Fonte

641.611

Ordinanza sull’imposizione degli oli minerali
(OIOm)

del 20 novembre 1996 (Stato 1° maggio 2007)

Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 21 giugno 19961 sull’imposizione degli oli minerali (legge), ordina:

Capitolo 1 Disposizioni generali

Sezione 1 Definizioni e disposizioni amministrative

Art. 1 Definizioni

A tenore della legislazione sull’imposizione degli oli minerali s’intende per:

  1. «olio da riscaldamento medio e olio da riscaldamento pesante» (voce 2710.19922 della tariffa doganale3: l’olio da riscaldamento medio e pesante del commercio internazionale usuale e quello corrispondente alle definizioni della norma svizzera4 secondo lo stato all’atto dell’entrata in vigore della presente ordinanza;

  2. «condotte»: quelle giusta la legge del 4 ottobre 19635 sugli impianti di trasporto in condotta;

  3. «tassati all’aliquota inferiore»: l’imposizione di una merce a un’aliquota inferiore a quella cui sarebbero assoggettate le medesime merci altrimenti utilizzate.

Il Dipartimento federale delle finanze (Dipartimento) statuisce in merito all’adozione di ulteriori modifiche della norma svizzera.

RU 1996 3393

Nuova voce giusta il n. 13 dell’all. all’O del3 lug. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2091).

La norma svizzera è pubblicata dall’Associazione svizzera di normazione, Mühlenbachstrasse54, 8008 Zurigo.

Art. 2 Collaborazione con la Carbura

La Direzione generale delle dogane e l’Ufficio centrale svizzero per l’importazione di carburanti e combustibili liquidi (Carbura) possono elaborare su un sistema informatico comune i rapporti stesi dalle persone assoggettate all’imposta e dai detentori di scorte obbligatorie.

Art. 3 Spese di riscossione

La Direzione generale delle dogane computa come spese di riscossione l’1,5 per cento degli introiti provenienti dall’imposta sui carburanti.

Sezione 2 Controlli dell’autorità fiscale

Art. 4 Procedura

L’autorità fiscale può entrare in fondi e in locali per effettuare controlli nonché per fermare veicoli allo scopo di controllarne il carburante.

Sempre che le circostanze lo permettano, i controlli aziendali devono essere effettuati durante il tempo di gestione, d’esercizio o di lavoro.

Le persone controllate sono tenute a cooperare nel modo richiesto dall’autorità fiscale.

Art. 5 Campionatura

L’autorità fiscale può prelevare campioni, in particolare dai serbatoi dei veicoli e delle macchine.

La campionatura è messa a verbale.

Art. 6 Provvedimenti per assicurare le prove

L’autorità fiscale custodisce all’intenzione dell’autorità competente campioni, atti e altri oggetti suscettibili di servire come mezzi probatori in una procedura penale.

Il risultato del controllo è messo a verbale.

Art. 7 Responsabilità

I deprezzamenti e le spese inerenti ai controlli non sono indennizzati.

È fatta salva un’eventuale responsabilità secondo la legge del 14 marzo 19586 sulla responsabilità.

Sezione 3 Prestazione di garanzie

Art. 8 Principio

È tenuto a prestare garanzia chiunque è abilitato a produrre dichiarazioni fiscali periodiche, a trasportare merci non imponibili o è depositario autorizzato.

La prestazione di garanzia serve a garantire l’imposta e gli altri tributi, in particolare per:

  1. le merci non imponibili immagazzinate in depositi autorizzati;

  2. le merci non tassate durante il trasporto;

  3. i crediti fiscali insoluti.

Per le scorte obbligatorie non imponibili, la Carbura deve prestare una garanzia adeguata.7

Art. 9 Importo e genere della prestazione di garanzia

La Direzione generale delle dogane determina l’importo della prestazione di garanzia; essa tiene particolarmente conto dei quantitativi medi immessi in consumo nonché dei quantitativi non imponibili immagazzinati in depositi autorizzati.

La garanzia è prestata mediante fideiussione, deposito in contanti o deposito di titoli.

Art. 10 Genere e forma della fideiussione

Con la fideiussione fiscale solidale sono garantiti tutti i crediti nei confronti della persona assoggettata all’imposta.

La fideiussione è stesa su modulo ufficiale. Su di esso è indicato l’importo massimo della responsabilità.

Art. 11 Diritti e doveri del fideiussore

Se il fideiussore paga il credito, la Direzione generale delle dogane gli rilascia, su richiesta, un’attestazione, in base alla quale egli può far valere il suo diritto di regresso nei confronti della persona assoggettata all’imposta e chiedere il rigetto definitivo di qualsiasi opposizione.

Riguardo al credito, il fideiussore non può far valere eccezioni che non siano quelle della persona assoggettata all’imposta. Gli atti esecutivi promossi contro quest’ultima hanno effetto anche contro il fideiussore.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005

Art. 12 Estinzione della fideiussione

La responsabilità del fideiussore cessa contemporaneamente con la responsabilità della persona soggetta all’imposta.

Dopo un anno, il fideiussore può disdire la fideiussione presso la Direzione generale delle dogane. In tal caso, dopo 60 giorni dal recapito della disdetta, egli non risponde più delle conseguenze degli atti commessi dalla persona soggetta all’imposta.

La Direzione generale delle dogane può annullare la fideiussione ed esigere un’altra prestazione di garanzia, in particolare se il fideiussore lascia il suo domicilio in Svizzera.

Art. 13 Diritto applicabile

Per il resto fanno stato le disposizioni del Codice delle obbligazioni8.

Sezione 4 Statistica

Art. 14 Scopo

La statistica sul movimento delle merci a tenore della legge deve segnatamente informare in merito:

  1. alla fabbricazione e all’estrazione;

  2. all’immissione in consumo;

  3. a determinati impieghi di merci, per esempio a scopi esenti da imposta o fruenti di agevolazioni fiscali.

Art. 15 Base

La statistica è elaborata in base alle dichiarazioni fiscali nonché ai rapporti periodici dei depositari autorizzati.

Art. 16 Designazione della merce e quantità

Nelle dichiarazioni fiscali e nei rapporti periodici:

  1. le merci sono designate con la voce della tariffa doganale e il numero statistico;

  2. le quantità sono indicate in litri a 15°C per le merci misurate secondo criteri volumetrici oppure in chilogrammi per le merci misurate secondo la massa.

La Direzione generale delle dogane stabilisce i numeri statistici.

Essa può prescrivere che nei rapporti sia menzionato un codice invece della voce della tariffa doganale e del numero statistico; pubblica le relative tabelle di concordanza.

Art. 17 Pubblicazione

La Direzione generale delle dogane pubblica i risultati della statistica.

Essa riassume determinate cifre della statistica se la loro pubblicazione particolareggiata dovesse pregiudicare considerevolmente gli interessi dell’economia privata.

Essa può elaborare e pubblicare statistiche speciali e rilevamenti speciali.

Per le statistiche speciali e i rilevamenti speciali sono riscosse delle tasse (appendice dell’O del 22 ago. 19849 sulle tasse dell’amministrazione delle dogane).

Capitolo 2 Tariffe

Sezione 1 Tariffa d’imposta

Art. 18 Tariffa dell’imposta sugli oli minerali

Per una determinata merce fa stato l’aliquota d’imposta corrispondente alla voce della tariffa doganale applicabile a tale merce.

L’aliquotad’imposta di franchi 11,90 per 1000 kg per il gasolio della voce 2710.199910 della tariffa doganale corrisponde a franchi 9,90 per 1000 l a 15°C.

Art. 19 Supplemento fiscale sugli oli minerali

Il supplemento fiscale sugli oli minerali di franchi 300 per 1000 l a 15°C per il gas di petrolio e gli idrocarburi gassosi delle voci 2711.2110 e 2910 della tariffa doganale corrisponde a franchi 399,30 per 1000 kg.

Sezione 2 Imposta differenziata secondo l’impiego della merce

Art. 20 Impegno circa l’uso

Le persone che utilizzano merci tassate all’aliquota inferiore devono depositare l’impegno circa l’uso, steso in doppio esemplare su modulo ufficiale presso la Direzione generale delle dogane.

Le persone che esercitano il commercio di merci tassate all’aliquota inferiore devono impegnarsi nei confronti della Direzione generale delle dogane a cederle correttamente e in conformità della legge (impegno particolare); l’impegno, steso in

[RU 1984 960, 2003 1126. RU 2007 1691]. Vedi ora l’O del 4 apr. 2007 sugli emolumenti dell’Amministrazione federale delle dogane (RS 631.035).

Nuova voce giusta il n. 13 dell’all. all’O del3 lug. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2091).

doppio esemplare su modulo ufficiale, dev’essere depositato presso la Direzione generale delle dogane.

La Direzione generale delle dogane attesta sulla copia il deposito dell’impegno.

Art. 21 Condizioni per l’applicazione dell’aliquota inferiore

La persona soggetta all’imposta può tassare la merce all’aliquota inferiore sempre che sia in possesso di una copia dell’attestazione giusta l’articolo 20 capoverso 3 intestata al destinatario della merce.

Le persone che hanno depositato un impegno particolare possono cedere merci tassate all’aliquota inferiore solo se sono in possesso di una copia dell’attestazione giusta l’articolo 20 capoverso3 intestata al destinatario della merce.

Art. 22 Procedura11

Sempre che la sicurezza fiscale sia garantita, la Direzione generale delle dogane può prevedere che per determinate merci e impieghi l’agevolazione fiscale sia concessa a prescindere dalla procedura di cui agli articoli 20 e 21.

Il Dipartimento può esigere l’imposizione all’aliquota più elevata e concedere la restituzione dell’imposta se è comprovato l’impiego fruente dell’agevolazione fiscale.12

Art. 23 Obbligo di rilevamento e onere della prova13

Chiunque fornisce olio da riscaldamento extra leggero o altre merci tassate all’aliquota inferiore deve registrare le entrate, le uscite, l’uso proprio e le scorte. Per ogni operazione, tali rilevamenti devono contenere la data, la quantità e il genere di merce nonché, per le uscite, il nome del destinatario.

Se l’uso o la fornitura non sono comprovati con una fattura, un bollettino di consegna, una contabilità-merci o un rilevamento concernente il consumo (controlli del consumo) si applicherà l’aliquota più elevata.14

Una volta all’anno devono essere determinate le scorte e la contabilità merci deve essere aperta con i dati relativi alle scorte accertate.

Art. 24 Riserva d’uso

Chiunque fornisce olio da riscaldamento extra leggero o altre merci tassate all’aliquota inferiore deve notificare una riserva d’uso nel bollettino di fornitura e nella fattura.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del3 lug. 2002 (RU 2002 2084).

Introdotto dal n. I dell’O del3 lug. 2002 (RU 2002 2084).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del3 lug. 2002 (RU 2002 2084).

Introdotto dal n. I dell’O del3 lug. 2002 (RU 2002 2084).

La riserva d’uso ha il seguente tenore:

  1. per l’olio da riscaldamento: «Questo olio è stato tassato ad un’aliquota di favore e può pertanto essere destinato solo al riscaldamento. Qualsiasi altro uso (ad es. come carburante o per la pulizia) è vietato. Le infrazioni sono punite conformemente alla legge sull’imposizione degli oli minerali»;

  2. per le altre merci: «Questa merce è stata tassata ad un’aliquota di favore e può pertanto essere impiegata solo per gli scopi menzionati nella riserva d’uso notificata sulla fattura.»

Art. 25 Olio da riscaldamento extra leggero

L’olio da riscaldamento extra leggero non dev’essere versato in un recipiente allacciato o allacciabile a un motore a combustione.

L’olio da riscaldamento extra leggero depositato in un tale recipiente è considerato come utilizzato illegalmente.

Capitolo 3 Esenzioni

Sezione 1 Forniture nell’ambito delle relazioni diplomatiche e consolari

Art. 26 Beneficiari

Hanno diritto al carburante esente da imposta:

  1. le missioni diplomatiche a Berna;

  2. le organizzazioni internazionali con sede in Svizzera, menzionate nell’appendice dell’ordinanza del 13 novembre 198515 concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri;

  3. le missioni diplomatiche permanenti presso le organizzazioni internazionali con sede in Svizzera;

  4. le rappresentanze consolari dirette da un funzionario consolare di carriera;

  5. i capimissione e i membri del personale diplomatico;

  6. i dirigenti e gli alti funzionari delle organizzazioni internazionali secondo la lettera b;

  7. i funzionari consolari di carriera;

  8. i presidenti delle conferenze e assemblee indette dalle organizzazioni internazionali;

  9. i capi e i membri delle delegazioni, sempre che il loro rango sia equivalente a quello dei membri del personale diplomatico;

  1. i periti di rango diplomatico ai quali è affidato un mandato di un’organizzazione internazionale secondo la lettera b;

  2. le persone secondo le lettere f e k che soggiornano in Svizzera nell’esercizio della loro attività per conto di un’organizzazione internazionale con sede all’estero;

  3. i capi e i membri delle missioni speciali, sempre che il loro rango sia equivalente a quello dei membri del personale diplomatico.

Le missioni, le organizzazioni e le persone di cui al capoverso1 hanno diritto all’olio da riscaldamento extra leggero esente da imposta purché esso sia consumato in stabili esclusivamente da essi utilizzati.

I familiari che fanno parte dell’economia domestica di una persona di cui al capoverso1 e che sono titolari di un documento di legittimazione della medesima categoria hanno pure diritto al carburante esente da imposta.

Non hanno diritto al carburante né all’olio da riscaldamento extra leggero esenti da imposta le persone:

  1. di nazionalità svizzera;

  2. di nazionalità estera che lavorano presso missioni diplomatiche o rappresentanze consolari e che dimorano permanentemente in Svizzera.

Art. 27 Condizioni per l’utilizzazione di carburante esente da imposta

Il carburante esente da imposta può essere utilizzato sempre che:

  1. il beneficiario sia in possesso di una carta carburante;

  2. il veicolo menzionato nella carta carburante sia rifornito di carburante;

  3. il veicolo sia impiegato a scopo ufficiale o esclusivamente dal beneficiario;

  4. il carburante sia acquistato presso una stazione di rifornimento designata dalla Direzione generale delle dogane.

Art. 28 Procedura

Le carte carburante vanno chieste ai competenti uffici di emissione designati dalla Direzione generale delle dogane.

Il richiedente s’impegna su modulo ufficiale a utilizzare il carburante secondo l’articolo 27 lettere b e c.

La carta carburante dev’essere restituita immediatamente all’ufficio di emissione se:

  1. il veicolo menzionatovi è alienato;

  2. il beneficiario perde il diritto all’esenzione.

La Direzione generale delle dogane fissa la procedura applicabile all’olio da riscaldamento extra leggero.

Sezione 2 Altre esenzioni

Art. 29 Campioni

Sono considerati esenti da imposta i campioni per l’esecuzione di analisi, privi di valore intrinseco a causa della loro irrilevanza, destinati all’analisi di qualità, composizione e proprietà della merce.

Art. 30 Merci andate perse

La persona soggetta all’imposta chiede per scritto alla Direzione generale delle dogane l’esenzione giusta l’articolo 17 capoverso1 lettera c della legge.

La domanda deve contenere le conclusioni, la loro motivazione con l’indicazione dei mezzi di prova e dei giustificativi nonché la firma del richiedente. I mezzi di prova e i giustificativi devono essere allegati.

La Direzione generale delle dogane può effettuare chiarimenti per accertare le fattispecie. Il richiedente è tenuto a collaborare nell’ambito dell’accertamento della fattispecie.

Art. 31 Energia industriale

L’energia industriale esente da imposta comprende l’energia utilizzata per la produzione delle merci assoggettate alla legge e quella per l’esercizio della raffineria, a eccezione dei carburanti utilizzati per i veicoli.

Art. 32 Perdite di fabbricazione

È esonerato dall’imposta come perdita di fabbricazione al massimo l’1 per cento della quantità di greggio trattato nelle raffinerie di petrolio.

Art. 33 Rifornimento di aeromobili

I carburanti acquistati negli aerodromi doganali a tenore dell’articolo 22 della legge del 18 marzo 200516 sulle dogane destinati al rifornimento di aeromobili impiegati nel traffico di linea sono esenti da imposta, sempre che siano utilizzati:17

  1. per voli secondo orario a destinazione dell’estero;

  2. 18 per voli tra aerodromi svizzeri che permettono la corrispondenza con un volo secondo orario in provenienza dall’estero o a destinazione dell’estero;

  3. per voli tra aerodromi svizzeri, necessari al fine della revisione o della manutenzione dell’aeromobile o ai fini del suo impiego per un volo secondo orario a destinazione dell’estero (voli di collaudo);

Nuovo testo giusta il n. 29 dell’all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 ago. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 3521).

  1. per voli scuola o voli di prova;

  2. per la prova al suolo di motori.

I carburanti acquistati negli aerodromi doganali per rifornire altri aeromobili sono esenti da imposta, se

  1. sono acquistati prima del loro decollo per un volo diretto a destinazione dell’estero;

  2. con il volo sono trasportate persone o merci verso controprestazione oppure sono fornite prestazioni di servizio; e

  3. per il volo si dispone di un’autorizzazione d’esercizio o di un’autorizzazione per scuole di pilotaggio.19 3 Trattandosi di aeromobili esteri, i capoversi1 e 2 sono applicabili unicamente se lo Stato estero accorda la reciprocità.

Il petrolio per aeromobili destinato al rifornimento di aeromobili esteri in correlazione con lavori di manutenzione, di riparazione e di trasformazione in officine svizzere indi involo a destinazione dell’estero è esente da imposta. Il petrolio per aeromobili utilizzato nei test di reattori sul banco di prova beneficia di un’agevolazione fiscale; il Dipartimento fissa l’aliquota d’imposta.20

Sono considerati voli a destinazione dell’estero solo quelli in cui l’aeromobile sosta sull’area di stazionamento dell’aerodromo estero.

Il Dipartimento decide in merito alla procedura da applicare per l’esenzione dall’imposta.21

Art. 34 Carburanti

I carburanti importati nel serbatoio di un veicolo sono esenti da imposta:

  1. trattandosi di aeromobili, sempre che restino a bordo;

  2. trattandosi di altri veicoli, sempre che si trovino nei serbatoi incorporati e allacciati al motore e che vengano consumati direttamente con il medesimo veicolo, ma sino a 400 litri al massimo per autoveicolo pesante immatricolato in Svizzera e purché quest’ultimo sia stato rifornito all’estero in correlazione con un trasporto transfrontaliero.22 2 I carburanti importati nei bidoni di scorta di un veicolo sono esenti da imposta sino 25 litri al massimo.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005

Introdotto dal n. I dell’O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3135).

Introdotto dal n. I dell’O del3 lug. 2002 (RU 2002 2084).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005

Art. 35 Impianti pilota e impianti di dimostrazione

I carburanti estratti da materie prime rinnovabili in impianti pilota e impianti di dimostrazione sono esenti da imposta.

Sono considerati carburanti estratti da materie prime rinnovabili solo quelli ottenuti da vettori energetici di origine vegetale o biomassa; sempreché ciò è indispensabile per la loro fabbricazione, essi possono contenere una quota molto esigua di vettori energetici estratti da fonti non rinnovabili.

Sono considerati impianti pilota e impianti di dimostrazione quelli il cui esercizio corrisponde alla politica energetica e ambientale della Confederazione, nei quali sono ottenuti annualmente al massimo5 milioni di litri di equivalente diesel, e che:23

  1. servono a sperimentare sistemi e permettono di raccogliere nuovi dati scientifici o tecnici; oppure

  2. servono ai sondaggi di mercato permettendo soprattutto di valutare l’impatto economico di un’eventuale introduzione sul mercato.

Su richiesta, il Dipartimento statuisce in merito all’esenzione fiscale. Esso la revoca quando le relative condizioni non sono più adempite.

Se più impianti perseguono lo stesso obiettivo secondo il capoverso3 lettere a o b e la produzione totale eccede 20 milioni di litri di equivalente diesel, il Dipartimento esonera proporzionatamente dall’imposta i vari richiedenti.24

Capitolo 4 Riscossione dell’imposta

Sezione 1 Dichiarazione fiscale

Art. 36 Forma

La dichiarazione fiscale s’effettua:

  1. per scritto; oppure

  2. mediante elaborazione elettronica dei dati, nella forma prescritta dalla Direzione generale delle dogane.

La Direzione generale delle dogane può prescrivere la dichiarazione fiscale computerizzata, in particolare per la dichiarazione fiscale periodica.

Art. 37 Contenuto

La dichiarazione fiscale scritta è stesa su modulo ufficiale, debitamente riempito e firmato dalla persona soggetta all’imposta. Essa può essere inoltrata anche sotto forma di lettera, sempre che quest’ultima contenga tutti i dati secondo il modulo ufficiale.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005

La dichiarazione fiscale computerizzata deve contenere tutti i dati richiesti per una dichiarazione fiscale scritta.

Art. 38 Dichiarazione fiscale all’atto dell’importazione

All’atto dell’importazione, la dichiarazione doganale stesa secondo le istruzioni della Direzione generale delle dogane funge da dichiarazione fiscale.

Occorre in particolare menzionare se la merce è dichiarata provvisoriamente oppure definitivamente.

Art. 39 Autorizzazione per la dichiarazione fiscale periodica

Chi importa professionalmente merci assoggettate alla legge può presentare alla Direzione generale delle dogane una domanda scritta per l’ottenimento di un’autorizzazione per la dichiarazione fiscale periodica.

La Direzione generale delle dogane rilascia l’autorizzazione se il richiedente ha prestato una garanzia per l’imposta e gli altri tributi. L’autorizzazione non è trasmissibile.

I depositari autorizzati non necessitano dell’autorizzazione per la dichiarazione fiscale periodica.

Art. 40 Estinzione dell’autorizzazione fiscale periodica

L’importatore che rinuncia all’autorizzazione per la dichiarazione fiscale periodica deve comunicarlo per scritto, con tre mesi d’anticipo, alla Direzione generale delle dogane; la rinuncia prende effetto a fine mese.

L’autorizzazione per la dichiarazione fiscale periodica si estingue:

  1. con la liquidazione della persona giuridica o il decesso del titolare dell’autorizzazione;

  2. con la dichiarazione di fallimento del titolare dell’autorizzazione.

Art. 41 Procedura in caso di dichiarazione fiscale periodica

La persona assoggettata all’imposta deve presentare la dichiarazione fiscale periodica entro il 12° giorno del mese che segue il giorno in cui sorge il credito fiscale.

La dichiarazione fiscale dev’essere presentata nella forma prescritta e menzionare i dati relativi alle quantità totali, per genere di merce (voce della tariffa doganale, numero statistico) e per aliquota d’imposta, separatamente per:

  1. le dichiarazioni fiscali provvisorie;

  2. ogni deposito autorizzato, e

  3. i depositi di scorte obbligatorie all’esterno di raffinerie e punti franchi.

Se le aliquote d’imposta cambiano, devono essere presentate delle dichiarazioni fiscali separate per i periodi che precedono e seguono il cambiamento.

Art. 42 Altre dichiarazioni fiscali

Per i crediti fiscali giusta l’articolo 4 capoverso 2 della legge, la persona assoggettata all’imposta deve presentare la dichiarazione fiscale entro il giorno feriale che segue quello in cui sorge il credito fiscale.

Per le forniture nell’ambito delle relazioni diplomatiche e consolari nonché per i carburanti destinati al rifornimento di aeromobili, la persona soggetta all’imposta deve presentare la dichiarazione fiscale entro il 20° giorno del mese che segue il giorno della fornitura.

Sezione 2 Pagamento dell’imposta

Art. 43 Calcolo dell’imposta

Per il calcolo dell’imposta fanno stato il genere, la quantità e lo stato della merce al momento in cui sorge il credito fiscale.

Per le merci in raffineria o punto franco tale momento è quello in cui la merce defluisce dal dispositivo di misurazione.

Art. 44 Imposizione

Se l’imposta è fissata definitivamente dall’ufficio doganale all’atto dell’importazione, l’imposizione e il pagamento si fondano sulla legislazione doganale.

Trattandosi di una dichiarazione fiscale periodica, la persona assoggettata determina spontaneamente l’imposta e la paga conformemente all’articolo 22 capoverso 2 della legge.

Trattandosi di una dichiarazione fiscale secondo l’articolo 42 capoverso1, l’imposta è determinata dall’autorità fiscale; il termine di pagamento è di 30 giorni.

Per ogni altra imposizione, il termine di pagamento decorre sino al 15° giorno del mese che segue il giorno in cui l’imposta diventa esigibile.

Art. 45 Condono dell’imposta

Le domande di condono dell’imposta devono essere inoltrate per scritto alla Direzione generale delle dogane.

La domanda deve contenere le conclusioni, la loro motivazione con l’indicazione dei mezzi di prova e dei giustificativi nonché la firma del richiedente. I mezzi di prova e i giustificativi devono essere allegati.

La Direzione generale delle dogane può effettuare chiarimenti per accertare la fattispecie. Il richiedente è tenuto a collaborare all’accertamento dei fatti.

La Direzione generale delle dogane statuisce in merito al condono dell’imposta.

Capitolo 5 Restituzione dell’imposta

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 46 Obbligo di custodia e onere della prova25

Il beneficiario custodisce durante cinque anni tutti i documenti importanti al fine dell’agevolazione fiscale e, a richiesta, li presenta all’autorità fiscale.

La restituzione non è concessa se il beneficiario dell’agevolazione non può comprovare nel modo prescritto quali quantità di carburante ha utilizzato per scopi fruenti dell’agevolazione.26

Art. 47 Importi esigui

Gli importi inferiori a 100 franchi non sono restituiti.

Art. 48 Perenzione del diritto alla restituzione

Eccettuati i casi di cui all’articolo 18 capoverso1 della legge, le domande di restituzione devono essere presentate entro tre mesi dalla fine dell’anno d’esercizio.

Per le merci consumate più di due anni prima dell’inoltro della domanda non esiste più nessun diritto alla restituzione dell’imposta.

In singoli casi, la Direzione generale delle dogane può prevedere la restituzione dell’imposta anche per merci consumate anteriormente se il richiedente non ha osservato, senza sua colpa, il termine o se il pagamento dell’imposta costituisce un rigore inaccettabile.

Sezione 2 Restituzione dell’imposta alle imprese di trasporto concessionarie

Art. 49 Genere e portata

L’imposta è restituita alle imprese di trasporto concessionarie; l’importo della restituzione è calcolato in base alla differenza tra l’aliquota normale e l’aliquota ridotta nonché sulle quantità consumate.

Il Dipartimento determina per quali corse è concessa la restituzione e fissa le aliquote d’imposta ridotte. Determina parimenti quali sono i veicoli ai quali, per motivi ecologici, viene concessa soltanto una restituzione ridotta.27

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del3 lug. 2002 (RU 2002 2084).

Introdotto dal n. I dell’O del3 lug. 2002 (RU 2002 2084).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 set. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3925).

Art. 50 Condizioni materiali

L’impresa di trasporto deve comprovare quali quantità di carburante ha utilizzato per scopi fruenti dell’agevolazione fiscale; essa deve effettuare a tal riguardo i rilevamenti del consumo (controlli del consumo).

I controlli del consumo devono:

  1. essere tenuti per genere di carburante e nella forma prescritta dalla Direzione generale delle dogane;

  2. menzionare separatamente le quantità utilizzate a scopi fruenti dell’agevolazione e quelle utilizzate ad altri scopi;

  3. contenere almeno i seguenti dati: 1. il numero di litri e la data del rifornimento, 2. la cifra segnata dal contachilometri o dal contatore delle ore di funzionamento al momento del rifornimento, e 3. la quantità di chilometri percorsi o di ore di funzionamento.

Per ogni genere di merce, l’impresa di trasporto deve registrare le entrate e le uscite nonché le scorte; quest’ultime devono essere misurate alla fine di ogni periodo di restituzione.

Art. 51 Condizioni formali

Le domande di restituzione devono essere inoltrate su modulo ufficiale alla Direzione generale delle dogane.

Esse vertono sul consumo durante un periodo di un mese sino a dodici mesi.

Sezione 3 Restituzione dell’imposta per gli idrocarburi gassosi

Art. 52 Impianti

Le disposizioni della presente sezione sono applicabili unicamente se gli impianti di travaso del carburante e quelli per il recupero di idrocarburi liquidi gassosi provenienti dal travaso di carburante sono conformi alle disposizioni dell’ordinanza del 16 dicembre 198528 contro l’inquinamento atmosferico.

Art. 53 Condizioni per la restituzione

Per beneficiare della restituzione devono essere adempite le seguenti condizioni:

  1. la benzina deve essere stata caricata in autocisterne o carri cisterna;

  2. la benzina deve essere stata tassata;

  1. gli idrocarburi gassosi provenienti dalle autocisterne e dai carri cisterna devono essere trasportati all’impianto di recupero;

  2. il recupero dev’essere garantito.

Art. 54 Calcolo dell’importo della restituzione

L’importo della restituzione è calcolato indipendentemente dal tipo di impianto, secondo aliquote normalizzate fisse, in base al volume di carico.

Il Dipartimento fissa le norme.

Art. 55 Procedura di restituzione

Il depositario autorizzato presenta per scritto la domanda di restituzione alla Direzione generale delle dogane, unitamente alla dichiarazione fiscale periodica. Nella dichiarazione fiscale egli deduce dal volume imponibile la quantità fruente della restituzione.

Se il recupero durante l’operazione di carico non è garantito, non sarà concessa nessuna restituzione.

Art. 56 Obbligo di tenere un controllo

Il depositario autorizzato tiene un controllo delle ore di funzionamento dell’impianto di recupero all’intenzione dell’autorità fiscale.

Sezione 4 Restituzione dell’imposta per le merci nuovamente immesse

in un deposito autorizzato

Art. 57

Il depositario autorizzato chiede per scritto alla Direzione generale delle dogane la restituzione giusta l’articolo 18 capoverso1 lettera b della legge. Egli allega alla domanda i mezzi di prova, in particolare quelli concernenti l’uscita dal deposito, l’imposizione e la reimmissione della merce nel deposito autorizzato.

Sezione 5 Restituzione dell’imposta all’agricoltura

Art. 58 Genere e portata

È restituita l’imposta sulla quantità di carburante che è utilizzata in media in condizioni normali per unità di superficie e genere di coltura (consumo secondo norma).29

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del5 lug. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007

L’imposta è restituita ai gestori di aziende agricole; l’importo della restituzione è calcolato in base alla differenza tra l’aliquota normale e l’aliquota ridotta nonché sul consumo secondo norma.

Il Dipartimento fissa le norme; esso tiene conto a tal fine dei seguenti tipi d’attività e generi di trasporto:

  1. lavori campestri;

  2. lavori forestali;

  3. lavori eseguiti nella fattoria;

  4. trasporti dalla fattoria ai campi e viceversa;

  5. trasporti di legname dalla foresta a una strada accessibile agli autocarri che provvedono al trasporto.

Il Dipartimento fissa le aliquote d’imposta ridotte.30

Art. 59 Procedura di restituzione

Le domande di restituzione devono essere inoltrate su modulo ufficiale alla Direzione generale delle dogane.31

Esse vertono sull’anno civile trascorso.

Art. 6032

Sezione 6 Restituzione dell’imposta alla silvicoltura

Art. 61 Genere e portata

È restituita l’imposta sulla quantità di carburante che è utilizzata in media in condizioni normali per abbattere, approntare o trasportare un metro cubo di legname oppure per lavorare un ettaro di bosco o di vivaio per piante forestali, tenendo conto delle macchine e dei veicoli utilizzati (consumo secondo norma).

L’imposta è restituita alle aziende forestali; l’importo della restituzione è calcolato in base alla differenza tra l’aliquota normale e l’aliquota ridotta nonché sul consumo secondo norma.

Il Dipartimento fissa le norme; esso tiene conto a tal fine dei seguenti tipi d’attività e generi di trasporto:

a. lavori di piantagione e di cura delle piante;

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del5 lug. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del5 lug. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007

  1. lavori di abbattimento del legname;

  2. trasporti di legname sino a una strada accessibile agli autocarri che provvedono al trasporto;

  3. trasporti nelle foreste, sino al posto di lavoro, di operai, materiale e macchine con veicoli per terreno vario e trattori.

Il Dipartimento stabilisce per quali veicoli e macchine è accordata la restituzione e fissa le aliquote d’imposta ridotte.

Art. 62 Procedura di restituzione

Le domande di restituzione devono essere inoltrate su modulo ufficiale alla Direzione generale delle dogane.

Esse vertono sull’anno civile trascorso o sull’anno forestale; fa stato la situazione aziendale dell’ultimo giorno del sesto mese.

Sezione 7 Restituzione dell’imposta ai pescatori professionali

Art. 63 Genere e portata

L’imposta è restituita ai pescatori professionali; l’importo della restituzione è calcolato in base alla differenza tra l’aliquota normale e l’aliquota ridotta, nonché sulla quantità consumata.

Il Dipartimento fissa le aliquote d’imposta ridotte.

Art. 64 Condizioni materiali

Il beneficiario deve essere titolare di una patente cantonale di pescatore professionale.

Egli deve aver utilizzato il carburante per la propulsione di pescherecci utilizzati per la pesca.

Egli deve comprovare quali quantità di carburante ha utilizzato per scopi fruenti dell’agevolazione fiscale; deve effettuare a tal riguardo i rilevamenti del consumo (controlli del consumo).

I controlli del consumo devono:

  1. essere tenuti per genere di carburante e nella forma prescritta dalla Direzione generale delle dogane;

  2. menzionare separatamente le quantità utilizzate a scopi fruenti dell’agevolazione fiscale e quelle utilizzate ad altri scopi;

c. contenere almeno i seguenti dati: 1. il numero di litri e la data del rifornimento, 2. per i veicoli stradali: la cifra segnata dal contachilometri al momento di ogni rifornimento, e 3. le scorte misurate alla fine del periodo di restituzione.

Art. 65 Condizioni formali

Le domande di restituzione devono essere inoltrate alla Direzione generale delle dogane.

Esse vertono sul consumo durante l’anno di pesca trascorso.

Sezione 8 Altre restituzioni dell’imposta

Art. 66

Chiunque utilizza merci, per le quali il Dipartimento prevede la restituzione dell’imposta a tenore dell’articolo 18 capoverso3 della legge o dell’articolo 22 capoverso 2 della presente ordinanza, deve comprovare le quantità che sono state utilizzate per scopi fruenti di agevolazioni fiscali; a tal fine egli deve effettuare dei rilevamenti (controlli del consumo) su le entrate, le uscite, il consumo e le scorte in deposito.33

Le domande di restituzione devono essere inoltrate alla Direzione generale delle dogane. Esse vertono sul consumo o l’impiego di merci durante un periodo di un mese sino a dodici mesi.

La Direzione generale prescrive la forma dei controlli del consumo e delle domande di restituzione.

Capitolo 6 Depositi autorizzati

Sezione 1 Definizioni

Art. 67 Raffinerie di olio di petrolio

Le raffinerie di olio di petrolio sono stabilimenti nei quali sono trasformate le merci della voce 2709 della tariffa doganale e in cui possono essere depositate merci non imponibili assoggettate alla legge.

Art. 68 Stabilimenti di fabbricazione

Gli stabilimenti di fabbricazione sono stabilimenti nei quali sono estratte o prodotte merci subordinate alla legge, ma che non sono raffinerie di olio di petrolio.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del3 lug. 2002 (RU 2002 2084).

Non sono considerate fabbricazione né estrazione:

  1. la miscelatura di merci fuori dei depositi autorizzati, sempre che sia già stata riscossa l’imposta sulle singole componenti;

  2. l’aggiunzione di additivi alle merci;

  3. l’essiccazione o la semplice pulitura meccanica di oli minerali prima del primo impiego;

  4. il ricupero o la preparazione di prodotti di oli minerali tassati, sempre che l’imposta riscossa non sia inferiore a quella cui sarebbe assoggettato l’olio minerale ricuperato o preparato;

  5. il ricupero di carburanti liquidi da idrocarburi gassosi provenienti dal travaso di carburanti.

Art. 69 Punti franchi

I punti franchi sono depositi cisterna e depositi di gas naturale nei quali i commercianti depositano, a tempo indeterminato e in esenzione da imposta, merci subordinate alla legge.

Sezione 2 Esigenze tecniche cui devono soddisfare i depositi autorizzati

Art. 70 Esigenze cui devono soddisfare le raffinerie di olio di petrolio e i punti franchi

Le raffinerie di olio di petrolio e i punti franchi devono essere architettonicamente delimitati; essi comprendono in particolare:

  1. i terminali delle condotte, inclusi i dispositivi di misurazione;

  2. le stazioni per il travaso;

  3. i serbatoi di stoccaggio;

  4. i depositi per merci non imponibili;

  5. il sistema di condotte, incluse le pompe e i dispositivi di misurazione;

  6. le stazioni di carico, tuttavia senza l’impianto (cisterna inclusa) per la distribuzione di carburanti a scopo di rifornimento di veicoli e macchine nonché di combustibili per uso proprio;

  7. l’impianto di raffinazione.

I serbatoi di stoccaggio, anche mobili, devono:

  1. essere misurati e calibrati;

  2. recare in un punto ben visibile un contrassegno individuale ai fini dell’identificazione;

c. essere costruiti in modo da consentire lo stoccaggio separato di diversi generi di merci.

Le condotte per l’afflusso di merci sono provviste di un dispositivo di misurazione all’entrata del deposito.

Il sistema di condotte deve soddisfare le seguenti esigenze:

  1. deve essere concepito in modo da escludere la mescolanza di diversi generi di merci;

  2. le condotte alle stazioni di carico devono essere munite di dispositivi di misurazione e contrassegnate con i nomi dei rispettivi prodotti;

  3. il prelievo di merci eludendo i dispositivi di misurazione non dev’essere possibile.

I dispositivi di misurazione delle stazioni di carico devono essere costituiti da contatori volumetrici con compensatori della temperatura; i contatori devono essere allacciati al sistema informatico. In caso di guasto a tale sistema, i dati devono poter essere elaborati manualmente.

La Direzione generale delle dogane può:

  1. rinunciare in singoli casi a determinate esigenze o accordare dei periodi di transizione per il loro adempimento, sempre che sia garantita la sicurezza fiscale;

  2. autorizzare a non utilizzare compensatori di temperatura, ma a misurare la temperatura del prodotto defluente e a convertire automaticamente il volume, in litri a 15°C, mediante il sistema informatico.

Art. 71 Esigenze cui devono soddisfare gli stabilimenti di fabbricazione

Fanno parte dello stabilimento di fabbricazione gli impianti per la fabbricazione o l’estrazione di merci contemplate dalla legge nonché le aree di deposito per i materiali di partenza e i prodotti finiti, ma non le altre parti dello stabilimento.

Lo stabilimento dev’essere disposto in modo da permettere la sorveglianza della fabbricazione o dell’estrazione sino al momento della spedizione delle merci.

La Direzione generale delle dogane determina nei singoli casi le esigenze necessarie a garantire la sicurezza fiscale.

Sezione 3 Autorizzazione che conferisce lo statuto del deposito autorizzato

Art. 72 Domanda

La domanda che conferisce lo statuto di deposito autorizzato deve essere presentata alla Direzione generale delle dogane.

Alla domanda devono essere allegati tutti i documenti importanti ai fini della valutazione, in particolare:

  1. l’estratto del registro di commercio;

  2. la descrizione dello stabilimento o del deposito;

  3. per le raffinerie di olio di petrolio e i punti franchi: 1. i piani generali, 2. i piani dei serbatoi di stoccaggio, 3. i piani del sistema di condotte;

  4. per gli stabilimenti di fabbricazione: 1. la presentazione schematica degli impianti, 2. la descrizione del procedimento di fabbricazione, 3. la designazione delle materie prime e dei prodotti da fabbricare a tenore dell’articolo 2 della legge, 4. la designazione dei sottoprodotti e dei residui.

Art. 73 Concessione dell’autorizzazione

La Direzione generale delle dogane rilascia l’autorizzazione che conferisce lo statuto di deposito autorizzato se:

  1. sono soddisfatte le esigenze (art. 70 e 71);

  2. è garantita la sicurezza fiscale;

  3. sono state prestate le adeguate garanzie per l’imposta e gli altri tributi.

L’autorizzazione non è trasmissibile.

In merito alla domanda è statuito mediante decisione scritta.

Art. 74 Cambiamenti nei depositi autorizzati

I depositari autorizzati comunicano alla Direzione generale delle dogane i cambiamenti che intendono apportare alle costruzioni e agli impianti autorizzati.

Sempre che la sicurezza fiscale sia pregiudicata, la Direzione generale delle dogane può esigere la modificazione del progetto.

Art. 75 Rinuncia all’autorizzazione

Se il depositario autorizzato rinuncia all’autorizzazione, lo deve comunicare per scritto alla Direzione generale delle dogane con tre mesi di anticipo. Lo stesso vale anche per il depositario che rinuncia all’autorizzazione per una parte del deposito.

La rinuncia diventa effettiva alla fine del mese.

Durante un periodo di attesa di un anno il depositario che rinuncia all’autorizzazione non può beneficiare di un’altra autorizzazione per lo stesso luogo. Il periodo di attesa decorre a contare dal giorno in cui la rinuncia è diventata effettiva.

Art. 76 Estinzione dell’autorizzazione

La revoca dell’autorizzazione giusta l’articolo28 capoverso 4 della legge è oggetto di una decisione della Direzione generale delle dogane.

L’autorizzazione si estingue inoltre:

  1. con la consegna a terzi del deposito autorizzato;

  2. in seguito allo scioglimento della persona giuridica o al decesso del depositario autorizzato;

  3. con l’apertura della procedura di fallimento nei confronti del depositario autorizzato.

Art. 77 Insorgere del credito fiscale in caso di estinzione dell’autorizzazione

Il credito fiscale sorge nel momento in cui si estingue l’autorizzazione che conferisce lo statuto di deposito autorizzato.

Sezione 4 Sorveglianza dei depositi autorizzati

Art. 78 Depositi soggetti a sorveglianza

La Direzione generale delle dogane designa i depositi autorizzati soggetti a sorveglianza.

Art. 79 Obblighi del depositario autorizzato

Il titolare di un deposito autorizzato soggetto a sorveglianza mette gratuitamente a disposizione:

  1. i locali e gli impianti necessari all’esecuzione della sorveglianza unitamente alle infrastrutture per il riscaldamento, l’illuminazione e l’acqua;

  2. il personale necessario, idoneo per cooperare alla sorveglianza.

Sezione 5 Contabilità merci e obbligo di notifica

Art. 80 Contabilità merci

Per tutte le merci, i depositari autorizzati devono registrare:

  1. le entrate;

  2. le uscite, inclusi il consumo proprio, le perdite di fabbricazione, l’energia industriale, i gas bruciati dalla fiaccola di segnalazione, i campioni per l’esecuzione di analisi, i fondi di serbatoi;

  3. della fabbricazione, dell’estrazione o della produzione;

  4. delle scorte.

La registrazione deve contenere i seguenti dati:

  1. la data, la quantità e il genere della merce per ogni procedimento;

  2. 34 per il trasporto di merci non tassate: il numero del bollettino di scorta, la provenienza e la destinazione, il numero dell’imposizione doganale in caso di importazioni dirette sotto vigilanza doganale (art. 104);

  3. la registrazione contabile conclusiva.

La contabilità merci deve:

  1. essere tenuta con un sistema informatico;

  2. essere tenuta in litri a 15°C per le merci con base di calcolo espressa in volume;

  3. essere tenuta in chilogrammi per le merci con base di calcolo fondata sulla massa;

  4. essere aggiornata costantemente e chiusa alla fine di ogni mese civile;

  5. attestare cronologicamente i movimenti di merci alla data dell’entrata e dell’uscita effettive;

  6. essere conservata per 10 anni unitamente ai rispettivi documenti giustificativi.

In casi debitamente motivati, la Direzione generale delle dogane può autorizzare la tenuta di una contabilità merci non informatizzata.

Art. 81 Scorte e inventario

Alla fine di ogni mese civile bisogna misurare le scorte nei serbatoi di stoccaggio e inventariare in modo adeguato le altre scorte in deposito.

Le quantità mancanti e le eccedenze vanno registrate e comprovate.

La contabilità merci è aperta periodicamente, tuttavia almeno il 1° gennaio, con le scorte inventariate a tenore del capoverso1.

La Direzione generale delle dogane decide circa la riscossione dell’imposta sulle quantità mancanti.

Art. 82 Rapporti

I depositari autorizzati notificano entro il 12° giorno del mese successivo i risultati mensili della contabilità merci secondo le istruzioni della Direzione generale delle dogane.

I rapporti devono:

a. essere redatti e trasmessi con un sistema informatico;

Nuovo testo giusta il n. 29 dell’all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal

  1. contenere tutti i dati necessari alla verifica della tassazione e al controllo fiscale, in particolare alla sorveglianza del traffico delle merci non tassate e all’esecuzione di provvedimenti relativi all’approvvigionamento economico del Paese (art. 7 dell’O del6 lug. 198335 concernente la costituzione di scorte obbligatorie di carburanti e combustibili liquidi) nonché alla stesura delle statistiche;

  2. comprendere i dati concernenti il mese civile trascorso.

In casi debitamente motivati, la Direzione generale delle dogane può autorizzare la stesura e la trasmissione non informatizzata del rapporto.

Art. 83 Ditte depositarie

Le ditte depositarie che per conto e sotto la responsabilità dei depositari autorizzati si assumono i compiti contemplati dalla presente sezione, redigono la contabilità merci e i rapporti separatamente per ogni depositario.

Sezione 6 Scorte obbligatorie depositate all’esterno di raffinerie di olio di petrolio

e punti franchi

Art. 84 Principio

Le scorte obbligatorie non imponibili di carburanti e di olio da riscaldamento extra leggero colorato e marcato possono essere depositate, sotto sorveglianza della Carbura, all’esterno di raffinerie di olio di petrolio e punti franchi.

Art. 85 Credito fiscale e obbligo fiscale

Il credito fiscale sorge nel momento in cui le merci depositate a tenore dell’articolo

sono liberate dallo statuto di scorte obbligatorie, al più tardi però prima della loro uscita dal deposito.

Sono soggetti all’obbligo fiscale i depositari autorizzati di scorte obbligatorie; essi consegnano periodicamente una dichiarazione fiscale definitiva.

Art. 86 Istruzioni per la Carbura

Previa consultazione con la Carbura, la Direzione generale delle dogane emana istruzioni concernenti l’esecuzione della legislazione sull’imposizione degli oli minerali. Essa disciplina in particolare le procedure amministrative e le esigenze tecniche cui devono soddisfare le infrastrutture dei depositi.

Art. 8736

Art. 88 Divieto d’esportazione

L’esportazione di merci non imponibili depositate come scorte obbligatorie all’esterno di raffinerie e punti franchi è vietata.

Capitolo 7 Colorazione e marcatura dell’olio da riscaldamento

Sezione 1 Sostanze per la marcatura e la colorazione

Art. 89 Obblighi del depositario autorizzato e dell’importatore

Prima che sorga il credito fiscale, i depositari autorizzati colorano e marcano l’olio da riscaldamento extra leggero conformemente alle disposizioni dell’articolo 90.

Prima che sorga il credito fiscale, gli importatori colorano e marcano, secondo le disposizioni dell’articolo 90, l’olio da riscaldamento extra leggero importato, sempre che ciò non sia avvenuto prima dell’importazione.

Art. 90 Sostanze e rapporti di miscelatura

Per 1000 litri a 15°C l’olio da riscaldamento extra leggero deve contenere, ben amalgamato, almeno:

  1. 4,2 9 N-etil-1-4(4-fenilazofenilazo)naftil-2-ammina, o 5,5 g N-(2-etilesil)-1-[[2-metil-4-[(2-metilfenil)fenil]azo]fenil]azo]naftil-2- ammina, o 6,3 g N-(tridecil)-1-[[2-metil-4-[(2-metilfenil)fenil]azo]fenil]azo]naftil-2- ammina, o una miscela dal potere colorante equivalente composta di tali coloranti; e

  2. 37 6,0 g N-etil-N-[2-(1-isobutossietossi)etil]-4-(fenilazo)anilina.

...38

Art. 91 Miscelature all’atto del travaso dai mezzi di trasporto

È vietato mescolare olio da riscaldamento extra leggero e altri oli minerali trasportati in diversi compartimenti dello stesso veicolo.

All’atto del travaso sono tollerate le miscelature con le quantità rimaste nelle condotte, nelle armature e nel tubo di travaso, o in una di queste parti, sempre che non ne derivi un vantaggio fiscale.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del3 lug. 2002 (RU 2002 2084). Vedi anche le disp. trans. alla fine di questo testo.

Se nelle condotte, nelle armature e nel tubo di travaso o in una di tali parti si trova dell’olio da riscaldamento extra leggero, bisognerà risciacquare le relative parti.39

Se per la risciacquatura viene utilizzato carburante già assoggettato all’imposta, quest’ultima può essere restituita; l’importo della restituzione è calcolato in base alla differenza tra l’aliquota d’imposta per i carburanti e quella per i prodotti utilizzati ad altri scopi nonché secondo la quantità comprovatamente utilizzata. La procedura si fonda sull’articolo 66 capoversi 2 e 3.40

Art. 92 Miscelature nei depositi autorizzati

In un deposito autorizzato è vietato mescolare olio da riscaldamento extra leggero e altri oli minerali.

All’atto della manipolazione le miscelature inevitabili sono tollerate, sempre che:

  1. la percentuale dei generi di oli minerali aggiunti non superi lo 0,5 per cento vol. della miscela; e

  2. non ne derivi un vantaggio fiscale.

A richiesta, la Direzione generale delle dogane può ammettere che per la pulitura di condotte, serbatoi, altri impianti e mezzi di trasporto nei depositi autorizzati, l’olio da riscaldamento extra leggero sia mescolato alla quantità di altri oli minerali necessaria al risciacquo. Il depositario autorizzato registra gli oli minerali mescolati.

Sezione 2 Dispositivi per la colorazione e la marcatura

Art. 93 Definizioni

Sono considerati dispositivi per la colorazione e la marcatura:

  1. i dosatori ossia pompe o regolatori azionati da un dispositivo di misurazione che aggiungono al gasolio i coloranti e le sostanze per la marcatura (soluzioni) in una determinata proporzione;

  2. i miscelatori ossia dispositivi fissati ai serbatoi di deposito che, meccanicamente o pneumaticamente, mescolano i coloranti e le sostanze per la marcatura (soluzioni) al gasolio;

  3. gli ugelli di miscelatura e dispositivi analoghi ossia dispositivi fissati ai serbatoi di deposito che, mediante rotazione, mescolano i coloranti e le sostanze per la marcatura (soluzioni) al gasolio.

Art. 94 Domanda d’omologazione

La domanda d’omologazione dei dispositivi per la colorazione e la marcatura deve essere inoltrata per scritto alla Direzione generale delle dogane.

Introdotto dal n. I dell’O del3 lug. 2002 (RU 2002 2084).

Introdotto dal n. I dell’O del3 lug. 2002 (RU 2002 2084).

Alla domanda bisogna allegare una presentazione schematica e una descrizione precisa dei dispositivi per la colorazione e la marcatura nonché del loro funzionamento.

Art. 95 Omologazione dei dosatori

La Direzione generale delle dogane omologa i dosatori se:

  1. sono funzionali e possono essere fissati in un posto facilmente accessibile;

  2. non presentano dispositivi che possano interrompere od ostacolare il flusso della soluzione per la colorazione e marcatura durante il processo di colorazione e marcatura o di prelevare o deviare detta soluzione;

  3. sono provvisti d’un generatore d’impulsi accoppiato al dispositivo di misurazione dell’olio da riscaldamento extra leggero;

  4. sono muniti di dispositivi di controllo del deflusso o di dispositivi tecnici aventi la stessa funzione, che disinseriscono o bloccano le pompe e gli altri impianti per lo scarico, il carico o particolari misurazioni di olio da riscaldamento extra leggero, quando è interrotto il procedimento di colorazione e di marcatura; possono comprendere dispositivi che consentono la commutazione su un contatore utilizzato per un altro olio minerale (ad es. olio diesel) quando il processo di colorazione e di marcatura viene interrotto;

  5. sono muniti di dispositivi d’allarme acustici e ottici che indicano le anomalie del procedimento di colorazione e di marcatura;

  6. sono protetti contro interventi non autorizzati; per la sicurezza devono poter essere installate delle chiusure;

  7. permettono d’escludere la miscelatura di olio da riscaldamento extra leggero con oli da riscaldamento non colorati né marcati;

  8. garantiscono che anche nelle più piccole quantità di olio da riscaldamento extra leggero i coloranti e le sostanze per la marcatura siano presenti, uniformemente ripartite, nella proporzione prevista dall’articolo 90.

La Direzione generale delle dogane può rinunciare a singole esigenze, sempre che sia garantita la sicurezza fiscale.

L’omologazione è accordata per scritto. Essa è revocata se una delle esigenze di cui al capoverso1 non è più soddisfatta.

Lemodifiche che si intendono apportare ai dosatori omologati devono essere comunicate per scritto alla Direzione generale delle dogane e da essa autorizzate.

Art. 96 Omologazione di altri dispositivi per la colorazione e la marcatura

I miscelatori e gli ugelli di miscelatura nonché i dispositivi analoghi sono omologati dalla Direzione generale delle dogane, se garantiscono, in tempi adeguati, una distribuzione uniforme dei coloranti e delle sostanze per la marcatura in tutti gli strati del gasolio anche quando il serbatoio ha raggiunto il massimo livello di riempimento.

L’omologazione è concessa per scritto. Essa è revocata se una delle esigenze di cui al capoverso1 non è più soddisfatta.

Le modifiche che si intendono apportare a miscelatori, ugelli di miscelatura e dispositivi analoghi omologati devono essere comunicate per scritto alla Direzione generale delle dogane e da essa autorizzate.

Sezione 3 Autorizzazione per la colorazione e la marcatura

Art. 97 Domanda

I depositari autorizzati che intendono colorare e marcare il gasolio necessitano di un’autorizzazione rilasciata dalla Direzione generale delle dogane. La domanda dev’essere presentata al più tardi otto settimane prima dell’inizio della colorazione e della marcatura.

Alla domanda bisogna allegare:

  1. la presentazione dell’intero procedimento tecnico di colorazione e marcatura, inclusi i dispositivi previsti, come pure le sostanze per la colorazione e la marcatura (soluzioni);

  2. l’omologazione dei dispositivi per la colorazione e la marcatura con la dichiarazione del fornitore secondo cui detti dispositivi sono conformi all’omologazione;

  3. la presentazione dei dispositivi previsti per misurare le quantità di olio da riscaldamento extra leggero;

  4. la descrizione e il piano generale delle condotte, dei serbatoi, dei dispositivi per la colorazione e la marcatura nonché dei punti di rifornimento e di prelevamento; bisogna contrassegnare in particolare tutti i dispositivi mediante i quali il gasolio, l’olio da riscaldamento extra leggero e le soluzioni per la colorazione e la marcatura possono essere rispettivamente immessi nel deposito e tolti dallo stesso;

  5. la presentazione dei provvedimenti atti a proteggere i dispositivi per la colorazione e la marcatura e i rispettivi impianti contro interventi non autorizzati.

La Direzione generale delle dogane può esigere ulteriori informazioni, se lo reputa necessario per il rilascio dell’autorizzazione, oppure rinunciare a singole indicazioni, se le considera superflue per esaminare la domanda.

Il depositario autorizzato può autorizzare una ditta depositaria a presentare la domanda; quest’ultima può presentarla per ordine di più depositari autorizzati.

Art. 98 Condizioni per l’ottenimento dell’autorizzazione

La Direzione generale delle dogane autorizza i depositari autorizzati a effettuare la colorazione e la marcatura se:

a. i dispositivi per la colorazione e la marcatura sono omologati;

  1. i dispositivi per la colorazione e la marcatura sono concepiti, installati e utilizzati conformemente all’omologazione;

  2. i dispositivi per la colorazione e la marcatura nonché altre parti dell’impianto in cui è possibile influenzare il processo di colorazione e di marcatura sono protetti contro gli interventi non autorizzati;

  3. le condotte per l’olio da riscaldamento extra leggero sono munite, in punti ben visibili, di spie che consentono di verificare la natura del prodotto ivi contenuto;

  4. la miscelatura di olio da riscaldamento extra leggero con oli minerali non colorati né marcati è esclusa;

  5. non sussistono dubbi circa l’affidabilità fiscale del depositario autorizzato.

La Direzione generale delle dogane può:

  1. ammettere l’uso di chiusure della ditta invece di quelle ufficiali;

  2. rinunciare alle chiusure se è altrimenti garantito che il processo di colorazione e marcatura non può essere influenzato da persone non autorizzate;

  3. autorizzare, invece delle spie, altri dispositivi che consentono di verificare la natura del prodotto contenuto nelle condotte.

Il depositario autorizzato o la ditta depositaria incaricata comunica per scritto alla Direzione generale delle dogane, per approvazione, le modifiche che intende apportare agli impianti o al procedimento tecnico.

Art. 99 Revoca dell’autorizzazione

La Direzione generale delle dogane può revocare l’autorizzazione se una delle condizioni per l’ottenimento della stessa non è più adempita.

Art 100 Obblighi del titolare dell’autorizzazione

Il depositario autorizzato deve:

  1. sorvegliare la regolarità della colorazione e marcatura del gasolio;

  2. su richiesta della Direzione generale delle dogane, prelevare campioni di olio da riscaldamento extra leggero e verificarne la regolarità della colorazione e della marcatura;

  3. tenere un controllo di questi prelievi e dei risultati delle analisi;

  4. registrare entrata, consumo e scorta di coloranti e sostanze per la marcatura;

  5. comunicare immediatamente alla Direzione generale delle dogane i guasti agli impianti per la colorazione e la marcatura che hanno cagionato una colorazione o marcatura lacunosa.

In caso di guasti secondo il capoverso1 lettera e la Direzione generale delle dogane può:

  1. ordinare ulteriori misure di sorveglianza per garantire il buon funzionamento dell’esercizio;

  2. esigere che l’olio da riscaldamento extra leggero avente un tenore troppo basso di coloranti e sostanze per la marcatura sia ricolorato e rimarcato o aggiunto ad altro olio da riscaldamento extra leggero nel deposito autorizzato;

  3. rinunciare alla ricolorazione e alla rimarcatura e autorizzare l’uso come olio da riscaldamento extra leggero se per motivi economici tali procedimenti non sono adeguati, se si escludono vantaggi fiscali e la sicurezza fiscale è garantita.

Capitolo 8 Trasporto di merci non tassate

Art. 101 Bollettino di scorta

Per il trasporto di merci non tassate, i depositari autorizzati e gli importatori devono compilare un bollettino di scorta.

Le persone che compilano i bollettini di scorta conducono la merce intatta al deposito autorizzato o all’ufficio doganale menzionato nel bollettino di scorta, entro il termine previsto dall’articolo 103.

Il bollettino di scorta è compilato su modulo ufficiale della Direzione generale delle dogane. Vi si menzionano i dati seguenti:

  1. mittente, destinatario, deposito o ufficio doganale di destinazione, data della spedizione, numero d’ordine;

  2. mezzo di trasporto, genere di merce secondo tariffa sugli oli minerali, quantità (in litri a 15°C per le merci misurate secondo criteri volumetrici e in chilogrammi per le merci misurate secondo la massa);

  3. luogo, data e firma.

La Direzione generale delle dogane può autorizzare l’uso di documenti commerciali invece del modulo ufficiale, sempre che essi contengano i dati necessari, e prescrivere documenti doganali.

Art. 102 Procedura

La procedura che regge il trasporto di merci non tassate inizia:

  1. per merci importate, nel momento in cui l’ufficio doganale accetta il bollettino di scorta;

  2. per altre merci, nel momento in cui la merce lascia il deposito autorizzato e il bollettino di scorta è riempito integralmente e firmato.

La procedura termina:

a. per merci esportate, nel momento in cui l’ufficio doganale attesta l’esportazione nel bollettino di scorta;

b. per altre merci, nel momento in cui la merce giunge al deposito autorizzato e il suo arrivo è attestato nel bollettino di scorta e la quantità è regolarmente scritta nella contabilità merci.

L’immagazzinamento di carburanti e olio da riscaldamento extra leggero in un deposito di scorte obbligatorie fuori delle raffinerie di olio di petrolio e dei punti franchi è attestato dalla Carbura nel bollettino di scorta.41

Art. 103 Termini

La procedura dev’essere ultimata al più tardi dopo 30 giorni.

La Direzione generale delle dogane può fissare altri termini per casi speciali.

Art. 10442 Importazione diretta in depositi autorizzati

Le merci importate, condotte in un deposito autorizzato sotto vigilanza doganale, sono scritte nella contabilità merci al momento dell’immagazzinamento conformemente alle indicazioni nella dichiarazione doganale.

Art. 105 Irregolarità

Qualsiasi irregolarità in correlazione con il trasporto di merci non tassate dev’essere annunciata immediatamente dal depositario autorizzato alla Direzione generale delle dogane; quest’ultima decide in merito alla procedura ulteriore.

Se il depositario autorizzato accerta degli ammanchi all’atto del recapito di merci non tassate, deve attestarlo sul bollettino di scorta; egli iscrive nella sua contabilità merci la quantità effettivamente immagazzinata.

Per gli ammanchi, la Direzione generale delle dogane fissa l’importo d’imposta mediate decisione da notificare all’importatore o al depositario autorizzato allorché agisce in qualità di speditore.

Art. 106 Fornitura di merci non tassate a consumatori privilegiati

Per la fornitura di merci non tassate nell’ambito delle relazioni diplomatiche e consolari nonché di carburanti per il rifornimento di aeromobili, i depositari autorizzati che fungono da mittenti e gli importatori stendono un bollettino di scorta.

La procedura secondo il capoverso1:

  1. inizia nel momento di cui all’articolo 102 capoverso1;

  2. termina nel momento in cui l’autorità fiscale accetta la dichiarazione fiscale.

La procedura di trasporto dev’essere ultimata al più tardi dopo tre mesi.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005

Nuovo testo giusta il n. 29 dell’all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal

Capitolo 9 Disposizioni finali

Sezione 1 Disposizioni transitorie

Art. 107 Merci importate in franchigia di dazio o a un dazio di favore

Le persone assoggettate all’imposta devono presentare una dichiarazione fiscale alla Direzione generale delle dogane prima di cedere o di utilizzare le merci di cui agli articoli 44 e 45 della legge.

Art. 108 Merci in depositi autorizzati

Il giorno dell’entrata in vigore della legge, prima del primo movimento di merci, i depositari autorizzati devono misurare le scorte nei serbatoi di stoccaggio e accertare in modo appropriato le altre scorte; la contabilità merci dev’essere aperta con le scorte accertate.

Le merci che prima dell’entrata in vigore della legge sono state importate con una bolletta di cauzione secondo l’articolo 41 della legge del 1° ottobre 192543 sulle dogane e immagazzinate in un deposito autorizzato devono essere riprese nella contabilità merci. Il depositario autorizzato chiede lo scarico della bolletta di cauzione alla Direzione generale delle dogane.

Le merci depositate nei punti franchi considerati in un primo tempo territorio doganale estero (art. 2 cpv.3 della legge del 1 ott. 1925 sulle dogane) vanno sdoganate il giorno in cui il deposito acquisisce lo statuto di punto franco.

I depositari autorizzati presentano per scritto alla Direzione generale delle dogane le domande di restituzione giusta l’articolo46 capoverso 2 della legge. Vi allegano i mezzi di prova, in particolare quelli relativi al pagamento del dazio e all’immagazzinamento.

Art. 109 Merci in depositi di scorte obbligatorie all’esterno di raffinerie di olio di petrolio e punti franchi

Le merci che prima dell’entrata in vigore della legge sono state importate con bolletta di cauzione secondo l’articolo 41 della legge del 1° ottobre 192544 sulle dogane e immagazzinate all’esterno di raffinerie o punti franchi posti sotto vigilanza della Carbura devono essere riprese nella contabilità merci. La Carbura chiede lo scarico della bolletta di cauzione alla Direzione generale delle dogane.

[CS 6 475; RU 1956 639, 1959 1397 art. 11 n. III, 1973 644, 1974 1857 all. n. 7, 1980

Il giorno dell’entrata in vigore della legge, i depositari di scorte obbligatorie devono sdoganare i carburanti non sdoganati depositati all’esterno di raffinerie o punti franchi posti sotto vigilanza della Carbura e quest’ultima li deve notificare alla Direzione generale delle dogane.

Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, i depositari di scorte obbligatorie chiedono per scritto la restituzione dei tributi daziari sulle scorte sdoganate di olio da riscaldamento extra leggero, depositate all’esterno di raffinerie e punti franchi posti sotto vigilanza della Carbura. Quest’ultima notifica tali scorte alla Direzione generale delle dogane al momento dell’entrata in vigore della legge.

Art. 110 Altre merci all’esterno di depositi autorizzati

Per le merci di cui all’articolo46 capoverso1 della legge, le persone soggette all’imposta presentano una dichiarazione fiscale alla Direzione generale delle dogane entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Per le merci che prima dell’entrata in vigore della legge sono state importate con bolletta di cauzione secondo l’articolo 41 della legge del 1° ottobre 192545 sulle dogane e immagazzinate all’esterno di un deposito autorizzato, entro il termine di validità della bolletta di cauzione il titolare può chiedere alla Direzione generale delle dogane la sua sostituzione con un bollettino di scorta (art.32 della legge).

Art. 111 Olio da riscaldamento

Chiunque è assoggettato all’imposta in virtù dell’articolo 47 capoverso1 della legge deve presentare una dichiarazione fiscale alla Direzione generale delle dogane entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge.

La Direzione generale delle dogane può rinunciare temporaneamente alla riscossione posticipata per le scorte obbligatorie immagazzinate all’esterno di raffinerie e punti franchi posti sotto vigilanza dalla Carbura se:

  1. nessuna merce importata è immagazzinata nel medesimo serbatoio; e

  2. il gasolio è colorato o marcato nel serbatoio prima che insorga il credito fiscale.

La Carbura notifica alla Direzione generale delle dogane le scorte obbligatorie di olio da riscaldamento non colorato né marcato al momento dell’entrata in vigore della legge; i termini per la colorazione e la marcatura sono fissati dalla Direzione generale delle dogane d’intesa con la Carbura.

Se, nei casi di cui all’articolo 47 capoverso3 della legge, non è possibile rinunciare alla riscossione posticipata dell’imposta, la Direzione generale delle dogane stabilisce l’importo dell’imposta mediante decisione.

[CS 6 475; RU 1956 639, 1959 1397 art. 11 n. III, 1973 644, 1974 1857 all. n. 7, 1980

Sezione 2 Entrata in vigore

Art. 112

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1997.

Disposizione transitoria della modifica del 3 luglio 200246

La modifica dell’articolo 90 capoverso1 lettera b non è applicabile all’olio da riscaldamento extra leggero già immagazzinato in un deposito autorizzato il 1° agosto 2002.

Le sostanze per la colorazione e la marcatura già immagazzinate in un deposito autorizzato il 1° agosto 2002 possono essere utilizzate ulteriormente per la colorazione e la marcatura.

Appendice Abrogazione e modifica del diritto vigente 1. Sono abrogate:

  1. l’ordinanza del 20 dicembre 197247 concernente il trattamento doganale dell’olio minerale lavorato (ordinanza doganale sulle raffinerie);

  2. l’ordinanza del 9 agosto 197248 concernente le aliquote ponderali e la restituzione del sopraddazio sui carburanti.

2. L’ordinanza del 30 giugno 199349 sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali è modificata come segue:

Allegato ...

3. L’ordinanza del 6 luglio 198350 concernente la costituzione di scorte obbligatorie di carburanti e combustibili liquidi è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 2

...

Art. 8

Abrogato 4. L’ordinanza del 22 agosto 198451 sulle tasse dell’amministrazione delle dogane è modificata come segue:

Appendice ...

[RU 1972 2817, 1987 2346]

[RU 1972 1888, 1975 1711, 1985 826, 1986 350, 1987 2366]

[RU 1984 960, 2003 1126. RU 2007 1691].

5. L’ordinanza del 3 luglio 198552 concernente l’agevolazione doganale per la benzina senza piombo è modificata come segue:

Titolo ...

Ingresso ...

Art. 1

...

Art. 3

Abrogato 6. Le ordinanze qui appresso vengono adeguate come segue dal punto di vista linguistico:

  1. ordinanza dell’8 aprile 198753 sulle strade principali;

  2. ordinanza del 25 aprile 199054 sui contributi per i provvedimenti resi necessari dal traffico stradale giusta l’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico;

  3. ordinanza del 9 dicembre 198555 sulla ripartizione delle quote dei dazi d’entrata sui carburanti non direttamente vincolate alle opere;

  4. ordinanza del 6 novembre 199156 concernente i contributi per la soppressione o la sicurezza dei passaggi a livello e per altri provvedimenti intesi a separare i modi di traffico (Ordinanza sulla separazione dei modi di traffico);

  5. ordinanza del 30 aprile 198657 concernente i contributi per la costruzione di posteggi presso le stazioni dei trasporti pubblici (Ordinanza sui posteggi alle stazioni).

L’espressione «legge federale concernente i dazi sui carburanti» è sostituita mediante adeguamento grammaticale dei rispettivi testi con «legge federale concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata».

[RU 1985 831, 1987 2321, 1988 2002, 1993 3195, 1997 2832. RU 1999 2498 II let. b]

[RU 1986 1201, 1987 874]