Fonte

747.201.1

Ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere dell’8 novembre 1978 (Stato 1° maggio 2007)
(Ordinanza sulla navigazione interna, ONI)

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 56 della legge federale del 3 ottobre 19752 sulla navigazione interna, e in applicazione della legge federale del 6 ottobre 19953 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),4 ordina:

1 Disposizioni generali

Art. 1 Campo d’applicazione

La presente ordinanza è applicabile alla navigazione nelle acque svizzere, ivi comprese quelle confinarie.

Restano comunque riservate le disposizioni derogative o complementari adottate in applicazione di convenzioni internazionali.

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza:

  1. 5 il termine «natante» indica un’imbarcazione, un corpo galleggiante destinato a spostarsi sulla superficie dell’acqua o sotto di essa, o un impianto galleggiante;

  2. il termine «battello motorizzato» o «battello a motore» indica un natante a propulsione meccanica;

  3. 6 il termine «convoglio rimorchiato» indica una composizione formata da imbarcazioni sprovviste di propulsione, rimorchiata da almeno un natante a motore. La composizione formata unicamente da imbarcazioni da diporto, da imbarcazioni sportive o da entrambi i tipi di imbarcazioni, non è considerata un convoglio rimorchiato;

RU 1979 337

Nuovo tit. giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

Comma introdotto dal n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001

Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001

  1. il termine «convoglio spinto» indica una formazione di natanti sprovvisti di propulsione, riuniti in modo da formare un insieme rigido, spinta da almeno un natante a motore;

  2. il termine «impianto galleggiante» indica un corpo galleggiante quali una draga, un pontone, una gru, fornito di istallazioni per i lavori in acqua;

  3. il termine «battello per passeggeri» indica un natante utilizzato per il trasporto di più di 12 persone a scopo professionale;

  4. il termine «battello in servizio regolare» indica un natante che circola per un’impresa di navigazione della Confederazione o per un’impresa beneficiaria di una concessione federale;

  5. il termine «battello per il trasporto di merci» indica un natante utilizzato per il trasporto di merci per terzi;

  6. il termine «battello a vela» indica un natante concepito per la navigazione a vela. Un natante a vela che naviga a motore con o senza vela issata, ai sensi delle prescrizioni concernenti la circolazione, è considerato come un natante a motore;

  7. ibis. 7 il termine «tavola a vela» indica un natante a vela con uno scafo compatto senza timone e dotato di uno o parecchi alberi che si possono abbattere e far rotare di 360°;

  8. il termine «battello a remi» indica un natante che può essere mosso soltanto mediante i remi oppure con un sistema di trasmissione simile alla forza umana;

  9. kbis. 8 il termine «gommone» indica un natante pneumatico sprovvisto di motore, destinato alla navigazione in torrenti e nel quale i passeggeri siedono generalmente sulle camere d’aria laterali;

  10. kter. 9 il termine «canotto pneumatico» indica un natante pneumatico costituito da più camere d’aria separate con o senza elementi fissi;

  11. 10 il termine «imbarcazione da diporto» indica un natante utilizzato per lo sport e lo svago e non è un’imbarcazione sportiva ai sensi della lettera lbis;

  12. lbis. 11 il termine «imbarcazione sportiva» indica un natante rientrante nel campo d’applicazione della direttiva 94/25/CE12 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative,

Introdotta dal n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

Introdotta dal n. I dell’O dell’8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001

Introdotta dal n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

GU L 164 del 30.6.1994, p. 15; corretto in: GU L 127 del 10.6.1995, p. 27 e L 41 del 15.2.2000, p.20. Il testo di questa direttiva può essere ottenuto presso l’Euro Info Centro Svizzero, OSEC, Stampfenbachstr. 85, 8035 Zurigo, Internet: www.osec.ch/eics o essere consultato sull’indirizzo internet del sito ufficiale della banca di dati della CE (www.europa.eu.int/eur-lex).

regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto (direttiva CE);

  1. lter. 13 il termine «componente» indica uno dei componenti di un’imbarcazione sportiva riportati nell’allegato II della direttiva CE;

  2. 14 il termine «lunghezza» indica la massima lunghezza dello scafo, esclusi timone e bompresso. I componenti che possono essere smontati dallo scafo senza distruzione e senza impiego di utensili e il cui smontaggio non danneggia la resistenza dello scafo non fanno parte della lunghezza;

  3. mbis. 15 il termine «larghezza» indica la massima larghezza dello scafo. I componenti che possono essere smontati dallo scafo senza distruzione e senza impiego di utensili e il cui smontaggio non danneggia la resistenza dello scafo non fanno parte della larghezza

  4. il termine «battello in stazionamento» indica un natante che si trova direttamente o indirettamente all’ancora, ormeggiato alla riva o arenato;

  5. il termine «battello in navigazione» o «battello in rotta» indica un natante che non è direttamente né indirettamente all’ancora, né ormeggiato a riva, né arenato;

  6. il termine «notte» indica il periodo di tempo compreso tra il tramonto e il sorgere del sole;

  7. il termine «giorno» indica il periodo di tempo compreso tra il sorgere ed il tramonto del sole;

  8. 16 il termine «luce intermittente» indica una sorgente luminosa accesa e spenta regolarmente almeno 40 volte al minuto;

  9. 17 il termine «luce lampeggiante» indica una sorgente luminosa accesa e spenta regolarmente al massimo venti volte al minuto;

  10. 18 il termine «luce cadenzata» indica una sorgente luminosa accesa e spenta al massimo20 volte al minuto seguendo un determinato ritmo.

  11. 19 il termine «potenza di propulsione» indica la potenza nominale ai sensi della cifra 2.10 dell’ordinanza del 13 dicembre 199320 sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere.

Introdotta dal n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001

Introdotta dal n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992

Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992

Introdotta dal n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

Introdotta dal n. I dell’O dell’8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).

  1. 21 il termine «messa in circolazione» indica la cessione o il trasferimento, a titolo gratuito o oneroso, di un’imbarcazione sportiva nuova o usata a scopo di vendita o di uso in Svizzera;

  2. 22 il termine «kite surf» (tavola ad aquilone) indica un natante rimorchiato da attrezzature per il volo (aquiloni, paracadute ascensionali e dispositivi analoghi non motorizzati) e utilizzato per il surf al traino.

Disposizioni relative alla circolazione

Generalità

Art. 3 Conduttore

Nessun battello isolato o convoglio rimorchiato o spinto può navigare senza che a bordo vi sia un conduttore.

Il conduttore è responsabile dell’osservanza della presente ordinanza.

Art. 4 Doveri dell’equipaggio e delle altre persone a bordo

I membri dell’equipaggio eseguono gli ordini loro impartiti dal conduttore nei limiti della sua responsabilità. Essi devono contribuire all’osservanza della presente ordinanza.

Ogni persona a bordo è tenuta ad osservare gli ordini che le vengono impartiti dal conduttore nell’interesse della sicurezza della navigazione e dell’ordine a bordo.

Art. 5 Dovere di precauzione in particolare

Il conduttore deve accertarsi che la navigazione sia possibile senza pericolo. Egli adatta la rotta alle condizioni locali e prende tutte le misure precauzionali che il dovere di vigilanza richiede, in special modo per evitare

  1. di mettere in pericolo o di molestare le persone,

  2. di causare danni ad altri natanti, alla proprietà altrui, alle rive ed alla vegetazione rivierasca, o alle istallazioni di qualsiasi natura che si trovano in acqua o sulle rive,

  3. di intralciare la navigazione o la pesca,

  4. di inquinare le acque o di alterarne le sue proprietà.

Art. 6 Comportamento in circostanze particolari

Per evitare un pericolo imminente, il conduttore prende le misure necessarie, anche in deroga alla presente ordinanza.

Introdotta dal n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

Art. 7 Carico e numero di persone

Il carico o il numero di persone indicati nella licenza di navigazione non devono essere superati. Nel caso in cui sono indicate le marche di bordo libero, il natante non deve immergersi oltre il limite inferiore delle marche stesse.

Il carico deve essere disposto in modo da non mettere in pericolo la sicurezza del natante né da ostacolare la visuale necessaria per la condotta.

Sulle imbarcazioni da diporto, quando lo spazio lo permette,3 ragazzi di età inferiore ai 12 anni possono essere contati come2 adulti. Un adulto e 2 ragazzi possono essere imbarcati su un natante idoneo al trasporto di2 persone.

Se il numero di persone o il carico ammissibili non sono stati fissati, il natante dovrà essere caricato in modo che la sicurezza dello stesso non sia compromessa.

Art. 8 Documenti

I documenti richiesti dalla presente ordinanza devono essere tenuti a bordo ed essere esibiti ad ogni richiesta dell’autorità competente.

Art. 9 Protezione dei segnali della via navigabile

È vietato togliere, modificare, danneggiare o rendere inefficaci i segnali della via navigabile, oppure di ormeggiarsi a loro.

Chi danneggia un segnale della via navigabile deve avvertire senza indugio la polizia.

Art. 10 Protezione delle acque

È vietato versare o immettere nelle acque sostanze la cui natura possa inquinarle o alterarne le proprietà.

Se, per negligenza, sostanze pericolose o inquinanti sono cadute o rischiano di cadere in acqua, il conduttore deve avvertire senza indugio la polizia, sempre che non sia in grado egli stesso di evitare il pericolo o l’inquinamento.

Il conduttore di battelli che constata la presenza sulla via navigabile di carburante, di lubrificante o di altre sostanze pericolose per le acque in quantità apprezzabile è tenuto ad avvertire la polizia.

Per motori con carburante a miscela, l’olio dev’essere biodegradabile.23

Art. 11 Protezione contro le immissioni nocive

I rumori, il fumo, i gas di scappamento e gli odori devono essere tenuti nei limiti compatibili ad un perfetto funzionamento di un natante utilizzato secondo le regole.

Introdotto dal n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

Art. 12 Incidenti ed assistenza

In caso d’incidente, il conduttore prende tutte le misure necessarie per la protezione o il salvataggio delle persone a bordo.

Dopo un incidente di navigazione, ogni persona coinvolta deve tenersi a disposizione affinché possano essere stabilite la sua identità, le caratteristiche del suo natante e la natura della sua partecipazione all’incidente. È considerata come coinvolta in un incidente di navigazione la persona il cui comportamento possa aver contribuito all’incidente stesso.

Il conduttore è tenuto a prestare assistenza immediata alle persone o ai natanti in pericolo, nella misura compatibile con la sicurezza del suo proprio battello. In caso di bisogno egli chiede l’aiuto di terzi.

Se ci sono feriti, morti o dispersi occorre chiamare immediatamente la polizia.

In caso di danni materiali, l’autore del danno avvisa al più presto possibile il danneggiato.

Art. 13 Battelli incagliati o affondati

Se un natante è incagliato o affondato e se ne risulti un pericolo per la sicurezza della navigazione, occorre esporre i segnali previsti agli articoli 26 e 29 e prendere immediatamente le misure necessarie per evitare il pericolo. In caso d’impossibilità dovrà essere avvertita senza indugio la polizia.

Art. 14 Ordini delle autorità

I conduttori ed i sorveglianti di stabilimenti galleggianti devono conformarsi agli ordini impartiti dalle autorità competenti per garantire la sicurezza del traffico o evitare difficoltà alla navigazione.

I conduttori ed i sorveglianti di stabilimenti galleggianti devono parimenti conformarsi alle prescrizioni di carattere temporaneo rilasciate in casi speciali, quali le manifestazioni di cui all’articolo 72, i lavori sull’acqua o sulle rive, oppure in caso di alto livello delle acque.

Art. 15 Controllo

I conduttori ed i sorveglianti di stabilimenti galleggianti devono prestare la collaborazione necessaria alle autorità di vigilanza competenti.

Contrassegni dei natanti

Art. 16 Contrassegni24

I natanti stazionati su uno specchio d’acqua o al di sopra di esso e impiegati sulle acque aperte alla navigazione pubblica devono essere provvisti dei contrassegni attribuiti dall’autorità competente conformemente all’allegato 1.25

Non sono sottoposti a questa disposizione:

  1. i battelli delle imprese di navigazione che beneficiano di una concessione federale;

  2. i natanti la cui lunghezza è inferiore a2,50 m;

  3. le canoe, le imbarcazioni da spiaggia e altri natanti simili;

  4. 26 i caiachi, i natanti da competizione per regate, le tavole a vela e i kite surf.27 3 I battelli previsti alla lettera a del secondo capoverso portano un nome che può essere composto da lettere e numeri; quelli di cui alle lettere b-d del secondo capoverso, il nome e l’indirizzo del proprietario o del detentore in modo ben visibile.28

Art. 17 Applicazione dei contrassegni

I contrassegni sono applicati sui due lati del natante, in modo ben visibile, a caratteri latini e cifre arabe resistenti alle intemperie. Il Cantone può inoltre prevedere un simbolo nautico o uno stemma. Per i natanti con licenza di navigazione collettiva è sufficiente recare seco i contrassegni in posto ben visibile.29

I caratteri ed i numeri devono avere almeno 8 cm di altezza per i natanti di lunghezza fino a 15 m, almeno20 cm per gli altri battelli. La loro larghezza e lo spessore delle linee saranno adattati all’altezza. I caratteri ed i numeri devono essere chiari su uno sfondo scuro o scuri su uno sfondo chiaro e ben leggibili.

L’autorità competente può prescrivere l’utilizzazione di larghe di controllo secondo l’allegato 1.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001

Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998

Introdotto dal n. I dell’O dell’8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998

Segnalazione dei battelli

Art. 1830 Generalità

I natanti portano, di notte o in caso di tempo con scarsa visibilità (nebbia, nevischio, ecc.) i fanali prescritti, di giorno le tavole, le bandiere e i palloni prescritti. I segnali sono riprodotti nell’allegato2.

Art. 18a31 Generi di fanali

I fanali d’albero devono essere disposti nell’asse del natante ed emettere una luce bianca visibile dal davanti su un arco d’orizzonte di 225°, vale a dire di 112° 30’su ogni lato. La loro distanza dal punto d’intersezione della linea dei fanali laterali con l’asse del natante deve essere almeno di 0,5 m. Sono collocati, per quanto possibile, a prua; nel caso di convogli rimorchiati, sono collocati sul natante di testa.

Due fanali laterali, uno a luce verde a tribordo e uno a luce rossa a babordo, sono disposti sul natante alla stessa altezza rispetto alla linea di galleggiamento. Ciascuno deve essere visibile dal davanti, sul lato corrispondente, su un arco d’orizzonte di 112° 30’. Sulle imbarcazioni da diporto e sulle imbarcazioni sportive è ammesso l’impiego di un fanale a due colori a prua al posto dei fanali laterali separati; tale fanale deve essere collocato a prua nell’asse del natante.32

I fanali di poppa devono, se possibile, essere disposti nell’asse del natante ed emettere una luce bianca, visibile da dietro su un arco d’orizzonte di 135°, vale a dire 67° 30’su ogni lato.

I fanali visibili da ogni lato lo sono su un arco d’orizzonte di 360°.

Art. 19 Fanali

I fanali prescritti devono essere collocati in modo da essere ben visibili e non abbagliare il conduttore. Salvo disposizione contraria, devono emettere una luce uniforme e continua.33

Di notte in piena oscurità e con atmosfera chiara la portata sarà di almeno:

Genere del fanale Bianco o giallo Rosso o verde chiaro 4 km 3 km ordinario 2 km 1,5 km

Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992

Introdotto dal n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001

Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992

Le portate minime prescritte sono ritenute conformi se i fanali hanno le intensità luminose seguenti:

Portata minima in chilometri Intensità in candela

10,0

4,1

1,4 1,5 0,7 34

Per le imbarcazioni da diporto e per le imbarcazioni sportive sono sufficienti fanali alimentati da una sorgente di corrente di 5 Watt.35

Art. 20 Tavole, bandiere e palloni

Le tavole, le bandiere ed i palloni prescritti vanno disposti in modo da essere ben visibili. I loro colori devono essere facilmente riconoscibili. Le tavole e le bandiere avranno un’altezza ed una larghezza di almeno 60 cm. I palloni devono avere un diametro di almeno 30 cm.

I palloni possono essere sostituiti da dispositivi equivalenti che impediscano qualsiasi confusione.

Art. 21 Segnali a vista non ammessi

È vietato portare segnali a vista diversi da quelli che sono prescritti o di utilizzarli in condizioni diverse da quelle prescritte o ammesse.

Per determinati scopi, l’Ufficio federale dei trasporti può autorizzare altri segnali a vista.36

Art. 22 Fanali di soccorso

Nel caso che i fanali prescritti cessino di funzionare devono essere sostituiti senza indugio con fanali di rispetto. Se il fanale prescritto dev’essere chiaro, esso può essere sostituito con un fanale ordinario. Appena possibile si provvederà a ristabilire la segnalazione conformemente alle prescrizioni.

Se i fanali di rispetto non possono essere messi in servizio tempestivamente e se la sicurezza lo esige, un fanale ordinario bianco visibile su l’intero orizzonte sarà messo in loro vece.

Introdotto dal n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

Introdotto dal n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001

Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992

Art. 23 Lampade e riflettori

È vietato fare uso di lampade e di riflettori:

  1. che possono essere scambiati con i fanali prescritti,

  2. che producono un abbagliamento e mettono in pericolo o ostacolano la navigazione o la circolazione a terra.

Art. 2437 Battelli motorizzati

Di notte durante la rotta, i battelli motorizzati devono portare:

  1. un fanale chiaro d’albero;

  2. fanali chiari laterali;

  3. un fanale ordinario di poppa.

Per imbarcazioni da diporto, imbarcazioni sportive e imbarcazioni di pescatori professionisti sono pure autorizzati:

  1. fanali ordinari al posto di fanali chiari;

  2. un fanale a luce bianca visibile da ogni lato e collocato nell’asse dell’imbarcazione invece del fanale d’albero e del fanale di poppa. Il fanale può anche essere collocato nella parte posteriore.38 3 Di notte i natanti a vela che navigano a motore portano:

  1. un fanale a luce bianca, visibile da ogni lato e fanali laterali; questi ultimi possono essere collocati a prua uno accanto all’altro o riuniti in una lanterna bicolore collocata nell’asse del natante; o

  2. un fanale d’albero, un fanale di poppa e fanali laterali; questi ultimi e il fanale di poppa possono anche essere riuniti in una lanterna tricolore collocata sulla punta dell’albero.

Se la potenza propulsiva non eccede 6 kW, un fanale a luce bianca visibile da ogni lato è sufficiente in tutti i casi.

Art. 2539 Natanti senza motore

Di notte, durante la navigazione, i natanti senza motore devono portare un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001

Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992

Per i natanti a vela che navigano soltanto a vela, sono pure autorizzati:

  1. un fanale di poppa nonché fanali laterali che possono pure essere collocati uno accanto all’altro a prua o riuniti in una lanterna bicolore, collocata nell’asse del natante; o

  2. una lanterna tricolore sulla punta dell’albero.

Art. 26 Battelli in stazionamento

Di notte, i battelli in stazionamento, ad eccezione di quelli che sono ormeggiati a riva o in un luogo di stazionamento ufficialmente autorizzato, devono portare un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato.40

Quando la sicurezza della navigazione lo esige, gli impianti galleggianti devono essere illuminati in modo tale da poter riconoscere i loro contorni.

Art. 27 Battelli in servizio regolare

I battelli di servizio regolare devono portare:

  1. 41 di notte, oltre ai fanali prescritti nell’articolo 24 capoverso 1, un fanale chiaro a luce verde visibile da ogni lato, disposto per quanto possibile un metro più alto del fanale d’albero;

  2. di giorno, un pallone verde.

Art. 28 Protezione contro il moto ondoso

I natanti destinati a compiti speciali (misurazioni, ricerche idrologiche e azioni di salvataggio) che devono essere protetti dal moto ondoso possono portare, previo accordo con le autorità competenti:

  1. 42 di notte, oltre ai fanali prescritti, un fanale ordinario a luce rossa, visibile da ogni lato, e un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato e disposto circa un metro al di sotto del primo;

  2. di giorno, una bandiera, rossa per la metà superiore e bianca per quella inferiore. Tale bandiera può essere sostituita da due bandiere sovrapposte, quella superiore rossa e quella inferiore bianca.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992

Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992

Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992

Art. 29 Ancoraggi pericolosi

I natanti, quando sono ancorati in maniera di mettere in pericolo la navigazione devono portare:

  1. 43 di notte due fanali ordinari a luce bianca, visibili da ogni lato e disposti l’uno al di sopra dell’altro a un intervallo di almeno 1 m;

  2. di giorno due bandiere bianche sovrapposte.

Qualora la sicurezza della navigazione lo richieda, l’ancora è inoltre segnalata di notte con fanali ordinari a luce bianca, visibili da ogni lato, di giorno con corpi galleggianti gialli.44

Art. 30 Battelli della polizia e dei servizi ausiliari

I natanti della polizia possono portare uno o parecchi fanali a luce intermittente blu, visibili da ogni lato, quando svolgono interventi urgenti. Previo accordo con le autorità competenti, i natanti dell’amministrazione delle dogane, dei pompieri, dei servizi per la lotta contro l’inquinamento e dei servizi di salvataggio possono portare siffatti fanali durante gli interventi urgenti.45

Se un battello della polizia o dei servizi di sorveglianza di frontiera o di vigilanza sulla pesca intende entrare in comunicazione con un altro natante, esso deve esporre la bandiera corrispondente alla lettera «K» del codice internazionale dei segnali (metà lato asta di colore giallo, l’altra metà blu).

Art. 31 Imbarcazioni da pesca al lavoro46

Le imbarcazioni dei pescatori professionisti portano durante la posa e il ritiro delle reti:

  1. di notte, un fanale ordinario a luce gialla visibile da ogni lato;

  2. di giorno, un pallone giallo.47 2 Le imbarcazioni intente di giorno alla pesca con la sciabica portano un pallone bianco.

Art. 32 Segnalazione durante le immersioni

Durante le immersioni che si svolgono da riva dev’essere mostrato una tavola con la lettera «A» del codice internazionale dei segnali (bandiera a due punte, con la metà lato asta bianca e l’altra metà blu).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992

Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992

Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992

Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992

Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992

In caso di immersioni svolte al largo nelle ore diurne questa tavola dovrà essere issata sull’imbarcazione ed essere ben visibile da tutti i lati; di notte e in caso di scarsa visibilità deve essere illuminata in modo che sia ben visibile.48

Segnalazioni acustiche dei natanti

Art. 33 Generalità

I segnali acustici prescritti e quelli ammessi secondo l’allegato3 devono essere emessi:

  1. 49 dai battelli a motore, eccezione fatta per le imbarcazioni da diporto e per le imbarcazioni sportive, mediante sorgenti sonore azionate meccanicamente o elettricamente;

  2. dagli altri natanti mediante un clacson idoneo oppure un apposito corno. Per i battelli a remi ed i battelli a vela fino a 15 m2 di superficie velica è sufficiente un semplice fischietto.

I segnali acustici devono essere emessi sotto forma di suoni di intensità costante. Un suono breve deve avere una durata di circa un secondo, un suono prolungato una durata di circa quattro secondi. L’intervallo tra due suoni successivi è di circa un secondo.

Il segnale dato mediante rintocchi di campana deve avere una durata di circa quattro secondi. Esso può essere sostituito da colpi battuti su un oggetto metallico.

I natanti della polizia possono fare uso, durante gli interventi urgenti, di un avvisatore acustico a due suoni alternati oppure di una sirena. Previa autorizzazione dell’autorità competente, i medesimi apparecchi possono essere utilizzati dai natanti dell’amministrazione delle dogane, dei pompieri, dei servizi per la lotta contro l’inquinamento e dei servizi di salvataggio durante gli interventi urgenti.50

Art. 34 Segnali acustici

I seguenti segnali acustici devono essere emessi solo se la sicurezza della navigazione e di altri utenti della via navigabile lo esige:

  1. un suono prolungato: «attenzione» oppure «mantengo la rotta»;

  2. un suono breve: «accosto a destra»;

  3. due suoni brevi: «accosto a sinistra»;

  4. tre suoni brevi: «faccio marcia indietro»;

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001

Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992

  1. quattro suoni brevi: «sono impossibilitato a manovrare»;

  2. serie di suoni molto brevi: «pericolo di collisione».

Art. 35 Uso di segnali acustici

È vietato emettere segnali acustici diversi da quelli previsti oppure di utilizzarli in condizioni diverse da quelle prescritte o ammesse.

Per determinati scopi, l’Ufficio federale dei trasporti può autorizzare l’uso di altri segnali acustici.51

Segnalazione della via navigabile

Art. 36 Generalità

Senza pregiudizio delle altre disposizioni della presente ordinanza, i conduttori devono attenersi alle prescrizioni e tener conto delle raccomandazioni o indicazioni portate a loro conoscenza mediante i segnali della via navigabile riprodotti nell’allegato 4.

L’autorità competente fissa il posto ed il tipo dei segnali da posare o da togliere.

Art. 37 Segnalazione di taluni specchi d’acqua

Gli specchi d’acqua in cui è vietata qualsiasi navigazione sono segnalati mediante boe gialle di forma sferica. Questa segnalazione può essere completata mediante le tavole A.1.

Gli specchi d’acqua in cui la navigazione è vietata soltanto per certe categorie di natanti sono segnalati mediante boe gialle di forma sferica e da tavole indicanti la natura del divieto (A.2, A.3 oppure A.4).

Gli specchi d’acqua e i corridoi di partenza in cui lo sci nautico è permesso lungo le rive, sono segnalati mediante boe gialle di forma sferica e mediante tavole E.5 collocate sulla riva. Le boe dei corridoi di partenza al largo hanno un diametro doppio delle altre; la parte superiore della boa sinistra, vista dal largo, dev’essere dipinta di rosso, quella della boa destra, di verde.52

I passi navigabili per l’accesso ai porti ed alle foci dei fiumi e dei canali possono essere segnalati, visti dal largo, a sinistra mediante boe di color rosso di forma cilindrica, a destra mediante boe di color verde di forma conica, oppure ancora mediante segnali fissi. Di notte, la segnalazione può essere costituita da fari a luce lampeggiante rossa a sinistra e verde a destra.

I passi navigabili dei fiumi e dei canali possono essere segnalati mediante tavole A.12 oppure D.2.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992

Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992

Art. 38 Entrata dei porti e degli imbarcatoi

Le entrate dei porti aperti al traffico generale come pure quelle dei fiumi e canali navigabili sono segnalate, di notte e in caso di scarsa visibilità, sul molo di destra, visto dal largo, mediante un faro a luce verde, su quello di sinistra mediante un faro a luce rossa. È consentito di collocare un faro supplementare di direzione a luce gialla.

Gli scali per i battelli per passeggeri situati fuori dei porti devono essere segnalati generalmente, di notte e in caso di scarsa visibilità mediante uno o più fari a luce rossa. In più può essere collocato un faro di direzione a luce gialla.

Previo accordo con l’autorità competente, anche i porti e gli imbarcatoi, diversi da quelli menzionati ai capoversi 1 e 2, possono essere segnalati nella stessa maniera.

I fari menzionati ai capoversi 1 e 2 possono essere a luce intermittente o cadenzata ad eccezione del faro di direzione.53

Art. 3954 Segnali di riferimento

Di notte e in caso di tempo con scarsa visibilità si possono emettere mediante istallazioni fisse i segnali acustici previsti nell’allegato 4, oppure accendere i fari a luce intermittente di color giallo.

Art. 40 Segnali d’avviso di tempesta

Il segnale di prudenza (luce arancione intermittente con circa 40 accensioni al minuto) viene emesso in caso di pericolo per l’avvicinarsi di venti di tempesta, senza precisare l’ora. Esso viene emesso il più presto possibile.

L’avviso di tempesta (luce arancione intermittente con circa 90 accensioni al minuto) annuncia il pericolo di tempesta imminente.

Regole di rotta e di stazionamento

Art. 41 Regole generali di comportamento

Il conduttore deve regolare la velocità del natante in modo da poter soddisfare, in ogni momento, ai suoi doveri nei confronti della navigazione. Egli esegue ogni manovra tempestivamente e in maniera da non generare confusione nelle proprie istruzioni.

I cambiamenti di rotta e di velocità non devono creare pericolo di collisione.

Non possono condurre natanti tutti coloro che non siano in grado di farlo in modo sicuro, per malattia, infermità fisica o psichica, abuso di bevande alcooliche o per altre ragioni.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992

Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992

Art. 4255 Regole speciali

I natanti di lunghezza inferiore a2,50 m (art. 16 cpv.2 lett. b), le canoe, le imbarcazioni da spiaggia e altri natanti simili (art. 16 cpv.2 lett. c) nonché i canotti gonfiabili ed altri simili mezzi di svago e da bagno possono navigare esclusivamente all’interno della fascia di 150 m dalla zona rivierasca interna.

Art. 42a56 Rotta

Durante la loro corsa, i battelli delle imprese pubbliche di navigazione devono seguire una rotta, dalla quale non possono discostare senza motivo. La rotta deve essere tenuta libera per i battelli di linea in avvicinamento.

Art. 43 Comportamento nei confronti dei natanti delle autorità di controllo

Ogni natante deve allontanarsi dalla rotta di quelli che portano il fanale blu a luce intermittente previsto all’articolo 30 capoverso 1 o che emettono i segnali acustici menzionati all’articolo 33 capoverso 4. Se necessario, essi devono ridurre la loro velocità o fermarsi.

Art. 44 Natanti tenuti ad allontanarsi da altri battelli

In caso d’incrocio o di sorpasso, fatto salvo l’articolo 43, devono allontanarsi:

  1. tutti i natanti dai battelli in servizio regolare;

  2. ogni natante, ad eccezione dei battelli in servizio regolare, dai battelli per il trasporto di merci;

  3. ogni natante, ad eccezione di quelli in servizio regolare e dei battelli per il trasporto di merci, dalle imbarcazioni dei pescatori professionisti che portano i segnali previsti all’articolo 31;

  4. ogni natante, ad eccezione di quelli in servizio regolare, dei battelli per il trasporto di merci e delle imbarcazioni dei pescatori professionisti che portano i segnali previsti all’articolo 31, dai battelli a vela;

  5. ogni battello a motore, ad eccezione di quelli in servizio regolare, dei battelli per il trasporto di merci e delle imbarcazioni dei pescatori professionisti che portano i segnali previsti all’articolo 31, dai battelli a remi;

  6. 57 i kite surfs da tutti gli altri natanti.58 2 I convogli rimorchiati sono considerati come battelli in servizio regolare, i convogli spinti come battelli per il trasporto di merci.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998

Introdotto dall’art. 56 n. 2 dell’O del 14 mar. 1994 sulla costruzione di battelli, in vigore dal 1° mag. 1994 (RS 747.201.7).

Introdotta dal n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

Art. 45 Incontro di battelli a motore fra di loro

Quando due battelli a motore, di cui né l’uno né l’altro è tenuto ad allontanarsi ai sensi dell’articolo 44, seguono rotte che si incrociano in modo da non poter escludere un pericolo di collisione, è tenuto ad allontanarsi il battello che vede l’altro da dritta.

Quando due battelli a motore seguono rotte direttamente o quasi oppposte in modo da ingenerare pericolo di collisione, ognuno di loro deve venire a dritta, così da passare sinistra su sinistra. In caso di dubbio si presume la possibilità di una tale situazione.

In circostanze speciali, segnatamente durante le manovre d’attracco, il conduttore può chiedere di accostare a sinistra, sempre che ciò sia possibile senza pericolo. In tale caso egli emette il segnale «due suoni brevi». L’altro battello deve allora rispondere con il medesimo segnale e lasciare lo spazio necessario per la manovra.

Art. 46 Sorpasso di battelli a motore fra di loro

Sempre che non goda di priorità ai sensi dell’articolo 44, ogni battello a motore che ne sorpassa un altro si allontana dalla rotta di quest’ultimo.

Un battello viene considerato come battello sorpassante quando esso si avvicina ad un altro da dietro in modo che di notte vedrebbe soltanto il fanale di poppa di quest’ultimo. In caso di dubbio si presume la possibilità di una tale situazione.

In seguito ad un ulteriore cambiamento della posizione dei due natanti quello che effettua il sorpasso non può essere considerato come battello incrociante ai sensi dell’articolo 45, e per conseguenza non può ritenersi dispensato dall’obbligo di spostarsi dalla rotta del battello sorpassato.

Art. 47 Comportamento dei battelli a vela fra di loro

Allorquando due battelli a vela si avvicinano l’uno all’altro in maniera tale che un pericolo di collisione non possa essere escluso, uno dei due deve allontanarsi dalla rotta dell’altro, nel modo seguente:

  1. quando i battelli ricevono il vento da un lato differente, quello che riceve il vento da sinistra deve allontanarsi dalla rotta dell’altro;

  2. quando i battelli ricevono il vento dallo stesso lato, quello che è a sopravvento deve allontanarsi dalla rotta di quello che è a sottovento.

Si considera lato da dove proviene il vento quello che si trova in posizione perpendicolare alla vela maestra convessa.

Art. 48 Comportamento dei natanti che devono allontanarsi da altri natanti

I natanti che devono allontanarsi da altri natanti devono lasciare a questi ultimi lo spazio necessario in modo che possano proseguire la loro rotta e manovrare. Essi devono mantenere una distanza di almeno 50 m nei confronti di battelli in servizio regolare, di convogli rimorchiati come pure di imbarcazioni dei pescatori professionisti che portano i segnali previsti all’articolo 31 capoverso 1, ed una distanza di 200 m almeno se essi incrociano da poppavia le imbarcazioni dei pescatori professionisti.

Per quanto possibile:

  1. 59 le imbarcazioni da diporto e le imbarcazioni sportive devono mantenere le distanze previste al capoverso 1 anche nei confronti delle imbarcazioni che praticano la pesca con la sciabica e che portano il segnale previsto dall’articolo 31 capoverso2;

  2. i battelli per il trasporto di merci ed i convogli spinti devono mantenere una distanza di almeno 200 m quando incrociano da poppa le imbarcazioni dei pescatori professionisti.

In caso di pericolo di collisione fanno comunque stato gli articoli 44 a 46 senza restrizioni.

Art. 49 Comportamento nei riguardi dei sommozzatori

Ogni natante deve mantenere una distanza di almeno 50 m dai natanti o dai luoghi sulla riva contrassegnati secondo l’articolo 32.

Art. 50 Moto ondoso

La velocità dovrà essere ridotta in modo adeguato e mantenuta la maggior distanza possibile dai natanti contrassegnati secondo l’articolo 28.

Art. 51 Natanti impossibilitati a manovrare

I natanti impossibilitati a manovrare devono agitare una bandiera o un fanale a luce rossa all’approssimarsi di altri natanti. Essi devono inoltre emettere un segnale acustico costituito da «quattro suoni brevi».

Tutti i natanti devono allontanarsi da quelli impossibilitati a manovrare.

Art. 52 Porti e imbarcatoi o scali

I natanti che escono da un porto hanno la precedenza su quelli che vi entrano, salvo che non si tratti di battelli in servizio regolare o di natanti in difficoltà. I battelli in servizio regolare o quelli in difficoltà devono segnalare tempestivamente la loro entrata emettendo il segnale acustico «tre suoni prolungati».

I natanti non devono ostacolare l’entrata o l’uscita da un porto. È perciò vietata la sosta in prossimità dell’imboccatura di un porto.

I natanti non devono ostacolare la manovra dei battelli in servizio regolare che vogliono approdare ad un imbarcatoio o scalo oppure che si allontanano da questo. È vietato avvicinarsi agli imbarcatoi segnalati mediante la tavola A.9 e completata dal cartello supplementare: «ad eccezione dei battelli in servizio regolare».

Le imbarcazioni dei pescatori professionisti sono esonerate dall’obbligo di osservare le disposizioni di cui ai capoversi2 e 3 durante la posa ed il ritiro delle reti, sempre che non ostacolino la circolazione dei battelli in servizio regolare.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001

Art. 53 Navigazione in prossimità delle rive

Ad eccezione dei battelli in servizio regolare che circolano secondo l’orario ufficiale, i battelli a motore non possono:60

  1. circolare nella zona rivierasca interna a meno che vogliano approdare o partire, stazionare o attraversare passaggi stretti; durante queste manovre essi devono scegliere la via più breve;

  2. circolare ad una velocità superiore a 10 km/h in prossimità delle rive interne ed esterne.

È considerata come zona rivierasca interna, lo specchio d’acqua che si estende fino a 150 m dalla riva; come zona rivierasca esterna, lo specchio d’acqua che si estende oltre la zona rivierasca interna fino a 300 m sia dalla riva, sia dalle zone di piante acquatiche situate davanti la stessa o dalle costruzioni erette nell’acqua.

Il capoverso 1 lettera a non si applica:

  1. ai natanti a propulsione elettrica;

  2. alle imbarcazioni dei pescatori professionisti al lavoro;

  3. alle imbarcazioni che praticano la pesca alla traina, se l’autorità competente ha concesso l’autorizzazione.61 3 È vietato navigare nelle zone di vegetazione acquatica (canneti, giuncheti e ninfee).

Di regola, occorre tenere una distanza di almeno 25 m.62

L’autorità competente può limitare la velocità massima a 10 km/h alla sola zona rivierasca interna, quando:

  1. le zone rivierasche sono vicine l’una all’altra, si toccano o si sovrappongono e la sicurezza del traffico lo esige;

  2. non vi siano da temere pregiudizi per la navigazione o altri inconvenienti, specie laddove la riva è ripida e disabitata.

Art. 54 Pratica dello sci nautico o impiego di altre attrezzature similari

La pratica dello sci nautico, del kite surf o l’impiego di attrezzature analoghe è autorizzata solamente di giorno e con buona visibilità, al più presto a partire dalle ore 8 e al più tardi fino alle ore 21.63

La pratica dello sci nautico o l’impiego di altre attrezzature analoghe è vietata nelle zone rivierasche al di fuori dei corridoi di lancio autorizzati ufficialmente e degli specchi d’acqua segnalati come luogo riservato esclusivamente a tale uso.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992

Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992

Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001

La pratica del kite surf è vietata al di fuori degli specchi d’acqua autorizzati ufficialmente. Gli specchi d’acqua possono essere aperti alla pratica del kite surf soltanto se all’interno delle superfici autorizzate la sicurezza degli altri utenti è garantita e l’ambiente non subisce danni.64

Il conduttore del natante rimorchiatore dev’essere accompagnato da una persona incaricata di servire il cavo di traino e di sorvegliare lo sciatore nautico, tale persona deve essere idonea a svolgere questo compito.

Il natante rimorchiatore e lo sciatore nautico devono mantenere una distanza di almeno 50 m dagli altri natanti e dai bagnanti. Il cavo di traino non dev’essere elastico e non dev’essere trainato a vuoto nell’acqua.

È vietato il traino simultaneo di più di due sciatori nautici.

È parimenti vietato rimorchiare attrezzature per il volo (aquiloni, paracaduti ascensionali e dispositivi similari).

Art. 55 Navigazione in caso di scarsa visibilità

I natanti che non possono emettere i segnali ottici e quelli acustici prescritti e che non dispongono né di una bussola né di un radar non devono uscire in caso di scarsa visibilità (per esempio: nebbia, nevischio). Quando, durante la navigazione, il tempo si offusca essi devono raggiungere, non appena le circostanze lo permettono, un porto o avvicinarsi alla riva.

I natanti senza radar nonché le imbarcazioni da diporto e le imbarcazioni sportive che dispongono di un radar devono ridurre la velocità in funzione della diminuita visibilità. Devono sostare se le circostanze lo richiedono.65

Sui battelli e sui convogli nei quali la distanza tra timoneria e prua supera i 15 m deve essere posta una vedetta a prora. Essa deve essere in grado di vedere o sentire il conduttore; qualora ciò non sia possibile è necessario che vi sia un’istallazione tale da permettere le comunicazioni tra la prora e la cabina di pilotaggio.

Art. 5666 Segnali acustici durante la rotta in caso di scarsa visibilità

In caso di tempo con scarsa visibilità, i battelli in servizio regolare emettono i segnali sonori «due suoni prolungati», gli altri natanti «un suono prolungato». Questi segnali vengono ripetuti almeno una volta al minuto.

Art. 57 Impiego del radar

Il radar può essere impiegato come mezzo ausiliario di navigazione quando l’osservatore sa utilizzare l’apparecchio ed interpretarne le informazioni.

Introdotto dal n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001

Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992

La vedetta prescritta secondo l’articolo 55 capoverso3, non è necessaria in caso di impiego del radar. Le altre disposizioni della presente ordinanza restano tuttavia valide.

Art. 58 Natanti in difficoltà

Per chiedere aiuto, un natante in difficoltà può utilizzare i seguenti mezzi di segnalazione:

  1. agitare circolarmente una bandiera rossa, un fanale o qualsiasi altro oggetto adatto;

  2. lanciare dei razzi rossi o mostrare altri segnali luminosi rossi;

  3. emettere una serie di suoni prolungati;

  4. dare mediante mezzi acustici o ottici il segnale composto dal gruppo . . . — — — . . . (SOS) del codice morse;

  5. emettere una serie di rintocchi di campana:

  6. eseguire dei movimenti lenti e ripetuti dall’alto verso il basso delle braccia allargate lateralmente.

Art. 59 Stazionamento

I luoghi di stazionamento sono scelti in modo da non ostacolare la navigazione. È vietato stazionare nelle zone di vegetazione acquatica (canneti, giunchi e ninfee). Di regola, occorre tenere una distanza di almeno 25 m.67

I natanti in stazionamento devono essere ancorati o ormeggiati in maniera sicura, tenuto altresì conto del moto ondoso e del risucchio provocato dai natanti in navigazione. Essi devono poter seguire le variazioni del livello dell’acqua.

L’ancoraggio è vietato in prossimità degli impianti dei pescatori professionisti segnalati come tali.

All’esterno dei luoghi di stazionamento autorizzati, i natanti possono restare ancorati od ormeggiati per più di 24 ore soltanto se una persona si trova a bordo. Questa disposizione non è applicabile alle attrezzature galleggianti.68

Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992

Introdotto dal n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

Disposizioni particolari per fiumi e canali

Art. 6069 Campo d’applicazione

Il presente capitolo si applica alla navigazione sui fiumi e canali navigabili come pure su quelle superfici d’acqua che sono loro equiparate e designate come tali

Art. 61 Definizione

Nel presente capitolo, il termine «a monte» significa la direzione verso la sorgente, il termine «a valle» quella verso la foce.

Art. 62 Disposizioni non applicabili

Le disposizioni degli articoli 44 (natanti tenuti ad allontanarsi da altri), 45 capoverso

(incrocio), 46 (sorpasso), 47 (comportamento dei battelli a vela tra di loro), 52 capoverso 1 (porti) come pure 53 capoverso 1 e 2 (navigazione nella zona rivierasca) non sono applicabili sui fiumi e canali.

Art. 63 Incrocio e sorpasso

I natanti possono incrociare o sorpassare soltanto se il passo navigabile offre spazio sufficiente per una manovra senza rischio.

In caso d’incrocio, ciascun natante deve tenere la propria dritta. Se ciò non è possibile, si può chiedere di passare a sinistra emettendo a tempo «due suoni brevi». L’altro natante risponde con lo stesso segnale e lascia lo spazio necessario.

In deroga a quanto detto al capoverso2, tutti i natanti devono sempre allontanarsi da quelli che risalgono il corso d’acqua servendosi di un’asta e tenendosi al margine del passo navigabile.

I battelli a vela possono veleggiare contro vento soltanto se non ostacolano altri natanti.

Quando il passo navigabile non offre spazio sufficiente per un incrocio sicuro, il natante in ascesa deve attendere a valle della strettoia che sia transitato quello in discesa. Qualora l’incrocio nella strettoia si renda inevitabile, i conduttori devono prendere tutte le misure per evitare o ridurre il pericolo.

Art. 64 Passaggio sotto i ponti

È vietato incrociare o sorpassare sotto i ponti e nelle loro immediate vicinanze. Se sussiste il pericolo di incrociare in vicinanza o sotto un ponte, il natante in ascesa deve attendere a valle del ponte che quello in discesa sia transitato. Qualora la sicurezza della navigazione lo richieda, i natanti devono annunciare a tempo il loro avvicinarsi al ponte emettendo «un suono prolungato».

Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992

L’incrocio in prossimità di un ponte o sotto lo stesso è consentito quando il passo navigabile presenta una larghezza sufficiente o se esistono passaggi separati.

Art. 65 Passaggio delle chiuse e delle relative rampe d’accesso

I conduttori devono attenersi alle istruzioni che vengono loro impartite dal personale addetto alle chiuse ed alle rampe di passaggio, al fine di garantire la sicurezza della

Art. 6670 Priorità dei battelli in servizio regolare

I battelli in servizio regolare godono sempre di priorità, e ciò in deroga agli articoli

capoversi3 e 5, nonché 64 capoverso 1.

Art. 67 Attraversamento

Ad eccezione dei battelli a remi, i natanti che attraversano un fiume o un canale devono tenersi lontani da quelli in discesa o in ascesa.

I natanti che attraversano un fiume o canale devono mantenere, dai battelli per passeggeri, da quelli per il trasporto di merci e dai convogli una distanza di almeno 200 m quando questi sono in discesa e di almeno 100 m quando sono in ascesa.

Art. 68 Virare

I natanti possono virare se ciò è possibile senza pericolo per il traffico e senza costringere altri natanti a modificare bruscamente la loro rotta o la loro velocità.

Art. 69 Pratica dello sci nautico o impiego di altre attrezzature analoghe

La pratica dello sci nautico o l’impiego di altre attrezzature analoghe è autorizzata esclusivamente sui percorsi che sono segnalati sulle due rive mediante le tavole E.5.

Art. 70 Stazionamento vietato

Lo stazionamento è vietato nelle strettoie, nei passi navigabili come pure in prossimità e sotto i ponti.

Art. 71 Segnalamento di impianti galleggianti, di natanti al lavoro e di natanti incagliati o affondati

Gli impianti galleggianti ed i natanti intenti ad eseguire lavori in acqua, come pure i natanti incagliati o affondati devono portare:

a. di notte, 1. sul lato o sui lati dove il passaggio è libero, un fanale ordinario a luce rossa e, a circa 1 m più in basso, un fanale ordinario a luce bianca;

Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 2. sul lato o sui lati dove il passaggio è ostacolato, un fanale ordinario a luce rossa disposto alla stessa altezza di quello a luce rossa posto sull’altro lato;

b. di giorno, 1. sul lato o sui lati dove il passaggio è libero, una bandiera la cui metà superiore è rossa e quella inferiore è bianca oppure due bandiere sovrapposte, quella superiore rossa e quella inferiore bianca; 2. sul lato o sui lati dove il passaggio è ostacolato, una bandiera rossa disposta alla stessa altezza della bandiera rossa e bianca o della bandiera rossa posta sull’altro lato.

Questi segnali devono trovarsi ad un’altezza tale da essere visibili da tutti i lati. Qualora i segnali non possano essere applicati su un natante affondato, a causa della sua posizione, essi dovranno essere disposti in un altro modo appropriato.

Disposizioni complementari 281 Manifestazioni e trasporti sottoposti a permesso

Art. 72 Manifestazioni nautiche

Le gare di velocità, le feste nautiche e tutte le altre manifestazioni che possono originare concentrazioni di natanti o intralciare la navigazione sono soggette ad autorizzazione dell’autorità competente.

Il permesso viene accordato soltanto:

  1. se la manifestazione non comporta grave pregiudizio per la navigazione, per le acque, per la pesca o per l’ambiente. A tale fine potranno essere prescritti obblighi o condizioni;

  2. se sia stata conclusa la prescritta assicurazione sulla responsabilità civile.

Contemporaneamente all’autorizzazione della manifestazione nautica l’autorità competente può autorizzare deroghe a certe disposizioni della presente ordinanza, a condizione che la sicurezza della navigazione non ne sia compromessa.

Art. 73 Trasporti speciali

I trasporti mediante battelli o convogli che non possono ottemperare alle prescrizioni sulla circolazione, come pure i trasporti di impianti galleggianti e di natanti o corpi galleggianti senza licenza di navigazione sono sottoposti a permesso da parte dell’autorità competente.

Art. 74 Trasporto di persone con battelli per il trasporto di merci

Il trasporto di persone mediante battelli destinati al trasporto di merci è soggetto ad autorizzazione dell’autorità competente.

L’autorizzazione può essere accordata soltanto qualora:

  1. siano rispettate le disposizioni del diritto federale concernente il trasporto di persone in servizio pubblico;

  2. sussistano le condizioni necessarie per garantire la sicurezza delle persone;

  3. siano osservate le disposizioni relative alla protezione delle acque;

  4. sia stata stipulata l’assicurazione sulla responsabilità civile prescritta;

  5. 71 il conduttore sia titolare del permesso di condurre della categoria B o C.

Art. 75 Trasporto di merci che possono inquinare le acque

Il trasporto di merci che possono inquinare le acque è vietato, a meno che non siano rispettate le prescrizioni concernenti il trasporto di merci pericolose per ferrovia. Sono considerate come materie che possono inquinare le acque, le sostanze che provocano modifiche nocive alle proprietà fisiche o chimiche dell’acqua o che possono danneggiare gli organismi viventi che vi si trovano. In particolare devono essere considerati inquinanti i combustibili ed i carburanti liquidi come pure i prodotti chimici liquidi, solidi e gassosi.

282 Comportamento dei pescatori e dei sommozzatori

Art. 76 Pesca

Le reti da pesca, le nasse e gli altri attrezzi per ia pesca:

  1. che possono intralciare la navigazione devono essere segnalati mediante corpi galleggianti, di cui una metà è rossa e l’altra metà è bianca;

  2. che non ostacolano la navigazione possono essere contrassegnati soltanto con corpi galleggianti non confondibili con altri segnali della navigazione.

Sulla rotta dei battelli in servizio regolare, in prossimità delle entrate dei porti e degli imbarcatoi per battelli dei passeggeri, come pure delle strettoie, la posa di reti da pesca, di nasse e di altri attrezzi per la pesca è consentita solo nel limite in cui la navigazione non ne sia intralciata.

Art. 77 Immersioni

Le immersioni subacque sportive sono vietate:

  1. sulla rotta dei battelli in servizio regolare;

  2. nelle strettoie;

  3. alle entrate dei porti e nelle loro vicinanze;

  4. nelle vicinanze dei luoghi di stazionamento autorizzati ufficialmente.

Introdotta dal n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

Disposizioni di ammissione

Conduttori

Art. 78 Generalità

Per pilotare un natante è richiesto un permesso di condurre se:

  1. la potenza di propulsione supera 6 kW;

  2. la superficie velica, calcolata secondo l’allegato 12, supera i 15 m2.

Il conduttore di un natante motorizzato deve avere compiuto gli anni 14.

311 Permesso di condurre

Art. 7972 Categorie di permessi

Il permesso di condurre è rilasciato per le seguenti categorie di natanti:

Categoria A: natanti motorizzati che non fanno parte delle categorie B e C; Categoria B: battelli per passeggeri; Categoria C: battelli motorizzati per il trasporto di merci, battelli di spinta e rimorchiatori; Categoria D: natanti a vela; Categoria E: natanti di costruzione particolare.

Equivalenze da iscrivere nel permesso di condurre:

  1. il permesso della categoria B è valido per condurre natanti della categoria A. Se il permesso della categoria B autorizza a condurre natanti di portata superiore a 60 passeggeri, esso è pure valido per condurre natanti della categoria C;

  2. il permesso della categoria C è valido per condurre natanti della categoria A.

Per i battelli che possono trasportare, a titolo professionale, fino a 12 passeggeri (iscrizione nella licenza di navigazione), è sufficiente il permesso di condurre della categoria A.

Il titolare di un permesso delle categorie A, B o C è autorizzato a condurre natanti a vela motorizzati con una superficie velica di più di 15 m2, nella misura in cui navighi unicamente a motore.

Il titolare del permesso della categoria D è autorizzato a condurre natanti a vela motorizzati con una potenza propulsiva di più di 6 kW, nella misura in cui navighi unicamente a vela.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992

Art. 80 Obblighi e restrizioni

Il permesso di condurre può contenere prescrizioni (p. e. obbligo di portare gli occhiali, ecc.).

La validità del permesso della categoria A può essere limitata ai battelli a vela con motore, quella del permesso della categoria E ad un determinato tipo di natante.

Art. 8173 Validità territoriale

I permessi delle categorie A, C, D, e E sono valevoli su tutte le superfici d’acqua aperte alla navigazione. Sono parimenti valevoli sulle acque di confine, nella misura in cui accordi internazionali o disposizioni fondate su questi ultimi, concernenti la navigazione su dette acque, non impongano prescrizioni più severe per l’ammissione di conduttori.

Il permesso della categoria B è valido soltanto sulle acque per le quali il conduttore è stato esaminato.

La validità territoriale deve essere iscritta nel permesso di condurre se è limitata o se un accordo internazionale o prescrizioni fondate sul medesimo e concernenti il diritto di condurre natanti su determinate acque di confine impongono un’iscrizione ad hoc.

Art. 82 Condizioni generali

L’età minima per ottenere un permesso è di:

  1. 14 anni per condurre natanti della categoria D;

  2. 18 anni per condurre natanti della categoria A;

  3. 20 anni per condurre natanti delle categorie B, C, e E.

Il candidato all’ottenimento di un permesso di condurre deve:

  1. essere fisicamente e psichicamente idoneo a condurre un natante, in particolare avere un udito ed una vista sufficienti e non presentare, in base al suo comportamento precedente, difetti di carattere che facciano presumere l’incapacità del candidato ad assumere la responsabilità che gli incombe quale conduttore;

  2. aver superato l’esame prescritto.

Un certificato medico può essere richiesto nel caso che si dubiti dell’attitudine psichica o fisica del candidato. Un certificato medico è invece obbligatorio per i candidati all’ottenimento di permessi delle categorie B e C, come pure per tutti coloro di età superiore a 65 anni.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992

I titolari di un permesso della categoria B o C devono farsi visitare da un medico di fiducia ogni 5 anni fino all’età di 50 anni, ogni3 anni da 51 fino a 70 anni e ogni 2 anni dopo quest’età.74

I conduttori di natanti delle categorie B o C devono soddisfare le esigenze mediche minime che figurano nell’allegato 1 dell’ordinanza del 27 ottobre 197675 sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli per il gruppo2.76

Art. 8377 Condizioni particolari

Il candidato all’ottenimento del permesso di condurre della categoria B deve dimostrare di possedere pratica di navigazione:

  1. di almeno75 giorni sulle acque per le quali il permesso sarà valevole se si tratta di un natante di portata non superiore a 60 passeggeri;

  2. di 150 giorni, di cui 100 giorni almeno sulle acque per le quali il permesso sarà valevole, se si tratta di un natante di portata superiore a 60 passeggeri;

  3. una pratica di navigazione di 25 o 50 giorni è sufficiente se il candidato è titolare di un permesso della categoria C.

Il candidato all’ottenimento del permesso della categoria C deve dimostrare di possedere una pratica di navigazione di 150 giorni. Se è titolare di un permesso della categoria B per natanti di portata non superiore a 60 passeggeri, 10 giorni sono sufficienti.

La pratica di navigazione dev’essere stata effettuata a bordo di un natante della stessa categoria per la quale sarà valevole il permesso di condurre. Il numero di giorni dev’essere provato per mezzo di un libro di bordo o di un altro documento (per es. attestazione del datore di lavoro o del detentore del natante). È considerato tempo di navigazione quello durante il quale il candidato si trova su un natante in servizio e si familiarizza con i compiti di conduttore. Un giorno è computato se il tempo di formazione o di navigazione durante il medesimo a bordo di un natante è durato almeno 5 ore.

Le disposizioni dell’ordinanza del 14 marzo 199478 sulla costruzione dei battelli si applicano ai permessi di condurre per le imprese di navigazione sottoposte alla sorveglianza della Confederazione.79

Introdotto dal n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001

Introdotto dal n. I dell’O dell’11 set. 1991 (RU 1992 219). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001

Art. 84 Rilascio

Il permesso di condurre dev’essere compilato secondo il modello 1 o 2 riprodotto nell’allegato 5. Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (Dipartimento) definisce nell’allegato 5 la forma e il contenuto del permesso di condurre . 80 81

Sempre che non sia di competenza della Confederazione, il permesso di condurre è rilasciato dall’autorità del Cantone nel quale il candidato ha il suo domicilio o vi soggiorna in modo permanente. Se non è possibile ottenere i permessi nel Cantone di domicilio o di dimora, il Cantone del luogo di stazionamento del natante è competente per il rilascio. In mancanza di un tale Cantone, il permesso è rilasciato dal Cantone scelto dal candidato.82

Quando il titolare di un permesso di condurre, rilasciato da un’autorità cantonale, trasferisce il suo domicilio in un altro Cantone, deve sostituire il suo permesso, entro un termine di 15 giorni, con altro richiesto al Cantone del nuovo domicilio.

In caso di smarrimento del permesso di condurre l’autorità competente rilascerà, dietro richiesta, un duplicato designato come tale. In caso di ritrovamento del documento originale, il titolare è tenuto a restituire spontaneamente il duplicato all’autorità che l’ha rilasciato.

Art. 85 Modifiche ed aggiunte

Modifiche e aggiunte ai permessi di condurre possono essere apportate soltanto

Iltitolare è tenuto ad annunciare all’autorità competente, entro un termine di

giorni, tutto ciò che richiede modifiche o aggiunte al permesso di condurre o la sua eventuale sostituzione presentando alla stessa il documento precedente.

312 Esame

Art. 8683 Generalità

Il candidato all’ottenimento del permesso di condurre deve dimostrare le sue attitudini sostenendo un esame teorico e pratico conformemente all’allegato 19. Il candidato è esaminato da esperti designati dall’autorità competente.

Su domanda fondata e con il consenso dell’autorità cantonale competente secondo l’articolo 84 capoverso2, l’esame può essere sostenuto in un altro Cantone.

Per. introdotto dal n. I dell’O dell’8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476),

Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992

Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992

Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992

I titolari di un permesso di condurre cantonale della categoria B che intendono estenderne la validità territoriale, devono sostenere soltanto un esame teorico. Quest’ultimo è limitato alla conoscenza delle condizioni locali di navigazione e alle eventuali prescrizioni di navigazione che derogano alla presente ordinanza.84

I titolari di un permesso di condurre cantonale della categoria B che sono autorizzati a condurre natanti di portata massima pari a 60 passeggeri e intendono condurre natanti di portata superiore a 60 passeggeri, devono dimostrare di possedere una pratica di navigazione di almeno 35 giorni e sostenere un nuovo esame pratico.85

Per i titolari di permessi di condurre della categoria B di imprese di navigazione con concessione federale, l’entità dell’esame pratico è disciplinata dalle prescrizioni dell’articolo 43 capoverso2 dell’ordinanza del 14 marzo 199486 sulla costruzione dei battelli e le relative disposizioni esecutive.87

Devono sostenere soltanto un esame pratico:

  1. i candidati al permesso di condurre delle categorie D o E, se titolari del permesso delle categorie A, B e C;

  2. i candidati al permesso di condurre della categoria A, se titolari del permesso della categoria D;

  3. i candidati al permesso di condurre delle categorie A o D, se titolari del permesso della categoria E.

Art. 8788 Esame teorico

L’esame teorico ha lo scopo di stabilire se il candidato conosce le prescrizioni e le basi della navigazione. I candidati all’ottenimento del permesso della categoria B vengono inoltre esaminati sulla conoscenza delle condizioni nautiche locali.

Un nuovo esame teorico è richiesto se il candidato non sostiene l’esame pratico entro i 18 mesi che seguono la riuscita dell’esame teorico. Questo termine può essere prorogato di altri 6 mesi se la domanda è inoltrata prima della scadenza del medesimo e se l’esame pratico può essere sostenuto soltanto in una data ulteriore.

Art. 88 Esame pratico

L’esame pratico ha lo scopo di stabilire sé il candidato è capace di condurre un natante in modo sicuro, conformemente alle regole della circolazione ed in circostanze particolari.

L’esame pratico si svolge su un natante della categoria per la quale il candidato vuole ottenere il permesso.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001

Introdotto dal n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992

L’esame pratico della categoria D può essere sostenuto soltanto se il vento raggiunge almeno la forza2 sulla scala di Beaufort.89

L’esame pratico può essere sostenuto soltanto quando quello teorico è stato superato.90

Art. 89 Ripetizione dell’esame

Colui che non supera l’esame teorico o pratico ha la facoltà di ripeterlo. La ripetizione si estende, quando si tratta di quello teorico, all’intera materia; quando si tratta dell’esame pratico, lo stesso può essere limitato a quella parte che il candidato non aveva superato.

L’esame pratico può essere ripetuto al più presto dopo un mese. Questa disposizione non si applica agli esami per conduttori di natanti militari.91 313 Documenti internazionali ed esteri

Art. 90 Rilascio

A richiesta, i titolari di permessi di condurre svizzeri delle categorie A, B, C e D possono ottenere dall’autorità che li ha rilasciati un certificato internazionale di idoneità per conducenti di imbarcazioni da diporto e di imbarcazioni sportive, compilato conformemente al modello 1 dell’allegato 6. Tale certificato non è valevole come permesso di condurre nelle acque svizzere.92

Nel caso in cui secondo la presente ordinanza nessun permesso di condurre è richiesto per pilotare un natante, il certificato internazionale di idoneità viene rilasciato, su richiesta, dall’autorità del Cantone nel quale il richiedente ha il suo domicilio. Il richiedente deve essere fisicamente e psichicamente idoneo a condurre un natante e, se vuole pilotare un battello motorizzato, avere almeno 14 anni compiuti.

Il certificato internazionale di capacità è valido per 10 anni a contare dal rilascio.93

Art. 91 Riconoscimento dei documenti

Chi soggiorna temporaneamente in Svizzera è autorizzato a condurre:

a. un natante svizzero della categoria per la quale è in grado di presentare un permesso nazionale oppure un certificato o una carta internazionale di idoneità in cui si attesta che egli è in possesso del permesso di condurre nazionale corrispondente;

Introdotto dal n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001

Introdotto dal n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

b. il suo natante estero, se da uno dei documenti menzionati alla lettera a sia desumibile che egli è autorizzato a condurre tale natante nel suo Paese.

Possono beneficiare delle disposizioni riportate al capoverso 1 i cittadini dei Paesi che accordano la reciprocità ai titolari di permessi di condurre o di certificati di idoneità svizzeri. L’elenco di questi Paesi è compilato dall’Ufficio federale dei trasporti.

Il certificato internazionale di idoneità deve essere compilato conformemente al modello2, la carta internazionale di idoneità conformemente al modello3 dell’allegato 6.

Art. 91a94 Acquisizione del permesso di condurre svizzero

Devono essere in possesso di un permesso di condurre svizzero:

  1. le persone residenti in Svizzera da oltre dodici mesi;

  2. le persone che pilotano a titolo professionale natanti delle categorie B, C ed E immatricolati in Svizzera.

Il Cantone di residenza rilascia il permesso di condurre svizzero senza esame teorico né pratico al titolare di un permesso di condurre internazionale o estero valido. Il permesso originario deve essere stato rilasciato da un Paese che pone requisiti analoghi alle disposizioni svizzere in materia di addestramento ed esami e che accorda la reciprocità nei confronti dei titolari di permesso di condurre svizzero.

L’Ufficio federale dei trasporti redige un elenco di questi Stati. Può stabilire quale categoria di permesso internazionale o estero possa essere convertita nella corrispondente categoria di permesso svizzera e se debba essere limitato il campo di validità.

Per ottenere il permesso svizzero il richiedente deve soddisfare tutte le condizioni mediche di cui all’articolo 82. Al momento dell’acquisizione del permesso svizzero deve inoltre avere compiuto l’età minima prescritta nell’articolo 82 per il permesso della rispettiva categoria.

Il permesso svizzero è rilasciato solo a coloro che al momento del rilascio del permesso internazionale o estero risiedevano nel Paese nel quale è stato sostenuto l’esame. I permessi rilasciati all’estero a persone residenti in Svizzera possono altresì essere riconosciuti qualora il rilascio sia avvenuto durante un soggiorno di almeno dodici mesi consecutivi nello Stato che li ha emessi.

Le autorità indicano sul permesso internazionale o estero che esso non è valido per la Svizzera e lo restituiscono al titolare. Il contenuto dei permessi viene registrato.

Introdotto dal n. I dell’O dell’8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).

Natanti 321 Licenza di navigazione

Art. 9295 Licenza per i natanti che devono essere provvisti di contrassegni

I natanti che devono essere provvisti di contrassegni (art. 16) nonché i natanti di imprese che beneficiano di una concessione federale necessitano di una licenza di navigazione.

Art. 93 Tipi e categorie di licenze

Le licenze di navigazione vengono rilasciate per:

  1. l’ammissione ordinaria di natanti;

  2. 96 l’ammissione di natanti per i quali non vi è stata un’imposizione doganale;

  3. l’ammissione di natanti di imprese di cantieri navali come pure di quelle che commerciano natanti e loro motori (licenza di navigazione collettiva).97 2 Le licenze per l’ammissione normale e quelle per l’ammissione di natanti per i quali non vi è stata un’imposizione doganale, si suddividono in licenze per:98

  4. battelli motorizzati (battelli a motore, battelli a vapore, ecc.);

  5. battelli non motorizzati (battelli a remi, mosconi a pedali, chiatte, ecc.);

  6. battelli a vela (jole, panfili a vela con indicazione della classe);

  7. impianti galleggianti (draghe, pontoni, gru, ecc.);

  8. natanti di costruzione particolare (battelli a cuscini d’aria, aliscafi, sommergibili, ecc.).

Art. 94 Condizioni e restrizioni

La licenza di navigazione può essere sottoposta a condizioni.

La licenza di navigazione può anche essere limitata a taluni specchi d’acqua o settori navigabili.

Un detentore che offre in leasing il proprio natante può chiedere all’organismo d’ammissione mediante un formulario ufficiale che un cambiamento del detentore necessiti del consenso della società di leasing. L’organismo d’ammissione iscrive tale limitazione nella licenza di navigazione e conserva l’originale del modulo o

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001

Nuovo testo giusta il n. 37 dell’all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal

Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992

Nuovo testo giusta il n. 37 dell’all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal un’altra sua forma riproducibile fino a quando l’annotazione rimane nella licenza di navigazione.99

Art. 95 Validità territoriale100

La licenza di navigazione è valevole, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 94 capoverso2, su tutte le acque aperte alla navigazione, comprese le acque di confine.101

Non è tuttavia valevole:

  1. sul lago di Costanza, sull’Untersee e sul Reno fino a Sciaffusa, per le imbarcazioni da diporto e per le imbarcazioni sportive a motore con carburante a miscela e potenza propulsiva superiore a 7,4 kW;

  2. sul Reno, a valle del ponte stradale di Rheinfelden fino al ponte «Mittlere Rheinbrücke» a Basilea, per i natanti con un dislocamento uguale o superiore a 100 m3 o una lunghezza uguale o superiore a20 m.102 3 Le licenze per i natanti per i quali non vi è stata un’imposizione doganale sono valevoli soltanto per la durata dell’autorizzazione doganale.103

Art. 96 Condizioni per il rilascio

La licenza di navigazione è rilasciata se:

  1. 104 il natante è conforme alle prescrizioni sulla costruzione;

  2. è stata fornita l’attestazione dell’assicurazione sulla responsabilità civile;

  3. 105 è dimostrata l’origine svizzera, l’imposizione doganale o la franchigia doganale;

  4. il natante è stato sottoposto ad un’ispezione.

I natanti che per costruzione o per uso sono destinati prevalentemente a scopi di abitazione (per esempio, casette o abitazioni galleggianti) ed i veicoli anfibi non sono ammessi.

Il Dipartimento prende le disposizioni necessarie per l’ammissione dei natanti il cui tipo di costruzione o di propulsione è insolito o nuovo.106

Introdotto dal n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089). 100 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 101 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 102 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 103 Nuovo testo giusta il n. 37 dell’all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 104 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 RU 1998 1476). 105 Nuovo testo giusta il n. 37 dell’all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 106 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 set. 1991 (RU 1992 219).Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).

L’Amministrazione federale delle dogane informa le autorità d’ammissione sulle categorie di natanti per i quali non è necessario ottenere un’autorizzazione o fornire la prova dell’imposizione doganale. Nessuna autorizzazione è necessaria per la concessione di una licenza di navigazione collettiva.107

Qualora all’organismo d’ammissione sia presentata una licenza di navigazione provvista dell’annotazione di cui all’articolo 94 capoverso3, esso rifiuta:

  1. l’annullamento della licenza di navigazione;

  2. il rilascio di una licenza di navigazione per un nuovo detentore;

  3. la cancellazione dell’annotazione.108 6 Il rifiuto di cui al capoverso 5 è nullo qualora vi sia il consenso scritto dell’impresa di leasing o una sentenza di tribunale passata in giudicato concernente i rapporti di proprietà.109

Art. 96a110 Licenza di navigazione collettiva

La licenza di navigazione collettiva è rilasciata alle persone e imprese che:

  1. nella loro azienda costruiscono regolarmente e a titolo professionale natanti o motori per natanti, ne fanno commercio, li riparano, li trasformano o eseguono lavori simili;

  2. sono in grado di provare che una persona che lavora nell’azienda possiede le conoscenze ed esperienze professionali necessarie a condurre natanti non ispezionati;

  3. 111 hanno concluso un’assicurazione di responsabilità civile, con copertura minima di2 milioni di franchi per sinistro, per i danni causati da natanti con licenza di navigazione collettiva alle persone e ai beni.

Sono autorizzati a condurre un natante con licenza di navigazione collettiva:

  1. il titolare dell’azienda e i suoi impiegati;

  2. i membri della famiglia del titolare o capo dell’azienda, se vivono con lui nella stessa economia domestica;

  3. 112 gli esperti dell’autorità d’ammissione e del servizio d’omologazione.

Devono essere in possesso del necessario permesso di condurre.

La licenza di navigazione collettiva può essere utilizzata soltanto:

a. per le corse di riparazione e di rimorchio;

107 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 set. 1991 (RU 1992 219). Nuovo testo giusta il n. 37 dell’all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RS 631.01). 108 Introdotto dal n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089). 109 Introdotto dal n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089). 110 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219). 111 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 112 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001

  1. per le corse di trasferimento e di prova in rapporto con le omologazioni, le ispezioni ufficiali e il commercio dei natanti, come pure con le riparazioni, le trasformazioni e altri lavori realizzati su natanti;

  2. 113 per altre corse gratuite, se per il natante è stata eseguita un’imposizione doganale.

Come un qualsiasi detentore, il titolare della licenza di navigazione collettiva è responsabile della sicurezza d’esercizio e dell’equipaggiamento prescritto del natante.

Art. 97 Rilascio

La licenza di navigazione deve essere compilata conformemente ai modelli 1, 2, 3 o

dell’allegato 7.114 Il Dipartimento definisce la forma e il contenuto della licenza di navigazione nell’allegato 7.115

Per quanto non sia di competenza della Confederazione, la licenza di navigazione è rilasciata dal Cantone nel quale il natante ha il suo luogo di stazionamento. Il luogo di stazionamento è, di regola, il luogo dove il natante staziona con l’autorizzazione dell’autorità. Nei casi in cui tale luogo manca, determinante è il luogo dove il natante viene principalmente utilizzato. Se non esistono né l’uno né l’altro, si prende come luogo, quello in cui il natante staziona normalmente prima e dopo l’uso.

Deve essere rilasciata una nuova licenza quando il luogo di stazionameto d’un natante è trasferito in un altro Cantone, oppure in caso di cambiamento di proprietà o di detentore.

In caso di perdita della licenza di navigazione, l’autorità competente rilascia, a richiesta, un duplicato designato come tale. Se il documento originale viene ritrovato, il titolare deve restituire spontaneamente il duplicato all’autorità che l’ha rilasciato.

La licenza di navigazione collettiva è rilasciata dal Cantone sede dell’impresa; è compilata in nome dell’impresa o del suo capo responsabile.116

Se un natante ha più detentori, questi devono indicare alle autorità d’ammissione una persona responsabile che è iscritta nella licenza di navigazione come detentore.117

Art. 98 Modifiche ed aggiunte

Soltanto l’autorità competente può apportare modifiche ed aggiunte alle licenze di 113 Nuovo testo giusta il n. 37 dell’all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 114 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 115 Per. introdotto dal n. I dell’O dell’8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 116 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219). 117 Introdotto dal n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

Il titolare è tenuto a notificare all’autorità competente, entro un termine di

giorni, ogni fatto che richieda una modifica o un’aggiunta oppure che determini la sostituzione presentando il documento precedente.

322 Ispezione

Art. 99118 Generalità

Di regola, per l’ispezione il natante dev’essere presentato in acqua e a vuoto. Deve essere pulito e accessibile in tutte le sue parti essenziali.119

Le persone incaricate di presentare il natante sono tenute, durante l’ispezione, a fornire gratuitamente l’aiuto e il materiale necessari.

Qualora la sicurezza o la protezione dell’ambiente lo esigano, l’autorità competente può domandare che i compartimenti chiusi siano resi accessibili.

Art. 100120 Ispezione di collaudo ufficiale

I natanti devono essere sottoposti a un’ispezione ufficiale individuale antecedente il rilascio della prima licenza di navigazione. L’ispezione ha lo scopo di controllare se la costruzione del natante è conforme alle prescrizioni. Per i battelli a vela deve essere calcolata la superficie velica conformemente all’allegato 12.

Per le imbarcazioni sportive, nell’ispezione ufficiale secondo il programma di cui all’allegato 32, si verifica se le disposizioni degli articoli 18a, 19, 24, 25, 107 capoversi 1 e 2, 108 e 109 sono rispettate.

Sono dispensati dall’ispezione ufficiale individuale:

  1. i natanti omologati in Svizzera: 1. senza motore, 2. equipaggiati con un motore di una potenza propulsiva fino a 15 kW, nuovo o la cui ispezione risale a meno di tre anni, 3. equipaggiati con un motore di una potenza propulsiva superiore a 15 kW, se la sua marca e il suo tipo sono menzionati sul certificato di omologazione.

  2. le imbarcazioni sportive omologate secondo il programma di cui all’allegato 32.

Per ogni natante giusta il capoverso3 deve essere redatto il verbale di collaudo conformemente all’allegato 33. L’originale, o un’altra sua forma riproducibile, di 118 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 119 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 120 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 tale verbale e dei verbali secondo l’allegato 32 sono conservati dall’autorità per 25 anni dal rilascio della prima licenza di navigazione.

Nel caso di natanti omologati in Svizzera e non dispensati dall’ispezione ufficiale, questa si limita alla misurazione del rumore in esercizio giusta l’articolo 109.

Art. 100a121 Redazione del verbale di collaudo

Su richiesta, l’autorità può delegare la redazione del verbale di collaudo per il rilascio della prima licenza di navigazione per imbarcazioni sportive secondo l’allegato 33 a persone o imprese, purché siano titolari di una licenza di navigazione collettiva e possano garantire il controllo e la verifica ineccepibili dell’imbarcazione sportiva.

La persona o l’impresa autorizzata deve confermare nel verbale di collaudo di aver verificato i punti indicati dal programma di collaudo per imbarcazioni sportive e che i documenti e i verbali richiesti sono disponibili. L’autorità effettua controlli per campionatura. Può ritirare la delega qualora si constatino gravi o ripetute mancanze.

Gli impianti e gli equipaggiamenti elettrici sui natanti, esclusi quelli sulle imbarcazioni sportive, sono sottoposti al controllo dell’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte.

Gli impianti a gas liquido sui natanti, esclusi quelli sulle imbarcazioni sportive, devono essere controllati da specialisti conformemente alla direttiva di cui all’allegato 17.

Per quanto concerne le ispezioni e i controlli di cui ai capoversi3 e 4 deve essere presentato un attestato all’autorità.

Art. 101 Ispezione periodica

I natanti collaudati sono sottoposti a ispezioni periodiche ad intervalli regolari. La frequenza dell’ispezione è la seguente:

  1. due anni per i gommoni, i natanti da noleggio e i battelli per il trasporto di merci dotati di scafo e rinforzi non completamente in acciaio;

  2. sei anni per i natanti non motorizzati;

  3. tre anni per gli altri natanti.122 2 In casi particolari e per determinati impianti, l’autorità competente può prevedere altre scadenze.123 3 La frequenza delle ispezioni degli impianti a gas liquido sui natanti collaudati, escluse di quelli sui battelli per passeggeri, è disciplinata dalle disposizioni della direttiva di cui all’allegato 17. Ai battelli per passeggeri si applicano le disposizioni 121 Introdotto dal n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

122 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 123 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 d’esecuzione del Dipartimento relative all’articolo 50 dell’ordinanza del 14 marzo 1994124 sulla costruzione dei battelli.125

La frequenza delle ispezioni degli impianti elettrici sui natanti collaudati è disciplinata dalle prescrizioni federali concernenti gli impianti a corrente debole e a corrente forte.126

Art. 102127 Ispezione speciale

Dopo ogni importante modifica o riparazione tale da influire sulla resistenza dello scafo, sulle caratteristiche menzionate nella licenza di navigazione o sulla stabilità o la sicurezza, il proprietario o il detentore è tenuto a presentare il natante per una nuova ispezione prima della sua messa in servizio.

Art. 103 Ispezione d’ufficio

L’autorità competente può esigere un’ispezione d’ufficio nel caso in cui si dubiti che il natante non risponda alle prescrizioni.

Art. 104 Misure in caso di costatazione di difetti

Se sono accertati difetti, l’autorità competente può limitare o vietare l’impiego del natante, trattenere la licenza di navigazione o far ritirare il natante dalla circolazione finché si sia provato che i difetti sono stati eliminati.

323 Natanti esteri

Art. 105 Obbligo di portare contrassegni e di possedere un’autorizzazione

L’obbligo di portare i contrassegni conformemente all’articolo 16 si applica senza restrizione anche ai natanti con luogo di stazionamento all’estero.

Per la messa in servizio o lo stazionamento, in acque aperte alla navigazione pubblica, di natanti con luogo di stazionamento all’estero è richiesta un’autorizzazione. Essa viene accordata dal Cantone sul cui territorio il natante estero viene messo in servizio o staziona per la prima volta dopo aver varcato la frontiera.128

L’autorizzazione è valevole a decorrere dalla data del rilascio fino alla fine del mese seguente su tutte le acque aperte alla navigazione.129 Le restrizioni di carattere 125 Introdotto dal n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089). 126 Introdotto dal n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089). 127 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 128 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 129 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 genere secondo il diritto cantonale o internazionale restano riservate. L’autorizzazione non può essere rinnovata nel corso di un anno civile.

L’autorità competente può autorizzare delle eccezioni alle disposizioni dei capoversi 1 e 2 per i natanti che prendono parte a manifestazioni nautiche.

Art. 106 Condizioni e rilascio

L’autorizzazione per i natanti con luogo di stazionamento all’estero viene accordata se:

  1. il natante è costruito ed equipaggiato in modo tale che le prescrizioni sulla circolazione possono essere osservate;

  2. 130 non vi sono da temere inquinamenti delle acque né emissioni nocive rilevanti;

  3. 131 il proprietario o il detentore può presentare un permesso di condurre nazionale, un certificato internazionale o una carta internazionale per pilotare imbarcazioni da diporto o imbarcazioni sportive;

  4. 132 sono presentati il prescritto attestato dell’assicurazione sulla responsabilità civile o una polizza dell’assicurazione di responsabilità civile con ricevuta del pagamento del premio annuo, che garantisca la copertura minima richiesta in Svizzera o attesti che il proprietario o detentore ha versato all’autorità il premio per un’assicurazione collettiva;

  5. 133 il proprietario o il detentore può provare che ha il suo domicilio all’estero.

L’autorizzazione dev’essere compilata secondo il modello dell’allegato 8. Il Dipartimento definisce la forma e il contenuto dell’autorizzazione nell’allegato 8.134

Disposizioni sulla costruzione

Disposizioni comuni 411 Generalità

Art. 107 Principio

I natanti devono essere costruiti, equipaggiati e mantenuti secondo le regole della tecnica, in modo che:

130 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 131 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 132 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 133 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 134 Per. introdotto dal n. I dell’O dell’8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998

  1. le prescrizioni della circolazione siano osservate;

  2. la sicurezza delle persone a bordo sia garantita:

  3. le proprietà dell’acqua non possono essere alterate.

Possono essere impiegati soltanto materiali da costruzione appropriati. Occorre dimostrare le proprietà di materiali nuovi, di cui si ignorano le caratteristiche.

L’autorità competente può esigere da una società di classificazione riconosciuta la classificazione di natanti di costruzione particolare (natante su cuscini d’aria, scafo ad ala portante, sottomarino ecc.).135

Art. 107a136 Disposizioni non applicabili

Gli articoli 110–120, 121 capoversi 1 e 2, 122–125, 126 capoversi 1–3 e 5–7, 127, 128 e 129 non si applicano alle imbarcazioni sportive giusta l’articolo2 lettera lbis.

L’articolo 125 (Istallazioni elettriche) non si applica alle imbarcazioni da diporto con tensioni fino a 24 V.

L’articolo 132 capoverso2 (Equipaggiamento minimo) non si applica alle imbarcazioni da diporto o alle imbarcazioni sportive motorizzate la cui potenza di propulsione non supera i 30 kW e ai natanti che devono portare soltanto il fanale a luce bianca previsto dall’articolo 25 capoverso 1.

L’articolo 134 capoverso 4 (Attrezzi di salvataggio) non si applica ai natanti a remi nemmeno se questi sono imbarcazioni sportive ai sensi dell’articolo2 lettera lbis.

L’articolo 134 capoverso 5 non si applica alle imbarcazioni da diporto o alle imbarcazioni sportive motorizzate con una potenza propulsiva fino a 30 kW.

L’articolo 134 capoverso 5 non si applica ai battelli a vela con una superficie velica massima di 15 m2 e ai natanti a remi, nemmeno se questi sono imbarcazioni sportive ai sensi dell’articolo2 lettera 1bis.

Art. 108 Protezione delle acque

I natanti dotati di locali di soggiorno, d’istallazioni per la cucina o d’impianti sanitari devono essere forniti di recipienti da vuotare a terra, destinati alla raccolta di sostanze fecali, delle acque di scarico e dei rifiuti.

Il fasciame esterno di un natante non può essere usato nello stesso tempo quale parete di recipienti destinati a contenere sostanze pericolose per le acque.

Sotto i motori fissi e gli aggregati vanno posti recipienti di raccolta appropriati per impedire che materie inquinanti possano disperdersi in acqua, a meno che lo stesso risultato sia ottenuto mediante altre misure.

...137 135 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219). 136 Introdotto dal n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

Art. 109138 Rumore in esercizio

Il rumore di un natante in esercizio non deve superare 72 dB(A). La misura deve avvenire conformemente all’allegato 10.

Provvedimenti adeguati devono essere applicati per ridurre il rumore d’esercizio eccessivo a bordo.

Art. 110 Carico

Il carico ammissibile viene fissato secondo il genere del natante, tenuto conto della stabilità, del bordo libero, della galleggiabilità in caso di falla e delle condizioni dei posti. Se è stato fissato dal costruttore, il carico ammissibile non può essere aumentato.139

Il peso di una persona, bagaglio compreso, è fissato in75 kg.

Art. 111140 Marchio di costruzione

In luogo ben visibile devono essere apposti:

  1. sullo scafo: la marca e il tipo o il nome del costruttore, come pure il numero individuale dello scafo;

  2. 141 sul motore: la marca e il tipo o il nome del costruttore, come pure la potenza di propulsione in kW e il numero del motore.

I numeri dello scafo e del motore devono essere indelebili.

Se non è indicata sul motore, la potenza di propulsione deve essere attestata dal costruttore o dal suo rappresentante.142

Art. 112 Locali abitabili e di soggiorno

I locali abitabili e di soggiorno devono avere forme e dimensioni tali da offrire piene garanzie per la sicurezza e la salute delle persone che li utilizzano. Essi devono essere sufficientemente arieggiati, disporre di un accesso direttamente da coperta e possedere finestre, oblò o sopraluce.

138 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 139 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 140 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 141 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 142 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 412 Bordo libero e stabilità

Art. 113 Bordo libero

I natanti devono presentare a pieno carico un bordo libero sufficiente.

Il bordo libero è misurato dalla linea d’acqua di massimo carico fino al punto più basso del bordo superiore dello scafo oppure, se quest’ultimo è fornito di aperture, al punto più basso delle stesse.

Art. 114 Stabilità

I natanti devono presentare una stabilità sufficiente in qualsiasi condizione normale di carico, tenuto conto del loro genere di utilizzazione.

In casi particolari si possono esigere prove di stabilità.

413 Scafo

Art. 115 Principio

Lo scafo deve essere costruito in maniera tale da poter resistere alle sollecitazioni alle quali può essere sottoposto in condizioni normali. Misure appropriate devono essere prese contro le vibrazioni.

Art. 116 Oblò e raccordi allo scafo

I telai degli oblò devono essere fissati sul lato esterno dello scafo in modo da garantirne la chiusura stagna.

Le tubazioni raccordate al di sotto della linea d’acqua di carico massimo devono essere munite di rubinetti di chiusura facilmente accessibili e disposte il più vicino possibile alle pareti dello scafo. Questa disposizione non si applica:

  1. ai tubi di scappamento e alle tubazioni di scarico particolarmente solidi di posti di guida a poppa dotati di prosciugamento automatico;

  2. alle tubazioni dell’acqua di raffreddamento dei motori con albero con sistema di trasmissione «Z».143

Art. 117 Paratie

Qualora la galleggiabilità in caso di falla sia prescritta e garantita da paratie, le stesse devono essere totalmente stagne.144 I passi d’uomo ed i fori per il passaggio dei cavi di comando, degli alberi di trasmissione, di cavi elettrici, ecc. devono essere resi stagni.

143 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 144 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992

Art. 118 Uscite di soccorso

Nel limite in cui la sicurezza delle persone a bordo lo richieda, si devono prevedere dei passaggi di soccorso che garantiscano un’uscita senza ostacoli. Le dimensioni di questi passaggi devono essere almeno di 50 x 40 cm.

Art. 119145 Pavimenti e rivestimenti

I pavimenti che non costituiscono una parte di compartimenti stagni devono essere tali da consentire un accesso alle parti essenziali dello scafo.

I rivestimenti devono essere amovibili.

Art. 120 Impianti ed attrezzi d’esaurimento

I natanti devono essere equipaggiati di impianti o di attrezzi sufficientemente dimensionati per prosciugare l’acqua di sentina. Le pompe devono essere autoaspiranti.

Sui natanti dotati di paratie stagne si deve poter prosciugare ciascun compartimento. Sono eccettuati i compartimenti di minor importanza come pure i cassoni ad aria e gli altri dispositivi analoghi.146 414 Istallazioni delle macchine

Art. 121147 Generalità

La potenza dei motori di propulsione deve essere calcolata in maniera che, in condizioni normali, la manovrabilità del natante e dei convogli sia garantita. Sono applicabili le seguenti disposizioni supplementari:

  1. i natanti che navigano su fiumi e che non possono virare devono poter fermarsi con la prua a valle;

  2. i natanti con motori di potenza propulsiva superiore a 6 kW devono poter far marcia indietro;

  3. sulle imbarcazioni da diporto telecomandate i motori devono poter essere manovrati dal posto di timoneria; per i motori la cui potenza propulsiva non supera 6 kW è sufficiente che il posto di timoneria sia equipaggiato con un dispositivo di arresto.

I motori entrobordo non installati in un compartimento delle macchine devono essere coperti in modo appropriato e ben arieggiati. Per motori a carburante volatile, 145 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 146 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 147 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 installati sotto il ponte o in un cofano chiuso, dev’essere previsto un impianto di ventilazione protetto contro le esplosioni.

I motori con carburante a miscela possono essere utilizzati soltanto se il carburante contiene olio in misura non superiore al 2 per cento del volume (miscela 1:50) e se nessun prodotto di condensazione proveniente dal carter può riversarsi nell’acqua.

I motori a combustione interna usati per la propulsione dei natanti come pure i loro impianti di scappamento devono essere costruiti e tenuti in modo tale da rispondere alle prescrizioni dell’ordinanza del 13 dicembre 1993148 sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere.149

I battelli di cui all’articolo 16 capoverso2 lettere b, c e d nonché i canotti gonfiabili ed altri simili mezzi di svago e da bagno non possono essere dotati di motore.150

Art. 122 Tubi di scappamento

I tubi di scappamento non devono permettere fughe di gas. Essi devono essere istallati e, se necessario, isolati o raffreddati in modo da escludere i pericoli d’incendio e danni per la salute.

Art. 123151 Istallazioni per il carburante

Le istallazioni per il carburante devono essere fabbricate con materiali appropriati.

I serbatoi per carburante devono essere isolati, fissati solidamente e, se necessario, muniti di paratie frangiflutti. I raccordi di serbatoi di carburante devono essere accessibili.152

I serbatoi fissi devono essere provvisti di tubazioni d’aerazione.153 Le condotte che passano attraverso lo scafo devono essere stagne.

Il motore o il bocchettone di riempimento della benzina deve portare una placchetta leggibile ed indelebile con la scritta «SOLO BENZINA SENZA PIOMBO».155 149 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 150 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476). 151 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 152 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 153 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 154 Introdotto dal n. 16.2 dell’O del 13 dic. 1993 sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (RS 747.201.3). Abrogato dal n. I dell’O del 9 mar. 2001 (RU 2001 1089) 155 Introdotto dal n. 16.2 dell’O del 13 dic. 1993 sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (RS 747.201.3).

Le tubazioni di riempimento e svuotamento degli impianti dei serbatoi devono essere costruite e disposte all’interno del natante in modo tale che, durante l’uso conforme del battello, non possano verificarsi spandimenti di carburante.156

Le tubazioni che portano ai motori devono essere ben accessibili e fornite di valvole di chiusura o di rubinetti.

I compartimenti e i cassoni nei quali sono depositati serbatoi di carburante devono poter essere arieggiati in modo efficace.157

Inoltre, nel caso di impianti per carburanti volatili:

  1. i recipienti per il carburante installati in vicinanza di motori devono essere protetti da paratie ignifughe;

  2. le tubazioni di riempimento devono giungere al ponte o fuori bordo;

  3. le tubazioni d’aerazione che giungono al ponte o fuoribordo devono passare più in alto possibile e essere provviste di un dispositivo antincendio;

  4. le tubazioni devono essere raccordate nella parte superiore dei recipienti;

  5. le valvole di chiusura menzionate nel capoverso 4 devono essere collocate all’esterno del compartimento delle macchine o poter essere azionate dall’esterno. Sono ammessi i comandi manuali o per mezzo di un interruttore, come pure quelli automatici o quelli elettromagnetici collegati con il dispositivo di accensione.

Deve essere possibile l’impiego di pistole erogatrici dotate di dispositivo per il ritorno dei vapori.158

Art. 124 Istallazioni ad aria compressa

Le prescrizioni federali concernenti le istallazioni e l’esercizio dei recipienti sotto pressione si applicano analogamente alle istallazioni ad aria compressa.

415 Istallazioni elettriche

Art. 125 Prescrizioni applicabili

La costruzione, l’esercizio e la manutenzione delle istallazioni elettriche devono essere conformi alle prescrizioni federali in materia di istallazioni elettriche a corrente debole e forte.

156 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476). 157 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 158 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).

Art. 126 Disposizioni particolari

Per le istallazioni elettriche dei natanti si possono impiegare soltanto materiali appropriati, in particolare che siano resistenti all’ambiente, al calore, all’umidità e ignifughi.

La tensione ammessa è fissata come segue:

  1. 250 V per l’illuminazione ed il riscaldamento;

  2. 500 V per le istallazioni di forza motrice.

Tensioni più elevate possono essere autorizzate per istallazioni speciali, a condizione che le misure di protezione necessarie siano osservate.

Nel caso in cui possano verificarsi correnti di intensità superiore al valore nominale dell’impianto, occorre prevedere misure appropriate atte a garantire il funzionamento degli apparecchi elettrici indispensabili al servizio nautico.

I fanali di navigazione devono essere allacciati ad un circuito elettrico indipendente e poter essere comandati dal posto del timoniere.

Ad eccezione delle imbarcazioni da diporto, le apparecchiature ed i cavi elettrici saranno posati in modo che la loro influenza magnetica sulla bussola sia inferiore a 0,5°.

Gli accumulatori saranno fissati solidamente e protetti contro il danneggiamento, in modo da evitare lo spargimento dell’elettrolita sullo scafo. I compartimenti e le casse per accumulatori devono poter essere arieggiati in modo efficace.

I cavi di raccordo con la rete di distribuzione a terra devono essere flessibili, abbastanza lunghi e ben isolati. Disposizioni appropriate devono garantire che le connessioni non abbiano ad essere sottoposte a sforzi di trazione. Quando la tensione impiegata è superiore a 50 V lo scafo dev’essere dotato di una messa a terra efficace. Sul quadro principale di comando una lampada di controllo deve indicare se il raccordo alla rete di distribuzione pubblica è sotto tensione.

416 Timoneria

Art. 127 Impianto di timoneria

Ogni natante dev’essere fornito di un impianto di timoneria di funzionamento sicuro e di buona manovrabilità. Questa disposizione non è applicabile alle imbarcazioni, la cui manovra viene effettuata tramite altri battelli.

Le deviazioni angolari del timone devono essere limitate nella misura in cui lo esige la sicurezza d’esercizio.

Art. 128 Posti di timoneria

I posti di timoneria devono essere disposti in modo da garantire una condotta sicura del natante ed assicurare una vista sufficiente sulla via navigabile e sugli impianti d’arrivo e di partenza alle banchine.

In condizioni normali d’esercizio il livello d’intensità sonora prodotto dal natante stesso, ad eccezione delle imbarcazioni da diporto, non deve superare 70 dB (A) all’altezza della testa del timoniere.

417 Istallazioni a gas liquido

Art. 129159 Prescrizioni applicabili

La costruzione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti a gas liquido devono essere conformi all’allegato 17.

Art. 130160

418 Equipaggiamento

Art. 131 Principio

I natanti devono essere equipaggiati in funzione della loro grandezza e conformemente all’uso al quale sono destinati.

Gli oggetti dell’equipaggiamento prescritto devono sempre essere pronti all’uso e trovarsi in un luogo apposito.

Art. 132 Equipaggiamento minimo

I natanti devono essere forniti almeno degli oggetti di equipaggiamento menzionati nell’allegato 15.

I fanali prescritti negli articoli 24, 25, 27 e 30 devono essere istallati in modo fisso.

I segnalatori acustici azionati meccanicamente o elettricamente previsti all’articolo

devono essere disposti in maniera da favorire al massimo la propagazione del suono. Ad 1 m di distanza dal centro dell’apertura di fuoruscita del suono, il livello fonico dovrà essere compreso tra 120 e 130 dB (A).

Il cordame e i dispositivi dell’ancora devono sopportare una sufficiente forza di trazione.161

...162 159 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 161 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992

Art. 133163 Apparecchi radar

L’Ufficio federale dei trasporti designa gli apparecchi radar che possono essere installati sui natanti. Gli apparecchi radar devono essere conformi alle norme legali in materia di telecomunicazioni ed essere esercitati secondo le medesime.

Art. 134 Mezzi di salvataggio

Sono ritenuti mezzi di salvataggio i giubbotti, i collari, gli anelli e i cuscini di salvataggio, come pure i canotti e le scialuppe di salvataggio.164

I mezzi di salvataggio individuali, tranne che per le persone sui gommoni, devono avere una spinta idrostatica di almeno 75 N.165

I giubbotti e i collari di salvataggio gonfiabili sono riconosciuti se il dispositivo di gonfiamento è azionato automaticamente o a mano.166

Per i canotti e le scialuppe di salvataggio si applicano le prescrizioni dell’ordinanza del 14 marzo 1994167 sulla costruzione dei battelli. I palischermo non sono ammessi come canotti di salvataggio.168

Per ogni persona a bordo deve essere disponibile un attrezzo di salvataggio individuale o un posto in un canotto o su una scialuppa di salvataggio. La composizione del materiale di salvataggio a bordo di battelli per passeggeri è retta dalle disposizioni dell’ordinanza del 14 marzo 1994169 sulla costruzione dei battelli.170

Oltre agli attrezzi menzionati nel capoverso 4 deve trovarsi a bordo, tranne che nei gommoni, almeno un salvagente appropriato che possa essere gettato in acqua e sia dotato di una spinta idrostatica di 75 N e munito di una sagola di lancio di almeno 10

m. 171 6 La spinta idrostatica dei mezzi di salvataggio per ragazzi al di sotto di dodici anni non è prescritta. Devono tuttavia essere utilizzati giubbotti di salvataggio con collo o collari di salvataggio di misura adeguata.172 7 Sui battelli a vela sono autorizzati come attrezzi di salvataggio individuali solamente i giubbotti e i collari di salvataggio.173 164 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 165 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 166 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219). 168 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 170 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 171 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 172 Introdotto dal n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089). 173 Introdotto dal n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

Disposizioni particolari per le imbarcazioni da diporto

Art. 135174

Art. 136175 Bordo libero

Il bordo libero (F) delle imbarcazioni da diporto deve misurare almeno:

  1. per i battelli motorizzati, ad eccezione dei natanti a vela e dei canotti pneumatici, con una potenza propulsiva: – fino a 6 kW 30 cm; – da 6 kW fino a 30 kW 35 cm; – più di 30 kW 40 cm;

  2. per i natanti a remi e i canotti pneumatici 25 cm.

In deroga all’articolo 113 capoverso2, il bordo libero, secondo il capoverso 1, dei natanti con ponte parzialmente coperto è misurato al capodibanda o alla parte superiore dello scafo a una distanza di20 cm al massimo dal profilo esterno del parabordo o, se siffatto profilo manca, dalla murata.

Nel terzo posteriore del natante, il bordo libero allo specchio di poppa (f) ed agli orifizi nello scafo deve essere almeno pari all’80 per cento del bordo libero prescritto nel capoverso 1.

Per i natanti con ponte coperto continuo o con galleggianti chiusi e stagni, ad eccezione dei canotti pneumatici, è ammesso un bordo libero minore quando la stabilità è sufficiente.

Art. 137176 Stabilità

In caso di carico asimmetrico, devono essere soddisfatte le condizioni seguenti:

  1. lo sbandamento delle imbarcazioni da diporto, ad eccezione dei natanti a vela, non deve superare 30°;

  2. l’acqua non deve penetrare all’interno dei natanti a remi e di quelli motorizzati aperti;

  3. nel caso di natanti giusta la lettera b con ponte parzialmente coperto, il ponte può essere immerso su una larghezza di20 cm al massimo;

  4. sui natanti di cui alla lettera b, dotati di due o più galleggianti stagni, il profilo superiore del o dei galleggianti non deve essere immerso oltre il punto più basso del ponte;

  5. sui natanti a remi con ponte coperto continuo, il punto più basso del ponte non deve essere immerso.

175 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 176 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992

All’atto dell’ispezione, un carico (P) è posato sul ponte o sul capodibanda, in modo che la distanza dall’asse longitudinale corrisponda al 40 per cento della larghezza massima e che il natante non risulti fuori assetto. Il carico è di:

  1. 18 kg per persona ammessa, ma al massimo 90 kg per i natanti giusta il capoverso 1 lettere b e c; se questi natanti sono dotati di una cabina e se le loro parti anteriori sono accessibili transitando sul bordo, il carico è pure di 90 kg;

  2. 90 per cento del peso totale delle persone ammesse, per i natanti giusta il capoverso 1 lettere d ed e.

I natanti giusta il capoverso 1 lettere d ed e devono essere costruiti in modo da permettere agli spruzzi di defluire liberamente.

Art. 138177 Galleggiabilità

In caso di allagamento completo, devono restare a galla, completamente equipaggiati e non danneggiati:

  1. i natanti a vela con deriva, di una superficie velica non superiore a 15 m2;

  2. i natanti da noleggio a motore, con una potenza propulsiva che non eccede 6 kW;

  3. i natanti a remi da noleggio;

  4. 178 i battelli che servono al trasporto professionale di dodici passeggeri al massimo.

La spinta idrostatica residua deve essere di almeno 15 kg per persona ammessa.

Art. 138a179 Posti disponibili e numero di persone

Il numero di persone ammesse sulle imbarcazioni monoscafo da diporto è determinato dall’allegato 18. Deve inoltre essere conforme alle disposizioni degli articoli 107, 110, 136, 137 e 138.

Art. 139 Potenza di propulsione

La potenza di propulsione ammessa per le imbarcazioni da diporto d’una lunghezza fino a 6,5 m deve essere conforme all’allegato 11. Comunque essa non deve superare in nessun caso la potenza indicata dal costruttore del natante.

177 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 178 Introdotta dal n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089). 179 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

Art. 140 Impianti di timoneria

Le imbarcazioni da diporto munite di motori fuoribordo devono avere un comando a distanza quando la potenza di propulsione supera i 30 kW oppure se la sicurezza d’esercizio del natante lo richiede.

...180

Art. 140a181 Manovrabilità dei natanti a vela

La manovrabilità di un natante a vela è considerata sufficiente se non abbisogna di altri mezzi di propulsione oltre alla vela per ritornare al punto di partenza.

Art. 140b182 Cavi di traino e di manovra per kite surf

La lunghezza massima dei cavi di traino e di manovra per kite surf è di 25 m.

Art. 141183

Disposizioni particolari per i battelli per il trasporto di merci e gli impianti galleggianti

Art. 142184

Art. 143 Linea d’immersione

I battelli per il trasporto di merci devono portare su ogni lato linee d’immersione disposte rispettivamente a una distanza dalla prua e dalla poppa di circa un sesto della loro lunghezza.185

Le linee di immersione devono avere la forma indicata nell’allegato 13. Esse saranno pitturate in maniera indelebile di colore chiaro su fondo scuro o di colore scuro su sfondo chiaro e trovarsi in modo che il loro bordo inferiore corrisponda all’immersione massima.

Art. 143a186 Stabilità dei battelli per il trasporto di merci

Per i battelli per il trasporto di merci che portano il loro carico prevalentemente sul ponte e per quelli per i quali in base alla costruzione o al collocamento del carico si può prevedere una scarsa stabilità, la sufficiente stabilità deve essere comprovata 181 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219). 182 Introdotto dal n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089). 185 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 186 Introdotto dal n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

mediante un calcolo. In caso di dubbio, l’autorità competente decide se occorre fornire tale prova.

La stabilità è comprovata se l’angolo d’inclinazione trasversale del natante, pronto all’esercizio e a pieno carico, applicando i carichi esterni sotto indicati, non supera 5 gradi e la linea di intersezione del ponte e dello scafo nel punto più basso non è immersa in acqua. L’altezza metacentrica del natante pronto all’esercizio e a pieno carico non dev’essere inferiore a 1,00 m.

Occorre tenere conto dell’influsso sulla stabilità di eventuali superfici di liquidi liberi.

Se la posizione del baricentro del natante pronto all’esercizio e privo di carico può essere calcolata con sufficiente precisione, la prova di sbandamento non è richiesta.

Per i momenti di sbandamento devono valere contemporaneamente almeno le seguenti ipotesi di carico:

a. pressione laterale del vento di 0,25 kN/m2;

b. momento di sbandamento in presenza di forze centrifughe nella navigazione in circolo M S circolo = × ⎢ KG − ⎥ [kNm] L CWL ⎣ 2⎦ dove: LCWL è la lunghezza sul piano di galleggiamento in m; c è il coefficiente fissato dal cantiere di costruzione o dal gestore del natante, comunque non minore di 0,4; v è la velocità del natante in acque alte e calme alla potenza nominale T è il pescaggio del natante a pieno carico in m; D è il dislocamento del natante a pieno carico in t; KG è l’altezza del baricentro dal limite superiore delle chiglia in m.

Qualora sia prevedibile che nell’esercizio concreto del natante si verifichino altri momenti di sbandamento, questi vanno parimenti considerati nel calcolo dell’angolo di sbandamento.

Qualora le condizioni di impiego locali facciano prevedere pressioni di vento più elevate, l’autorità competente può prescrivere le maggiorazioni del caso.

Art. 144 Bordo libero

Il bordo libero dei battelli per il trasporto di merci viene stabilito secondo la zona di navigazione nella quale essi circolano.187 Il lago Lemano, il lago di Neuchâtel ed il lago di Costanza fanno parte della zona2, tutte le altre superfici d’acqua apparten- 187 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 gono alla zona3 (detta classificazione risulta dalla raccomandazione della commissione economica europea).

Il bordo libero, misurato dalla zona di galleggiamento a pieno carico al punto più basso del bordo superiore dello scafo, è il seguente:188

  1. 189 per i battelli con ponte fisso continuo senza insellamento né sovrastruttura – 30 cm per la zona2, – 15 cm per la zona3;

  2. per i battelli sprovvisti di ponte: – 100 cm per la zona2, – 50 cm per la zona3.

Per i battelli senza insellamento o con sovrastrutture, il bordo libero prescritto al capoverso2 lettera a può essere ridotto, ma al massimo fino a – 10 cm per la zona2, – 5 cm per la zona3. In tale caso il bordo libero si calcola secondo l’allegato 14.

Le sovrastrutture possono essere prese in considerazione per il calcolo del bordo libero conformemente al capoverso3, soltanto se:

  1. la loro larghezza media raggiunge il 60% almeno della larghezza del battello, misurata a metà lunghezza dello stesso;

  2. esse sono stagne fino all’altezza della distanza di sicurezza.

Il bordo libero per gli impianti galleggianti è di:

  1. 90 cm per la zona2; 45 cm per la zona3.190 6 Il bordo libero può essere opportunamente ridotto se si dimostra con un calcolo di stabilità che, con un carico sfavorevole dell’impianto galleggiante e con l’applicazione dei momenti di sbandamento come previsto nel capoverso 7, il bordo libero restante minimo in posizione di sbandamento non è inferiore a20 cm. Il calcolo della stabilità deve basarsi sui risultati di una prova di sbandamento eseguita sull’impianto galleggiante completamente equipaggiato e pronto all’esercizio. Deve essere considerato l’influsso di eventuali superfici di liquidi liberi.191 7 Per i momenti di sbandamento devono valere contemporaneamente almeno le seguenti ipotesi di carico:

  2. pressione laterale del vento di 0,25 kN/m2;

188 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 189 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 190 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219). 191 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).

  1. spostamento unilaterale del carico pari alle sollecitazioni prevedibili durante l’esercizio effettivo;

  2. altre sollecitazioni esterne (p. es. forze centrifughe, corrente trasversale, forze di sollevamento della fune, ecc.).192 8 Qualora le condizioni di impiego locali facciano prevedere pressioni più elevate di vento, l’autorità competente può imporre le maggiorazioni del caso.193

Art. 145 Distanza di sicurezza

La distanza di sicurezza per i battelli per il trasporto di merci misurata dalla linea di galleggiamento a pieno carico al punto più basso delle aperture, quali porte, finestre e oblò muniti di chiusura resistente e stagna agli spruzzi e alle intemperie, deve essere di almeno: – 60 cm per la zona2, – 30 cm per la zona3.194 Indipendentemente dalle distanze di sicurezza prescritte, le aperture devono avere una soglia di almeno 15 cm di spessore al di sopra della coperta.

La linea di sicurezza, misurata dalla linea di galleggiamento a pieno carico al punto più basso della soglia della stiva dei battelli che navigano con stive da carico aperte, dev’essere aumentata, in rapporto alla distanza di sicurezza, secondo il capoverso 1:

  1. se si tratta di stive che si estendono da un bordo all’altro, di – 40 cm per la zona2, –20 cm per la zona3;

  2. se si tratta di stive che non si estendono da un bordo all’altro e che sono totalmente separate dallo scafo in modo stagno, nella misura prescritta nella tabella riprodotta alla cifra 4 dell’allegato 14.

Le aperture sui ponti di impianti galleggianti, come porte, finestre, oblò muniti di chiusura resistente e stagna agli spruzzi e alle intemperie, devono avere una paratia di almeno 15 cm al di sopra del ponte.195

Art. 146 Scafo

Il dimensionamento degli elementi che compongono lo scafo di battelli per il trasporto merci e di impianti galleggianti deve corrispondere alle prescrizioni d’una società di classificazione riconosciuta.196 192 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476). 193 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476). 194 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 195 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219). 196 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998

I natanti devono avere almeno una paratia di collisione e due paratie per il compartimento delle macchine. Nel caso in cui il compartimento delle macchine si trovi nella parte posteriore del natante, la seconda paratia non è richiesta.197

La distanza tra la paratia di collisione e l’intersezione del dritto di prua con la linea di galleggiamento a pieno carico deve essere compresa tra 1/12 e 1/8 della lunghezza di questa linea di galleggiamento. Se questa distanza è inferiore, occorre provare mediante calcoli che il natante pronto a essere messo in esercizio e a pieno carico resta a galla in caso di allagamento dei due primi compartimenti. La prova non è necessaria se il natante, fino a 1/8 della lunghezza sulla linea di galleggiamento misurato dal punto di intersezione della linea di galleggiamento a pieno carico con il dritto di prua, dispone di compartimenti stagni su entrambi i lati, la cui larghezza su ogni lato del natante in quel punto corrisponde ad almeno 1/5 della larghezza dello scafo al livello della linea di galleggiamento a pieno carico.198

La prova della galleggiabilità in caso di allagamento dei primi due compartimenti è considerata valida se il natante, in tutte le fasi intermedie e ad allagamento ultimato non affonda tanto da sommergere la linea di intersezione del ponte e dello scafo. Nel calcolo vanno considerati gli sbandamenti provocati da un eventuale allagamento su un solo lato.199

La paratia di collisione deve essere stagna e andare da sponda a sponda. Deve estendersi dal fondo del natante al ponte e non deve avere porte, boccaporti, passi d’uomo o altre aperture.200

Art. 146a201 Ancora, catena dell’ancora

Il numero e il peso delle ancore, il diametro e la lunghezza della catena dell’ancora devono corrispondere alle prescrizioni di una società di classificazione riconosciuta dall’Ufficio federale dei trasporti.

L’autorità competente può permettere una riduzione massima del peso dell’ancora di prua del 50 per cento per natanti circolanti su laghi, se il peso previsto per l’ancora è stato determinato secondo una prescrizione che presuppone acque correnti. L’autorità competente può richiedere l’allungamento della catena dell’ancora. Non è ammessa la somma di più riduzioni di peso grazie all’impiego di ancore ad alta tenuta.

L’estremità della catena dell’ancora deve essere saldamente fissata allo scafo del natante.

197 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 198 Introdotto dal n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089). 199 Introdotto dal n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089). 200 Introdotto dal n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089). 201 Introdotto dal n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

Art. 147202 Impianti d’esaurimento

Ciascun compartimento stagno di battelli per il trasporto di merci o di impianti di galleggiamento deve poter essere esaurito. Ciò non vale per i compartimenti stagni solitamente chiusi ermeticamente.

Devono essere in dotazione due pompe di sentina autoaspiranti indipendenti che non devono essere installate nello stesso locale e di cui almeno una deve essere azionata da un motore a combustione interna.

Ogni pompa di sentina deve essere utilizzabile per ogni compartimento stagno.

La portata minima Q della pompa di sentina deve essere calcolata secondo la formula seguente: d è il diametro interno dei tubi di sentina e va calcolato secondo la formula seguente: dove: L è la lunghezza massima del natante o dell’impianto di galleggiamento senza rimorchi in m; B è la larghezza del natante o dell’impianto di galleggiamento all’ordinata in m; H è la più piccola altezza di costruzione del natante o dell’impianto di galleggiamento in m.

Art. 147a203 Mezzi di salvataggio

Qualsiasi persona che lavora a bordo di un impianto galleggiante deve disporre di un mezzo di salvataggio individuale. Inoltre, se l’impianto è stazionato al largo, per le persone che lavorano a bordo deve essere a disposizione una barca a remi o a motore con un numero sufficiente di posti.

Disposizioni particolari per i battelli che servono al trasporto professionale di persone204

Art. 148205

Per la costruzione e la dotazione di battelli per passeggeri si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 14 marzo 1994206 sulla costruzione dei battelli.

202 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 203 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219). 204 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 205 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001

Per i battelli che servono al trasporto professionale di dodici passeggeri al massimo, si applicano gli articoli 107–114, 124 e 131–140a nonché gli articoli 22, 27 capoversi 1 e 2, 28–36, 38 e 39 dell’ordinanza del 14 marzo 1994 sulla costruzione dei battelli e le pertinenti disposizioni d’esecuzione del Dipartimento.

45207 Disposizioni particolari per i gommoni

Art. 148a Costruzione

Prua e poppa del gommone devono essere piegate verso l’alto. Le camere d’aria laterali di un gommone chiuso devono essere saldate a poppa e a prua, incollate saldamente o unite in maniera analoga. Il gommone deve essere costruito in maniera tale da assicurare sufficiente stabilità e manovrabilità.

Le installazioni sul gommone devono essere effettuate in modo che non danneggino la superficie del gommone o le camere d’aria.

Art. 148b Camere d’aria e rinforzi

I gommoni devono constare nella lunghezza di un numero sufficiente di camere d’aria separate.

I gommoni di lunghezza superiore a 4,50 m devono avere almeno due camere d’aria trasversali unite alle camere d’aria longitudinali. Si possono ammettere altri dispositivi che assicurino una sufficiente stabilità.

I punti dei gommoni soggetti a forti sollecitazioni e particolarmente a rischio come i bordi e la parte inferiore delle camere d’aria longitudinali devono essere rinforzati.

Art. 148c Dispositivo di riflusso dell’acqua

Qualora un gommone sia dotato di dispositivo di riflusso dell’acqua, questo deve eliminare rapidamente l’acqua raccolta a bordo a prescindere dalla direzione di navigazione.

Art. 148d Cima di sicurezza, elementi metallici

Sul lato esterno di ogni gommone va passata una cima di sicurezza ben tesa.

Prua e poppa del gommone devono essere dotate di elementi metallici per il fissaggio di cime di ormeggio o di salvataggio.

Art. 148e Dispositivo di fissaggio

Per ogni passeggero ammesso devono essere previsti due dispositivi di fissaggio, di cui almeno uno per il fissaggio dei piedi al fondo. Devono essere concepiti in modo da impedire che il passeggero scivoli o rimanga impigliato.

207 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).

Art. 148f Numero di passeggeri ammessi

Il numero di passeggeri ammessi a bordo di un gommone è fissato in base alle indicazioni del costruttore. Esso può superare il numero calcolato secondo l’allegato 18 cifra 1 lettera c al massimo di un’unità.

Il numero di passeggeri ammessi deve essere scritto a bordo in modo chiaramente visibile.

46208 Disposizioni particolari per le imbarcazioni sportive

Art. 148g Messa in circolazione di imbarcazioni sportive, di imbarcazioni sportive parzialmente completate e componenti

Le imbarcazioni sportive, le imbarcazioni sportive parzialmente completate o i loro componenti possono essere messi in circolazione solamente se rispondono ai requisiti di sicurezza essenziali giusta l’allegato I della direttiva CE.

D’intesa con il Segretariato di Stato dell’economia, l’Ufficio federale dei trasporti determina le norme tecniche atte a concretizzare i requisiti di sicurezza essenziali per le imbarcazioni sportive, le imbarcazioni sportive parzialmente completate o i loro componenti e le fa pubblicare sul Foglio federale con il titolo e l’indirizzo per l’ordinazione209.

Se le imbarcazioni sportive o i loro componenti sono costruiti secondo le norme tecniche giusta il capoverso2, si presuppone che i requisiti di sicurezza essenziali siano adempiuti.

Se queste norme non sono applicate o lo sono soltanto in parte, la persona che mette in circolazione l’imbarcazione deve poter comprovare che i requisiti di sicurezza essenziali sono adempiuti in altro modo.

Per comprovare la conformità ai requisiti di sicurezza essenziali, la persona che mette in circolazione l’imbarcazione deve, per dieci anni dalla costruzione, poter fornire entro un termine adeguato la documentazione tecnica giusta l’allegato 30. Per le fabbricazioni in serie il termine di dieci anni decorre dalla costruzione dell’ultimo esemplare.

La documentazione o le informazioni necessarie per la sua valutazione devono essere fornite alle autorità competenti svizzere in una lingua ufficiale svizzera o in inglese. Per la documentazione in inglese, l’autorità competente può richiedere la traduzione parziale o totale in una lingua ufficiale svizzera.

Art. 148h Procedure di valutazione della conformità

Le procedure per la valutazione della conformità sono disciplinate dall’allegato20.

208 Introdotto dal n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089). 209 Gli elenchi dei titoli delle norme designate e i relativi testi possono essere richiesti al Centro svizzero d’informazioni sulle norme tecniche (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurigo.

Art. 148i Organismi di collaudo e di valutazione della conformità

Gli organismi di collaudo e di valutazione della conformità che occorre consultare per la valutazione della conformità ai sensi degli allegati 23 e 24 nonché 26–29 devono, per il relativo settore specifico,:

  1. essere accreditati ai sensi dell’ordinanza del 17 giugno 1996210 sull’accreditamento e sulla designazione;

  2. essere riconosciuti dalla Svizzera nell’ambito di un accordo internazionale;

  3. essere autorizzati in altro modo dal diritto federale.

Chiunque si riferisce alla documentazione di un centro diverso da quelli di cui al capoverso 1 deve dimostrare in maniera credibile che le procedure applicate e la qualifica del centro soddisfano i requisiti svizzeri (art. 18 cpv. 2 LOTC).

Art. 148j Dichiarazione di conformità

Chiunque mette in circolazione una nuova imbarcazione sportiva o un componente, deve presentare una dichiarazione di conformità giusta l’allegato 31, dal quale risulti che l’imbarcazione o il componente corrispondono ai requisiti di sicurezza essenziali e che è stata svolta una procedura di valutazione della conformità giusta l’articolo

Chiunque mette in circolazione un’imbarcazione sportiva parzialmente completata deve presentare solamente una dichiarazione giusta l’allegato 21.

Deve poter essere esibita copia della dichiarazione di conformità durante dieci anni dalla costruzione dell’imbarcazione sportiva. In caso di fabbricazioni in serie questo termine decorre dalla costruzione dell’ultimo esemplare.

La dichiarazione giusta l’allegato 21 o la dichiarazione di conformità giusta l’allegato 31 devono essere redatte in una lingua ufficiale svizzera o in inglese. Per la documentazione in inglese l’autorità competente può richiedere la traduzione parziale o totale in una lingua ufficiale svizzera.

Art. 148k Controlli successivi (sorveglianza del mercato)

Le imbarcazioni sportive, le imbarcazioni sportive parzialmente completate e i componenti che vengono messi in circolazione possono essere successivamente controllati dalle autorità competenti anche al di fuori delle scadenze fissate dall’articolo 101. I controlli garantiscono che tali prodotti messi in circolazione ottemperano alle prescrizioni della presente ordinanza. A questo scopo vengono effettuati controlli per campionatura e si dà seguito alle segnalazioni motivate secondo le quali le prescrizioni della presente ordinanza non sono rispettate.

Nel quadro dei controlli successivi, per provare la conformità delle imbarcazioni sportive, delle imbarcazioni sportive parzialmente completate o dei componenti, le autorità competenti sono autorizzate a:

  1. richiedere la documentazione e le informazioni necessarie;

  2. prelevare campioni;

  3. richiedere esami; e

  4. accedere ai locali commerciali durante le normali ore di lavoro.

Qualora chi mette in circolazione l’imbarcazione non fornisca la documentazione richiesta entro il termine fissato dall’autorità competente o non la fornisca completa, essa può disporre un’ispezione dell’imbarcazione sportiva, dell’imbarcazione sportiva parzialmente completata o del componente. Chi la mette in circolazione ne sostiene le spese.

Prima di ordinare l’ispezione, le autorità competenti offrono a chi mette in circolazione l’imbarcazione la possibilità di esprimersi.

La procedura nei casi di constatazione di non conformità alle prescrizioni delle imbarcazioni sportive, delle imbarcazioni sportive parzialmente completate o dei componenti è retta dagli articoli 19 e 20 LOTC.

Equipaggio

Art. 149 Generalità

Durante la navigazione i battelli e gli impianti galleggianti devono essere dotati, oltre che del conduttore, di un equipaggio sufficientemente numeroso e qualificato per garantire la sicurezza delle persone a bordo e quella della navigazione.211

I membri dell’equipaggio devono avere un’età di almeno 16 anni. Uno di essi deve essere capace di sostituire temporaneamente il conduttore e conoscere il comando dell’impianto di propulsione.

Art. 150 Battelli per trasporto di merci

L’effettivo dell’equipaggio dei battelli per il trasporto di merci è fissato dall’autorità competente.

Di regola, esso si compone:

  1. sui battelli motorizzati d’una capacità di carico – fino a 1000 t 1 marinaio, – oltre 1000 t 2 marinai;

  2. per i battelli rimorchiati 1 marinaio;

  3. per i convogli spinti d’una capacità di carico complessiva – fino a 1000 t 1 marinaio, – oltre 1000 t 2 marinai.

211 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992

Esso può essere aumentato

  1. se le condizioni di navigazione ed il tipo di costruzione del battello lo richiedono, segnatamente in caso di disposizione particolare delle sovrastrutture;

  2. se il conduttore non può manovrare simultaneamente, senza difficoltà, il timone e gli apparecchi di propulsione e se, dal posto di governo non è garantita una sufficiente visuale per tutte le manovre del battello;

  3. se le istallazioni di propulsione non possono essere comandate a distanza e se il controllo delle stesse non può essere assicurato da un altro membro dell’equipaggio fisso con una formazione adeguata;

  4. se il carico richiede una sorveglianza speciale durante la navigazione.

Art. 151 Impianti galleggianti, battelli rimorchiatori e di spinta

L’effettivo dell’equipaggio degli impianti galleggianti durante la navigazione e quello dei rimorchiatori e dei battelli da spinta sono fissati in ogni singolo caso

Art. 152 Battelli per passeggeri

L’effettivo dell’equipaggio dei battelli per passeggeri deve essere conforme alle prescrizioni federali concernenti la navigazione sottoposta a concessione o a permesso.

Assicurazione sulla responsabilità civile

Art. 153 Assicurazione obbligatoria

Nessun natante può essere messo in servizio o stazionare in acque aperte alla navigazione pubblica fintanto che non sia stata stipulata un’assicurazione sulla responsabilità civile.212

Sempreché non siano utilizzati a scopo professionale, i seguenti natanti non sono sottoposti a un’assicurazione obbligatoria:

  1. natanti non motorizzati;

  2. gommoni con una lunghezza inferiore a2,5 m;

  3. battelli a vela non motorizzati con una superficie velica fino a 15 m2.213 2bis Nonostante le deroghe del capoverso2, i natanti utilizzati come kite surf sono sottoposti all’assicurazione obbligatoria di cui al capoverso 1.214 3 La stipulazione dell’assicurazione sulla responsabilità civile obbligatoria deve essere provata mediante un attestato d’assicurazione.

212 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 213 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 214 Introdotto dal n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

Art. 154 Assicuratore

L’assicurazione sulla responsabilità civile dev’essere stipulata presso un istituto d’assicurazione autorizzato dal Consiglio federale ad esercitare questo ramo d’attività. Per i natanti esteri, l’autorità competente può riconoscere un’assicurazione stipulata all’estero, a condizione che la stessa sia conforme alla presente ordinanza.

Art. 155215 Assicurazione minima per non concessionari

Per i natanti motorizzati e i natanti a vela con superficie velica superiore a 15 m2, il cui esercizio non è sottoposto a concessione, l’assicurazione dovrà coprire i diritti delle persone lese almeno fino alla concorrenza di due milioni di franchi per ciascun sinistro, per l’insieme dei danni alle persone e quelli materiali.

Per i battelli adibiti al trasporto professionale di passeggeri deve essere garantita una copertura minima per ciascun sinistro di 70 000 franchi per ogni passeggero ammesso, per un importo totale minimo di 5 milioni di franchi.216

...217

Per i battelli destinati al trasporto di merci per terzi, la copertura minima per ciascun sinistro deve essere portata a 5 milioni di franchi.

L’assicurazione minima per ciascun sinistro ammonta a 750 000 franchi:

  1. per i gommoni con una lunghezza superiore a2,5 m;

  2. per i natanti non motorizzati utilizzati a scopo professionale;

  3. per i battelli a vela non motorizzati e con una superficie velica inferiore a 15 m2 utilizzati a scopo professionale;

  4. per i kite surf.218 6 In caso di manifestazioni nautiche si dovrà stipulare un’assicurazione speciale, essa deve coprire la responsabilità degli organizzatori, dei partecipanti e delle persone ausiliarie per i danni causati da natanti agli spettatori ed a terzi estranei alla manifestazione, nella misura in cui tale responsabilità non è coperta dall’assicurazione del natante che vi prende parte. L’autorità competente che rilascia le autorizzazioni fissa l’importo minimo dell’assicurazione in relazione alle circostanze. Gli importi assicurati non possono essere inferiori a quelli previsti per l’assicurazione ordinaria.

Art. 155a219 Contratti d’assicurazione per concessionari

I contratti d’assicurazione sulla responsabilità civile e le successive modifiche devono essere comunicati all’Ufficio federale dei trasporti.

215 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 216 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 218 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 219 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

L’Ufficio federale dei trasporti può esigere che l’ammontare della copertura assicurativa sia aumentato, qualora questa sia manifestamente insufficiente.

Art. 156 Attestato d’assicurazione

L’attestato e la notifica dell’assicuratore in caso di interruzione o di cessazione dell’assicurazione devono essere rilasciati conformemente ai modelli riprodotti nell’allegato 9. Il Dipartimento determina nell’allegato 9 la forma e il contenuto dei modelli di notifica.220

Un nuovo attestato d’assicurazione dovrà essere presentato all’autorità nel caso che un natante resti oppure venga rimesso in circolazione:

  1. dopo il cambiamento del proprietario o del detentore;

  2. dopo aver trasferito il luogo di stazionamento in un altro Cantone;

  3. dopo che l’assicuratore abbia notificato l’interruzione o la cessazione dell’assicurazione (art. 36 cpv.3 della LF del 3 ott. 1975221 sulla navigazione interna);

  4. in caso di sostituzione del contrassegno con un altro di numero diverso.

L’assicuratore non può far valere nei confronti del danneggiato la mancanza di un nuovo attestato d’assicurazione nei casi secondo il capoverso2 lettere a, b e d, fintanto che il natante è al beneficio della licenza di navigazione precedente.

Per i casi di cui al capoverso2, come pure al momento della messa fuori servizio del natante, la licenza di navigazione deve essere riconsegnata all’autorità che l’ha rilasciata.222 La validità dell’assicurazione cessa il giorno successivo a quello della consegna dei documenti, a meno che non venga presentato un nuovo attestato d’assicurazione. L’autorità comunica all’assicuratore la restituzione della licenza di navigazione. Essa tiene un elenco delle licenze di navigazione depositate, dal quale sia desumibile la data a partire dalla quale gli effetti dell’assicurazione sono sospesi.

Prestito e noleggio di natanti

Art. 157 Prestito

Il detentore o la persona autorizzata a disporre del natante non deve tollerare l’uso dello stesso da parte di terzi, quando sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l’attenzione richiesta dalle circostanze, che il natante non è ammesso alla circolazione o che il conduttore non è autorizzato a condurre.

220 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 222 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992

Il prestito di natanti per i quali non vi è stata un’imposizione doganale è ammesso soltanto con il consenso dell’Amministrazione delle dogane.223

Art. 158 Noleggio

I natanti per la condotta dei quali è necessario un permesso di condurre possono essere dati in noleggio soltanto a persone che possono esibire al noleggiatore il loro permesso di condurre.

I natanti per la condotta dei quali non occorre un permesso di condurre possono essere dati in noleggio soltanto a persone che hanno raggiunto l’età minima seguente:

  1. 14 anni compiuti per i battelli motorizzati e per i natanti a vela;

  2. 10 anni compiuti per gli altri natanti.224 3 È vietato dare in noleggio natanti alle persone per le quali si possa presumere che manchino della necessaria esperienza oppure della capacità a condurre in modo sicuro.

Art. 159 Doveri del noleggiatore

Il noleggiatore di natanti è tenuto a segnalare ai clienti le zone dove la navigazione è pericolosa, ammesso che gli stessi possano raggiungere tali zone. Egli deve pure richiamare l’attenzione dei clienti sulle particolarità locali, sulle condizioni di navigazione, sulle prescrizioni e su tutte le altre circostanze, nella misura in cui le stesse siano importanti per i clienti.

Il noleggiatore deve equipaggiare ogni natante dato in noleggio conformemente alle prescrizioni. I natanti dovranno inoltre essere dotati dei fanali prescritti, a meno che sia stato convenuto di noleggiarli soltanto durante le ore diurne. Il numero di persone ammesso deve essere iscritto sul natante in modo ben visibile.

Impianti per la navigazione

Art. 160 Generalità

Per quanto non di competenza della Confederazione, gli impianti destinati alla navigazione possono essere costruiti soltanto con il consenso del Cantone sul territorio del quale essi si trovano.

Detti impianti devono essere costruiti, equipaggiati e mantenuti in maniera da poter soddisfare le esigenze della presente ordinanza e garantire la sicurezza della navigazione.

223 Nuovo testo giusta il n. 37 dell’all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 224 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992

La segnalazione dei posti di ormeggio mediante boe o altri oggetti analoghi non deve dare adito a confusioni con quella della via navigabile.

Art. 161 Distanze

Le entrate nei porti, i luoghi di noleggio ed i luoghi di ormeggio come pure le altre istallazioni fisse in acqua devono trovarsi ad una distanza appropriata dagli imbarcatoi e dalla rotta dei battelli in servizio regolare.

Disposizioni speciali

Art. 162225 Diritti speciali

I natanti delle autorità, quelli di istituti scientifici e quelli dei servizi di salvataggio sono esonerati dall’osservanza delle disposizioni degli articoli 36 e 37 (segnali della via navigabile), 53 (navigazione nelle zone rivierasche) e 70 (stazionamento), nella misura in cui ciò sia assolutamente richiesto dall’adempimento dei loro compiti. Quando svolgono servizi di sorveglianza, i natanti della polizia e dell’Amministrazione delle dogane sono inoltre esonerati dall’osservanza delle disposizioni concernenti i fanali di bordo, nella misura in cui non risulti pregiudicata la sicurezza della

Per i natanti di cui al capoverso 1, l’autorità competente può autorizzare deroghe a determinate disposizioni di costruzione, qualora l’utilizzazione specifica dei medesimi l’esiga.

Art. 163 Deroghe

L’autorità competente può autorizzare deroghe alle seguenti disposizioni:

  1. articolo 53 capoverso 1 lettera a. Essa può autorizzare corse in prossimità della riva, se non si debbano temere danni od altri inconvenienti, specie nelle zone dove la riva è ripida;

  2. articolo 54 capoversi 5 e 6. Il traino simultaneo di più di due sciatori nautici e quello di attrezzi per il volo può essere autorizzato in determinati settori a scopo di allenamento;

  3. articolo 70. Lo stazionamento in prossimità di ponti e sotto gli stessi può essere autorizzato quando la sicurezza e la fluidità del traffico non ne sono pregiudicate;

  4. articolo 75, in particolare se mancano altre possibilità di trasporto;

  5. articolo 82 capoverso 1 lettera b per i membri della famiglia dei pescatori professionisti che cooperano all’esercizio;

  6. articolo 91 capoverso 1, per i partecipanti a manifestazioni nautiche;

225 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992

  1. articolo 111 capoverso 1 lettera a per i natanti costruiti da non professionisti non è richiesta la targa con il numero di costruzione;

  2. ...226

  3. articolo 139. Una potenza di propulsione più elevata può essere consentita, a condizione che si possano eliminare le carenze nel comportamento del natante.

  4. 227 articolo 141. In occasione di manifestazioni e corsi con supervisione può ammettere per i bambini l’uso di giubbotti di salvataggio senza collare;

  5. 228 articoli 148a–f per gommoni impiegati non a titolo professionale ma esclusivamente per competizioni. Sulla licenza di navigazione va riportato l’uso previsto;

  6. 229 allegato 15 cifra 7 capoverso 1 primo comma e capoverso2 primo comma per percorsi durante competizioni.

La commissione peritale per l’esame di tipo può autorizzare deroghe all’articolo 132 per certe categorie di piccoli natanti, quando attrezzi dell’equipaggiamento prescritti non possono essere convenientemente sistemati.

Altre deroghe possono essere consentite soltanto con l’accordo dell’Ufficio federale dei trasporti. Tale disposizione non si applica invece alle deroghe previste all’articolo 72 capoverso3 (manifestazioni nautiche) ed all’articolo 73 (trasporti speciali).

Le disposizioni speciali relative alla navigazione militare, ai natanti dell’esercito ed ai loro conduttori restano riservate.

Art. 164230 Controllo da parte dell’Amministrazione federale delle dogane

I Cantoni e le autorità federali competenti per il rilascio delle licenze di navigazione notificano alla Direzione generale delle dogane i natanti ammessi per la prima volta.

La Direzione generale delle dogane è autorizzata a verificare se gli annunci trasmessi sono esatti e completi.

Disposizioni finali

Art. 165 Esecuzione

I Cantoni sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.

227 Introdotta dal n. I dell’O dell’8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476). 228 Introdotta dal n. I dell’O dell’8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476). 229 Introdotta dal n. I dell’O dell’8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476). 230 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992

L’Ufficio federale dei trasporti agisce per la Confederazione in quei casi in cui la presente ordinanza conferisce a quest’ultima compiti per i quali non esiste una regolamentazione specifica.

Il Dipartimento può emanare istruzioni per l’esecuzione della presente ordinanza. Di regola, consulta dapprima gli esperti e i Cantoni.231

Art. 166 Disposizioni transitorie

I permessi di condurre per natanti rilasciati anteriormente al 1° aprile 1979 conservano la loro validità; essi devono comunque essere sostituiti entro il 1° aprile 1989 con un permesso di condurre conformemente all’allegato 5.

...232

...233

Gli articoli 109 capoverso 1 e 121 capoverso 1, modificati il 1° gennaio 1992, si applicano soltanto ai natanti messi in servizio la prima volta dopo il 1° gennaio 1992. A partire dal momento in cui i motori sono sostituiti, questi articoli si applicano ai natanti che, il 31 dicembre 1991, erano provvisti di una licenza di navigazione valida.234

L’articolo 144 capoverso 5 si applica soltanto agli impianti galleggianti ordinati dopo il 1° gennaio 1992.235

...236

...237

Le licenze di navigazione per gommoni, rilasciate prima dell’entrata in vigore della modifica dell’8 aprile 1998, rimangono valide al massimo per 15 anni dalla data del rilascio purché sia garantita la sicurezza di funzionamento del gommone e vengano eseguiti i controlli periodici.238

L’articolo 123 capoversi 3quater e 7 si applica a tutti gli impianti di carburante su battelli messi in servizio per la prima volta dopo il 1° gennaio 1999. Esso si applica inoltre agli impianti di carburante modificati dopo l’entrata in vigore della modifica dell’8 aprile 1998.239 231 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476). 234 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 235 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 237 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 set. 1991 (RU 1992 219). Abrogato dal n. I dell’O del 9 mar. 2001 (RU 2001 1089). 238 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476). 239 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476).

La potenza di propulsione indicata nelle licenze di navigazione rilasciate prima dell’entrata in vigore della modifica dell’8 aprile 1998 rimane invariata fino alla sostituzione del motore o dei motori.240

Le licenze di navigazione per imbarcazioni sportive che prima del 1° maggio 2001 sono state rilasciate secondo il diritto anteriore per imbarcazioni da diporto, rimangono valide purché siano soddisfatte le disposizioni dell’articolo 153 concernenti l’assicurazione obbligatoria. In seguito a modifiche o ammodernamenti che migliorano notevolmente la sicurezza deve essere rilasciata una nuova licenza. Relativamente alle modifiche e agli ammodernamenti le imbarcazioni sportive sono soggette alle disposizioni della sezione 46.241

Le imbarcazioni sportive messe in circolazione in Svizzera per la prima volta antecedentemente al 1° maggio 2001 non devono rispondere ai requisiti della sezione 46, purché non siano riscontrati difetti che potrebbero influire negativamente sull’ambiente e sulla salute degli utenti o di altre persone.242

Le imbarcazioni sportive che il 1° maggio 2001 sono in costruzione presso un costruttore con sede in Svizzera sono escluse dalle disposizioni della sezione 46. Devono tuttavia essere registrate prima del 1° gennaio 2002 presso l’Associazione svizzera dei costruttori navali243 indicando il costruttore, il tipo di imbarcazione e il numero di costruzione. Al collaudo deve essere presentato un attestato dell’Associazione dei costruttori navali che certifichi la registrazione dell’imbarcazione sportiva entro i termini.244

I natanti che rientrano nel campo d’applicazione della direttiva CE e per i quali non sussiste la necessaria dichiarazione di conformità secondo l’articolo 148j, fino al 1° gennaio 2002 possono essere immatricolati secondo il diritto anteriore come imbarcazioni da diporto.245

Le licenze di navigazione di battelli adibiti al trasporto a titolo professionale di 12 passeggeri al massimo rimangono valide fino al 31 dicembre 2007, purché siano state svolte le ispezioni periodiche previste senza riscontro di anomalie e siano rispettate le disposizioni dell’articolo 153 concernente l’assicurazione obbligatoria. Dal 1° gennaio 2008 devono essere rilasciate nuove licenze di navigazione. A tal fine, le imbarcazioni dovranno superare un nuovo collaudo. Si applicano le disposizioni dell’articolo 148 capoverso2.246

L’articolo 143a si applica a tutti i battelli per il trasporto di merci. Per quelli esistenti per i quali non vi sia la prova di una sufficiente stabilità ai sensi dell’articolo 143a, essa dovrà essere fornita all’autorità competente al più tardi entro il 31 dicembre 2007. L’autorità competente può prescrivere misure volte a migliorare la stabilità. Gli articoli 146 capoversi 2–5, 146a e 147 si applicano ai battelli per il trasporto 240 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476). 241 Introdotto dal n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089). 242 Introdotto dal n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089). 243 Associazione svizzera dei costruttori navali, Sede commerciale, Casella postale 74, 8117 Fällanden. 244 Introdotto dal n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089). 245 Introdotto dal n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089). 246 Introdotto dal n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

di merci che vengono immatricolati in Svizzera per la prima volta dopo il 1° maggio 2001. Per quelli esistenti esse si applicano sono nel caso in cui i settori in questione siano interessati da modifiche o ristrutturazioni.247

Entro il 30 aprile 2002 i Cantoni designano gli specchi d’acqua sul loro territorio sui quali è autorizzata la pratica del surf al traino giusta l’articolo 54 capoverso

Art. 167 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 1979.

247 Introdotto dal n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089). 248 Introdotto dal n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

Allegato 1249 (art. 16, 17 e 105) Contrassegni dei battelli 1. Contrassegni cantonali I natanti sottoposti al controllo cantonale devono essere contrassegnati con due lettere maiuscole seguite da numeri come segue: Zurigo ZH Sciaffusa SH Berna BE Appenzello Esterno AR Lucerna LU Appenzello Interno AI Uri UR San Gallo SG Svitto SZ Grigioni GR Untervaldo Soprasselva OW Argovia AG Untervaldo Sottoselva NW Turgovia TG Glarona GL Ticino TI Zugo ZG Vaud VD Friburgo FR Vallese VS Soletta SO Neuchâtel NE Basilea Città BS Ginevra GE Basilea Campagna BL Giura JU 2. Contrassegni della Confederazione I natanti della Confederazione devono essere contrassegnati con una lettera maiuscola seguita da numeri come segue: natanti dell’Amministrazione A natanti dell’esercito M 3. Contrassegni particolari

  1. I battelli delle imprese di navigazione della Confederazione e quelli di un’impresa che beneficia di una concessione federale portano un nome oppure le iniziali dell’impresa seguite da numeri.

  2. I natanti per i quali non vi è stata un’imposizione doganale portano: – le iniziali cantonali e un numero d’ordine della serie compresa tra 90 000 e 99 999, o – targhe doganali speciali con le iniziali cantonali, seguite da numeri, una striscia verticale rossa di 4 cm di larghezza e la lettera Z. La striscia rossa contiene le due ultime cifre dell’anno di scadenza. Queste cifre sono bianche e alte3 cm.

249 Aggiornato dal n. II dell’O dell’11 set. 1991 (RU 1992 219) e dal n. 37 dell’all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RS 631.01).

Allegato 2250 Segnali a vista dei natanti Generalità 1. Gli schizzi riprodotti qui di seguito hanno unicamente carattere indicativo. Occorre pertanto riferirsi al testo dell’ordinanza, il quale fa esclusivamente fede. 2. I simboli utilizzati hanno il seguente significato:

a. fanali:

luce fissa visibile luce fissa visibile luce fissa visibile da ogni lato soltanto su un arco soltanto su un arco d’orizzonte limitato d’orizzonte limitato non visibile per chi la guarda luce intermittente

b. tavole o bandiere e palloni:

tavola o bandiera pallone 250 Aggiornato giusta il n. II dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 Battelli motorizzati

Articolo 24 capoverso 1

– battelli isolati o rimorchianti altri natanti fanale d’albero o fanale di prua: luce chiara bianca

fanali laterali: luce chiara verde luce chiara rossa – convogli spinti luce chiara bianca sul natante di testa verde luce chiara verde luce chiara rossa 1a luce ordinaria bianca – imbarcazioni da diporto i fanali secondo il capoverso 1 Invece di luci chiare si possono usare luci ordinarie

capoverso2 lettera a – imbarcazioni da diporto i fanali del capoverso 1 Invece di luci chiare si possono usare luci ordinarie fanali a luce ordinaria bianca visibili da tutti i lati capoverso 3 – natanti a vela che navigano a motore, con o senza vela Lettera a fanale a luce ordinaria bianca visibile da tutti i lati I fanali possono essere collocati a prua uno accanto all’altro o riuniti in una lanterna bicolore 4b luce ordinaria bianca I fanali laterali e il fanale di poppa possono essere riuniti in una lanterna tricolore collocata sulla punta dell’albero.

capoverso 4 quando la potenza propulsiva non eccede 6 kW:

Natanti senza motore

Articolo 25 capoverso 1

– natanti che navigano isolati o in convoglio rimorchiato – natanti a vela capoverso2 lettera a I fanali possono essere collocati a prua uno accanto all’altro o riuniti in una lanterna bicolore.

fanale di poppa:

lanterna tricolore collocata sulla punta dell’albero Natanti in stazionamento

Articolo 26 capoverso 1

luce ordinaria bianca, visibile da tutti i lati – impianti galleggianti quando la sicurezza della navigazione lo esige: illuminazione che consenta di distinguere i contorni

Battelli in servizio regolare

Articolo 27 lettera a

luce chiara bianca luce chiara verde

luce chiara rossa luce ordinaria bianca e inoltre, a 1 m almeno sopra il fanale d’albero: luce chiara verde, visibile da tutti i lati pallone verde

Protezione contro il moto ondoso

Articolo 28 lettera a

in più dei fanali prescritti: luce ordinaria rossa, visibile da tutti i lati, collocata sopra la luce ordinaria bianca bandiera, di cui la metà superiore è di color rosso e la metà inferiore di color bianco due bandiere, quella superiore rossa e quella inferiore bianca

Ancoraggi pericolosi

Articolo 29 capoverso 1 lettera a

luce ordinaria bianca, visibile da tutti i lati, collocata sopra la luce bianca visibile da tutti i lati giusta l’articolo 26 capoverso 1 due bandiere bianche sovrapposte quando la sicurezza della navigazione lo esige: luci bianche visibili da tutti i lati che contrassegnano ciascun ancoraggio

boe gialle che segnalino ciascun ancoraggio

Battelli della polizia e dei servizi ausiliari

Articolo 30 capoverso 1

luce blu intermittente – battelli della polizia, dei servizi di sorveglianza di frontiera o di vigilanza sulla pesca se intendono entrare in comunicazione con altri natanti: bandiera, secondo lettera «K» (bandiera, di cui la metà lato asta è gialla

e l’altra metà blu) Imbarcazioni da pesca

Articolo 31 capoverso 1 lettera a

– imbarcazioni dei pescatori professionisti luce ordinaria gialla, visibile da tutti i lati pallone giallo – imbarcazioni per la pesca con la sciabica pallone bianco

Segnalazione durante le immersioni

Articolo 32 capoverso 1

– durante le immersioni svolte da riva tavola, secondo la lettera «A» (tavola o bandiera a due punte, di cui la metà lato asta è bianca, l’altra metà blu) – durante le immersioni svolte al largo tavola, secondo la lettera «A» (tavola o bandiera a due punte, di cui la metà lato asta è bianca, l’altra metà blu) Natanti impossibilitati a manovrare

Articolo 51 capoverso 1

agitare un fanale

agitare una bandiera rossa

Natanti in difficoltà

Articolo 58 lettera a

agitare un fanale con movimento rotatorio

agitare una bandiera rossa oppure un altro oggetto appropriato con movimento rotatorio

lettera f alzare ed abbassare lentamente le braccia allargate

Impianti galleggianti, natanti al lavoro e natanti incagliati o affondati

Articolo 71 capoverso 1 lettera a Esempio: 2. Certificati 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4.1 4.2 1. 2. 3. 1. 2. 3. 3.13.2 1. 2. 3. 4. 5. 5.1 5.2 5.3 1. 2. 3. 1. 2. 3. 3.13.2 1. 2.

fanale ordinario rosso fanale ordinario bianco è ostacolato fanale ordinario rosso bandiera, di cui la metà superiore è di color rosso e la metà inferiore di color bianco è ostacolato

bandiera rossa due bandiere sovrapposte, di cui la superiore di color rosso, quella inferiore di color bianco

è ostacolato: bandiera rossa Allegato 3251 (art. 34, 45, 51, 52, 56, 58, 63 e 64) Segnali acustici dei natanti A. Segnali generali Segnale Significato Articolo — «Attenzione» o 34 un suono prolungato «mantengo la rotta»

– «Accosto a dritta» 34 un suono breve –– «Accosto a sinistra» 34 due suoni brevi ––– «Batto a ritroso» 34 tre suoni brevi –––– «Sono impossibilitato a manovrare» 34 e 51 quattro suoni brevi ............ «Pericolo di collisione» 34 serie di suoni molto brevi B. Segnali d’incrocio –– «L’incrocio deve avvenire a dritta 45 cpv. 3 due suoni brevi su dritta»

— «Segnale di passaggio di ponti» 64 cpv. 1 un suono prolungato C. Segnali per l’entrata e l’uscita dai porti — «Segnale d’uscita da un porto» — un suono prolungato 251 Aggiornato giusta il n. II dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 ——— «Segnale d’entrata in un porto dei 52 cpv. 1 tre suoni prolungati battelli in servizio regolare e dei natanti in difficoltà»

D. Segnali in caso di tempo con scarsa visibilità Segnale Significato Articolo — «Segnale dei natanti ad eccezione dei 56 un suono prolungato battelli in servizio regolare» almeno una volta al minuto —— «Segnale dei battelli in servizio regola- 56 due suoni prolungati re» dati almeno una volta al minuto E. segnali nei casi di difficoltà ———— «Segnale di natanti in difficoltà» 58, lett. c serie di suoni prolungati o ––– ——— ––– «Segnale di natanti in difficoltà» 58, lett. d tre suoni brevi, tre suoni prolungati, tre suoni brevi (SOS) o «Segnale di natanti in difficoltà» 58, lett. e rintocchi continui di campana Allegato 4252 (art. 36 a 40) Segnaletica della via navigabile Generalità 1. I segnali della via navigabile, ad eccezione di quelli costituiti da corpi galleggianti, devono essere disposti in maniera tale da presentarsi nella forma indicata nel presente allegato. 2. Le tavole devono essere dimensionate in modo che la lunghezza del lato più piccolo sia almeno di 80 cm. Quando la parte posteriore d’una tavola non indica un segnale, essa dev’essere dipinta di color bianco. 3. I segnali costituiti da corpi galleggianti sferici e cilindrici devono avere un diametro di almeno 40 cm, quelli di forma conica un diametro alla base di almeno 60 cm. 4. I segnali cilindrici fissi o posati su un corpo galleggiante devono avere un diametro di almeno 30 cm, quelli a forma di cono un diametro alla base di almeno 45 cm. 5. I segnali della via navigabile possono essere illuminati.

252 Aggiornato giusta il n. II dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 I. Segnali a vista253 A. Segnali di divieto A.1 Divieto di passaggio – segnale di divieto generale – due fanali sovrapporti A.2 Divieto per i natanti motorizzati A.3 Divieto per lo sci nautico A.4 Divieto per i battelli a vela 253 Per legenda dei colori vedi alla fino del n. I del presente allegato.

A.4bis Divieto di navigare con le tavole a vela A.5 Divieto di sorpasso A.6 Divieto di incrociare e sorpassare A.7 Divieto di stazionare A.8 Divieto d’ancorare A.9 Divieto d’ormeggiare A.10 Divieto di virare A.11 Divieto di cagionare moto ondoso o risucchi A.12 Divieto di navigare fuori dei limiti indicati A.13 Divieto d’accesso, ancorché occorra preparare il proseguimento della rotta B. Segnali d’obbligo B.1 Obbligo di prendere la direzione indicata dalla freccia B.2 Obbligo di fermarsi in determinate condizioni B.3 Obbligo di non superare la velocità indicata in chilometri orari km/h B.4 Obbligo di emettere un segnale acustico B.5 Obbligo di osservare una prudenza particolare C. Segnali di limitazione C.1 Altezza del passaggio limitata (al di sopra del pelo d’acqua) C.2 Larghezza limitata del passaggio C.3 La via navigabile si restringe; il numero indicato sul segnale rappresenta, in metri (m), la distanza della riva, cui devono tenersi i natanti C.4 Profondità limitata dell’acqua D. Segnali di raccomandazione D.1 Passaggio raccomandato sotto i ponti

  1. per la navigazione nei due sensi

  2. per la navigazione solo nel senso dal quale il segnale è visibile D.2 Raccomandazione di tenersi entro lo spazio indicato con il colore «verde»

E. Segnali d’indicazione E.1 Autorizzazione di passaggio E.2 Autorizzazione di stazionare E.3 Autorizzazione di gettare l’ancora E.4 Autorizzazione d’ormeggiare E.5 Autorizzazione di praticare lo sci nautico E.5bis Tavole a vela autorizzate E.6 Raccomandazione di dirigersi nel senso della freccia E.7 Chiatta di traghetto che non naviga liberamente E.8 Chiusa E.9 Posto per mettere in acqua i natanti E.10 Posto per togliere dall’acqua i natanti E.11 Fine di un divieto o di un obbligo E.12 Linea ad alta tensione F. Targhette ed iscrizioni complementari I segnali della via navigabile A.1 fino a E.12 possono essere completati con: 1. Delle targhette indicanti la distanza a partire dalla quale va osservata la prescrizione o la particolarità indicata dal segnale della via navigabile. Le targhette sono disposte sopra il segnale della via navigabile.

Obbligo di non superare 12 km/h a 1000 m 2. Frecce indicanti la direzione del settore al quale s’applica il segnale della via navigabile.

Autorizzazione di stazionamento 3. Delle targhette recanti spiegazioni o indicazioni complementari. Le targhette sono disposte sotto il segnale principale della via navigabile.

Fermata per la dogana G. Segnalazione del basso fondale e di altri ostacoli G.1 Ostacoli isolati cono con il vertice verso il basso verniciato in rosso o non verniciato G.2 Segnalazione dell’idrovia cilindri verniciati in rosso o non verniciati coni con il vertice verso l’alto verniciati in verde o non verniciati Segnalazione di un basso fondale in prossimità della riva – lato al largo: cilindri – lato terra: coni Segnalazione di un’idrovia in zona di bassi fondali – lato destro visto dal largo: coni verdi – lato sinistro visto dal largo: cilindri rossi G.3 Ostacoli estesi – nel quadrante nord: due coni sovrapposti, i due vertici rivolti verso l’alto – nel quadrante est: due coni sovrapposti, il cono inferiore con il vertice rivolto verso l’alto, il cono superiore con il vertice rivolto verso il basso – nel quadrante sud: due coni sovrapposti, i due vertici rivolti verso il basso – nel quadrante ovest: due coni sovrapposti, il cono inferiore con il vertice rivolto verso l’alto, il cono superiore con il vertice rivolto verso il basso Base fondale esteso I segnali indicano che delle acque profonde si trovano nel quadrante nord ed in quelle ovest.

H. Segnali d’avviso di tempesta H.1 Avviso di prudenza H.2 Avviso di tempesta Leggenda dei colori = giallo = grigio = bianco = verde II. Segnali acustici Segnali di localizzazione Segnali Significato Articolo –– «segnali delle installazioni fisse in caso di 39 due suoni brevi scarsa visibilità» tre volte al minuto «segnali delle installazioni fisse in caso di 39 rintocchi continui di scarsa visibilità» campana «segnali delle installazioni fisse in caso di 39 suono di una sirena scarsa visibilità»

Allegato 5254 (art. 84 cpv. 1) Permesso di condurre 1. Carta, colore e formato del documento 1.1 I permessi di condurre devono essere stampati su carta di sicurezza dotata dei seguenti elementi di sicurezza:

  1. filigrana bitonale integrale costituita dalla combinazione delle lettere CH e dalla croce svizzera;

  2. striscia doppia iridescente IRISAFE® di colore verde e lilla con caratteri visibili della combinazione delle lettere CH e della croce svizzera;

  3. fibre visibili di colore rosso e verde;

  4. fibre visibili ai raggi UV di colore blu, giallo e rosso;

  5. inchiostro di sicurezza della ditta SICPA applicato con guilloche.

1.2 I permessi di condurre devono essere stampati su carta di sicurezza blu (SICPA n. 144 860) di formato A5 (21×14,8 cm).

2. Contenuto dei permessi di condurre 2.1 I permessi di condurre per conduttori di imprese di navigazione con concessione federale sono compilati conformemente al modello 1. 2.2 I permessi di condurre cantonali sono compilati conformemente al modello2.

3. Disposizioni transitorie 3.1 I permessi di condurre rilasciati entro il 28 febbraio 2002 rimangono validi. 3.2 Per la modifica di permessi o il rilascio di nuovi permessi, dal 1° gennaio 2003 si applicano le disposizioni del presente allegato. I nuovi permessi possono essere rilasciati conformemente alle disposizioni del presente allegato dal 1° marzo 2002.

254 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 29 gen. 2002, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 545).

102 Text der Verfügungen der Behörde Texte des décisions de l'autorité Testo delle decisioni dell'autorità

Auflagen 747.201.1 Obligations Obblighi

Muss Brille oder Kontaktschalen tragen Schweizerische Eidgenossenschaft Doit porter des lunettes ou des verres de contact Confédération suisse Deve portare occhiali o lenti a contatto Confederazione svizzera

Darf nur das bezeichnete Schiff führen Ne doit conduire que Ie bateau indiqué Può condurre solo il natante indicato

Kat. B beschränkt auf das bezeichnete Gewässer Cat. B limitée au plan d'eau indiqué Cat. B limitata al piano d'acqua indicato

Kat. B beschränkt auf die bezeichnete Personenzahl Cat. B limitée au nombre de passagers indiqué Cat. B limitata al numero di passeggeri indicato

Dieser Ausweis gilt auch für die Grenzgewässer wie Genfersee, Bodensee Führerausweis (Schifferpatent), Langensee und Luganersee. Le présent permis est aussi valable sur toutes les eaux frontalières telles que le Permis de conduire Léman, Ie lac de Constance, Ie lac Majeur et Ie lac de Lugano. Questo permesso è anche valevole su tutte Ie acque confinarie aperte alla Licenza di condurre navigazione come il Lemano, il lago di Costanza, il lago Maggiore e il lago di Lugano. Permesso di condurre per conduttori di imprese di navigazione Schifffahrt Navigation Navigazione Vorschriften Der Inhaber ist verpflichtet, Änderungen der im Ausweis vermerkten Tatsachen der zuständigen Behörde (bei Wohnsitzverlegung in einen andern Kanton der Behörde des neuen Wohnsitzkantons) innert 14 Tagen anzuzeigen und den Ausweis vorzulegen. Der Ausweis ist an Bord mitzuführen und auf Verlangen den Kontrollorganen vorzuweisen. Prescriptions Le titulaire est tenu d'annoncer dans les 14 jours à I'autorité compétente, en lui présentant son permis, les changements de faits annotés dans Ie document. S'il y a transfert du domicile dans un autre canton, il s'annoncera à I'autorité de ce canton dans Ie même délai. Le permis doit se trouver à bord et doit être présenté aux organes de contrôle sur demande. Vorschriften auf Seite 4 beachten Prescrizioni Observer les prescriptions de la page 4 Il titolare è tenuto ad annunciare entro 14 giorni all'autorità competente, presentando la Osservare le prescrizioni a pagina 4 licenza, i cambiamenti dei dati indicati nel documento.

Se trasferisce il domicilio in un altro cantone, deve comunicarlo all'autorità del nuovo cantone entro il medesimo termine. II permesso deve trovarsi a bordo e presentato, a richiesta, agli organi di controllo. con concessione federale Modello 1 Navigazione interna Name und Vorname Nom et prénom Cognome e nome Ordinanza Beruf Profession Professione Wohnsitz Photographie Domicile Photographie Domicilio Fotografia Geburtsdatum Date de naissance Data di nascita Unterschrift des Inhabers Heimatgemeinde (Ausländer: Heimatstaat) Stempel d. Beh. Commune d’origine (étrangers: pays d’origine) Sceau de l’autor. Comune di origine (stranieri: paese d’origine) Signature du titulaire Bollo dell’autorità.

Kategorie und allfällige Verfügungen der Behörde Datum der Prüfung Catégorie et décisions éventuelles de l’autorité Date de l’examen Categoria e eventuali decisioni dell‘autorità Data dell‘esame Firma del titolare Neuer Wohnsitz Datum und Stempel Nouveau domicile Date et timbre Nuovo domicilio Data e timbro Bundesamt für Verkehr Office fédéral des transports den Ufficio federale dei trasporti Bern, le il 103 747.201.1 104 Text der Verfügungen der Behörde Texte des décisions de l'autorité Testo delle decisioni dell'autorità

Auflagen 747.201.1 Obligations Obblighi

Muss Brille oder Kontaktschalen tragen Schweizerische Eidgenossenschaft Doit porter des lunettes ou des verres de contact Confédération suisse Deve portare occhiali o lenti a contatto Confederazione svizzera

Darf nur das bezeichnete Schiff führen Ne doit conduire que Ie bateau indiqué Può condurre solo il natante indicato

Kat. B beschränkt auf das bezeichnete Gewässer Cat. B limitée au plan d'eau indiqué Cat. B limitata al piano d'acqua indicato

Kat. B beschränkt auf die bezeichnete Personenzahl Cat. B limitée au nombre de passagers indiqué Cat. B limitata al numero di passeggeri indicato

Dieser Ausweis gilt auch für die Grenzgewässer wie Genfersee, Bodensee Führerausweis (Schifferpatent), Langensee und Luganersee. Le présent permis est aussi valable sur toutes les eaux frontalières telles que le Permis de conduire Léman, Ie lac de Constance, Ie lac Majeur et Ie lac de Lugano. Questo permesso è anche valevole su tutte Ie acque confinarie aperte alla Licenza di condurre navigazione come il Lemano, il lago di Costanza, il lago Maggiore e il lago di Lugano. Permesso di condurre cantonale Schifffahrt Navigation Navigazione Vorschriften Der Inhaber ist verpflichtet, Änderungen der im Ausweis vermerkten Tatsachen der zuständigen Behörde (bei Wohnsitzverlegung in einen andern Kanton der Behörde des neuen Wohnsitzkantons) innert 14 Tagen anzuzeigen und den Ausweis vorzulegen. Der Ausweis ist an Bord mitzuführen und auf Verlangen den Kontrollorganen vorzuweisen. Prescriptions Le titulaire est tenu d'annoncer dans les 14 jours à I'autorité compétente, en lui présentant son permis, les changements de faits annotés dans Ie document. S'il y a transfert du domicile dans un autre canton, il s'annoncera à I'autorité de ce canton dans Ie même délai. Le permis doit se trouver à bord et doit être présenté aux organes de contrôle sur demande. Vorschriften auf Seite 4 beachten Prescrizioni Observer les prescriptions de la page 4 Il titolare è tenuto ad annunciare entro 14 giorni all'autorità competente, presentando la Osservare le prescrizioni a pagina 4 licenza, i cambiamenti dei dati indicati nel documento.

Se trasferisce il domicilio in un altro cantone, deve comunicarlo all'autorità del nuovo cantone entro il medesimo termine. II permesso deve trovarsi a bordo e presentato, a richiesta, agli organi di controllo.

Modello 2 Navigazione interna KATEGORIEN – CATÉGORIES - CATEGORIE Prüfungsdatum und Stempel Date de I'examen et sceau Name, Vornamen Data dell'esame e bollo Wohnsitz Schiffe mit Maschinenantrieb Ordinanza A Bateaux motorisés Nom, prénoms Natanti motorizzati Domicile Fahrgastschiffe B Bateaux à passagers Cognome, nomi Natanti per passeggeri Domicilio Güterschiffe mit Maschinenantrieb, Schubschiffe and Schlepper Bateaux à marchandises motorisés, Geburtsdatum C pousseurs et remorqueurs Date de naissance Natanti motorizzati per il trasporto di merci, Data di nascita spingitori a rimorchiatori Heimatort Segelschiffe Lieu d’origine D Bateaux à voile Luogo d‘origine Natanti a vela Kunden-Nr.

Schiffe besonderer Bauart und solche, die nicht o N de client unter eine der Kategorien A bis D fallen o N de cliente Bateaux de construction particulière et ceux ne E faisant pas partie des catégories A à D den le Natanti di costruzione particolare e natanti che il non fanno parte delle categorie da A fino a D Neuer Wohnsitz Verfügungen der Behörde (Text s. Seite 4) Nouveau domicile Décisions de I'autorité (texte v. page 4) Nuovo domicilo Decisioni dell'autorità (testo v. pagina 4) Photographie Photographie Fotografia Unterschrift des Inhabers Signature du titulaire Firma del titolare 105 747.201.1

Documenti internazionali255

1. Certificati internazionali di capacità rilasciati in Svizzera a. Per i titolari di permessi di condurre svizzeri delle categorie A, B e C, inscrivere a pagina 2 del certificato, per la categoria M, la lettera a nella casella libera al centro e la cifra 1 nella casella libera di destra. Sbarrare con una linea trasversale la parte della casella di destra rimasta libera. b. Per i titolari di permessi di condurre svizzeri della categoria D, inscrivere alla pagina 2, per la categoria S, la lettera a nella casella libera al centro e la cifra 1 nella casella libera di destra. Sbarrare con una linea trasversale la parte della casella di destra rimasta libera. c. Se un certificato è richiesto per condurre battelli, per i quali un permesso di condurre non è necessario secondo la presente ordinanza, sbarrare con una linea trasversale alla pagina 2 del certificato tutte le caselle libere.

e carte internazionali di capacità rilasciate all’estero a. I certificati esteri sono rilasciati da un’autorità oppure dalle organizzazioni che quest’ultima ha abilitato a tale effetto. In taluni Stati, l’autorità non si occupa della navigazione da diporto. In questo caso, una carta internazionale di capacità viene rilasciata al posto del certificato di capacità, da parte di organizzazioni qualificate. b. I documenti sono redatti nelle lingue ufficiali degli Stati. Se né il francese né l’inglese sono lingue ufficiali, una di queste lingue deve essere utilizzata in ogni caso, oltre alla lingua ufficiale, almeno nel titolo. I documenti indicano, nell’angolo superiore destro della prima pagina, la lettera o il gruppo di lettere di distinzione del Paese d’emissione. c. Per essere valevoli, i documenti devono essere compilati in modo completo. Non sono ammesse caselle interamente o parzialmente vuote. Altri organi d’emissione all’infuori di quelli menzionati nell’elenco dell’Ufficio federale dei trasporti non sono riconosciuti.

255 I moduli contenuti in questo all., pubblicati nella RU 1979 337, non sono più riprodotti nella RS.

Allegato 7256 (art. 97 cpv. 1)

Licenze di navigazione

1. Carta, colore e formato del documento 1.1 Le licenze di navigazione per natanti sottoposti alla vigilanza cantonale devono essere stampate su carta di sicurezza dotata dei seguenti elementi di sicurezza: a. filigrana bitonale integrale costituita dalla combinazione delle lettere CH e dalla croce svizzera; b. striscia doppia iridescente IRISAFE® di colore verde e lilla con caratteri visibili della combinazione delle lettere CH e della croce svizzera; c. fibre visibili di colore rosso e verde; d. fibre visibili ai raggi UV di colore blu, giallo e rosso; e. inchiostro di sicurezza della ditta SICPA applicato con guilloche. 1.2 Le licenze di navigazione per natanti sottoposti alla vigilanza cantonale devono essere stampate su carta di sicurezza grigia (SICPA n. 170 449) di formato A5 (21×14,8 cm). 1.3 Le licenze di navigazione per natanti di imprese di navigazione con concessione federale devono essere stampate su carta bianca impermeabile (tipo «neobond» rivestita, bianca) di formato A4 (29,7×21 cm).

2. Contenuto delle licenze di navigazione 2.1 Le licenze di navigazione per l’ammissione ordinaria di natanti soggetti alla vigilanza cantonale sono compilate conformemente al modello 1. 2.2 Le licenze di navigazione per natanti di imprese di navigazione con concessione federale sono compilate conformemente al modello 3. 2.3 Le licenze di navigazione per natanti per i quali non è vi è stata un’imposizione doganale e le licenze di navigazione collettive sono compilate conformemente al modello 1; esse si distinguono mediante un’annotazione apposita sulla licenza. I modelli 2 e 4 non sono più utilizzati; si elimina la relativa illustrazione.

3. Disposizioni transitorie 3.1 Le licenze di navigazione rilasciate entro il 28 febbraio 2002 rimangono valide.

256 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 29 gen. 2002 (RU 2002 545). Aggiornato dal n. 37 dell’all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RS 631.01).

3.2 Per la modifica di licenze o il rilascio di nuove licenze, dal 1° gennaio 2003 si applicano le disposizioni del presente allegato. Le nuove licenze possono essere rilasciate conformemente alle disposizioni del presente allegato dal 1° marzo 2002.

Modello 1 Licenza di navigazione per l’ammissione ordinaria di natanti soggetti alla vigilanza cantonale, licenza di navigazione collettiva e licenza di navigazione per i natanti per i quali non vi è stata un’imposizione doganale

110 Vorschriften Tatsachen, die eine Änderung dieses Ausweises erfordern, sind der Ausgabestelle innert 14 Tagen zu melden. Der Ausweis ist an Bord mitzuführen and auf Verlangen den Kontrollorganen vorzuweisen. 747.201.1 Prescriptions Tout fait nécessitant une modification de ce permis doit être annoncé dans les 14 jours à l'autorité qui I'a délivré. Schweizerische Eidgenossenschaft Le permis doit se trouver à bord et doit être présenté aux organes de contrôle sur demande. Confédération suisse Prescrizioni Confederazione svizzera I fatti che richiedono una modificazione di questa licenza vanno annunciati entro 14 giorni all'autorità che l’ha rilasciata. La Iicenza deve trovarsi a bordo e presentata, a richiesta, agli organi di controllo.

ZoIIvorschrlften Wurden im Ausland Reparaturen oder sonstige Änderungen am Schiff vorgenommen, so sind sie beim Einreisezollamt anzumelden. Dem Zollamt ist eine Rechnung vorzulegen, in der allenfalls ersetzte oder hinzugefügte Teile nach Art, Gewicht and Wert einzeln aufgeführt sind. Über die Benützung von anderen als Zollandeplätzen am schweizerischen Ufer von Schiffsausweis Grenzgewässern bestehen besondere Vorschriften: Merkblatt bei der Zollverwaltung verlangen. Permis de navigation Prescriptions douanières Licenza di navigazione Si le bateau a été l’objet, à l'étranger, de réparations ou de modifications, il faut les annoncer au bureau de douane d'entrée et lui présenter la facture y relative. Si des pièces ont été échangées ou ajoutées, elles doivent être mentionnées séparément dans la facture, selon le genre, le poids et la valeur. L'utilisation de débarcadères autres que douaniers sur la rive suisse des eaux frontalières est Ausgestellt durch: Etabli par: Rilasciata da: régie par des prescriptions spéciales (demander à l’administration des douanes la notice y relative). Prescrizioni doganali Se il natante è sottoposto all'estero a riparazioni o modificazioni, queste ultime vanno notificate all'ufficio doganale d'entrata. All'ufficio doganale dev'essere presentate una fattura nella quale siano indicati il genere, il peso e il valore di ogni pezzo eventualmente sostituito o aggiunto. Circa l'utilizzazione, sulla riva svizzera di acque di confine, di punti d'approdo diversi da quelli doganali esistono disposizioni particolari; chiedere le rispettive istruzioni all'amministrazione delle dogane. Ausrüstung - Equipement - Armamento

Vorschriften auf Seite 4 beachten Observer les prescriptions de la page 4 Osservare le prescrizioni a pagina 4

Navigazione interna

Kennzeichen Signes distinctifs Contrassegni Name, Vorname Bes. Verwendung Ordinanza Wohnsitz Usage spécial Nom, prénoms Uso speciale Domicile Stamm-Nummer N o matricule Cognome, nomi N o di matricola Domicilio Art des Schiffes Genre du bateau Genere del natante Hafter – Détenteur – Detentore

Geburtsdatum Heimatstaat Marke und Typ Date de naissance Pays d’origine Marque et type Data di nascita Paese d‘origine Marca e tipo Haftpflichtversicherung Schalen-Nummer o Assurance resp. civile N de la coque (HIN) Assicurazione resp. civile N o dello scafo Kantonale Vermerke Annotations cantonales Annotazioni cantonali Material Matière Verfügungen der Behörde Décisions de l‘autorité Decisioni dell‘autorità Materiale

Länge Breite Longueur (cm) Largeur (cm) Lunghezza Larghezza Personenzahl Ladung Nombre de personnes Charge (t) Numero di posti Carico Typenschein Segelfläche 2 Carte type Surface vélique (m ) Certificato tipo Superficie velica Motormarke & Typ Motor Nr. Leistung (kW) Abgas-Typengenehm.

Marque & type moteur N o du moteur Puissance (kW) Approbation de type Marca & tipo motore Prüfungen Motore No Expertises Perizie Potenza (kW) Certificato d’omolog. 1. Inverkehrsetzung Standort 1re mise en circulation Lieu de stationnement 1a entrata in circolazione Luogo di stazione

111 747.201.1

747.201.1 Navigazione interna

Licenze di navigazione per natanti di imprese Modello 3 di navigazione con concessione federale Schweizerische Eidgenossenschaft Schiffsausweis Confédération suisse Permis de navigation Confederazione svizzera Licenza di navigazione für das Eigentum pour le Propriété de per il Proprietà di Das Schiff darf zum gewerbsmässigen Transport von Le bateau peut être utilisé pour le transport professionnel Il battello può essere adibito al trasporto professionale auf dem Zone sur le lac zone verwendet werden sul lago zona Die Tragfähigkeit des Schiffes beträgt Personen beziehungsweise Tonnen La capacité de charge du bateau est de personnes ou de tonnes La portata del battello è di persone o di tonnellate Schiffskategorie Rettungsmittelbestand Catégorie du bateau Nombre d’engins de sauvetage Categoria di battello Numero di attrezzi di salvataggio

Länge über Alles Breite über Alles Breite auf Spant Longueur hors tout m Largeur hors tout m Largeur hors membrures m Lunghezza fuori tutto Larghezza fuori tutto Larghezza fuori ossatura Seitenhöhe Freibord Sicherheitsabstand Creux m Franc-bord m Distance de sécurité m Altezza laterale Francobordo Distanza di sicurezza Baujahr Deckfläche Anzahl Motoren 2 Date de construction Surface des ponts m Nombre de moteurs Anno di costruzione Area dei ponti Numero di motori Antriebsart Leistung/Drehzahl Mode de propulsion Puissance/Nombre de tours kW min-1 Modo di propulsione Potenza/Giri Abgas-Typenprüf-Nummer Numéro d’homologation concernant les gaz d’échappement M Numero d’omologazione relativo ai gas di scarico

Besatzung E quipage E quipaggio

Der Schiffsführer muss einen Kursfahrt Sonderfahrt Führerausweis besitzen der Kategorie Course régulière Course spéciale Le conducteur du bateau doit être titu- Servizio regolare Corsa speciale laire d’un permis de conduire de la catégorie Il conducente del battello dev’essere in possesso di un permesso di condurre della categoria

Allfällige Verfügungen der Behörde zulässige Fahrgastzahl Décisions éventuelles de l’autorité Nombre de passagers admis Eventuali decisioni dell’autorità Numero di passeggeri autorizzati

Die Ausrüstung muss den Vorschriften der Verordnung über Bau und Betrieb von Schiffen und Anlagen öffentlicher Schifffahrtsunternehmen und den auf sie gestützten Ausführungsbestimmungen entsprechen. L’équipement doit être conforme aux prescriptions de l’ordonnance sur la construction et l’exploitation des bateaux et installations des entreprises publiques de navigation, ainsi qu’aux dispositions d’exécution y relatives. L’attrezzatura deve essere conforme all’ordinanza concernente la costruzione e l’esercizio dei battelli e delle installazioni delle imprese pubbliche di navigazione nonché alle relative disposizioni esecutive.

Bern, den Bundesamt für Verkehr Berne, le Office fédéral des transports Berna, Ufficio federale dei trasporti

Der Chef Le chef Il capo

Autorizzazione per battelli con luogo di stazionamento

all’estero257

257 I moduli contenuti in questo all., pubblicati nella RU 1979 337, 1992 219, non sono più riprodotti nella RS.

Allegato 9258 (art. 156)

Documenti d’assicurazione Modello 1 Attestato d’assicurazione

1. L’attestato d’assicurazione è largo 14,8 cm e alto 21 cm (formato A5). La carta impiegata deve poter essere fotocopiata e microfilmata. 2. L’attestato d’assicurazione deve essere sempre stampato, con una scrittura di 3. L’attestato d’assicurazione deve essere conforme al modello qui riportato:

Attestato d’assicurazione Contrassegno: Categoria del battello: Marca/Tipo: N° dello scafo/HIN: N° di matricola:

Uso speciale: Battello Trasporto Licenza di Trasporto da noleggio professionale navigazione professionale di passeggeri collettiva di merci Osservazioni:

Valido dal: Motivo della messa in circolazione:

Detentore:

Data di nascita: Paese d’origine:

Codice della società: Società:

N° della polizza: Firma N° di controllo: di chi rilascia l’attestato:

Ritiro definitivo dalla circolazione: Data: Motivo del cambiamento:

258 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 24 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4211).

4. L’assicuratore può utilizzare gli attestati d’assicurazione finora validi fino al 30 giugno 2004.

Modello 2 Notifica dell’assicuratore in caso di interruzione o di cessazione dell’assicurazione 1. La notifica può essere effettuata su formato A6, A5 oppure A4. La carta impiegata deve poter essere fotocopiata e microfilmata. 2. La notifica deve essere sempre stampata, con una scrittura di > 11 pt. 3. La notifica deve contenere almeno i dati qui riportati. Nel caso si impieghi il formato A4, i dati devono trovarsi nella seconda metà del foglio. – Notifica di interruzione o cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’articolo 36 capoverso 2 LNI (marcata in modo chiaro) – Numero di contrassegno – Categoria del battello – Marca/Tipo – Numero dello scafo/HIN – Detentore – Firma 4. Per notificare l’interruzione o la cessazione dell’assicurazione, l’assicuratore può utilizzare il modulo finora valido fino al 31 marzo 2004.

Allegato 10259 (art. 109)

Misurazione del rumore in esercizio causato dai battelli a motore 1. Condizioni di funzionamento del battello Il rumore in esercizio viene misurato al passaggio del battello a vuoto. Fa fede il livello massimo di pressione acustica espresso in dB(A) rilevato al passaggio del battello. Durante la misurazione i motori devono essere portati almeno al 95 per cento del numero di giri nominale. Se il costruttore del motore indica una determinata gamma del numero di giri (p. es. da 4200 a 4600 min-1), deve essere rilevato durante un giro di prova il numero di giri effettivamente raggiungibile dal motore. Il numero di giri deve rientrare nella gamma indicata dal costruttore. Durante la misurazione del rumore in esercizio i motori devono essere fatti funzionare ad almeno il 95 per cento del numero di giri così rilevato. Per stabilire la gamma del numero di giri, vanno osservate le condizioni seguenti: a. il numero di giri inferiore non deve situarsi al di sotto del 90 per cento del numero di giri superiore; b. il regime nominale secondo l’ATG deve situarsi nella gamma ivi indicata. Se, tuttavia, il rumore in esercizio più intenso si produce ad un numero di giri inferiore, le misurazioni vanno eseguite a questo livello di giri. Durante i percorsi in cui si effettuano le misurazioni, tutti gli apparecchi ausiliari necessari in caso di servizio prolungato devono funzionare normalmente. L’organo di propulsione va portato nelle sue condizioni normali di funzionamento prima dell’inizio delle misurazioni.

2. Apparecchi e unità di misura Per le misurazioni del rumore in esercizio eseguite dalla commissione per l’esame del tipo ed in occasione delle ispezioni per l’ammissione, sono impiegati solo i fonometri di precisione o sistemi di misurazione equivalenti che soddisfanno alla raccomandazione n. 651, classe 1, della Commissione elettrotecnica internazionale (CEI). Le misurazioni sono eseguite adottando il livello sonoro secondo la curva ponderale A ed i tempi di «FAST/risposta rapida». Possono essere utilizzati soltanto apparecchi di misurazione omologati dall’Ufficio federale di metrologia. Prima di ogni misurazione, vanno verificati con un calibratore acustico omologato. I fonometri e i calibratori di frequenza devono essere controllati ogni due anni dall’Ufficio federale di metrologia o da una istituzione riconosciuta di calibrazione.

259 Aggiornato dal n. II dell’O dell’11 set. 1991 (RU 1992 219) e dell’8 apr. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1476)..

3. Luogo delle misurazioni Le misurazioni del rumore in esercizio sono effettuate da un luogo che si inoltri il più lontano e avanzato possibile sul piano d’acqua. Fino a una distanza di 25 m non vi dev’essere alcun ostacolo tale da perturbare il campo sonoro. Inoltre, fino a una distanza di 50 m dal microfono non vi deve essere alcun ostacolo che possa alterare il risultato della misurazione.

4. Rumori perturbatori e influenza del vento Sul posto delle misurazioni, i rumori ambientali e gli eventuali movimenti dell’ago provocati dal vento devono essere almeno di 10 dB (A) inferiori al livello sonoro del rumore in esercizio da misurare del battello in rotta. Un dispositivo di protezione contro il vento sarà adattato al microfono. Nessuna misurazione sarà eseguita in presenza di vento con velocità superiore a 5 m/sec. Durante le misurazioni nessuno deve trovarsi tra il battello da esaminare ed il microfono o immediatamente dietro al microfono.

5. Percorsi di prova, posizione del microfono Il percorso di prova deve essere segnalato, per esempio, mediante boe. Il punto di partenza deve trovarsi a una distanza sufficientemente grande, in modo che sia garantito un funzionamento regolare dell’organo di propulsione nel momento in cui il natante passa davanti al microfono. Il microfono è posto da 2 a 6 m sopra la superficie dell’acqua e orientato perpendicolarmente al percorso di prova. L’altezza rispetto alla superficie riflettente solida sulla quale è posto deve essere di 1,2 a 1,5 m. Per le misurazioni, la distanza tra il bordo esterno del natante ed il microfono è di 25 m.

6. Numero di misurazioni e livello sonoro determinante Le misurazioni devono essere eseguite almeno durante due passaggi in entrambi i sensi. Quale risultato di misurazione vale il livello sonoro massimo misurato durante ogni passaggio, arrotondato al più vicino valore intero. Il valore massimo misurato è quello valido. Per tener conto dell’imprecisione degli apparecchi, i risultati ottenuti durante le misurazioni devono essere abbassati di 1 dB (A). Qualora il risultato superasse il livello massimo ammissibile è eseguita un’altra serie di misurazioni, con due passaggi nelle due direzioni. In tal caso è determinante il secondo dei risultati più elevati ottenuti.

Allegato 11260 (art. 139)

Potenza di propulsione ammissibile per le imbarcazioni da diporto 1. La potenza propulsiva ammissibile per le imbarcazioni da diporto, la cui lunghezza è uguale o superiore a 2,5 m ma inferiore a 3, è limitata a 3 kW. 2. La potenza di propulsione ammissibile (N) per le imbarcazioni da diporto di lunghezza da 3 a 6,5 m si calcola secondo la formula c N indica la potenza di propulsione ammissibile in chilowatt (kW); L indica, in dm, la lunghezza dello scafo ai sensi dell’articolo 2 lettera 1; B indica, in dm, la larghezza del natante, misurata allo specchio all’altezza della linea di galleggiamento a pieno carico; G indica, in kg, il peso del natante, motore compreso per i battelli a motore entrobordo, motore non compreso per i battelli a motore fuoribordo; c indica il coefficiente riportato nella tabella seguente.

Tipo di natante c

natanti di lunghezza da 3 a 4 m 48 natanti di lunghezza di più di 4 a 6,5 m – idroscivolanti a motore entrobordo 15 – idroscivolanti a motore fuoribordo e battelli a dislocamento con motore entrobordo 27 – battelli a dislocamento con motore fuoribordo 48

3. La potenza di propulsione ottenuta mediante la formula viene arrotondata alla prima cifra decimale superiore o inferiore.

260 Aggiornato dal n. II dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

Allegato 12261 (art. 100)

Calcolo della superficie velica 1. Elementi della superficie velica La superficie velica risulta, in caso di vele Marconi, dalla somma dei triangoli della vela di prora e della vela maestra. Nel caso di ketsch o di jole, la vela di randa è considerata come una seconda vela maestra; per il cutter il triangolo della vela di prora è contato fino allo straglio più avanzato. Gli spinnakers non vengono presi in considerazione. Per la determinazione della superficie velica globale in m2, il risultato del calcolo è arrotondato al numero inferiore interno.

2. Triangolo della vela di prora La superficie del triangolo della vela di prora si calcola secondo la formula seguente: 11 indica la lunghezza del triangolo della vela di prora misurata tra la parte avanti dell’albero ed il punto d’ammarramento dell’angolo di mura. Se l’albero può essere spostato nel piano longitudinale del battello, è determinante la posizione media; h1 indica l’altezza misurata dal punto d’ammarramento dell’angolo di mura all’anello portaganci della vela dritta issata al massimo. Per il cutter è determinante il punto d’ammarramento della vela più avanzata.

3. Triangolo della vela maestra La superficie del triangolo della vela maestra si calcola secondo la formula seguente: 12 indica la lunghezza dell’albero maestro misurata dal tanghero fino a metà della marca superiore di misurazione. In caso di mancanza d’una tale marca, la lunghezza è misurata fino al punto d’ammarramento della vela maestra all’albero. h2 indica l’altezza tra il centro della marca inferiore di misurazione ed il centro di quella superiore. In mancanza di tali marche, l’altezza è misurata dal tan-

261 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

ghero all’anello portaganci della vela maestra issata al massimo; nel caso in cui l’albero possa essere spostato in altezza è determinante la sua posizione media. 4. Vele di forme particolari In caso di legature particolari, il calcolo della superficie velica viene fissato caso per caso. 5. Arrontondamenti delle vele Gli arrotondamenti prodotti dalle ralinghe non vengono presi in considerazione.

Allegato 13262 (art. 143)

Marca di immersione

262 Aggiornato dal n. II dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

Calcolo del bordo libero dei battelli per il trasporto

delle merci con insellamento e sovrastrutture 1. Il bordo libero dei battelli per il trasporto delle merci con insellamento e sovrastrutture si calcola secondo la formula: 15 L L L Fo indica, in cm, il bordo libero secondo l’articolo 144 capoverso 2; c indica il coefficiente di correzione per le sovrastrutture; k1 indica il coefficiente di correzione per l’insellamento anteriore; k2 indica il coefficiente di correzione per l’insellamento posteriore; se1 indica, in cm, l’insellamento efficace anteriore; se2 indica, in cm, l’insellamento efficace posteriore; le indica, in m, la lunghezza efficace delle singole sovrastrutture; Σ le indica, in m, la lunghezza efficace dell’assieme delle sovrastrutture; le1 indica, in m, la lunghezza efficace delle sovrastrutture anteriori, a condizione che esse si trovino sul quarto anteriore della lunghezza L del battello; le2 indica, in m, la lunghezza efficace delle sovrastrutture posteriore, a condizione che esse si trovino sul quarto posteriore della lunghezza L del battello; L indica, in m, la lunghezza dello scafo secondo l’articolo 2 lettera 1. 2. L’insellamento efficace si calcola secondo la formula: s indica, in cm, l’insellamento reale all’estremità considerata del battello; p indica il coefficiente ottenuto in funzione del rapporto x/L, dove x è la distanza tra l’estremità del battello ed il punto dove l’insellamento è uguale a 0,25 s.

p 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0

Per i valori intermedi x/L il coefficiente p viene ottenuto mediante interpolazione lineare. Il valore ritenuto per s non può comunque superare: – davanti per la zona 2 200 cm per la zona 3 100 cm – dietro per la zona 2 100 cm per la zona 3 50 cm. Qualora k2 x se2 è superiore a k1 × se1, si prenderà come valore di k2 × se2 3. La lunghezza efficace delle singole sovrastrutture si calcola secondo la formula seguente: b h B′ 0,6 H l indica, in m, la lunghezza reale della sovrastruttura considerata: b indica, in m, la larghezza media della sovrastruttura considerata: B’ indica, in m, la larghezza del battello a metà lunghezza della sovrastruttura considerata; h indica, in m, l’altezza media della sovrastruttura considerata al di sopra del ponte; Tuttavia, per i boccaporti h viene ottenuto riducendo l’altezza del corso di cinta della mezza distanza di sicurezza prevista all'articolo 145 capoverso 1. Il valore ritenuto per h non può in alcun caso superare 0,72 m per la zona 2 e 0,36 per la zona 3. H indica l’altezza caratteristica delle onde. Essa è di 1,20 m per la zona 2 0,60 m per la zona 3 b Qualora è inferiore a 0,6 la lunghezza efficace le è uguale a zero. B′ 4. L’aumento della distanza di sicurezza secondo l’articolo 145 capoverso 2 lettera b, varia in funzione del rapporto tra la larghezza della cala sul ponte (b) e la larghezza del battello (B’); essa si ricava dalla tabella seguente:

Aumento (cm) in zona 2 25 30 34 37 39 40 in zona 3 12,5 15 17 18,5 19,5 20

Per i valori intermedi b/B, l’aumento si ottiene mediante interpolazione lineare. 5. Il calcolo del bordo libero sarà effettuato secondo il modello seguente:263 ...

263 I moduli contenuti in questo n., pubblicati nella RU 1979 337, non sono più riprodotti nella RS.

Allegato 15264 (art. 132)

Equipaggiamento minimo 1. Battelli a remi – attingitoio per l’acqua o secchio – corno o fischietto

2. Battelli a vela fino a 15 m2 di superficie velica – remi o pagaia – gagliardetto in derno – corno o fischietto

3. Natanti a vela con più di 15 m2 di superficie velica – remi o pagaia, ammesso che il natante possa in tal modo essere mosso o manovrato – estintore con un contenuto di 2 kg, a condizione che vi sia un motore entrobordo265 4. Battelli a motore fino a 30 kW di potenza propulsiva – attingitoio per l’acqua o secchio – remi o pagaia – estintore, con un contenuto di 2 kg, a condizione che vi sia un motore entrobor-

264 Aggiornato dal n. II dell’O dell’11 set. 1991 (RU 1992 219), dell’8 apr. 1998 (RU 1998 1476) e dal n. II cpv. 1 dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 265 Un estintore supplementare con lo stesso contenuto o una coperta antincendio devono 266 Un estintore supplementare con lo stesso contenuto o una coperta antincendio devono

5. Battelli a motore di più di 30 kW di potenza propulsiva – pompa di sentina – remi o pagaia, ammesso che il battello possa essere in tal modo mosso o manovrato – estintore con un contenuto di 2 kg, a condizione che vi sia un motore entrobordo267

6. Battelli per il trasporto delle merci e impianti galleggianti a motore – pompa di sentina secondo l’articolo 147 – segnalatore acustico secondo gli articoli 33 e 132 – bussola – estintore con un contenuto di 6 kg268 – cassetta di pronto soccorso 7. Gommoni 1 Vanno presi a bordo dei gommoni o dei convogli:

– 1 cassetta di pronto soccorso con imballaggio impermeabile (per almeno 5 gommoni); – 1 sacco da lanciare con cima galleggiante di almeno 20 m (diametro minimo 8 mm); – 1 coltello per tagliare cime (per ogni capo barca); – 1 cima di salvataggio, lunga circa 3 m (per ogni capo barca); – 1 contrassegno del tipo, con indicazione del costruttore, dell’anno di costruzione, del numero di costruzione, del tipo di imbarcazione e della pressione nominale delle camere d’aria. 2 Ogni persona a bordo di un gommone deve indossare il seguente equipaggiamento:

– 1 giubbotto di salvataggio di misura adeguata con spinta idrostatica di almeno 75 N per gli adulti; per i bambini la spinta idrostatica può essere opportunamente ridotta; il giubbotto deve essere provvisto di chiusura facilmente operabile;

267 Un estintore supplementare con lo stesso contenuto o una coperta antincendio devono 268 Un estintore supplementare con lo stesso contenuto o una coperta antincendio devono

– 1 casco di misura adeguata (di norma per uso in torrenti di livello III269 o superiore); – 1 tenuta di protezione contro il freddo (di norma per uso in torrenti di livello III o superiore o con temperatura dell’acqua inferiore a 15°C); – 1 pagaia (per ogni persona attivamente impegnata nella discesa). 8. battelli per il trasporto a titolo professionale di dodici passeggeri al massimo – ancora con gomena o catena ai sensi dell’articolo 38 dell’ordinanza del 14 marzo 1994270 sulla costruzione dei battelli e delle disposizioni d’esecuzione; – cordame; – pompa di sentina ai sensi dell’articolo 31 dell’ordinanza del 14 marzo 1994 sulla costruzione dei battelli e delle disposizioni di esecuzione; – gaffa; – bandiera di soccorso; – clacson o corno; – estintore ai sensi dell’articolo 39 dell’ordinanza del 14 marzo 1994 sulla costruzione dei battelli e delle disposizioni d’esecuzione; – farmacia di bordo; – segnalatore acustico conformemente agli articoli 33 e 132; – bussola; – fanale d’emergenza.

269 Per la classificazione dei corsi d’acqua secondo vari gradi di difficoltà ci si basa sulla carta nautica del Touring Club Svizzero. Poiché la classificazione dei corsi d’acqua dipende da vari fattori, soggetti tra l’altro a variazioni giornaliere e stagionali, ogni capo barca deve informarsi sulle condizioni del corso d’acqua prima dell’inizio della discesa e deve scegliere per tutti i passeggeri dell’imbarcazione l’attrezzatura idonea alle circostanze. La carta nautica può essere chiesta al Touring Club Svizzero, Rad+Freizeit, casella postale 176, 1217 Meyrin 1 o consultata presso l’Ufficio federale dei trasporti, 3003 Berna.

Allegato 16 (art. 111)

...

Allegato 17271 (art. 129)

Impianti a gas liquido

La costruzione, l’esercizio e la manutenzione devono essere conformi alla parte 4 delle direttive concernenti i gas liquidi, Utilizzazione dei gas liquidi a bordo dei natanti, edizione 1.89272.

271 Introdotto dal n. II dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219). 272 Editore: CFSL Commissione federale di coordinazione per la sicurezza sul lavoro Ufficio delle direttive Fluhmattstrasse 1 Casella postale 6002 Lucerna

Allegato 18273

Numero di persone ammesso sulle imbarcazioni da diporto e sui gommoni 1. Il numero delle persone ammesse si calcola come segue, nella misura in cui, in applicazione degli articoli 107 (Principio), 110 (Carico), 136 (Bordo libero), 137 (Stabilità), 138 (Galleggiabilità), 140 (Impianti di timoneria) e 140 a (Manovrabilità dei natanti a vela), non risulti un numero inferiore delle medesime: a. per le imbarcazioni da diporto, ad eccezione dei canotti pneumatici, la formula è: L×B c Nella formula, L è, in m, la lunghezza dello scafo giusta l’articolo 2 lettera m; B è, in m, la larghezza dello scafo, compreso il parabordo se è fisso; c è il coefficiente secondo la tavola qui appresso.

Genere di imbarcazione c

Imbarcazioni a remi 1,5 Imbarcazioni a vela 3 Imbarcazioni a motore – senza ponte coperto o con ponte coperto inferiore a 25 L 1,5 – altri 2

b. Per i canotti pneumatici, la formula è S 0,45 Nella formula, S è, in m2, la superficie in proiezione all’interno delle camere ad aria. c. per i gommoni la formula è Nella formula Li: è, in m, la lunghezza massima interna del gommone, misurata nel punto di diametro maggiore delle camere d’aria; Bi: è, in m, la larghezza massima interna del gommone, misurata nel punto di diametro maggiore delle camere d’aria.

273 Introdotto dal n. II dell’O dell’11 set. 1991 (RU 1992 219). Aggiornato dal n. II dell’O dell’8 apr. 1998 (RU 1998 1476) e dal n. II cpv. 1 dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089).

Non vengono fatte sottrazioni per installazioni quali camere d’aria trasversali ecc. Qualora il costruttore indichi una portata compresa tra due valori, per esempio da sette a dieci persone, si prende come base il valore medio, eventualmente arrotondato al numero immediatamente superiore. 2. Il risultato del calcolo è arrotondato al numero superiore, se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; altrimenti, è arrotondato al numero inferiore. 3. I sedili devono avere una larghezza di almeno 40 cm e offrire uno spazio di 75 cm almeno per le gambe a partire dalla parte anteriore dello schienale. Le superfici appropriate per sedersi devono essere di almeno 0,45 m2 per persona. 4. Sulle imbarcazioni a motore con una potenza propulsiva superiore a: a. 6 kW, i sedili devono essere disposti almeno 12 cm al di sotto del bordo superiore dello scafo, del capodibanda, del parapetto e di parti simili; b. 30 kW, i sedili situati a poppa devono essere provvisti di uno schienale di un’altezza di 25 cm almeno o di una protezione equivalente. 5. Posti di timoneria non adeguati alla condotta sicura in piedi devono essere equipaggiati con un seggiolino di timoniere. Se la potenza propulsiva è superiore a 30 kW o se la sicurezza lo esige, il seggiolino del timoniere deve essere provvisto di uno schienale di un’altezza di almeno 25 cm o di una protezione equivalente. La distanza tra la parte anteriore dello schienale e il punto più vicino al timone dev’essere almeno di 50 cm. 6. Le imbarcazioni a vela devono offrire uno spazio sufficiente per un azionamento sicuro delle vele e del timone.

Allegato 19274 (art. 86)

della categoria A 1 Esame teorico

11 Diritto della navigazione 111 Leggi e ordinanze – ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere (ordinanza sulla navigazione interna) 112 Basi elementari della condotta dei battelli275 – lavori d’equipaggio – caratteristiche di manovrabilità dei battelli a motore – navigazione nelle acque correnti 2 Esame pratico

21 Lavori d’equipaggio 211 Attracco del battello alla galloccia, alle bitte, a un anello e a un palo, 4 nodi

22 Sicurezza a bordo 221 Lotta antincendio 222 Pericolo di acqua nella sentina

23 Preparazione del battello per la navigazione

24 Navigazione 241 Partenza e approdo a un pontile a tribordo e babordo, marcia avanti e marcia indietro 242 Manovra in uno spazio ristretto 243 Approdo di prua e di poppa 244 Ricupero dell’uomo in acqua 245 Navigazione su diverse rotte 246 Sulle acque correnti: virata a monte, approdo nella corrente e nelle acque calme, manovre di ancoraggio

274 Introdotto dal n. II dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219). 275 Questa materia può essere oggetto dell’esame pratico.

Programma d’esame per il permesso di condurre della categoria B 1 Esame teorico

11 Diritto della navigazione 111 Leggi, ordinanze e regolamenti – ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere (ordinanza sulla navigazione interna) – ordinanza concernente la navigazione sottoposta a concessione o a permesso (ordinanza del CF) – ordinanza concernente la navigazione sottoposta a concessione o a permesso (disposizioni tecniche) 112 Norme doganali (solo per le acque di confine) 113 Permessi e documenti – modifiche e complementi – sostituzione 12 Conoscenza dei battelli e delle macchine 121 Costruzione dei battelli 122 Carico e bordo libero 123 Stabilità e assestamento 124 Macchinari 125 Istallazioni di bordo, sistemazione e equipaggiamento 13 Sicurezza a bordo 131 Ruoli di bordo 132 Conoscenza delle manovre 14 Navigazione 141 Conoscenza delle acque 142 Istallazioni e impianti di navigazione 143 Rotta 144 Mezzi di navigazione 145 Meteorologia 15 Trasporti e contabilità 151 Orario 152 Trasporti speciali

21 Lavoro nella timoniera – partenza da tribordo e babordo – approdo a tribordo e a babordo con accosto da prua (per i battelli a due eliche, anche con un solo motore) – approdo perpendicolare da prua – accosto da poppa – accosto a un natante in stazionamento – manovra in uno spazio d’acqua ristretto Inoltre, sulle acque correnti: – virata a monte – fermarsi prua a monte – fermarsi prua a valle – accosto e partenza prua a valle (solo in circostanze particolari) 22 Navigazione in caso di tempo con scarsa visibilità – con la bussola – con l’aiuto del radar (se presente) 23 Lavori d’equipaggio

24 Ruoli di bordo 241 Ricupero dell’uomo in acqua (ricupero a babordo e a tribordo) 242 Falla 243 Posa del natante su fondale basso 244 Naufragio del battello 245 Incendio 246 Fuga di vapore (solo per i battelli a vapore) 247 Navigazione con barra di emergenza – accosto da tribordo e da babordo 248 Ancoraggio 249 Soccorso a natanti in difficoltà

della categoria C 1 Esame teorico

11 Diritto della navigazione 111 Leggi, ordinanze e regolamenti – ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere (ordinanza sulla navigazione interna) 112 Permessi e documenti – modifiche e complementi – sostituzione 12 Conoscenza dei battelli e delle macchine 121 Carico e bordo libero 122 Stabilità e assestamento 123 Macchinari 124 Istallazioni di bordo, sistemazione e equipaggiamento 13 Sicurezza a bordo 131 Conoscenza delle manovre

14 Navigazione 141 Conoscenza delle acque (solo per il lago di Costanza, l’Untersee ed il Reno tra Stein am Rhein e Sciaffusa) 142 Rotta 143 Mezzi di navigazione 144 Meteorologia

15 Trasporti e contabilità 151 Orario 152 Trasporti speciali

21 Lavoro nella timoniera – partenza da tribordo e babordo – approdo a tribordo e a babordo con accosto da prua (per i battelli a due eliche, anche con un solo motore) – approdo perpendicolare da prua – accosto da poppa

– accosto a un natante in stazionamento – manovra in uno spazio d’acqua ristretto Inoltre, sulle acque correnti: – virata a monte – fermarsi prua a monte – fermarsi prua a valle – accosto e partenza prua a valle 22 Navigazione in caso di tempo con scarsa visibilità – con la bussola – con l’aiuto del radar (se presente) 23 Lavori d’equipaggio

24 Ruoli di bordo 241 Ricupero dell’uomo in acqua (ricupero a babordo e a tribordo) 242 Falla 243 Posa del natante su fondale basso 244 Naufragio del battello 245 Incendio 246 Navigazione con barra di emergenza – accosto da tribordo e da babordo 247 Ancoraggio 248 Servizio di rimorchiaggio 249 Soccorso a natanti in difficoltà

della categoria D 1 Esame teorico

11 Diritto della navigazione 111 Leggi e ordinanze – ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere (ordinanza sulla navigazione interna). 112 Basi elementari della condotta dei natanti276 – lavori d’equipaggio – tecnica della vela

276 Questa materia può essere oggetto dell’esame pratico.

21 Lavori d’equipaggio 211 Attracco del natante alla galloccia, alle bitte, a un anello e a un palo, 4 nodi

22 Sicurezza a bordo 221 Lotta antincendio 222 Pericolo di acqua nella sentina 223 Riduzione della superficie velica in corso di rotta (terzarolare o cambiare le vele), a una boa o all’ancora

23 Preparazione del natante per la navigazione

24 Navigazione a vela 241 Manovra in spazio ristretto 242 Ricupero dell’uomo in acqua 243 Navigazione su diverse rotte 244 Issare e ammainare le vele, a una boa e in corso di rotta 245 Manovra con virate con vento di prua e di poppa 246 Accosto a una boa o a un pontile e partenza

Allegato 20277

Procedura di valutazione della conformità

Prima della messa in circolazione di un’imbarcazione sportiva, di un’imbarcazione sportiva parzialmente completata o di un componente di una categoria di imbarcazione di cui all’allegato I numero 1 della direttiva CE278, essa deve essere sottoposta a una delle seguenti procedure: 1 Per le categorie A e B secondo la direttiva CE 1.1 Per le imbarcazioni con scafo di lunghezza inferiore a 12 m: controllo di fabbricazione interno e prove di cui all’allegato 23. 1.2 Per le imbarcazioni con scafo di lunghezza compresa tra 12 e 24 m: esame del tipo di cui all’allegato 24, seguito dalla procedura di cui all’allegato 25 (conformità al tipo) oppure da una delle procedure di cui agli allegati 24 e 26, 24 e 27, 28 o 29. 2 Per la categoria C secondo la direttiva CE 2.1 Per le imbarcazioni con scafo di lunghezza compresa tra 2,5 e 12 m: – in caso di rispetto delle norme designate secondo l’articolo 148g capoverso 2 relative ai numeri 3.2 e 3.3 dell’allegato I della direttiva CE: controllo della fabbricazione interno di cui all’allegato 22; – in caso di inosservanza delle norme designate secondo l’articolo 148g capoverso 2 relative ai numeri 3.2 e 3.3 dell’allegato I della direttiva CE: controllo della fabbricazione interno e prove di cui all’allegato 23. 2.2 Per le imbarcazioni con scafo di lunghezza compresa tra 12 e 24 m: esame del tipo di cui all’allegato 24, seguito dalla procedura di cui all’allegato 25 (conformità al tipo) oppure da una delle procedure di cui agli allegati 24 e 26, 24 e 27, 28 o 29. 3 Per la categoria D secondo la direttiva CE Per le imbarcazioni con scafo di lunghezza compresa tra 2,5 e 24 m: controllo di fabbricazione interno di cui all’allegato 22. 4 Per i componenti di cui all’allegato II della direttiva CE una delle procedure di cui agli allegati 24 e 25, 24 e 26, 24 e 27, 28 o 29.

277 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 278 GU L 164 del 30.6.1994, p. 15; corretto in: GU L 127 del 10.6.1995, p. 27 e L 41 del

Allegato 21279

Dichiarazione del costruttore o del suo rappresentante stabilito in Svizzera

La dichiarazione del costruttore o del suo rappresentante stabilito in Svizzera per un’imbarcazione sportiva nuova parzialmente completata di cui all’articolo 148j capoverso 2 o della persona responsabile della messa in circolazione di una tale imbarcazione deve contenere le seguenti indicazioni: – nome e indirizzo del costruttore; – nome e indirizzo del rappresentante stabilito in Svizzera o della persona responsabile della messa in circolazione; – descrizione dell’imbarcazione sportiva parzialmente completata; – dichiarazione attestante che l’imbarcazione suddetta è destinata a essere completata da altri e che essa è conforme ai requisiti di sicurezza essenziali previsti in questa fase di costruzione.

279 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001

Allegato 22280

Controllo di fabbricazione interno

Il costruttore o il suo rappresentante stabilito in Svizzera, che soddisfa gli obblighi di cui al numero 2, si accerta e dichiara che i prodotti soddisfano i requisiti della direttiva CE281 che si applicano a essi. Il costruttore, o il suo rappresentante stabilito in Svizzera, redige una dichiarazione scritta di conformità giusta l’allegato 31. Il costruttore prepara la documentazione tecnica descritta al numero 3; il costruttore o il suo rappresentante la tiene a disposizione delle autorità nazionali competenti dei controlli successivi per almeno dieci anni dalla data di fabbricazione dell’ultimo esemplare. Nel caso in cui il costruttore non sia stabilito in Svizzera e non vi sia alcun rappresentante stabilito in Svizzera, l’obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile della messa in circolazione del prodotto sul mercato svizzero. prodotto ai requisiti della direttiva CE. A tal fine, deve comprendere il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto (cfr. allegato 30). Il costruttore, o il suo rappresentante, conserva copia della dichiarazione di conformità insieme alla documentazione tecnica. Il costruttore prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità dei prodotti alla documentazione tecnica di cui al numero 2 e ai requisiti della direttiva CE che si applicano a essi.

280 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 281 GU L 164 del 30.6.1994, p. 15; corretto in: GU L 127 del 10.6.1995, p. 27 e L 41 del

Allegato 23282

Controllo di fabbricazione interno e prove

Questa procedura corrisponde a quella dell’allegato 22, completata dalle seguenti disposizioni supplementari: Su una o più imbarcazioni rappresentative della produzione del costruttore vengono eseguite una o più delle seguenti prove, calcoli equivalenti o controlli da parte del costruttore stesso o del suo rappresentante stabilito in Svizzera: – prova di stabilità conformemente al numero 3.2 dell’Allegato I della direttiva CE283 (requisiti di sicurezza essenziali); – prova delle caratteristiche di galleggiabilità conformemente al numero 3.3 dell’Allegato I della direttiva CE (requisiti di sicurezza essenziali). Queste prove o calcoli o controlli sono eseguiti sotto la responsabilità di un organismo accreditato, riconosciuto o autorizzato secondo l’articolo 148i (organismo notificato), scelto dal costruttore. Sotto la responsabilità dell’organismo notificato, il costruttore affigge il numero distintivo dello stampo utilizzato durante il processo di fabbricazione.

282 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 283 GU L 164 del 30.6.1994, p. 15; corretto in: GU L 127 del 10.6.1995, p. 27 e L 41 del

Allegato 24284

Esame del tipo

(organismo notificato) accerta e dichiara che un esemplare, rappresentativo della produzione considerata, soddisfa le prescrizioni della sezione 46. La domanda di esame del tipo dev’essere presentata dal costruttore o dal suo rappresentante stabilito in Svizzera a un organismo notificato di sua scelta. – il nome e l’indirizzo del costruttore e, qualora la domanda sia presentata dal suo rappresentante, anche il nome e l’indirizzo di quest’ultimo; – una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato; – la documentazione tecnica descritta al numero 3. Il richiedente mette a disposizione dell’organismo notificato un esemplare rappresentativo della produzione considerata, qui di seguito denominato «tipo»285. L’organismo notificato può chiedere altri esemplari dello stesso tipo qualora sia necessario per eseguire il programma di prove. prodotto ai requisiti di sicurezza essenziali della direttiva CE286. A tal fine, deve comprendere il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto (cfr. allegato 30). 4 L’organismo notificato esamina la documentazione tecnica, verifica che il tipo sia stato fabbricato in conformità con tale documentazione e individua i componenti progettati in conformità delle norme definite giusta l’articolo 148g capoverso 2 nonché quelli progettati senza applicare tali norme; effettua o fa effettuare gli esami e le prove necessari per verificare se le soluzioni adottate dal costruttore soddisfano i requisiti di sicurezza essenziali della direttiva CE qualora non siano state applicate le norme definite giusta l’articolo 148g capoverso 2;

284 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 285 Uno stesso tipo può coprire più varianti di un prodotto a condizione che le differenze tra le varianti non influiscano sul livello di sicurezza e su altri requisiti in materia di prestazioni del prodotto. 286 GU L 164 del 30.6.1994, p. 15; corretto in: GU L 127 del 10.6.1995, p. 27 e L 41 del 15.2.2000, p.20.

4.3 effettua e fa effettuare gli esami e le prove necessari per verificare se, qualora il costruttore abbia applicato le norme definite giusta l’articolo 148g capoverso 2, tali norme siano state correttamente applicate; 4.4 concorda con il richiedente il luogo in cui gli esami e le prove necessari devono essere effettuati. 5. Se il tipo soddisfa i requisiti di sicurezza essenziali della direttiva CE, l’organismo notificato rilascia un attestato di esame del tipo al richiedente. L’attestato deve contenere il nome e l’indirizzo del costruttore, le conclusioni dell’esame, le condizioni di validità del certificato e i dati necessari per l’identificazione del tipo approvato. All’attestato è allegato un elenco dei fascicoli significativi della documentazione tecnica, di cui l’organismo notificato conserva una copia. Se al costruttore viene negato il rilascio di un attestato di esame del tipo, l’organismo notificato deve fornire i motivi dettagliati di tale rifiuto. 6. Il richiedente informa l’organismo notificato che detiene la documentazione tecnica relativa all’attestato di esame del tipo di tutte le modifiche al prodotto approvato che devono ricevere un’ulteriore approvazione, qualora tali modifiche possano influire sulla conformità ai requisiti di sicurezza essenziali o modalità di uso prescritte del prodotto. Questa nuova approvazione viene rilasciata sotto forma di un complemento dell’attestato originale di esame del tipo. 7. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni utili riguardanti gli attestati di esame del tipo ed i complementi rilasciati e ritirati. 8. Gli altri organismi notificati possono ottenere copia degli attestati di esame del tipo o dei loro complementi. Gli allegati degli attestati sono tenuti a disposizione degli altri organismi notificati. 9. Il costruttore, o il suo rappresentante, conserva, insieme con la documentazione tecnica, copia degli attestati di esame del tipo e dei loro complementi per almeno dieci anni dalla data di fabbricazione dell’ultimo esemplare.

Nel caso in cui né il costruttore né il suo rappresentante siano stabiliti in Svizzera, l’obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile della messa in circolazione del prodotto sul mercato svizzero.

Allegato 25287

Conformità al tipo

Il costruttore, o il suo rappresentante stabilito in Svizzera, si accerta e dichiara che i prodotti in questione sono conformi al tipo oggetto dell’attestato di esame del tipo e soddisfano i pertinenti requisiti della direttiva CE288. Il costruttore redige una dichiarazione di conformità (cfr. allegato 31). Il costruttore prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri la conformità dei prodotti al tipo oggetto dell’attestato di esame del tipo e ai pertinenti requisiti della direttiva CE. Il costruttore, o il suo rappresentante, conserva copia della dichiarazione di conformità per almeno dieci anni dalla data di fabbricazione dell’ultimo esemplare. Nel caso in cui né il costruttore né il suo rappresentante siano stabiliti in Svizzera, l’obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile della messa in circolazione del prodotto sul mercato svizzero (cfr. allegato 30).

287 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 288 GU L 164 del 30.6.1994, p. 15; corretto in: GU L 127 del 10.6.1995, p. 27 e L 41 del

Allegato 26289

Garanzia di qualità della produzione

Il costruttore che soddisfa gli obblighi del paragrafo 2 si accerta e dichiara che i prodotti in questione sono conformi al tipo oggetto dell’attestato di esame del tipo e soddisfano i requisiti della direttiva CE290 che si applicano a essi. Il costruttore, o il suo rappresentante stabilito in Svizzera, redige una dichiarazione di conformità (allegato 31). La dichiarazione di conformità dev’essere accompagnata dal contrassegno d’identificazione dell’organismo accreditato, riconosciuto o autorizzato secondo l’articolo 148i (organismo notificato), responsabile della sorveglianza di cui al numero 4. Il costruttore deve applicare un sistema di qualità della produzione, eseguire l’ispezione e le prove del prodotto finito secondo quanto specificato al numero 3, e dev’essere assoggettato alla sorveglianza di cui al numero 4. Sistema di qualità Il costruttore presenta una domanda di valutazione del suo sistema di qualità per i prodotti interessati a un organismo notificato di sua scelta. – tutte le pertinenti informazioni sulla categoria di prodotti prevista; – se del caso, la documentazione tecnica relativa al tipo approvato (cfr. allegato 30) e una copia dell’attestato di esame del tipo. Il sistema di qualità deve garantire la conformità dei prodotti al tipo oggetto dell’attestato di esame del tipo e ai requisiti della direttiva CE che si applicano a essi. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal costruttore devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema qualità deve permettere un’interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità. Detta documentazione deve includere in particolare un’adeguata descrizione: – degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione in materia di qualità dei prodotti; – dei processi di fabbricazione, degli interventi sistematici e delle tecniche di controllo e garanzia della qualità;

289 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 290 GU L 164 del 30.6.1994, p. 15; corretto in: GU L 127 del 10.6.1995, p. 27 e L 41 del

– degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione (con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli); – della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.; – dei mezzi di sorveglianza che consentono il controllo della qualità richiesta e dell’efficacia di funzionamento del sistema qualità. 3.3 L’organismo notificato valuta il sistema qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al numero 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi qualità che soddisfano la norma definita secondo l’articolo 148g capoverso 2. Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia produttiva oggetto della valutazione. La procedura di valutazione deve comprendere una visita agli impianti del costruttore. La decisione viene notificata al costruttore. La notifica deve contenere le conclusioni dell’esame e la motivazione della decisione. 3.4 Il costruttore si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace. Il costruttore, o il suo rappresentante, informa l’organismo notificato che ha approvato il sistema qualità di qualsiasi modifica prevista del sistema. L’organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al numero 3.2, o se è necessaria una seconda valutazione. L’organismo notificato comunica la sua decisione al costruttore. La comunicazione deve contenere le conclusioni dell’esame e la motivazione della decisione. 4.

Sorveglianza sotto la responsabilità dell’organismo notificato 4.1 La sorveglianza deve garantire che il costruttore soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato 4.2 Il costruttore consente all’organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai locali di fabbricazione, ispezione, prove e deposito fornendo tutte le informazioni necessarie, in particolare: – altra documentazione quali i rapporti e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc. 4.3 L’organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il costruttore mantenga e applichi il sistema qualità e fornisce al costruttore un rapporto sulle verifiche ispettive effettuate.

4.4 Inoltre, l’organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il costruttore. In tale occasione, se necessario, l’organismo notificato può svolgere o far svolgere prove per verificare il buon funzionamento del sistema qualità. Esso fornisce al costruttore un rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione di prova. 5. Il costruttore tiene a disposizione delle autorità nazionali per almeno dieci anni dalla data di fabbricazione dell’ultimo esemplare: – la documentazione sul sistema garanzia di qualità (n. 3.1 secondo comma); – gli adeguamenti del sistema garanzia di qualità (n. 3.4 cpv. 2); – le decisioni e i rapporti dell’organismo notificato (n. 3.4 cpv. 4, n. 4.3 e n. 4.4). 6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni pertinenti riguardanti le approvazioni dei sistemi qualità rilasciate o ritirate.

Allegato 27291

Verifica su prodotto

Questo allegato descrive la procedura con cui il costruttore, o il suo rappresentante stabilito in Svizzera, si accerta e dichiara che i prodotti cui si applicano le disposizioni del numero 3 sono conformi al tipo oggetto dell’attestato di esame del tipo e soddisfano i pertinenti requisiti della direttiva Il costruttore prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità dei prodotti al tipo oggetto dell’attestato di esame del tipo e ai pertinenti requisiti della direttiva CE. Il costruttore, o il suo rappresentante, redige una dichiarazione di conformità (cfr. allegato 31). (organismo notificato) procede agli esami e alle prove del caso per verificare la conformità del prodotto ai requisiti della direttiva CE, o mediante controllo e prova di ogni singolo prodotto secondo quanto stabilito al numero 5, o mediante controllo e prova statistici sui prodotti secondo quanto stabilito al numero 6, a scelta del costruttore. Il costruttore, o il suo rappresentante stabilito in Svizzera, conserva copia della dichiarazione di conformità per almeno dieci anni dall’ultima data di fabbricazione del prodotto. Controllo e prova di ogni singolo prodotto Tutti i prodotti vengono esaminati singolarmente e su di essi vengono effettuate opportune prove, in conformità alle norme definite giusta l’articolo 148g capoverso 2, o prove equivalenti per verificarne la conformità al tipo oggetto dell’attestato di esame del tipo e ai pertinenti requisiti della direttiva CE. L’organismo notificato appone o fa apporre il suo numero di identificazione su ciascun prodotto approvato e redige un attestato di conformità inerente alle prove effettuate. Il costruttore, o il suo rappresentante, deve essere in grado di esibire, a richiesta, gli attestati di conformità dell’organismo notificato.

291 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 292 GU L 164 del 30.6.1994, p. 15; corretto in: GU L 127 del 10.6.1995, p. 27 e L 41 del

6. Verifica statistica 6.1 Il costruttore presenta i suoi prodotti sotto forma di lotti omogenei e prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca l’omogeneità di ciascun lotto prodotto. 6.2 I prodotti devono essere presentati alla verifica sotto forma di lotti omogenei. Da ciascun lotto viene prelevato un campione a caso. Gli esemplari di un campione vengono esaminati singolarmente e su di essi vengono effettuate opportune prove, in conformità alle norme definite giusta l’articolo 148g capoverso 2, o prove equivalenti per verificarne la conformità ai corrispondenti requisiti della direttiva CE e per determinare se si debba accettare o rifiutare il lotto. 6.3 La verifica statistica deve avvenire considerando i seguenti elementi: – metodi statistici utilizzati; – programma di campionamento e sue caratteristiche operative. 6.4 Per i lotti accettati, l’organismo notificato appone o fa apporre il suo numero di identificazione su ogni singolo prodotto e redige un attestato di conformità relativo alle prove effettuate. Tutti i prodotti del lotto possono essere messi in circolazione sul mercato a eccezione di quelli del campione riscontrati non conformi. Se un lotto è rifiutato, l’organismo notificato prende le misure appropriate per evitarne la messa in circolazione sul mercato. Qualora il rifiuto di lotti sia frequente, l’organismo notificato può decidere di sospendere la verifica statistica. Il costruttore può apporre, sotto la responsabilità dell’organismo notificato, il numero di identificazione di quest’ultimo nel corso della fabbricazione. 6.5 Il costruttore, o il suo rappresentante, deve essere in grado di esibire, a richiesta, gli attestati di conformità dell’organismo notificato.

Allegato 28293

Verifica di un unico prodotto

Questo allegato descrive la procedura con cui il costruttore accerta e dichiara che il prodotto considerato, cui è stato rilasciato l’attestato di cui al numero 2, è conforme ai requisiti della sezione 46. Il costruttore, o il suo rappresentante stabilito in Svizzera, redige una dichiarazione di conformità (vedi allegato 31). (organismo notificato) esamina il prodotto e procede alle opportune prove, in conformità delle norme definite giusta l’articolo 148g capoverso 2, o a prove equivalenti, per verificarne la conformità ai corrispondenti requisiti della direttiva CE294. L’organismo notificato appone o fa apporre il proprio numero di identificazione sul prodotto approvato e redige un attestato di conformità relativo alle prove effettuate. prodotto ai requisiti della direttiva CE, di comprendere il suo progetto, la sua fabbricazione ed il suo funzionamento (cfr. allegato 30).

293 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 294 GU L 164 del 30.6.1994, p. 15; corretto in: GU L 127 del 10.6.1995, p. 27 e L 41 del

Allegato 29295

Garanzia qualità totale

Questo allegato descrive la procedura con cui il costruttore che soddisfa gli obblighi di cui al numero 2 si accerta e dichiara che i prodotti in questione soddisfano i pertinenti requisiti della direttiva CE296. Il costruttore o il suo rappresentante stabilito in Svizzera redige una dichiarazione di conformità (cfr. allegato 31). La dichiarazione di conformità deve essere accompagnata dal numero di identificazione dell’organismo accreditato, riconosciuto o autorizzato secondo l’articolo 148i (organismo notificato) responsabile della sorveglianza di cui al numero 4. Il costruttore applica un sistema qualità approvato per la progettazione, la fabbricazione, l’ispezione finale ed il collaudo del prodotto secondo quanto specificato al numero 3 ed è soggetto alla sorveglianza di cui al numero 4. Sistema qualità Il costruttore presenta una domanda di valutazione del suo sistema qualità a un organismo notificato. – tutte le informazioni utili sulla categoria di prodotti prevista; – la documentazione relativa al sistema qualità. Il sistema qualità deve garantire la conformità dei prodotti ai requisiti della direttiva CE che si applicano a essi. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal costruttore devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di criteri, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema qualità deve permettere un’interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità. Detta documentazione deve includere in particolare un’adeguata descrizione: – degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione in materia di qualità di progettazione e di qualità dei prodotti; – delle specifiche tecniche di progettazione, norme incluse, che si intende applicare qualora non vengano applicate pienamente le norme definite giusta l’articolo 148g capoverso 2, nonché degli strumenti che permetteranno di garantire l’osservanza dei requisiti di sicurezza essenziali della direttiva CE che si applicano ai prodotti;

295 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 296 GU L 164 del 30.6.1994, p. 15; corretto in: GU L 127 del 10.6.1995, p. 27 e L 41 del

– delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici in materia di controllo e verifica della progettazione, che verranno applicati nella progettazione dei prodotti appartenenti alla categoria in questione; – delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici che si intende applicare nella fabbricazione, nel controllo di qualità e nella garanzia della qualità; – degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli; – della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.; – dei mezzi di controllo dell’ottenimento della qualità richiesta e dell’efficacia di funzionamento del sistema qualità. 3.3 L’organismo notificato valuta il sistema qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al numero 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi qualità che soddisfano la corrispondente norma designata secondo l’articolo 148g capoverso 2 (EN 29001). Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia produttiva oggetto della valutazione. La procedura di valutazione deve comprendere una visita agli impianti del costruttore. La decisione viene notificata al costruttore. La notifica deve contenere le conclusioni dell’esame e la motivazione della decisione. 3.4 Il costruttore si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace. Il costruttore, o il suo rappresentante, informa l’organismo notificato che ha approvato il sistema qualità di qualsiasi modifica prevista del sistema. L’organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 3.2 o se è necessaria una seconda valutazione. L’organismo notificato comunica la sua decisione al costruttore.

La notifica deve contenere le conclusioni dell’esame e la motivazione della decisione. 4 Sorveglianza sotto la responsabilità dell’organismo notificato 4.1 La sorveglianza deve garantire che il costruttore soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato. 4.2 Il costruttore consente all’organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai locali di progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le informazioni necessarie, in particolare: – la documentazione prevista dalla sezione «Sviluppo» del sistema garanzia di qualità, ad esempio risultati di analisi, calcoli, prove, ecc.; – la documentazione prevista dalla sezione «Fabbricazione» del sistema garanzia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.

4.3 L’organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il costruttore mantenga e applichi il sistema qualità e fornisce al costruttore un rapporto sulle verifiche effettuate.

4.4 L’organismo notificato può anche effettuare visite senza preavviso presso il costruttore, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema qualità. Esso fornisce al costruttore un rapporto sulla visita e, se vi è stata prova, un rapporto sulla prova stessa. 5. Il costruttore, per almeno dieci anni a decorrere dalla data di fabbricazione dell’ultimo esemplare, tiene a disposizione delle autorità che svolgono i controlli successivi: – la documentazione sul sistema garanzia di qualità (n. 3.1 cpv. 2 secondo comma); – le modifiche del sistema garanzia di qualità (n. 3.4 cpv. 2); – le decisioni e i rapporti dell’organismo notificato (n. 3.4 cpv. 4 e n. 4.3 e 4.4). 6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le opportune informazioni riguardanti le approvazioni di sistemi qualità rilasciate o ritirate.

Allegato 30297

Documentazione tecnica fornita dal costruttore

La documentazione tecnica di cui agli allegati 22, 24, 25, 26 e 28 deve comprendere tutti i dati o mezzi pertinenti usati dal costruttore, per garantire che i componenti o l’imbarcazione siano conformi ai relativi requisiti di sicurezza essenziali. La documentazione tecnica deve consentire la comprensione del progetto, della fabbricazione e del funzionamento del prodotto nonché permettere di valutarne la conformità alle disposizioni della sezione 46 della presente ordinanza. La documentazione deve comprendere, se necessario ai fini della valutazione: – una descrizione generale del tipo; – disegni di progettazione di massima e di fabbricazione, schemi dei componenti, dei sottoassemblaggi, dei circuiti, ecc.; – descrizioni e spiegazioni necessarie per la comprensione di detti disegni e schemi e del funzionamento del prodotto; – un elenco delle norme definite giusta l’articolo 148g capoverso 2, applicate interamente o parzialmente, nonché una descrizione delle soluzioni adottate per rispondere ai requisiti di sicurezza essenziali qualora non siano state applicate le norme definite giusta l’articolo 148g capoverso 2; – i risultati dei calcoli di progettazione, degli esami effettuati, ecc.; – i risultati delle prove o specificamente i calcoli di stabilità secondo il numero 3.2 dei requisiti essenziali e di galleggiabilità secondo il numero 3.3 dei requisiti essenziali dell’allegato I della direttiva CE298.

297 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 298 GU L 164 del 30.6.1994, p. 15; corretto in: GU L 127 del 10.6.1995, p. 27 e L 41 del

Allegato 31299

Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità alla sezione 46 della presente ordinanza deve accompagnare: – le imbarcazioni sportive ed essere allegata al manuale del proprietario; – i componenti di cui all’allegato II della direttiva CE300. La dichiarazione di conformità deve contenere le seguenti indicazioni: – nome e indirizzo del costruttore o del suo rappresentante stabilito in Svizzera; – descrizione dell’imbarcazione sportiva o dei componenti; – riferimento alle pertinenti norme utilizzate, definite secondo l’articolo 148g capoverso 2, o riferimenti alle specifiche in relazione alle quali è dichiarata la conformità; – se del caso, riferimento all’attestazione del tipo rilasciata da un organismo accreditato, riconosciuto o autorizzato giusta l’articolo 148i; – se del caso, nome e indirizzo dell’organismo accreditato, riconosciuto o autorizzato; – identificazione del firmatario che ha il potere di impegnare il costruttore o il suo mandatario stabilito in Svizzera; – per i componenti, una dichiarazione della loro conformità ai requisiti di sicurezza essenziali.

299 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 300 GU L 164 del 30.6.1994, p. 15; corretto in: GU L 127 del 10.6.1995, p. 27 e L 41 del

Allegato 32301 (art. 100)

Programma d’esame per le imbarcazioni sportive

1 Oltre alla prova della conformità ai requisiti di sicurezza essenziali di cui all’allegato I della direttiva CE302, occorre esaminare i requisiti per le imbarcazioni sportive di cui all’articolo 107 (Principio) secondo il seguente programma: a. Verbale dell’esame tecnico Il verbale dell’esame tecnico contiene l’esame dell’illuminazione (art. 18a, 19, 24, 25), degli impianti sanitari (art. 108 cpv. 1), dei contenitori di sostanze pericolose per le acque (art. 108 cpv. 2) e della sala macchine (art. 108 cpv. 3). b. Verbale della misurazione delle vele Il verbale della misurazione delle vele contiene l’esito della misurazione delle vele giusta l’allegato 12 e la constatazione di un eventuale equipaggiamento minimo ridotto ai sensi dell’articolo 163 capoverso 2. c. Verbale della misurazione del rumore Il verbale della misurazione del rumore conferma la misurazione del rumore d’esercizio dei battelli a motore giusta l’articolo 109 e l’allegato 10. 2 I verbali d’esame devono essere redatti nelle tre lingue ufficiali svizzere e sono stampati dall’Associazione dei servizi cantonali della navigazione.

301 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 302 GU L 164 del 30.6.1994, p. 15; corretto in: GU L 127 del 10.6.1995, p. 27 e L 41 del

Allegato 33303 (art. 100 cpv. 4)

Verbale del collaudo

1 Il verbale del collaudo deve essere redatto nelle tre lingue ufficiali svizzere e deve contenere almeno i seguenti dati: – costruttore del natante; – tipo del natante; – numero HIN (numero dello scafo); – indicazione del tipo di natante; – conferma dello svolgimento dell’esame tecnico con indicazione del numero del certificato del tipo e della data dell’esame riportata nel verbale d’esame tecnico; – conferma dello svolgimento della misurazione delle vele per battelli a vela con indicazione del numero del certificato del tipo e della data dell’esame riportata nel verbale d’esame della misurazione delle vele; – conferma dello svolgimento della misurazione del rumore d’esercizio per i battelli a motore con indicazione del numero del certificato del tipo e della data dell’esame riportata nel verbale d’esame della misurazione del rumore; – conferma dello svolgimento dell’omologazione concernente i gas di scarico con l’indicazione del numero del certificato tipo secondo l’articolo 121 capoverso 4; – conferma della completezza dell’equipaggiamento secondo gli articoli 107a capoversi 3–5, 132 e 134; – conferma della completezza dei documenti giusta il numero 1 del verbale di collaudo; – conferma della conformità dell’imbarcazione sportiva al modello esaminato; – conferma dello svolgimento dei controlli di funzionamento; – luogo e data del rilascio del verbale di collaudo; – nome e indirizzo della persona o dell’impresa autorizzata all’esecuzione del collaudo. 2 Il verbale di collaudo è stampato dall’Associazione dei servizi cantonali della navigazione. 3 L’ente che stampa il verbale di collaudo è libero di definirne la forma. Il verbale deve tuttavia contenere almeno i dati di cui al capoverso 1.

303 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001