732.01
Decreto federale concernente la legge sull’energia nucleare
del 6 ottobre 1978 (Stato 13 febbraio 2001)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 22quater, 24quinquies, 24sexies e 24septies della Costituzione federale1;2 visto il messaggio del Consiglio federale del 24 agosto 19773, decreta:
Sezione 1 Autorizzazione di massima
Art. 1 Oggetto, competenza, tenore
Chi intende costruire un impianto nucleare, ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 della legge federale del 23 dicembre 19594 su l’uso pacifico dell’energia nucleare e la protezione contro le radiazioni (detta qui di seguito «legge»), deve avere un’autorizzazione di massima del Consiglio federale il cui rilascio sottostà all’approvazione dell’Assemblea federale. La costruzione d’impianti per stabilimenti e istituti federali per la ricerca e l’insegnamento è retta dalle prescrizioni a questi applicabili.
Il rilascio dell’autorizzazione di massima condiziona il rilascio delle licenze di costruzione e di esercizio, di cui all’articolo4 capoverso 1 lettera a della legge.
L’autorizzazione di massima stabilisce:
il sito;
l’impostazione del progetto, segnatamente; 1. trattandosi di reattori nucleari, il sistema, la categoria di potenza, l’apparato principale di raffreddamento, il criterio per l’eliminazione delle scorie durante l’esercizio e dopo la cessazione di quest’ultimo, nonché la grandezza e la struttura approssimative degli edifici principali; 2. trattandosi di depositi per scorie radioattive, la capienza, le categorie di scorie, nonché la struttura approssimativa delle costruzioni sotterranee e superficiali.
RU 1979 816
[CS 1 3; RU 1957 1065, 1962 803, 1969 1267, 1971 905]. A queste disposizioni corrispondono ora gli art. 74, 75, 78 e 90 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).
Nuovo testo giusta il n. I della LF del6 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 283; FF 2000 1507).
Art. 2 Validità
L’autorizzazione di massima ha validità limitata.
La durata di validità può essere prolungata, dal Consiglio federale, se l’attuazione del progetto subisce un ritardo di cui non sia responsabile il titolare dell’autorizzazione di massima.
Art. 3 Condizioni
L’autorizzazione di massima dev’essere negata o sottoposta all’adempimento di condizioni od oneri adeguati, quando:
ciò sia necessario per salvaguardare la sicurezza esterna della Svizzera, rispettare i suoi impegni internazionali o proteggere persone, cose altrui o importanti beni giuridici, compresi gli interessi della protezione dell’ambiente, della natura e del paesaggio e quelli della pianificazione del territorio;
l’impianto o l’energia in esso prodotta verosimilmente non risponda ad un effettivo bisogno nazionale; nella determinazione di tale bisogno va tenuto conto dei possibili provvedimenti di risparmio energetico, della sostituzione del petrolio con energia nucleare e dello sviluppo di altre forme d’energia.
L’autorizzazione di massima è accordata per i reattori nucleari soltanto se sono garantiti l’eliminazione sicura e duratura e il deposito definitivo delle scorie radioattive provenienti dall’impianto e sono disciplinati lo spegnimento e l’eventuale smantellamento degli impianti messi in disuso.
L’autorizzazione di massima è rilasciata solo a cittadini svizzeri domiciliati in Svizzera e a persone giuridiche rette dal diritto svizzero, con sede in Svizzera e sotto controllo svizzero.
Il rilascio dell’autorizzazione di massima può essere sottoposto alla condizione che il titolare consenta un impiego adeguato del calore prodotto.
Art. 4 Presentazione e contenuto della domanda
La domanda è presentata per scritto alla Cancelleria federale.
La domanda deve contenere le indicazioni necessarie al rilascio dell’autorizzazione di massima ed essere corredata di documenti giustificativi.
Art. 5 Pubblicazione della domanda, deposito dei documenti, obiezioni
Il Consiglio federale pubblica la domanda nel Foglio federale e provvede adeguatamente al deposito pubblico dei documenti.
Ognuno può inoltrare per scritto alla Cancelleria federale, entro 90 giorni dalla pubblicazione, le proprie obiezioni al rilascio dell’autorizzazione di massima. Chi fa uso di tale facoltà non diviene, soltanto per ciò, parte nella procedura.
Le obiezioni devono contenere una domanda motivata ed essere corredate dei mezzi di prova disponibili nonché d’un elenco di quelli non disponibili. Esse sono firmate dall’obiettante o dal suo rappresentante.
Per il rimanente, chiunque sia toccato dalla costruzione o dall’esercizio di un impianto nucleare diviene parte nella procedura giusta la legge federale del 20 dicembre 19685 sulla procedura amministrativa. Il presente decreto non ne pregiudica i diritti di cui nella procedura amministrativa.
I Cantoni e gli enti pubblici loro subordinati, se toccati dall’autorizzazione di massima e aventi un interesse degno di protezione alla reiezione della medesima, hanno parimente qualità di parte giusta la legge federale sulla procedura amministrativa.
Art. 6 Preavvisi e perizie
Il Consiglio federale chiede, assegnando un congruo termine, il preavviso dei Cantoni e dei competenti servizi federali. Ogni Cantone è tenuto a consultare i comuni interessati e a riprodurne le risposte nel proprio preavviso.
Il Consiglio federale chiede delle perizie. Queste devono in particolare pronunciarsi su:
la salvaguardia della sicurezza esterna della Svizzera, il rispetto dei suoi impegni internazionali, la protezione di persone, cose altrui e importanti beni giuridici, compresi gli interessi della protezione dell’ambiente, della natura e del paesaggio e quelli della pianificazione del territorio;
il bisogno di cui all’articolo3 capoverso 1 lettera b;
le possibilità di depositare scorie radioattive;
le obiezioni presentate ed i preavvisi trasmessi.
Di norma le spese della perizia sono accollate all’istante.
Art. 7 Pubblicazione di preavvisi e perizie; secondo termine d’obiezione
Il Consiglio federale pubblica nel Foglio federale le conclusioni dei preavvisi e delle perizie. Esso provvede adeguatamente al deposito pubblico, per consultazione, dei testi integrali, eccettuate le parti da tenere segrete giusta l’articolo 27 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 19686 sulla procedura amministrativa.
Ognuno può inoltrare per scritto alla Cancelleria federale, entro 90 giorni dalla pubblicazione, le proprie obiezioni alle conclusioni dei preavvisi e delle perizie. La stessa facoltà è data ai Cantoni e ai Comuni interessati. Chi si prevale della facoltà di obiezione non diviene, soltanto per ciò, parte nella procedura.
Le obiezioni devono indicare con precisione la conclusione impugnata, essere motivate e corredate dei mezzi di prova disponibili nonché d’un elenco di quelli non disponibili. Esse vanno firmate dall’obiettante o dal suo rappresentante.
Il Consiglio federale, assegnando un congruo termine, chiede ai Cantoni, ai servizi federali e ai periti di pronunciarsi sulle obiezioni mosse alle loro conclusioni.
Per il rimanente, chiunque sia toccato dalla costruzione o dall’esercizio di un impianto nucleare diviene parte nella procedura giusta la legge federale sulla procedura amministrativa. Il presente decreto non ne pregiudica i diritti di cui nella procedura amministrativa.
I Cantoni e gli enti pubblici loro subordinati, se toccati dall’autorizzazione di massima e aventi un interesse degno di protezione alla reiezione della medesima, hanno parimente qualità di parte giusta la legge federale sulla procedura amministrativa.
Art. 8 Decisione del Consiglio federale, approvazione dell’Assemblea federale
Dopo aver esaminato la domanda, come anche i preavvisi, le perizie e le obiezioni, il Consiglio federale decide.
La decisione di rilascio di un’autorizzazione di massima è pubblicata nel Foglio federale con l’indicazione delle condizioni e degli oneri e con un rapporto esplicativo ed è presentata per approvazione all’Assemblea federale.
Art. 9 Disposti procedurali completivi
Il Consiglio federale definisce le ulteriori modalità della procedura.
Sezione 2 Scorie radioattive e fondo per lo spegnimento degli impianti
Art. 10 Scorie radioattive
Chiunque produce scorie radioattive deve provvedere, a sue spese, ad eliminarle in modo sicuro; la Confederazione si riserva di provvedervi a spese di costui.
La procedura speciale, il Consiglio federale accorda l’autorizzazione di procedere a provvedimenti preparativi per l’allestimento di un deposito delle scorie radioattive. La domanda è presentata, con un termine adeguato di consultazione, al Cantone sul cui territorio avvengono i provvedimenti preparativi.
Il Consiglio federale regola i particolari. Esso può obbligare i produttori di scorie radioattive ad affiliarsi ad una corporazione di diritto pubblico e a versare congrui contributi per garantire la copertura dei costi di eliminazione delle scorie.
Il Consiglio federale può, ove occorra, trasferire a terzi il diritto d’espropriazione.
Art. 11 Fondo per lo spegnimento degli impianti
Per garantire il finanziamento dei costi di spegnimento e smantellamento eventuale di impianti in disuso, i proprietari versano contributi a un fondo comune. I contributi sono fissati in modo da coprire le spese.
Il fondo ha la personalità giuridica. Esso è gestito da una commissione composta al massimo di 11 membri, nominati dal Consiglio federale che esercita la vigilanza. La commissione stabilisce nel singolo caso il contributo al fondo e le prestazioni di quest’ultimo.
Il Consiglio federale disciplina le modalità; all’occorrenza può concedere anticipazioni al fondo.
Sezione 3 Disposizioni finali
Art. 12 Diritto transitorio
L’autorizzazione di massima non è richiesta per gli impianti nucleari in esercizio o al beneficio d’una licenza di costruire giusta la legge.
Per gli impianti con licenza di sito ma ancora senza licenza di costruire, l’autorità, nel quadro della procedura semplificata d’autorizzazione di massima, si limiterà ad esaminare se l’energia prodotta risponda verosimilmente a un effettivo bisogno nazionale che determinerà tenendo conto dei possibili provvedimenti di risparmio energetico, della sostituzione del petrolio con energia nucleare e dello sviluppo di altre forme di energia. L’autorizzazione d’esercizio di tali impianti è concessa soltanto se esiste un progetto che garantisca l’eliminazione sicura e duratura e il deposito definitivo delle scorie radioattive prodotte e sono disciplinati lo spegnimento e l’eventuale smantellamento degli impianti messi in disuso.
La revoca della licenza di sito è ammissibile solo in virtù dell’articolo 9 della legge e va pronunciata dal Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie. Il danno giusta l’articolo 9 capoverso5 della legge comprende anche le spese fatte in buona fede, in base alla licenza di sito, per ottenere la licenza di costruire. Restano salvi i provvedimenti giusta l’articolo 8 della legge.
Il titolare della licenza di sito cui, per motivi a lui estranei, è negata l’autorizzazione di massima ha diritto a un equo indennizzo. Il rinvio del rilascio dell’autorizzazione di massima per una durata limitata non equivale al diniego della medesima.
Art. 13 Referendum, entrata in vigore, validità
Il presente decreto è d’obbligatorietà generale; esso sottostà al referendum facoltativo.7
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Il presente decreto vige sino all’entrata in vigore d’una nuova legge per l’energia nucleare, ma non oltre il 31 dicembre 1983.
Il presente D è stato accettato dal popolo il 20 mag. 1979 (RU 1979 821).
Art. 148 Proroga
La durata di validità del presente decreto federale è prorogata sino al 31 dicembre 2010.
Data dell’entrata in vigore: 1° luglio 19799
Introdotto dal n. I del DF del 18 mar. 1983 (RU 1983 794; FF 1982 III 20). Nuovo testo giusta il n. I della LF del6 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 283; FF 2000 1507).
DCF del 18 giu. 1979 (RU 1979 821).