641.411.1
Regolamento esecutivo del decreto del Consiglio federale del 4 agosto 1934 concernente un’imposta federale sulle bevande
del 27 novembre 1934 (Stato 1° maggio 2007)
Il Consiglio federale svizzero, visti l’articolo 10 del proprio decreto del 4 agosto 19342 concernente un’imposta federale sulle bevande e l’articolo 104 capoverso2 della legge federale del 22 marzo 19743 sul diritto penale amministrativo,4 decreta:
Capitolo primo Piano fondamentale dell’imposta
Art. 1 I. Oggetto dell’imposta 1. Definizione
L’imposta federale sulle bevande è riscossa sulle operazioni di smercio di carattere commerciale che hanno per oggetto delle bevande del genere definito all’articolo 4 o delle materie prime necessarie alla loro produzione (ingredienti), giusta l’articolo 55.
Salva disposizione contraria, l’imposta è dovuta sulla prima operazione di smercio. Per le bevande e gl’ingredienti che sono introdotti dall’estero, l’importazione attraverso la linea doganale è reputata prima operazione di smercio.
Se l’imposta è stata pagata su di un’operazione di smercio, essa non viene riscossa una seconda volta allorché la stessa merce è l’oggetto d’una nuova operazione di tal genere.
Se la prima operazione di smercio non è soggetta, in virtù dell’articolo3, all’imposta, questa è dovuta per l’operazione commerciale di smercio successiva.
RU 50 1313 e CS 6 289
Con DCF del 27 set. 1937 (RS 641.412), la Confederazione ha ristretto alla birra l’imposta sulle bevande. L’imposta sulla birra è stata confermata per ultimo dall'art. 196 n. 15 della Cost. (RS 101).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del25 nov. 1974, in vigoe dal 1° gen. 1975
L’art. 5 è abrogato.
Allorché l’oggetto dell’operazione di smercio è un miscuglio, le imposte già pagate per i singoli componenti di questo miscuglio sono dedotte conformemente all’articolo6 capoverso2.
Un’operazione di smercio è soggetta all’imposta, anche se il contribuente ha acquistato prima dell’entrata in vigore del presente regolamento le bevande e gl’ingredienti che formano l’oggetto dell’operazione stessa.
Art. 2 2. Operazioni commerciali a. Caratteristiche
È reputata operazione commerciale di smercio qualsiasi cessione a una terza persona a scopo lucrativo (vendita da parte del produttore, vendita nel commercio, anche in forma di mescita, ecc.). Rientrano in questa accezione non soltanto la vendita propriamente detta, ma anche la fornitura gratuita a titolo di reclame, di campione o di regalo, nonché la fornitura ad impiegati od operai del produttore. Resta riservato l’articolo3 capoverso 1 lettera d.
L’operazione di smercio è pure reputata di carattere commerciale nel senso della disposizione che precede allorché le bevande o gl’ingredienti sono ceduti da cooperative, società o altre associazioni a loro membri o a terze persone, anche se il cedente non ha l’intenzione di ricavarne una somma superiore al prezzo di costo, o se quest’ultimo è coperto in parte da altre risorse che non siano la somma richiesta. Resta riservato l’articolo3 capoverso 1 lettera c.
Perchè un’operazione di smercio sia ritenuta di carattere commerciale, a’ sensi delle disposizioni che precedono, non occorre che la merce fornita sia pagata in denaro.
Art. 3 b. Eccezioni alla nozione di commercialità
Non sono considerate come operazioni commerciali di smercio a sensi dell’articolo2:
...6
il consumo delle bevande da parte del produttore nella propria economia domestica o nella propria azienda agricola;
la fornitura di bevande, da parte di associazioni di produttori a’ sensi dell’articolo2 capoverso2, ai loro soci, per il consumo nell’economia domestica o nella propria azienda agricola;
la cessione a persone occupate nella produzione della bevanda in causa, in quanto le quantità consegnate siano consumate dalle dette persone nei locali di produzione;
e. la cessione fatta in caso di vendita forzata ai pubblici incanti, la cessione in caso di divisione ereditaria, di liquidazione di beni fra coniugi o di scioglimento di un’indivisione.
...7
Nei casi menzionati nel capoverso 1 lettere a, c ed e, l’obbligo di pagare l’imposta resta riservato per una successiva operazione commerciale (art. 1 cpv. 4).
Art. 4 3. Oggetto dell’operazione di smercio soggetta all’imposta a. Bevande
Le operazioni commerciali di smercio soggette all’imposta sono quelle che hanno per oggetto bevande che non ne sono esplicitamente esentate secondo l’articolo6 seguente. Queste bevande sono segnatamente:
e b. ...8
la birra;
a h. ...9 2 Per stabilire la natura di queste bevande valgono le disposizioni della legislazione sulle derrate alimentari.
Art. 510
Art. 6 e 711
Art. 8 II. Inizio dell’obbligo fiscale 1. Per i prodotti indigeni
Per le bevande e gl’ingredienti di produzione indigena, l’obbligo fiscale comincia al momento in cui, in virtù dell’operazione imponibile, la merce è fornita al cliente, cioè messa a sua disposizione (consegna all’acquirente, mescita, ecc.).
Restano riservate le disposizioni speciali sull’esigibilità dell’imposta (art. 22 a 2512).
Art. 9 2. Per i prodotti importati
Per le bevande e gli ingredienti importati, l’obbligo fiscale comincia contemporaneamente all’inizio dell’obbligazione doganale in confor-
Abrogate (o) (art. 1 cpv. 1 del DCF del 27 set. 1937 – RS 641.412).
Abrogate (o) (art. 1 cpv. 1 del DCF del 27 set. 1937 – RS 641.412).
Abrogate (o) (art. 1 cpv. 1 del DCF del 27 set. 1937 – RS 641.412).
Privi d’oggetto non concernendo la birra.
Ora: art. 22 e 23.
mità dell’articolo 69 della legge del 18 marzo 200513 sulle dogane (LD).14
Restano riservate le disposizioni sull’esigibilità dell’imposta (art. 22 a 2515).
Art. 1016 III. Contribuenti 1. Debitore dell’imposta a. Per i prodotti indigeni
Con riserva dell’eccezione prevista al capoverso3, per le operazioni di smercio che hanno per oggetto bevande o ingredienti prodotti nel Paese, l’imposta è dovuta da chi eseguisce la prima operazione.
È riputato tale quegli che, in base alla prima operazione di smercio di carattere commerciale (art. 2), mette una terza persona (fabbricante, negoziante di bibite, oste, negoziante al minuto) in possesso della merce.
Quando la bevanda viene ceduta direttamente dal coltivatore indigeno, l’imposta è dovuta dal primo acquirente, anche se questo ultimo non rivende professionalmente la merce.
Art. 1117 b. Per i prodotti importati
Per le bevande e gli ingredienti importati, l’imposta è dovuta dal debitore doganale in conformità dell’articolo 70 LD18.
L’imposta dovuta, compreso l’importo degli interessi, delle multe e delle spese, è garantita dal diritto di pegno che la Confederazione ha sulle merci importate in conformità degli articoli 82–84 LD (diritto di pegno doganale). Il grado di questa garanzia è lo stesso che per l’obbligazione doganale.
Art. 12 2. Solidarietà fiscale a. Responsabilità
Se i contribuenti designati agli articoli 10 e 11 non hanno pagato l’imposta, ogni nuovo acquirente della merce ne risponde solidalmente con loro.
Se l’imposta non è stata pagata in occasione della prima operazione commerciale di smercio, spetta al nuovo acquirente compiere le formalità prescritte al debitore dell’imposta (presentazione d’una dichiarazione e pagamento dell’imposta conformemente agli articoli 35 e 36).
Nuovo testo giusta il n. 27 dell’all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal
Ora: art. 22 e 23.
Nuovo testo giusta l’art.2 del DCF del 21 set. 1936 (RU 52 737).
Nuovo testo giusta il n. 27 dell’all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal
...19
Art. 1320 b. Obbligo d’informarsi
L’acquirente di bevande o ingredienti che cede questi prodotti con una transazione soggetta all’imposta, è tenuto a informarsi se essa è stata o sarà pagata dal suo fornitore.
Chiunque smercia per mestiere le bevande o gli ingredienti indicati negli articoli 4 e 5 e paga l’imposta, deve iscriverla separatamente nella fattura consegnata all’acquirente.
...21
...22
Art. 14 3. Successione nell’obbligo fiscale
Nel caso di morte d’un contribuente o d’una persona corresponsabile secondo l’articolo 12, l’obbligo fiscale passa agli eredi, anche se non fosse ancora stato accertato al momento della morte.
Gli eredi rispondono solidalmente, fino a concorrenza dell’eredità, per le somme dovute, se queste non sono sufficientemente garantite dal pegno legale di cui all’articolo 11 capoverso2.
Gli eredi devono inoltre adempiere gli obblighi che sarebbero spettati al defunto giusta gli articoli35 e 36.
Art. 15 IV. Basi per il calcolo dell’imposta 1. Criterio di imposizione
L’imposta è calcolata in base alla quantità delle bevande e degl’ingredienti ceduti con un’operazione di carattere commerciale.
La quantità è determinata conformemente alle disposizioni seguenti.
...23
Art. 16 2. Modo di determinare la quantità delle bevande
La quantità delle bevande sarà determinata prendendosi come unità il litro, sempreché non siano smerciate o importate in bottiglie, brocche e simili, di capacità inferiore a 1 litro.
Riservava l’art. 24 cpv.2 abrogato.
Nuovo testo giusta l’art.2 del DCF del 21 set. 1936 (RU 52 737).
Privo d’oggetto non concernendo la birra.
Si riferiva all’art.3 cpv.2 abrogato.
Riservava l’art.25 cpv.2 abrogato.
Se la bevanda è smerciata o importata in bottiglie, brocche e simili, di capacità inferiore a 1 litro, l’unità quantitativa è data dal rispettivo recipiente (cfr. art. 19 cpv. 1).
...24
Art. 1725 3. ...
Art. 18 4. Momento determinante pel calcolo dell’imposta
L’ammontare dell’imposta sulle bevande e sugl’ingredienti smerciati in Isvizzera è calcolato in ragione della quantità della merce al momento in cui questa, in base all’operazione di smercio imponibile, è fornita all’acquirente (art. 8).
Per le bevande e gli ingredienti importati la determinazione della quantità su cui deve calcolarsi l’imposta si fa prendendo come base il momento in cui la merce è dichiarata all’ufficio doganale (art. 19
Art. 19 V. Aliquota dell’imposta 1. Per le bevande
L’imposta sulle bevande è fissata come segue:
Designazione della merce Aliquota d’imposta per bottiglia, per litro, bottiglia, brocca, brocca, boccale ecc. d’una boccale ecc. d’una capacità di capacità di 5 dl al più più di 5 dl Centesimi Centesimi ...28 Birra 429 430 resta riservata l’imposizione speciale mediante sopraddazi su l’orzo da birra, il malto da birra e la birra secondo i decreti federali in vigore31 ...32
Privo d’oggetto non concernendo la birra.
Nuovo testo giusta il n. 27 dell’all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal
Ora: «24,75 ct. il litro» (O del28 nov. 1998 – RS 641.413).
Ora: «24,75 ct. il litro» (O del28 nov. 1998 – RS 641.413).
Ora: secondo il DF del 21 dic. 1967 concernente l’adeguamento dell’imposta sulla birra (RS 632.112.21).
Non sono reputati bottiglie e brocche nel senso del capoverso 1 che i recipienti di capacità minore di 1 litro.
Art. 2033
Art. 21
e 2 ...34
...35
Art. 22 VI. Esigibilità del credito fiscale 1. Per le merci indigene
Per le bevande e gl’ingredienti prodotti in Isvizzera l’imposta è esigibile dal momento in cui la merce comincia a esservi soggetta (art. 8). ...36
In caso di pagamento tardivo è dovuto anche un interesse moratorio del 5 per cento.
...37
Art. 23 2. Per le merci importate
Per le bevande e gl’ingredienti importati l’imposta è esigibile dal momento in cui la merce comincia ad esservi soggetta (art. 9).
Se per la merce importata sorge un credito doganale solo condizionatamente, l’ammontare d’imposta dev’essere garantito (art. 76 LD38.39
L’articolo 22 capoverso2 è applicabile per analogia.
Art. 24 e 2540
Art. 26 VII. Soppressione del debito fiscale 1. Esenzione dall’imposta in caso d’esportazione
Le bevande e gl’ingredienti indigeni esportati in seguito ad una prima operazione commerciale di smercio non pagano l’imposta.
Quest’esenzione è subordinata alla condizione che la merce sia stata sottoposta a un’imposizione doganale definitiva per l’esportazione.41
Privi (o) d’oggetto non concernendo la birra.
Periodo riservante gli art. 24 cpv. 1 e 25 cpv. 1 abrogati.
Privi (o) d’oggetto non concernendo la birra.
Nuovo testo giusta il n. 27 dell’all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal
Abrogati (art. 1 cpv. 1 del DCF del 27 set. 1937 – RS 641.412).
Nuovo testo giusta il n. 27 dell’all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal
Ilcontribuente deve notificare espressamente all’ufficio doganale d’uscita il proprio diritto all’esenzione dall’imposta.42
Art. 27 2. Restituzione dell’imposta pagata a. In caso d’esportazione di merci indigene
Se delle bevande o degl’ingredienti indigeni per i quali è stata pagata l’imposta sono esportati, in seguito a una nuova operazione commerciale di smercio, prima che il decreto del Consiglio federale del 4 agosto 193443 concernente un’imposta federale sulle bevande cessi di avere effetto, metà dell’imposta è rimborsata o, dato il caso, viene condonata metà dell’imposta dovuta in virtù della prima operazione.
Per la concessione di questo vantaggio è necessario che la merce sia stata sottoposta a un’imposizione doganale definitiva per l’esportazione.44
Il contribuente deve far valere il suo diritto alla restituzione con una domanda scritta all’ufficio doganale d’uscita, provando in pari tempo che la merce che vuol esportare è quella stessa per il cui smercio fu pagata l’imposta.
...45
Art. 28 b. In caso di riesportazione di merci estere aa. Dopo trasformazione
Allorché bevande o ingredienti importati, per i quali l’imposta è stata pagata all’entrata, sono trasformati nel Paese e riesportati, in seguito a un’operazione di smercio imponibile, prima che il decreto del Consiglio federale del 4 agosto 193446 cessi di avere effetto, si restituirà metà dell’imposta pagata all’entrata.
È applicabile per analogia l’articolo 27 capoversi2, 3 e 4.
Art. 29 bb. Merci di ritorno
L’imposta pagata all’entrata per bevande o ingredienti di origine straniera importati in base a un contratto di vendita, di commissione o di consegna, è restituita se la merce, in seguito a rifiuto d’accettazione, a inadempimento o a rescissione dell’affare ovvero a mancata vendita, viene, entro tre mesi dall’importazione, ma non più tardi del giorno in cui cesseranno gli effetti del decreto del Consiglio federale del 4 ago-
Nuovo testo giusta il n. 27 dell’all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal
Nuovo testo giusta il n. 27 dell’all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal sto 193447, ritornata intatta allo speditore all’estero o rimandata per suo conto a un’altra destinazione all’estero.
L’imposta viene restituita contemporaneamente al dazio d’importazione pagato, essendo applicabili per analogia le disposizioni dell’articolo 11 LD48.49
Art. 30 c. In caso di ripresa di merci indigene
Se il contribuente deve riprendere, entro tre mesi dal pagamento dell’imposta, ma non più tardi del giorno in cui cesseranno gli effetti del decreto del Consiglio federale del 4 agosto 193450 , delle bevande o degl’ingredienti indigeni per i quali è stato soddisfatto l’obbligo fiscale al momento di un’operazione commerciale di smercio, egli può chiedere la restituzione dell’imposta stessa. In casi speciali questa restituzione può essere concessa, anche se la merce è stata ripresa, al più tardi sei mesi dopo che fu pagata l’imposta.
Il contribuente dovrà presentare una domanda scritta alla Direzione generale delle dogane e provare che fu già pagata l’imposta, che la merce è stata ripresa e ch’essa è quella medesima ch’egli aveva alienata.
La Direzione generale delle dogane stabilisce la somma da restituire. Sono applicabili per analogia le disposizioni dell’articolo38.
Capitolo secondo: Tassazione
Art. 31 I. Elenco delle bevande e degli ingredienti
La Direzione generale delle dogane tiene un elenco delle bevande e degl’ingredienti messi in commercio, la cui alienazione è soggetta all’imposta. Essa lo tiene continuamente a giorno e lo porta in modo conveniente a conoscenza del pubblico. I produttori di bevande e d’ingredienti il cui smercio è soggetto all’imposta sono tenuti a fornirle tutte le informazioni richieste e a mettere gratuitamente a sua disposizione i campioni necessari.
Per ogni merce da comprendere nell’elenco la Direzione generale delle dogane fissa, d’ufficio o a richiesta, in virtù degli articoli 19 e 2051 l’aliquota d’imposta da applicare.
Nuovo testo giusta il n. 27 dell’all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal
L’art. 20 è abrogato
Le bevande e gl’ingredienti non menzionati espressamente agli articoli 19 e 20 sono da essa assegnati alla categoria di questi prodotti che corrisponde alla loro natura.
Le sue decisioni sono suscettibili di ricorso conformemente all’articolo 76.
Art. 32 II. Obbligo di tenere una contabilità 1. Per il produttore
Chiunque, in Isvizzera, sfrutta una sorgente d’acqua minerale per smerciarne il prodotto con operazioni di carattere commerciale o, con lo stesso intento, produce bevande o ingredienti a’ sensi degli articoli
e 552 ed è soggetto all’imposta giusta l’articolo 10, deve tenere una contabilità relativa alla specie e alla quantità dei suoi prodotti e al loro smercio di carattere commerciale.53
...54
Art. 3355 2. Per i negozianti di bevande
Chi smercia con operazioni di carattere commerciale, come negoziante dei rispettivi prodotti, delle bevande o degli ingredienti a’ sensi degli articoli 4 e 5 deve tenere un controllo delle entrate e delle uscite di questi prodotti dai suoi magazzini. In esso saranno registrati separatamente:
le bevande e gli ingredienti sui quali non è ancora stata pagata l’imposta;
le bevande e gli ingredienti sui quali è già stata pagata l’imposta.
Nel controllo delle entrate dovrà essere registrato quanto resta delle bevande e degli ingredienti acquistati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.
...56
Le cooperative, le associazioni di produttori ed altre associazioni simili indicate nell’articolo2 capoverso2 devono tenere un controllo della quantità di bevanda da esse fornite ad altri.
Art. 34 3. Per gli esercenti e i negozianti al minuto
Gli esercenti e i negozianti al minuto devono tenere un inventario delle bevande e degli ingredienti di loro produzione soggetti all’imposta giusta gli articoli 4 e 5, come pure un controllo delle quantità di
L’art. 5 è abrogato.
Ora questo capoverso concerne soltanto la birra.
Nuovo testo giusta l’art.2 del DCF del 21 set. 1936 (RU 52 737).
bevande e d’ingredienti acquistate da un produttore indigeno, che sono soggette all’imposta, ma non l’hanno ancora pagata. ...57
...58
Art. 3559 III. Procedura 1. Dichiarazione
Sono tenuti a presentare una dichiarazione per l’imposta:
i produttori di bevande e d’ingredienti a’ sensi degli articoli 4 e 5, per tutte le operazioni di smercio da loro conchiuse, che hanno carattere commerciale e sono soggette all’imposta;
i negozianti di bevande non autorizzati a differire il pagamento dell’imposta conformemente all’articolo 5660, nei medesimi casi;
a e. ...61 2 Nella dichiarazione dovranno essere indicate le singole specie delle bevande e degl’ingredienti, distinte secondo le aliquote d’imposta applicabili e gli ammontari dovuti per ciascun gruppo.
e 4 ...62
In tutti gli altri casi, la dichiarazione fiscale dovrà esclusivamente esser fatta mediante il modulo ufficiale, per ogni trimestre dell’anno civile, entro il giorno 20 del mese seguente, e rimessa alla Direzione generale delle dogane.
La Direzione generale delle dogane manda i moduli ai contribuenti che le sono noti o che ne fanno richiesta. Chi non riceve i moduli non è per ciò dispensato dal fare la dichiarazione entro il termine prescritto. Esso può procurarsi i moduli facendone richiesta alla Direzione generale delle dogane.
Art. 36 2. Pagamento dell’imposta
Nell’atto stesso in cui presenta la dichiarazione, il contribuente dovrà versare le somme dovute a titolo d’imposta al conto corrente postale63 della Direzione generale delle dogane. ...64
...65
Ultimo periodo del cpv. 1, e cpv.2 divenuti senza oggetto non concernendo la birra.
Nuovo testo giusta l’art.2 del DCF del 21 set. 1936 (RU 52 737).
L’art.56 è abrogato.
Abrogate (i, o) (art. 1 cpv. 1 del DCF del 27 set. 1937 – RS 641.412).
Abrogate (i, o) (art. 1 cpv. 1 del DCF del 27 set. 1937 – RS 641.412).
Nuova denominazione (n. II cpv.2 della LF del 21 dic. 1966 che modifica quella sul servizio delle poste – RU 1967 1527).
Nuovo testo giusta l’art.2 del DCF del 21 set. 1936 (RU 52 737). Il per.2 è decaduto per l’abrogazione dell’art.35 cpv. 4 ivi menzionato.
Abrogate (i, o) (art. 1 cpv. 1 del DCF del 27 set. 1937 – RS 641.412).
Art. 37 3. Rettifica della dichiarazione
La Direzione generale delle dogane verifica le dichiarazioni d’imposta ricevute e le confronta con le polizze di versamento.
Se l’imposta versata o indicata nella dichiarazione non corrisponde alla somma dovuta dal contribuente, la Direzione suddetta rettifica la dichiarazione e ne informa il contribuente. Quando quest’ultimo abbia erroneamente calcolata troppo alta l’imposta dovuta, gli sarà restituita d’ufficio l’eccedenza pagata. Il contribuente è tenuto a fornire, se richiesto, alla Direzione generale delle dogane tutte le indicazioni e le prove di cui essa ha bisogno per emettere la sua decisione.
Se la verificazione rivela che è stata commessa una contravvenzione o trasgredita una misura d’ordine, nel primo caso s’inizierà un procedimento penale, e nel secondo caso s’infliggerà un’ammenda, sempre restando impregiudicata la rettificazione da fare.
Se il contribuente cui è stato mandato un modulo ufficiale per la dichiarazione, in conformità dell’articolo35 capoverso6, non fa la sua dichiarazione entro il termine previsto, la Direzione generale delle dogane gli fissa con lettera raccomandata un termine di otto giorni per adempiere ai suoi obblighi. Se il contribuente lascia trascorrere inutilmente il termine, essa stabilisce liberamente l’ammontare dell’imposta, tenendo conto dei fatti che le sono noti. L’imposta così determinata non deve essere inferiore all’imposta dovuta dal contribuente pel trimestre corrispondente dell’anno precedente. La Direzione generale delle dogane infligge, inoltre, un’ammenda disciplinare di50 franchi al contribuente, ed esige da esso la prestazione di garanzia ai sensi dell’articolo 80.66
Art. 38 4. Opposizione e ricorso
Contro una decisione rettificativa della Direzione generale delle dogane si può fare opposizione entro trenta giorni dalla sua notificazione. L’opposizione dev’essere presentata in iscritto alla Direzione suddetta, e corredata dei documenti giustificativi necessari.
La Direzione generale delle dogane ordina le inchieste necessarie. L’opponente deve fornirle tutte le informazioni e le prove richieste e permettere che i funzionari da essa designati visitino la sua azienda e consultino la sua contabilità.
Terminata l’inchiesta, la Direzione generale delle dogane decide dell’opposizione. La sua decisione è comunicata, con una breve motivazione, all’opponente.
Contro la decisione dell’opposizione è ammesso il ricorso di diritto amministrativo conformemente all’articolo 75.
Introdotto dall’art.3 del DCF del 21 set. 1936 (RU 52 737).
Art. 3967 IV. Disposizioni speciali per l’imposizione all’importazione 1. Dichiarazione e pagamento dell’imposta
La determinazione dell’imposta dovuta su bevande e ingredienti importati avviene nell’ambito dell’imposizione doganale procedendo nel modo previsto per quest’ultima (art. 21 e segg. LD68.
Contemporaneamente alla dichiarazione doganale è presentata all’ufficio doganale d’importazione una dichiarazione d’imposta su modulo ufficiale. In questa si indicano le singole specie di bevande e di ingredienti importati, distinte secondo le aliquote applicabili e l’imposta dovuta per ciascun gruppo.
L’ufficio doganale determina e riscuote l’imposta insieme col dazio. Se la verifica rivela che vi è stata una contravvenzione o un’inosservanza di una prescrizione d’ordine, il detto ufficio deve rettificare la dichiarazione e poi mandare gli atti con un processo verbale alla Direzione generale delle dogane che, nel primo caso, inizierà il procedimento penale e, nel secondo, infliggerà un’ammenda.
Art. 40 2. Ricorsi
Il contribuente che non accetti la rettificazione dell’ufficio doganale può interporre contro di essa un ricorso amministrativo. Il ricorso amministrativo va presentato per iscritto, entro 30 giorni, alla Direzione generale delle dogane, corredato dei documenti giustificativi.69
La Direzione generale delle dogane comunica al contribuente la sua decisione sul ricorso. Contro questa decisione si può interporre ricorso di diritto amministrativo conformemente all’articolo 75.
Art. 41 e 4270 V. ...
Art. 43 VI. Disposizioni comuni
La Direzione generale delle dogane emanerà le disposizioni necessarie sul modo di tenere gl’inventari e le contabilità e di fare le dichiarazioni previste in questo capitolo.
Nuovo testo giusta il n. 27 dell’all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal
Privi d’oggetto non concernente la birra.
Capitolo terzo: Provvedimenti per assicurare la riscossione dell’imposta
Art. 44 I. Disposizioni organizzatorie 1. Registri a. Dei produttori
Chiunque, in territorio svizzero, produce commercialmente bevande o ingredienti a’ sensi degli articoli 4 e 571 o sfrutta una sorgente di acqua minerale deve farsi iscrivere nel registro dei produttori di bevande. Resta riservato l’articolo89.
Ha quest’obbligo anche chi produce bevande o ingredienti all’estero e ha in Isvizzera una sede commerciale di qualsiasi genere.
...72
Art. 4573 di bevande
b. Dei negozianti 1 Chiunque, in Isvizzera, fornisce con operazioni commerciali, a consumatori o rivenditori, delle bevande o degl’ingredienti delle specie menzionate agli articoli 4 e 574 , anche in quantità superiori a50 litri, deve farsi iscrivere nel registro dei negozianti di bevande. Resta riservato l’articolo89.
È soggetto a quest’obbligo anche chi esercita all’estero un commercio di questo genere e ha in Isvizzera una sede commerciale sotto una forma qualsiasi.
Sono tenuti a farsi iscrivere le cooperative, i consorzi di produttori e associazioni consimili cui non si applichi l’articolo 44 capoverso 375, tanto se forniscono bevande ed ingredienti solamente ai loro membri quanto se ne forniscono anche ad altri.
...76
Art. 46 c. Degli esercenti
Chi, in territorio svizzero, spaccia commercialmente, per il consumo immediato nel proprio esercizio (osterie, ristoranti, alberghi, pensioni, ristoranti antialcoolici e simili) delle bevande delle specie indicate all’articolo 4, deve farsi iscrivere nel registro degli esercenti. Resta riservato l’articolo89.
e 3 ...77
L’art. 5 è abrogato.
Privo (i) d’oggetto non concernendo la birra.
Nuovo testo giusta l’art.2 del DCF del 2l set. 1936 (RU 52 737).
L’art. 5 è abrogato.
Privo (i) d’oggetto non concernendo la birra.
Riservava gli art. 56 a 58 abrogati.
Privo (i) d’oggetto non concernendo la birra.
Art. 47 d. Dei negozianti al minuto
Chiunque, in Isvizzera, fornisce commercialmente solo a consumatori, in quantità inferiori a50 litri, delle bevande e degli ingredienti delle specie menzionate agli articoli 4 e 578, che ha acquistato da terzi, è tenuto a farsi iscrivere nel registro dei negozianti al minuto.
L’iscrizione è obbligatoria anche quando il commercio delle bevande e degl’ingredienti è esercitato insieme con quello di altre mercanzie (drogherie, farmacie e simili).
Le disposizioni degli articoli45 capoversi2 e 3, e 46 capoverso 379 sono applicabili per analogia.80
Art. 4881 e. Iscrizione multipla
Se l’attività di un commerciante presenta simultaneamente i caratteri di parecchie delle aziende indicate negli articoli 44 a47, la Direzione generale delle dogane decide se l’iscrizione deve esser fatta in ciascuno dei relativi registri.
Art. 49 2. Tenuta dei registri
I registri previsti negli articoli 44 a47 sono tenuti dalla Direzione generale delle dogane. Questa deve provvedere che tutte le persone (o ditte) tenute all’iscrizione siano iscritte nel registro rispettivo. Essa decide in ogni singolo caso dell’obbligo dell’iscrizione.
Essa cancella dal registro le persone per cui cessano di verificarsi le condizioni per l’iscrizione.
Contro le decisioni della Direzione generale delle dogane relative a iscrizioni o cancellazioni nei registri è dato il ricorso di diritto amministrativo giusta l’articolo 75.
La Direzione generale delle dogane fa conoscere mediante pubblicazioni o altre misure convenienti (intimazione da parte delle autorità comunali e simili) l’obbligo dell’iscrizione e fornisce gratuitamente, a richiesta, i moduli per la notificazione. Per queste misure essa può valersi della collaborazione delle autorità cantonali, distrettuali, circolari e comunali.
Art. 50 3. Procedura d’iscrizione a. Notificazione
Chi è tenuto a iscriversi in uno dei registri previsti agli articoli 44 a
deve notificarsi alla Direzione generale delle dogane entro un mese dall’entrata in vigore del presente regolamento. Se si verificano più
L’art. 5 è abrogato.
Questo capoverso è privo d’oggetto.
Nuovo testo giusta l’art.2 del DCF del 21 set. 1936 (RU 52 737).
Nuovo testo giusta l’art.2 del DCF del 21 set. 1936 (RU 52 737).
tardi le condizioni per la notificazione, questa dovrà avvenire entro
giorni.
Per la notificazione bisognerà servirsi d’un modulo ufficiale, che si può avere gratuitamente dalla Direzione generale delle dogane o dagli uffici ch’essa designerà.
La notificazione deve contenere:
il nome e il domicilio del notificante con l’indicazione esatta della sede commerciale e di tutte le località dov’egli esercita il suo commercio (sede principale e succursali);
l’indicazione esatta del commercio esercitato a’ sensi degli articoli 44 a47 e, trattandosi di produttori, l’indicazione e la descrizione esatte delle diverse bevande e ingredienti prodotti, come pure la loro denominazione sul recipiente (art. 4 e 5);
per le succursali di ditte la cui sede principale si trova all’estero, delle indicazioni precise sul genere, sulla sede e sull’attività commerciale della ditta all’estero.
I cambiamenti di ragione sociale, di domicilio, di sede e di attività commerciale vanno notificati entro 14 giorni alla Direzione generale delle dogane.
Se l’iscritto, oltre all’attività commerciale per la quale è avvenuta la sua iscrizione, ne intraprende un’altra che rende necessaria l’iscrizione in un altro registro, egli deve fare per ciò una notificazione conformemente al capoverso 1. ...82
...83
Art. 51 b. Verificazione e iscrizione
La Direzione generale delle dogane verifica le notificazioni e iscrizione e fa le indagini necessarie. Chi è tenuto alla notificazione deve, a richiesta, ed entro il termine che gli sarà assegnato, fornirle tutte le informazioni e prove necessarie. L’articolo50 capoverso6 è applicabile per analogia.
Se la notificazione è conforme alle condizioni prescritte, si procede all’iscrizione nel rispettivo registro.
Qualora la Direzione generale delle dogane non ritenga che sussistano le condizioni previste per un’iscrizione, ne informa il notificante avvertendolo del suo diritto di ricorrere, di cui all’articolo 49 capoverso3.
Periodo privo d’oggetto non concernendo la birra.
Art. 52 c. Iscrizione d’ufficio
Qualora venga a sapere che una notificazione obbligatoria non è ancora stata fatta, la Direzione generale delle dogane assegna al moroso un termine di 14 giorni per riparare all’omissione, infliggendogli in pari tempo un’ammenda. Se trascorso questo termine la notificazione non è ancora stata fatta, si procederà penalmente, in virtù dell’articolo 62, contro la persona a cui incombeva la formalità suddetta. L’iscrizione è eseguita d’ufficio, restando riservato il diritto di ricorso previsto all’articolo 49 capoverso3.
Art. 53 4. Cancellazione
Se una persona iscritta in un registro cessa la sua attività commerciale, lascia il suo domicilio o la sua sede commerciale in Isvizzera, o essendo inscritta in diversi registri rinunzia ad alcuni rami della sua attività commerciale precedente, essa deve avvertirne la Direzione generale delle dogane.
Questa fa le indagini necessarie in proposito e provvede alla cancellazione dal rispettivo registro, quando ciò sembri indicato. L’articolo
capoverso 1 è applicabile per analogia.
Se la Direzione generale delle dogane viene d’ufficio a conoscenza di fatti che importano una cancellazione, essa invita la persona iscritta a fornire ragguagli e, secondo il risultato della sua inchiesta, procederà d’ufficio a una cancellazione. Questa sarà notificata all’interessato. Resta riservato il diritto di ricorso previsto all’articolo 49 capoverso3.
Art. 54 II. Effetti dell’iscrizione
La produzione e la fornitura commerciali di bevande e ingredienti del genere menzionato agli articoli 4 e 5 sono permesse solo alle persone iscritte nel rispettivo registro.
Art. 55 III. Obblighi degli iscritti
Le persone e ditte commerciali iscritte nei registri devono tenere gl’inventari e controlli previsti agli articoli32 a 34. ...84
Se richieste, esse ne devono fornire gratuitamente alla Direzione generale delle dogane gli estratti necessari, su modulo ufficiale.
Esse devono consentire che nei locali della loro azienda siano prese tutte le misure di controllo ordinate dalla Direzione generale delle dogane e dare ai funzionari incaricati del controllo le informazioni da questi domandate.
Riservava l’art. 57 abrogato.
Art. 56 a 5885 IV. ...
Art. 59 V. Misure di controllo
La Direzione generale delle dogane ha facoltà di far ispezionare dai suoi agenti gl’impianti di produzione, i magazzini (cantine) ed altri locali delle aziende delle persone o ditte iscritte nei registri, per verificare l’adeguatezza dell’imposizione.
Essa è pure autorizzata a far esaminare in qualsiasi tempo gli inventari e i registri che devono tenere le persone o ditte iscritte e a chiederne degli estratti. Può anche esigere che si lascino consultare a’ suoi agenti i libri commerciali, quando ciò sia necessario per assicurare una retta imposizione.
La Direzione suddetta può esigere da ogni persona o ditta iscritta i ragguagli e le comunicazioni necessari per controllare le dichiarazioni d’imposta.
Il personale di servizio delle imprese di trasporto e dei magazzini, come pure quello delle imprese private di trasporto sono tenuti, se richiesti, a fornire agli agenti incaricati del controllo tutti i ragguagli necessari intorno alle merci soggette all’imposta, trasportate o da trasportare.86
Tutti gli intermediari (agenti, sensali, ecc.) che si occupano professionalmente del commercio delle bevande e degli ingredienti soggetti ad imposta, hanno l’obbligo di tenere un registro delle loro operazioni e di metterlo a disposizione degli agenti incaricati del controllo. Essi devono inoltre fornire a questi agenti tutti i ragguagli richiesti, in quanto siano necessari per la tassazione.87 Capitolo quarto: Disposizioni penali
Art. 6088 I. Infrazioni 1. Sottrazione o messa in pericolo dell’imposta
Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, al fine di procacciare un profitto a sé o a un terzo, sottrae alla Confederazione un’imposta sulle bevande o ne ottiene a torto un rimborso o un altro profitto fiscale illecito è punito con la multa fino a venti volte l’imposta sottratta o il profitto ottenuto.
Chiunque compromette intenzionalmente o per negligenza la riscossione dell’imposta ovvero tenta di procacciare altrimenti a sé o a un
Abrogati (art. 1 cpv. 1 del DCF del 27 set. 1937 – RS 641.412).
Nuovo testo giusta l’art. 1 del DCF dell’11 feb. 1936 (RU 52 81).
Introdotto dall’art.2 del DCF dell’11 feb. 1936 (RU 52 81).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del25 nov. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975 terzo un profitto fiscale indebito, segnatamente disattendendo l’obbligo di dichiarare l’imposta o quello di notificazione, dando indicazioni inveritiere nella procedura di tassazione o tenendo irregolarmente i controlli, gli inventari e i libri prescritti, è punito con la multa fino al decuplo dell’imposta compromessa.
I capoversi 1 e 2 s’applicano soltanto in quanto non s’attui la disposizione penale dell’articolo 14 della legge federale sul diritto penale amministrativo89.
Art. 6190 2. ...
Art. 6291 3. Inosservanza di prescrizioni d’ordine
Chiunque, intenzionalmente o per negligenza grave, disattende le norme della presente ordinanza, un’istruzione generale emanata in base a norme siffatte o una singola decisione notificatagli sotto comminatoria della pena contemplata nel presente articolo è punito con la multa fino a 5000 franchi.
Art. 6392 4. ...
Art. 64 a 6693 II. ...
Art. 6794 III. Procedura penale
Al procedimento, al giudizio e all’esecuzione delle pene s’applicano le disposizioni della legge federale sulle dogane95 inerenti alle infrazioni doganali e all’inosservanza di prescrizioni d’ordine, come anche la legge federale sul diritto penale amministrativo96.
L’autorità amministrativa incaricata del procedimento e del giudizio è la Direzione generale delle dogane.
Nuovo testo giusta il n. 27 dell’all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del25 nov. 1974, in vigore dal 1° gen. 1975
[CS 6 475; RU 1956 639, 1959 1397 art. 11 n. III, 1973 644, 1974 1857 all. n. 7, 1980 1793 n. I 1, 1992 1670 n. III, 1994 1634 n. I3, 1995 1816, 1996 3371 all.2 n. 2, 1997 2465 all. n. 13, 2000 1300 art. 92 1891 n. VI6, 2002 248 n. I 1 art. 41, 2004 4763 all. n. II 1, 2006 2197 all. n. 50. RU 2007 1411 art. 131 cpv. 1]. Vedi ora la L del18 mar. 2005 sulle dogane (RS 631.0).
Art. 68 a 7497
Capitolo quinto: Ricorsi
Art. 7598 1. ...
Art. 7699 2. Ricorso
Contro una decisione degli uffici doganali è ammesso il ricorso alla Direzione di circondario delle dogane.
Contro decisioni di prima istanza delle Direzioni di circondario delle dogane è ammesso il ricorso alla Direzione generale delle dogane.
L’Amministrazione delle dogane è rappresentata dalla Direzione generale delle dogane nella procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale e al Tribunale federale.
Il termine per la presentazione del primo ricorso contro l’imposizione dell’ufficio doganale è di 60 giorni a decorrere dalla notifica della decisione d’imposizione.
Per il procedimento di ricorso fanno stato del rimanente le disposizioni generali della procedura federale.
Art. 77100
Capitolo sesto: Esazione
Art. 78 I. Esazione 101 Ora: art. 22 e 23.
1I crediti fiscali sono esigibili dal momento della loro scadenza (art. 22 a 25101.
Le decisioni penali amministrative e le decisioni che infliggono ammende diventano esecutorie alla scadenza del termine di opposizione e di ricorso (art. 70, 75 e 76).
Le sentenze penali (art. 71) sono esecutorie non appena acquistano forza di cosa giudicata.
Nuovo testo giusta il n. 27 dell’all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal
Art. 79 II. Modo d’esazione
I crediti fiscali, gl’interessi di mora, le multe e le spese devono essere esatti con la procedura dell’esecuzione per debiti. Questa ha luogo in via di pignoramento anche in confronto di un debitore sottoposto alla procedura di fallimento. Resta riservato l’articolo 72 capoverso2.
Le decisioni rettificative, le decisioni d’opposizioni, i decreti penali e le decisioni penali sono equiparate, divenute che siano esecutorie in conformità del presente regolamento, a sentenze esecutive giudiziarie a sensi dell’articolo 80 della legge federale dell’11 aprile 1889102 sull’esecuzione e sul fallimento. Essi danno pure diritto ad ottenere il rigetto dell’opposizione fatta da persone che, per causa di successione o di responsabilità solidale possono essere convenute per il pagamento di imposte, multe e spese (art. 12, 14, 60 cpv. 4, e 64).103
Le misure e decisioni esecutorie a’ sensi del capoverso precedente vincolano il giudice anche se sono contestate nella procedura d’esecuzione per debiti o di fallimento. Una dichiarazione d’imposta firmata dal contribuente e controfirmata dall’amministrazione è parificata a una decisione fiscale esecutoria.104
Se un’imposta è garantita da un pegno doganale conformemente all’articolo 11 capoverso2, l’esazione è retta dagli articoli 120 a 122 della legge sulle dogane105.
Art. 80 III. Richiesta di garanzia 102 RS 281.1 105 RS 631.0 106 RS 281.1
Quando un credito fiscale, una multa, o un credito d’interessi appaia compromesso dal contegno del contribuente o questo non sia domiciliato in Isvizzera, la Direzione generale delle dogane può in ogni tempo esigere la prestazione di una garanzia dalle persone obbligate al pagamento. L’ordine di prestare la garanzia è immediatamente esecutorio ed è equiparato a una sentenza giudiziaria a’ sensi dell’articolo
della legge federale dell’11 aprile 1889106 sull’esecuzione e sul fallimento. Esso costituisce una causa di sequestro a’ sensi dell’articolo 271 di detta legge. L’azione di revocazione prevista nell’articolo 279 di quest’ultima, non è ammessa.
L’ordine di prestare la garanzia è notificato alla persona interessata con lettera raccomandata. È applicabile l’articolo 75 capoverso 1.
103 Nuovo testo giusta il n. 27 dell’all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 104 Nuovo testo giusta l’art.2 del DCF del 21 set. 1936 (RU 52 737).
La garanzia può essere prestata sotto forma di deposito in contanti o di titoli o sotto forma di fideiussione. Le modalità di queste garanzie sono fissate dagli articoli 66 a 72 della legge sulle dogane107.
Qualsiasi omissione da parte del contribuente ai sensi dell’articolo
capoverso 4 è considerata come azione atta a compromettere l’imposta.108
Art. 81 IV. Condono e dilazione
La Direzione generale delle dogane può condonare intieramente o in parte un ammontare d’imposta, una multa, un’ammenda o il pagamento di spese, quando, per circostanze speciali, l’esazione riuscisse particolarmente dura per il debitore. Essa può anche, invece di condonargli il debito, accordargli una dilazione.
Le domande di condono e di dilazione vanno presentate per iscritto, con le prove necessarie, alla Direzione generale delle dogane. Questa ordina le indagini necessarie e comunica al richiedente la propria decisione per iscritto. Contro di essa è dato il ricorso amministrativo a sensi dell’articolo 76.
Art. 82 V. Prescrizione
I crediti fiscali determinati con una decisione esecutoria si prescrivono in un anno dal momento in cui il presente regolamento avrà cessato di aver vigore.
Le contravvenzioni e le trasgressioni di misure d’ordine possono essere perseguite durante il medesimo periodo. Le multe, le ammende e le spese fissate con decisione esecutoria si prescrivono allo spirare del termine menzionato nel capoverso 1.
La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto d’inchiesta, di accertamento, di perseguimento penale e d’esazione.
Capitolo settimo: Organizzazione
Art. 83 I. Autorità esecutiva
La Direzione generale delle dogane è incaricata dell’applicazione dell’imposta federale sulle bevande. Essa deve prendere tutte le misure necessarie per la tassazione, per la riscossione e per le garanzie.
Essa emana nei limiti del presente regolamento le istruzioni necessarie per la sua esecuzione e allestisce i moduli necessari.
108 Introdotto dall’art.3 del DCF del 21 set. 1936 (RU 52 737).
Essa può incaricare di certe misure le direzioni di circondario delle dogane e gli uffici doganali.
Art. 84 II. Cooperazione dei Cantoni
Le autorità competenti dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni sono tenute a coadiuvare la Direzione generale delle dogane nelle misure ch’essa prende per assicurare l’imposizione.
In particolare, devono fornire alla detta Direzione gli elenchi delle patenti da loro rilasciate per ristoranti e osterie, alberghi, pensioni, pasticcerie, negozianti di bevande al minuto e simili esercizi e tenerla al corrente, con rapporti trimestrali109, delle modificazioni sopravvenute nell’effettivo di questi esercizi (art. 49 cpv. 4).
Parimente, esse devono fornire alla Direzione suddetta, sulla scorta dei controlli della polizia, le liste delle imprese soggette all’imposta che producono bevande o ingredienti a’ sensi degli articoli 4 e 5 e completare queste liste con rapporti trimestrali110.
I funzionari ed impiegati dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni sono tenuti, conformemente all’articolo68 capoverso 1, a denunziare le contravvenzioni al presente regolamento che scoprono nell’esercizio delle loro funzioni.
È assegnata un’indennità conveniente per i rapporti ufficiali menzionati nei capoversi 1 e 2. L’ammontare dell’indennità è fissato dalla Direzione generale delle dogane.
Capitolo ottavo: Disposizioni finali e transitorie
Art. 85 I. Entrata in vigore e durata del regolamento
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1935, contemporaneamente al decreto del Consiglio federale del 4 agosto 1934111 concernente un’imposta federale sulle bevande. Conformemente al decreto federale del 13 ottobre 1933112, concernente i provvedimenti straordinari e temporanei destinati a ristabilire l’equilibrio delle finanze federali, esso spiegherà i suoi effetti fino al 31 dicembre 1937.113
Sono soggette all’imposta tutte le operazioni commerciali di smercio che concernono bevande o ingredienti delle specie menzionate agli articoli 4 e 5 e che sono state compiute durante il detto periodo. L’operazione di smercio si ritiene compiuta, per i prodotti indigeni, al 109 Nuovo testo giusta l’art. 4 del DCF del 21 set. 1936 (RU 52 737). 110 Nuovo testo giusta l’art. 4 del DCF del 21 set. 1936 (RU 52 737). 112 [RU 49 769] 113 Prorogato, per quanto attiene l’imposta sulla birra, per l'ultima volta dall'art. 196 n. 15 della Cost. (RS 101).
momento in cui la merce fu fornita all’acquirente (art. 8) e, per i prodotti esteri, al momento in cui è cominciato l’obbligo di pagare il dazio d’entrata (art. 9).
Art. 86 a 88114 II. a IV.
Art. 89 V. Applicazione del regolamento al Liechtenstein
Le disposizioni del presente regolamento sono pure applicabili sul territorio del principato di Liechtenstein.
114 Privi d’oggetto non concernendo la birra.