato o una persona a lui vicina può chiedere la dimissione in ogni tempo. La decisione su questa richiesta è presa senza indugio.

Art. 427

II. Permanenza 1 Chi soffre di una turba psichica e vuole lasciare un istituto nel quale coatta di persone ricoverate è entrato volontariamente può esservi trattenuto fino a un massimo di volontariamente tre giorni dalla direzione medica dell’istituto se: 1. espone a pericolo la propria integrità fisica o la propria vita; o 2. espone a serio pericolo la vita o l’integrità fisica altrui.

Salvo che sussista una decisione di ricovero esecutiva, alla scadenza del termine l’interessato può lasciare l’istituto.

L’interessato è reso attento per scritto al suo diritto di adire il giudice.

Art. 428

B. Competenza 1 L’autorità di protezione degli adulti è competente per ordinare il per il ricovero e la dimissione ricovero e la dimissione. I. Autorità 2 In singoli casi può delegare all’istituto la competenza in materia di di protezione degli adulti dimissione.

Art. 429

II. Medici 1 I Cantoni possono designare medici abilitati a ordinare, in aggiunta 1. Competenza all’autorità di protezione degli adulti, un ricovero per una durata stabilita dal diritto cantonale. Questa durata non può eccedere le sei settimane.

Il ricovero ordinato dal medico termina al più tardi alla scadenza della durata stabilita, sempre che non sussista una decisione di ricovero esecutiva dell’autorità di protezione degli adulti.

L’istituto decide sulla dimissione.

Art. 430

2. Procedura 1 Il medico in persona esamina l’interessato e lo sente.

La decisione di ricovero contiene almeno le seguenti indicazioni:

1. il luogo e la data dell’esame; 2. il nome del medico;

3. la diagnosi, i motivi e l’obiettivo del ricovero; 4. l’indicazione dei mezzi d’impugnazione.

Salvo che il medico o il giudice competente decida altrimenti, l’impugnazione non ha effetto sospensivo.

All’interessato è consegnato un esemplare della decisione di ricovero; un altro esemplare è esibito all’istituto al momento dell’ammissione dell’interessato.

Per quanto possibile, il medico informa per scritto una persona vicina all’interessato sul ricovero e sul diritto di adire il giudice.

Art. 431

C. Verifica 1 Al più tardi sei mesi dopo l’inizio del ricovero, l’autorità di proteperiodica zione degli adulti accerta se le condizioni dello stesso sono ancora adempiute e se l’istituto è ancora idoneo.

Nel corso dei sei mesi seguenti effettua una seconda verifica. In seguito procede alla verifica quando sia necessario, ma almeno una volta all’anno.

Art. 432

D. Persona Chi è ricoverato in un istituto può designare una persona di fiducia che di fiducia l’assista durante il soggiorno e fino al termine di tutte le procedure connesse.

Art. 433

E. Provvedi- 1 Se una persona è ricoverata in un istituto per il trattamento di una menti medici in caso di turba turba psichica, il medico curante allestisce per scritto un piano terapsichica peutico in collaborazione con lei e se del caso con la persona di fidu- I. Piano terapeutico cia.

Il medico informa l’interessato e la persona di fiducia su tutte le circostanze essenziali riguardo ai provvedimenti medici prospettati, in particolare sui motivi, l’obiettivo, il genere, le modalità, i rischi e gli effetti secondari dei provvedimenti, sulle conseguenze di un mancato trattamento nonché su eventuali trattamenti alternativi.

Il piano terapeutico è sottoposto per consenso all’interessato. Se l’interessato è incapace di discernimento, vanno considerate le sue eventuali direttive di paziente.

Il piano terapeutico è adeguato in funzione degli sviluppi della situazione.

Art. 434

II. Trattamento 1 In assenza del consenso dell’interessato, il medico capo del reparto in assenza di consenso può ordinare per scritto i provvedimenti medici previsti nel piano terapeutico se: 1. l’omissione del trattamento espone a serio danno la salute dell’interessato o espone a serio pericolo la vita o l’integrità fisica di terzi; 2. l’interessato è incapace di discernimento riguardo alla necessità del trattamento; e 3. non vi è un altro provvedimento adeguato che sia meno incisivo.

La decisione è comunicata per scritto all’interessato e alla persona di fiducia con l’indicazione dei mezzi d’impugnazione.

Art. 435

III. Situazioni 1 In una situazione d’urgenza possono essere immediatamente presi i d’urgenza provvedimenti medici indispensabili per proteggere l’interessato o i terzi.

Se all’istituto è noto come la persona voglia essere curata, ne va tenuto conto.

Art. 436

IV. Colloquio 1 Se vi è pericolo di ricaduta, prima di dimettere l’interessato il d’uscita medico curante tenta di concordare con lui le linee fondamentali del trattamento per l’eventualità di un nuovo ricovero nell’istituto.

Il colloquio d’uscita va documentato.

Art. 437

V. Diritto 1 I Cantoni disciplinano l’assistenza e le cure successive al ricovero. cantonale

Possono prevedere misure ambulatoriali.

Art. 438

F. Misure Alle misure restrittive della libertà di movimento in seno all’istituto si restrittive della libertà applicano per analogia le disposizioni sulla restrizione della libertà di di movimento movimento negli istituti di accoglienza o di cura. È fatto salvo il ricorso al giudice.

Art. 439

G. Ricorso 1 L’interessato o una persona a lui vicina può, per scritto, adire il al giudice giudice competente nei seguenti casi:

1. ricovero ordinato dal medico; 2. permanenza coatta disposta dall’istituto; 3. rifiuto della richiesta di dimissione da parte dell’istituto; 4. trattamento di una turba psichica in assenza di consenso; 5. misure restrittive della libertà di movimento.

Il termine per adire il giudice è di dieci giorni dalla comunicazione della decisione. Per le misure restrittive della libertà di movimento, il giudice può essere adito in ogni tempo.

La procedura è retta per analogia dalle disposizioni sulla procedura dinanzi all’autorità giudiziaria di reclamo.

Ogni domanda che sollecita una decisione giudiziaria è trasmessa senza indugio al giudice competente.

Titolo dodicesimo: Dell’organizzazione

Capo primo Delle autorità e della competenza per territorio

Art. 440

A. Autorità 1 L’autorità di protezione degli adulti è un’autorità specializzata. Essa di protezione degli adulti è designata dai Cantoni.

L’autorità di protezione degli adulti decide in collegio di almeno tre membri. I Cantoni possono prevedere eccezioni per determinati casi.

L’autorità di protezione degli adulti è anche investita dei compiti dell’autorità di protezione dei minori.

Art. 441

B. Autorità 1 I Cantoni designano le autorità di vigilanza. di vigilanza

Il Consiglio federale può emanare disposizioni sulla vigilanza.

Art. 442

C. Competenza 1È competente l’autorità di protezione degli adulti del domicilio per territorio dell’interessato. Se è pendente un procedimento, la competenza permane in ogni caso fino alla chiusura dello stesso.

Se vi è pericolo nel ritardo, è pure competente l’autorità del luogo di dimora dell’interessato. Se prende una misura, essa ne informa l’autorità del domicilio.

Riguardo a una curatela istituita a causa d’assenza dell’interessato è pure competente l’autorità del luogo dove la maggior parte dei beni era amministrata o è pervenuta all’interessato.

I Cantoni hanno diritto di disporre che, riguardo ai loro propri cittadini domiciliati nel Cantone, sia competente l’autorità del luogo di origine invece di quella del domicilio, sempre che l’assistenza degli indigenti spetti in tutto o in parte al Comune di origine.

Se una persona sottoposta a una misura cambia domicilio, l’autorità del nuovo luogo di domicilio si investe senza indugio della misura, salvo che motivi gravi vi si oppongano.

Capo secondo: Della procedura

Sezione prima Davanti all’autorità di protezione degli adulti

Art. 443

A. Diritti e 1 Quando una persona pare bisognosa d’aiuto, chiunque può avvisarne obblighi di avviso l’autorità di protezione degli adulti. Sono fatte salve le disposizioni sul segreto professionale.

Chiunque, nello svolgimento di un’attività ufficiale, apprende che una persona versa in tali condizioni è tenuto ad avvisarne l’autorità di protezione degli adulti. I Cantoni possono prevedere ulteriori obblighi di avviso.

Art. 444

B. Esame della 1 L’autorità di protezione degli adulti esamina d’ufficio la propria competenza competenza.

Se non si ritiene competente, essa rimette senza indugio il caso all’autorità che considera competente.

Se dubita di essere competente, procede a uno scambio di opinioni con l’autorità che potrebbe esserlo.

Se lo scambio di opinioni non consente di addivenire a un’intesa, l’autorità preventivamente adita sottopone la questione della propria competenza all’autorità giudiziaria di reclamo.

Art. 445

C. Provvedi- 1 L’autorità di protezione degli adulti prende, ad istanza di una permenti cautelari sona che partecipa al procedimento o d’ufficio, tutti i provvedimenti cautelari necessari per la durata del procedimento. Può in particolare ordinare a titolo cautelare una misura di protezione degli adulti.

In caso di particolare urgenza, l’autorità di protezione degli adulti può immediatamente prendere provvedimenti cautelari senza sentire le persone che partecipano al procedimento. Nel contempo dà loro l’opportunità di presentare osservazioni; in seguito prende una nuova decisione.

Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari possono essere impugnate con reclamo entro dieci giorni dalla loro comunicazione.

Art. 446

D. Principi 1 L’autorità di protezione degli adulti esamina d’ufficio i fatti. procedurali

Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie. Può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei. Se necessario ordina che uno specialista effettui una perizia.

L’autorità di protezione degli adulti non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento.

Applica d’ufficio il diritto.

Art. 447

E. Audizione 1 L’interessato è sentito personalmente, sempre che ciò non appaia sproporzionato.

Di regola, in caso di ricovero a scopo di assistenza l’autorità di protezione degli adulti sente collegialmente l’interessato.

Art. 448

F. Obbligo di 1 Le persone che partecipano al procedimento e i terzi sono tenuti a collaborare e assistenza collaborare all’accertamento dei fatti. L’autorità di protezione degli amministrativa adulti prende le disposizioni necessarie per la salvaguardia di interessi degni di protezione. Se necessario, ordina l’esecuzione coattiva dell’obbligo di collaborare.

I medici, i dentisti, i farmacisti, le levatrici e i loro ausiliari sono tenuti a collaborare soltanto se sono stati autorizzati a farlo dal titolare del segreto o se, su richiesta dell’autorità di protezione degli adulti, l’organo loro preposto li ha liberati dal segreto professionale.

Non sono tenuti a collaborare gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori e i mediatori, nonché gli ex curatori che avevano patrocinato l’interessato nel procedimento.

Le autorità amministrative e giudiziarie consegnano gli atti necessari, fanno rapporto e forniscono informazioni, sempre che non vi si oppongano interessi degni di protezione.

Art. 449

G. Ricovero 1 Se è indispensabile una perizia psichiatrica che non può essere per perizia eseguita ambulatorialmente, per effettuarla l’autorità di protezione degli adulti ricovera l’interessato in un istituto adeguato.

Le disposizioni sulla procedura in caso di ricovero a scopo di assistenza si applicano per analogia.

Art. 449a

H. Designazione Se necessario, l’autorità di protezione degli adulti ordina che l’intedi un rappresentante ressato sia rappresentato da un curatore, esperto in questioni assistenziali e giuridiche.

Art. 449b

I. Consultazione 1 Le persone che partecipano al procedimento hanno diritto di consuldegli atti tare gli atti, salvo che interessi preponderanti vi si oppongano.

L’atto la cui consultazione è stata negata a una persona che partecipa al procedimento può essere utilizzato soltanto qualora l’autorità gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale per il caso.

Art. 449c

J. Obbligo di L’autorità di protezione degli adulti comunica all’ufficio dello stato comunicazione civile se: 1. sottopone una persona a curatela generale a causa di durevole incapacità di discernimento; 2. per una persona durevolmente incapace di discernimento prende effetto un mandato precauzionale.

Sezione seconda: Davanti all’autorità giudiziaria di reclamo

Art. 450

A. Oggetto 1 Le decisioni dell’autorità di protezione degli adulti possono essere del reclamo e legittimazione impugnate con reclamo davanti al giudice competente. attiva

Sono legittimate al reclamo:

1. le persone che partecipano al procedimento; 2. le persone vicine all’interessato; 3. le persone che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della decisione impugnata.

Il reclamo va presentato al giudice per scritto e motivato.

Art. 450a

B. Motivi 1 Il reclamante può censurare: di reclamo 1. la violazione del diritto; 2. l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; 3. l’inadeguatezza.

Può essere interposto reclamo anche per denegata o ritardata giustizia.

Art. 450b

C. Termine 1 Il termine di reclamo è di trenta giorni dalla comunicazione della di reclamo decisione. Lo stesso termine si applica anche alle persone legittimate al reclamo alle quali la decisione non deve essere comunicata.

In materia di ricovero a scopo di assistenza il termine di reclamo è di dieci giorni dalla comunicazione della decisione.

Il reclamo per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.

Art. 450c

D. Effetto Il reclamo ha effetto sospensivo, salvo che l’autorità di protezione sospensivo degli adulti o l’autorità giudiziaria di reclamo disponga altrimenti.

Art. 450d

E. Osservazioni 1 L’autorità giudiziaria di reclamo dà all’autorità di protezione degli inferiore e adulti l’opportunità di presentare le proprie osservazioni. riesame

Invece di presentare le proprie osservazioni, l’autorità di protezione degli adulti può riesaminare la decisione impugnata.

Art. 450e

F. Disposizioni 1 Il reclamo contro una decisione in materia di ricovero a scopo di particolari per il ricovero a scopo assistenza non deve essere motivato. di assistenza 2 Il reclamo non ha effetto sospensivo, salvo che l’autorità di protezione degli adulti o l’autorità giudiziaria di reclamo disponga altrimenti.

In caso di turbe psichiche la decisione è presa sulla base della perizia di uno specialista.

Di regola, l’autorità giudiziaria di reclamo sente collegialmente l’interessato. Se necessario, ordina che l’interessato sia rappresentato da un curatore, esperto in questioni assistenziali e giuridiche.

Di regola, l’autorità giudiziaria di reclamo decide entro cinque giorni feriali dal ricevimento del reclamo.

Sezione terza: Disposizione comune

Art. 450f

Per il resto si applicano per analogia le disposizioni del diritto processuale civile, salvo che il diritto cantonale disponga altrimenti.

Sezione quarta: Dell’esecuzione

Art. 450g

L’autorità di protezione degli adulti esegue le decisioni su domanda o d’ufficio.

Se l’autorità di protezione degli adulti o l’autorità giudiziaria di reclamo ha già ordinato misure di esecuzione nella decisione, la stessa può essere eseguita direttamente.

Se necessario, la persona incaricata dell’esecuzione può chiedere l’intervento della polizia. Di regola, le misure coercitive dirette vanno previamente comminate.

Capo terzo: Dei rapporti con i terzi e dell’obbligo di collaborazione

Art. 451

A. Obbligo 1 L’autorità di protezione degli adulti è tenuta alla discrezione, salvo di discrezione e informazione che interessi preponderanti vi si oppongano.

Chi rende verosimile un interesse può chiedere all’autorità di protezione degli adulti se sussiste una misura di protezione degli adulti e quali ne siano gli effetti.

Art. 452

B. Effetto 1 Le misure di protezione degli adulti sono opponibili anche ai terzi di delle misure nei confronti buona fede. dei terzi

Se la curatela limita l’esercizio dei diritti civili dell’interessato, ai debitori va comunicato che la loro prestazione ha effetto liberatorio soltanto se è fatta al curatore. Prima di tale comunicazione, la curatela non è opponibile ai debitori di buona fede.

Se una persona sottoposta a una misura di protezione degli adulti ha indotto altri a credere erroneamente che possiede l’esercizio dei diritti civili, essa risponde del danno che gli ha cagionato in tal modo.

Art. 453

C. Obbligo di 1 Se una persona bisognosa d’aiuto rischia seriamente di esporre sé collaborazione stessa a pericolo o di commettere un crimine o un delitto cagionando ad altri un grave danno fisico, morale o materiale, l’autorità di protezione degli adulti, i servizi interessati e la polizia si prestano reciproca collaborazione.

In tal caso le persone tenute al segreto d’ufficio o al segreto professionale hanno diritto di informare l’autorità di protezione degli adulti.

Capo quarto: Della responsabilità

Art. 454

A. Principio 1 Chiunque è leso da atti od omissioni illeciti nell’ambito di una misura ufficiale di protezione degli adulti ha diritto al risarcimento del danno e, sempre che la gravità della lesione lo giustifichi, alla riparazione morale.

Lo stesso diritto sussiste allorquando l’autorità di protezione degli adulti o l’autorità di vigilanza ha agito illecitamente negli altri settori della protezione degli adulti.

Il Cantone è responsabile; la persona lesa non ha diritto al risarcimento nei confronti della persona che ha cagionato il danno.

Il regresso del Cantone contro la persona che ha cagionato il danno è retto dal diritto cantonale.

Art. 455

B. Prescrizione 1 Il diritto al risarcimento del danno o alla riparazione morale si prescrive in un anno dal giorno nel quale la persona lesa ha avuto conoscenza del danno, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno nel quale il fatto dannoso è stato commesso.

Se il diritto al risarcimento del danno o alla riparazione morale deriva da un atto punibile a riguardo del quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, si applica questo termine.

Se la lesione risulta dall’emanazione o dall’esecuzione di una misura permanente, la prescrizione del diritto nei confronti del Cantone non comincia prima che la misura stessa decada o sia continuata da un altro Cantone.

Art. 456

C. Responsa- La responsabilità del mandatario designato con mandato precauziobilità secondo le norme sul nale, nonché quella del coniuge o del partner registrato di una persona mandato incapace di discernimento ovvero quella del rappresentante in caso di provvedimenti medici è retta dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni7 sul mandato, sempre che gli stessi non siano investiti di una curatela.

2. Le seguenti altre disposizioni del Codice civile sono modificate come segue:

Nelle seguenti disposizioni il termine «autorità tutoria» o «autorità di tutela» o «autorità di vigilanza sulle tutele» è sostituito con il termine «autorità di protezione dei minori»: art. 131 cpv.1, 134 cpv.1, 3 e 4, 145 cpv.2, 146 cpv.2 n. 2, 147 cpv.1, 179 cpv.1, seconda frase, 265 cpv.3, 265a cpv.2, 265d cpv.1, 273 cpv.2, 275 cpv.1, 287 cpv.1 e 2, 288 cpv.2 n. 1, 290, cpv.2, 324 cpv.1, 325.

Art. 13

Art. 14

b. Maggiore età È maggiorenne chi ha compiuto gli anni18.

Art. 16

d. Capacità di È capace di discernimento, nel senso di questa legge, qualunque discernimento persona che non sia priva della capacità di agire ragionevolmente per effetto della sua età infantile o di disabilità mentale, turba psichica, ebbrezza o stato consimile.

Art. 17

III. Incapacità Le persone incapaci di discernimento, i minorenni e le persone sotto d’agire 1. In genere curatela generale non hanno l’esercizio dei diritti civili.

Art. 19, titolo marginale, nonché cpv. e 21

3. Persone capaci 1 Le persone capaci di discernimento che non hanno l’esercizio dei di discernimento ma incapaci di diritti civili non possono assumere obbligazioni o rinunciare a diritti agire senza il consenso del loro rappresentante legale.

a. Principio 2 Senza tale consenso possono conseguire vantaggi gratuiti e provvedere a piccole incombenze della vita quotidiana.

Art. 19a

b. Consenso del 1 Salvo che la legge disponga altrimenti, il consenso del rappresenrappresentante legale tante legale può essere espresso o tacito oppure consistere in una ratifica a posteriori. 2 L’altra parte è liberata se la ratifica non interviene entro un congruo termine che può fissare essa stessa o far fissare dal giudice.

Art. 19b

c. Difetto 1 In difetto di ratifica ad opera del rappresentante legale, ciascuna di ratifica parte può ripetere le prestazioni che ha fatto. Tuttavia la persona che non ha l’esercizio dei diritti civili risponde soltanto dell’utile che la prestazione le ha procurato o di quanto si trovi ancora arricchita al momento della ripetizione o si sia spossessata in mala fede. 2 Se la persona che non ha l’esercizio dei diritti civili ha indotto l’altra parte a credere erroneamente il contrario, essa risponde del danno che le ha cagionato in tal modo.

Art. 19c

4. Diritti 1 Le persone capaci di discernimento che non hanno l’esercizio dei strettamente personali diritti civili esercitano in piena autonomia i diritti strettamente personali; sono fatti salvi i casi nei quali la legge prevede il consenso del rappresentante legale.

Il rappresentante legale agisce in nome delle persone incapaci di discernimento, sempre che un diritto non sia tanto strettamente connesso con la personalità da escludere ogni rappresentanza.

Art. 19d

IIIbis. Limitazio- L’esercizio dei diritti civili può essere limitato da una misura di protene dell’esercizio dei diritti civili zione degli adulti.

Art. 23 cpv.1

Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente; la dimora a scopo di formazione o il collocamento di una persona in un istituto di educazione o di cura, in un ospedale o in un penitenziario non costituisce di per sé domicilio.

Art. 25, titolo marginale e cpv.2

c. Domicilio 2 Il domicilio dei minorenni sotto tutela è nella sede dell’autorità di dei minorenni protezione dei minori.

Art. 26

d. Domicilio Il domicilio dei maggiorenni sotto curatela generale è nella sede dei maggiorenni sotto curatela dell’autorità di protezione degli adulti. generale

Art. 39 cpv.2 n. 2

Art. 89a

Ex articolo 89bis Titolo secondobis:8 Delle collette pubbliche

Art. 89b

A. Difetto di 1 Qualora non sia provveduto all’amministrazione o all’utilizzazione amministrazione di beni raccolti mediante collette pubbliche per scopi di utilità pubblica, l’autorità competente ordina i provvedimenti necessari.

Essa può nominare un commissario o devolvere i beni a un’associazione o fondazione avente uno scopo quanto possibile affine a quello per il quale sono stati raccolti.

Le disposizioni sulla protezione degli adulti relative alle curatele si applicano per analogia al commissario.

Art. 89c

B. Competenza 1 È competente il Cantone nel quale è stata amministrata la maggior parte dei beni raccolti.

Salvo che il Cantone disponga altrimenti, è competente l’autorità incaricata di vigilare sulle fondazioni.

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art.58 cpv. 1 LParL; RS 171.10).

Art. 90 cpv.2

I minorenni non sono vincolati da una promessa nuziale fatta senza il consenso del loro rappresentante legale.

Art. 94 cpv.2

Art. 102 cpv.1

Art. 133 cpv.1, secondo periodo

Art. 134 cpv.4

Concerne soltanto i testi tedesco e francese.

Art. 135 cpv.2

Art. 176 cpv.3

Art. 183 cpv.2

I minorenni e i maggiorenni sotto curatela comprendente la stipulazione di una convenzione matrimoniale abbisognano del consenso del loro rappresentante legale.

Art. 256 cpv.1 n. 2

Art. 256c cpv.2

Art. 259 cpv.2 n. 2

Art. 260 cpv.2

Se l’autore del riconoscimento è minorenne o sotto curatela generale o se l’autorità di protezione degli adulti l’ha ordinato, occorre il consenso del rappresentante legale.

Art. 260c cpv.2

Art. 263 cpv.1 n. 2

Art. 264, titolo marginale

A. Adozione di minorenni I. Condizioni generali

Art. 266, titolo marginale, cpv., frase introduttiva e n. 2,1

nonché cpv. 3 B. Adozione di 1 Ove manchino discendenti, una persona maggiorenne può essere maggiorenni adottata: 2. Concerne soltanto il testo tedesco.

Per altro si applicano per analogia le disposizioni sull’adozione dei minorenni.

Art. 267a

Art. 268 cpv.3

Art. 269c cpv.2

Chi si occupa di questi collocamenti a titolo professionale o in relazione alla sua professione deve avere un’autorizzazione; è fatto salvo il collocamento da parte dell’autorità di protezione dei minori.

Art. 273 cpv.1

Art. 277 cpv.1

Art. 289 cpv.1

Art. 296

A. Condizioni 1 Concerne soltanto il testo tedesco. I. In genere

I genitori minorenni o sotto curatela generale non hanno autorità parentale.

Art. 298 cpv.2 e 3

Se la madre è minorenne o deceduta, privata dell’autorità parentale o sotto curatela generale, l’autorità di protezione dei minori trasferisce al padre l’autorità parentale oppure nomina un tutore al figlio, secondo quanto richiesto dal bene del figlio.

A richiesta congiunta dei genitori, l’autorità di protezione dei minori può trasferire l’autorità parentale da un genitore all’altro.

Art. 298a cpv.2 e 3

A richiesta di un genitore o del figlio o d’ufficio, l’autorità di protezione dei minori modifica l’attribuzione dell’autorità parentale ove lo esiga il bene del figlio a causa di un sostanziale cambiamento delle circostanze.

Se era esercitata congiuntamente, alla morte di un genitore l’autorità parentale compete al genitore superstite.

Art. 304 cpv.3

I genitori non possono, in rappresentanza del figlio, contrarre fideiussioni, costituire fondazioni né fare donazioni, fatti salvi i regali d’uso.

Art. 305, titolo marginale e cpv.1

b. Stato giuridico 1 Il figlio capace di discernimento e sotto autorità parentale può, nei del figlio limiti posti dal diritto delle persone, acquistare diritti e contrarre obbligazioni con atti propri, nonché esercitare diritti strettamente personali.

Art. 306 cpv.2 e 3

Se i genitori sono impediti di agire o i loro interessi in un affare sono in collisione con quelli del figlio, l’autorità di protezione dei minori nomina un curatore o provvede essa stessa all’affare.

In caso di collisione di interessi, i poteri dei genitori decadono per legge nell’affare di cui si tratta.

Art. 311, titolo marginale e cpv., frase introduttiva1

IV. Privazione 1 Se altre misure per la protezione del figlio sono rimaste infruttuose o parentale appaiono a priori insufficienti, l’autorità di protezione dei minori priva

1. D’ufficio i genitori dell’autorità parentale:

Art. 312, titolo marginale e frase introduttiva

2. Col consenso L’autorità di protezione dei minori priva i genitori dell’autorità parendei genitori tale:

Art. 314

VI. Procedura 1 Le disposizioni sulla procedura davanti all’autorità di protezione 1. In genere degli adulti si applicano per analogia.

Nei casi idonei l’autorità di protezione dei minori può ingiungere ai genitori di tentare una mediazione.

Se istituisce una curatela, l’autorità di protezione dei minori stabilisce nel dispositivo della decisione i compiti del curatore e le eventuali restrizioni dell’autorità parentale.

Art. 314a

2. Audizione 1 Il figlio è sentito personalmente e in maniera adeguata dall’autorità del figlio di protezione dei minori o da un terzo incaricato, eccetto che la sua età o altri motivi gravi vi si oppongano.

Nel verbale dell’audizione sono registrate soltanto le risultanze essenziali per la decisione. I genitori vengono informati su tali risultanze.

Il figlio capace di discernimento può interporre reclamo contro la negata audizione.

Art. 314abis

3. Rappresen- 1 Se necessario, l’autorità di protezione dei minori ordina che il figlio tanza del figlio sia rappresentato da un curatore, esperto in questioni assistenziali e giuridiche.

L’autorità di protezione dei minori esamina se occorra disporre una rappresentanza in particolare nei seguenti casi:

1. il procedimento concerne il ricovero del figlio; 2. gli interessati propongono conclusioni differenti in merito all’autorità parentale o a questioni importanti concernenti le relazioni personali.

Il curatore del figlio può proporre conclusioni e presentare impugnazioni.

Art. 314b

4. Ricovero in un 1 Nel caso in cui il figlio debba essere ricoverato in un istituto chiuso o istituto chiuso o in una clinica in una clinica psichiatrica, si applicano per analogia le disposizioni psichiatrica sulla protezione degli adulti relative al ricovero a scopo di assistenza.

Se è capace di discernimento, il figlio può adire da sé il giudice.

Art. 315 cpv.1

Le misure per la protezione del figlio sono ordinate dall’autorità di protezione dei minori del domicilio del figlio.

Art. 315a cpv.1 e 3, frase introduttiva

Se è chiamato a decidere sulle relazioni personali dei genitori con i figli, il giudice competente per il divorzio o la tutela dell’unione coniugale prende anche le misure necessarie per proteggere il figlio e ne affida l’esecuzione all’autorità di protezione dei minori.

Spetta tuttavia all’autorità di protezione dei minori:

Art. 315b cpv.2

Negli altri casi è competente l’autorità di protezione dei minori.

Art. 318 cpv.2 e 3

Se muore uno dei genitori, il genitore superstite deve consegnare all’autorità di protezione dei minori un inventario della sostanza del figlio.

L’autorità di protezione dei minori, se lo ritiene opportuno visti il genere e l’importanza della sostanza del figlio e le condizioni personali dei genitori, ordina la compilazione di un inventario o la consegna periodica di conti e rapporti.

Art. 326

F. Fine dell’am- Cessando l’autorità o l’amministrazione parentale, i genitori devono ministrazione I. Restituzione consegnare la sostanza al figlio divenuto maggiorenne o al suo rappresentante legale sulla scorta di un rendiconto.

Capo quinto: Dei minorenni sotto tutela

Art. 327a

A. Principio L’autorità di protezione dei minori nomina un tutore al minorenne che non è sotto autorità parentale.

Art. 327b

B. Stato Il minorenne sotto tutela ha lo stesso stato giuridico del minorenne giuridico I. Del minorenne sotto autorità parentale.

Art. 327c

II. Del tutore 1 Al tutore competono gli stessi diritti dei genitori.

Sono applicabili per analogia le disposizioni sulla protezione degli adulti, segnatamente quelle relative alla nomina del curatore, all’esercizio della curatela e al concorso dell’autorità di protezione degli adulti.

Se il minorenne deve essere ricoverato in un istituto chiuso o in una clinica psichiatrica, sono applicabili per analogia le disposizioni sulla protezione degli adulti relative al ricovero a scopo di assistenza.

Art. 333 cpv.1 e 2

Il capo di famiglia è responsabile del danno cagionato da un membro della comunione minorenne o affetto da disabilità mentale o turba psichica o sotto curatela generale, in quanto non possa dimostrare di avere adoperato nella vigilanza la diligenza ordinaria e richiesta dalle circostanze.

Il capo di famiglia deve provvedere affinché un membro della comunione affetto da disabilità mentale o da turba psichica non esponga sé stesso o altri a pericolo o danno.

Art. 334 cpv.1

Art. 468

B. Per contratto 1 Chi è capace di discernimento ed ha compiuto gli anni diciotto può successorio concludere un contratto successorio in qualità di disponente.

Le persone sotto curatela comprendente la conclusione di un contratto successorio abbisognano del consenso del rappresentante legale.

Art. 492a

V. Discendenti 1 Se un discendente durevolmente incapace di discernimento non incapaci di discernimento lascia discendenti né coniuge, il disponente può prevedere la sostituzione fedecommissaria sulla rimanenza.

La sostituzione fedecommissaria si estingue per legge se il discendente, contro ogni aspettativa, diviene capace di discernimento.

Art. 531

6. Sostituzione La sostituzione fedecommissaria è nulla riguardo all’erede legittimario di eredi in quanto sia lesiva della legittima; è fatta salva la disposizione sui discendenti incapaci di discernimento.

Art. 544 cpv. 1bis e 2

Se necessario per la tutela degli interessi dell’infante concepito, l’autorità di protezione dei minori istituisce una curatela.

Se nasce morto, l’infante non è considerato erede.

Art. 553 cpv.1

La compilazione dell’inventario è ordinata se:

1. un erede minorenne è sotto tutela o deve esservi sottoposto; 2. un erede è durevolmente assente senza rappresentante; 3. uno degli eredi o l’autorità di protezione degli adulti la richiede; 4. un erede maggiorenne è sotto curatela generale o deve esservi sottoposto.

Art. 554 cpv.3

Se il defunto era sotto curatela comprendente l’amministrazione dei beni, il curatore assume anche l’amministrazione dell’eredità, salvo che sia disposto altrimenti.

Titolo finale: Dell’entrata in vigore e dell’applicazione del Codice civile

Art. 14

V. Protezione 1 La protezione degli adulti è retta dal nuovo diritto non appena la 1. Misure modifica del 19 dicembre 20089 entra in vigore. sussistenti

Con l’entrata in vigore della legge nuova, le persone interdette secondo il diritto anteriore sono sottoposte a curatela generale. Non appena possibile, l’autorità di protezione degli adulti provvede d’ufficio ai necessari adeguamenti al nuovo diritto. In caso di autorità parentale protratta, i genitori sono dispensati dagli obblighi di compilare un inventario, di presentare periodicamente un rapporto e i conti e di ottenere il consenso per determinati atti o negozi, finché l’autorità di protezione degli adulti non decida altrimenti.

Le altre misure ordinate secondo il diritto anteriore decadono al più tardi tre anni dopo l’entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008, eccetto che l’autorità di protezione degli adulti le abbia convertite in una misura prevista dal nuovo diritto.

Sono mantenute le misure di privazione della libertà a scopo d’assistenza che un medico ha ordinato per una durata illimitata, in virtù dell’articolo 397b capoverso2 nel tenore del 1° gennaio 198110, per una persona affetta da malattia psichica. Al più tardi sei mesi dopo l’entrata in vigore della legge nuova, l’istituto comunica all’autorità di protezione degli adulti se considera che permangono adempite le condizioni del ricovero. L’autorità di protezione degli adulti procede agli accertamenti necessari secondo le disposizioni sulla verifica periodica e, se del caso, conferma la decisione di ricovero.

Art. 14a

2. Procedimenti 1 Con l’entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 200811, i pendenti procedimenti pendenti sono continuati dalla nuova autorità competente.

Si applica il nuovo diritto di procedura.

L’autorità decide se e in quale misura il procedimento di cui si tratta debba essere completato.

Art. 52 cpv.3 e 4

Le disposizioni di complemento dei Cantoni in materia di registri sottostanno all’approvazione della Confederazione.

Lealtre disposizioni di complemento dei Cantoni devono essere comunicate all’Ufficio federale di giustizia.

II

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

III

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 19 dicembre 2008 Consiglio nazionale, 19 dicembre 2008 Il presidente: Alain Berset La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Referendum ed entrata in vigore

Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 16 aprile 2009.12

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2013.

12 gennaio 2011 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Allegato

(cifra II) Modifica del diritto vigente Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 29 settembre 195213 sulla cittadinanza

Art. 34, titolo marginale e cpv.1

Titolo marginale: concerne soltanto il testo tedesco

La domanda di naturalizzazione o di reintegrazione di minorenni è presentata dal loro rappresentante legale.

Art. 35

Art. 42 cpv.1, secondo periodo

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 44 cpv.1, prima frase

I figli minorenni posti sotto l’autorità parentale del richiedente sono compresi nel suo svincolo; … 2. Legge del 22 giugno 200114 sui documenti d’identità

Concerne soltanto il testo tedesco.

Nelle seguenti disposizioni il termine «persone interdette» è sostituito con «persone sotto curatela generale»: articolo 5 capoverso1, secondo periodo, articolo 11 capoverso1 lettera g e articolo 13 capoverso1 lettera c.

Concerne soltanto il testo tedesco.

3. Legge federale del 17 dicembre 197615 sui diritti politici

Art. 2 Esclusione dal diritto di voto

Per persone interdette escluse dal diritto di voto ai sensi dell’articolo 136 capoverso1 della Costituzione federale s’intendono le persone che a causa di durevole incapacità di discernimento sono sottoposte a curatela generale o sono rappresentate da una persona che hanno designato con mandato precauzionale.

4. Legge federale del 19 dicembre 197516 sui diritti politici degli Svizzeri all’estero

Art. 4 Esclusione dal diritto di voto

Per persone interdette escluse dal diritto di voto ai sensi dell’articolo 136 capoverso1 della Costituzione federale s’intendono le persone che:

  1. secondo il diritto svizzero, sono sottoposte a curatela generale, o rappresentate da una persona che hanno designato con mandato precauzionale, a causa di durevole incapacità di discernimento;

  2. secondo il diritto straniero, sono sottoposte, a causa di durevole incapacità di discernimento, a una misura di protezione degli adulti che inibisce l’esercizio dei diritti civili.

5. Legge del 17 giugno 200517 sul Tribunale federale

Art. 72 cpv.2 lett. b n. 5–7

Al ricorso in materia civile soggiacciono anche:

b. le decisioni in rapporto diretto con il diritto civile pronunciate in applicazione di norme di diritto pubblico, segnatamente le decisioni: 5. in materia di vigilanza sugli esecutori testamentari e altri rappresentanti previsti dal diritto successorio, 6. in materia di protezione dei minori e degli adulti. 7. abrogato 6. Legge federale del 17 dicembre 200418 sulle sterilizzazioni Nelle disposizioni seguenti il termine «autorità di vigilanza sulle tutele (autorità di vigilanza)» o «autorità di vigilanza» è sostituito con «autorità di protezione degli adulti»: articolo 6 capoverso2 lettera b e capoverso3, articolo 7 capoverso 2 lettera g, articolo 8 capoverso2 e articolo 10 capoverso1.

Art. 6, rubrica e cpv., primo periodo1

Sterilizzazione di persone sotto curatela generale

La sterilizzazione può essere praticata su persone capaci di discernimento e sotto curatela generale che hanno compiuto i18 anni solo se sono state informate in maniera esauriente sull’intervento e vi hanno liberamente acconsentito per scritto. …

Art. 8, rubrica e cpv.1

Consenso dell’autorità di protezione degli adulti

Su richiesta dell’interessato o di una persona che gli è vicina, l’autorità di protezione degli adulti esamina se le condizioni per una sterilizzazione sono adempiute.

Art. 9 Valutazione giudiziaria della decisione dell’autorità di protezione

L’interessato o una persona a lui vicina può impugnare dinanzi all’autorità giudiziaria di reclamo la decisione dell’autorità di protezione degli adulti entro

giorni dalla sua notificazione.

Art. 10 cpv.2

Chi ha sterilizzato una persona sotto curatela generale o permanentemente incapace di discernimento notifica l’intervento entro30 giorni al dipartimento cantonale competente in materia di sanità o all’ufficio da questo designato.

7. Legge federale del 22 giugno 200119 relativa alla Convenzione dell’Aia sull’adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali Nelle disposizioni seguenti il termine «autorità tutoria» è sostituito con «autorità di protezione dei minori»: articolo 7 capoverso3, articolo 11 capoverso2, articolo 17 capoversi1 e 3, articolo 18 e articolo 19 capoverso3.

8. Legge del 18 giugno 200420 sull’unione domestica registrata

Art. 3 cpv.2

9. Legge federale del 4 ottobre 199121 sul diritto fondiario rurale

10. Codice delle obbligazioni22

Art. 35 cpv.1

1 Salvo che il contrario sia stato disposto o risulti dalla natura del negozio, il mandato conferito per negozio giuridico si estingue con la

perdita della relativa capacità civile, il fallimento, la morte o la dichiarazione della scomparsa del mandante o del mandatario.

Art. 134 cpv.1 n. 2

La prescrizione non comincia, o, se cominciata, resta sospesa:

2. per i crediti della persona incapace di discernimento contro il mandatario designato con mandato precauzionale, finché lo stesso è efficace;

Art. 240 cpv.2 e 3

I beni dell’incapace possono essere donati solamente per effettuare regali d’uso. È fatta salva la responsabilità del rappresentante legale.

Abrogato

Art. 397a

1bis. Avviso Se il mandante è presumibilmente affetto da durevole incapacità di discernimento, il mandatario ne avvisa l’autorità di protezione degli adulti del domicilio del mandante, a condizione che tale avviso appaia adeguato a tutelarne gli interessi.

Art. 405 cpv.1

Salvo che il contrario risulti dalla convenzione o dalla natura dell’affare, il mandato si estingue con la perdita della relativa capacità civile, il fallimento, la morte o la dichiarazione della scomparsa del mandante o del mandatario.

Art. 545 cpv.1 n. 3

La società si scioglie:

3. per realizzazione a seguito di pignoramento di una quota sociale, o quando un socio fa fallimento o è sottoposto a curatela generale;

Art. 619 cpv.2, secondo periodo

2… Per contro la società non si scioglie per la morte dell’accomandante né se questi è sottoposto a curatela generale.

Art. 928 cpv.2

11. Legge del 24 marzo 200023 sul foro

Art. 1 cpv.2 lett. a

12. Legge federale dell’11 aprile 188924 sulla esecuzione e sul fallimento

Art. 60, primo periodo

Se viene escusso un detenuto che non sia provvisto di rappresentante, l’ufficiale gli assegna un termine per provvedersene. …

Art. 68c

1. Debitore 1 Se il debitore è minorenne, gli atti esecutivi si notificano al rappreminorenne sentante legale. Se è stata istituita una curatela secondo l’articolo 325 CC25, gli atti esecutivi sono notificati al curatore e ai detentori dell’autorità parentale, sempre che la nomina del curatore sia stata comunicata all’ufficio d’esecuzione.

Se tuttavia il credito deriva dall’esercizio di una professione o di un mestiere autorizzati, ovvero è in relazione con l’amministrazione del provento del lavoro o dei beni liberi da parte di un minorenne (art. 321 cpv.2, 323 cpv.1 e 327b CC), gli atti esecutivi si notificano al debitore e al suo rappresentante legale.

Art. 68d

2. Debitore 1 Se l’amministrazione dei beni di un debitore maggiorenne spetta a maggiorenne sottoposto a una un curatore o a un mandatario designato con mandato precauzionale e misura di protezione degli l’autorità di protezione degli adulti ne ha avvisato l’ufficio d’eseadulti cuzione, gli atti esecutivi sono notificati al curatore o al mandatario.

Gli atti esecutivi si notificano pure al debitore se la sua capacità d’agire non è limitata.

Art. 111 cpv.1 n. 2 e 3, nonché cpv.2

Hanno diritto di partecipare, senza preventiva esecuzione, al pignoramento durante quaranta giorni a contare dall’esecuzione del pignoramento:

1739 all.1 n. I]. Con l’entrata in vigore il 1° gen. 2011 del Codice di procedura civile del

dic. 2008 (RS 272) questa legge è abrogata.

2. i figli del debitore per i crediti inerenti ai rapporti con i genitori e le persone maggiorenni per i crediti derivanti da un mandato precauzionale (art. 360–369 CC26; 3. concerne soltanto il testo tedesco.

Le persone di cui al capoverso1 numeri1 e 2 possono esercitare tale diritto soltanto se il pignoramento è avvenuto durante il matrimonio, l’unione domestica registrata, l’autorità parentale o l’efficacia del mandato precauzionale, oppure nel termine di un anno dopo la loro fine; la durata di un processo o di un procedimento esecutivo non viene computata. Per i minorenni o le persone sottoposte a una misura di protezione degli adulti la dichiarazione di partecipazione al pignoramento può essere fatta anche dall’autorità di protezione dei minori e da quella di protezione degli adulti.

13. Legge federale del 18 dicembre 198727 sul diritto internazionale privato

Art. 45a

Titolo prima dell’art. 85

Capitolo 5 Tutela, protezione degli adulti e altri provvedimenti

protettivi

14. Codice penale28

Art. 30 cpv.2, secondo periodo e cpv.3

… Se essa si trova sotto tutela o curatela generale, il diritto di querela spetta anche all’autorità di protezione degli adulti.

La persona lesa minorenne o sotto curatela generale può anch’essa presentare la querela se è capace di discernimento.

Art. 62c cpv.5

Se all’atto della soppressione della misura ritiene opportuna una misura di protezione degli adulti, l’autorità competente ne avvisa l’autorità di protezione degli adulti.

Art. 220

Sottrazione di Chiunque sottrae o si rifiuta di restituire un minorenne alla persona minorenne che ne ha la custodia, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 349 cpv.1 lett. b

La Confederazione gestisce, insieme ai Cantoni, un sistema di ricerca informatizzato di persone e oggetti (RIPOL), allo scopo di assistere le autorità federali e cantonali nell’adempimento dei compiti legali seguenti:

b. internamento di persone in caso di misure di protezione dei minori o degli adulti;

Art. 363

Obbligo d’avviso Se nell’ambito di un procedimento inerente a un reato commesso contro un minorenne l’autorità competente accerta che sono necessari ulteriori provvedimenti, essa ne informa immediatamente l’autorità di protezione dei minori.

Art. 364

Diritto d’avviso Se è stato commesso un reato contro un minorenne, le persone tenute al segreto d’ufficio o professionale (art. 320 e 321) hanno il diritto, nell’interesse del minorenne, di avvisarne l’autorità di protezione dei minori.

Art. 365 cpv.2 lett. k

Il casellario ha lo scopo di assistere le autorità federali e cantonali nell’adempimento dei compiti seguenti:

k. pronuncia o revoca di misure di protezione dei minori o degli adulti.

15. Legge federale del 22 marzo 197429 sul diritto penale amministrativo

Art. 23 cpv.3

Oltre a chi esercita l’autorità parentale, al tutore o al curatore, il minorenne capace di discernimento può esercitare in proprio ogni rimedio giuridico.

16. Legge federale del 20 marzo 198130 sull’assistenza internazionale in materia penale

Art. 64 cpv.2 lett. b

17. Legge del 20 giugno 199731 sulle armi

Art. 8 cpv.2 lett. b

Il permesso d’acquisto di armi non è rilasciato alle persone che:

b. sono sotto curatela generale o sono rappresentate da un mandatario designato con mandato precauzionale;

18. Legge federale del 14 dicembre 199032 sull’imposta federale diretta

Art. 157 cpv.4

All’allestimento dell’inventario devono assistere almeno un erede avente l’esercizio dei diritti civili e il rappresentante legale di eredi minorenni o sotto curatela generale o il mandatario designato con mandato precauzionale.

Art. 159 cpv.2, primo periodo

Se l’allestimento dell’inventario è ordinato dall’autorità di protezione degli adulti o dal giudice, una copia dev’essere trasmessa all’autorità incaricata dell’inventario. … 19. Legge federale del 14 dicembre 199033 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

20. Legge del 18 dicembre 199834 sulla medicina della procreazione

Art. 3 cpv.2 lett. b

21. Legge dell’8 ottobre 200435 sui trapianti

22. Legge del 3 ottobre 195136 sugli stupefacenti

Art. 15b cpv. 137

I tossicomani possono essere collocati, curati o trattenuti in un istituto appropriato in virtù delle disposizioni del Codice civile38 sul ricovero a scopo di assistenza.

23. Legge del 15 dicembre 200039 sugli agenti terapeutici

Art. 55, rubrica, cpv., frase introduttiva, lett. a e c, nonché cpv.,12

frase introduttiva Sperimentazioni cliniche effettuate su persone minorenni, sotto curatela generale o incapaci di discernimento

All’entrata in vigore della mod. del20 mar. 2008 (RU 2009 2623) l’art. 15b cpv.1 sarà abrogato o diverrà privo d’oggetto.

Le sperimentazioni cliniche con agenti terapeutici possono essere effettuate su persone minorenni e su persone maggiorenni sotto curatela generale o incapaci di discernimento soltanto se:

  1. concerne soltanto il testo tedesco.

  2. le persone capaci di discernimento, ma minorenni o sotto curatela generale, hanno dato il loro consenso;

Le sperimentazioni cliniche che non apportano alcun beneficio diretto alle persone ad esse sottoposte possono inoltre essere effettuate eccezionalmente su persone minorenni e su persone maggiorenni sotto curatela generale o incapaci di discernimento se:

Art. 56 lett. a n. 1

In situazioni di emergenza medica possono essere eccezionalmente effettuate sperimentazioni cliniche se:

a. è prevista una procedura approvata dalla competente Commissione d’etica che permette, entro un termine utile, di: 1. ottenere il consenso del rappresentante legale di persone minorenni, sotto curatela generale o incapaci di discernimento,

24. Legge del 13 marzo 196440 sul lavoro

Art. 32 cpv.1, primo periodo

Se il giovane si ammala o subisce un infortunio o è minacciato nella salute o nella moralità, il datore di lavoro avverte il detentore dell’autorità parentale o il tutore. …

25. Legge del 6 ottobre 198941 sul collocamento

Art. 34a cpv.1 lett. e

1 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, in singoli casi e su richiesta scritta e motivata i dati possono essere comunicati:

e. alle autorità di protezione dei minori e degli adulti, conformemente all’articolo 448 capoverso 4 CC42.

26. Legge federale del 20 dicembre 194643 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Art. 50a cpv.1 lett. e n. 6

comunicare i dati, in deroga all’articolo 33 LPGA44:

e. in singoli casi e su richiesta scritta e motivata: 6. alle autorità di protezione dei minori e degli adulti, conformemente all’articolo 448 capoverso 4 CC45.

27. Legge federale del 25 giugno 198246 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità

Art. 86a cpv.1 lett. f

Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, in singoli casi e su richiesta scritta e motivata i dati possono essere comunicati:

f. alle autorità di protezione dei minori e degli adulti, conformemente all’articolo 448 capoverso 4 CC47.

28. Legge federale del 18 marzo 199448 sull’assicurazione malattie

Art. 84a cpv.1 lett. h n. 5

comunicare i dati, in deroga all’articolo 33 LPGA49:

h. in singoli casi e su richiesta scritta e motivata: 5. alle autorità di protezione dei minori e degli adulti, conformemente all’articolo 448 capoverso 4 CC50.

29. Legge federale del 20 marzo 198151 sull’assicurazione contro gli infortuni

Art. 97 cpv.1 lett. i n. 5

comunicare i dati, in deroga all’articolo 33 LPGA52:

i. in singoli casi e su richiesta scritta e motivata: 5. alle autorità di protezione dei minori e degli adulti, conformemente all’articolo 448 capoverso 4 CC53.

30. Legge federale del 19 giugno 199254 sull’assicurazione militare

Art. 95a cpv.1 lett. i n. 7

comunicare i dati, in deroga all’articolo 33 LPGA55:

i. in singoli casi e su richiesta scritta e motivata: 7. alle autorità di protezione dei minori e degli adulti, conformemente all’articolo 448 capoverso 4 CC56.

31. Legge federale del 20 giugno 195257 sugli assegni familiari nell’agricoltura

Art. 9 cpv.4 lett. b

32. Legge del 25 giugno 198258 sull’assicurazione contro la disoccupazione

Art. 97a cpv.1 lett. f n. 6

comunicare i dati, in deroga all’articolo 33 LPGA59:

f. in singoli casi e su richiesta scritta e motivata: 6. alle autorità di protezione dei minori e degli adulti, conformemente all’articolo 448 capoverso 4 CC60.

33. Legge federale del 24 giugno 197761 sull’assistenza

Art. 5

La dimora in un ospizio, in un ospedale o in un altro istituto e il collocamento di un maggiorenne in una famiglia deciso da un’autorità non costituiscono domicilio assistenziale.

Art. 7, rubrica, nonché cpv. e 3 lett. a1

Rubrica: concerne soltanto il testo tedesco

Concerne soltanto il testo tedesco.

Il minorenne ha un proprio domicilio assistenziale:

a. alla sede dell’autorità di protezione dei minori che si occupa della sua tutela;

Art. 9 cpv.3

L’entrata in un ospizio, in un ospedale o in un altro istituto e il collocamento di un maggiorenne in una famiglia deciso da un’autorità non pongono termine al domicilio assistenziale.

Art. 32 cpv.3

34. Legge federale del 21 marzo 197362 su prestazioni assistenziali agli Svizzeri all’estero

Art. 19 cpv.2

35. Legge federale del 23 marzo 200163 sul commercio ambulante

Art. 1 cpv.3, secondo periodo

… Sono fatte salve le disposizioni del Codice civile64 relative alle collette pubbliche.

Art. 4 cpv.2 lett. d

La domanda di autorizzazione deve essere corredata dei seguenti documenti:

d. l’approvazione del rappresentante legale qualora il richiedente sia minorenne o sotto curatela generale.