946.231.11
Ordinanza sul commercio internazionale di diamanti grezzi (Ordinanza sui diamanti)
del 29 novembre 2002 (Stato 1° maggio 2007)
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo2 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi; in esecuzione della decisione del 5 novembre 2002 della conferenza sul processo Kimberley2, ordina:
Art. 13 Oggetto
La presente ordinanza disciplina l’importazione, l’esportazione e il transito nonché l’immissione in depositi doganali e in depositi franchi doganali e l’asportazione da depositi doganali e da depositi franchi doganali di diamanti grezzi.
Art. 2 Definizioni
Ai sensi della presente ordinanza si intende per:
sistema di certificazione PK: il sistema di certificazione del processo Kimberley;
partecipanti: gli Stati e le organizzazioni internazionali che partecipano al sistema di certificazione del processo Kimberley, menzionati nell’allegato;
certificato: un documento non falsificabile che è rilasciato da un partecipante e che attesta che una determinata spedizione di diamanti grezzi è conforme al sistema di certificazione PK;
diamanti grezzi: diamanti delle voci di tariffa4 7102.10, 7102.21 e 7102.31.
Art. 3 Importazione
L’importazione di diamanti grezzi è permessa soltanto se:
alla spedizione è allegato il certificato di un partecipante;
i diamanti grezzi si trovano in contenitori protetti da manomissioni e muniti di sigillo; e
risulta evidente che il certificato si riferisce alla spedizione cui è allegato.
RU 2002 4357
Nuovo testo giusta il n. 66 dell’all.4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal
Le autorità doganali notificano le irregolarità alla Segreteria di stato dell’economia (SECO)5.
Art. 4 Esportazione
L’esportazione di diamanti grezzi è permessa soltanto se:
la spedizione è destinata a un partecipante;
alla spedizione è allegato un certificato svizzero confermato dalle autorità doganali;
i diamanti grezzi si trovano in contenitori protetti da manomissioni e muniti di sigillo; e
risulta evidente che il certificato si riferisce alla spedizione cui è allegato.
Un certificato svizzero è confermato dalle autorità doganali se:
il contenuto della spedizione corrisponde ai dati del certificato; e
i diamanti grezzi sono stati forniti in Svizzera da un partecipante.
Le autorità doganali notificano le irregolarità alla SECO.
I certificati svizzeri sono ottenibili presso la SECO contro pagamento di una tassa di 50 franchi.
Art. 5 Importazioni ed esportazioni temporanee
Le prescrizioni sull’importazione e sull’esportazione si applicano anche alle esportazioni e alle importazioni temporanee di diamanti grezzi.
Art. 66 Transito
Gli articoli 3 e 4 non si applicano agli invii di diamanti grezzi in transito sotto vigilanza doganale.
Art. 77 Depositi doganali
Le prescrizioni sull’importazione e sull’esportazione si applicano anche all’immissione in depositi doganali aperti, in depositi di merci di gran consumo o in depositi franchi doganali e all’asportazione da depositi doganali aperti, da depositi di merci di gran consumo e da depositi franchi doganali.
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.
Nuovo testo giusta il n. 66 dell’all.4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal
Art. 88 Uffici doganali competenti
I diamanti grezzi possono essere tassati soltanto presso gli uffici doganali degli aeroporti di Basilea, Ginevra e Zurigo.
D’intesa con la SECO la Direzione generale delle dogane può dichiarare competenti per l’imposizione doganale di diamanti grezzi altri uffici doganali.
Art. 99 Obbligo di conservare i documenti
Tutti i documenti importanti concernenti il commercio con diamanti grezzi sono conservati per cinque anni a decorrere dalla data dell’imposizione doganale e su richiesta sono consegnati alle autorità competenti.
Art. 10 Controlli
La SECO esegue i controlli. Può ordinare sequestri o confische.
2I controlli al confine sono di competenza dell’Amministrazione federale delle dogane.
Art. 11 Disposizioni penali
Chi viola gli articoli 3–7 è punito secondo l’articolo 9 della legge sugli embarghi.
Chi viola l’articolo 9 è punito secondo l’articolo 10 della legge sugli embarghi.
Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge sugli embarghi sono perseguite e giudicate dalla SECO.
Sono salvi gli articoli11 capoverso2 e 14 capoverso2 della legge sugli embarghi.
Art. 12 Diritto vigente: modifica
Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 25 novembre 199810 che istituisce misure nei confronti dell’UNITA
Art. 5
...
2. Ordinanza dell’8 dicembre 199711 che istituisce misure nei confronti della Sierra Leone
Art. 2a
...
Nuovo testo giusta il n. 66 dell’all.4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal
[RU 1999 151, 2000 187 art. 21 n. 14, 2001 3583, 2002 1947 3957. RU 2003 133]
Art. 13 Disposizione transitoria
Un certificato svizzero è confermato dalle autorità doganali anche nei casi in cui i diamanti grezzi si trovavano in Svizzera prima del 1° gennaio 2003.
Art. 14 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003.
Allegato12 (art.2 lett. b) Elenco dei partecipanti Angola Malaysia Armenia Mauritius Australia Namibia Bangladesh Norvegia Belarus Nuova Zelanda Botswana Repubblica del Centrafrica Brasile Repubblica democratica del Congo Canada Repubblica di Corea Cina Russia Comunità europea Sierra Leone Costa d’Avorio Singapore Croazia Sri Lanka Emirati arabi uniti Stati Uniti d’America Ghana Sudafrica Giappone Svizzera Guinea Tailandia Guyana Tanzania India Togo Indonesia Ucraina Israele Venezuela Laos Vietnam Lesotho Zimbabwe Libano Il commercio di diamanti grezzi è anche permesso con il Taipei cinese.
Nuovo testo giusta il n. 1 dell’O del DFE del 20 mag. 2003 (RU 2003 1200). Aggiornato dal n. I delle O del DFE del 28 ago. 2003 (RU 2003 3260), del 22 set. 2003 (RU 2003 3493), del 20 ott. 2003 (RU 2003 3771), del 13 nov. 2003 (RU 2003 4075), del
mag. 2004 (RU 2004 2415), del 30 giu. 2004 (RU 2004 3387), del 13 lug. 2004 (RU 2004 3449), del 15 ago. 2005 (RU 2005 4389), del 28 set. 2005 (RU 2005 4699) e del 28 nov. 2006 (RU 2006 4865) e del 19 feb. 2007 (RU 2007 509).