Fonte

Modifica: Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (RS 817.02, 2005-746), Ordinanza concernente la competenza della Direzione generale delle dogane nel campo della formazione professionale superiore per il personale dell’amministrazione delle dogane (RS 631.63, 2005-368), Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (RS 813.11, 2005-466), Ordinanza concernente l’immissione sul mercato e l’utilizzazione di biocidi (RS 813.12, 2005-468), Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (RS 814.81, 2005-478), Ordinanza concernente l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (RS 916.161, 2005-481), Ordinanza sul trasferimento internazionale dei beni culturali (RS 444.11, 2005-318), Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Liberia (RS 946.231.16, 2005-43), Ordinanza concernente i contributi all’esportazione di prodotti agricoli trasformati (RS 632.111.723, 2005-64), Ordinanza sull’energia nucleare (RS 732.11, 2005-68), Ordinanza relativa alla Convenzione di Rotterdam sulla procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per taluni prodotti chimici nel commercio internazionale (RS 814.82, 2004-725), Ordinanza sull’applicazione delle garanzie (RS 732.12, 2005-41), Ordinanza concernente il mercato delle uova (RS 916.371, 2003-735), Ordinanza concernente l’esenzione delle truppe dai dazi e dalle imposte nell’ambito dello Statuto delle truppe del PPP (RS 510.81, 2003-192), Ordinanza sul commercio internazionale di diamanti grezzi (RS 946.231.11, 2002-710), Ordinanza sulla protezione del design (RS 232.121, 2002-183), Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con l’AELS e la CE (Ordinanza sul libero scambio) dell’8 marzo 2002 (RS 632.421.0, 2002-192), Ordinanza concernente le agevolazioni tributarie nel traffico viaggiatori (RS 631.251.1, 2002-72), Ordinanza sui requisiti minimi per l’esecuzione di controlli antidoping (RS 415.052.2, 2001-437), Ordinanza sulle autorizzazioni nel settore dei medicamenti (RS 812.212.1, 2001-515), Ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di cereali, cereali speciali e alimenti ricchi di energia e di proteine per l’alimentazione di animali (RS 531.215.17, 2001-208), Ordinanza sulla protezione dei vegetali (RS 916.20, 2001-174), Ordinanza relativa alla legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (RS 641.201, 2000-213), Ordinanza sul sistema informatico dell’Amministrazione federale (RS 313.041, 2000-181), Ordinanza sull’alcool (RS 680.11, 1999-276), Ordonnance relative au dédouanement par transmission électronique des données (RS 631.071, 1999-176), Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (RS 910.91, 1999-13), Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (RS 916.01, 1998-3125-3125-3125), Ordinanza concernente la determinazione delle aliquote di dazio e l’importazione di cereali, alimenti per animali, paglia, strame e merci la cui trasformazione produce residui che servono al foraggiamento (RS 916.112.211, 1998-3211-3211-3211), Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (RS 916.121.10, 1998-3244-3244-3244), Ordinanza concernente la viticoltura e l’importazione di vino (RS 916.140, 1999-16), Ordinanza concernente l’importazione di animali della specie equina (RS 916.322.1, 1999-18), Ordinanza concernente i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero (RS 916.350.2, 1999-165), Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (RS 514.541, 1998-2549-2549-2549), Ordinanza concernente il materiale bellico (RS 514.511, 1998-808-808-808), Ordinanza relativa alla tassa d’incentivazione sui composti organici volatili (RS 814.018, 1997-2972-2972-2972), Ordinanza sul controllo dei composti chimici utilizzabili a scopi civili e militari (RS 946.202.21, 1997-2090-2090-2090), Ordinanza sull’esportazione, l’importazione e il transito dei beni utilizzabili a fini civili e militari e dei beni militari speciali (RS 946.202.1, 1997-1704-1704-1704), Ordinanza sull’approntamento delle prove d’origine (RS 632.411.3, 1997-1382-1382-1382), Ordinanza sull’imposizione degli autoveicoli (RS 641.511, 1996-3058-3058-3058), Ordinanza sull’imposizione degli oli minerali (RS 641.611, 1996-3393-3393-3393), Ordinanza sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope (RS 812.121.1, 1996-1679-1679-1679), Ordinanza sui precursori e altre sostanze chimiche utilizzate per la fabbricazione di stupefacenti e sostanze psicotrope (RS 812.121.3, 1996-1705-1705-1705), Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con partner di libero scambio (RS 632.319, 1995-2695-2695-2695), Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (RS 741.41, 1995-4425-4425-4425), Ordinanza sulla radioprotezione (RS 814.501, 1994-1947-1947-1947), Ordinanza sull’esportazione e il transito di prodotti (RS 946.221, 1994-426-426-426), Ordinanza sul diritto d’autore e sui diritti di protezione affini (RS 231.11, 1993-1821-1821-1821), Ordinanza sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori (RS 231.21, 1993-1834-1834-1834), Ordinanza sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (RS 232.111, 1993-296-296-296), Ordinanza concernente i privilegi doganali delle missioni diplomatiche a Berna e dei posti consolari in Svizzera (RS 631.144.0, 1989-1781-1781-1781), Ordinanza sulla statistica del commercio esterno (RS 632.14, 1988-2047-2047-2047), Ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali (RS 916.443.11, 1988-800-800-800), Ordinanza concernente l’entrata in vigore della legge sulla tariffa delle dogane (RS 632.101, 1987-2309-2309-2309), Ordinanza sulla tara (RS 632.13, 1987-2652-2652-2652), Ordinanza concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri (RS 631.145.0, 1985-1819-1819-1819), Ordinanza sull’importazione in franchigia doganale di tessuti prodotti su telai a mano (RS 632.115.01, 1982-204-204-204), Ordinanza sulla conservazione delle specie (RS 453, 1981-1248-1248-1248), Ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere (RS 747.201.1, 1979-337-337-337), Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli (RS 741.51, 1976-2423-2423-2423), Ordinanza concernente il trasporto e la sepoltura di cadaveri presentanti pericolo di contagio come anche il trasporto di cadaveri in provenienza dall’estero e a destinazione di quest’ultimo (RS 818.61, 1974-1105-1106-1106), Ordinanza sulla navigazione aerea (RS 748.01, 1973-1856-1856-1856), Ordinanza sull’imposizione del tabacco (RS 641.311, 1969-1274-1286-1289), Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (RS 741.11, 1962-1364-1409-1420), Regolamento esecutivo del decreto del Consiglio federale del 4 agosto 1934 concernente un’imposta federale sulle bevande (RS 641.411.1, 50-1345-1405-1313), Decreto del Consiglio federale concernente un’imposta federale sulle bevande (RS 641.411, 50-671-694-753), Ordinanza sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (RS 941.311, 50-363-375-420), ¶ Ordonnance douanière pour le trafic des chemins de fer (RS 631.252.1, 42-731-767-755), Ordinanza della legge sulle dogane (RS 631.01, 42-339-361-461)

Atto di base di: Ordinanza sulle dogane (RS 631.01, 2007-250)

RU 2007 1469

Ordinanza sulle dogane
(OD)

del 1° novembre 2006

Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli3 capoverso3, 8 capoverso2, 9, 11 capoverso4, 12 capoverso4, 13 capoversi3 e 4,15 capoverso2, 16 capoverso1, 34 capoverso2, 41 capoverso2, 42 capoverso1, 43 capoverso4, 44 capoverso1, 46, 53 capoversi2 e 3, 56 capoverso2, 62 capoverso2, 65 capoversi2 e 3,74 capoverso2 lettera a, 76 capoverso4, 82 capoverso2, 87 capoversi3 e 4, 106 capoverso2, 108 capoverso2 e 130 della legge del 18 marzo 20051 sulle dogane (LD); visto l’articolo37 capoverso3 della legge del 24 marzo 20002 sul personale federale (LPers),
ordina:

Titolo 1 Basi del regime doganale

Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 1 Enclave doganale

(art.3 cpv. 3 LD)

Dal territorio doganale è esclusa la regione di Samnaun e Sampuoir.

La linea doganale è definita rispetto al territorio doganale come segue: dal Piz Rots in direzione sud-est passando per il Piz Chamins verso lo Stammerspitz, ancora più a est verso il Muttler, poi verso nord-est verso il Piz Mundin - Piz Mezdi – punto 2248 – sino a Schergenbach attraverso il Grat, che delimita la valle Sampuoir contro il Fernertobel.

Art. 2 Vigilanza doganale nell’enclave doganale

(art.3 cpv. 3 LD)

Nell’enclave doganale, l’Amministrazione delle dogane può svolgere segnatamente i seguenti compiti:

  1. sorvegliare il traffico merci (art. 23 LD);

  2. svolgere compiti di polizia di sicurezza (art. 96 LD);

  3. eseguire i disposti federali di natura non doganale e perseguire le infrazioni contro gli stessi, sempre che siano di sua competenza;

  4. perseguire infrazioni in ambito doganale.

RS 631.01

Sono fatte salve le competenze di altre autorità della Confederazione e autorità cantonali nell’esecuzione di disposti federali di natura non doganale.

Art. 3 Fondi, costruzioni e impianti al confine doganale

(art.4 cpv. 2 LD)

L’autorità comunale preposta al rilascio del permesso di costruzione richiede per progetti di cui all’articolo4 capoverso 2 LD l’autorizzazione dell’Amministrazione delle dogane. Essa allega alla domanda i piani e le descrizioni del progetto di costruzione.

L’Amministrazione delle dogane stabilisce nell’autorizzazione quali installazioni debbano essere costruite e come debbano essere mantenute. Essa disciplina il diritto di passaggio per il personale dell’Amministrazione delle dogane.

Essa può fissare nell’autorizzazione un contributo del proprietario ai maggiori costi per la sorveglianza del confine doganale e che insorgono in relazione alle costruzioni o agli impianti.

Art. 4 Approntamento di locali da parte di terzi

(art.5 cpv. 2 LD) I terzi di cui all’articolo5 capoverso 2 LD sono:

  1. lo speditore autorizzato;

  2. il destinatario autorizzato;

  3. il detentore di un deposito doganale aperto;

  4. il detentore di un deposito franco doganale;

  5. il gestore di un aerodromo;

  6. altre persone nei cui locali sono adempiuti compiti doganali.

Capitolo 2 Obbligo doganale

Sezione 1 Merci in franchigia di dazio

Art. 5 Franchigia doganale secondo l’uso internazionale

La franchigia doganale concessa in virtù della consuetudine internazionale può essere limitata o soppressa temporaneamente o durevolmente per merci provenienti da Stati che non concedono la reciprocità.

Art. 6 Merci per capi di Stato e per servizi diplomatici, consolari e internazionali e loro membri

Merci, che servono all’uso personale di capi di Stato esteri e loro famigliari che vivono in comunione domestica, sono esenti da dazio.

La franchigia doganale per merci destinate a missioni diplomatiche, posti consolari, missioni speciali e, sempre che esista un accordo in tal senso, a organizzazioni interstatali e uffici internazionali con sede in Svizzera, nonché a loro membri è disciplinata conformemente:

  1. all’ordinanza del 23 agosto 19893 concernente i privilegi doganali delle missioni diplomatiche a Berna e dei posti consolari in Svizzera;

  2. all’ordinanza del 13 novembre 19854 concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri.

Art. 7 Bare, urne cinerarie e accessori funebri

Sono esenti da dazio:

  1. le bare con le salme e le urne con le ceneri delle salme cremate;

  2. gli accessori funebri;

  3. le corone funebri, portate da persone che partecipano a un funerale nel territorio doganale.

Art. 8 Premi di onore, oggetti ricordo e doni d’onore

Sono esenti da dazio:

  1. premi di onore e oggetti ricordo, che sono importati dal destinatario o ad esso inviati;

  2. doni d’onore di persone con sede o domicilio al di fuori del territorio doganale per feste svizzere.

Riguardo ai doni d’onore, prima dell’importazione occorre inviare alla direzione di circondario una domanda per la concessione della franchigia doganale.

Art. 9 Trasferimento dell’esercizio di imprese estere

Beni d’investimento e oggetti d’equipaggiamento di imprese estere che trasferiscono la loro attività nel territorio doganale sono esenti da dazio, se:

  1. sono stati utilizzati durante sei mesi in territorio doganale estero;

  2. sono stati importati globalmente al momento del trasferimento dell’esercizio; e

  3. sono destinati a essere utilizzati in proprio nel territorio doganale.

Sono soggetti all’obbligo doganale:

  1. merci di un’impresa il cui trasferimento ha luogo in seguito alla fusione con un’impresa svizzera oppure a questo scopo;

  2. merci di un’impresa, che viene ritirata da un’impresa svizzera;

  3. scorte di materie prime, prodotti finiti o semifiniti.

Art. 10 Scorte per carrozze ristorante

Le scorte per carrozze ristorante in treni internazionali sono esenti da dazio, se:

  1. provengono da un regime doganale libero di un Paese che è percorso dal treno;

  2. sono introdotte in quantità necessarie al normale approvvigionamento all’andata e al ritorno sull’intera tratta; e

  3. sono consumate nello stesso treno.

Art. 11 Scorte, pezzi di ricambio e oggetti dell’equipaggiamento su battelli

Le scorte su battelli merci e su battelli del traffico di linea sono esenti da dazio, se:

  1. sono destinate a essere utilizzate a bordo;

  2. non sono trasferite a terra; e

  3. i battelli rimangono solo provvisoriamente in territorio doganale.

Le scorte sugli altri battelli sono esenti da dazio, se i battelli non attraccano in porti, in luoghi sulla terra ferma o a boe in territorio doganale.

Le scorte per battelli, che non sono in libera pratica secondo il regime doganale, non possono essere caricate.

Per scorte per battelli s’intendono carburante e grasso, nonché beni destinati all’uso o alla vendita a bordo, comprese merci di consumo. Non sono considerati scorte i pezzi di ricambio per battelli e i relativi equipaggiamenti.

Art. 12 Scorte, pezzi di ricambio e oggetti dell’equipaggiamento

a bordo di aeromobili

Le scorte destinate alla ristorazione dei passeggeri o alla vendita a bordo di un aeromobile sono esenti da dazio se rimangono a bordo.

I pezzi di ricambio e gli oggetti dell’equipaggiamento sono esenti da dazio, se rimangono a bordo di aeromobili esteri.

Art. 13 Mezzi di pagamento, carte valori, manoscritti, documenti, valori di bollo e titoli di trasporto

(art.8 cpv.2 lett. b LD) Sono esenti da dazio:

  1. mezzi legali di pagamento e carte valori privi di valore collezionistico;

  2. manoscritti e documenti privi di valore collezionistico;

  3. valori postali per l’affrancatura valevoli in territorio svizzero e altri valori di bollo ufficiali al massimo al valore facciale;

  4. biglietti di imprese estere di trasporti pubblici.

Art. 14 Masserizie di trasloco

Le masserizie di trasloco di immigranti sono esenti da dazio.

Le masserizie di trasloco sono importate in relazione temporale al trasferimento del domicilio. Eventuali invii successivi devono essere dichiarati in occasione della prima importazione. Se l’importazione delle masserizie di trasloco è ostacolata, la franchigia doganale può essere concessa dopo l’eliminazione dell’ostacolo.

Per masserizie di trasloco s’intendono:

  1. beni di immigranti utilizzati dagli stessi per il loro personale tenore di vita o per l’esercizio dell’attività professionale e commerciale durante almeno sei mesi in territorio doganale estero e destinati all’uso proprio in territorio

  2. scorte domestiche, prodotti del tabacco e bevande con un tenore alcolico inferiore al 25 per cento del volume, se per quanto riguarda genere e quantità sono usuali per l’economia domestica interessata, nonché bevande con un tenore alcolico superiore al 25 per cento del volume sino a un quantitativo di 12 l.

Le suppellettili domestiche e gli oggetti personali, esclusi i mezzi di trasporto, appartenenti a persone fisiche con domicilio in territorio doganale estero, le quali acquistano o affittano in territorio doganale una casa o un appartamento esclusivamente per uso proprio, sono considerate masserizie di trasloco, se le altre condizioni di cui al capoverso3 lettera a sono adempiute e l’importazione avviene in relazione temporale alla conclusione del contratto di compra-vendita o di locazione.

Per immigranti s’intendono le persone fisiche che trasferiscono il loro domicilio dal territorio doganale estero nel territorio doganale. Le persone, che senza abbandonare il proprio domicilio in Svizzera hanno soggiornato durante almeno un anno nel territorio doganale estero, sono considerate immigranti.

Art. 15 Corredi nuziali

Il corredo nuziale di una persona che sposa un’altra persona con domicilio nel territorio doganale e trasferisce il suo domicilio in questo territorio è esente da dazio.

Per corredo nuziale s’intendono:

  1. suppellettili domestiche usate e nuove;

  2. oggetti personali;

  3. mezzi di trasporto;

  4. regali di matrimonio;

  5. animali;

  6. scorte domestiche, tabacchi e bevande con un tenore alcolico inferiore al 25 per cento del volume per l’uso immediato, nonché bevande con un tenore alcolico superiore al 25 per cento del volume sino a un quantitativo di12 l.

La franchigia doganale è limitata a oggetti, che sono destinati all’economia domestica comune e che, nel precedente Stato di domicilio del coniuge che trasloca, erano in libera pratica secondo il diritto doganale.

I corredi nuziali devono essere importati entro sei mesi dal matrimonio. Eventuali invii successivi devono essere notificati in occasione della prima importazione. Se l’importazione del corredo nuziale è ostacolata, la franchigia doganale è concessa dopo l’eliminazione dell’ostacolo.

Le suppellettili domestiche di coniugi che traslocano, il cui matrimonio è stato contratto meno di sei mesi prima del trasferimento del domicilio, sono considerate corredo nuziale. L’importazione deve avvenire entro tre mesi dopo il trasferimento di domicilio.

Art. 16 Oggetti ereditati

Gli oggetti ereditati sono esenti da dazio, se:

  1. sono stati posseduti e utilizzati dal de cuius durante l’ultimo domicilio nel territorio doganale estero; e

  2. l’erede o il legatario aveva il suo domicilio nel territorio doganale al momento della morte del de cuius e dell’importazione degli oggetti ereditati.

Per oggetti ereditati s’intendono:

  1. suppellettili domestiche senza scorte di merci;

  2. oggetti personali;

  3. oggetti per l’esercizio professionale e commerciale personale;

  4. mezzi di trasporto;

  5. animali.

Gli oggetti ereditati devono essere importati entro un anno dalla successione. Se l’erede o il legatario prova che l’importazione è impedita da un ostacolo, la franchigia doganale può essere concessa dopo l’eliminazione dell’ostacolo.

Sono inoltre esenti da dazio gli oggetti ereditati, che il de cuius ha utilizzato durante almeno sei mesi e che, in vita, dona a un erede con imputazione sulla quota ereditaria.

Per oggetti ereditati, il cui valore supera 100 000 franchi, occorre presentare alla direzione di circondario, prima dell’importazione, una domanda per la concessione della franchigia doganale.

Art. 17 Merci donate a organizzazioni riconosciute di utilità pubblica e opere assistenziali o persone nel bisogno

(art.8 cpv.2 lett. d LD)

Merci, che sono donate a organizzazioni riconosciute di utilità pubblica e opere assistenziali o persone nel bisogno di cui all’articolo2 capoverso1 della legge federale del 24 giugno 19775 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno, sono esenti da dazio.

La donazione dev’essere commisurata allo scopo di lenire il bisogno o il danno.

Art. 18 Veicoli per invalidi

(art.8 cpv.2 lett. e LD)

Sono esenti da dazio i veicoli per invalidi, che beneficiano di:

  1. contributi dell’assicurazione invalidità o militare per la manutenzione o per la modifica del veicolo in funzione dell’invalidità; o

  2. un assegno per grandi invalidi conformemente all’articolo 42bis della legge federale del 19 giugno 19596 sull’assicurazione per l’invalidità.

Sono inoltre esenti da dazio i veicoli di organizzazioni riconosciute di utilità pubblica che gestiscono un servizio di trasporto per disabili. direzione di circondario. La franchigia doganale è concessa solo una volta nell’arco di sei anni.

Art. 19 Oggetti per l’insegnamento e la ricerca

(art.8 cpv.2 lett. f LD)

Oggetti per l’insegnamento e la ricerca sono esenti da dazio, se:

  1. sono utilizzati esclusivamente in istituti d’insegnamento pubblici o riconosciuti di utilità pubblica o in istituzioni che impartiscono regolarmente lezioni; e

  2. sono importati esclusivamente dagli stessi istituti d’insegnamento o istituzioni o direttamente per questi ultimi.

Sono esenti da dazio i materiali di origine umana, animale o vegetale, se sono importati da parte di istituzioni mediche riconosciute od ospedali o direttamente per questi ultimi a scopo medico o di ricerca.

Sono soggetti a dazio i materiali ausiliari e quelli destinati all’uso e alle esercitazioni.

La domanda per la concessione della franchigia doganale dev’essere inviata alla

Qualora gli oggetti importati in esenzione di dazio siano consegnati nel territorio doganale, occorre richiedere preliminarmente un’autorizzazione all’Amministrazione delle dogane. Quest’ultima decide circa il versamento successivo dei tributi doganali. L’obbligazione doganale sorge nel momento della consegna.

Art. 20 Oggetti d’arte e d’esposizione per i musei

(art.8 cpv.2 lett. g LD)

Gli oggetti d’arte e d’esposizione per i musei accessibili al pubblico sono esenti da dazio, se sono importati dai musei stessi o direttamente per questi ultimi e non sono consegnati ad altri.

Simili oggetti sono pure esenti da dazio, se sono esposti in:

  1. parcheggi pubblici, piazze e strade pubbliche;

  2. edifici e impianti di istituzioni di diritto pubblico;

  3. edifici e impianti privati, sempre che siano generalmente accessibili e non servano a scopi commerciali.

Qualora gli oggetti d’arte e d’esposizione importati in esenzione di dazio siano utilizzati per scopi diversi, occorre richiedere preliminarmente un’autorizzazione all’Amministrazione delle dogane. Quest’ultima decide circa il versamento successivo dei tributi doganali. L’obbligazione doganale sorge nel momento del cambiamento d’utilizzazione.

Art. 21 Strumenti e apparecchi per l’esame e il trattamento di pazienti in ospedali o case di cura

(art.8 cpv.2 lett. h LD)

Strumenti e apparecchi per l’esame e il trattamento di pazienti che sono importati da ospedali o case di cura o direttamente per questi ultimi sono esenti da dazio.

La domanda per la concessione della franchigia doganale dev’essere inviata alla

Qualora gli strumenti e gli apparecchi importati in esenzione di dazio siano consegnati ad altri nel territorio doganale, occorre richiedere preliminarmente un’autorizzazione all’Amministrazione delle dogane. Quest’ultima decide circa il versamento successivo dei tributi doganali. L’obbligazione doganale sorge nel momento della consegna.

Art. 22 Studi e opere di artisti svizzeri che soggiornano temporaneamente all’estero a scopo di studio

(art.8 cpv.2 lett. i LD)

I lavori originali, che un artista con domicilio nel territorio doganale ha prodotto durante un soggiorno di studio temporaneo all’estero, sono esenti da dazio, sempre che al momento della loro importazione siano di proprietà dell’artista.

Per soggiorno di studio s’intende segnatamente la formazione e il perfezionamento:

  1. in una scuola;

  2. sostenuti da istituzioni pubbliche o private di promozione culturale; o

  3. sotto forma di collaborazione con altri artisti o istituzioni allo scopo di apprendere o approfondire tecniche e competenze artistiche.

Art. 23 Merci del traffico nella zona di confine

Per persone con domicilio nella zona di confine situata in territorio doganale (zona di confine nazionale) sono esenti da dazio:

  1. prodotti greggi del suolo e prodotti agricoli di fondi tagliati dal confine doganale, sempre che le case e i fabbricati rurali d’esercizio ivi situati si trovino nella zona di confine nazionale;

  2. prodotti greggi del suolo di fondi situati nella zona di confine al di fuori del territorio doganale (zona di confine estera).

Per persone con domicilio nella zona di confine estera sono esenti da dazio:

  1. fertilizzanti, sostanze fitosanitarie, sementi, piantoni, pali e materiale per la gestione di un fondo nella zona di confine nazionale;

  2. derrate alimentari e bevande destinate al vitto giornaliero della persona incaricata della gestione del fondo e dei suoi impiegati sul terreno.

Per prodotti greggi del suolo s’intendono i prodotti del raccolto di campi, prati, piantagioni naturali di verdura, frutteti, nonché legno e torba.

Per prodotti agricoli s’intendono segnatamente bestiame da macello, latte, formaggio, lana, miele, galline, uova, granchi e pesce.

Per la concessione della franchigia doganale, i prodotti greggi del suolo possono essere lavorati solo nella misura in cui ciò sia necessario per la loro produzione e per il loro trasporto.

La franchigia doganale è concessa solo a persone che:

  1. gestiscono il fondo;

  2. sono proprietarie, usufruttuarie o affittuarie dei fondi; e

  3. importano esse stesse i prodotti oppure per il tramite di impiegati.

Art. 24 Uva e vino di fondi della zona di confine

Per ogni anno di vendemmia è esente da dazio l’uva fresca o pigiata di fondi della zona di confine estera sino a un quantitativo complessivo di4,2 tonnellate o sino a

ettolitri di vino prodotto, se essa è importata dalla persona incaricata della gestione del fondo o dai suoi impiegati.

È soggetta a dazio l’importazione di uva e vino che eccede i quantitativi stabiliti nel capoverso1. Per quantitativi superiori le aliquote di dazio sono ridotte come segue:

  1. per uva in quantità da: 1.4,2 tonnellate a14 tonnellate di massa propria: a un ottavo; 2.14 tonnellate a28 tonnellate di massa propria: a un quarto; 3.28 tonnellate a 140 tonnellate di massa propria: a tre ottavi;

  2. per vino nuovo in quantità da: 1.30 ettolitri a 100 ettolitri: a un quarto; 2. 100 ettolitri a 200 ettolitri: di metà; 3. 200 ettolitri a 1000 ettolitri: a tre quarti.

Le vinacce sono soggette a dazio.

Art. 25 Merci del traffico di mercato

Merci del traffico di mercato sino a un quantitativo complessivo di 100 kg lordi per giorno e persona sono esenti da dazio, se:

  1. provengono dalla zona di confine estera;

  2. sono importate per il tramite degli uffici doganali designati dall’Amministrazione delle dogane; e

  3. sono vendute all’interno della zona di confine nazionale a persone fisiche per uso proprio.

Per merci del traffico di mercato s’intendono verdure, uova fresche, granchi, rane, lumache e fiori recisi.

La persona importatrice deve avere il proprio domicilio nella zona di confine estera e non può acquistare la merce da terzi a scopo di rivendita.

Sono salve le disposizioni derogatorie degli accordi frontalieri bilaterali.

Art. 26 Pesci delle acque confinarie

Il pesce fresco pescato nelle acque confinarie è esente da dazio, se:

  1. è stato pescato da persone autorizzate alla pesca in Svizzera; e

  2. le prescrizioni sulla pesca sono rispettate.

Art. 27 Modelli e campioni di merci

(art.8 cpv.2 lett. k LD)

Sono esenti da dazio:

  1. modelli e campioni di merci che non sono destinati alla vendita né al consumo;

  2. modelli di merci per la raccolta di ordinazioni nelle seguenti quantità: 1. merci utilizzabili sino a un valore della merce di 100 franchi per modello; 2. merci non utilizzabili sino a un valore della merce di 100 franchi per genere e qualità; 3. prodotti del tabacco, bevande alcoliche, medicamenti e prodotti cosmetici sino a un valore della merce di 100 franchi per invio.

Sono soggetti a dazio modelli e campioni di merci nonché presentazioni modello, che sono importati su ordinazione e quale merce commerciale.

Art. 28 Imballaggi indigeni

(art.8 cpv.2 lett. l LD) Gli imballaggi e i contenitori di merci, che sono rispediti vuoti al mittente nel territorio doganale, sono esenti da dazio.

Art. 29 Materiale bellico della Confederazione

(art.8 cpv.2 lett. m LD)

Il materiale bellico della Confederazione è esente da dazio.

Il materiale bellico della Confederazione è equiparato al materiale importato dalla Confederazione per la protezione della popolazione.

Sezione 2 Ammissione temporanea di merci

Art. 30 Ammissione temporanea nel territorio doganale

(art.9 cpv.1 e 2 LD)

Le merci destinate all’ammissione temporanea in territorio doganale sono esenti da dazio, se:

  1. sono di proprietà di una persona con sede o domicilio al di fuori del territorio doganale e sono utilizzate dalla stessa;

  2. la loro identità può essere garantita;

  3. l’ammissione dura al massimo due anni; e

  4. sono riesportate senza modifiche. L’uso non è inteso come modifica.

Le merci, la cui ammissione temporanea si protrae per un periodo superiore ai due anni, possono essere ammesse ulteriormente in esenzione parziale dai tributi doganali per al massimo tre anni. I tributi doganali sono fissati per ogni mese intero o iniziato al tre per cento dell’importo che sarebbe riscosso in caso d’immissione delle merci in libera pratica secondo il diritto doganale, ma al massimo sino a concorrenza di tale importo.

L’Amministrazione delle dogane può ridurre il termine di cui al capoverso1 lettera c in casi particolari. Essa fissa il termine entro il quale le merci dovranno essere riesportate o immesse in un altro regime doganale.

Se le condizioni di cui al capoverso1 sono adempiute, il regime dell’ammissione temporanea è considerato autorizzato.

In presenza di importanti motivi che rendono necessaria una sorveglianza del regime dell’ammissione temporanea, l’Amministrazione delle dogane può subordinare questo regime a un’esplicita autorizzazione.

Art. 31 Ammissione temporanea nel territorio doganale estero

(art.9 cpv.1 e 2 LD)

Le merci in libera pratica secondo il diritto doganale destinate all’ammissione temporanea nel territorio doganale estero sono esenti da dazio al momento della loro reimportazione, se:

  1. la loro identità può essere garantita;

  2. l’ammissione dura al massimo due anni; e

  3. sono reimportate senza modifiche. L’uso non è inteso come modifica.

Per importanti motivi, l’Amministrazione delle dogane può prorogare il termine di cui al capoverso1 lettera b di altri tre anni al massimo.

Art. 32 Mancato adempimento di condizioni

Per importanti motivi, l’Amministrazione delle dogane può autorizzare il regime dell’ammissione temporanea anche se non sono adempiute tutte le condizioni.

Art. 33 Esclusione del regime dell’ammissione temporanea

(art.9 cpv.2 e 3 LD) L’Amministrazione delle dogane può escludere il regime dell’ammissione temporanea:

  1. per merci destinate al deposito;

  2. per merci provenienti da Stati che non concedono la reciprocità; o

  3. se in tal modo le condizioni di concorrenza sono notevolmente pregiudicate.

Art. 34 Uso industriale di mezzi di trasporto esteri

Fatto salvo il capoverso3, i trasporti interni per scopi industriali con mezzi di trasporto esteri sono vietati.

Per trasporti transfrontalieri, l’Amministrazione delle dogane può autorizzare persone con sede o domicilio nel territorio doganale all’ammissione temporanea di un mezzo di trasporto estero per scopi industriali, se:

  1. nell’arco di un anno esse effettuano al massimo dodici trasporti; e

  2. il mezzo di trasporto è riesportato di volta in volta al termine del trasporto.

Per trasporti interni, essa può autorizzare l’ammissione temporanea di mezzi di trasporto esteri nel territorio doganale, segnatamente se il richiedente prova che:

  1. non sono disponibili corrispondenti mezzi di trasporto indigeni e i mezzi di trasporto esteri saranno utilizzati solo per una breve durata; o

  2. i mezzi di trasporto esteri sono importati per scopi sperimentali.

Art. 35 Uso proprio di mezzi di trasporto esteri

L’Amministrazione delle dogane autorizza persone con domicilio al di fuori del territorio doganale, che vi si recano per motivi di lavoro, di formazione o perfezionamento o per motivi analoghi, all’ammissione temporanea di un mezzo di trasporto estero per uso proprio.

Essa può autorizzare persone con domicilio nel territorio doganale all’ammissione temporanea di un mezzo di trasporto estero per uso proprio, se:

  1. esse sono impiegate presso una persona con sede o domicilio al di fuori del territorio doganale e utilizzano il mezzo di trasporto estero messo a loro disposizione esclusivamente per trasporti transfrontalieri nell’ambito di mandati di servizio e per trasporti tra il domicilio e il luogo di lavoro estero;

  2. esse effettuano al massimo12 trasporti transfrontalieri nell’arco di un anno e la riesportazione avviene di volta in volta dopo tre giorni; o

  3. esse trasferiscono il loro domicilio in una località al di fuori del territorio doganale e l’ammissione temporanea dura al massimo tre mesi; o

  4. non sono disponibili corrispondenti mezzi di trasporto indigeni e i mezzi di trasporto esteri sono utilizzati soltanto per una breve durata.

Art. 36 Noleggio di mezzi di trasporto esteri per uso proprio

L’Amministrazione delle dogane autorizza persone con domicilio nel territorio doganale all’ammissione temporanea di mezzi di trasporto esteri per uso proprio che sono noleggiati occasionalmente mediante un contratto scritto con un’impresa di noleggio residente nel territorio doganale estero.

Questi mezzi di trasporto devono essere riesportati entro otto giorni dal momento in cui il contratto ha effetto o restituiti alle imprese di noleggio residenti in territorio

Se il mezzo di trasporto è importato nel territorio doganale solo dopo cinque giorni dal momento in cui il contratto ha effetto, viene concesso in ogni caso un termine di tre giorni per la riesportazione o la restituzione.

L’Amministrazione delle dogane può autorizzare le imprese di noleggio residenti in territorio doganale al noleggio di mezzi di trasporto esteri, se questi ultimi:

  1. sono esportati entro tre giorni; o

  2. sono noleggiati per più di otto giorni a persone con domicilio al di fuori del territorio doganale per essere utilizzati nel traffico transfrontaliero.

Art. 37 Contenitori

(art.9 cpv. 3 LD) I contenitori conformemente alla Convenzione doganale del 2 dicembre 19727 concernente i contenitori 1972 possono essere utilizzati per un unico trasporto all’interno del territorio doganale dopo essere stati ammessi in territorio transfrontaliero (art.9 cpv.1 e allegato 3 della Convenzione doganale).

Sezione 3 Merci estere di ritorno

Art. 38 Domande successive per la restituzione dei tributi doganali

(art. 11 LD)

Se, al momento dell’esportazione, è stata omessa nella dichiarazione doganale (art. 79) la richiesta di restituzione dei tributi doganali, può essere presentata una domanda successiva entro60 giorni dopo la riesportazione della merce.

L’identità della merce dev’essere comprovata.

Art. 39 Distruzione nel territorio doganale

(art.11 cpv. 4 LD) La restituzione è accordata su richiesta alla persona soggetta all’obbligo doganale, se il fornitore estero le bonifica le merci da distruggere.

Sezione 4 Traffico di perfezionamento attivo

Art. 40 Definizioni

(art.12 e 59 LD) Nell’ambito del traffico di perfezionamento attivo, s’intende per:

a. prodotto perfezionato: prodotto, che scaturisce dal perfezionamento di una merce mediante lavorazione, trasformazione o riparazione;

  1. lavorazione: trattamento che non modifica la merce nelle sue caratteristiche proprie, segnatamente anche il riempimento, l’imballaggio, il montaggio, l’assemblaggio o l’incasso;

  2. trasformazione: trattamento che modifica le caratteristiche essenziali di una merce;

  3. riparazione: trattamento che rende nuovamente servibili in maniera illimitata merci usate, danneggiate o sporcate;

  4. organo di sorveglianza: Direzione generale delle dogane o ufficio doganale da essa autorizzato, che sorveglia un procedimento del traffico di perfezionamento.

Art. 41 Regime d’equivalenza

(art.12 cpv. 2 LD)

Nel regime d’equivalenza le merci trasferite nel territorio doganale per esservi perfezionate possono essere sostituite da merci indigene. Le merci indigene devono avere la stessa quantità e la medesima qualità e natura delle merci trasferite nel territorio doganale.

Il regime d’equivalenza è applicato quando:

  1. è comprovata la stessa qualità e natura delle merci;

  2. non possono essere aggirate le norme d’importazione della Confederazione; e

  3. non è contrario ad alcun altro interesse pubblico preponderante.

Le merci indigene possono essere esportate quali prodotti perfezionati a partire dal giorno in cui l’Amministrazione delle dogane ha autorizzato il perfezionamento attivo.

Art. 42 Regime d’identità

(art.12 cpv. 1 LD)

Nel regime d’identità, le merci trasferite nel territorio doganale per esservi perfezionate devono essere riesportate come prodotti perfezionati.

Il regime d’identità è applicato su richiesta della persona soggetta all’obbligo

L’Amministrazione delle dogane prescrive il regime d’identità quando le condizioni per il regime d’equivalenza non sono adempiute.

Nel regime d’identità, l’Amministrazione delle dogane fissa nell’autorizzazione per il perfezionamento attivo oneri per il controllo. Essa può prescrivere segnatamente la separazione fra deposito e trasformazione delle merci trasferite in territorio

Art. 43 Prodotti agricoli e prodotti di base

(art.12 cpv. 3 LD)

Per prodotti agricoli e prodotti di base secondo l’articolo12 capoverso 3 LD s’intendono prodotti valorizzabili del territorio doganale derivanti dalla coltivazione vegetale e dalla tenuta di animali da reddito ai sensi dell’articolo3 capoverso 1 lettera a della legge del 29 aprile 19988 sull’agricoltura.

D’intesa con il Dipartimento federale dell’economia, il Dipartimento federale delle finanze (DFF) designa i prodotti agricoli e i prodotti di base per i quali sono adempiute in generale le condizioni di cui all’articolo12 capoverso 3 LD relative alla concessione del traffico di perfezionamento attivo. Per queste merci è applicabile il regime d’equivalenza.

Art. 44 Distruzione in territorio doganale o modifica dello scopo d’impiego

(art.12 cpv. 4 LD)

Per merci destinate a essere distrutte nel territorio doganale l’Amministrazione delle dogane accorda:

  1. la restituzione dei tributi doganali, se le merci sono state tassate secondo il regime di restituzione;

  2. la franchigia doganale, se le merci sono state tassate secondo il regime di non riscossione.

L’Amministrazione delle dogane può prescrivere che la distruzione sia sorvegliata da un ufficio doganale.

Per merci che non devono essere necessariamente distrutte, la persona soggetta all’obbligo doganale può chiedere che le merci siano ammesse nel territorio doganale segnatamente come foraggio animale, fertilizzante o per scopi simili. In questi casi l’Amministrazione delle dogane accorda una riduzione doganale. Nella domanda dev’essere comprovato l’impiego della merce.

La domanda di restituzione o riduzione dei tributi doganali o per la concessione della franchigia doganale dev’essere inoltrata alla Direzione generale delle dogane o a un ufficio doganale da essa designato entro il termine fissato per la riesportazione delle merci e prima della distruzione o ammissione nel territorio doganale delle merci, che erano previste per la distruzione.

Sezione 5 Traffico di perfezionamento passivo

Art. 45 Definizioni

(art.13 e 60 LD) Le definizioni di cui all’articolo40 valgono anche per il traffico di perfezionamento passivo.

Art. 46 Regime d’equivalenza

(art.13 cpv. 2 LD)

Nel regime d’equivalenza, le merci trasferite dal territorio doganale per essere perfezionate possono essere sostituite da merci estere. Le merci estere devono avere la stessa quantità e la stessa qualità e natura delle merci trasferite dal territorio

Il regime d’equivalenza è applicato se:

  1. è comprovata la stessa qualità e natura della merce;

  2. non vi si oppongono interessi pubblici preponderanti.

Le merci estere possono essere trasferite nel territorio doganale quali prodotti perfezionati a partire dal giorno in cui l’Amministrazione delle dogane ha autorizzato il perfezionamento passivo.

Art. 47 Regime d’identità

(art.13 cpv. 1 LD)

Nel regime d’identità, le merci trasferite dal territorio doganale per essere perfezionate devono esservi ritrasferite quali prodotti perfezionati.

Il regime d’identità è applicato su richiesta della persona soggetta all’obbligo

L’Amministrazione delle dogane prescrive il regime d’identità quando le condizioni per il regime d’equivalenza non sono adempiute.

Nel regime d’identità, l’Amministrazione delle dogane può subordinare il rilascio di un’autorizzazione per il perfezionamento passivo alla condizione che il mandatario estero disponga di un’autorizzazione delle autorità doganali estere per il perfezionamento attivo nel regime d’identità.

Art. 48 Franchigia doganale per prodotti perfezionati

(art.13 cpv.1 e 2 LD) L’Amministrazione delle dogane accorda la franchigia doganale per i prodotti perfezionati trasferiti nel territorio doganale.

Art. 49 Imposizione del valore aggiunto del perfezionamento

(art.13 cpv. 3 LD)

L’Amministrazione delle dogane riscuote i tributi doganali per l’eccedenza di peso prodotta con il perfezionamento. I tributi sono determinati in funzione della classificazione nella tariffa doganale del prodotto di perfezionamento trasferito nel territorio doganale.

Qualora il valore aggiunto del perfezionamento non possa essere determinato mediante l’eccedenza di peso o i tributi doganali per l’eccedenza di peso di cui al capoverso1 siano sproporzionati, l’Amministrazione delle dogane può accordare una riduzione dei tributi o la franchigia doganale.

L’Amministrazione delle dogane calcola l’aliquota di dazio ridotta secondo uno dei seguenti metodi, che meglio si addice per determinare il valore aggiunto del perfezionamento:

  1. differenza tra l’aggravio doganale sul prodotto perfezionato trasferito nel territorio doganale e l’aggravio doganale fittizio sulla quantità di merce esportata, necessaria per ottenere il prodotto perfezionato;

  2. differenza tra i costi di perfezionamento indigeni ed esteri; o

  3. aliquota percentuale dell’aliquota di dazio normale applicata al prodotto perfezionato trasferito nel territorio doganale, la quale corrisponde all’aumento di valore ottenuto all’estero.

L’aliquota di dazio ridotta è fissata negli oneri per l’autorizzazione del perfezionamento passivo.

Sezione 6 Agevolazioni doganali per merci in base allo scopo d’impiego

Art. 50 Necessità economica

(art.14 cpv. 2 LD) È data necessità economica ai sensi dell’articolo14 capoverso 2 LD, se:

  1. l’effetto economico dell’agevolazione doganale si rivela più che sufficiente; e

  2. il valore dell’aggravio doganale applicato al prodotto greggio trasferito nel territorio nazionale è eccessivo rispetto al prodotto finito.

Art. 51 Impegno d’impiego

Chi intende chiedere un’aliquota di dazio ridotta per un determinato impiego di merci, deve depositare presso la Direzione generale delle dogane prima della prima dichiarazione doganale un corrispondente impegno d’impiego scritto.

La Direzione generale delle dogane assegna al richiedente un numero d’impegno.

Art. 52 Dichiarazione doganale

Nella dichiarazione doganale la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve:

  1. chiedere l’applicazione di un’aliquota di dazio ridotta; e

  2. indicare il numero d’impegno della persona a cui la merce è direttamente recapitata dopo il trasporto in libera pratica secondo il diritto doganale.

La Direzione generale delle dogane può autorizzare l’indicazione del numero d’impegno di un’altra persona, se particolari circostanze logistiche o d’affari lo richiedono.

Art. 53 Impiego di merci tassate a un’aliquota di dazio ridotta

Le merci, che sono tassate per un determinato impiego a un’aliquota di dazio ridotta, devono essere:

  1. impiegate dalla persona, che ha depositato il corrispondente impegno d’impiego, secondo lo scopo ivi menzionato; o

  2. impiegate da un terzo su incarico della persona, che ha depositato il corrispondente impegno d’impiego, secondo lo scopo ivi menzionato.

Esse possono essere trasmesse intatte a un terzo per essere impiegate secondo il corrispondente impegno d’impiego. La persona, che trasmette le merci, deve mettere al corrente il terzo circa il relativo impiego.

Art. 54 Misure di controllo e sicurezza

(art. 14 LD) Il DFF disciplina le misure di controllo e di sicurezza ai fini del rispetto dello scopo d’impiego, come pure la dichiarazione doganale e il versamento successivo o la restituzione di tributi doganali in caso di cambiamento dello scopo d’impiego di cui all’articolo14 capoversi4 e 5 LD.

Sezione 7 Prodotti agricoli

Art. 55 Obbligo di una nuova dichiarazione doganale

Chi possiede prodotti agricoli ancora in commercio conformemente all’articolo 7 dell’ordinanza del 7 dicembre 19989 concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF) deve inoltrare una nuova dichiarazione doganale per questi prodotti.

Art. 56 Esenzione dal pagamento della differenza di dazio

La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione è esonerata dal pagamento della differenza di dazio di cui all’articolo 15 LD, sempre che i prodotti agricoli disponibili di cui all’articolo 7a OIEVFF10 le siano computati sulle quote di contingente doganale ad essa assegnate.

La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve chiedere un’eventuale esenzione dal pagamento della differenza di dazio nella dichiarazione doganale. Essa deve inoltrare contemporaneamente alla dichiarazione doganale la conferma scritta che la sua quota di contingente doganale è stata ridotta di conseguenza. Questa conferma è rilasciata via Internet mediante un’applicazione sicura.

Art. 57 Indicazioni supplementari con la dichiarazione doganale

Con la dichiarazione doganale dev’essere pure presentato un riepilogo dei luoghi di deposito dei prodotti agricoli ancora disponibili in commercio all’inizio del periodo amministrato secondo l’articolo 7 OIEVFF11, con l’indicazione precisa del luogo, la designazione della merce, la voce di tariffa e la massa propria.

Gli importatori, che all’inizio del periodo amministrato tengono in deposito prodotti agricoli ancora in commercio e importati in virtù di un proprio permesso generale d’importazione (PGI), devono inoltrare il calcolo del fabbisogno di due giorni al massimo secondo l’articolo7 capoverso 3 OIEVFF.

Art. 58 Lista delle merci fornite a terzi

Il titolare di un PGI deve elencare all’Amministrazione delle dogane, su richiesta, tutti i prodotti agricoli forniti a terzi e da esso importati nel periodo libero prima della data corrispondente di cui all’articolo7 capoverso 1 OIEVFF12.

La lista deve contenere le seguenti indicazioni:

  1. designazione delle merci;

  2. voce di tariffa;

  3. massa propria;

  4. nome e indirizzo dell’acquirente.

Art. 59 Termine per la dichiarazione doganale

La dichiarazione doganale deve pervenire alla Direzione generale delle dogane via Internet mediante un accesso sicuro:

  1. entro le16.00 del primo giorno del periodo corrispondente secondo l’articolo7 capoverso 1 OIEVFF13 per prodotti agricoli ancora disponibili di cui all’articolo 7 OIEVFF;

  2. entro le16.00 del terzo giorno dopo l’inizio del periodo corrispondente di cui all’articolo7 capoverso 1 OIEVFF per scorte di cui all’articolo7 capoverso 3 OIEVFF che non sono consumate nell’arco dei due giorni.

Art. 60 Accettazione della dichiarazione doganale

(art.15 cpv.2 e 33 cpv. 2 LD) Le dichiarazioni doganali, che giungono tempestivamente e in maniera completa presso la Direzione generale delle dogane, sono ritenute accettate ai sensi dell’articolo 33 LD.

Art. 61 Menzione nei documenti di vendita e fornitura

Chi consegna a un terzo prodotti agricoli che sono stati importati nel periodo libero, deve renderlo attento nei documenti di vendita e fornitura sull’obbligo di nuova dichiarazione doganale conformemente all’articolo55.

Art. 62 Controlli dell’Ufficio federale dell’agricoltura

L’Amministrazione delle dogane può coinvolgere l’Ufficio federale dell’agricoltura per controlli domiciliari delle persone soggette all’obbligo di dichiarazione conformemente all’articolo55.

Al riguardo, l’Ufficio federale dell’agricoltura può procedere a controlli fisici del genere, della quantità e della natura dei prodotti agricoli, richiedere tutte le informazioni necessarie nonché verificare dati e documenti, sistemi e informazioni, che possono rivestire importanza ai fini dell’esecuzione dell’articolo 15 LD.

Esso trasmette i risultati dei controlli all’Amministrazione delle dogane per l’esecuzione.

Sezione 8 Traffico turistico

Art. 63 Oggetti d’uso personale

Sono esenti da dazio gli oggetti d’uso personale secondo l’allegato1, che sono importati in adeguata quantità dalle seguenti persone:

  1. persone con domicilio nel territorio doganale, sempre che esse abbiano portato con sé questi oggetti al momento del viaggio d’uscita o li abbiano dovuti acquistare all’estero a causa di circostanze imprevedibili e ne abbiano dovuto fare uso; o

  2. persone con domicilio al di fuori del territorio doganale, sempre che esse intendano riesportare questi oggetti dopo il soggiorno nel territorio doganale.

Sono inoltre esenti da dazio gli oggetti d’uso personale, che le persone di cui al capoverso1 si fanno inviare anticipatamente o successivamente.

Per oggetti che soggiacciono a dazi d’importazione nuovi o elevati, l’Amministrazione delle dogane può chiedere l’applicazione del regime di transito o dell’ammissione temporanea.

Art. 64 Provviste da viaggio

La quantità di derrate alimentari e di bevande analcoliche pronte per l’uso che corrisponde al consumo giornaliero di una persona è esente da dazio.

Art. 65 Quantità di bevande alcoliche e di manufatti di tabacco ammesse in franchigia

Bevande alcoliche e manufatti di tabacco sono esenti da dazio nelle seguenti quantità massime:

  1. bevande alcoliche: 1. con un tenore di alcole sino a 15 % vol.2 litri e 2. con un tenore di alcole di più di 15 % vol.1 litro;

  2. manufatti di tabacco: 1. sigarette 200 pezzi 2. sigari50 pezzi 3. tabacco trinciato 250 grammi o 4. una scelta di questi prodotti in quantità proporzionale.

La franchigia doganale è esclusa per persone al di sotto dei17 anni.

Art. 66 Limite di franchigia secondo il valore

Merci del traffico turistico sono esenti da dazio sino a un valore complessivo di 300 franchi per persona, se il viaggiatore le importa per uso privato o come regali. Le merci esenti da dazio di cui agli articoli 63-65, nonché le bevande alcoliche e i manufatti di tabacco soggetti a dazio non sono considerati ai fini del calcolo del valore complessivo.

Sono eccettuati dal limite di franchigia secondo il valore le bevande alcoliche e i manufatti di tabacco, nonché i prodotti agricoli nei quantitativi soggetti a dazio secondo l’aliquota di dazio fuori contingente conformemente all’articolo26 dell’ordinanza del 7 dicembre 199814 concernente l’importazione di prodotti agricoli.

Il DFF può fissare quantitativi massimi per altri prodotti agricoli, se vi sono da prevedere pregiudizi per le condizioni di concorrenza.

Se il valore complessivo delle merci supera 300 franchi, tutto il quantitativo importato è soggetto a dazio. I limiti di franchigia secondo il valore per più persone non possono essere cumulati.

Art. 67 Frequenza del diritto alla franchigia

Alla stessa persona sono concessi una sola volta al giorno:

  1. le quantità ammesse in franchigia e il limite di franchigia secondo il valore di cui agli articoli64, 65 e 66 capoverso1;

  2. i quantitativi esenti da dazio per prodotti agricoli secondo l’articolo66 capoverso2.

Art. 68 Aliquote forfetarie

I dazi d’importazione su merci del traffico turistico soggette a dazio sono calcolati secondo aliquote forfetarie.

Le aliquote forfetarie comprendono tutti i dazi calcolati sulla stessa base applicata ai dazi doganali.

Il DFF fissa le aliquote di dazio forfetarie.

Sezione 9 Negozi in zona franca di tasse e ristoranti di bordo

Art. 69 Negozi in zona franca di tasse

(art.17 cpv. 1 LD)

Nei negozi in zona franca di tasse le seguenti merci possono essere vendute in esenzione di dazio a viaggiatori in volo verso il territorio doganale estero:

  1. bevande spiritose;

  2. vino spumante;

  3. prodotti di bellezza e per la cura del corpo;

  4. manufatti di tabacco.

L’immagazzinamento è retto dalle disposizioni sul deposito doganale aperto.

Art. 70 Scorte per ristoranti di bordo

(art.17 cpv. 2 LD)

Per scorte destinate ai ristoranti di bordo s’intendono:

  1. prodotti commestibili e bevande destinati al vitto dei passeggeri (scorte di bordo);

  2. merci, che sono destinate alla vendita a bordo (merci per la vendita a bordo).

L’immagazzinamento è retto dalle disposizioni sul deposito doganale aperto.

La preparazione di cibi e bevande è consentita.

Capitolo 3 Basi della riscossione del dazio doganale

Art. 71 Classificazione tariffale

Base della classificazione nella tariffa doganale è l’allegato1 della legge del 9 ottobre 198615 sulla tariffa delle dogane.

Per l’interpretazione dell’allegato1 della legge 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane ci si riferisce alle spiegazioni relative alla tariffa doganale e alle decisioni sulla tariffazione delle merci pubblicate dall’Amministrazione delle dogane.

Art. 72 Origine preferenziale

Base per la determinazione dell’origine preferenziale sono le disposizioni:

  1. degli accordi internazionali elencati nell’allegato dell’ordinanza del 28 maggio 199716 sull’approntamento delle prove d’origine;

  2. dell’ordinanza del 17 aprile 199617 sulle regole d’origine.

Art. 73 Requisiti per informazioni in materia di tariffa e di origine

La richiesta di un’informazione vincolante in materia di tariffa o di origine deve contenere segnatamente le seguenti indicazioni:

  1. nome e indirizzo del richiedente;

  2. composizione, procedura di fabbricazione, costruzione e funzione della merce, sempre che ciò sia necessario per la classificazione tariffale; e

  3. classificazione tariffale della merce da considerare.

Ai fini di un’informazione in materia di origine, la richiesta deve contenere anche le seguenti informazioni:

  1. Paese o regione di destinazione;

  2. prezzo franco fabbrica delle merci da esportare;

  3. descrizione del trattamento o della lavorazione avvenuti, materie impiegate e loro origine, classificazione tariffale e valore, nonché altre informazioni necessarie per la determinazione dell’origine.

I modelli, le prove, le foto, i piani, i cataloghi e la bibliografia specializzata necessari devono essere allegati.

In caso di richieste insufficientemente documentate, l’Amministrazione delle dogane invita il richiedente a porvi rimedio entro un adeguato termine. Se, nonostante tale esortazione, la richiesta è ancora incompleta, l’Amministrazione delle dogane può rinunciare a rilasciare l’informazione in materia di tariffa e di origine.

Essa può trattenere la documentazione inoltrata senza obbligo d’indennità.

Art. 74 Revoca del carattere vincolante

(art.20 cpv. 5 LD)

Un’informazione scritta sulla classificazione tariffale, che viene revocata dall’Amministrazione delle dogane prima della scadenza della validità, può essere utilizzata dalla persona avente diritto ancora per tre mesi dopo la pubblicazione o la conoscenza di causa, se la persona prova di aver concluso, prima della revoca, un contratto giuridicamente vincolante riguardante le merci interessate.

Il capoverso1 non si applica in caso di modifiche legislative.

Titolo 2 Procedura d’imposizione doganale

Capitolo 1 Sorveglianza del traffico merci

Art. 75 Persone soggette all’obbligo di presentazione

(art. 21 LD) Sono considerati soggetti all’obbligo di presentazione segnatamente:

  1. i trasportatori di merci;

  2. la persona incaricata della presentazione;

  3. l’importatore;

  4. il destinatario;

  5. il mittente;

  6. il mandante.

Art. 76 Eccezioni all’obbligo di utilizzazione delle strade doganali

(art.22 cpv. 3 LD) I viaggiatori, che non introducono merci nel territorio doganale, sono esonerati dall’utilizzazione delle strade doganali, sempre che ciò sia ammesso da disposti

Art. 77 Trattamento di merci sotto la custodia dell’Amministrazione delle dogane

(art.24 cpv. 3 LD)

Le merci, che sono poste sotto la custodia dell’Amministrazione delle dogane, non possono essere modificate quanto al tipo, al quantitativo e alla loro natura.

Con il permesso dell’ufficio doganale è ammesso:

  1. apporre, togliere, modificare e sostituire le etichette d’imballaggio, sempre che in tal modo non s’incorra nel pericolo d’inganno;

  2. spacchettare la merce, sempre che ciò sia necessario per eliminare danni relativi al trasporto o per proteggere la merce.

Art. 78 Durata della custodia presso l’Amministrazione delle dogane

(art.24 cpv. 3 LD) La custodia presso l’Amministrazione delle dogane termina con la liberazione della merce da parte dell’ufficio doganale.

Art. 79 Indicazioni nella dichiarazione doganale

(art.25 cpv.1 e 2 LD)

Oltre alle indicazioni usuali prescritte, nella dichiarazione doganale la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve se del caso:

  1. chiedere la riduzione dei tributi doganali, la franchigia doganale, l’agevolazione doganale, la restituzione dei tributi doganali o l’imposizione provvisoria;

  2. fornire le indicazioni necessarie all’esecuzione di disposti federali di natura non doganale;

  3. stabilire la destinazione doganale delle merci.

In caso di procedura di dichiarazione doganale a due fasi, essa deve fornire queste indicazioni nella prima dichiarazione.

Art. 80 Documenti di scorta

(art.25 cpv. 1 LD)

Per documenti di scorta s’intendono documenti importanti per l’imposizione doganale, segnatamente i permessi, i documenti cargo, le fatture commerciali, i bollettini di consegna, le liste di carico, i certificati di peso, le prove d’origine, le istruzioni d’imposizione, i certificati di analisi, gli attestati e le conferme ufficiali.

Se una persona soggetta all’obbligo di dichiarazione non inoltra entro il termine fissato dall’Amministrazione delle dogane i necessari documenti di scorta, l’ufficio doganale procede all’imposizione definitiva delle merci, per le quali è chiesta la riduzione dei tributi, la franchigia doganale o l’agevolazione doganale all’aliquota di dazio massima applicabile in funzione della loro natura.

Art. 81 Diritti della persona soggetta all’obbligo di dichiarazione prima della consegna della dichiarazione doganale

(art.25 cpv. 4 LD) La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione ha il diritto di:

  1. chiedere informazioni sui suoi diritti e doveri;

  2. consultare le prescrizioni, sempre che non siano destinate a un uso amministrativo interno;

  3. esaminare la merce, pesarla o prelevarne un modello o una prova.

Art. 82 Eliminazione o distruzione di merci

(art.27 lett. d LD)

La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve eliminare o distruggere o far eliminare o distruggere le merci entro il termine fissato dall’Amministrazione delle

Se la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione non ossequia questo impegno, l’ufficio doganale può predisporre l’eliminazione o la distruzione delle merci a spese della stessa.

I rifiuti e residui risultanti dalla distruzione devono avere una destinazione doganale conformemente all’articolo27 lettere a-c LD.

Art. 83 Abbandono a favore della Cassa federale

(art.27 lett. e LD)

L’abbandono di merci a favore della Cassa federale è ammesso solo con l’autorizzazione dell’Amministrazione delle dogane.

Le merci sono valorizzate dall’Amministrazione delle dogane. Eventuali costi, che risultano dall’abbandono delle merci, devono essere assunti dalla persona soggetta

Invece della vendita a trattativa privata, l’Amministrazione delle dogane può consegnare le merci a organizzazioni riconosciute di utilità pubblica e opere assistenziali o a persone nel bisogno.

Capitolo 2 Imposizione

Art. 84 Esame sommario per la dichiarazione doganale elettronica

(art. 32 cpv.1 e 2 LD) L’esame sommario comprende:

  1. un esame della plausibilità della dichiarazione doganale trasmessa dalla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione mediante il sistema di elaborazione elettronica dei dati dell’Amministrazione delle dogane;

  2. il rifiuto automatico della dichiarazione doganale, se il sistema di elaborazione dei dati constata errori.

Art. 85 Motivazione della rettifica o del ritiro della dichiarazione doganale

(art. 34 LD) L’ufficio doganale può chiedere alla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione che motivi per scritto una domanda di rettifica o di ritiro di una dichiarazione doganale accettata.

Art. 86 Oggetto della rettifica

(art. 34 LD) La rettifica può riferirsi unicamente alle merci dichiarate inizialmente.

Art. 87 Rettifica della dichiarazione doganale per merci al di fuori della custodia doganale

(art.34 cpv. 2 LD)

La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione può presentare una domanda di rettifica della dichiarazione doganale accettata per merci che hanno già lasciato la custodia dell’Amministrazione delle dogane.

L’ufficio doganale autorizza la domanda fintanto che:

  1. non ha constatato l’inesattezza delle indicazioni contenute nella dichiarazione doganale o nei documenti di scorta; e

  2. non ha ancora emesso una decisione d’imposizione.

Art. 88 Cambiamento del regime doganale in seguito a errore

(art.34 cpv.3 e 4 lett. a LD) Un errore può essere fatto valere se:

  1. tale errore avrebbe potuto essere riconosciuto al momento della dichiarazione doganale iniziale sulla base dei documenti di scorta allegati; o

  2. le autorizzazioni necessarie per il nuovo regime doganale erano già state rilasciate.

Art. 89 Modifica dell’imposizione

(art.34 cpv.3 e 4 lett. b LD) Le condizioni per una nuova imposizione sono considerate adempiute segnatamente se al momento della dichiarazione doganale iniziale:

  1. le condizioni materiali e formali per la concessione della riduzione dei tributi doganali, della franchigia doganale o della restituzione dei tributi doganali erano soddisfatte;

  2. era stato depositato presso la Direzione generale delle dogane un impegno d’impiego per merci in funzione dello scopo d’impiego.

Art. 90 Diritto di visita per merci dichiarate precedentemente

(art.25 cpv.3 e 36 cpv. 1 LD) L’ufficio doganale può anche controllare le merci dichiarate precedentemente che sono già state liberate.

Art. 91 Collaborazione al momento della visita

(art.36 cpv. 4) Su ordine dell’ufficio doganale, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve adottare tutti i provvedimenti necessari alla visita. A proprie spese e a proprio rischio, deve segnatamente:

  1. scaricare le merci designate;

  2. trasferirle nel luogo previsto per la visita;

  3. aprirle;

  4. toglierle dall’imballaggio;

  5. pesarle;

  1. reimballarle;

  2. prepararle per la spedizione; e

  3. trasportarle.

Art. 92 Decisione d’imposizione

(art. 38 LD) L’ufficio doganale notifica alla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione la decisione d’imposizione in forma cartacea o per via elettronica.

Art. 93 Imposizione provvisoria

(art.39 cpv. 1 LD)

Nei seguenti regimi doganali, l’Amministrazione delle dogane può applicare l’imposizione provvisoria:

  1. immissione in libera pratica;

  2. regime di ammissione temporanea;

  3. regime del perfezionamento attivo;

  4. regime del perfezionamento passivo;

  5. regime d’esportazione.

Possono essere dati motivi per un’imposizione provvisoria, segnatamente quando:

  1. mancano documenti di scorta per la concessione di una riduzione dei tributi doganali o di una franchigia doganale;

  2. non è stato ancora depositato presso la Direzione generale delle dogane l’impegno d’impiego di cui all’articolo 51;

  3. la base di computo dei dazi ai sensi dell’articolo2 della legge del 9 ottobre 198618 sulla tariffa delle dogane è sconosciuta o non è stata determinata definitivamente;

  4. in caso di richiesta di riduzione dei tributi doganali o di franchigia doganale, l’ufficio doganale ha dubbi circa l’origine delle merci;

  5. l’ufficio doganale ha dubbi circa la classificazione tariffale.

La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione non può richiedere un’imposizione provvisoria, se:

  1. vi è l’intenzione di presentare una domanda di riduzione delle aliquote doganali per determinati impieghi secondo l’articolo14 capoverso 2 LD o se è pendente una simile domanda;

  2. la merce non è più sotto la custodia dell’Amministrazione delle dogane.

Art. 94 Dati e documenti soggetti all’obbligo di conservazione

I seguenti dati e documenti devono essere conservati:

  1. dichiarazioni doganali e documenti di scorta;

  2. decisioni d’imposizione;

  3. prove e certificati d’origine;

  4. contabilità delle merci e finanziaria, nonché documenti di fabbricazione concernenti il traffico di perfezionamento e merci con agevolazioni doganali;

  5. altra documentazione importante dal profilo del diritto doganale; e

  6. altra documentazione necessaria all’esecuzione di disposti federali di natura non doganale.

Art. 95 Persone soggette all’obbligo di conservazione

Le seguenti persone devono conservare dati e documenti di cui all’articolo94:

  1. persone soggette all’obbligo di dichiarazione;

  2. debitori doganali;

  3. titolari di autorizzazioni per il traffico di perfezionamento;

  4. persone che, nel territorio doganale, riprendono merci alle quali sono state concesse agevolazioni doganali;

  5. gestori di depositi doganali e di depositi doganali aperti (depositario);

  6. depositanti;

  7. persone aventi diritto alla restituzione.

Art. 96 Durata di conservazione

Occorre conservare:

  1. i dati trasmessi all’Amministrazione delle dogane per via elettronica: durante almeno tre mesi dall’avvenuta trasmissione;

  2. i dati e documenti in relazione a merci del traffico turistico: durante almeno un anno;

  3. i dati e documenti negli altri casi, segnatamente la contabilità delle merci e i documenti di fabbricazione concernenti il traffico di perfezionamento e le merci con agevolazioni doganali in funzione dello scopo d’impiego, nonché prove e certificati d’origine: durante almeno cinque anni.

Art. 97 Forma della conservazione

I dati e documenti possono essere conservati in forma cartacea, su supporto elettronico o equivalente. I dati trasmessi per via elettronica devono essere conservati su supporto elettronico.

La concordanza fra i dati e documenti e il caso specifico sul quale si fondano dev’essere garantita.

I dati e documenti possono essere modificati solo se la modifica è riconoscibile.

Gli originali delle prove e dei certificati d’origine devono essere conservati conformemente ai termini previsti dai trattati internazionali o dal diritto federale.

Art. 98 Misure organizzative e di sicurezza

La persona soggetta all’obbligo di conservazione deve:

  1. poter rendere leggibili e valutabili, mediante ordinatore, dati e documenti in maniera intatta e completa senza ritardi ingiustificati;

  2. proteggere efficacemente i dati e documenti dalla perdita, dalla modifica e dall’accesso da parte di persone non autorizzate;

  3. esaminare regolarmente i supporti di dati quanto alla loro integrità e leggibilità.

L’accesso, la leggibilità e la valutazione dei dati e documenti nel territorio doganale o nell’enclave doganale svizzera devono essere garantiti in ogni momento.

Gli articoli9 e 10 dell’ordinanza del 24 aprile 200219 sui libri di commercio sono applicabili per analogia.

Art. 99 Correzione di decisioni d’imposizione

Se, durante il periodo di conservazione (art. 96), l’Amministrazione delle dogane esegue un controllo, essa può correggere la decisione d’imposizione in base all’aliquota doganale massima adottata al momento della precedente imposizione applicabile secondo il genere di merce, e riscuotere posticipatamente i tributi doganali se:

  1. la persona soggetta all’obbligo di conservazione non è in grado di presentare i dati e documenti necessari che comprovano una riduzione dei tributi doganali, una franchigia doganale o un’agevolazione doganale nella maniera richiesta;

  2. dal contesto generale va dedotto che l’imposizione è errata e ciò non era necessariamente evidente al momento dell’imposizione.

Capitolo 3 Disposizioni procedurali speciali

Sezione 1 Procedura semplificata per spedizione e ricezione

(spedizione e ricezione autorizzate)

Art. 100 Speditore autorizzato

Lo speditore autorizzato è una persona autorizzata dall’Amministrazione delle dogane a spedire merci direttamente dal proprio domicilio o da luoghi autorizzati, senza che queste merci debbano essere portate all’ufficio doganale di partenza.

Art. 101 Destinatario autorizzato

Il destinatario autorizzato è una persona autorizzata dall’Amministrazione delle dogane a ricevere merci direttamente al proprio domicilio o in luoghi autorizzati, senza che queste merci debbano essere portate all’ufficio doganale di destinazione.

Art. 102 Luoghi autorizzati

I luoghi autorizzati sono quelli designati dall’Amministrazione delle dogane:

  1. nei quali un destinatario autorizzato può portare le merci da ricevere;

  2. dai quali uno speditore autorizzato può prelevare le merci da spedire.

Art. 103 Autorizzazione

L’Amministrazione delle dogane può rilasciare a una persona soggetta all’obbligo di dichiarazione un’autorizzazione quale speditore autorizzato o destinatario autorizzato, se i seguenti requisiti sono adempiuti:

  1. la persona spedisce o riceve regolarmente merci;

  2. la persona indica il suo domicilio o i luoghi, che saranno autorizzati;

  3. la persona presta una garanzia a copertura dei tributi;

  4. la persona organizza l’amministrazione e l’esercizio in modo tale che il corso della spedizione e lo statuto doganale delle merci possano essere verificati successivamente in ogni momento senza lacune;

  5. il domicilio della persona e i luoghi, che saranno autorizzati, si trovano nel territorio doganale e così vicino a un ufficio doganale che i controlli sono possibili con un onere amministrativo adeguato.

Nell’autorizzazione sono fissati condizioni e oneri per la procedura. L’Amministrazione delle dogane può escludere determinate merci dalla procedura.

L’autorizzazione stabilisce l’ufficio doganale competente di partenza o destinazione (ufficio doganale di controllo).

Il titolare dell’autorizzazione deve comunicare all’Amministrazione delle dogane tutte le modifiche che riguardano i requisiti per l’autorizzazione.

L’Amministrazione delle dogane rifiuta l’autorizzazione se il richiedente:

  1. non offre garanzie per uno svolgimento regolare della procedura; o

  2. ha commesso una grave infrazione o ripetute infrazioni contro il diritto federale, sempre che la relativa esecuzione spetti all’Amministrazione delle

Art. 104 Revoca dell’autorizzazione

L’Amministrazione delle dogane revoca l’autorizzazione se il titolare della stessa:

  1. non soddisfa più i requisiti per il rilascio dell’autorizzazione;

  2. non rispetta le condizioni e gli oneri fissati nell’autorizzazione; o

  3. commette ripetutamente infrazioni contro il diritto federale, sempre che la

Art. 105 Forma della dichiarazione doganale

La dichiarazione doganale è effettuata elettronicamente.

Art. 106 Carico o scarico in luoghi autorizzati

Il carico e lo scarico in luoghi autorizzati è lecito solo se, nel regime di transito, l’identità delle merci non è garantita da sigillo.

Sezione 2 Disposizioni particolari per la spedizione autorizzata

Art. 107 Campo d’applicazione

La procedura della spedizione autorizzata è applicabile a:

  1. merci in libera pratica secondo il diritto doganale che sono destinate all’esportazione e per le quali lo speditore autorizzato è una persona soggetta all’obbligo di dichiarazione;

  2. merci che sottostanno alla vigilanza doganale.

Art. 108 Intervento in caso di merci dichiarate

L’ufficio doganale di controllo può controllare le merci dichiarate per l’esportazione e quelle che si trovano sotto vigilanza doganale entro un periodo d’intervento fissato individualmente.

Il controllo doganale ha luogo al domicilio dello speditore autorizzato o presso un ufficio doganale.

L’ufficio doganale di controllo annuncia il controllo doganale, se la sua esecuzione non è possibile prima dello scadere del periodo d’intervento.

Se l’ufficio doganale di controllo lascia trascorrere il periodo d’intervento inutilizzato, lo speditore autorizzato può trasportare le merci nel territorio doganale estero o in regime di transito.

Sezione 3 Disposizioni particolari per la ricezione autorizzata

Art. 109 Campo d’applicazione

La procedura della ricezione autorizzata si applica a merci che sono portate al destinatario autorizzato in regime di transito.

Art. 110 Intervento in caso di merci dichiarate sommariamente

L’ufficio doganale di controllo può esaminare le merci dichiarate sommariamente dopo il loro arrivo al domicilio del destinatario autorizzato entro un periodo d’intervento fissato individualmente.

Esso annuncia il controllo doganale, se la sua esecuzione non è possibile prima dello scadere del periodo d’intervento.

Se l’ufficio doganale di controllo lascia trascorrere il periodo d’intervento inutilizzato, il destinatario autorizzato può togliere eventuali sigilli doganali e scaricare la merce.

Art. 111 Controllo delle merci

Il destinatario autorizzato controlla senza indugio le merci ad esso destinate e le inventaria. Esso può affidare questi lavori a terzi. Può obbligare i terzi a mettere per scritto l’esito di tale controllo, che gli è trasmesso a fini di conservazione.

Esso comunica senza indugio, in forma cartacea o elettronicamente, all’ufficio doganale di controllo irregolarità, segnatamente quantità in difetto o in eccesso, scambi o danni. L’ufficio doganale di controllo decide sul seguito della procedura.

Art. 112 Intervento in caso di merci dichiarate

L’ufficio doganale di controllo può controllare le merci dichiarate entro un periodo d’intervento fissato individualmente.

Il controllo doganale ha luogo al domicilio del destinatario autorizzato o presso un ufficio doganale.

L’ufficio doganale di controllo annuncia il controllo doganale, nel caso in cui la sua esecuzione non sia possibile prima della scadenza del periodo d’intervento.

Se l’ufficio doganale di controllo lascia trascorrere il periodo d’intervento inutilizzato, le merci sono considerate liberate.

Sezione 4 Traffico turistico

Art. 113 Forma della dichiarazione doganale

(art.28 cpv.1 lett. c e d nonché art. 42 cpv.1 lett. b LD)

Per merci del traffico turistico, la dichiarazione doganale ha luogo:

  1. verbalmente; o

  2. in un’altra forma di manifestazione della volontà ammessa dall’Amministrazione delle dogane.

Se fra la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione e l’ufficio doganale esistono difficoltà di comprensione, la dichiarazione doganale può aver luogo sulla base della visita.

Art. 114 Visita nel traffico turistico

(art.37 cpv.3 e 42 cpv.1 lett. b LD) Riguardo alla visita delle merci dichiarate nel traffico turistico, l’ufficio doganale può rinunciare a metterne per scritto l’esito.

Art. 115 Decisione d’imposizione

(art.38 e 42 cpv.1 lett. b LD) Nel traffico turistico, l’ufficio doganale emette la decisione d’imposizione solo per merci soggette a tributi.

Sezione 5 Dichiarazione collettiva periodica

(art.42 cpv.1 lett. c LD)

Art. 116

Nel traffico regionale, l’Amministrazione delle dogane può autorizzare, su richiesta scritta, per carichi di merci di genere unitario come asfalto, ghiaia, malta, segatura, legname in tronchi e allumina la dichiarazione collettiva periodica, se:

  1. l’importazione o l’esportazione ha luogo regolarmente e attraverso lo stesso ufficio doganale; e

  2. la gestione degli affari dell’ufficio doganale la consentono.

Essa designa nell’autorizzazione le merci alle quali è applicabile la dichiarazione collettiva periodica.

Dalla dichiarazione collettiva periodica sono escluse segnatamente merci:

  1. che sottostanno a un obbligo d’autorizzazione;

  2. per le quali esistono contingenti doganali.

Il titolare dell’autorizzazione deve prestare all’Amministrazione delle dogane una garanzia per i tributi presumibilmente dovuti per ciascun periodo di conteggio.

Art. 117 Revoca dell’autorizzazione

(art.42 cpv.1 lett. c LD) L’Amministrazione delle dogane revoca l’autorizzazione se il titolare:

  1. non adempie più i requisiti per il rilascio dell’autorizzazione;

  2. non rispetta le condizioni e gli oneri fissati nell’autorizzazione; o

  3. commette ripetute infrazioni contro il diritto federale, sempre che la relativa esecuzione spetti all’Amministrazione delle dogane.

Sezione 6 Traffico nella zona di confine

Art. 118 Prodotti greggi del suolo, vino e uva

(art.43 cpv.1 lett. a LD)

Il gestore che intende sollecitare la franchigia doganale o la riduzione dei tributi doganali per prodotti greggi del suolo, uva e vino deve inviare all’ufficio doganale competente entro la fine di aprile dell’anno civile corrente:

  1. un attestato circa la proprietà del fondo interessato, il relativo usufrutto o un contratto d’affitto; e

  2. un certificato di reddito con la dichiarazione del raccolto presumibile delle singole colture.

Il gestore deve indicare nel certificato di reddito il passaggio di frontiera attraverso il quale hanno luogo le importazioni.

Il certificato di reddito è valido solo per l’anno corrente e per i prodotti e i quantitativi ivi indicati.

Art. 119 Mezzi di produzione agricoli

(art.43 cpv.1 lett. a LD)

Gli animali, le macchine agricole e gli apparecchi, nonché altri oggetti, che servono alla gestione di fondi situati nella zona di confine svizzera o estera, devono essere dichiarati per il regime di ammissione temporanea.

Il DFF disciplina il passaggio transfrontaliero di animali per il pascolo.

L’ufficio doganale può prevedere agevolazioni procedurali e rinunciare alla garanzia dei tributi.

Art. 120 Fondi tagliati dal confine doganale

(art.43 cpv. 4 LD)

L’Amministrazione delle dogane può agevolare la vigilanza doganale sulla gestione di fondi che sono tagliati dal confine doganale.

I mezzi di produzione agricoli per lo sfruttamento di fondi, che sono tagliati dal confine doganale, possono essere esportati e reimportati senza formalità.

Sezione 7 Traffico ferroviario

Art. 121 Campo d’applicazione

La presente sezione si applica al traffico transfrontaliero di persone e merci che sono trasportate dalle imprese di trasporto ferroviario.

Art. 122 Trasporto gratuito

Le imprese di trasporto ferroviario devono trasportare gratuitamente il personale dell’Amministrazione delle dogane che esegue i suoi compiti nei treni.

Art. 123 Obbligo di notifica

Il gestore dell’infrastruttura deve portare a conoscenza dell’Amministrazione delle dogane l’orario prevedibile del traffico merci transfrontaliero.

Esso deve annunciare anticipatamente all’Amministrazione delle dogane i viaggi effettivi del traffico merci e passeggeri transfrontaliero.

L’Amministrazione delle dogane conviene con il gestore dell’infrastruttura la forma, il contenuto e il momento delle notifiche.

Art. 124 Obbligo di collaborazione

Il personale attivo nelle imprese di trasporto ferroviario deve sostenere il personale dell’Amministrazione delle dogane nell’esecuzione dei compiti nel modo da esso richiesto.

Art. 125 Dichiarazione sommaria dell’impresa di trasporto ferroviario nel traffico merci

L’impresa di trasporto ferroviario deve dichiarare sommariamente le merci al gestore dell’infrastruttura mediante il sistema elettronico, prima che vengano trasportate nel territorio doganale o fuori dal territorio doganale.

Essa deve trasmettere i dati gratuitamente nella forma pubblicata dal gestore dell’infrastruttura (condizioni di accesso alla rete).

Il gestore dell’infrastruttura deve trasmettere senza indugio la dichiarazione sommaria all’Amministrazione delle dogane nella forma fissata.

Le imprese di trasporto ferroviario, che utilizzano tratti a scartamento ridotto, sono esonerate dalla dichiarazione sommaria.

Art. 126 Regime di transito per bagagli abbandonati

I bagagli abbandonati all’estero, che sono trasportati intatti attraverso il territorio doganale, sono esonerati dall’obbligo di presentazione e di dichiarazione.

Sezione 8 Traffico di tram e di autobus

Art. 127 Campo d’applicazione

La presente sezione si applica al traffico transfrontaliero di persone e merci che sono trasportati dalle imprese pubbliche di tram e di autobus.

Art. 128 Trasporto gratuito

Le imprese di tram e di autobus devono trasportare gratuitamente il personale dell’Amministrazione delle dogane che esegue i suoi compiti in tram e autobus.

Art. 129 Notifica di viaggi non regolari nel traffico delle persone

Nel traffico transfrontaliero delle persone, l’impresa di tram o autobus deve notificare all’Amministrazione delle dogane i viaggi non regolari al più tardi il giorno precedente l’esecuzione del viaggio.

L’Amministrazione delle dogane conviene con l’impresa di tram o autobus la forma e il contenuto della notifica.

L’impresa di tram o autobus deve notificare senza indugio all’Amministrazione delle dogane quando un viaggio notificato non è eseguito.

Sezione 9 Traffico per via d’acqua

Art. 130 Campo d’applicazione

La presente sezione si applica a tutti i battelli che, per via d’acqua, giungono dal territorio doganale estero o vi si recano.

Art. 131 Trasporto gratuito

Le imprese di navigazione devono trasportare gratuitamente il personale dell’Amministrazione delle dogane che esegue i suoi compiti sui battelli.

Art. 132 Notifica di viaggi non regolari nel traffico delle persone

L’impresa di navigazione deve notificare all’Amministrazione delle dogane i viaggi non regolari nel traffico transfrontaliero delle persone al più tardi il giorno precedente l’esecuzione del viaggio.

È considerato transfrontaliero ogni traffico delle persone in cui il battello approda in territorio doganale estero.

L’impresa di navigazione deve notificare senza indugio all’Amministrazione delle dogane quando un viaggio notificato non è eseguito.

L’Amministrazione delle dogane conviene con l’impresa di navigazione la forma e il contenuto della notifica.

Art. 133 Approdo e scarico al di fuori dei punti d’approdo doganali

Se, in caso di pericolo incombente o forza maggiore, un battello deve attraccare al di fuori di un punto d’approdo doganale, dopo l’approdo il conduttore del battello deve informare senza indugio l’ufficio doganale più vicino.

Modifiche del carico possono essere apportate solo con l’autorizzazione previa dell’ufficio doganale.

Se, a causa di un pericolo incombente, occorre procedere subito allo scarico della merce, il conduttore del battello deve informare il più rapidamente possibile l’ufficio

Art. 134 Obbligo di collaborazione

Il personale attivo sui battelli deve sostenere il personale dell’Amministrazione delle dogane nell’esecuzione dei compiti nel modo da esso richiesto.

Art. 135 Eccezioni all’obbligo di presentazione e di dichiarazione

(art.8 cpv.2 e 44 cpv. 1 LD) Sono esonerati dall’obbligo di presentazione e di dichiarazione le merci esenti da dazio di cui all’articolo11.

Art. 136 Notifica alla centrale di zona nella navigazione renana

La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve notificare senza indugio alla centrale di zona della Direzione della navigazione renana il battello merci in entrata nel territorio doganale o in uscita dallo stesso.

La centrale di zona deve trasmettere il giorno lavorativo seguente all’ufficio doganale tutte le notifiche dei battelli merci entrati e usciti.

La notifica deve contenere segnatamente le seguenti indicazioni:

  1. data del passaggio di frontiera;

  2. nome, numero ufficiale e Paese d’immatricolazione del battello;

  3. peso lordo approssimativo del carico;

  4. eventualmente numero dei container caricati;

  5. designazione delle merci, usuale nel commercio;

  6. località di trasbordo prevista.

Art. 137 Regime di transito nella navigazione renana

Le merci estere non devono essere dichiarate per il regime di transito, se sono trasportate senza approdo intermedio tra il confine doganale e uno dei punti d’approdo doganali che si trovano tra il confine doganale e Rheinfelden o in direzione opposta.

Sezione 10 Traffico aereo

Art. 138 Campo d’applicazione

La presente sezione si applica a tutti gli aerei in arrivo dal territorio doganale estero o in partenza verso lo stesso.

Art. 139 Vigilanza doganale e controllo doganale

Nell’allestimento e nella ristrutturazione come pure nell’esercizio di aerodromi doganali occorre tener conto delle esigenze della vigilanza doganale e del controllo

I progetti, che riguardano la procedura d’imposizione doganale e il confine doganale, devono essere sottoposti preliminarmente per approvazione all’Amministrazione delle dogane.

Art. 140 Obblighi dell’esercente dell’aerodromo

(art.44 cpv.1 e 2 LD)

L’esercente dell’aerodromo deve provvedere segnatamente affinché:

  1. tutti gli atterraggi e i decolli di aeromobili, che provengono dal territorio doganale estero o si dirigono verso il territorio doganale estero, siano notificati anticipatamente all’ufficio doganale competente;

  2. le procedure doganali per persone e merci siano sufficientemente separate;

  3. tutte le persone interessate siano sufficientemente informate.

L’Amministrazione delle dogane fissa per ogni aerodromo doganale gli obblighi risultanti dal capoverso1.

Art. 141 Obbligo di collaborazione

Il personale attivo in aerodromi doganali deve sostenere il personale dell’Amministrazione delle dogane nell’esecuzione dei compiti nel modo da esso richiesto.

Art. 142 Atterraggio e decollo

Atterraggio e decollo possono aver luogo nel traffico aereo transfrontaliero solo su aerodromi doganali. L’Amministrazione delle dogane può autorizzare atterraggi e decolli anche altrove. Essa fissa nell’autorizzazione le condizioni e gli oneri.

Qualora un aeromobile debba atterrare in un aerodromo che non è un aerodromo doganale, la direzione dell’aerodromo o, in sua assenza, il comandante deve informare l’ufficio doganale più vicino e seguire le istruzioni di quest’ultimo.

Qualora, in caso di pericolo incombente o forza maggiore, un aeromobile debba atterrare al di fuori di un aerodromo, il comandante deve informare l’ufficio doganale più vicino e seguire le istruzioni di quest’ultimo.

L’aeromobile, l’equipaggio, i passeggeri e le merci rimangono sotto la sorveglianza delle autorità locali sino all’arrivo delle istruzioni.

Art. 143 Presentazione e dichiarazione

Gli aeromobili e le merci trasportate non devono essere né presentate né dichiarate, se:

  1. sorvolano il territorio doganale senza atterraggio intermedio; o

  2. circolano senza atterraggio nel territorio doganale estero da un aerodromo nazionale verso lo stesso di ritorno o verso un altro aerodromo nazionale.

Gli aeromobili e le merci trasportate devono essere presentate ma non dichiarate se, dopo un unico atterraggio, lasciano nuovamente il territorio doganale intatte.

Art. 144 Regime di transito

Nel traffico aereo di linea, la dichiarazione per il regime di transito nel territorio doganale può aver luogo sulla base del manifesto conformemente all’articolo 111 della Convenzione del 20 maggio 198720 relativa ad un regime comune di transito.

Sezione 11 Traffico postale

Art. 145 Campo d’applicazione

La presente sezione si applica agli invii della postalettere e ai pacchi che sono trasportati:

  1. dalla Posta Svizzera (La Posta) nell’ambito del servizio universale (art.3 e 4 della legge del 30 aprile 199721 sulle poste, LPO);

  2. da operatori privati nell’ambito della loro concessione (art. 5 LPO).

Art. 146 Statuto doganale

La Posta o l’operatore privato è responsabile del fatto che lo statuto doganale di una merce possa essere accertato in ogni momento.

Art. 147 Eccezioni all’obbligo di dichiarazione

Sono eccettuati dall’obbligo di dichiarazione di cui all’articolo 25 LD:

  1. le carte postali;

  2. le lettere, che contengono esclusivamente comunicazioni personali o d’affari.

Art. 148 Forma della dichiarazione doganale

La dichiarazione doganale ha luogo:

  1. elettronicamente;

  2. in forma cartacea; o

  3. in un’altra forma di manifestazione della volontà ammessa dall’Amministrazione delle dogane.

Art. 149 Rinuncia alla decisione d’imposizione

L’ufficio doganale non emette alcuna decisione d’imposizione per invii di:

  1. merci, che sono trasportate in libera pratica secondo il diritto doganale, se sono esenti da dazio e non sottostanno a disposti federali di natura non

  2. merci, che sono esportate, se figurano in una dichiarazione globale.

Art. 150 Procedura d’imposizione doganale

La procedura d’imposizione doganale è retta per il rimanente dalla procedura della spedizione e della ricezione autorizzate.

Sezione 12 Liste di passeggeri e merci

(art.44 cpv. 2 LD)

Art. 151

Ai fini della sorveglianza e del controllo del traffico delle persone e delle merci attraverso il confine doganale, ai fini della lotta e del perseguimento di infrazioni doganali come pure ai fini dell’esecuzione di disposti federali di natura non doganale, su richiesta dell’Amministrazione delle dogane:

  1. le imprese che trasportano persone o merci nel traffico transfrontaliero per ferrovia, autobus, battello e per via aerea, nonché per posta e corriere; e

  2. gli esercenti di aerodromi devono mettere a disposizione liste di passeggeri e di merci, sempre che vengano tenute.

I seguenti dati devono essere messi a disposizione:

  1. cognome, nome, indirizzo, data di nascita e numero del passaporto dei passeggeri;

  2. partenza, transito e destinazione finale del trasporto;

  3. indicazione dell’agenzia viaggi per il tramite della quale è stato prenotato il trasporto.

L’obbligo di mettere a disposizione liste di passeggeri e di merci termina sei mesi dopo l’esecuzione del trasporto.

I dati messi a disposizione dell’Amministrazione delle dogane sono distrutti da quest’ultima72 ore dopo il loro ricevimento.

Capitolo 4 Regimi doganali

Sezione 1 Regime di transito

Art. 152 Transito internazionale

(art. 49 LD) I regimi internazionali di transito, che si applicano alla Svizzera sulla base di un trattato internazionale, sono retti dalle disposizioni ivi contenute.

Art. 153 Garanzia dell’identità

(art.49 cpv. 2 LD)

L’identità delle merci è garantita in linea di massima mediante sigillo. Sono ammessi unicamente sigilli che l’Amministrazione delle dogane ritiene confacenti allo scopo.

La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve indicare il genere e il numero di sigilli nella dichiarazione doganale.

L’Amministrazione delle dogane può prescindere dal sigillo, se l’identità delle merci può essere garantita dalla relativa descrizione o da altre misure adeguate.

Art. 154 Termini di transito

(art.49 cpv. 2 LD)

Il termine di transito coincide con il periodo di tempo necessario al transito.

Per importanti motivi, l’Amministrazione delle dogane può prorogare il termine di validità.

Art. 155 Conclusione del regime di transito

(art.49 cpv. 3 LD)

La conclusione del regime di transito dev’essere richiesta all’ufficio doganale di destinazione entro il termine di validità indicato nel documento di transito.

Se l’Amministrazione delle dogane constata irregolarità, rifiuta la conclusione del regime di transito e trattiene la garanzia finché sono pagati i tributi doganali all’importazione stabiliti con obbligo di pagamento condizionato.

Sezione 2 Regime di deposito doganale

Art. 156 Depositario in qualità di depositante

(art.52 cpv.1 e 2 LD) Se il depositario deposita merci per proprio conto, è considerato depositante.

Art. 157 Termine d’esportazione

(art.53 cpv. 3 LD) Le merci tassate all’esportazione definitiva devono essere trasportate entro sei mesi dall’accettazione della dichiarazione doganale fuori dal territorio doganale. L’Amministrazione delle dogane può prorogare questo termine segnatamente se l’acquirente della merce è una persona con sede o domicilio fuori dal territorio doganale e la merce trasportata nel deposito doganale aperto è destinata a essere trasportata in territorio doganale estero.

Art. 158 Autorizzazione per depositi doganali aperti

(art.54 cpv. 2 LD) La gestione regolare non è garantita segnatamente quando il richiedente ha commesso una grave infrazione o ripetute infrazioni contro il diritto federale, sempre che la

Art. 159 Revoca dell’autorizzazione

(art. 54 LD) L’Amministrazione delle dogane revoca l’autorizzazione, se il titolare del deposito:

  1. non adempie più i requisiti di cui all’articolo54 capoverso 2 LD;

  2. non rispetta le condizioni e gli oneri fissati nelle autorizzazioni; o

  3. commette ripetutamente infrazioni contro il diritto federale, sempre che la

Art. 160 Lavorazioni ammesse

(art.56 cpv. 2 LD)

Per lavorazioni ammesse s’intendono quelle che servono al mantenimento della merce durante il suo deposito, nonché l’ispezione, l’esame, il cambio d’imballaggio, la suddivisione, la cernita, l’eliminazione dell’imballaggio esterno e il prelievo di modelli e campioni.

La Direzione generale delle dogane può autorizzare, in casi motivati, lavorazioni più estese ai sensi dell’articolo40 lettera b.

Art. 161 Lavorazioni non ammesse

(art.56 cpv. 2 LD)

Non sono ammesse lavorazioni che:

  1. comportano il rischio di contraffazione; o

  2. possono comportare una riduzione dei tributi o l’aggiramento di disposti 2 L’Amministrazione delle dogane può vietare la lavorazione di merci che potrebbe pregiudicare l’imposizione doganale regolare in Svizzera e all’estero.

Sezione 3 Regime di ammissione temporanea

Art. 162 Disposizioni procedurali

(art.58 cpv. 1 LD)

La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve indicare nella dichiarazione doganale lo scopo d’impiego delle merci.

Il regime di ammissione temporanea si applica a un passaggio di frontiera con reimportazione o riesportazione finali delle merci. L’Amministrazione delle dogane può autorizzare per determinate merci ripetuti passaggi di frontiera.

Art. 163 Garanzia dell’identità

(art.58 cpv.2 lett. b LD)

L’Amministrazione delle dogane decide l’adozione di adeguate misure volte a garantire l’identità.

La garanzia dell’identità dev’essere indicata nella dichiarazione doganale.

Art. 164 Autorizzazione per mezzi di trasporto

(art.58 cpv. 1 LD)

L’autorizzazione per l’ammissione temporanea a fini commerciali di un mezzo di trasporto estero in territorio doganale conformemente all’articolo34 dev’essere richiesta, prima della prima importazione, all’Amministrazione delle dogane.

L’autorizzazione per l’ammissione temporanea per uso proprio di un mezzo di trasporto estero in territorio doganale conformemente all’articolo35 dev’essere richiesta, prima della prima importazione o al momento dell’acquisto in Svizzera, all’Amministrazione delle dogane.

L’Amministrazione delle dogane può rinnovare le autorizzazioni conformemente all’articolo35 capoversi1 e 2 lettera a.

Sezione 4 Regime del perfezionamento attivo

Art. 165 Autorizzazione per il regime del perfezionamento attivo

(art.59 cpv. 2 LD)

L’autorizzazione per il regime del perfezionamento attivo è rilasciata a persone che:

  1. hanno sede o domicilio nel territorio doganale;

  2. eseguono essi stessi il perfezionamento o lo fanno eseguire da terzi; e

  3. offrono garanzie per uno svolgimento regolare del regime.

L’autorizzazione può essere rilasciata anche a comunità di persone, se più persone eseguono perfezionamenti sulla stessa merce.

L’autorizzazione è rilasciata, su richiesta, dalla Direzione generale delle dogane o dagli uffici doganali da essa autorizzati.

La Direzione generale delle dogane sottopone, per parere, una domanda di rilascio di un’autorizzazione alle organizzazioni interessate e agli uffici federali, se ciò è necessario per valutare le condizioni di cui all’articolo12 capoverso 3 LD o all’articolo41 capoverso2 della presente ordinanza.

Art. 166 Contenuto dell’autorizzazione

(art.59 cpv. 2 LD) L’autorizzazione della Direzione generale delle dogane contiene segnatamente le seguenti indicazioni:

  1. regime da applicare per il perfezionamento attivo;

  2. nome e indirizzo del titolare dell’autorizzazione;

  3. organo di sorveglianza competente;

  4. designazione, classificazione tariffale ed eventualmente quantità della merce, che è trasportata in territorio doganale per essere perfezionata;

  5. descrizione del perfezionamento;

  6. entità della riduzione doganale o della franchigia doganale;

  7. prescrizioni per la riscossione dei tributi per scarti e prodotti secondari risultanti dal perfezionamento;

  8. oneri, segnatamente termini per l’esportazione dei prodotti perfezionati e per la conclusione del regime del perfezionamento attivo, prescrizioni materiali di controllo e procedura, nonché prescrizioni procedurali formali.

Art. 167 Imposizione di merci per il perfezionamento attivo

(art.59 cpv. 3 LD)

L’imposizione avviene in linea di massima secondo il regime di non riscossione.

Il regime di restituzione è applicato, se il richiedente lo richiede o se il pagamento di eventuali tributi sembra pregiudicato.

Art. 168 Conclusione del regime del perfezionamento attivo

(art.59 cpv. 4 LD)

Il regime del perfezionamento attivo è considerato concluso regolarmente e la riduzione dei tributi doganali o la franchigia doganale è accordata definitivamente, se il titolare dell’autorizzazione ha adempiuto gli oneri fissati nell’autorizzazione.

All’organo di sorveglianza designato nell’autorizzazione il titolare dell’autorizzazione deve:

a. inoltrare entro il termine prescritto la domanda di riduzione definitiva dei tributi doganali o per la concessione della franchigia doganale;

  1. provare secondo la forma prescritta che le merci trasportate nel territorio doganale o le merci indigene ammesse nel regime d’equivalenza sono state riesportate entro il termine prescritto quali prodotti perfezionati; e

  2. comprovare la quantità di merci perfezionate e di scarti o prodotti secondari risultanti dietro presentazione di ricette, rapporti di fabbricazione e documenti simili.

Il DFF può prevedere agevolazioni procedurali.

Art. 169 Scarti e prodotti secondari

(art.59 cpv. 4 LD)

Gli scarti o i prodotti secondari, che risultano nel processo di perfezionamento e che rimangono nel territorio doganale, devono essere dichiarati, per il trasporto in libera pratica secondo il diritto doganale, all’organo di sorveglianza al momento della conclusione del regime del perfezionamento attivo.

La riscossione dei tributi doganali per gli scarti e i prodotti secondari è disciplinata conformemente alla classificazione tariffale delle merci trasportate in territorio doganale per esservi perfezionate. L’Amministrazione delle dogane può accordare la riduzione dei tributi doganali o la franchigia doganale.

Art. 170 Regime speciale per prodotti e materie prime agricoli

(art. 59 LD)

Ai prodotti e alle materie prime di cui all’articolo43 capoverso2 non sono applicabili le disposizioni degli articoli 165–168.

Il perfezionamento attivo di queste merci è considerato autorizzato.

Il DFF disciplina il regime di restituzione.

Sezione 5 Regime del perfezionamento passivo

Art. 171 Autorizzazione per il regime del perfezionamento passivo

(art.60 cpv. 2 LD)

L’autorizzazione per il regime del perfezionamento passivo è rilasciata a persone che:

  1. hanno sede o domicilio nel territorio doganale; e

  2. offrono garanzie per uno svolgimento regolare del regime.

L’autorizzazione è rilasciata, su richiesta, dalla Direzione generale delle dogane o dagli uffici doganali da essa autorizzati.

Art. 172 Contenuto dell’autorizzazione

(art.60 cpv. 2 LD) L’autorizzazione della Direzione generale delle dogane contiene segnatamente le seguenti indicazioni:

  1. regime del perfezionamento passivo da applicare;

  2. nome e indirizzo del titolare dell’autorizzazione;

  3. organo di sorveglianza competente;

  4. designazione, classificazione tariffale ed eventualmente quantità della merce, che è esportata per il perfezionamento;

  5. descrizione del perfezionamento;

  6. entità della riduzione dei tributi doganali o della franchigia doganale;

  7. prescrizioni sulla riscossione dei tributi per i prodotti perfezionati trasportati nel territorio doganale;

  8. oneri, segnatamente termini per il trasporto dei prodotti perfezionati nel territorio doganale e per la conclusione del regime del perfezionamento passivo, prescrizioni materiali di controllo e procedura, nonché prescrizioni procedurali formali.

Art. 173 Conclusione del regime del perfezionamento passivo

(art.60 cpv. 4 LD)

Il regime del perfezionamento passivo si considera concluso regolarmente e la riduzione dei tributi doganali o la franchigia doganale è accordata definitivamente, se il titolare dell’autorizzazione ha rispettato gli oneri fissati nell’autorizzazione.

All’organo di sorveglianza designato nell’autorizzazione il titolare dell’autorizzazione deve:

  1. inoltrare entro il termine prescritto la domanda per la riduzione definitiva dei tributi doganali o la concessione della franchigia doganale;

  2. provare secondo la forma prescritta che le merci esportate per il perfezionamento passivo o le merci estere ammesse nel regime d’equivalenza sono state nuovamente trasportate in territorio doganale entro il termine prescritto quali prodotti perfezionati; e

  3. comprovare la quantità di merci perfezionate e di scarti o prodotti secondari risultanti dietro presentazione di ricette, rapporti di fabbricazione e documenti simili.

Il DFF può prevedere agevolazioni procedurali.

Sezione 6 Regime d’esportazione

(art.61 cpv. 4 LD)

Art. 174

Se il regime d’esportazione non è concluso regolarmente, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve restituire senza indugio la decisione d’imposizione all’ufficio doganale che ha tassato la merce esportata.

Capitolo 5 Depositi franchi doganali

Art. 175 Misure edilizie

(art.62 cpv.1 lett. b LD)

I depositi franchi doganali devono essere separati mediante misure edilizie dal resto del territorio doganale in modo che nessuna merce possa essere sottratta alla vigilanza doganale.

L’Amministrazione delle dogane fissa il genere di misure edilizie nell’autorizzazione per l’esercizio del deposito franco doganale.

Art. 176 Depositario in qualità di depositante

(art.63 cpv. 2 LD) Se il depositario deposita merci per proprio conto, è considerato anche depositante.

Art. 177 Autorizzazione per depositi franchi doganali

(art.64 cpv. 2 LD) La gestione regolare non è garantita segnatamente quando il richiedente ha commesso una grave infrazione o ripetute infrazioni contro il diritto federale, sempre che la

Art. 178 Revoca dell’autorizzazione

(art.64 cpv. 1 LD) L’Amministrazione delle dogane revoca l’autorizzazione, se il titolare del deposito:

  1. non adempie più i requisiti di cui all’articolo64 capoverso 2 LD;

  2. non rispetta le condizioni e gli oneri fissati nell’autorizzazione; o

  3. commette ripetutamente infrazioni contro il diritto federale, sempre che la

Art. 179 Termine d’esportazione

(art.65 cpv. 2 LD) Le merci tassate all’esportazione definitiva devono essere trasportate fuori dal territorio doganale entro sei mesi dall’accettazione della dichiarazione doganale.

L’Amministrazione delle dogane può prorogare questo termine segnatamente se l’acquirente della merce è una persona con sede o domicilio al di fuori del territorio doganale e la merce trasportata nel deposito franco doganale è destinata a essere trasportata in territorio doganale estero.

Art. 180 Lavorazioni ammesse

(art.65 cpv. 3 LD)

Sono ammesse le lavorazioni che servono al mantenimento della merce durante il suo deposito, come pure l’ispezione, l’esame, il cambio d’imballaggio, la suddivisione, la cernita, l’eliminazione dell’imballaggio esterno e il prelievo di modelli e campioni.

In casi motivati, la Direzione generale delle dogane può autorizzare lavorazioni e miglioramenti più estesi ai sensi dell’articolo40 lettere b e d.

Per merci, che non sono destinate alla libera pratica secondo il diritto doganale, il rilascio o il rifiuto dell’autorizzazione è disciplinato dalle disposizioni del regime del perfezionamento.

Art. 181 Lavorazioni non ammesse

(art.65 cpv. 3 LD)

Non sono ammesse lavorazioni che:

  1. comportano il rischio di contraffazione; o

  2. possono comportare una riduzione dei tributi o l’aggiramento di disposti 2 L’Amministrazione delle dogane può vietare la lavorazione e il miglioramento di merci che potrebbero pregiudicare l’imposizione doganale regolare in Svizzera e all’estero.

Art. 182 Obblighi del depositario

Il depositario deve tenere un elenco dei locatari e sottolocatari di locali in depositi franchi doganali, nonché dei depositanti.

Egli deve inoltre tenere un inventario delle merci sensibili. Le merci sensibili sono elencate nell’allegato2.

Art. 183 Elenco dei locatari, dei sottolocatari e dei depositanti

L’elenco deve contenere segnatamente le seguenti indicazioni:

  1. nomi, indirizzi e ramo d’attività dei locatari e sottolocatari di locali in depositi franchi doganali, nonché dei depositanti;

  2. recapito in Svizzera, sempre che la sede o il domicilio di queste persone si trovi all’estero.

Su richiesta dell’Amministrazione delle dogane, il depositario deve presentare l’inventario senza indugio.

Art. 184 Inventari ordinari per merci sensibili

L’inventario deve contenere le seguenti indicazioni:

  1. genere del documento doganale precedente con la data dell’accettazione, l’ufficio doganale che lo ha rilasciato e il numero;

  2. data dell’immissione in deposito;

  3. nome e indirizzo della persona autorizzata a decidere o disporre delle merci depositate;

  4. Paese d’origine o, per merci d’esportazione, il Paese di destinazione;

  5. designazione delle merci;

  6. indicazioni necessarie per l’esecuzione di disposti federali di natura non

  7. particolari unità di misura e peso, nonché caratteristiche relative all’identità a dipendenza del genere di merce depositata, come numero di pezzi, dimensioni, carato, numeri di fabbricazione;

  8. valore della merce depositata;

  9. genere del documento doganale successivo con la data dell’accettazione, l’ufficio doganale che lo ha rilasciato e il numero;

  10. segni, numeri, quantità di pezzi d’imballaggio;

  11. massa greggia;

  12. precedente prova dell’origine;

  13. eventualmente carattere comune T-2 ai sensi della Convenzione del 20 maggio 198722 relativa ad un regime comune di transito;

  14. trattamenti ai quali è sottoposta la merce;

  15. luogo di deposito;

  16. data dell’uscita dal deposito.

L’inventario deve essere tenuto mediante l’elaborazione elettronica dei dati (EED). In casi motivati, l’ufficio doganale può ammettere la forma cartacea.

Dall’inventario deve poter essere accertato in ogni momento l’attuale effettivo di merci sensibili che si trovano nel deposito franco doganale. Su richiesta dell’Amministrazione delle dogane, il depositario deve presentare l’inventario senza indugio.

Se il depositario non tiene o non tiene in maniera regolare gli inventari oppure non può presentare l’inventario senza indugio, i locali sono posti sotto sigillo e ulteriori immissioni o uscite di merci sono vietate sino al momento in cui è presentato un inventario tenuto in maniera regolare.

I capoversi 1–4 si applicano anche ai depositanti ai quali spetta l’obbligo di tenere l’inventario.

Art. 185 Inventari semplificati per merci sensibili

Per merci sensibili è sufficiente un inventario semplificato, se le merci sono rispedite intatte entro sette giorni dopo il loro deposito.

L’inventario semplificato deve contenere solo le indicazioni di cui all’articolo 184 capoverso1 lettere a-i.

Titolo 3 Riscossione dei tributi doganali

Capitolo 1 Obbligazione doganale

Art. 186 Obbligo di pagare l’interesse di mora

(art.74 cpv. 1 LD)

L’obbligo di pagare l’interesse di mora inizia in caso di:

  1. pagamento mediante la procedura accentrata di conteggio dell’Amministrazione delle dogane (PCD): allo scadere di un eventuale termine di pagamento accordato;

  2. crediti doganali fissati condizionatamente, che sono dovuti in maniera definitiva e che non sono stati garantiti da depositi in contanti: a partire dal momento dell’accettazione della prima dichiarazione doganale;

  3. recupero di tributi doganali la cui restituzione è stata ottenuta indebitamente: a partire dalla data della restituzione;

  4. negli altri casi: dal momento determinante di cui all’articolo 69 LD.

L’obbligo di pagare l’interesse di mora sussiste anche durante una procedura di ricorso e in caso di pagamenti rateali.

Art. 187 Eccezione all’interesse di mora

(art.74 cpv. 2 LD)

Il DFF determina l’importo entro il quale non è riscosso alcun interesse di mora.

L’Amministrazione delle dogane può, su richiesta, rinunciare alla riscossione dell’interesse di mora se, a causa della situazione del debitore doganale, il pagamento comporterebbe notevoli difficoltà economiche o sociali.

Art. 188 Interesse rimunerativo

(art.74 cpv. 3 LD)

Per importi indebitamente riscossi o indebitamente restituiti s’intendono importi che non sono stati riscossi conformemente al diritto doganale.

Il DFF determina l’importo entro il quale non è riscosso alcun interesse rimunerativo.

Non è versato alcun interesse rimunerativo per:

  1. le merci estere di ritorno;

  2. le restituzioni al momento della conclusione del regime del perfezionamento attivo;

  3. la garanzia mediante fideiussione di crediti doganali fissati condizionatamente in: 1. regime di transito, 2. regime di deposito doganale per depositi destinati a merci di gran consumo, 3. regime di ammissione temporanea;

  4. la restituzione di depositi in contanti, ad eccezione di quelli nell’ambito di imposizioni provvisorie allestite d’ufficio dall’Amministrazione delle

Capitolo 2 Garanzia dei crediti doganali

Sezione 1 Principi

Art. 189 Diritto determinante

Per quanto le disposizioni seguenti non contengano prescrizioni deroganti, è applicabile l’articolo49 dell’ordinanza del 5 aprile 200623 sulle finanze della Confederazione.

Art. 190 Deposito in contanti

(art.76 cpv. 1 LD)

Il deposito in contanti avviene di regola in franchi svizzeri.

L’Amministrazione delle dogane può accettare valute estere quali depositi in contanti. Essa fissa le condizioni al riguardo.

Art. 191 Deposito di titoli

(art.76 cpv. 1 LD)

L’Amministrazione delle dogane può riconoscere i seguenti titoli come garanzia:

  1. prestiti della Confederazione;

  2. obbligazioni di cassa di banche svizzere;

  3. obbligazioni in franchi svizzeri di debitori indigeni quotate alla borsa svizzera.

Il deposito avviene presso la Banca Nazionale Svizzera.

La persona che deposita i titoli è tenuta a controllare i titoli depositati per quanto riguarda scadenza, sorteggio o rimborso e a prendere tutte le misure necessarie per conservare il loro valore e per incassare le somme scadute. Se, a tale scopo, deve farsi emettere i titoli depositati, occorre fornire una nuova garanzia.

L’Amministrazione delle dogane verifica periodicamente se i titoli depositati corrispondono ancora all’ammontare della garanzia necessaria. Se i titoli depositati perdono valore durante il termine di conservazione, essa fissa un termine per una nuova garanzia. Se non viene fornita una nuova garanzia, i titoli sono realizzati.

Art. 192 Garanzia presso conti PCD

I titolari di conti PCD devono fornire una garanzia forfetaria, che corrisponde al

per cento dei tributi doganali medi di due settimane.

Art. 193 Garanzia di crediti doganali sorti condizionatamente

Una garanzia è necessaria nei seguenti regimi:

  1. regime di transito;

  2. regime di deposito doganale per merci di gran consumo depositate;

  3. regime di ammissione temporanea.

Art. 194 Ammontare della garanzia

(art.76 cpv. 4 LD)

La garanzia ammonta:

  1. per merci di gran consumo depositate: al 100 per cento dei tributi doganali;

  2. negli altri casi: al 25 per cento almeno dei tributi doganali.

Per transiti internazionali, l’ammontare della garanzia è determinato conformemente ai trattati internazionali.

Art. 195 Rinuncia alla garanzia

(art.76 cpv. 4 LD)

Non è necessaria una garanzia nella procedura di non riscossione nel regime del perfezionamento attivo e nel regime del perfezionamento passivo.

L’Amministrazione delle dogane decide se, in altri casi, si può rinunciare alla garanzia.

Art. 196 Esigibilità dell’obbligazione doganale

Sel’obbligazione doganale garantita da deposito di titoli diviene esigibile, l’Amministrazione delle dogane può assegnare al debitore doganale un termine di pagamento con l’esatta indicazione dell’importo del credito.

Se il debitore paga entro questo termine, gli vengono restituiti i titoli da esso depositati.

Se il pagamento non è effettuato o non viene effettuato tempestivamente, i titoli vengono realizzati.

Sezione 2 Fideiussione doganale

Art. 197 Garanzia generale e garanzia singola

(art.77 cpv. 1 LD)

Quale fideiussore generale o fideiussore singolo può essere riconosciuta:

  1. una banca con sede in Svizzera, sottoposta alla vigilanza della Commissione federale delle banche; o

  2. un’assicurazione con sede in Svizzera, sottoposta alla vigilanza della Confederazione.

L’Amministrazione delle dogane può riconoscere quale fideiussore singolo una persona giuridica con sede in Svizzera o, eccezionalmente, una persona fisica con domicilio in Svizzera, che prova di essere in grado di rispondere per un singolo credito doganale.

Essa può esigere che la fideiussione doganale sia prestata da più persone.

Art. 198 Determinazione dell’importo della fideiussione

(art.77 cpv. 2 LD) L’Amministrazione delle dogane fissa l’importo massimo garantito (somma della fideiussione).

Art. 199 Costituzione della fideiussione

(art.77 cpv. 2 LD)

La fideiussione si considera giuridicamente costituita, solo se il fideiussore ha firmato il modulo ufficiale previsto per la fideiussione.

Per le persone giuridiche, la facoltà di costituire la fideiussione è data dopo l’autorizzazione alla firma.

Art. 200 Entità della fideiussione

(art. 77 LD) Il fideiussore risponde:

  1. dei tributi doganali e degli interessi;

  2. dei tributi e degli interessi previsti dai disposti doganali di natura non doganale;

  3. delle multe;

  4. degli emolumenti, dei costi procedurali e di altri costi.

Art. 201 Sorveglianza della fideiussione

(art. 77 LD)

L’Amministrazione delle dogane sorveglia la situazione finanziaria del fideiussore.

Essa adotta le misure necessarie se esistono indizi che il fideiussore non è in grado di adempiere gli obblighi finanziari contratti.

Essa può invitare il debitore doganale ad aumentare la somma della fideiussione, se:

  1. tale somma non copre i crediti complessivi di cui all’articolo 200; oppure

  2. la somma residua della fideiussione appare insufficiente.

Il debitore doganale può, invece di aumentare la somma della fideiussione, fornire un’altra garanzia ammessa.

Sino al momento di aumentare la somma della fideiussione o fornire la garanzia, il conto PCD può essere bloccato.

Art. 202 Attestazione

(art.78 cpv. 1 LD) Nell’attestazione è indicato l’importo pagato e il credito doganale a cui si riferisce il pagamento.

Art. 203 Fallimento del debitore doganale o del fideiussore

(art. 78 LD)

L’Amministrazione delle dogane dichiara all’amministrazione del fallimento i crediti doganali, se:

  1. è avviata una procedura di fallimento nei confronti del debitore doganale; o

  2. è avviata una procedura di fallimento nei confronti del fideiussore ed esistono crediti doganali nei confronti di questa persona.

Se l’Amministrazione delle dogane rinuncia alla dichiarazione di cui al capoverso

lettera a, essa esige dal fideiussore il pagamento completo dell’obbligazione doganale. Essa rilascia al fideiussore una corrispondente attestazione, che serve quale titolo di credito nella procedura di fallimento.

In caso di fallimento del debitore doganale, la fideiussione rimane valida.

Art. 204 Decesso del debitore doganale o del fideiussore

(art. 78 LD)

Se il debitore doganale muore, l’Amministrazione delle dogane invita il fideiussore al pagamento del credito conformemente all’articolo 200 lettere a, b e d e dichiara il credito al momento dell’allestimento dell’inventario dell’eredità.

Se il fideiussore muore, l’obbligo derivante dalla fideiussione passa agli eredi. L’Amministrazione delle dogane dichiara il credito di cui all’articolo 200 lettere a, b e d al momento dell’allestimento dell’inventario dell’eredità.

Art. 205 Annuncio della garanzia generale

(art.79 cpv. 2 LD) Se è annunciata una garanzia generale, l’Amministrazione delle dogane ne informa il debitore doganale e lo invita a prestare una nuova garanzia entro un termine dato.

Art. 206 Fine della garanzia singola

(art.79 cpv. 1 LD) Una garanzia singola termina con:

  1. il pagamento completo del credito;

  2. l’esecuzione e la copertura completa del credito;

  3. la realizzazione del pegno doganale e la copertura completa del credito;

  4. il condono del credito;

  5. la prescrizione del credito.

Art. 207 Annullamento di una fideiussione

(art.79 cpv. 3 LD)

L’Amministrazione delle dogane annulla una garanzia generale o singola, segnatamente se:

  1. il fideiussore perde la qualità necessaria per la costituzione della fideiussione;

  2. il fideiussore trasferisce la sede o il domicilio all’estero;

  3. il fideiussore non è in grado di adempiere gli obblighi finanziari o è stata avviata una procedura di fallimento nei suoi confronti; o

  4. gli eredi del fideiussore non sono in grado di adempiere gli obblighi finanziari.

Essa invita il debitore a prestare una nuova garanzia entro un determinato termine.

Se, entro il termine dato, non è prestata alcuna garanzia, l’Amministrazione delle dogane emette nei confronti del debitore doganale un ordine di prestare garanzia o avvia una procedura d’esecuzione per debiti.

Sezione 3 Ordine di prestare garanzia

Art. 208 Crediti doganali non ancora esigibili o in pericolo

(art.76 cpv.2 e 3 nonché art. 81 LD)

Sono equiparati a un credito doganale non ancora esigibile:

  1. le decisioni inerenti al debito doganale che non sono ancora cresciute in giudicato;

  2. i crediti doganali e gli altri crediti il cui ammontare non è ancora noto integralmente.

Il pagamento del credito appare pure in pericolo quando non esiste un pegno doganale o quest’ultimo è insufficiente.

Art. 209 Contenuto

L’ordine di prestare garanzia deve contenere quanto segue:

  1. indicazione che la Confederazione Svizzera, rappresentata dall’Amministrazione delle dogane, è la creditrice;

  2. nome e indirizzo del debitore doganale;

  3. credito per il quale è richiesta la garanzia ed eventualmente predisposto il sequestro, come pure il relativo ammontare;

  4. motivo giuridico della garanzia;

  5. indicazione della forma e dell’importo della garanzia da prestare;

  6. designazione esatta degli oggetti da sequestrare e del luogo in cui si trovano (luogo del sequestro);

  7. termine per prestare la garanzia;

  8. ufficio competente di ricezione della garanzia;

  9. indicazione che le condizioni dell’obbligo di risarcimento dell’Amministrazione delle dogane sono rette dalle disposizioni della legge del 14 marzo 195824 sulla responsabilità;

  10. rimedi giuridici.

Art. 210 Procedura

L’ordine di prestare garanzia è rivolto:

  1. al debitore doganale;

  2. all’ufficio d’esecuzione competente per l’esecuzione dell’ordine di sequestro nel luogo di sequestro.

L’ordine di prestare garanzia è immediatamente eseguibile.

L’Amministrazione delle dogane presenta entro dieci giorni dalla consegna del documento di sequestro una domanda di esecuzione all’ufficio d’esecuzione competente nel luogo di sequestro.

Sono applicabili le corrispondenti disposizioni della legge federale dell’11 aprile 188925 sull’esecuzione e sul fallimento.

In casi particolari si può rinunciare al sequestro di valori patrimoniali. I capoversi 1 lettera b,3 e 4 nonché l’articolo 209 lettere f e i non sono applicabili in questi casi.

Art. 211 Annullamento dell’ordine di prestare garanzia e fine del procedimento

L’Amministrazione delle dogane annulla l’ordine di prestare garanzia e un eventuale sequestro, se la garanzia necessaria è stata prestata. Essa informa dell’annullamento l’ufficio d’esecuzione competente nel luogo di sequestro.

Se un ricorso inoltrato contro un ordine di prestare garanzia è accolto, il sequestro e l’esecuzione divengono privi di oggetto.

Sezione 4 Diritto di pegno doganale

Art. 212 Scopo

(art. 82 LD)

Il pegno doganale serve a garantire l’incasso dei crediti di cui all’articolo 200.

Esso serve anche quale mezzo per garantire le prove nell’ambito di un procedimento penale o amministrativo.

Art. 213 Crediti doganali non ancora esigibili

(art.76 cpv.2 e 82 LD) Sono equiparati a un credito doganale non ancora esigibile:

a. le decisioni inerenti all’obbligazione doganale che non sono ancora cresciute in giudicato;

b. i crediti doganali e gli altri crediti il cui ammontare non è ancora noto integralmente.

Art. 214 Oggetto del sequestro

(art. 83 LD)

Il sequestro può riguardare anche merci o cose:

  1. sulle quali esistono diritti di proprietà o di pegno di terzi; o

  2. che sono state costituite in pegno conformemente al diritto in materia di esecuzione per debiti, che sono oggetto di sequestro o sono state inserite in una massa fallimentare.

Se i terzi sono noti, l’Amministrazione delle dogane comunica loro il sequestro.

Art. 215 Decisione di sequestro

(art. 83 LD) L’Amministrazione delle dogane verbalizza e decide il sequestro di un pegno doganale. Un ricorso interposto contro questa decisione non ha effetto sospensivo.

Art. 216 Destinatario della decisione

(art.83 cpv. 2 LD) Il destinatario della decisione di sequestro è la persona che possiede o custodisce la merce o la cosa da sequestrare.

Art. 217 Identificazione della persona autorizzata di merci trovate e sequestrate

(art.83 cpv. 3 LD)

Il proprietario di una merce trovata e sequestrata è considerato persona autorizzata.

L’Amministrazione delle dogane identifica la persona autorizzata mediante pertinenti ricerche.

Se la persona autorizzata non può essere identificata, ha luogo un annuncio pubblico. In quest’ultimo la persona autorizzata è invitata a far valere entro un determinato termine il suo diritto.

L’onere per l’identificazione della persona autorizzata dev’essere in relazione ragionevole al valore della merce. Si può in ogni caso rinunciare a identificare la persona autorizzata, se il valore della merce non supera 1000 franchi.

Se si rinuncia all’identificazione o questa non dà esito, la merce è realizzata.

Art. 218 Statuto giuridico della persona autorizzata di merci trovate e sequestrate

(art.83 cpv. 3 LD)

La persona autorizzata di una merce trovata e sequestrata deve comprovare il suo diritto sulla stessa.

Se l’Amministrazione delle dogane ritiene che la prova non sia stata fornita, assegna alla persona autorizzata un termine adeguato per far valere il suo diritto mediante un’azione presso il competente tribunale civile.

Se, in caso di più persone autorizzate, è oggetto di controversia stabilire a quale di queste debba essere restituita la merce, l’Amministrazione delle dogane può liberarsi mediante deposito giudiziale.

Il proprietario riconosciuto dall’Amministrazione delle dogane assume la responsabilità esclusiva nei confronti di un’eventuale persona meglio autorizzata. La merce gli viene consegnata solo dietro presentazione di un corrispondente impegno.

La persona autorizzata di una merce trovata e sequestrata può, entro30 giorni dopo la conclusione dell’identificazione o dopo la pubblicazione dell’annuncio, interporre ricorso contro la decisione di sequestro.

La persona autorizzata deve pagare l’importo doganale dovuto sulla merce e sopportare i costi del sequestro, dell’identificazione, dell’annuncio e della conservazione.

Art. 219 Conseguenza della liberazione

(art. 84 LD)

Con la liberazione, il sequestro del pegno doganale è annullato. Questo passa al destinatario della decisione di sequestro. In caso di controversia, si procede secondo l’articolo 218 capoverso3.

Se è pendente un ricorso contro un sequestro, l’Amministrazione delle dogane comunica all’istanza di ricorso la liberazione della merce o della cosa.

Capitolo 3 Condono di tributi doganali in caso di distruzione delle merci

(art. 86 LD)

Art. 220

La prova della distruzione totale o parziale può essere fornita mediante l’attestazione di:

  1. un organo dell’Amministrazione delle dogane;

  2. un’autorità federale, cantonale o comunale; o

  3. una persona od organizzazione incaricata di compiti di diritto pubblico.

Capitolo 4 Realizzazione del pegno doganale e vendita di titoli

(art.87 cpv. 3 LD)

Art. 221

Il ricavato della realizzazione di un pegno doganale o della vendita di titoli serve innanzitutto a coprire i costi per la conservazione e per la realizzazione del pegno doganale e la vendita dei titoli.

La parte rimanente serve a soddisfare l’obbligazione doganale. Al riguardo è applicata la successione indicata dal debitore doganale o, qualora non esista una corrispondente dichiarazione del debitore doganale, la successione menzionata nell’articolo 200. Un’eventuale eccedenza del ricavato è messa a disposizione della persona autorizzata.

Il DFF disciplina la procedura di realizzazione del pegno doganale e di vendita di titoli.

Titolo 4 Amministrazione delle dogane

Art. 222 Perquisizione di veicoli e contenitori

(art. 100 cpv.1 lett. a-c LD) Per l’adempimento di compiti ad esso affidati, il personale dell’Amministrazione delle dogane può perquisire veicoli e contenitori nell’ambito dei controlli che esso esegue.

Art. 223 Messa al sicuro

(art. 101 cpv.2 lett. a LD) L’Amministrazione delle dogane mette al sicuro gli oggetti che scopre nell’ambito dei suoi controlli, se questi:

  1. rappresentano un pericolo per la sicurezza delle persone o per l’ordine pubblico;

  2. hanno presumibilmente origine illegale; o

  3. sono stati utilizzati per reati o si presume lo saranno.

Art. 224 Intercettazione

(art. 101 cpv. 1 LD)

La persona intercettata deve su richiesta:

  1. indicare i suoi dati personali;

  2. presentare i documenti portati con sé;

  3. mostrare le cose che essa porta con sé.

La persona intercettata può essere portata a un ufficio doganale o a un altro servizio adeguato, se:

  1. la sua identità non può essere accertata con sicurezza sul posto; o

  2. esistono dubbi circa l’esattezza delle sue indicazioni, l’autenticità dei suoi documenti di legittimazione o la proprietà legittima di veicoli o altre cose.

Art. 225 Perquisizione personale e visita personale

(art. 102 LD)

Per perquisizione personale s’intende la ricerca di cose, mezzi di prova o tracce sull’intera superficie del corpo e nelle cavità del corpo, eccettuate le parti intime. Per parti intime s’intendono le zone vaginale e anale.

Per visita personale s’intende ogni visita più approfondita, segnatamente delle parti intime o con l’ausilio di radiografie.

Una perquisizione personale e una visita personale devono aver luogo lontano da luoghi pubblici. Sono ammesse eccezioni se incombe un pericolo.

La perquisizione personale e la visita personale devono essere eseguite in maniera quanto possibile discreta.

Art. 226 Controllo e accertamento dell’identità

(art. 100 cpv.1 lett. a n. 1 e 103 cpv. 2 LD)

L’Amministrazione delle dogane controlla l’identità di una persona sulla base delle caratteristiche descritte o memorizzate in documenti quali passaporti, carte d’identità o altri documenti riconosciuti.

Essa può constatare i dati personali e l’identità della persona sulla base dell’immagine del viso, del colore degli occhi, della statura, del colore dei capelli, delle impronte digitali e di altre caratteristiche personali, se:

  1. una persona non può legittimare la propria identità conformemente al capoverso1; o

  2. i compiti attribuiti all’Amministrazione delle dogane lo richiedono.

Essa può accertare o completare i dati sull’identità di una persona mediante il rilievo di dati biometrici:

  1. nei casi previsti dall’articolo 103 capoverso1 lettere a e b LD, mediante le impronte digitali e del palmo della mano: il trattamento dei dati è disciplinato dall’ordinanza del 21 novembre 200126 sul trattamento dei dati segnaletici;

  2. nei casi previsti dall’articolo 103 capoverso1 lettera a LD mediante: 1. un profilo del DNA: il trattamento dei dati è disciplinato dalla legge del 20 giugno 200327 sui profili del DNA, 2. le immagini del viso: il trattamento dei dati è disciplinato dall’ordinanza del 9 maggio 200328 sull’elaborazione dei dati AFD.

Essa deve cancellare i dati rilevati non appena:

  1. è stata accertata l’identità di cui al capoverso2; o

  2. i dati sono stati memorizzati nella corrispondente banca dati conformemente al capoverso3.

Se l’Amministrazione delle dogane rileva dati biometrici conformemente al capoverso3, senza essere un’autorità preposta all’accertamento, è tenuta a presentare le domande di cancellazione di questi dati, non appena ciò si renda necessario secondo i pertinenti disposti di natura non doganale.

Art. 227 Armi e altri mezzi di autodifesa e coattivi

(art. 106 cpv.2 lett. a LD)

Nell’uso dell’arma secondo l’articolo 106 LD o nell’impiego della coercizione di polizia, possono essere impiegate quali armi:

  1. manganelli e bastoni di difesa;

  2. sostanze irritanti;

  3. armi da fuoco.

Quali mezzi di autodifesa e coattivi possono essere impiegati segnatamente:

  1. lacci per immobilizzare;

  2. dispositivi per fermare veicoli e persone;

  3. mezzi irritanti acustici e ottici;

  4. idranti;

  5. cani di servizio.

Il DFF disciplina l’impiego di altri mezzi di autodifesa e coattivi equivalenti.

Art. 228 Personale dell’Amministrazione delle dogane al di fuori del Corpo delle guardie di confine

(art. 106 cpv.2 lett. a e b LD) Il seguente personale dell’Amministrazione delle dogane al di fuori del Corpo delle guardie di confine può impiegare armi e altri mezzi di autodifesa e coattivi:

  1. il personale della sezione Servizio inquirente delle direzioni di circondario;

  2. il personale impiegato nel traffico turistico;

  3. il personale delle squadre mobili per controlli nel territorio doganale o a domicilio.

Art. 229 Principi per l’impiego di armi e altri mezzi di autodifesa e coattivi

Per l’impiego di armi e di altri mezzi di autodifesa e coattivi si applicano i seguenti principi:

  1. l’impiego dev’essere annunciato preventivamente, sempre che lo scopo e le circostanze lo consentano;

  2. l’impiego deve rendersi necessario per lo scopo previsto e non dev’essere sproporzionato.

Trattamenti crudeli, umilianti od offensivi sono vietati.

Art. 230 Primo soccorso

Se, nell’impiego della coercizione diretta, vengono ferite delle persone, occorre, se necessario e per quanto le circostanze lo consentano, prestare loro assistenza immediata e cercare aiuto medico.

Art. 231 Condizioni per l’impiego della coercizione

Il Corpo delle guardie di confine e il personale di cui all’articolo 228 possono impiegare la coercizione per adempiere i loro compiti e mantenere o ripristinare una situazione di legalità, segnatamente:

  1. per controllare le persone;

  2. per mettere al sicuro merci od oggetti;

  3. per impedire il passaggio illegale del confine;

  4. per impedire la fuga di persone;

  5. per eseguire il trasporto di persone,

  6. per difendersi da un pericolo, segnatamente se la persona interessata si oppone di fatto o formula contro i presenti minacce, di cui vi è da temere una messa in atto immediata;

  7. per mantenere l’ordine e la sicurezza pubblici;

  8. per proteggere le autorità, gli edifici e le installazioni della Confederazione;

  9. quando vi è da temere che la persona possa uccidersi o ferirsi.

Art. 232 Condizioni per l’uso di armi da fuoco

(art. 106 cpv.1 lett. c e cpv.2 lett. b LD)

Il personale del Corpo delle guardie di confine può utilizzare l’arma da fuoco ai sensi dell’articolo 106 capoverso1 lettera c LD, segnatamente:

  1. quando persone che hanno commesso una grave infrazione o che sono sospettati di averla commessa, tentano di sottrarsi con la fuga al fermo o a un arresto già eseguito;

  2. quando, sulla base di informazioni o constatazioni personali, si può o si deve ritenere che determinate persone rappresentino un pericolo incombente per l’incolumità e la vita di altri e tentino di sottrarsi con la fuga al fermo o a un arresto già eseguito;

c. per impedire una grave infrazione incombente contro installazioni che servono alla collettività o che rappresentano un particolare pericolo per la collettività.

Può essere esploso un colpo d’avvertimento senza preavvertimento solo se le circostanze rendono impossibile l’effetto di un avvertimento (art. 229 cpv.1 lett. a).

Per ogni impiego di armi da fuoco occorre fare rapporto all’autorità competente.

Art. 233 Idoneità necessaria per l’allestimento professionale di dichiarazioni doganali

(art. 109 cpv. 1 LD)

Circa l’idoneità necessaria decide chi:

  1. ha compiuto il 18esimo anno d’età;

  2. non è interdetto;

  3. possiede le conoscenze necessarie; e

  4. offre garanzie per una rappresentanza commerciale corretta nella procedura d’imposizione doganale (art. 26 LD).

In casi eccezionali, l’Amministrazione delle dogane può autorizzare una persona minorenne ad allestire dichiarazioni doganali.

Art. 234 Assistenza amministrativa internazionale

(art. 115 cpv. 2 LD) Se una persona, alla quale si riferisce la richiesta di assistenza amministrativa di un’autorità estera, si rifiuta di collaborare, l’Amministrazione delle dogane emana una decisione sull’obbligo di collaborare e di edizione conformemente all’articolo 115 capoverso 4 LD.

Art. 235 Formazione professionale superiore

(art. 130 LD e art. 37 cpv. 3 LPers)

La Direzione generale delle dogane è considerata per la formazione professionale superiore del personale dell’Amministrazione delle dogane quale organizzazione del mondo del lavoro ai sensi dell’articolo28 capoverso2 della legge del 13 dicembre 200229 sulla formazione professionale.

Essa è competente per l’emanazione di corrispondenti disposizioni e disciplina, segnatamente per quanto riguarda gli esami federali di professione e gli esami professionali federali superiori per il personale dell’Amministrazione delle dogane, le condizioni d’ammissione, i contenuti, le procedure di qualifica, gli attestati e i titoli.

Art. 236 Divieto di fotografare e di filmare

(art. 127 cpv.2 e 130 LD) Fotografare o filmare il personale dell’Amministrazione delle dogane durante l’esercizio della sua attività è vietato senza autorizzazione. Il mancato rispetto di questo divieto rappresenta un’inosservanza di prescrizioni d’ordine di cui all’articolo 127 capoverso 2 LD.

Titolo 5 Disposizioni penali

Art. 237 Infrazioni doganali presso un ufficio doganale svizzero all’estero

Le infrazioni doganali perpetrate presso un ufficio doganale svizzero all’estero si ritengono commesse nel comune svizzero più vicino.

Art. 238 Decisione circa l’obbligo di pagamento

Se i tributi doganali e i tributi risultanti da leggi federali di natura non doganale (art. 90 LD) e oggetto di un’infrazione non sono già stati determinati in occasione di un’imposizione doganale, è deciso l’obbligo di pagamento secondo gli articoli 12 capoversi1 e 2 e 63 della legge federale del 22 marzo 197430 sul diritto penale amministrativo (DPA).

La decisione circa l’obbligo di pagamento è intimata di regola all’imputato contemporaneamente al processo verbale finale.

Art. 239 Decisione di constatazione

Se l’imputato non è stato dichiarato soggetto all’obbligo di pagamento conformemente all’articolo12 capoversi1 e 2 DPA31 o, in caso di semplice infrazione dei divieti o di semplice inosservanza di prescrizioni d’ordine, non riconosce la classificazione tariffale, la quantità o il valore indicati nel processo verbale finale, egli può chiedere entro il termine determinante ai sensi dell’articolo61 capoverso 3 DPA una decisione di constatazione.

Se entra in considerazione un obbligo di pagamento solidale dell’imputato conformemente all’articolo12 capoverso 3 DPA, è emessa d’ufficio una decisione di constatazione.

Art. 240 Scoperta dell’infrazione dei divieti dopo l’imposizione doganale

(art. 120 cpv. 5 LD) Se l’infrazione dei divieti è scoperta dopo l’imposizione doganale della merce e quest’ultima è ritirata o distrutta in seguito a un ordine delle autorità, i tributi doganali già pagati sono restituiti.

Titolo 6 Disposizioni finali

Art. 241 Modifica di allegati e appendici di trattati internazionali

Il DFF è autorizzato ad approvare le modifiche di allegati e appendici dei seguenti trattati internazionali: 1. Convenzione internazionale del 21 ottobre 198233 sull’armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere; 2. Convenzione internazionale del 18 maggio 197334 per la semplificazione e l’armonizzazione dei sistemi doganali; 3. Convenzione del 26 giugno 199035 relativa all’ammissione temporanea; 4. Convenzione doganale del 6 dicembre 196136 concernente libretti A.T.A. per l’ammissione temporanea delle merci; 5. Convenzione doganale del 2 dicembre 197237 concernente i contenitori; 6. Convenzione doganale del 4 giugno 195438 concernente l’importazione temporanea dei veicoli stradali privati; 7. Convenzione doganale del 18 maggio 195639 concernente l’importazione temporanea, per uso privato, di imbarcazioni da diporto e di aeromobili; 8. Convenzione doganale del 14 novembre 197540 concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR; 9. Convenzione doganale del 18 maggio 195641 concernente l’importazione temporanea di veicoli stradali commerciali;

Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS 172.010).

10. Protocollo d’emendamento del 26 giugno 199942 della Convenzione internazionale del 18 maggio 1973 per la semplificazione e l’armonizzazione dei sistemi doganali.

Art. 242 Approvazione di convenzioni su uffici a controlli nazionali abbinati

Il DFF è autorizzato ad approvare convenzioni riguardanti uffici a controlli nazionali abbinati conformemente ai seguenti accordi internazionali: 1. Convenzione del 1° giugno 196144 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio; 2. Convenzione del 2 settembre 196345 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio; 3. Convenzione del 28 settembre 196046 tra la Confederazione Svizzera e la Francia concernente gli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio; 4. Convenzione dell’11 marzo 196147 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio.

Art. 243 Riscossione posticipata dell’Ufficio federale dell’agricoltura

(art. 130 LD) In caso di importazioni di prodotti agricoli, per i quali sono fissate aliquote di contingenti doganali e che sono importati illecitamente all’aliquota del contingente doganale o a un’aliquota ridotta, l’Ufficio federale dell’agricoltura può fatturare la differenza di dazio per conto dell’Amministrazione delle dogane. L’Ufficio federale dell’agricoltura ne informa l’Amministrazione delle dogane.

Art. 244 Diritto previgente: abrogazione e modifica

L’abrogazione del diritto previgente è disciplinata nell’allegato3.

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato4.

Art. 245 Disposizioni transitorie relative al perfezionamento passivo di prodotti agricoli e prodotti di base

(art. 132 cpv. 7 LD)

Per prodotti agricoli e prodotti di base di cui all’articolo 132 capoverso 7 LD s’intendono prodotti valorizzabili della produzione vegetale e della detenzione di animali da reddito nel territorio doganale ai sensi dell’articolo3 capoverso1 lettera a della legge del 29 aprile 199848 sull’agricoltura.

La Direzione generale delle dogane presenta, per parere, una domanda per il rilascio di un’autorizzazione alle organizzazioni e agli uffici federali interessati, se ciò è necessario per valutare le condizioni conformemente all’articolo 132 capoverso 7 LD o all’articolo46 capoverso2 della presente ordinanza.

Art. 246 Disposizione transitoria per la Posta svizzera

In deroga agli articoli 145-150, per gli invii postali riservati e non riservati di cui agli articoli3 e 4 LPO49, che sono trasportati dalla Posta Svizzera nell’ambito del servizio universale, gli articoli 2–19 dell’ordinanza del 2 febbraio 197250 concernente lo sdoganamento degli invii postali sono applicabili al massimo fino al 31 dicembre 2008.

Art. 247 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore simultaneamente alla legge del 18 marzo 200551 sulle dogane.

1° novembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Entra in vigore il 1° maggio 2007.

Allegato 1

(art.63 cpv. 1) Oggetti personali d’uso Per oggetti personali d’uso s’intendono: 1. gli abiti 2. gli articoli da toeletta 3. gli oggetti d’ornamento 4. i libri 5. gli apparecchi fotografici e le cineprese con un numero adeguato di supporti di immagini 6. i proiettori portatili per diapositive e film nonché i loro accessori e un numero adeguato di supporti di immagini 7. le videocamere e i videoregistratori portatili con un numero adeguato di supporti di filmati 8. gli strumenti musicali portatili 9. gli apparecchi portatili di registrazione e di riproduzione del suono (inclusi i dittafoni) con i rispettivi supporti per il suono 10. le radio portatili 11. i televisori portatili 12. le macchine da scrivere e le calcolatrici portatili 13. i computer portatili con le rispettive periferiche e i relativi accessori 14. le carrozzelle 15. le sedie a rotelle 16. i cannocchiali e i binocoli 17. gli apparecchi portatili per cure mediche nonché gli accessori non riutilizzabili 18. i telefoni cellulari, i cercapersone (pager) 19. le biciclette 20. gli equipaggiamenti sportivi di ogni genere, come: equipaggiamenti da alpinista e da pescatore, guidoslitte, slitte, equipaggiamenti da hockey e da sci, pietre per il giuoco del «curling», aeromodelli con dispositivi di comando a distanza, equipaggiamenti per sommozzatori, alianti da pendio non motorizzati, tavole da surf, equipaggiamenti da tennis e da golf, sandolini o canotti pneumatici senza motore, canoe, kajak (anche importati collettivamente dalle rispettive squadre) 21. gli equipaggiamenti da campeggio di ogni genere, come: tende, ombrelloni, cucine, frigoriferi, stoviglie, tavoli, sedie, biancheria da letto, bombole del gas 22.2 armi da caccia o da sport, oppure1 arma da caccia e 1 arma da sport con le rispettive munizioni 23. gli altri beni di natura manifestamente personale.

Allegato 2

(art. 182 cpv. 2) Merci sensibili Per merci sensibili s’intendono: 1. merci, indipendentemente dalla quantità, che presentano ingenti rischi di frode conformemente all’allegato I della Convenzione del 20 maggio 198752 relativa ad un regime comune di transito; 2. animali, piante e merci conformemente all’articolo1 capoversi1 e 2 dell’ordinanza del 19 agosto 198153 sulla conservazione delle specie; 3. materiale bellico conformemente all’articolo5 della legge federale del 13 dicembre 199654 sul materiale bellico; 4. armi, accessori di armi e munizione conformemente all’articolo4 della legge del 20 giugno 199755 sulle armi; 5. le seguenti merci conformemente alla legge del 9 ottobre 198656 sulla tariffa delle dogane: – biglietti di banca e titoli della voce di tariffa 4907, – monete della voce di tariffa 7118, – perle, diamanti, pietre preziose, pietre sintetiche, metalli preziosi e placcati di metalli preziosi, nonché lavori di queste materie (ex capitolo della tariffa doganale 71), – gioielli, merci di gioiellieri (ex capitolo della tariffa doganale 71), – merci per orologiaio delle voci di tariffa 9101, – pendolette e pendole di metalli preziosi o di placcati o doppiati di metalli preziosi delle voci di tariffa 9103 e 9105; – oggetti d’arte, da collezione e di antichità delle voci di tariffa 9701– 9706; 6. merci tassate all’esportazione conformemente all’articolo65 capoverso 2 LD; 7. materiali nucleari e scorie radioattive conformemente all’articolo3 lettere h e i della legge federale del 21 marzo 200357 sull’energia nucleare; 8. stupefacenti conformemente all’articolo1 della legge del 3 ottobre 195158 sugli stupefacenti;

9. precursori e altre sostanze chimiche conformemente agli articoli1 e 2 dell’ordinanza Swissmedic dell’8 novembre 199659 sui precursori; 10. medicamenti conformemente all’articolo4 capoverso1 lettera a della legge del 15 dicembre 200060 sugli agenti terapeutici; 11. materie esplosive, mezzi d’innesco, pezzi pirotecnici e polvere da fuoco conformemente agli articoli5, 6, 7 e 7a della legge federale del 25 marzo 197761 sugli esplosivi; 12. beni conformemente all’articolo3 dell’ordinanza del 25 giugno 199762 sul controllo dei beni a duplice impiego; 13. merci per le quali il Consiglio federale ha emanato misure coercitive conformemente all’articolo 184 capoverso3 della Costituzione federale63 e all’articolo2 della legge del 22 marzo 200264 sugli embarghi; 14. beni culturali conformemente all’articolo2 capoverso1 della legge del 20 giugno 200365 sul trasferimento dei beni culturali.

Allegato 3

(art. 244 cpv. 1) Diritto previgente: abrogazione I seguenti atti sono abrogati: 1. Ordinanza del 10 luglio 192666 della legge sulle dogane 2. Ordinanza del 3 febbraio 199967 concernente lo sdoganamento con trasmissione elettronica di dati 3. Decreti del Consiglio federale del 29 aprile 189268, del 15 giugno 189269 e del 3 marzo 191170 concernenti l’esclusione di Samnaun e di Sampuoir dalla linea doganale 4. Decreto del Consiglio federale del 21 luglio 194271 che delega al Dipartimento federale delle finanze e delle dogane il diritto di istituire per certe merci dei dazi differenziali 5. Ordinanza del 13 gennaio 199372 concernente la procedura doganale applicabile agli speditori e ai destinatari autorizzati 6. Ordinanza del 17 maggio 199573 concernente la procedura doganale applicabile ai depositi doganali aperti 7. Ordinanza del 30 gennaio 200274 concernente le agevolazioni tributarie nel traffico viaggiatori 8. Ordinanza del 19 luglio 196075 concernente lo sdoganamento intermedio di veicoli stradali 9. Ordinanza del 6 dicembre 192676 sullo sdoganamento degli invii per ferrovia 10. Ordinanza del 1° novembre 194077 sul trattamento doganale degli invii per via d’acqua 11. Ordinanza doganale del 7 luglio 195078 sulla navigazione aerea

Non pubblicato nella RU.

Non pubblicato nella RU.

Non pubblicato nella RU.

12. Ordinanza del 2 febbraio 197279 concernente lo sdoganamento degli invii postali 13. Decreto del Consiglio federale del 28 settembre 196280 che istituisce delle agevolezze doganali a favore del latte fresco proveniente dalla zona economica estera 14. Decreto del Consiglio federale del 26 agosto 195881 concernente l’importazione di gas illuminante nella zona economica svizzera 15. Decreto del Consiglio federale del 21 febbraio 196882 concernente il deposito in transito di merci, esente da interesse, nei porti renani 16. Ordinanza del 9 maggio 199083 sulle semplificazioni nelle operazioni doganali 17. Ordinanza del 18 maggio 200584 concernente la competenza della Direzione generale delle dogane nel campo della formazione professionale superiore per il personale dell’amministrazione delle dogane 18. Decreto del Consiglio federale del 31 maggio 196685 concernente l’esenzione dal dazio sui carburanti impiegati per compiere voli non professionali a destinazione dell’estero.

Allegato 4

(art. 244 cpv. 2) Modifica del diritto vigente Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 26 aprile 199386 sul diritto d’autore

Art. 18 Portata

L’intervento dell’Amministrazione delle dogane è richiesto in caso di importazione ed esportazione di prodotti in merito ai quali esiste il sospetto che la messa in circolazione violi la legislazione vigente in Svizzera in materia di diritto d’autore o dei diritti affini, nonché in caso di immagazzinamento di siffatti prodotti in un deposito doganale aperto, in un deposito di merci di gran consumo o in un deposito franco

Art. 19 cpv.1

Art. 20 cpv.1

2. Ordinanza del 26 aprile 199387 sulle topografie

Art. 16

L’intervento dell’Amministrazione delle dogane copre l’importazione e l’esportazione di prodotti a semiconduttori in merito ai quali esiste il sospetto che la messa in circolazione violi la legislazione vigente in Svizzera relativa alla protezione di topografie di prodotti a semiconduttori, nonché l’immagazzinamento di siffatti prodotti in un deposito doganale aperto, in un deposito di merci di gran consumo o in un deposito franco doganale.

3. Ordinanza del 23 dicembre 199288 sulla protezione dei marchi

Art. 54 Depositi doganali e depositi franchi doganali

L’intervento dell’Amministrazione delle dogane si estende all’importazione e all’esportazione di merci munite di un marchio o di un’indicazione di provenienza illeciti nonché al deposito di simili merci in un deposito doganale aperto, in un deposito di merci di gran consumo o in un deposito franco doganale.

Art. 55 cpv.1

Art. 56 cpv.1

4. Ordinanza dell’8 marzo 200289 sul design

Art. 37 lett. b

L’intervento dell’Amministrazione federale delle dogane si estende:

b. al deposito di tali oggetti in un deposito doganale aperto, in un deposito di merci di gran consumo o in un deposito franco doganale.

Art. 38 cpv.1

Art. 39 cpv.1

5. Ordinanza del 6 marzo 200090 sul sistema informatico dell’Amministrazione federale delle dogane in materia penale visto l’articolo 107 della legge federale del 22 marzo 197491 sul diritto penale amministrativo (DPA); visto l’articolo 111 della legge del 20 marzo 198192 sull’assistenza in materia penale (AIMP); visti gli articoli 110 capoverso3, 112 capoverso5 e 130 della legge del 18 marzo 200593 sulle dogane,

Art. 2 lett. e

Il sistema informatico persegue i seguenti obiettivi:

e. strutturare metodicamente la vigilanza e i controlli doganali in base a valutazioni statistiche.

Art. 3 cpv.1 lett. f

Il sistema informatico può contenere le seguenti indicazioni:

f. il genere delle infrazioni, le fattispecie penali applicabili, i regimi doganali, i generi di traffico, il luogo, la data e l’ora dei reati commessi, i nascondigli, i mezzi di trasporto impiegati nonché il Paese di provenienza o di origine o il luogo di destinazione delle merci;

Art. 5 rubrica e frase introduttiva

Consultazione da parte degli uffici doganali I collaboratori di un ufficio doganale possono consultare sul sistema, nell’ambito dell’articolo2 lettera a, in base ai dati personali (cognome o cognome e nome), tutti i dati giusta l’articolo3 capoverso1 lettere a, b e d–f:

6. Ordinanza del 17 ottobre 200194 sui controlli antidoping

Art. 8 cpv.3

Il collocamento in un deposito doganale aperto, in un deposito di merci di gran consumo o in un deposito franco doganale è considerato come importazione.

7. Ordinanza del 13 aprile 200595 sul trasferimento dei beni culturali

Titolo prima dell’art.23

Sezione 8 Procedura d’imposizione doganale

Art. 23 Imposizione doganale

L’imposizione doganale si svolge secondo le disposizioni della legislazione doganale.

Art. 25 rubrica, cpv.1 frase introduttiva e cpv.2

Concerne soltanto i testi tedesco e francese

Concerne soltanto i testi tedesco e francese.

Chi intende importare o fare transitare un bene culturale deve indicare nella dichiarazione doganale se l’esportazione del bene culturale da uno Stato contraente è soggetta ad autorizzazione secondo la legislazione di tale Stato.

Art. 26 rubrica e cpv.1

Depositi doganali e depositi franchi doganali

La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione notifica per scritto all’ufficio doganale l’immagazzinamento di beni culturali in un deposito doganale aperto, in un deposito di merci di gran consumo o in un deposito franco doganale.

8. Ordinanza del 19 agosto 198196 sulla conservazione delle specie

Art. 1 cpv.1 frase introduttiva

La presente ordinanza è applicabile all’importazione, al transito, all’esportazione e alla riesportazione attraverso la linea doganale e il confine svizzero, come anche al collocamento in depositi doganali aperti, in depositi di merci di gran consumo o in depositi franchi doganali e al prelevamento dai medesimi di:

Art. 3 cpv.3

Gli organi di controllo confinari sono, per gli animali e i prodotti animali, il servizio veterinario di confine e, per le piante e i prodotti vegetali, il servizio fitosanitario federale. Gli organi doganali sono incaricati dei controlli all’atto del collocamento in depositi doganali aperti, in depositi di merci di gran consumo o in depositi franchi doganali e del prelevamento dai medesimi; se necessario ricorrono a un veterinario di confine o a un controllore fitosanitario. Per i controlli all’interno del Paese, gli organi di gestione possono far capo alle autorità cantonali.

Art. 5 lett. f

È necessario un permesso per:

f. il collocamento in un deposito doganale aperto, in un deposito di merci di gran consumo e in un deposito franco doganale degli esemplari delle specie menzionate nell’allegato I della convenzione;

Art. 7a cpv.8

Al momento del transito sotto la sorveglianza di un ufficio doganale, gli esemplari di cui agli allegati I e II della convenzione devono essere accompagnati da un permesso d’esportazione o da un certificato corrispondente dello Stato esportatore; non è richiesta un’autorizzazione di transito secondo la presente ordinanza.

Titolo prima dell’art.9

Sezione 4 Esecuzione all’atto dell’importazione, del transito, dell’esportazione e

della riesportazione, nonché del collocamento in depositi doganali aperti, in depositi di merci di gran consumo o in depositi franchi doganali e del prelevamento dai medesimi

Art. 9

Art. 10 Depositi doganali aperti, depositi di merci di gran consumo e depositi franchi doganali

Gli esemplari delle specie menzionate negli allegati I a III della Convenzione possono essere collocati in depositi doganali aperti, in depositi di merci di gran consumo e in depositi franchi doganali soltanto se:

  1. sono presentati i permessi o certificati esteri prescritti nella Convenzione e

  2. per gli esemplari dell’allegato I è stato accordato il permesso di cui all’articolo5 lettera f.

Art. 11 cpv.1, 2 e 2ter

1 Gliesemplari destinati all’importazione, all’esportazione e alla riesportazione devono essere esaminati dagli organi di controllo prima dell’imposizione doganale.

2 All’atto del collocamento in depositi doganali aperti, in depositi di merci di gran consumo e in depositi franchi doganali e del prelevamento dai medesimi, gli organi

di controllo esaminano gli esemplari mediante prove a caso.

Gli organi di controllo possono esaminare gli invii dichiarati nel regime di transito.

Art. 12 Compiti della persona soggetta all’obbligo di dichiarazione

La notificazione agli organi di controllo, il disimballaggio, la preparazione e la presentazione per il controllo, la presentazione dei documenti accompagnatori, come pure il reimballaggio e il carico degli invii controllati, compete alla persona soggetta

Art. 13 rubrica e cpv.2

Esame sommario

Su richiesta della persona soggetta all’obbligo di dichiarazione, gli organi doganali attestano l’esportazione o la riesportazione sui documenti d’esportazione o di riesportazione nella forma prevista dall’articolo33 capoverso2 della legge del 18 marzo 200597 sulle dogane.

Art. 16 cpv.2

Gli organi di controllo certificano la contestazione alla persona soggetta

Art. 17 cpv.3

Gli invii contestati nei depositi doganali aperti, nei depositi di merci di gran consumo o nei depositi franchi doganali vengono sequestrati oppure ritrasferiti all’estero conformemente alle istruzioni degli organi di controllo.

Art. 21 cpv.1

Contro la decisione degli organi di controllo, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione dell’invio contestato ha il diritto di muovere opposizione, per scritto, all’Ufficio federale al più tardi il giorno lavorativo successivo a quello della notifica del motivo della contestazione.

Art. 23 cpv.1

Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite secondo la legge del 18 marzo 200598 sulle dogane, in quanto non siano applicabili l’articolo 28 LPDA o l’articolo

capoverso1 lettera d LPN.

9. Ordinanza del 26 marzo 200399 concernente l’esenzione delle truppe dai dazi e dalle imposte nell’ambito dello Statuto delle truppe del PPP visto l’articolo 150a capoverso2 lettera c della legge militare del 3 febbraio 1995100 (LM); visti gli articoli2 capoverso2 e 130 della legge federale del 18 marzo 2005101 sulle dogane (LD); visto l’articolo90 capoverso1 della legge federale del 2 settembre 1999102 concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA); visto l’articolo12 capoverso3 della legge federale del 21 giugno 1996103 sull’imposizione degli autoveicoli (LIAut); visto l’articolo17 capoverso1 lettera a delle legge federale del 21 giugno 1996104 sull’imposizione degli oli minerali (LIOm); in attuazione dell’articolo I della convenzione del 19 giugno 1995105 tra gli Stati Parte del Trattato dell’Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace relativa allo statuto delle loro forze (Statuto delle truppe del PPP) e dell’articolo XI capoversi4 e 11 della convenzione del 19 giugno 1951 tra gli Stati Parte del Trattato dell’Atlantico del Nord relativa allo statuto delle loro forze (Statuto delle truppe della NATO),

10. Ordinanza del 25 febbraio 1998106 sul materiale bellico

Art. 1 cpv.2

L’ordinanza si applica al territorio doganale svizzero, ai depositi doganali aperti svizzeri, ai depositi di merci di gran consumo e ai depositi franchi doganali, nonché alle enclavi doganali svizzere.

Art. 9e cpv.3

L’autorità che rilascia l’autorizzazione può domandare in qualsiasi momento ai titolari di un’autorizzazione informazioni sul genere, la quantità, l’imposizione doganale e la destinazione finale dei beni che sono o sono stati importati, transitano o sono transitati grazie a un’AGI o un’AGT; l’obbligo di informare si estingue dieci anni dopo l’imposizione doganale.

Art. 11 cpv.2

Egli deve dimostrare alla SECO l’avvenuta importazione mediante l’originale della decisione d’imposizione doganale e le relative fatture dei fornitori. I giustificativi sono da esibire immediatamente dopo la ricezione dell’originale della decisione d’imposizione doganale. Il regime dell’ammissione temporanea in Svizzera e il Carnet ATA non sono considerati imposizione doganale.

Art. 16 Imposizione doganale

L’imposizione doganale al momento dell’importazione, dell’esportazione e del transito è retta dalle disposizioni previste dalla normativa doganale.

11. Ordinanza del 21 settembre 1998107 sulle armi

Art. 21 Depositi doganali e depositi franchi doganali

(art. 24 LArm) Il traffico verso e da depositi doganali aperti, depositi di merci di gran consumo o depositi franchi doganali è equiparato all’importazione.

Art. 27 Rubrica e frase introduttiva Eccezioni agli obblighi di presentazione e di dichiarazione al momento dell’importazione

Sono esentati dall’obbligo di presentazione di cui all’articolo21 e dall’obbligo di dichiarazione di cui all’articolo25 della legge del 18 marzo 2005108 sulle dogane:

Art. 46 cpv.1

L’imposizione doganale è retta dalle disposizioni della legislazione doganale.

12. Ordinanza del 25 aprile 2001109 concernente la costituzione di scorte obbligatorie di cereali

Art. 2 cpv.3 lett. b

Possono essere importati senza permesso:

b. le merci destinate all’uso personale nel traffico turistico.

Art. 5 cpv.4

I cereali di cui al capoverso1 prodotti nelle zone di confine al di fuori del territorio doganale sono considerati merci svizzere per quanto siano messi in circolazione in Svizzera.

13. Ordinanza del 23 agosto 1989110 concernente i privilegi doganali delle missioni diplomatiche a Berna e dei posti consolari in Svizzera visti gli articoli2 capoverso2, 8 capoverso1 lettera a e 130 della legge del 18 marzo 2005111 sulle dogane,

Art. 1 cpv.2

Gli oggetti ammessi in franchigia non possono essere alienati durante tre anni, a contare dall’imposizione doganale, senza che si paghino prima i tributi d’entrata; la Direzione generale delle dogane può accordare agevolazioni allorché ricorrono circostanze giustificanti l’alienazione.

Art. 3 Invii giungenti in Svizzera per ferrovia, su strada, per via aerea, per posta e per corriere o da un deposito doganale aperto,

Fatto salvo il capoverso4, gli invii giungenti per ferrovia, su strada, per via aerea, per posta e per corriere o da un deposito doganale aperto, da un deposito di merci di gran consumo o da un deposito franco doganale svizzeri vanno avviati all’ufficio doganale di Berna. La domanda di imposizione in franchigia dev’essere presentata a tale ufficio doganale su un modulo di dichiarazione speciale.

Nel modulo di dichiarazione la missione indica la natura dell’invio e certifica la destinazione ufficiale con la firma del capomissione o del suo rappresentante autorizzato, nonché con l’impronta di bollo della missione.

Come giustificativi si devono allegare al modulo di dichiarazione speciale i documenti di trasporto e i documenti doganali che accompagnano l’invio, come pure le fatture o i bollettini di fornitura allestiti dal mittente.

Trattandosi di invii con destinazione diversa da Berna, la missione può inviare in anticipo il modulo di dichiarazione speciale – indicando l’ufficio doganale d’entrata – all’ufficio doganale, per approvazione, il quale provvede poi a trasmetterlo all’ufficio interessato ai fini dell’ammissione in franchigia.

Se l’imposizione di un invio per il quale manca il modulo di dichiarazione speciale non può essere differita, si propone l’imposizione provvisoria. È compito della missione destinataria di chiedere l’ammissione posticipata in franchigia, entro un termine di60 giorni, conformemente ai capoversi 1–4.

Art. 4

Art. 5 Procedura semplificata per gli invii di stampati

Gli invii di stampati, libri e pubblicazioni spediti per posta, per corriere o per via aerea, indirizzati alle missioni diplomatiche e destinati esclusivamente al loro uso, sono consegnati ai destinatari senza il modulo di dichiarazione speciale di cui all’articolo3 capoverso1.

Art. 6 cpv.4

Per un anno a contare dalla data dell’imposizione, gli oggetti ammessi in franchigia di tributi non possono essere ceduti né verso compenso né gratuitamente, senza che siano prima stati pagati i tributi d’entrata. In taluni casi, allorché le circostanze giustificano un’alienazione prematura, l’ufficio doganale di Berna può accordare agevolazioni. Le bevande alcoliche e i manufatti di tabacco non possono essere

Art. 7 Procedura applicabile agli invii

L’articolo3 è applicabile agli invii indirizzati alle persone menzionate nell’articolo 6, fatte salve le prescrizioni qui appresso.

Gli invii devono essere indirizzati agli aventi diritto, verso indicazione della loro funzione. Quest’ultimi devono firmare personalmente il modulo di dichiarazione speciale per l’imposizione doganale.

Concerne soltanto i testi tedesco e francese.

I membri del personale diplomatico che rivendicano il diritto all’importazione in franchigia di oggetti per il primo arredamento devono presentare all’ufficio doganale di Berna:

  1. una lista esatta degli oggetti da importare, stesa in francese, tedesco o italiano;

  2. una domanda su modulo di dichiarazione speciale firmata dall’avente diritto, vistata dal capo della missione o dal suo rappresentante autorizzato e munita dell’impronta di bollo della missione.

I susseguenti invii di mobilio destinati a membri del personale diplomatico, tranne ai capimissione, devono essere annunciati all’atto dell’importazione del primo invio su una lista separata e particolareggiata, designata «lista di riserva». Essi vanno importati entro un anno a contare dalla data dell’entrata in funzione dell’avente diritto.

È fatto salvo il diritto di visitare le merci di cui all’articolo36 della legge del

Art. 8 rubrica e cpv. 1–3

All’importazione di oggetti nel traffico turistico è applicabile la seguente procedura:

  1. concerne soltanto i testi tedesco e francese;

  2. per i membri del personale diplomatico, nonché i membri della loro famiglia appartenenti alla loro economia domestica: gli oggetti che non possono essere ammessi in franchigia secondo le disposizioni generali della legislazione doganale sono tassati provvisoriamente o nel regime di transito a destinazione dell’ufficio doganale di Berna. I tributi d’entrata vanno depositati. La franchigia è accordata non appena l’avente diritto ha restituito all’ufficio doganale di Berna il modulo di dichiarazione speciale provvisto della sua firma, del visto del capomissione o del suo rappresentante autorizzato e dell’impronta di bollo della missione.

Nei casi in cui gli aventi diritto di cui al capoverso1 lettera b sanno già in anticipo che acquisteranno oggetti durante il viaggio, il modulo di dichiarazione speciale riempito, firmato e vistato può essere presentato per approvazione all’ufficio doganale di Berna prima dell’inizio del viaggio. L’avente diritto consegna poi tale modulo di dichiarazione speciale all’ufficio doganale all’atto dell’importazione degli oggetti.

Gli oggetti importati da un mandatario delle persone menzionate al capoverso 1 (autista ecc.) sono tassati secondo i capoversi1 lettera b e 2.

Art. 9 cpv.3

Per il periodo di un anno dalla data dell’imposizione, gli oggetti ammessi in franchigia non possono essere ceduti né verso compenso né gratuitamente senza che siano prima stati pagati i tributi d’entrata. L’ufficio doganale di Berna può accordare agevolazioni. Le bevande alcoliche e i manufatti di tabacco non possono essere

Art. 10 cpv.1 e 3

Concerne soltanto il testo tedesco.

È fatto salvo il diritto di visita delle merci di cui all’articolo36 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane. Allorché l’ufficio doganale decide di sottoporre l’invio alla visita e il destinatario chiede che la stessa sia effettuata al suo domicilio, si riscuote la tassa prevista a tale scopo.

Art. 11 cpv.2

Per l’importazione e la procedura fanno stato le disposizioni dell’articolo 14 dell’ordinanza del 1° novembre 2006112 sulle dogane.

Art. 14 Invii giungenti in Svizzera per ferrovia, su strada, per via aerea, per posta o per corriere o da un deposito doganale aperto,

Fatto salvo il capoverso6, gli invii giungenti per ferrovia, su strada, per via aerea, per posta o per corriere o da un deposito doganale aperto, da un deposito di merci di gran consumo o da un deposito franco doganale svizzeri devono essere avviati all’ufficio doganale più vicino alla sede del posto consolare. La domanda di imposizione in franchigia dev’essere presentata a tale ufficio doganale su un modulo di dichiarazione speciale.

Nel modulo di dichiarazione speciale il posto consolare indica la natura dell’invio e certifica la destinazione ufficiale con la firma del capo del posto consolare o del suo rappresentante autorizzato, nonché con l’impronta di bollo del posto consolare. Inoltre, il modulo di dichiarazione speciale dev’essere vistato dal capomissione a Berna o dal suo rappresentante autorizzato e munito dell’impronta di bollo della missione diplomatica.

3 Prima che siano presentati all’ufficio doganale, i moduli di dichiarazione speciale per invii destinati a posti consolari ubicati in una località diversa da Berna devono

essere inviati per approvazione all’ufficio doganale di Berna, per il tramite della missione diplomatica a Berna.

I posti consolari di uno Stato che non ha missione diplomatica a Berna trasmettono i moduli di dichiarazione speciali direttamente all’ufficio doganale di Berna.

Come giustificativi si devono allegare al modulo di dichiarazione speciale i documenti di trasporto e i documenti doganali che accompagnano l’invio, come pure le fatture o il bollettino di fornitura allestiti dal mittente.

Trattandosi di invii con destinazione diversa dalla sede del posto consolare si può, tramite la missione diplomatica di Berna, inviare in anticipo il modulo di dichiarazione speciale – indicando l’ufficio doganale d’entrata – all’ufficio doganale di Berna, per approvazione, il quale provvede poi a trasmetterlo all’ufficio interessato ai fini dell’ammissione in franchigia.

Se l’imposizione di un invio per il quale manca il modulo di dichiarazione speciale non può essere differita, si propone l’imposizione provvisoria. È compito del posto consolare destinatario chiedere l’ammissione posticipata in esenzione da tributi, entro un termine di60 giorni, conformemente ai capoversi 1–5.

Art. 15

Art. 17 cpv.3

Per il periodo di un anno dalla data dell’imposizione gli oggetti ammessi in franchigia non possono essere ceduti né verso compenso né gratuitamente, senza che siano prima stati pagati i tributi d’entrata. In taluni casi, allorché le circostanze giustificano un’alienazione prematura, l’ufficio doganale di Berna può accordare delle agevolazioni. Le bevande alcoliche e i manufatti di tabacco non possono essere

Art. 18 Procedura applicabile agli invii

Fatti salvi i capoversi qui appresso, la procedura applicabile agli invii è disciplinata dall’articolo14.

Gli invii devono essere indirizzati agli aventi diritto, verso indicazione della loro funzione. Quest’ultimi devono firmare personalmente il modulo di dichiarazione speciale per l’imposizione doganale. 3I funzionari consolari di carriera che intendono rivendicare il diritto all’importazione in franchigia di oggetti per il primo arredamento devono presentare all’ufficio doganale più vicino al loro luogo di domicilio:

  1. una lista esatta degli oggetti da importare, stesa in francese, tedesco o italiano;

  2. una domanda sul modulo di dichiarazione speciale firmata dall’avente diritto, vistata dal capo della missione diplomatica a Berna o dal suo rappresentante autorizzato, rispettivamente dal capo del posto consolare o dal suo rappresentante autorizzato, qualora lo Stato non avesse alcuna missione diplomatica a Berna, e munito dell’impronta di bollo ufficiale.

4 Prima che siano presentate all’ufficio doganale, la lista e il modulo di dichiarazione speciale per gli oggetti destinati ai funzionari consolari che prestano servizio presso

posti consolari ubicati in una località diversa da Berna devono essere inviate per l’approvazione all’ufficio doganale di Berna, per il tramite della missione diplomatica a Berna. I posti consolari di uno Stato che non ha una missione diplomatica a Berna trasmettono detti documenti direttamente all’ufficio doganale di Berna.

I susseguenti invii di mobilio devono essere annunciati all’atto dell’importazione del primo invio, su una lista separata e particolareggiata, designata «lista di riserva». Essi vanno importati entro un anno a contare dall’entrata in funzione del beneficiario.

È fatto salvo il diritto di visita delle merci di cui all’articolo36 della legge del

Art. 19 rubrica e cpv.1 frase introduttiva, lett. a e b

Se funzionari consolari di carriera e membri della loro famiglia appartenenti alla loro economia domestica importano oggetti nel traffico turistico, sono applicabili le seguenti procedure:

  1. gli oggetti che non possono essere ammessi in franchigia secondo le disposizioni generali della legislazione doganale vanno tassati provvisoriamente. I tributi d’entrata devono essere depositati. La franchigia è accordata non appena l’avente diritto ha presentato all’ufficio doganale di Berna, per il tramite della missione diplomatica a Berna, il modulo di dichiarazione speciale recante la sua firma, il visto del capomissione o del suo rappresentante autorizzato, rispettivamente del capo del posto consolare o del suo rappresentante autorizzato, qualora lo Stato non avesse alcuna missione diplomatica a Berna, e munito dell’impronta di bollo ufficiale. I posti consolari di uno Stato che non ha una missione diplomatica a Berna trasmettono la suddetta dichiarazione direttamente all’ufficio doganale di Berna;

  2. nei casi in cui gli aventi diritto sanno già in anticipo che acquisteranno certi oggetti durante il loro viaggio, il modulo di dichiarazione speciale riempito, firmato e vistato, può essere presentato per approvazione all’ufficio doganale di Berna prima dell’inizio del viaggio. L’avente diritto consegna poi tale modulo di dichiarazione speciale all’ufficio doganale all’atto dell’importazione degli oggetti;

Art. 24 cpv.3 e 4

L’imposizione all’importazione, la cessione conformemente all’articolo27 o la riesportazione definitiva di un veicolo a motore ammesso in franchigia danno immediatamente diritto all’importazione o all’acquisto di un veicolo nuovo in esenzione da tributi. durante almeno sei mesi prima della sua entrata in funzione in Svizzera sono ammessi in franchigia conformemente alle disposizioni dell’articolo 14 dell’ordinanza del 1° novembre 2006113 sulle dogane.

Art. 25 cpv.4

durante almeno sei mesi prima della sua entrata in funzione in Svizzera sono ammessi in franchigia conformemente alle disposizioni dell’articolo 14 dell’ordinanza del 1° novembre 2006114 sulle dogane.

Art. 26 cpv.1 e 2

Gli aventi diritto che in base agli articoli 23-25 rivendicano la franchigia per un veicolo a motore devono inviare una domanda scritta all’ufficio doganale di Berna per mezzo della missione diplomatica di Berna. I posti consolari il cui Stato non ha una missione diplomatica a Berna presentano le domande direttamente all’ufficio doganale di Berna.

L’avente diritto deve impegnarsi, su modulo speciale trasmesso dall’ufficio doganale di Berna, a non cedere – né gratuitamente né verso compenso – il veicolo in Svizzera durante il termine fissato, senza prima aver chiesto l’autorizzazione all’ufficio doganale di Berna e pagato i tributi d’entrata.

Art. 27 cpv.1 e 3

Con il consenso dell’ufficio doganale di Berna i veicoli a motore ammessi in franchigia giusta gli articoli 23-25 possono essere ceduti, senza pagare i tributi d’entrata, ad una missione diplomatica, ad un posto consolare o ad una persona avente il diritto di rivendicare la franchigia doganale in base alla presente ordinanza; l’acquirente deve allora assumere per iscritto gli obblighi del creditore. Per i veicoli stradali e i motoscafi ammessi in franchigia giusta gli articoli 23-25, l’acquirente fruisce della frazione del termine di tre anni trascorsa al momento della transazione.

Abrogato

Art. 31 Procedura per l’ottenimento di carburante esente da tributi

Ogni avente diritto che desideri rifornirsi di carburante in franchigia dev’essere in possesso di una carta di carburante rilasciata su richiesta dall’ufficio doganale di Berna.

Tale carta di carburante può essere rilasciata solo agli aventi diritto che s’impegnano, su modulo speciale consegnato dall’ufficio doganale di Berna ad utilizzare il carburante ottenuto in franchigia di tributi solo per il veicolo a motore ivi designato ed adibito:

  1. sia all’uso ufficiale della missione diplomatica o del posto consolare;

  2. sia all’uso esclusivo dell’avente diritto o dei membri della sua famiglia appartenenti alla sua economia domestica.

Il carburante è fornito, verso presentazione della carta di carburante, dalle stazioni di rifornimento designate dalla Direzione generale delle dogane.

La carta di carburante dev’essere restituita senza indugio all’ufficio doganale di Berna allorché il veicolo in parola è alienato o se il titolare della carta di carburante non ha più diritto alla franchigia di tributi.

Art. 33 cpv.2

Sono fatte salve le altre disposizioni della legislazione federale, segnatamente i provvedimenti relativi alla sanità pubblica, alle epizoozie, al trasferimento dei beni culturali, alla conservazione delle specie e alla protezione dei vegetali.

Art. 33a Rimborso dei tributi d’entrata

I tributi pagati nell’ambito di un’imposizione definitiva all’importazione non sono rimborsati, nemmeno se in base alla presente ordinanza fosse stato possibile concedere l’ammissione in franchigia.

Art. 34 Imposizione posticipata all’importazione

Fatte salve le disposizioni menzionate nella presente ordinanza che prevedono agevolazioni, tutte le prescrizioni relative all’importazione sono applicabili all’atto dell’imposizione posticipata degli oggetti precedentemente ammessi in franchigia in virtù della presente ordinanza.

Art. 45 Esecuzione

L’esecuzione della presente ordinanza spetta all’Amministrazione federale delle 14. Ordinanza del 13 novembre 1985115 concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri visti gli articoli2 capoverso2, 8 capoversi1 lettera a e 2 lettera a, nonché 130 della legge del 18 marzo 2005116 sulle dogane,

Art. 1 cpv.2

Gli oggetti ammessi in franchigia non possono essere alienati durante tre anni, a contare dall’imposizione in franchigia, senza pagare prima i tributi d’entrata; la competente direzione di circondario può accordare delle agevolazioni allorché ricorrono circostanze giustificanti l’alienazione.

Art. 3 Invii giungenti in Svizzera per ferrovia, su strada, per via aerea, per posta e per corriere o da un deposito doganale aperto,

Fatto salvo il capoverso4, gli invii giungenti per ferrovia, su strada, per via aerea, per posta e per corriere o da un deposito doganale aperto, da un deposito di merci di gran consumo o da un deposito franco doganale svizzeri sono avviati all’ufficio doganale più vicino alla sede dell’organizzazione destinataria. La domanda di imposizione in franchigia dev’essere presentata a tale ufficio doganale mediante un modulo di dichiarazione speciale.

Nel modulo di dichiarazione speciale l’organizzazione indica la natura dell’invio e certifica la destinazione ufficiale con la firma del capo dell’organizzazione o del suo rappresentante autorizzato, nonché con l’impronta di bollo dell’organizzazione.

Come giustificativi si devono allegare al modulo di dichiarazione speciale i documenti di trasporto e i documenti doganali che accompagnano l’invio, come pure le fatture o i bollettini di fornitura allestiti dal mittente.

Trattandosi di invii con destinazione diversa da quella della sede dell’organizzazione, quest’ultima può inviare in anticipo il modulo di dichiarazione speciale – indicando l’ufficio doganale d’entrata – alla competente direzione di circondario, la quale provvede quindi a trasmetterlo all’ufficio interessato ai fini dell’ammissione in franchigia.

Se l’imposizione di un invio per il quale manca il modulo di dichiarazione speciale non può essere differita, si propone l’imposizione provvisoria. È quindi compito dell’organizzazione destinataria chiedere l’ammissione posticipata in esenzione da tributi, entro il termine di60 giorni, conformemente ai succitati capoversi da1 a4.

Art. 4

Art. 5 Procedura semplificata per gli invii di stampati

Gli invii di stampati, libri e pubblicazioni spediti per posta e per corriere o per posta aerea, indirizzati alle organizzazioni internazionali e destinati esclusivamente al loro uso, sono consegnati ai destinatari senza il modulo di dichiarazione speciale menzionato all’articolo3 capoverso2.

Art. 7 Procedura applicabile agli invii

L’articolo3 è applicabile agli invii indirizzati alle persone menzionate nell’articolo 6, fatte salve le prescrizioni qui appresso.

Gli invii devono essere indirizzati agli aventi diritto, menzionando la loro funzione. Quest’ultimi devono firmare personalmente il modulo di dichiarazione speciale per l’imposizione.

Il modulo di dichiarazione speciale allestito per invii indirizzati a funzionari superiori, nonché ai membri della loro famiglia appartenenti alla loro economia domestica, deve essere vistato dal capo dell’organizzazione o dal suo rappresentante autorizzato e munito dell’impronta di bollo dell’organizzazione

I funzionari superiori che rivendicano il diritto all’importazione in franchigia di oggetti per il primo arredamento devono presentare alla competente direzione di circondario delle dogane:

a. una lista esatta degli oggetti da importare, stesa in francese, tedesco o italiano;

b. una domanda su modulo di dichiarazione speciale firmato dall’avente diritto, vistato dal capo dell’organizzazione o dal suo rappresentante autorizzato e munito dell’impronta di bollo dell’organizzazione.

Gli ulteriori invii di mobilio devono essere annunciati all’atto dell’importazione del primo invio o entro i due mesi successivi, su una lista separata e particolareggiata, designata «lista di riserva». Essi vanno importati entro il termine di un anno, a contare dall’imposizione del primo invio.

È fatto salvo il diritto di visita delle merci di cui all’articolo36 della legge del

Art. 8 rubrica e cpv. 1–3

In caso d’importazione di oggetti nel traffico turistico, da parte delle persone indicate qui appresso, è applicabile la seguente procedura:

  1. concerne soltanto i testi tedesco e francese;

  2. funzionari superiori delle organizzazioni internazionali, nonché i membri della loro famiglia appartenenti alla loro economia domestica: gli oggetti che non possono essere ammessi in franchigia secondo le disposizioni generali della legislazione doganale sono tassati provvisoriamente o in regime di transito a destinazione di un ufficio doganale competente. I tributi d’entrata vanno depositati. La franchigia è accordata non appena l’avente diritto ha restituito all’ufficio doganale competente il modulo di dichiarazione speciale per l’esenzione dai tributi doganali, provvisto della sua firma, del visto del capo o del suo rappresentante autorizzato e dell’impronta di bollo dell’organizzazione.

Nei casi in cui gli aventi diritto di cui al capoverso1 lettera b sanno già in anticipo che acquisteranno certi oggetti durante il loro viaggio, il modulo di dichiarazione speciale riempito, firmato e vistato, può essere presentato per l’approvazione alla competente direzione di circondario delle dogane prima dell’inizio del viaggio. L’avente diritto consegna poi tale modulo di dichiarazione speciale all’ufficio doganale all’atto dell’importazione degli oggetti.

Art. 10 cpv.3 e 4

Gli ulteriori invii devono essere annunciati all’atto dell’importazione del primo invio o entro due mesi successivi, mediante una lista separata e particolareggiata, denominata «lista di riserva». L’importazione degli invii successivi dev’essere effettuata nel termine di un anno, a contare dall’imposizione del primo invio. Le derrate alimentari, le bevande alcoliche e i manufatti di tabacco sono esclusi dalla lista di riserva.

È fatto salvo il diritto di visita delle merci di cui all’articolo36 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane. Allorché l’ufficio doganale decide di sottoporre l’invio alla visita e il destinatario chiede che la stessa sia effettuata al suo domicilio, è riscossa la tassa prevista a tale scopo.

Art. 11 cpv.1 e 2

Le persone assunte temporaneamente possono importare, nel regime dell’ammissione temporanea e verso garanzia dei tributi d’entrata, le masserizie di trasloco destinate al loro uso o a quello dei membri della loro famiglia appartenenti alla loro economia domestica.

Gli interessati devono presentare all’ufficio doganale, in doppio esemplare, la lista delle masserizie da importare, allestita in francese, in tedesco, in italiano o in inglese.

Art. 14 cpv.1 e 2

Il materiale d’ufficio, i moduli e le pubblicazioni, destinati ad un uso ufficiale, sono ammessi in franchigia dei tributi d’entrata allorché è presentata all’ufficio doganale una dichiarazione circa l’impiego, firmata dal capo della delegazione, e se il materiale non utilizzato è riesportato o tassato.

I mobili, le macchine d’ufficio e gli altri oggetti, come film, diapositive, apparecchi radio e televisivi, ecc., destinati ad un uso ufficiale, sono tassati nel regime dell’ammissione temporanea e verso garanzia dei tributi d’entrata, sempreché sia presentata all’ufficio doganale d’entrata una dichiarazione circa l’impiego firmata dal capo della delegazione.

Art. 19 Materiale ufficiale d’ufficio

Il materiale d’ufficio, i moduli e le pubblicazioni, destinati ad un uso ufficiale, sono ammessi in franchigia dei tributi d’entrata allorché è presentata all’ufficio doganale una dichiarazione circa l’impiego, firmata dal capo della missione speciale, e se il materiale non utilizzato è riesportato o tassato.

I mobili, le macchine d’ufficio e gli altri oggetti, come film, diapositive, apparecchi radio e televisivi, ecc., destinati ad un uso ufficiale, sono tassati nel regime dell’ammissione temporanea e verso garanzia dei tributi d’entrata, sempreché sia presentata all’ufficio doganale d’entrata una dichiarazione circa l’impiego firmata dal capo della missione speciale.

Art. 22 cpv.3 e 4

L’imposizione all’importazione, la cessione conformemente all’articolo24 capoverso3, o la riesportazione definitiva di un veicolo a motore ammesso in franchigia secondo gli articoli21 e 22 danno immediatamente diritto all’esenzione dai tributi d’entrata per un nuovo veicolo, alle condizioni fissate nella presente ordinanza.

durante almeno sei mesi prima della sua entrata in funzione in Svizzera, sono ammessi in franchigia conformemente alle disposizioni dell’articolo14 dell’ordinanza del 1° novembre 2006117 sulle dogane.

Art. 23 cpv.4

durante almeno sei mesi prima della sua entrata in funzione in Svizzera, sono ammessi in franchigia conformemente alle prescrizioni dell’articolo14 dell’ordinanza del 1° novembre 2006118 sulle dogane.

Art. 24 cpv.6

Art. 26 cpv.1

I veicoli a motore importati da organizzazioni internazionali, da missioni permanenti o dalle persone designate agli articoli17 e 18 sono ammessi in franchigia allorché il detentore s’impegna, su modulo speciale, a non cedere il veicolo in Svizzera, né gratuitamente né verso compenso, per una durata illimitata. Alla fine del soggiorno temporaneo dell’avente diritto il veicolo dev’essere riesportato o immesso in un deposito doganale aperto o in un deposito franco doganale. Diversamente, i tributi d’entrata sono dovuti, tranne se per effetto del cambiamento delle condizioni (ad es. assunzione definitiva, ecc.) si possa concedere una nuova esenzione.

Art. 29 cpv.1 lett. b-d

Ogni avente diritto che desideri rifornirsi di carburante in franchigia dev’essere in possesso di una carta di carburante rilasciata, su richiesta,

  1. dalla Direzione di circondario delle dogane di Ginevra: 1. per le altre organizzazioni internazionali con sede a Ginevra, 2. per le missioni permanenti presso tali organizzazioni, 3. per i beneficiari citati all’articolo28 lettere e-h la cui venuta in Svizzera è in correlazione con un’organizzazione internazionale diversa dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, 4. per i beneficiari di cui all’articolo28 lettera i;

  2. dalla Direzione di circondario delle dogane di Basilea per la Banca dei regolamenti internazionali;

  3. dall’ufficio doganale di Berna per le organizzazioni internazionali e gli uffici internazionali aventi la loro sede in una località diversa da Ginevra.

Art. 31 cpv.2

Sono fatte salve le altre disposizioni della legislazione federale, segnatamente i provvedimenti relativi alla sanità pubblica, alle epizoozie, al trasferimento di beni culturali, alla conservazione delle specie e alla protezione dei vegetali.

Art. 33 Imposizione posticipata all’importazione

Fatte salve le disposizioni che prevedono agevolazioni, tutte le prescrizioni relative all’importazione sono applicabili all’atto dell’imposizione posticipata degli oggetti precedentemente ammessi in franchigia in virtù della presente ordinanza.

Art. 34 Rimborso dei tributi d’entrata

I tributi pagati nell’ambito dell’imposizione definitiva all’importazione non sono rimborsati, nemmeno se in base alla presente ordinanza fosse stato possibile concedere l’ammissione in franchigia.

Art. 35 Garanzia dei tributi d’entrata

Qualora la presente ordinanza preveda l’ammissione in franchigia temporanea nel regime dell’ammissione temporanea, l’amministrazione delle dogane può considerare garantiti i tributi d’entrata, se l’organizzazione o la missione interessata assume un adeguato impegno.

Art. 43 cpv.1 lett. b-d

Le competenze in materia d’applicazione della presente ordinanza sono fissate come segue:

  1. gli uffici doganali di Bardonnex (Genève-Routes), Ginevra-La Praille e Ginevra-aeroporto sono competenti, secondo il genere di traffico, per il trattamento doganale degli invii giungenti per ferrovia, per posta, per corriere, per via aerea, su strada o da un deposito doganale aperto, da un deposito di merci di gran consumo o da un deposito franco doganale e indirizzati alle organizzazioni e missioni menzionate nella succitata lettera a. La Direzione di circondario delle dogane di Ginevra può limitare talune imposizioni a un determinato ufficio doganale;

  2. concerne soltanto i testi tedesco e francese;

  3. la direzione di circondario delle dogane nella cui giurisdizione si trova la sede di un’organizzazione internazionale o nella quale è tenuta una conferenza prevista nella presente ordinanza è incaricata della sua corretta applicazione, segnatamente, in modo generale, per quanto concerne il trattamento di persone nel traffico turistico.

Art. 45 Esecuzione

L’Amministrazione federale delle dogane esegue la presente ordinanza.

15. Ordinanza del 4 novembre 1987119 concernente l’entrata in vigore della legge sulla tariffa delle dogane

Art. 2 Inizio dell’obbligo di pagare il dazio, rispettivamente dell’obbligazione doganale

Le aliquote contenute nell’allegato alla legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane sono applicabili a tutte le merci per le quali l’obbligo di pagare il dazio sorge, al più presto, il 1° gennaio 1988.

Il capoverso1 si applica anche a tutte le merci per le quali l’obbligazione doganale sorge il 1° maggio 2007 o più tardi (art. 69 della legge del 18 marzo 2005120 sulle dogane).

16. Ordinanza del 22 dicembre 2004121 sui contributi all’esportazione

Art. 10 cpv.2

La data d’accettazione della dichiarazione doganale d’esportazione è determinante per l’aliquota del contributo applicabile.

Art. 12 Dichiarazione doganale d’esportazione

Nella dichiarazione doganale d’esportazione deve figurare il numero del certificato di predeterminazione.

17. Ordinanza del 17 febbraio 1982122 sull’importazione in franchigia doganale di tessuti prodotti su telai a mano

Art. 2 cpv.1 frase introduttiva e lett. a

In deroga all’ordinanza del 17 aprile 1996123 sulle regole d’origine, la franchigia doganale è accordata allorché:

a. all’atto della dichiarazione doganale è presentato un certificato speciale d’origine e di fabbricazione emanante da un’autorità riconosciuta dal Paese d’origine;

18. Ordinanza del 4 novembre 1987124 sulla tara

Art. 2 rubrica e cpv.1

Imposizione secondo il peso lordo

Le merci il cui imballaggio offre sufficiente riparo contro i danni di trasporto sono tassate in base al peso lordo.

Art. 3 cpv.2 frase introduttiva

I seguenti invii possono essere tassati secondo il peso netto o il peso effettivo, senza la tara addizionale, anche se sono presentati e dichiarati sommariamente con il loro imballaggio:

Art. 4 rubrica e frase introduttiva

Imposizione degli imballaggi e dei supporti delle merci Gli imballaggi e i supporti delle merci sono tassati a parte:

Art. 5 Imposizione secondo il peso netto

A richiesta del vettore, presso l’ufficio doganale competente le merci sono tassate secondo il peso netto, con tara addizionale.

Le merci per le quali nell’allegato non è prevista alcuna aliquota di tara, che sono dichiarate per l’imposizione secondo il peso netto o spogliate del loro imballaggio in un deposito doganale aperto, in un deposito di merci di gran consumo o in un deposito franco doganale e poi presentate per l’imposizione senza imballaggio, sono soggette ad una tara addizionale pari al 10 per cento del peso netto.

Allegato, nota a pié di pagina11

Imposizione fruente dell’agevolazione doganale in base allo scopo d’impiego = 0 %; altre 10 % 19. Ordinanza del 5 dicembre 1988125 sulla statistica del commercio esterno visto l’articolo15 capoverso1 della legge del 9 ottobre 1986126 sulla tariffa delle dogane;

visto l’articolo5 capoverso1 della legge del 9 ottobre 1992127 sulla statistica federale; in esecuzione della convenzione internazionale del 14 dicembre 1928/9 dicembre 1948128, concernente le statistiche economiche; visto l’articolo3 della convenzione internazionale del 14 giugno 1983129 sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci; visto l’articolo2 dell’Accordo del 26 ottobre 2004130 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sulla cooperazione nel settore statistico,

Art. 1 cpv.2

Essa è parte integrante delle statistiche economiche allestite dalla Confederazione, in particolare della contabilità nazionale, della bilancia dei pagamenti e delle cifre concernenti il commercio esterno destinate alla Comunità europea (EUROSTAT).

Art. 3

Art. 4 Allestimento delle dichiarazioni doganali

Le dichiarazioni doganali devono essere firmate dalle persone soggette all’obbligo di dichiarazione.

Le dichiarazioni doganali d’esportazione per merci commerciali devono essere allestite e firmate dall’esportatore.

La Direzione generale delle dogane può dispensare dalla firma la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione e l’esportatore, senza pregiudizio della loro responsabilità.

Art. 5 Contenuto delle dichiarazioni doganali

Le dichiarazioni doganali devono contenere i dati prescritti negli articoli 6–11.

Il Dipartimento federale delle finanze può esigere indicazioni supplementari. Queste ultime sono pubblicate nella tariffa elettronica delle dogane.

La Direzione generale delle dogane può autorizzare semplificazioni in determinati casi.

Art. 6 Importatore, destinatario, esportatore

La dichiarazione doganale d’importazione deve recare il nome del destinatario, il suo indirizzo con il numero postale d’avviamento e, quando il destinatario non sia nel tempo stesso importatore, il nome e l’indirizzo di quest’ultimo. È reputata desti- natario la persona fisica o giuridica nel territorio doganale svizzero alla quale è consegnata la merce. È reputato importatore colui che introduce o fa introdurre per proprio conto la merce nel territorio doganale svizzero.

La dichiarazione doganale d’esportazione deve menzionare il nome dell’esportatore e il suo indirizzo con il numero postale d’avviamento. È reputato esportatore chi spedisce o fa spedire all’estero la merce per suo conto e per conto dell’acquirente domiciliato all’estero.

Art. 8 Quantità

La dichiarazione doganale d’importazione o d’esportazione deve indicare la massa lorda (peso lordo) e la massa netta (peso netto), in chilogrammi, salvo diverso disposto della tariffa delle dogane.

Nella dichiarazione doganale per il transito si deve indicare unicamente la massa lorda; per gli animali vivi tassati secondo il numero dei capi, unicamente il numero.

Art. 9 Valore

La dichiarazione doganale indica il valore statistico della merce in franchi svizzeri (valore franco frontiera svizzera). Detto valore corrisponde al prezzo fatturato, tenuto conto degli aumenti e deduzioni secondo il capoverso3.

Se una merce è importata o esportata senza essere stata fatturata, o se l’importo fatturato non corrisponde al valore effettivo, è reputato determinante il prezzo che sarebbe fatturato a un terzo indipendente.

Art. 10 cpv.1 frase introduttiva e cpv.5

Le dichiarazioni doganali devono contenere:

Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 11 cpv.1

Le dichiarazioni doganali d’importazione e d’esportazione indicano il modo di trasporto utilizzato all’atto del passaggio della frontiera; quelle per il transito, il modo di trasporto utilizzato per attraversare la Svizzera.

Art. 12 Provvedimenti di controllo

Per i bisogni della statistica del commercio esterno, l’amministrazione delle dogane può far verificare, controllare o rettificare le dichiarazioni doganali delle persone soggette all’obbligo di dichiarazione. Essa può esigere da queste ultime, come pure dai destinatari, importatori ed esportatori, la produzione di tutti i documenti che permettano di verificare l’esattezza delle informazioni fornite e consultare i libri, i documenti commerciali come pure gli altri documenti e banche di dati.

Art. 13 Obbligo del segreto

Le indicazioni contenute nelle dichiarazioni doganali o nei documenti giustificativi devono essere mantenute segrete da tutte le autorità e persone che ne vengono a conoscenza.

Art. 15 cpv.2 lett. a, b ed ebis

Le pubblicazioni concernenti la statistica del commercio esterno comprendono segnatamente:

  1. rilevamenti mensili, trimestrali e annuali delle importazioni e delle esportazioni ripartite, per quantità e valore, secondo le voci della tariffa delle dogane, secondo i Paesi di produzione e di destinazione nonché secondo i Cantoni e le loro sottoregioni;

  2. rilevamenti del traffico di perfezionamento e del traffico nella zona di confine;

  3. ebis. rilevamenti concernenti le esportazioni di materiale bellico;

20. Ordinanza del 27 giugno 1995131 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono accordi di libero scambio (escluse l’AELS e la CE)

Art. 1a cpv.2 e 3

L’Amministrazione federale delle dogane attribuisce, su domanda, le quote di contingenti doganali. È determinante l’ordine d’entrata delle richieste, per merci delle voci di tariffa132 2402.2020 e 2403.1000 quello dell’accettazione della dichiarazione d’importazione. Il giorno dell’esaurimento di un contingente doganale l’attribuzione avviene secondo la quota del quantitativo globale richiesto in quel giorno.

Le domande sono presentate per iscritto all’Amministrazione federale delle dogane corredate dell’originale delle decisioni d’imposizione e delle copie della dichiarazione doganale.

Art. 4a Preferenza doganale in base all’utilizzo della merce

Se l’attribuzione di preferenze doganali è vincolata a un determinato utilizzo della merce, si applicano le disposizioni degli articoli 50–54 dell’ordinanza del 1° novembre 2006133 sulle dogane.

21. Ordinanza del 28 maggio 1997134 sull’approntamento delle prove d’origine visti gli articoli4, 5 e 7 capoverso5 della legge federale del 25 giugno 1982135 sulle misure economiche esterne,

Art. 5 cpv.1

L’esportatore può sottoporre, per esame preliminare, la richiesta di rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 alla competente Direzione di circondario delle dogane, a un ufficio doganale designato dalla Direzione generale delle dogane, alla competente camera di commercio o alla Camera dell’industria e del commercio del Liechtenstein.

22. Ordinanza dell’8 marzo 2002136 sul libero scambio

Art. 3 cpv.2 e 3

La dichiarazione doganale di merci che fanno parte di contingenti doganali conformemente all’allegato2 deve essere effettuata per via elettronica.

D’intesa con l’Ufficio federale dell’agricoltura, l’Amministrazione federale delle dogane può concedere deroghe all’imposizione elettronica, ad esempio nel caso di piccoli invii e importazioni occasionali.

Art. 4 cpv.1

Per le importazioni di merci appartenenti ai contingenti doganali riportati nell’allegato2, le aliquote di dazio preferenziali di cui all’allegato1 sono attribuite nell’ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali da parte dell’Amministrazione federale delle dogane, fino ad esaurimento del rispettivo contingente. Sono fatte salve le disposizioni speciali dell’ordinanza del 7 dicembre 1998137 sulle importazioni agricole (OIAgr) e le regolamentazioni di mercato ai sensi della legislazione in materia di agricoltura come pure l’attribuzione dei contingenti doganali 117 e 118.

Art. 5 rubrica e cpv.4

Imposizione con restituzione

Le domande devono essere inoltrate per scritto all’Amministrazione federale delle dogane, corredate della decisione d’imposizione in originale e dei giustificativi necessari al più tardi entro tre mesi dalla scadenza del periodo di contingentamento. Le domande presentate oltre il termine non saranno prese in considerazione.

Art. 5a Preferenza doganale in base all’utilizzo della merce

Se l’attribuzione di preferenze doganali è vincolata a un determinato utilizzo della merce, si applicano le disposizioni degli articoli 50–54 dell’ordinanza del 1° novembre 2006138 sulle dogane.

23. Ordinanza del 29 gennaio 1997139 sulle preferenze tariffali

Art. 5 Imposizione all’importazione

Per l’imposizione all’importazione valgono le disposizioni procedurali della legislazione doganale.

24. Ordinanza del 29 marzo 2000140 relativa alla legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto

Titolo prima dell’art. 19a

Sezione 8a Imposta sulle importazioni

Art. 19a Importazioni esenti d’imposta

(art.74 cpv. 2 LIVA) Sono esenti dall’imposta sull’importazione:

  1. oggetti per capi di Stato e per servizi diplomatici, consolari e internazionali e loro membri, i quali sono esenti da dazio secondo l’articolo6 dell’ordinanza del 1° novembre 2006141 sulle dogane (OD);

  2. le bare, le urne e gli accessori funebri, i quali sono esenti da dazio secondo l’articolo 7 OD;

  3. premi di onore, oggetti ricordo e doni d’onore, i quali sono esenti da dazio secondo l’articolo 8 OD;

  4. scorte per carrozze ristorante, le quali sono esenti da dazio secondo l’articolo 10 OD;

  1. scorte, pezzi di ricambio e oggetti dell’equipaggiamento su battelli, i quali sono esenti da dazio secondo l’articolo 11 OD;

  2. scorte, pezzi di ricambio e oggetti d’equipaggiamento a bordo di aeromobili, i quali sono esenti da dazio secondo l’articolo 12 OD;

Art. 19b Garanzia nel pagamento dell’imposta mediante la procedura accentrata di conteggio dell’Amministrazione federale delle dogane

(art. 78 LIVA) Nel pagamento dell’imposta mediante la procedura accentrata di conteggio dell’Amministrazione delle dogane (PCD), l’Amministrazione federale delle dogane può esigere una garanzia forfetaria sulla base della sua valutazione dei rischi. Tale garanzia forfetaria si calcola come segue:

  1. almeno il20 per cento dell’imposta dovuta in un periodo di60 giorni, per quanto l’importatore sia registrato nel Registro dei contribuenti presso l’Amministrazione federale delle contribuzioni e le condizioni della PCD siano osservate;

  2. il 100 per cento dell’imposta dovuta in un periodo di60 giorni, per quanto l’importatore non sia registrato nel Registro dei contribuenti presso l’Amministrazione federale delle contribuzioni o le condizioni della PCD non siano osservate.

Art. 19c Importo della garanzia nel caso di crediti fiscali fissati condizionatamente e di facilitazioni di pagamento

(art. 78 LIVA) L’importo della garanzia ammonta, nel caso di crediti fiscali sorti condizionatamente o qualora siano accordate agevolazioni di pagamento (art.76 cpv.1 della legge del 18 marzo 2005142 sulle dogane, LD):

  1. al 25 per cento almeno in caso di garanzia del credito fiscale mediante la PCD;

  2. al 100 per cento nel caso di merci di gran consumo destinate al deposito;

  3. al 100 per cento negli altri casi.

Art. 19d Interesse di mora

(art.78 e 79 LIVA)

Se l’imposta non è versata tempestivamente, è dovuto un interesse di mora.

L’obbligo di pagare l’interesse di mora inizia:

a. nel caso di pagamento mediante la PCD, scaduto il termine di pagamento accordato;

  1. nel caso di riscossione dell’imposta sulla controprestazione secondo l’articolo76 capoverso1 lettera g LIVA, scaduto il termine di pagamento accordato;

  2. nel caso di recupero di imposte la cui restituzione è stata ottenuta indebitamente, alla data del versamento;

  3. negli altri casi con la nascita del credito fiscale (art.78 cpv. 1 LIVA).

L’obbligo di pagare l’interesse di mora è dato anche durante una procedura di ricorso e nel caso di pagamenti rateali.

Art. 19e Eccezioni all’interesse di mora

(art.78 e 79 LIVA)

Il Dipartimento disciplina l’importo entro il quale non è riscosso alcun interesse di mora.

Non è riscosso un interesse di mora, se:

a. il credito fiscale è stato garantito mediante depositi in contanti; b gli oggetti immessi in libera pratica (art. 48 LD143 sono dapprima stati tassati provvisoriamente per ragioni inerenti al diritto doganale (art. 39 LD e art. 93 OD144 e, al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale, l’importatore era registrato nel Registro dei contribuenti presso l’Amministrazione federale delle contribuzioni;

Art. 19f Interesse rimunerativo

(art.78, 80 e 81 LIVA)

Il Dipartimento determina l’importo entro il quale non è riscosso alcun interesse rimunerativo.

Finché non ha luogo il pagamento è versato un interesse rimunerativo:

  1. nel caso di rimborso delle imposte riscosse in eccedenza o delle imposte non dovute secondo l’articolo 80 LIVA: a contare dal 61esimo giorno dalla ricezione della richiesta scritta di rimborso presso l’Amministrazione federale delle dogane;

  2. nel caso di restituzioni dell’imposta a causa di riesportazione secondo l’articolo 81 LIVA: a contare dal 61esimo giorno dalla ricezione della richiesta presso l’Amministrazione federale delle dogane;

  3. nel caso di procedura con obbligo di pagamento condizionato (art.49, 58 e 59 LD145: a contare dal 61esimo giorno seguente la fine regolare della procedura.

Il termine senza interessi di60 giorni inizia a decorrere, se:

  1. tutti i documenti necessari all’accertamento dei fatti e alla valutazione della richiesta sono pervenuti all’Amministrazione federale delle dogane;

  2. il ricorso contro la decisione d’imposizione adempie i requisiti di cui all’articolo52 della legge federale del 22 dicembre 1968146 sulla procedura amministrativa;

  3. le basi per il calcolo dell’imposta sulla controprestazione secondo l’articolo76 capoverso1 lettera g LIVA sono note all’Amministrazione federale delle dogane.

Non è versato alcun interesse rimunerativo in caso di condono dell’imposta secondo l’articolo 84 LIVA.

25. Ordinanza del 15 dicembre 1969147 sull’imposizione del tabacco

Art. 9 cpv.2

La carta da sigarette in foglietti o tubetti, importata dall’estero, deve già essere provvista di fascette al momento in cui la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione presenta la dichiarazione doganale.

Art. 10 cpv.2

Le ordinazioni delle fascette devono essere fatte alla Direzione generale delle dogane. Nel traffico postale, nel traffico turistico e in quello di confine, le fascette possono anche essere acquistate presso gli uffici doganali all’atto dell’imposizione doganale della carta da sigarette.

Titolo prima dell’art.13

III. Imposizione all’importazione

Art. 13 cpv.1 frase introduttiva

Nelle dichiarazioni d’importazione, oltre alle indicazioni richieste per l’imposizione doganale devono essere segnatamente menzionati:

Art. 14 Imposizione all’esportazione

Concerne soltanto i testi tedesco e francese.

L’imposizione doganale è effettuata dall’ufficio doganale di esportazione. In casi giustificati la Direzione generale delle dogane può concedere eccezioni.

Art. 15 cpv.1 lett. a, cpv.3 e 4

Il rimborso dell’imposta, conformemente all’articolo24 capoverso1 della legge, dev’essere chiesto dal fabbricante alla Direzione generale delle dogane entro i termini seguenti:

a. per i tabacchi manufatti e la carta da sigarette esportati: un anno a contare dall’imposizione all’esportazione;

Alle domande di rimborso devono essere allegati i documenti designati dalla Direzione generale delle dogane. Per i casi di cui al capoverso1 lettera a dev’essere fornita la prova dell’avvenuta imposizione all’esportazione; nei casi di cui al capoverso1 lettera b è richiesta la prova della data del pagamento dell’imposta.

La Direzione generale delle dogane può chiedere all’esportatore un’attestazione rilasciata da un’autorità doganale straniera, nella quale è confermata l’imposizione all’importazione o al transito nel Paese di cui si tratta.

Art. 24 cpv.2

26. Decreto del Consiglio federale del 4 agosto 1934148 concernente un’imposta federale sulle bevande

Art. 4 cpv.2

Per le bevande e gli ingredienti importati, l’imposta è dovuta dal debitore doganale in conformità dell’articolo 70 della legge del 18 marzo 2005149 sulle dogane. L’imposta dovuta, compreso l’importo degli interessi, delle multe e delle spese, è garantita dal diritto di pegno che la Confederazione ha sulle merci importate in conformità degli articoli 82–84 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (diritto di pegno doganale).

Art. 7 cpv.2

Per le bevande e gli ingredienti importati, l’obbligo fiscale comincia contemporaneamente all’inizio dell’obbligazione doganale in conformità dell’articolo 69 della legge del 18 marzo 2005150 sulle

Art. 9 cpv.4

Le bevande e gli ingredienti importati sono tassati nell’ambito dell’imposizione doganale secondo la procedura prevista per quest’ultima (art.21 e segg. della legge del 18 marzo 2005151 sulle dogane).

27. Decreto del Consiglio federale del 27 novembre 1934152 esecutivo del decreto del Consiglio federale del 4 agosto 1934 concernente un’imposta federale sulle bevande

Art. 9 cpv.1

Per le bevande e gli ingredienti importati, l’obbligo fiscale comincia contemporaneamente all’inizio dell’obbligazione doganale in conformità dell’articolo 69 della legge del 18 marzo 2005153 sulle dogane (LD).

Art. 11

b. Per i prodotti 1 Per le bevande e gli ingredienti importati, l’imposta è dovuta dal importati debitore doganale in conformità dell’articolo 70 LD154. 2 L’imposta dovuta, compreso l’importo degli interessi, delle multe e delle spese, è garantita dal diritto di pegno che la Confederazione ha sulle merci importate in conformità degli articoli 82–84 LD (diritto di pegno doganale). Il grado di questa garanzia è lo stesso che per l’obbligazione doganale.

Art. 18 cpv.2

Per le bevande e gli ingredienti importati la determinazione della quantità su cui deve calcolarsi l’imposta si fa prendendo come base il momento in cui la merce è dichiarata all’ufficio doganale (art.19

Art. 23 cpv.2

Se per la merce importata sorge un credito doganale solo condizionatamente, l’ammontare d’imposta dev’essere garantito (art.76

Art. 26 cpv.2 e 3

Quest’esenzione è subordinata alla condizione che la merce sia stata sottoposta a un’imposizione doganale definitiva per l’esportazione.

Il contribuente deve notificare espressamente all’ufficio doganale d’uscita il proprio diritto all’esenzione dall’imposta.

Art. 27 cpv.2, 3 e 4

Per la concessione di questo vantaggio è necessario che la merce sia stata sottoposta a un’imposizione doganale definitiva per l’esportazione.

Abrogato

Art. 29 cpv.2

L’imposta viene restituita contemporaneamente al dazio d’importazione pagato, essendo applicabili per analogia le disposizioni dell’articolo 11 LD157.

Art. 39

IV. Disposizioni 1 La determinazione dell’imposta dovuta su bevande e ingredienti speciali per l’imposizione importati avviene nell’ambito dell’imposizione doganale procedendo all’importazione 1. Dichiarazione nel modo previsto per quest’ultima (art.21 e segg. LD158. e pagamento 2 Contemporaneamente dell’imposta alla dichiarazione doganale è presentata all’ufficio doganale d’importazione una dichiarazione d’imposta su modulo ufficiale. In questa si indicano le singole specie di bevande e di ingredienti importati, distinte secondo le aliquote applicabili e l’imposta dovuta per ciascun gruppo.

L’ufficio doganale determina e riscuote l’imposta insieme col dazio. Se la verifica rivela che vi è stata una contravvenzione o un’inosservanza di una prescrizione d’ordine, il detto ufficio deve rettificare la dichiarazione e poi mandare gli atti con un processo verbale alla Direzione generale delle dogane che, nel primo caso, inizierà il procedimento penale e, nel secondo, infliggerà un’ammenda.

Art. 40 cpv.1

Il contribuente che non accetti la rettificazione dell’ufficio doganale può interporre contro di essa un ricorso amministrativo. Il ricorso amministrativo va presentato per iscritto, entro30 giorni, alla Direzione generale delle dogane, corredato dei documenti giustificativi.

Art. 62

3. Inosservanza Chiunque, intenzionalmente o per negligenza grave, disattende le di prescrizioni d’ordine norme della presente ordinanza, un’istruzione generale emanata in base a norme siffatte o una singola decisione notificatagli sotto comminatoria della pena contemplata nel presente articolo è punito con la multa fino a 5000 franchi.

Art. 75

Art. 76

2. Ricorso 1 Contro una decisione degli uffici doganali è ammesso il ricorso alla Direzione di circondario delle dogane.

Contro decisioni di prima istanza delle Direzioni di circondario delle dogane è ammesso il ricorso alla Direzione generale delle

L’Amministrazione delle dogane è rappresentata dalla Direzione generale delle dogane nella procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale e al Tribunale federale.

Il termine per la presentazione del primo ricorso contro l’imposizione dell’ufficio doganale è di60 giorni a decorrere dalla notifica della decisione d’imposizione.

Per il procedimento di ricorso fanno stato del rimanente le disposizioni generali della procedura federale.

Art. 77

Art. 79 cpv.2

Le decisioni rettificative, le decisioni d’opposizioni, i decreti penali e le decisioni penali sono equiparate, divenute che siano esecutorie in conformità del presente regolamento, a sentenze esecutive giudiziarie a sensi dell’articolo80 della legge federale dell’11 aprile 1889159 sull’esecuzione e sul fallimento. Essi danno pure diritto ad ottenere il rigetto dell’opposizione fatta da persone che, per causa di successione o di responsabilità solidale possono essere convenute per il pagamento di imposte, multe e spese (art.12, 14, 60 cpv.4, e 64).

Art. 83 cpv.3

28. Ordinanza del 20 novembre 1996160 sull’imposizione degli autoveicoli

Art. 1 cpv.2

Se all’atto dell’importazione l’autoveicolo è sottoposto all’imposizione provvisoria, sottostà al regime di deposito doganale, al regime dell’ammissione temporanea o è immagazzinato in un deposito franco doganale (art.39, 50 e segg.,58 o 62 e segg. della legge del 18 marzo 2005161 sulle dogane, LD), l’obbligo di pagare l’imposta decade. L’autorità fiscale può esigere la garanzia dell’importo d’imposta.

Art. 6 cpv.1 e 2

1 All’atto del trasferimento dall’enclave doganale svizzera nel territorio doganale svizzero di autoveicoli che non sono stati tassati né assoggettati all’imposta, il credito fiscale sorge contemporaneamente con l’obbligazione doganale (art. 69 LD162.

Sono assoggettati all’imposta i debitori doganali (art. 70 LD).

29. Ordinanza del 20 novembre 1996163 sull’imposizione degli oli minerali

Art. 33 cpv.1 frase introduttiva

I carburanti acquistati negli aerodromi doganali a tenore dell’articolo22 della legge del 18 marzo 2005164 sulle dogane destinati al rifornimento di aeromobili impiegati nel traffico di linea sono esenti da imposta, sempre che siano utilizzati:

Art. 38 cpv.1

Art. 44 cpv.1

Art. 80 cpv.2 lett. b

La registrazione deve contenere i seguenti dati:

b. per il trasporto di merci non tassate: il numero del bollettino di scorta, la provenienza e la destinazione, il numero dell’imposizione doganale in caso di importazioni dirette sotto vigilanza doganale (art. 104);

Art. 101 cpv.3 lett. a

Art. 102 cpv.1 lett. a e cpv.2 lett. a

Art. 104 Importazione diretta in depositi autorizzati

Le merci importate, condotte in un deposito autorizzato sotto vigilanza doganale, sono scritte nella contabilità merci al momento dell’immagazzinamento conformemente alle indicazioni nella dichiarazione doganale.

30. Ordinanza del 12 maggio 1999165 sull’alcool

Art. 18 lett. d

Il credito fiscale sorge:

d. per le bevande distillate importate, al momento dell’inizio dell’obbligazione doganale (art. 69 della L del18 mar. 2005166 sulle dogane).

Art. 31 cpv.3 e 4

All’attodell’importazione, la domanda della sospensione d’imposta dev’essere formulata nella dichiarazione doganale.

Abrogato

31. Ordinanza del 10 dicembre 2004167 sull’energia nucleare

Art. 17 Rappresentanze diplomatiche o consolari, organizzazioni internazionali, depositi doganali, depositi franchi doganali ed enclavi doganali svizzere

Sono equiparate a importazioni ed esportazioni le forniture:

  1. in provenienza o a destinazione di rappresentanze diplomatiche o consolari;

  2. in provenienza o a destinazione di organizzazioni internazionali;

  3. in provenienza o a destinazione di depositi doganali aperti, depositi di merci di gran consumo, depositi franchi doganali o enclavi doganali.

32. Ordinanza del 18 agosto 2004168 sull’applicazione delle garanzie

Art. 3 cpv.2

L’ordinanza si applica al territorio doganale svizzero, ai depositi doganali aperti svizzeri, ai depositi di merci di gran consumo svizzeri e ai depositi franchi doganali svizzeri, nonché alle enclavi doganali svizzere.

Art. 19 Rappresentanze diplomatiche o consolari, organizzazioni internazionali, depositi doganali ed enclavi doganali

Sono equiparate a importazioni ed esportazioni le forniture:

  1. in provenienza o a destinazione di rappresentanze diplomatiche o consolari;

  2. in provenienza o a destinazione di organizzazioni internazionali;

  3. in provenienza o a destinazione di depositi doganali aperti, depositi di merci di gran consumo, depositi franchi doganali o enclavi doganali.

33. Ordinanza del 13 novembre 1962169 sulle norme della circolazione stradale

Art. 16 cpv.1

Tutti gli utenti della strada devono dare la precedenza ai veicoli del servizio antincendio, del servizio sanitario, della polizia e del servizio doganale che si annunciano con luce blu e avvisatore a suoni alternati, anche se la circolazione è regolata con segnali luminosi.

Art. 45 cpv.2

Essi danno la precedenza ai veicoli del servizio antincendio, del servizio sanitario, della polizia e del servizio doganale che si annunciano con gli speciali segnalatori. Circolando su una strada secondaria, essi devono dare la precedenza quando si immettono in una principale.

Art. 56 cpv.3

I conducenti di veicoli del servizio antincendio, del servizio sanitario, della polizia e del servizio doganale in corse urgenti e i conducenti dei veicoli delle aziende di trasporto pubbliche in corse soggette a orario possono proseguire, se l’aiuto ai feriti e l’accertamento dei fatti sono garantiti.

34. Ordinanza del 19 giugno 1995170 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Art. 110 cpv.3 lett. a

Con il permesso dell’autorità d’immatricolazione, iscritto nella licenza di circolazione, sono inoltre ammessi:

a. sui veicoli del servizio antincendio, della polizia, del servizio sanitario e del servizio doganale: luci blu, al massimo due fari a luci blu orientati verso il davanti, luci orientabili nonché, montate sul tetto, luci di avvertimento gialle visibili dal davanti e da dietro che si accendano e spengano simultaneamente mediante un interruttore separato (art.78 cpv. 1);

Art. 141 cpv.2 lett. a

Con il permesso dell’autorità d’immatricolazione, sono inoltre autorizzate mediante iscrizione nella licenza di circolazione:

a. sui veicoli del servizio antincendio, della polizia, del servizio sanitario e del servizio doganale: luci blu; in deroga all’articolo78 capoverso3 queste luci possono essere anche rivolte verso il davanti; non si applica la disposizione dell’articolo 140 capoverso4 lettera a sulla simmetria delle luci;

35. Ordinanza del 27 ottobre 1976171 sull’ammissione alla circolazione

Art. 71 cpv.1 lett. d

La licenza di circolazione e le targhe sono rilasciate se:

d. il veicolo fabbricato all’estero è stato oggetto d’imposizione o è stato esonerato dall’imposizione.

Art. 74 cpv.1 lett. b n. 2

Il Cantone di stanza del veicolo rilascia la licenza di circolazione al detentore che presenta il rispettivo attestato d’assicurazione e i documenti seguenti:

b. all’atto della nuova immatricolazione di un veicolo che ha cambiato Cantone di stanza o detentore: 2. in caso di cambiamento del detentore di un veicolo per il quale non vi è stata un’imposizione doganale, un’autorizzazione delle autorità doganali intestata al nuovo detentore.

Art. 76 Controllo dell’imposizione doganale e dell’avvenuta tassazione

Il rapporto di perizia (mod.13.20 A) munito dell’impronta del bollo doganale serve da prova dell’imposizione doganale e dell’avvenuta tassazione conformemente

Il diritto di utilizzare in Svizzera un veicolo per il quale non vi è stata un’imposizione doganale o per il quale non vi è stata una tassazione deve fondarsi su un’autorizzazione delle autorità doganali.

La Direzione generale delle dogane comunica alle autorità d’immatricolazione i generi di veicoli per i quali non sono necessari la prova dell’imposizione doganale e dell’avvenuta tassazione secondo il capoverso1 o un’autorizzazione secondo il capoverso2.

Art. 91 cpv.1 lett. c

La licenza di circolazione è rilasciata se:

c. è stata fornita la prova che il ciclomotore costruito all’estero è stato oggetto dell’imposizione doganale o ne è esonerato.

Art. 92 cpv.2

L’imposizione doganale di ciclomotori costruiti all’estero deve essere provata mediante il bollo ufficiale della dogana apposto sugli elenchi.

Art. 93 cpv.1 e 2

I ciclomotori importati singolarmente devono essere esaminati da un esperto della circolazione ufficiale prima di essere ammessi alla circolazione. L’imposizione doganale deve essere provata mediante piombo doganale intatto, l’esenzione dall’imposizione mediante autorizzazione delle dogane.

I ciclomotori usati le cui licenze di circolazione e la cui targa sono state revocate dall’autorità o la cui licenza di circolazione è andata persa devono essere esaminati singolarmente da un esperto della circolazione prima della loro riammissione. Il controllo dell’imposizione doganale non è effettuato se il veicolo presenta chiare tracce d’uso o se il detentore può provare che il veicolo è stato acquistato in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

Art. 122 Controllo da parte della Direzione generale delle dogane

La Direzione generale delle dogane fissa con i Cantoni le norme da applicare per il controllo posticipato dell’imposizione doganale e dell’avvenuta tassazione secondo la LIAut173, nonché per la tenuta dei controlli in generale. Essa è autorizzata ad effettuare le rispettive verifiche.

In caso di immatricolazione provvisoria di veicoli per i quali non vi è stata un’imposizione doganale o una tassazione, i Cantoni consegnano al Controllo federale dei veicoli i documenti relativi all’esenzione, richiesti dalla Direzione generale delle dogane. D’intesa con il Controllo federale dei veicoli la Direzione generale delle dogane può prevedere un sistema elettronico di trasmissione delle informazioni.

36. Ordinanza del 14 novembre 1973174 sulla navigazione aerea

Art. 11 cpv.1 lett. b, secondo comma

L’immatricolazione di un aeromobile è cancellata:

b. d’ufficio, se: – il certificato d’imposizione doganale o di franchigia provvisoria non è prodotto;

Art. 18 cpv.1 lett. d

Un aeromobile immatricolato è ammesso alla circolazione:

d. se, nel caso di un aeromobile importato, è fornita la prova che è stato oggetto d’imposizione doganale o che beneficia provvisoriamente di una franchigia

37. Ordinanza dell’8 novembre 1978175 sulla navigazione interna

Art. 93 cpv.1 lett. b e 2 frase introduttiva

Le licenze di navigazione vengono rilasciate per:

b. l’ammissione di natanti per i quali non vi è stata un’imposizione doganale;

Le licenze per l’ammissione normale e quelle per l’ammissione di natanti per i quali non vi è stata un’imposizione doganale, si suddividono in licenze per:

Art. 95 cpv.3

Le licenze per i natanti per i quali non vi è stata un’imposizione doganale sono valevoli soltanto per la durata dell’autorizzazione doganale.

Art. 96 cpv.1 lett. c e cpv.4

La licenza di navigazione è rilasciata se:

c. è dimostrata l’origine svizzera, l’imposizione doganale o la franchigia doganale;

L’Amministrazione federale delle dogane informa le autorità d’ammissione sulle categorie di natanti per i quali non è necessario ottenere un’autorizzazione o fornire la prova dell’imposizione doganale. Nessuna autorizzazione è necessaria per la concessione di una licenza di navigazione collettiva.

Art. 96a cpv.3 lett. c

La licenza di navigazione collettiva può essere utilizzata soltanto:

c. per altre corse gratuite, se per il natante è stata eseguita un’imposizione

Art. 157 cpv.2

Il prestito di natanti per i quali non vi è stata un’imposizione doganale è ammesso soltanto con il consenso dell’Amministrazione delle dogane.

Allegato 1

Art. N. 3 lett. b

b. I natanti per i quali non vi è stata un’imposizione doganale portano: – le iniziali cantonali e un numero d’ordine della serie compresa tra 90 000 e 99 999, o – targhe doganali speciali con le iniziali cantonali, seguite da numeri, una striscia verticale rossa di4 cm di larghezza e la lettera Z. La striscia rossa contiene le due ultime cifre dell’anno di scadenza. Queste cifre sono bianche e alte3 cm.

Allegato 7

Art. N. 2 .3

2.3 Le licenze di navigazione per natanti per i quali non è vi è stata un’imposizione doganale e le licenze di navigazione collettive sono compilate conformemente al modello1; esse si distinguono mediante un’annotazione apposita sulla licenza. I modelli2 e 4 non sono più utilizzati; si elimina la relativa illustrazione.

Modello1, titolo Licenza di navigazione per l’ammissione ordinaria di natanti soggetti alla vigilanza cantonale, licenza di navigazione collettiva e licenza di navigazione per i natanti per i quali non vi è stata un’imposizione doganale

38. Ordinanza del 29 maggio 1996176 sugli stupefacenti

Art. 29

Art. 30 rubrica e cpv.1 e 2

e 2 Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 33

Art. 34 rubrica

Art. 36 cpv.1

Art. 39 Punti di controllo

L’importazione, l’esportazione e il transito di stupefacenti devono essere effettuati da determinati uffici doganali designati dall’Amministrazione delle dogane.

Art. 54 rubrica e cpv.1

Depositi doganali e depositi franchi doganali

Il deposito di stupefacenti in un deposito doganale aperto o in un deposito franco doganale è permesso soltanto con un’autorizzazione dell’Istituto.

Art. 68 cpv.7

L’Istituto è autorizzato in ogni momento a controllare gli stupefacenti sottoposti a vigilanza doganale, segnatamente quelli conservati in depositi doganali aperti, in depositi di merci di gran consumo o in depositi franchi doganali e a decidere provvedimenti in caso di discordanze. Ne può incaricare le autorità cantonali competenti.

39. Ordinanza del 29 maggio 1996177 sui precursori

Art. 3 Sostituzione di definizioni

Nella presente ordinanza si intende per: … Esportazione Trasporto all’estero di una merce fuori del territorio doganale svizzero, da un’enclave doganale svizzera o da un deposito doganale aperto, da un deposito di merci di gran consumo o da un deposito franco doganale svizzeri. Importazione Trasporto di una merce nel territorio doganale svizzero o in un’enclave doganale svizzera oppure stoccaggio in un deposito doganale aperto svizzero, in un deposito di merci di gran consumo o in un deposito franco doganale. … Transito Concerne soltanto il testo tedesco. …

Titolo prima dell’art.13

Sezione 3 Importazione, esportazione e transito, imposizione doganale

Art. 19 Imposizione doganale

L’imposizione doganale è disciplinata dalla legislazione sulle dogane.

Art. 20 Deposito doganale e deposito franco doganale

Lo stoccaggio di precursori in un deposito doganale aperto o in un deposito franco doganale soggiace all’autorizzazione dell’Istituto.

Per esportare i precursori depositati in un deposito doganale aperto o in un deposito franco doganale occorre ottenere l’autorizzazione dell’Istituto.

Art. 21 cpv.1

Art. 27 cpv.8

È autorizzato a controllare in qualsiasi momento le sostanze chimiche considerate poste sotto vigilanza doganale che si trovano in un deposito doganale aperto, in un deposito di merci di gran consumo o in un deposito franco doganale e a prendere provvedimenti in caso di irregolarità. Può incaricare del controllo le autorità cantonali competenti.

40. Ordinanza del 17 ottobre 2001178 sull’autorizzazione dei medicamenti

Art. 34 cpv.3 e 4

Al momento dell’imposizione doganale l’ufficio doganale oblitera l’autorizzazione e la spedisce all’Istituto.

Art. 35 cpv.2

Art. 46 cpv.1

L’imposizione doganale all’atto dell’importazione, dell’esportazione e del transito è retta dalle disposizioni della legislazione doganale.

41. Ordinanza del 18 maggio 2005179 sui prodotti chimici

Art. 97 cpv.1 e 3

42. Ordinanza del 18 maggio 2005180 sui biocidi

Art. 56 cpv.1

43. Ordinanza del 12 novembre 1997181 relativa alla tassa d’incentivazione sui composti organici volatili

Art. 22a Rettifica della dichiarazione doganale

La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione che richiede una nuova imposizione doganale conformemente all’articolo34 capoverso3 della legge del 18 marzo 2005182 sulle dogane deve provare che, al momento della dichiarazione doganale originaria, vi era già un’autorizzazione per l’acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa.

44. Ordinanza del 22 giugno 1994183 sulla radioprotezione

Art. 78 Importazione, esportazione e transito

Le sorgenti radioattive possono essere importate, esportate o fatte transitare esclusivamente tramite gli uffici doganali designati dalla Direzione generale delle dogane.

Per ogni immagazzinamento in un deposito doganale aperto o in un deposito franco doganale è richiesta un’autorizzazione, la quale va presentata all’ufficio

Art. 138 cpv.2 e 3

Gli uffici doganali inviano all’UFSP una copia di ogni dichiarazione doganale di cui all’articolo78 capoverso2, oppure una notifica. Nel caso di immagazzinamento in un deposito doganale aperto o in un deposito franco doganale, essi annullano l’autorizzazione d’importazione e la trasmettono all’UFSP.

Art. 139 cpv.1 lett. g

Appendice 1

Definizioni … Importazione/Esportazione Per importazione o esportazione s’intende sia l’importazione o l’esportazione definitiva, sia quella temporanea. È considerato importazione anche l’immagazzinamento in un deposito doganale aperto, in un deposito di merci di gran consumo o in un deposito franco doganale. … 45. Ordinanza del 18 maggio 2005184 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici

Art. 1 cpv.3 lett. b

La presente ordinanza non si applica:

b. al transito di sostanze, preparati e oggetti sotto vigilanza doganale, purché durante tale transito non vengano trattati o trasformati.

Art. 17 cpv.1

Allegato 1.4

Art. N. 1 cpv.4 e 5

È considerato importazione anche lo stoccaggio in un deposito doganale aperto, in un deposito di merci di gran consumo o in un deposito franco doganale.

È considerato esportazione anche il trasporto da un deposito doganale aperto, da un deposito di merci di gran consumo o da un deposito franco doganale all’estero.

Art. N. 3 .1.3.1 cpv. 4–6

L’imposizione doganale è retta dalla legislazione doganale.

La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione conformemente alla legislazione doganale deve:

  1. concerne soltanto i testi tedesco e francese;

  2. in caso di stoccaggio in un deposito doganale aperto, in un deposito di merci di gran consumo o in un deposito franco doganale, presentare all’ufficio doganale una copia dell’autorizzazione generale d’importazione.

Su domanda dell’UFAM, il titolare dell’autorizzazione generale d’importazione deve provare che l’importazione è avvenuta secondo le modalità prescritte. L’UFAM può richiedere tale prova entro i cinque anni successivi all’imposizione

Art. N. 4 .3.1 cpv.5 e 6

La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione conformemente alla legislazione doganale deve esibire l’autorizzazione d’esportazione al momento della dichiarazione doganale.

Su domanda dell’UFAM, si deve poter provare in qualsiasi momento, con la relativa documentazione, che l’esportazione è avvenuta secondo le modalità prescritte. L’onere della prova si estingue cinque anni dopo l’imposizione doganale.

Art. N. 5 cpv.3

L’obbligo di notifica di cui ai capoversi1 e 2 non riguarda né lo stoccaggio in un deposito doganale aperto, in un deposito di merci di gran consumo o in un deposito franco doganale né il trasporto da uno di tali depositi all’estero.

46. Ordinanza PIC del 10 novembre 2004185

Art. 9 cpv.3

Art. 17

47. Ordinanza del 23 novembre 2005186 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso

Art. 67 rubrica e cpv. 2-4

L’immagazzinamento in un deposito doganale aperto, in un deposito di merci di gran consumo o in deposito franco doganale è considerato importazione.

Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 68 cpv. 2 -4

Gli invii di derrate alimentari ricavate da animali della specie bovina, ovina e caprina devono essere accompagnati, all’atto dell’importazione, da un certificato di sanità e salubrità di un’autorità o di un organismo accreditato. Tale certificato deve contenere:

  1. indicazioni per l’identificazione della derrata alimentare;

  2. indicazioni sull’azienda di provenienza;

  3. nome e indirizzo del destinatario in Svizzera;

  4. indicazioni di polizia sanitaria;

  5. la conferma che la carne o il prodotto a base di carne non contiene materiale a rischio specificato secondo gli articoli 179d capoverso1 e 180c capoverso1 dell’ordinanza del 27 giugno 1995187 sulle epizoozie.

Gli invii per i quali non possono essere presentati i documenti richiesti all’atto dell’importazione sono respinti.

L’Ufficio federale di veterinaria può esentare, all’atto dell’importazione, dal certificato di sanità e salubrità gli invii di cui al capoverso2, se questi provengono da Paesi dai quali le derrate alimentari ricavate da animali della specie bovina, ovina e caprina possono essere importate senza problemi. Pubblica su Internet un elenco di tali Paesi e lo aggiorna regolarmente.

Art. 70 Ordinanze del Dipartimento

Il DFI disciplina la forma delle attività di controllo, i provvedimenti in caso di contestazioni e gli altri dettagli relativi all’imposizione per l’importazione, il transito e l’esportazione.

48. Ordinanza del 17 giugno 1974188 concernente il trasporto e la sepoltura di cadaveri presentanti pericolo di contagio, come anche il trasporto di cadaveri in provenienza dall’estero e a destinazione di quest’ultimo

Art. 15 cpv.4

49. Ordinanza del 7 dicembre 1998189 sulle importazioni agricole visti gli articoli20 capoversi 1–3,21 capoverso2, 24 capoverso1, 177 e 185 capoverso3 della legge del 29 aprile 1998190 sull’agricoltura (LAgr); visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 1997191 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione; visti gli articoli15 capoverso2 e 130 della legge del 18 marzo 2005192 sulle dogane; visti gli articoli4 capoverso3 lettera c e 10 capoverso1 della legge del 9 ottobre 1986193 sulla tariffa delle dogane,

Art. 1 cpv.4

La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve indicare il numero del PGI dell’importatore (titolare del PGI) nella dichiarazione doganale.

Art. 3

Art. 14 cpv. 3–5

Gli accordi sull’utilizzazione di determinati quantitativi devono avvenire prima dell’accettazione della dichiarazione doganale. Il detentore della quota di contingente doganale deve contabilizzarli elettronicamente mediante l’accesso sicuro a Internet, al più tardi il giorno lavorativo precedente l’imposizione all’importazione.

Per gli accordi riguardanti l’utilizzazione di determinati quantitativi in casi particolari, quali quote di contingenti doganali esigue o imposizioni individuali, l’Ufficio federale può ammettere eccezioni alla contabilizzazione elettronica mediante l’accesso sicuro a Internet. Questi accordi devono essere annunciati per scritto all’Ufficio federale entro il termine fissato da quest’ultimo.

Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 24 Traffico turistico

Nel traffico turistico i prodotti agricoli destinati ad uso privato sono esenti da PGI.

Art 25 cpv.2 frase introduttiva

Per importazioni uniche in quantitativi esigui e in condizioni particolari, segnatamente in occasione di fiere o manifestazioni simili, come pure importazioni per l’ammissione temporanea a scopi sperimentali, il servizio per il rilascio dei permessi può:

Art. 26 Traffico turistico

Nel traffico turistico l’importazione di prodotti agricoli per i quali è previsto un contingente è permessa per uso privato:

  1. senza PGI nelle quantità di cui all’allegato5 e

  2. all’ADC senza computo nel contingente nelle quantità di cui all’allegato6.

L’articolo66 dell’ordinanza del 1° novembre 2006194 sulle dogane non si applica ai quantitativi soggetti a dazio secondo l’aliquota di dazio fuori contingente.

Art. 29 Obbligo di versare le tasse e aliquote delle tasse

L’attribuzione e l’amministrazione di quote di contingenti doganali per importazioni con PGI sottostanno al versamento di una tassa per ogni lotto che è stato sottoposto a imposizione. Le aliquote delle tasse sono disciplinate nell’allegato7.

Allegato 7

Sostituzione di termini: nell’intero testo i termini «sdoganato» e «sdoganamento» sono sostituiti rispettivamente con «che è stato sottoposto a imposizione» e «imposizione». Occorre provvedere alle modifiche grammaticali connesse alla sostituzione dei termini summenzionati.

50. Ordinanza del 7 dicembre 1998195 sulla terminologia agricola

Art. 17 Superfici all’estero

Le superfici ubicate all’estero sono considerate superficie agricola utile di un’azienda se:

  1. si trovano nella zona di confine estera di cui all’articolo43 della legge del 18 marzo 2005196 sulle dogane;

  2. i requisiti per l’importazione esente da dazio dei prodotti coltivati su questa superficie sono soddisfatti;

  3. il centro dell’azienda si trova nella zona di confine svizzera.

Per superfici coltivate per tradizione famigliare si intendono le superfici coltivate ininterrottamente almeno dal 1° maggio 1984 da un produttore residente nella zona di confine svizzera.

In caso di cessione di una superficie coltivata per tradizione famigliare, essa può essere sostituita da una superficie di misura equivalente, finora non coltivata per tradizione famigliare, a condizione che la superficie non sia ceduta a un altro produttore che gestisce un’azienda nella zona di confine svizzera.

I Cantoni tengono un registro delle superfici all’estero coltivate per tradizione famigliare.

51. Ordinanza del 7 dicembre 1998197 concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura visti gli articoli10, 21 capoversi2 e 4, 177, 180 capoverso3, 181 capoverso3 e 185 capoverso3 della legge del 29 aprile 1998198 sull’agricoltura; visto l’articolo15 capoverso2 della legge del 18 marzo 2005199 sulle dogane; visto l’articolo3 della legge federale del 25 giugno 1982200 sulle misure economiche esterne,

Art. 7 Prodotti agricoli in commercio all’inizio del periodo amministrato

Per prodotti agricoli in commercio all’inizio del periodo amministrato ai sensi dell’articolo15 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane si intendono quantitativi di frutta fresca e di verdura fresca in commercio:

  1. all’inizio del periodo amministrato;

  2. il giorno seguente la data stabilita giusta l’articolo4 capoverso1 lettera b, oppure

  3. il giorno seguente la fine del periodo, di durata limitata, durante il quale l’importazione della parte di contingente doganale è autorizzata senza attribuzioni (allegato2 dell’ordinanza del 12 gennaio 2000201 sulla liberazione secondo l’OIEVFF).

Dai quantitativi di cui al capoverso1 sono detratti i quantitativi di merce situati nei locali di vendita per il consumo finale dei commerci al dettaglio.

Le scorte presso gli importatori di cui all’articolo6 dell’ordinanza del 5 dicembre 1988202 sulla statistica del commercio esterno, che coprono il fabbisogno di al massimo due giorni, sono detratte, per quanto siano esaurite in questo termine. Il fabbisogno è calcolato in base alle importazioni effettuate dall’importatore secondo il proprio PGI nel periodo di un mese al massimo precedente il momento considerato.

Art. 7a Computo sulle quote del contingente doganale dei prodotti agricoli in commercio all’inizio del periodo amministrato

La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione secondo l’articolo55 dell’ordinanza del 1° novembre 2006203 sulle dogane, che è titolare di quote di contingenti doganali, può fare computare sulla sua quota del contingente doganale, all’inizio del periodo corrispondente di cui all’articolo7 capoverso1, prodotti agricoli importati durante il periodo non amministrato e ancora in commercio presso di essa all’inizio del periodo amministrato.

Il titolare delle quote di contingenti doganali deve annullare via Internet mediante un’applicazione sicura il quantitativo di merce computabile prima di presentare la dichiarazione doganale di cui all’articolo59 dell’ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane.

Art. 19

L’Ufficio federale fissa in un’ordinanza le date previste negli articoli4 capoverso 1 lettera b,6 capoverso1 lettera a e 14 capoverso4 nonché le parti dei contingenti doganali previsti nell’articolo5 capoversi1 e 3 lettera b e nell’articolo12 capoverso3. Pubblica il contenuto della presente ordinanza e le relative modifiche presso gli uffici doganali. Può inoltre diffonderle mediante mezzi elettronici. Le modifiche dell’ordinanza non sono pubblicate nella Raccolta ufficiale delle leggi federali, ma vi sono menzionate a scadenze mensili. Il testo completo delle modifiche può essere consultato o ottenuto presso l’Ufficio federale.

Art. 23

Il titolare del PGI che non osserva gli oneri di cui all’articolo6 capoverso2 deve versare l’ADFC sulla merce importata.

52. Ordinanza del 7 dicembre 1998204 sull’importazione di cereali e di alimenti per animali Ingresso: visto l’articolo 177 capoverso1 della legge del 29 aprile 1998205 sull’agricoltura,

Art. 1 cpv.1 lett. a e cpv.2

L’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio federale) calcola le aliquote di dazio per i prodotti specificati nell’allegato come segue:

a. per le merci con prezzo soglia è determinante la differenza fra il prezzo soglia o il valore indicativo d’importazione e il prezzo della merce franco dogana svizzera non tassata nonché il contributo del fondo di garanzia.

La Direzione generale delle dogane adegua, contemporaneamente all’adeguamento delle aliquote di dazio di cui al capoverso1, le aliquote di dazio di cui all’articolo 14 capoverso3 della legge del 18 marzo 2005206 sulle dogane.

Art. 3

Art. 4 cpv.1

Le merci specificate nell’allegato1 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998207 concernente l’importazione di prodotti agricoli le quali, all’atto dell’imposizione, sono dichiarate come non destinate all’alimentazione degli animali, possono essere utilizzate per il foraggiamento di questi ultimi, nella media di un anno civile, in ragione di

kg al massimo per ogni 100 kg di merce lorda importata; sono esclusi i prodotti trasformati per i quali il DFE ha fissato valori di resa. Se la quantità massima è superata, il dazio previsto deve essere pagato posticipatamente sulla differenza.

Art. 5 Pagamento posticipato dell’obbligazione doganale

Se dalla trasformazione risulta una minusvalenza, il pagamento posticipato dell’obbligazione doganale è ridotto proporzionalmente alla minusvalenza dell’alimento per animali.

53. Ordinanza del 7 dicembre 1998208 sul vino

Art. 21 cpv.1

Le quote del contingente doganale globale per i vini bianchi e per i vini rossi (senza il «contingent particulier» secondo il cpv. 3) sono assegnate in base all’ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali d’importazione.

54. Ordinanza del 18 maggio 2005209 sui prodotti fitosanitari

Art. 61 cpv.4

La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve indicare nella dichiarazione doganale il numero del PGI dell’importatore.

Art. 62 Competenze degli uffici doganali

55. Ordinanza del 28 febbraio 2001210 sulla protezione dei vegetali

Art. 5 cpv.6 lett. a

Nella misura in cui è competente per l’esecuzione della presente ordinanza, l’UFAG può stabilire facilitazioni:

a. per le merci importate nel quadro del traffico turistico e del traffico nella zona di confine;

Art. 8 cpv.3

Le merci per le quali è richiesto un certificato fitosanitario e che sono state tassate conformemente alla legislazione doganale di un Paese terzo, suddivise in partite, depositate o fornite in nuovo imballaggio in detto Paese terzo, sono accompagnate, all’atto dell’importazione, da un certificato fitosanitario di riesportazione che soddisfa le esigenze di cui all’allegato7 nonché da un certificato fitosanitario del Paese d’origine o da una copia certificata conforme.

Art. 9 Notifica, luoghi e orari d’entrata

Le persone soggette all’obbligo di dichiarazione notificano le merci menzionate nell’allegato5, parte B all’ufficio competente al più tardi un giorno feriale prima dell’importazione. Il presente obbligo si applica parimenti alle merci provenienti da Paesi membri della Comunità europea.

L’ufficio competente può, su domanda, eseguire il controllo al domicilio del destinatario se quest’ultimo dispone di un’autorizzazione conformemente agli articoli 100-112 dell’ordinanza del 1° novembre 2006211 sulle dogane.

Concerne soltanto i testi tedesco e francese.

Art. 10 cpv.1

Art. 12 cpv.2 e 3 lett. b

Art. 14 cpv.1

Art. 48 cpv.4

56. Ordinanza del 7 dicembre 1998212 sull’importazione di equini

Art. 3 cpv.2 lett. a

I puledri accompagnati dalla giumenta (fino all’età di sei mesi) possono essere importati all’aliquota di dazio del contingente (ADC), senza essere computati nella quota del contingente doganale, se:

a. la madre, gravida, è stata esportata nell’ambito del regime dell’ammissione temporanea;

57. Ordinanza del 7 dicembre 1998213 sul sostegno del prezzo del latte

Art. 15 cpv.4

Alla domanda devono essere allegate la decisione dell’Ufficio federale secondo il capoverso3 e la dichiarazione doganale d’esportazione dell’Amministrazione svizzera delle dogane.

58. Ordinanza del 26 novembre 2003214 sulle uova

Art. 2 cpv.1

Per quanto riguarda le uova di galline «Gallus domesticus», le quote del contingente doganale parziale per le uova destinate al consumo e per le uova di trasformazione sono assegnate secondo l’ordine di accettazione della dichiarazione doganale d’importazione.

Art. 4 rubrica e cpv.1

Mercati

Per ogni persona e per giorno di mercato possono essere importate, all’aliquota di dazio del contingente (ADC), al massimo50 chilogrammi lordi di uova destinate al consumo provenienti da zone estere di confine, per la vendita a mercati, senza permesso generale di importazione (PGI) e senza computo sul quantitativo del contingente doganale parziale da assegnare.

Art. 5 Disposizioni per uova di trasformazione secondo l’impiego

Le uova di trasformazione importate ADC devono essere trasformate in prodotti di uova; la trasformazione deve essere documentata. Alle importazioni si applicano per analogia le disposizioni dell’articolo14 della legge del 18 marzo 2005215 sulle dogane e degli articoli50 e seguenti dell’ordinanza del 1° novembre 2006216 sulle

Art. 6 cpv.3

L’esecuzione delle presenti disposizioni è disciplinata dalla legislazione in materia di derrate alimentari. L’Amministrazione federale delle dogane le applica nell’ambito dell’imposizione doganale, le autorità cantonali preposte al controllo delle derrate alimentari negli altri casi.

59. Ordinanza del 27 giugno 1995217 sulle epizoozie

Art. 24 cpv.1

60. Ordinanza del 20 aprile 1988218 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali

Art. 6 rubrica e cpv. 1–3

Concerne soltanto il testo tedesco

L’Ufficio federale designa, d’intesa con la Direzione generale delle dogane, gli uffici doganali aperti per l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e di merci.

L’Amministrazione delle dogane mette a disposizione del servizio veterinario di confine uffici e locali di visita adeguati. L’Ufficio federale provvede all’arredamento e alla manutenzione.

Le imprese di trasporto e le amministrazioni dei depositi devono equipaggiare gli uffici doganali competenti con impianti adeguati e proporzionati al volume del traffico, per lo scarico e il carico degli invii sottoposti alla visita veterinaria di confine. Se le circostanze lo esigono, approntano inoltre dispositivi per allacciare e curare gli animali, come anche piazzali cintati e locali per accoglierli, nonché per depositare convenientemente le merci deperibili.

Art. 9 cpv.1

Il personale dell’Amministrazione delle dogane, delle poste, delle ferrovie, delle compagnie di navigazione e degli aeroporti, le persone soggette all’obbligo di dichiarazione, come anche gli impiegati delle ditte di spedizione coadiuvano, per quanto possibile, gli organi del servizio veterinario di confine nell’adempimento dei loro compiti.

Art. 15 Compiti della persona soggetta all’obbligo di dichiarazione

La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve annunciare l’invio agli organi del servizio veterinario di confine, sballarlo, approntarlo e presentarlo alla visita veterinaria, come anche produrre i documenti di scorta richiesti. Inoltre, deve provvedere affinché gli invii esaminati siano reimballati e ricaricati.

A domanda degli organi del servizio veterinario di confine, la persona soggetta all’obbligo della dichiarazione mette gratuitamente a disposizione i mezzi ausiliari necessari per la visita.

Art. 16 cpv.1

Nella misura prevista dalla presente ordinanza o dall’ordinanza del 19 agosto 1981219 sulla conservazione delle specie, gli animali e le merci sono sottoposti alla visita veterinaria di confine prima dell’imposizione doganale.

Art. 17 cpv.3 e 4

Per gli esami sistematici effettuati a titolo informativo, gli organi del servizio veterinario di confine possono allestire un rapporto di prelievo semplificato e rinunciare alla sigillatura dei campioni se la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione non esige l’applicazione della procedura prevista nell’ordinanza del 4 giugno 1984220 sul prelevamento di campioni.

Gli organi del servizio veterinario di confine comunicano d’ufficio alla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione i risultati degli esami. I risultati degli esami sistematici sono comunicati su richiesta e se danno luogo a contestazione.

Art. 18 Carte di passo

Il veterinario di confine, se un invio è stato ammesso all’importazione, al transito o all’esportazione, compila una carta di passo o un attestato equivalente. La carta di passo e l’attestato non sono necessari per l’immagazzinamento in un deposito doganale aperto, in un deposito di merci di gran consumo o in un deposito franco doganale.

Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 19 cpv.3

Il veterinario di confine notifica la decisione alla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione.

Art. 20 cpv.2

Può liberare con riserva e far pervenire per un ulteriore controllo alle autorità cantonali competenti nel luogo di destinazione gli invii che non ha potuto giudicare in modo conclusivo nel luogo ufficialmente designato (luogo ufficiale) secondo l’articolo29 capoverso1 lettera c della legge del 18 marzo 2005221 sulle dogane.

Art. 21 cpv.2 e 3

La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve, entro un congruo termine, allontanare dal luogo ufficiale gli invii rifiutati. Il veterinario di confine può sequestrare gli invii che, dopo la scadenza del termine prescritto alla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione, si trovano ancora sul luogo ufficiale.

Se non vi si oppongono motivi di polizia sanitaria, le merci rifiutate possono essere depositate in un deposito doganale aperto o in un deposito franco doganale.

Art. 22 cpv.2 e 3

L’Ufficio federale sistema gli animali e le merci sequestrati in un luogo da lui designato, a spese e a rischio della persona soggetta all’obbligo di dichiarazione. Sono salvi gli articoli28 e 51.

L’Ufficio federale può, dopo un congruo termine, confiscare gli animali e le merci sequestrati. Nel limite delle possibilità, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione dev’essere previamente sentita.

Art. 23 cpv.2

I sottoprodotti di origine animale sono forniti per l’eliminazione al centro di raccolta designato dal Cantone. La Confederazione rimborsa al Cantone le spese dell’eliminazione e le addebita alla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione.

Art. 24 Sistemazione e deposito

La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione è responsabile del trattamento, della sistemazione e del deposito specifici e adeguati di animali e merci fintanto che siano liberati dal veterinario di confine.

Le spese per la cura e la conservazione provvisoria di animali e merci contestati, prima dell’imposizione doganale, come anche le spese di rispedizione, macellazione o eliminazione sono addossate alla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione.

Un eventuale ricavo della macellazione e dell’eliminazione va alla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione, dopo deduzione delle spese procedurali. Non vi è diritto a indennità secondo la legge del 1° luglio 1966222 sulle epizoozie.

Art. 27 cpv.3 e 4

Gli animali sono ammessi all’imposizione doganale se dalla visita risulta che non sono infetti né sospetti di epizoozie e che si trovano in condizione di essere trasportati.

In caso di animali provenienti dalla Comunità europea e dalla Norvegia, per i quali non è richiesta alcuna autorizzazione ma che devono sottostare alla visita veterinaria di confine, come pure di pesci, ciclostomi e gamberi di acqua dolce della medesima provenienza, vengono controllati soltanto i documenti. Gli animali sono ammessi all’imposizione doganale se i certificati corrispondono alle disposizioni di cui all’articolo26 capoverso3.

Art. 29 cpv.1

1 Dopo l’imposizione doganale, gli animali ammessi all’importazione devono essere trasportati direttamente al luogo di destinazione. Nessun altro animale può essere

aggiunto al trasporto. Nel luogo di destinazione gli animali sono messi in quarantena; gli animali provenienti dalla Comunità europea e dalla Norvegia sono posti sotto sorveglianza veterinaria ufficiale.

Art. 35 Traffico nella zona di confine

Gli abitanti della zona di confine secondo l’articolo43 della legge del 18 marzo 2005223 sulle dogane possono sempre passare il confine nei due sensi con i loro animali per l’esecuzione di lavori agricoli e per altri scopi non commerciali, senza autorizzazione, senza certificati e senza visita veterinaria di confine. È eccettuato il traffico secondo l’articolo34.

Sono salvi le convenzioni internazionali e l’articolo3 capoverso2.

Art. 37 cpv.1 lett. d–f

Non soggiacciono all’autorizzazione:

  1. gli invii di carne e di prodotti a base di carne che, giusta gli articoli7, 14, 15, 16, 19, 23, 25 e 66 dell’ordinanza del 1° novembre 2006224 sulle dogane possono essere importati in franchigia;

  2. la selvaggina in corpi interi, eccettuati i cinghiali e gli animali da preda (Carnivora), abbattuta in Europa da persone domiciliate in Svizzera e i pesci morti da esse pescati; la merce deve essere presentata all’imposizione come bagaglio accompagnato e la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve provare all’ufficio doganale di essere autorizzata a esercitare la caccia o la pesca sul territorio di provenienza della merce;

  3. 20 kg lordi di carne e di prodotti a base di carne per persona nel traffico turistico;

Art. 41 Visita veterinaria di confine

La carne e i prodotti a base di carne che possono essere importati solamente con un’autorizzazione nonché le importazioni che non soggiacciono all’autorizzazione giusta l’articolo37 capoverso1 lettera c sono sottoposti alla visita veterinaria di confine al momento dell’importazione. Le altre importazioni sono tassate unicamente dagli organi doganali.

Art. 48a cpv.1

Gli invii di latte e latticini indicati nel capitolo 4 della tariffa doganale svizzera225 con peso lordo superiore a20 kg e provenienti da altri paesi che non siano membri dell’UE o la Norvegia, sono accompagnati al momento dell’importazione da un’autorizzazione dell’ufficio federale e da un certificato di sanità e salubrità. Questi invii sono sottoposti alla visita veterinaria di confine presso l’ufficio doganale svizzero di entrata. Tutti gli altri invii vengono controllati secondo le disposizioni dell’ordinanza del 23 novembre 2005226 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso.

Art. 60 cpv.1

Art. 61 cpv. 1bis

Art. 63 rubrica e cpv.1, 3, 4 e 6

Depositi doganali aperti e depositi franchi doganali

Le merci che all’importazione sottostanno alla visita veterinaria di confine sono esaminate prima del collocamento in un deposito doganale aperto o in un deposito franco doganale.

Le merci che devono essere accompagnate da un certificato all’importazione devono essere accompagnate da un certificato anche per il collocamento in un deposito doganale aperto o in un deposito franco doganale.

Per quanto concerne la polizia delle epizoozie, le merci collocate nei depositi doganali aperti o nei depositi franchi doganali sottostanno alla vigilanza dell’Ufficio federale.

La carne e i prodotti a base di carne depositati possono essere modificati (tagliati, reimballati, muniti di nuove designazioni, ecc.) solamente con l’approvazione e sotto la vigilanza degli organi del servizio veterinario di confine. Del rimanente sono applicabili gli articoli 160 e 180 dell’ordinanza del 1° novembre 2006227 sulle

Art. 67 cpv.1

Art. 84 cpv.1

Contro le decisioni del veterinario di confine, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione e i proprietari degli animali e delle merci contestati possono fare opposizione, per scritto, presso l’Ufficio federale, al più tardi il giorno feriale successivo alla notifica della decisione o entro cinque giorni, ove si tratti di contestazioni secondo la legge del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari. L’opposizione non ha effetto sospensivo; questo può essere accordato dall’Ufficio federale su domanda Rubrica dell’Allegato:

Divieti di importazione e di transito nel traffico turistico 61. Ordinanza del 30 ottobre 1985228 sulle tasse dell’Ufficio federale di veterinaria

Art. 9 cpv.2

Art. 10 cpv.2

Se sono impugnati contemporaneamente la tassa riscossa dall’Ufficio doganale (art.9 cpv. 2) e i dazi oppure il ricorso concerne unicamente un errore di calcolo, la competenza e la procedura sono disciplinate giusta l’articolo 116 della legge federale del 18 marzo 2005229 sulle dogane.

Art. 13 cpv.2

62. Ordinanza dell’8 maggio 1934230 sul controllo dei metalli preziosi

Art. 82 cpv.4

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 128 lett. e

Anche se non sono conformi alle disposizioni della legge, i seguenti lavori sono ammessi all’importazione:

e. merci importate nel traffico turistico destinate esclusivamente all’uso personale dell’importatore o per regalo;

Art. 136

2. Procedura La Direzione generale delle dogane decide da quali uffici doganali

a. Uffici doganali possono essere esportati i lavori soggetti alla legge

Art. 140 cpv.2

Invece, i lavori che non sono stati introdotti nella circolazione interna libera e sono rimasti sotto la vigilanza doganale, ma saranno rispediti, non tassati, all’estero con titoli di trasporto svizzeri, non possono essere ammessi all’esportazione se non quando siano adempite le condizioni richieste per l’importazione (art. 126–128; art. 22 cpv.2 della legge).

Art. 141 cpv.1

I lavori importati che sono messi in un deposito doganale aperto o in un deposito franco doganale possono, durante il tempo in cui vi restano, essere muniti, per l’esportazione, delle indicazioni di titolo, marchi d’artefice e menzioni, prescritti dagli articoli 6–9 della legge o essere assoggettati al controllo e alla marchiatura ufficiale.

Art. 155 cpv.4

Art. 180 marginale e cpv.3

63. Ordinanza del 25 giugno 1997231 sul controllo dei beni a duplice impiego

Art. 1 cpv.4

La presente ordinanza è applicabile al territorio doganale svizzero e ai territori esclusi dalla linea doganale.

Art. 10 cpv. 1bis

Il permesso d’importazione o la prova che un tale permesso non è necessario devono poter essere presentati in qualsiasi momento su richiesta della SECO. L’obbligo di presentazione si estingue cinque anni dopo l’imposizione doganale.

Art. 15 Forniture a depositi doganali aperti o a depositi franchi doganali

La fornitura di beni degli allegati2, 3 e 5 a depositi doganali aperti o a depositi franchi doganali necessita di un permesso individuale.

Art. 19 Indicazione del numero del permesso all’atto dell’esportazione

Chiunque esporta beni con un permesso deve indicare il numero del permesso nella dichiarazione doganale. Se si tratta di un permesso individuale, esso deve essere presentato all’ufficio doganale con la dichiarazione doganale per lo scarico o all’ufficio doganale di controllo per l’esame. Se si tratta di un permesso generale di esportazione, il numero del permesso (n. PGO o n. PGS) deve figurare sulla dichiarazione doganale.

Art. 20 Prova dell’esportazione esente da permesso

Chiunque esporta beni che sono enumerati nei capitoli della tariffa doganale232 28, 29, 30 (solo le voci 3002.1000/9000),34, 36–40, 54–56,59, 62, 65 (solo la voce 6506.1000), 68–76,79, 81–90 e 93, ma che non soggiacciono all’obbligo del permesso di esportazione conformemente all’articolo3 o ne sono esentati conformemente all’articolo13, deve menzionare nella dichiarazione doganale di esportazione l’indicazione «esente da permesso».

2 Su richiesta della SECO, si deve provare in ogni momento, esibendo i relativi documenti, che l’esportazione esente da permesso ha avuto luogo conformemente al

diritto. L’onere della prova si estingue cinque anni dopo l’imposizione doganale.

Art. 21 Conservazione dei documenti

Tutti i documenti necessari per l’esportazione devono essere conservati per cinque anni a partire dalla data dell’imposizione doganale e presentati, su richiesta, alle autorità competenti.

Art. 23 cpv.2

Egli deve provare alla SECO l’avvenuta importazione mediante le decisioni d’imposizione originali e le relative fatture del fornitore. La prova deve essere esibita immediatamente dopo l’allestimento delle decisioni d’imposizione doganale. Il regime doganale dell’ammissione temporanea o le importazioni temporanee con carnet ATA o con carta di passo non costituiscono un’imposizione all’importazione.

Art. 25 cpv.5

L’uscita da un deposito doganale aperto, da un deposito di merci di gran consumo o da un deposito franco doganale è parificata al transito.

64. Ordinanza del 3 settembre 1997233 sul controllo dei composti chimici

Art. 16 Prova dell’esenzione dall’autorizzazione di esportazione

Chi esporta composti chimici menzionati nei capitoli28, 29, 30 (unicamente le voci di tariffa 3002.1000/9000),34, 36–40 e 81 della tariffa doganale, la cui esportazione non è soggetta all’obbligo d’autorizzazione, deve apporre la menzione «esente da autorizzazione» sulla dichiarazione doganale d’esportazione.

Su richiesta della Segreteria di Stato dell’economia (SECO), l’esportatore deve essere in grado di provare in ogni momento, producendo documenti appropriati, la legittimità dell’esportazione esente da autorizzazione di tali composti chimici. L’obbligo della prova si estingue cinque anni dopo l’imposizione doganale.

Art. 17 cpv.5

L’uscita da un deposito doganale aperto, da un deposito di merci di gran consumo o da un deposito franco doganale è parificata al transito.

65. Ordinanza del 22 dicembre 1993234 sull’esportazione e il transito di prodotti

Art. 2c cpv.2 e 3

Il numero del permesso generale d’esportazione deve figurare sulla dichiarazione doganale d’esportazione.

3 Tutti i documenti necessari per l’esportazione devono essere conservati per cinque anni a partire dalla data dell’imposizione doganale, indipendentemente dalla durata di

validità della presente ordinanza, e presentati, su richiesta, alle autorità competenti.

Art. 3 cpv.3

L’uscita da un deposito doganale aperto, da un deposito di merci di gran consumo o da un deposito franco doganale è equiparata al transito.

Art. 6 Dichiarazione d’esportazione e onere della prova

Per l’esportazione di prodotti enumerati nei capitoli della tariffa doganale235 28–29,

(solo le voci 3002.1000/9000),34, 36–40, 54–56,59, 62, 65 (solo la voce 6506.1000), 68–76,79, 81–90 e 93, ma non sottostanti all’obbligo d’autorizzazione secondo l’articolo2 e l’allegato, l’esportatore o il suo rappresentante provvisto di procura deve apporre sulla dichiarazione doganale d’esportazione la menzione «esente da autorizzazione» e, su richiesta dell’ente preposto alle autorizzazioni, deve provare, esibendo documenti appropriati (verbali di misurazione, documentazione tecnica ecc.), che l’esportazione è legittimamente avvenuta esente da autorizzazione. L’onere della prova decade cinque anni dopo l’imposizione doganale.

66. Ordinanza del 29 novembre 2002236 sui diamanti

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina l’importazione, l’esportazione e il transito nonché l’immissione in depositi doganali e in depositi franchi doganali e l’asportazione da depositi doganali e da depositi franchi doganali di diamanti grezzi.

Art. 6 Transito

Gli articoli3 e 4 non si applicano agli invii di diamanti grezzi in transito sotto vigilanza doganale.

Art. 7 Depositi doganali

Le prescrizioni sull’importazione e sull’esportazione si applicano anche all’immissione in depositi doganali aperti, in depositi di merci di gran consumo o in depositi franchi doganali e all’asportazione da depositi doganali aperti, da depositi di merci di gran consumo e da depositi franchi doganali.

Art. 8 Uffici doganali competenti

I diamanti grezzi possono essere tassati soltanto presso gli uffici doganali degli aeroporti di Basilea, Ginevra e Zurigo.

D’intesa con la SECO la Direzione generale delle dogane può dichiarare competenti per l’imposizione doganale di diamanti grezzi altri uffici doganali.

Art. 9 Obbligo di conservare i documenti

Tutti i documenti importanti concernenti il commercio con diamanti grezzi sono conservati per cinque anni a decorrere dalla data dell’imposizione doganale e su richiesta sono consegnati alle autorità competenti.

67. Ordinanza del 19 gennaio 2005237 che istituisce provvedimenti nei confronti della Liberia

Art. 4 Divieto di importazione e di transito di diamanti grezzi

Sono vietati l’importazione e il transito, nonché il magazzinaggio in depositi doganali aperti, in depositi di merci di gran consumo e in depositi franchi doganali o l’uscita da depositi doganali aperti, da depositi di merci di gran consumo e da depositi franchi doganali di diamanti grezzi provenienti direttamente o indirettamente dalla Liberia, a prescindere dal loro Paese d’origine.

Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, queste pagine rimangono vuote.

1614–1616