Fonte

951.95

Legge federale
sull’osservazione congiunturale

del 20 giugno 1980 (Stato 1° gennaio 2009)

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 3quinquies capoversi 1 e 5 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 21 novembre 19792,

decreta:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Principio

La Confederazione valuta continuativamente la situazione e l’evoluzione congiunturali a livello nazionale e regionale (osservazione della congiuntura).

Rileva i dati economici necessari e li analizza.3

Art. 2 Ricerca sulla congiuntura

La Confederazione può promuovere la ricerca sulla congiuntura, in particolare affidando mandati di ricerca. Provvede affinché i risultati delle ricerche siano resi pubblici.

Sezione 2 Osservazione della congiuntura

Art. 34 Ufficio federale dei problemi congiunturali5

L’Ufficio federale dei problemi congiunturali6 è incaricato di osservare la congiuntura. Fa appello alle unità amministrative della Confederazione responsabili delle rilevazioni dei dati economici e ad altre istituzioni qualificate.

Art. 47

Sezione 3 Indagini congiunturali

Art. 5 a 118

Sezione 4 Disposizioni penali

Art. 12 e 139

Sezione 5 Disposizioni finali

Art. 14 Esecuzione

Il Consiglio federale è incaricato dell’esecuzione.

Art. 15 Referendum ed entrata in vigore

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 198110