Fonte

RU 2008 5941

Legge sull’organizzazione
del Governo e dell’Amministrazione
(LOGA)
(Riordinamento delle commissioni extraparlamentari)

Modifica del 20 marzo 2008

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 12 settembre 20071,
decreta:

I

La legge del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione è modificata come segue:

Titolo prima dell’art. 51

Capitolo 2 Pianificazione e coordinamento

Titolo prima dell’art. 57

Capitolo 3 Consulenza esterna e commissioni extraparlamentari

Sezione 1 Consulenza esterna

Art. 57, rubrica e cpv.2

Abrogati

Titolo prima dell’art. 57a

Sezione 2 Commissioni extraparlamentari

Art. 57a Scopo

Le commissioni extraparlamentari prestano costantemente consulenza al Consiglio federale e all’Amministrazione federale nell’adempimento dei loro compiti.

Esse prendono decisioni in quanto ne siano autorizzate da una legge federale.

Art. 57b Condizioni

Può essere istituita una commissione extraparlamentare qualora l’adempimento dei compiti:

  1. richieda conoscenze specialistiche particolari di cui l’Amministrazione federale non dispone;

  2. richieda il coinvolgimento precoce dei Cantoni o di altre cerchie interessate; o

  3. debba avvenire mediante un’unità dell’Amministrazione federale decentralizzata non vincolata a istruzioni.

Art. 57c Istituzione

Si rinuncia a istituire una commissione extraparlamentare qualora il compito possa essere adempiuto più adeguatamente da un’unità dell’Amministrazione federale centrale oppure da un’organizzazione o persona esterna all’Amministrazione federale.

Il Consiglio federale istituisce commissioni extraparlamentari e ne nomina i membri.

I membri rimangono in funzione quattro anni.

Se un seggio è vacante si procede a una nomina complementare.

Art. 57d Verifica

La ragion d’essere, i compiti e la composizione delle commissioni extraparlamentari sono verificati globalmente ogni quattro anni, in occasione del loro rinnovo integrale.

Art. 57e Composizione

Le commissioni extraparlamentari constano di regola di 15 membri al massimo.

Considerati i loro compiti, nelle commissioni devono essere rappresentati in modo equilibrato i due sessi, le lingue, le regioni, i gruppi d’età e i gruppi d’interesse.

I dipendenti dell’Amministrazione federale possono essere nominati membri di una commissione soltanto in singoli casi motivati.

Art. 57f Indicazione delle relazioni d’interesse

Prima della loro nomina, i membri delle commissioni rendono pubbliche le loro relazioni d’interesse. Il Consiglio federale emana le corrispondenti disposizioni d’esecuzione.

Chi rifiuta di rendere pubbliche le sue relazioni d’interesse non può essere nominato membro di una commissione.

Art. 57g Indennizzo

Il Consiglio federale stabilisce criteri uniformi per l’indennizzo dei membri delle commissioni.

L’importo degli indennizzi è di pubblico dominio.

Titolo prima dell’art. 57h

Capitolo 4 Trattamento dei dati

Art. 57h

II

L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell’allegato.

III

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 20 marzo 2008

Consiglio nazionale, 20 marzo 2008

Il presidente: Christoffel Brändli

Il presidente: André Bugnon

Il segretario: Christoph Lanz

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 10 luglio 2008.3

Ad eccezione delle modifiche ai capoversi3 e 4, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2009.

Entrano in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2008:

  1. allegato n. I

  2. allegato n. II 5 4 L’articolo 57g entra in vigore ulteriormente.

26 novembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Allegato

(cifra II) Abrogazione e modifica del diritto vigente

I

I seguenti atti normativi sono abrogati: 1. Legge federale del 20 marzo 19704 concernente la garanzia dei rischi degli investimenti; 2. Decreto federale del 9 ottobre 19705 concernente il limite massimo complessivo per la garanzia dei rischi degli investimenti.

II

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 21 marzo 19976 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna

Art. 9

2. Legge federale del 24 marzo 20007 concernente la promozione dell’immagine della Svizzera all’estero

Art. 1 cpv.2

L’adempimento di questo compito compete al Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

Art. 2 Compiti

Il DFAE favorisce la formazione e lo sviluppo di una rete di relazioni tra le persone e le istituzioni che contribuiscono a promuovere l’immagine della Svizzera all’estero; procura loro le informazioni necessarie all’adempimento dei rispettivi compiti.

Esso elabora e attualizza regolarmente messaggi di base che favoriscono la diffusione di un’immagine realistica e positiva della Svizzera all’estero.

Adempie i propri compiti in particolare collaborando strettamente con gli uffici federali interessati.

Assume la direzione di progetto per la partecipazione ufficiale della Svizzera alle esposizioni universali e ai Giochi olimpici.

Può promuovere l’immagine della Svizzera all’estero sostenendo finanziariamente azioni adeguate.

Può affidare l’esecuzione di compiti particolari a terzi, all’interno o all’esterno dell’Amministrazione federale; vigila sull'adempimento di tali compiti.

Pubblica un rapporto annuale.

Art. 3 Finanziamento

Gli altri compiti sono finanziati mediante il preventivo annuo del DFAE.

La partecipazione della Svizzera alle esposizioni universali e ai Giochi olimpici è finanziata mediante contributi straordinari della Confederazione.

Art. 4 –6,8 e 9 cpv.2 e 3

Abrogati

3. Legge federale del 20 marzo 19818 sul lavoro a domicilio

Art. 18

Art. 19 Obbligo del segreto

Le persone incaricate di eseguire la presente legge o di vigilare sull’esecuzione sono tenute al segreto d’ufficio.

Art. 20 Disposizioni esecutive

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive sentiti i Cantoni e le organizzazioni interessate.

4. Legge federale del 6 ottobre 19959 sul servizio civile sostitutivo

Art. 43 cpv.3

5. Legge federale del 20 dicembre 194610 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Art. 109 cpv.1, primo e secondo periodo

Il Consiglio federale nomina, su proposta della Commissione federale dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, un Consiglio di amministrazione composto di11 membri. Gli assicurati, le associazioni economiche svizzere e la Confederazione devono essere adeguatamente rappresentati. …

6. Legge federale del 20 giugno 198011 sull’osservazione congiunturale

Art. 4