194.1
Legge federale
concernente la promozione dell’immagine
della Svizzera all’estero
del 24 marzo 2000 (Stato 1° gennaio 2009)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale dell’8 settembre 19992,
decreta:
Art. 1 Oggetto
La Confederazione promuove la diffusione di conoscenze generali riguardanti la Svizzera, si adopera per suscitare la simpatia verso il nostro Paese e mette in evidenza la sua diversità e le sue attrattive.
L’adempimento di questo compito compete al Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).3
Art. 24 Compiti
Il DFAE favorisce la formazione e lo sviluppo di una rete di relazioni tra le persone e le istituzioni che contribuiscono a promuovere l’immagine della Svizzera all’estero; procura loro le informazioni necessarie all’adempimento dei rispettivi compiti.
Esso elabora e attualizza regolarmente messaggi di base che favoriscono la diffusione di un’immagine realistica e positiva della Svizzera all’estero.
Adempie i propri compiti in particolare collaborando strettamente con gli uffici federali interessati.
Assume la direzione di progetto per la partecipazione ufficiale della Svizzera alle esposizioni universali e ai Giochi olimpici.
Può promuovere l’immagine della Svizzera all’estero sostenendo finanziariamente azioni adeguate.
Può affidare l’esecuzione di compiti particolari a terzi, all’interno o all’esterno dell’Amministrazione federale; vigila sull’adempimento di tali compiti.
Pubblica un rapporto annuale.
Art. 35 Finanziamento
Gli altri compiti sono finanziati mediante il preventivo annuo del DFAE.
La partecipazione della Svizzera alle esposizioni universali e ai Giochi olimpici è finanziata mediante contributi straordinari della Confederazione.
Art. 4 a 66
Art. 77
Art. 88
Art. 9 Disposizioni d’esecuzione
Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.
…9
Art. 10 Diritto previgente: abrogazione
La legge federale del 19 marzo 197610 che istituisce una Commissione di coordinamento per la presenza della Svizzera all’estero è abrogata.
Art. 11 Disposizione transitoria
Il nuovo diritto è applicabile alle procedure in corso nel momento dell’entrata in vigore della presente legge.
Art. 12 Referendum ed entrata in vigore
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Data dell’entrata in vigore: 15 novembre 200011