951.95
Legge federale
sull’osservazione congiunturale
del 20 giugno 1980 (Stato 1° gennaio 2009)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 3quinquies capoversi 1 e 5 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 21 novembre 19792,
decreta:
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 1 Principio
La Confederazione valuta continuativamente la situazione e l’evoluzione congiunturali a livello nazionale e regionale (osservazione della congiuntura).
Rileva i dati economici necessari e li analizza.3
Art. 2 Ricerca sulla congiuntura
La Confederazione può promuovere la ricerca sulla congiuntura, in particolare affidando mandati di ricerca. Provvede affinché i risultati delle ricerche siano resi pubblici.
Sezione 2 Osservazione della congiuntura
Art. 34 Ufficio federale dei problemi congiunturali5
L’Ufficio federale dei problemi congiunturali6 è incaricato di osservare la congiuntura. Fa appello alle unità amministrative della Confederazione responsabili delle rilevazioni dei dati economici e ad altre istituzioni qualificate.
Art. 47
Sezione 3 Indagini congiunturali
Art. 5 a 118
Sezione 4 Disposizioni penali
Art. 12 e 139
Sezione 5 Disposizioni finali
Art. 14 Esecuzione
Il Consiglio federale è incaricato dell’esecuzione.
Art. 15 Referendum ed entrata in vigore
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 198110