Fonte

414.142

Ordinanza sul corpo insegnante dei politecnici federali (Ordinanza sul corpo insegnante dei PF1)

del 16 novembre 1983 (Stato 20 maggio 2003)

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 13 capoverso2 e 39 capoverso 2 della legge federale del 4 ottobre 19912 sui PF,3 ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 14 Docenti

Sono docenti i professori, i maîtres d’enseignement et de recherche, i liberi docenti e gli incaricati di corsi.

Art. 2 Professori

Sono professori i professori ordinari, i professori straordinari e i professori assistenti.

Per i professori assunti in virtù del diritto privato valgono, a complemento della presente ordinanza, le disposizioni dell’ordinanza del 15 marzo 20015 sul personale del settore dei PF concernenti:

  1. il segreto professionale, il segreto d’affari e il segreto d’ufficio;

  2. il rimborso delle spese;

  3. le prestazioni sociali.6 3 Per l’assunzione dei professori in virtù del diritto privato trova applicazione la legislazione sul contratto di lavoro prevista dal Codice delle obbligazioni7. Nel con- RU 1983 1641 1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 dic. 1994 (RU 1995 586).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 ago. 1995, in vigore dal 1° ago.1995 (RU 1995 3865).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 apr. 2003, in vigore dal 1° giu. 2003 tratto di lavoro vanno riportate le disposizioni della presente ordinanza che trovano applicazione anche per i professori assunti in virtù del diritto privato.8 9 Art. 2a10 Maîtres d’enseignement et de recherche Può essere impiegato come maître d’enseignement et de recherche qualsiasi titolare di un diploma di una scuola universitaria o titolo giudicato equivalente, che abbia dimostrato la sua attitudine a dirigere lavori di alto livello scientifico o abbia fornito la prova di qualità pedagogiche eccezionali.

Art. 3 Liberi docenti e incaricati di corsi

I liberi docenti e gli incaricati di corsi non sono vincolati da un rapporto di servizio per quanto concerne il loro incarico d’insegnamento.

Art. 3a11 Assicurabilità dei liberi docenti, degli incaricati di corsi e dei professori invitati I liberi docenti, gli incaricati di corsi e i professori invitati sono esclusi dall’assicurazione obbligatoria secondo la legge federale del 25 giugno 198212 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità e non sono accolti nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA13 per quanto riguarda l’indennità loro accordata per obblighi d’insegnamento.

Sezione 2 Professori

Art. 4 14 Procedura di nomina

Il CPF nomina i professori su proposta del presidente del rispettivo PF.

La proposta del presidente del PF comprende tutti gli elementi della decisione di nomina. È accompagnata da un rapporto sul metodo di selezione e da un parere sul candidato.

Per l’approntamento della procedura di nomina il presidente del PF costituisce di regola una commissione preparatoria. Eccezionalmente, egli può preparare una proposta di nomina per via d’appello.

Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 30 apr. 2003, in vigore dal 1° giu. 2003

Introdotto dal n. I dell’O del 13 gen. 1993 (RU 1993 837).

Introdotto dal n. I dell’O del 16 ago. 1995, in vigore dal 1° ago.1995 (RU 1995 3865).

Introdotto dal n. I dell’O del 22 dic. 1993 (RU 1994 295).

Nuova espressione giusta il n. I dell’O del 30 apr. 2003, in vigore dal 1° giu. 2003 (RU 2003 1119). Di detta modificazione é stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 gen. 1993 (RU 1993 837).

L’atto di nomina del consiglio dei PF definisce il campo d’insegnamento e di ricerca, delimita l’obbligo d’insegnamento e fissa l’onorario iniziale.

Art. 515 Durata del mandato

Per i professori ordinari e straordinari la prima nomina è della durata di tre anni. Ogni rinomina si estende a sei anni.

I professori assistenti sono nominati per tre anni e rinominabili una volta sola.

Nel caso non intenda proporre la rinomina di un professore, il presidente del PF informa l’interessato possibilmente con un anno di anticipo sulla scadenza del suo mandato.

Art. 6 Compiti

I professori sono tenuti a impartire un insegnamento nel loro campo.

Fanno parte dell’insegnamento i corsi, gli esercizi e i lavori pratici, come pure le ripetizioni, i seminari, le escursioni, ecc.

I professori fanno gli esami prescritti e valutano i lavori scientifici pertinenti alloro campo di insegnamento e di ricerca, come lavori di diploma, tesi di dottorato e dissertazioni d’abilitazione.

Sono tenuti a promuovere la ricerca nel loro campo d’insegnamento.

D’intesa con il professore interessato e previa consultazione delle rispettive unità d’insegnamento e di ricerca, il presidente del PF stabilisce nei particolari il campo d’insegnamento e di ricerca.16

Gli organi competenti del PF stabiliscono un programma dettagliato di corsi sulla base delle proposte del professore.

I professori ordinari e straordinari possono sollecitare congedi semestrali presso il presidente del loro PF.

Art. 7 Accettazione di compiti supplementari

L’accettazione di compiti d’insegnamento al di fuori del proprio PF e l’appartenenza a consigli d’amministrazione o direzioni d’imprese sono subordinate all’autorizzazione del presidente del PF.17 L’autorizzazione è concessa se gli interessi del PF non vi si oppongono.

Il professore può eseguire, con mezzi personali, lavori d’ordine privato, come perizie, nella misura in cui essi non arrechino pregiudizio agli obblighi a cui è tenuto in qualità di professore. Per lavori più importanti è necessaria l’autorizzazione del presidente del proprio PF.18

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 gen. 1993 (RU 1993 837).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 gen. 1993 (RU 1993 837).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 gen. 1993 (RU 1993 837).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 gen. 1993 (RU 1993 837).

Se un professore assume un mandato di ricerca dell’Amministrazione federale, si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 12 dicembre 199619 sulle diarie e indennità dei membri delle commissioni extraparlamentari.20

Art. 8 Malattia e congedi

Le assenze di più di una settimana per causa di malattia devono essere comunicate al presidente del PF.

I congedi di più di una settimana sono subordinati all’autorizzazione del presidente del PF.

Art. 8a21 Indennizzo per spese di trasloco Il Consiglio dei PF può accordare a professori neoeletti che si trasferiscono dall’estero un congruo indennizzo per le spese di trasloco.

Art. 9 Onorario e assegni per i figli

L’onorario dei professori si compone dello stipendio di base, dei supplementi d’anzianità, come pure dell’indennità di rincaro.

I professori hanno diritto alle indennità di rincaro e agli assegni di custodia che spettano al personale del settore dei PF.22

Art. 10 Stipendio di base

Lo stipendio annuale di base si calcola secondo l’articolo 36 capoverso2 dell’ordinamento dei funzionari del 30 giugno 192723 e ammonta:24

  1. per i professori ordinari al 57 per cento dello stipendio massimo;

  2. per i professori straordinari al 48,75 per cento dello stipendio massimo;

  3. per i professori assistenti al 40,5 per cento dello stipendio massimo.

Su proposta del CPF il Consiglio federale può eccezionalmente aumentare lo stipendio di base fino al 20 per cento.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 apr. 2003, in vigore dal 1° giu. 2003

Introdotto dal n. I dell’O del 13 gen. 1993 (RU 1993 837).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 apr. 2003, in vigore dal 1° giu. 2003

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 apr. 2003, in vigore dal 1° giu. 2003

Art. 11 Supplementi d’anzianità

I supplementi annuali d’anzianità sono dell’1,5 per cento e aumentano sino al

per cento dello stipendio massimo, secondo l’articolo 36 capoverso2 dell’ordinamento dei funzionari del 30 giugno 192725.26

Se il professore il primo gennaio non ha ancora compiuto un intero anno di servizio, il supplemento d’anzianità ammonta a un dodicesimo per ogni mese di servizio compiuto.

Il Consiglio dei PF decide, al momento della nomina, se occorre versare supplementi d’anzianità e in quale misura.27

Art. 1228 Indennità di servizio

Il Consiglio dei PF può accordare indennità di servizio a professori che assumono mansioni dirigenziali determinanti, la presidenza di commissioni, importanti incarichi nell’insegnamento e nella ricerca oppure la conduzione di unità in quest’ultimi ambiti. Le indennità ammontano al massimo al 20 per cento delle retribuzioni previste dagli articoli 10 e 11. Essi non danno diritto all’indennità di rincaro.

Art. 1329 Doppio insegnamento

Per i professori che insegnano contemporaneamente in due istituti l’onorario e gli assegni sono determinati per singolo caso dal Consiglio dei PF su proposta del presidente del PF.

Art. 14 Retribuzione in caso di sospensione dell’attività

Il CPF fissa la retribuzione dei professori in caso di sospensione dell’attività.

Art. 15 Dimissioni

Ogni professore ha il diritto di dare le dimissioni per la fine di un semestre.

Per le dimissioni va inoltrata al presidente del PF una richiesta corrispondente almeno tre mesi in anticipo.30

...31

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 apr. 2003, in vigore dal 1° giu. 2003

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 gen. 1993 (RU 1993 837).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 gen. 1993 (RU 1993 837).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 gen. 1993 (RU 1993 837).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 gen. 1993 (RU 1993 837).

Art. 16

Ogni professore viene pensionato alle fine del semestre in cui compie 65 anni. Una volta compiuti i 62 anni può pensionarsi anticipatamente alla fine di un semestre.32

Quando un professore è nella permanente inabilità al pieno adempimento dei propri doveri, può essere richiesto, da lui stesso o dal presidente del PF, il suo pensionamento anticipato al Consiglio dei PF. Se il Consiglio dei PF decide, su proposta del presidente del PF, il pensionamento anticipato, deve accordare un congruo termine di transizione fra la notifica della decisione e la sua entrata in vigore.33

I professori collocati a riposo hanno il diritto di continuare a dare corsi liberi e a utilizzare gli impianti della scuola. Il presidente del PF può impartir loro mandati d’insegnamento e, su loro richiesta, metter loro a disposizione locali e infrastrutture di lavoro.34

Art. 1735 Licenziamento

Un professore, se ha mancato ai propri doveri professionali nel suo comportamento in modo tale che l’ulteriore svolgimento delle sue funzioni è incompatibile con l’interesse superiore del politecnico, può essere licenziato dal CPF, su proposta del presidente del PF.

La maggioranza assoluta dei membri del CPF è richiesta per una tale proposta.

Art. 17a36 Mantenimento del titolo di professore Il Consiglio dei PF decide se i professori possono mantenere il loro titolo, una volta cessati i rapporti di servizio con il PF. Premessa a tal fine è di regola il rivestimento della carica di professore per la durata di almeno sei anni.

Art. 1837 Previdenza professionale

Ogni professore ordinario o straordinario nominato prima del 1° gennaio 1995 che lascia il servizio del politecnico federale per ragioni di salute o dopo i 65 anni compiuti ha diritto ad una pensione. Sono applicabili gli articoli 18a,19, 19a–19d e 20. Sempre che la presente ordinanza non disponga altrimenti, sono inoltre applicabili le disposizioni dell’ordinanza del 24 agosto 199438 concernente la Cassa pensioni della Confederazione (Statuti della CPC).

I professori ordinari o straordinari nominati dopo il 31 dicembre 1994 nonché tutti i professori assistenti sono obbligatoriamente affiliati alla Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA39. Sono loro applicabili le disposizioni dell’ordinanza del

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 dic. 1994 (RU 1995 586).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 gen. 1993 (RU 1993 837).

Nuovo testo del per.2 giusta il n. I dell’O del 21 dic. 1994 (RU 1995 586).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 gen. 1993 (RU 1993 837).

Introdotto dal n. I dell’O del 13 gen. 1993 (RU 1993 837).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 dic. 1994 (RU 1995 586).

Nuova espressione giusta il n. I dell’O del 30 apr. 2003, in vigore dal 1° giu. 2003 (RU 2003 1119). Di detta modificazione é stato tenuto conto in tutto il presente testo.

25 aprile 200140 concernente l’assicurazione nel piano di base della Cassa pensioni della Confederazione (OCPC 1) e dell’ordinanza del 25 aprile 200141 concernente l’assicurazione nel piano complementare della Cassa pensioni della Confederazione (OCPC 2) nonché l’articolo 19e.42 Art. 18a43 Pensione

La pensione, maturata a 65 anni compiuti e dopo 36 anni di servizio, ammonta al massimo al 60 per cento del guadagno assicurato. Questo comprende lo stipendio e i supplementi d’anzianità immediatamente prima della cessazione del servizio, meno i contributi AVS/AI/IPG/AD. La percentuale determinante per il calcolo della pensione risulta dalla differenza fra le percentuali al momento dell’entrata in funzione e al momento dell’uscita dal servizio del PF, secondo l’allegato 1. Sono salvi gli articoli

Quando un professore lascia il servizio per ragioni di salute prima dei 65 anni compiuti, la percentuale determinante per la pensione è data dalla differenza tra la percentuale al momento dell’entrata in funzione e la percentuale al momento del compimento del 65° anno d’età.

La pensione è esigibile al più tardi alla fine del semestre dopo che il professore ha compiuto i 65 anni. In caso di pensionamento anticipato giusta l’articolo 16 capoverso 1, la pensione è calcolata in base alla prestazione d’uscita assicurata al momento del pensionamento con l’ausilio di un tasso di conversione giusta l’allegato 3 lettera d.

I professori pensionati ottengono la stessa indennità di rincaro dei beneficiari di pensioni della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA.

Qualsiasi cessione o costituzione in pegno del diritto alla pensione è nulla. Sono salve le disposizioni della legge federale del 17 dicembre 199344 sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (LPPA).

Art. 1945 Riscatto

...46

A partire dall’entrata in funzione è riscosso un interesse sulla somma del riscatto eventuale, oppure, in caso di pagamento rateale, sul saldo. Se il professore è in mora di oltre sei mesi con il pagamento della somma di riscatto o della rata pattuita, si presume ch’egli rinuncia al riscatto.

Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 30 apr. 2003, in vigore dal 1° giu. 2003

Introdotto dal n. I dell’O del 21 dic. 1994 (RU 1995 586).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 dic. 1994 (RU 1995 586). Il cpv. 1 è valido fino al

dic. 1995. Vedi anche le disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

Gli anni di servizio dei professori che si ritirano dal corpo insegnante di un PF e che vengono affiliati alla Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA valgono come anni assicurativi e di contribuzione. In questi casi non vi è diritto alla prestazione di uscita giusta l’articolo 19a. Questa è devoluta al patrimonio della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA.

Art. 19a47 Prestazione d’uscita

Il professore che si ritira dal servizio di un PF senza che gli sia versata una pensione ha diritto ad una prestazione d’uscita.

La prestazione d’uscita corrisponde al massimo dei seguenti importi:

  1. il valore attuale delle prestazioni acquisite giusta l’articolo 16 della legge sul libero passaggio (LFLP) del 17 dicembre 199348, conformemente all’allegato 3 lettera a;

  2. il diritto giusta l’articolo 17 capoverso 1 LFLP;

  3. l’avere di vecchiaia giusta l’articolo 15 della legge federale del 25 giugno 198249 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.

Se il professore deve versare i contributi connessi ad un aumento dello stipendio, la prestazione d’uscita è calcolata in base alle prestazioni migliorate. I contributi non ancora versati per l’aumento del guadagno assicurato sono dedotti dalla prestazione d’uscita. Parimenti, una prestazione d’entrata non ancora pagata è dedotta dalla prestazione d’uscita.

Art. 19b50 Altre prestazioni

Le altre prestazioni sono:

  1. prelievo anticipato giusta la LPPA51;

  2. la costituzione in pegno giusta la LPPA;

  3. prestazioni per soddisfare pretese in caso di divorzio giusta l’articolo 22 2 In caso di versamento di una prestazione giusta il capoverso 1 la pensione, le rendite per i superstiti o la prestazione d’uscita sono ridotte conformemente all’allegato 3 lettera b.

L’aumento della prestazione in caso di rimborso ulteriore da parte del professore è calcolato conformemente all’allegato 3 lettera c. Il PF informa il professore della possibilità di stipulare un’assicurazione rischio per evitare una diminuzione della

Introdotto dal n. I dell’O del 21 dic. 1994 (RU 1995 586).

Introdotto dal n. I dell’O del 21 dic. 1994 (RU 1995 586).

protezione in materia di previdenza dovuta a una riduzione delle prestazioni in caso di decesso o invalidità.53 Art. 19c54 Calcolo della pensione in caso di modificazione del tasso di occupazione

In caso di aumento del tasso d’occupazione il professore acquisisce, in deroga all’articolo 18a capoverso 1, sul guadagno assicurato supplementare, una pensione dell’1,67 per cento per ogni anno mancante fino al compimento dei 65 anni.

La percentuale determinante per il calcolo della pensione dopo i 65 anni è mantenuto se il professore versa una corrispondente somma di riscatto. L’importo è calcolato con l’ausilio della tabella del valore attuale di cui all’allegato 3.

In caso di riduzione permanente del tasso d’occupazione si calcola la prestazione d’uscita che corrisponde alla riduzione percentuale del guadagno assicurato e la si utilizza conformemente all’articolo 13 LFLP55.

Art. 19d56 Calcolo della pensione in caso di congedo

I congedi parzialmente o interamente pagati sono considerati come anni di servizio e computati nel calcolo della pensione. In caso di congedo pagato solo parzialmente il professore deve versare i contributi per la parte non pagata conformemente al capoverso2.

Se il congedo non pagato non supera un anno il guadagno assicurato non diminuisce. Qualora, nell’interesse della Confederazione, il congedo non pagato duri più di un anno, il Consiglio dei PF può, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, rinunciare a diminuire il guadagno assicurato. Il professore deve versare il doppio dei contributi di cui all’articolo 21. Per il calcolo della prestazione d’uscita giusta l’articolo 17 LFLP57 questi contributi non danno diritto ad una maggiorazione.

Art. 19e58 Partecipazione della Confederazione a somme di riscatto mancanti

I professori ordinari, straordinari e assistenti nominati dopo il 31 dicembre 1994 devono far conoscere, prima della loro nomina, tutte le loro prestazioni d’uscita provenienti da altri istituti di previdenza. Una volta nominati, devono versarle alla Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA che le utilizzerà per il riscatto. I prelievi anticipati conformemente alla LPPA59 sono presi in considerazione.

Se i diritti acquisiti delle prestazioni, segnatamente quelli provenienti da istituti di previdenza per la vecchiaia all’estero, non possono essere trasferiti alla Cassa pen-

Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 30 apr. 2003, in vigore dal 1° giu. 2003

Introdotto dal n. I dell’O del 21 dic. 1994 (RU 1995 586).

Introdotto dal n. I dell’O del 21 dic. 1994 (RU 1995 586).

Introdotto dal n. I dell’O del 21 dic. 1994 (RU 1995 586).

sioni della Confederazione PUBLICA, sono dedotti dal calcolo di un’eventuale partecipazione della Confederazione al riscatto.

Qualora le prestazioni d’uscita giusta i capoversi 1 e 2 non fossero sufficienti per il riscatto, la Confederazione ne può assumere il finanziamento, con mezzi budgetari del PF, in misura equivalente al professore.60 Per il computo della partecipazione della Confederazione fa stato un inizio dell’assicurazione a25 anni. La partecipazione non supera il 200 per cento del guadagno assicurato all’entrata. I professori che al momento della nomina hanno già compiuto57 anni non hanno diritto ad una partecipazione della Confederazione. Tutte le modalità di riscatto che superano tali importi necessitano dell’approvazione del Dipartimento federale delle finanze.

Se il riscatto avviene in relazione ad un divorzio (art. 22 LFLP61 la Confederazione non vi partecipa.

La partecipazione della Confederazione alla somma di riscatto è gravata d’interessi e ammortita entro dieci anni dall’entrata in funzione del professore. Se quest’ultimo abbandona la funzione durante i primi dieci anni del suo mandato, la Confederazione è liberata da qualsiasi altro obbligo d’ammortamento e di interessi.

Art. 2062 Pensione vedovile e per orfani

I superstiti di un professore hanno diritto a:

  1. una pensione vedovile d’importo pari al 58 per cento: 1. della pensione, in caso di decesso di un pensionato; 2. della pensione che un professore, deceduto mentre era in funzione, avrebbe potuto conseguire a 65 anni compiuti; 3. della pensione conseguita secondo l’articolo19 capoverso 4 secondo periodo;

  2. pensioni per orfani d’importo pari al 14,5 per cento, nel caso di orfani di un genitore, e al 29 per cento, nel caso di orfani di ambedue i genitori: 1. della pensione, in caso di decesso di un pensionato; 2. della pensione che un professore, deceduto mentre era in funzione, avrebbe potuto conseguire a 65 anni compiuti; 3. della pensione di vecchiaia conseguita secondo l’articolo19 capoverso 4 secondo periodo.

La pensione vedovile è ridotta quando il coniuge superstite consegue un reddito lavorativo che supera, assieme alla pensione vedovile, la retribuzione massima di un professore in funzione.

Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 30 apr. 2003, in vigore dal 1° giu. 2003

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del5 dic. 1988 (RU 1989 238). Vedi anche le disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

Si applicano gli articoli 32, 34, 35 capoverso2, 36 e 41 degli statuti della CPC del 24 agosto 199463.64

Art. 2165 Finanziamento

I contributi dei professori nominati prima del 1° gennaio 1995 sono calcolati in base alle disposizioni dell’OCPC 166 e quelli dei professori nominati dopo il 31 dicembre 1994 in base alle disposizioni dell’OCPC 1 e dell’OCPC 267.

Art. 2268 Versamento ulteriore dello stipendio

Alla morte di un professore in carica, la vedova, e dopo di lei i figli, ricevono un importo equivalente allo stipendio di due mesi.

Art. 2369 Prestazioni di previdenza per infortuni professionali e non professionali

I professori sono assicurati contro gli infortuni professionali e non professionali alla stessa stregua del personale del settore dei PF.

Art. 2470 Diritti risultanti dal rapporto d’impiego

La procedura di ricorso da parte o nei confronti della Confederazione su diritti inerenti al rapporto d’impiego ai sensi della presente ordinanza è disciplinata dagli articoli 34–36 della legge del 24 marzo 200071 sul personale federale (LPers).72

Per vertenze con istituti di previdenza professionale trova applicazione l’articolo

della legge federale del 25 giugno 198273 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 apr. 2003, in vigore dal 1° giu. 2003

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 apr. 2003, in vigore dal 1° giu. 2003

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del5 dic. 1988 (RU 1989 238).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 apr. 2003, in vigore dal 1° giu. 2003

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 gen. 1993 (RU 1993 837).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 apr. 2003, in vigore dal 1° giu. 2003

Sezione 374 Maîtres d’enseignement et de recherche

Art. 24a Nomina

Le direzioni dei PF e quelle degli istituti di ricerca sono competenti per nominare i maîtres d’enseignement et de recherche.

Nel contratto di lavoro sono indicati il campo d’insegnamento o di ricerca, i compiti, lo stipendio e la durata dell’impiego.75 Art. 24b76 Durata dell’impiego La durata massima dell’impiego iniziale è di tre anni.

Art. 24c Compiti

I maîtres d’enseignement et de recherche:

  1. dirigono in modo autonomo lavori di ricerca;

  2. assistono gruppi di ricerca sotto la supervisione del responsabile dell’unità da cui dipendono;

  3. dirigono lavori pratici degli studenti, nonché lavori di diploma;

  4. possono essere incaricati di assistere lavori di dottorato;

  5. possono essere incaricati di compiti in materia d’insegnamento.

Art. 24d77 Diritto complementare Per il resto, si applicano per analogia la LPers78, l’ordinanza quadro LPers del 20 dicembre 200079 e le disposizioni emanate dal Consiglio dei PF in virtù dell’articolo

capoverso 3 LPers per gli altri impiegati del settore dei PF.

Introdotto dal n. I dell’O del 16 ago. 1995, in vigore dal 1° ago.1995 (RU 1995 3865).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 apr. 2003, in vigore dal 1° giu. 2003

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 apr. 2003, in vigore dal 1° giu. 2003

Introdotto dal n. I dell’O del 30 apr. 2003, in vigore dal 1° giu. 2003 (RU 2003 1119).

Sezione 4:80 Liberi docenti, incaricati di corsi, professori titolari e professori invitati

Art. 25 Liberi docenti

Chiunque dà prova di una attitudine particolare all’insegnamento e alla ricerca può ottenere l’abilitazione come libero docente. Il presidente del PF gli conferisce la venia legendi che gli permette di tenere liberamente corsi in un campo determinato.

La venia legendi può essere ritirata se durante due anni il libero docente non ha tenuto corsi nel suo ramo o se non ha rispettato i suoi doveri professionali. Essa si estingue alla fine del semestre durante il quale il libero docente compie 65 anni.81

Ai liberi docenti possono essere versati onorari per corsi tenuti al di fuori del loro campo d’insegnamento.

I particolari sono disciplinati per ciascuno dei due PF da un’ordinanza del Consiglio dei PF.82

Art. 26 Incaricati di corsi

Per l’insegnamento può essere fatto capo a incaricati di corsi.

Il presidente del PF assegna i mandati d’insegnamento in linea di massima per ogni semestre.

Il CPF fissa la retribuzione.

Art. 2783 Professori titolari

Il Consiglio dei PF può, su proposta del presidente dei PF, conferire per particolari meriti il titolo di professore a liberi docenti e incaricati di corsi.

Art. 28 Professori invitati

I presidenti dei PF possono ricorrere a professori invitati, attribuire loro mandati d’insegnamento e retribuirli. Determinando la loro retribuzione si tiene conto dell’onorario che essi riscuotono nella loro istituzione.

Originaria sez. 3.

Nuovo testo del per.2 giusta il n. I dell’O del 21 dic. 1994 (RU 1995 586).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 gen. 1993 (RU 1993 837).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 gen. 1993 (RU 1993 837).

Sezione 5:84 Disposizioni finali

Art. 2985 Esecuzione

Il Consiglio dei PF è incaricato dell’esecuzione.

Art. 30 Diritto previgente: abrogazioni

Sono abrogati: 1. l’ordinanza del 23 dicembre 196886 concernente la rimunerazione degli insegnanti delle Scuole politecniche federali; 2. il decreto del Consiglio federale del 24 giugno 196087 concernente le indennità di viaggio degli insegnanti della Scuola politecnica federale; 3. il decreto del Consiglio federale del 18 ottobre 197288 concernente l’adeguamento della rimunerazione degli insegnanti delle Scuole politecniche federali.

Art. 31 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 1983.

Disposizioni finali della modificazione del 5 dicembre 198889

Le pensioni correnti rimangono invariate. Esse sono adeguate al rincaro come le prestazioni della CFA.

Fino al suo scioglimento, la Cassa per le vedove e gli orfani fornisce le sue prestazioni statutarie ai superstiti dei professori e dei pensionati defunti. Le prestazioni sono computate nelle prestazioni della Confederazione secondo l’articolo 20. L’obbligo contributivo della Confederazione cessa il 31 dicembre 1988. Le somme di riscatto arretrate dei professori nella Cassa per le vedove e gli orfani devono essere pagate.

Allo scioglimento della Cassa per le vedove e gli orfani, il patrimonio di quest’ultima è devoluto alla Confederazione. Con tale devoluzione le pensioni correnti delle vedove e degli orfani, nonché le pretese di pensione da parte dei superstiti di pensionati sono rilevate dalla Confederazione. Le prestazioni rilevate sono adeguate al rincaro a partire dal 1° gennaio 1989 come le prestazioni della CFA.

Originaria sez. 4.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 gen. 1993 (RU 1993 837).

[RU 1969 104, 1974 9]

[RU 1960 847]

[RU 1972 2434, 1974 9 n. II]

Con la devoluzione del patrimonio sono rilevati e mantenuti dalla Confederazione anche i mutui ipotecari correnti che la Cassa per le vedove e gli orfani ha concesso ai professori.

Con l’entrata in vigore della presente ordinanza i professori assistenti sono assicurati presso la CFA. Il Dipartimento federale delle finanze disciplina i particolari.

Disposizioni finali della modificazione del 21 dicembre 199490

I professori che erano in carica il 31 dicembre 1988 hanno diritto ad una pensione che al compimento dei 65 anni corrisponde in per cento del guadagno assicurato a quanto potevano pretendere in virtù del diritto vigente a questa data.

Il professore ordinario o straordinario nominato prima del 1° gennaio 1995 può dichiarare entro il 31 dicembre 1995 al più tardi, se e in quale misura intende riscattare gli anni alle condizioni previste all’articolo19 capoverso 1 e in applicazione degli allegati 1 e 2. Il riscatto è calcolato in funzione del guadagno assicurato al momento della decisione.

I mandati dei professori ordinari o straordinari correnti al 1° gennaio 1995 e che durano oltre i 65 anni d’età non sono modificati.

Allegato 191 Pensione (art. 18 cpv. 2) Età Pensione acquisita Età Pensione acquisita espressa in per cento espressa in per cento del guadagno del guadagno assicurato assicurato

0 48 20

1 49 22

2 50 24

3 51 26

4 52 28

5 53 30

6 54 32

7 55 34

8 56 36

9 57 38

10 58 40

11 59 42

12 60 45

13 61 48

14 62 51

15 63 54

16 64 57

17 65 60

18

Introdotto dall’O del5 dic. 1988 (RU 1989 238).

Allegato 292 Riscatto e prestazione di libero passaggio (art.19 cpv. 1) 1. La prestazione di libero passaggio si calcola secondo la seguente formula:

Du − De P = Pu × × guadagno assicurato De P: Prestazione di libero passaggio. Pu: Prestazione di libero passaggio espressa in per cento del guadagno assicurato all’età dell’uscita (n. 2). Du: Diritto alla pensione espresso in per cento del guadagno assicurato all’età dell’uscita (allegato 1). De: Diritto alla pensione espresso in per cento del guadagno assicurato all’età dell’entrata (allegato 1). 2. Prestazione di libero passaggio espressa in per cento del guadagno assicurato:

Età Per cento Età Per cento del guadagno del guadagno assicurato assicurato

0,0 48 114,4

2,8 49 131,3

5,7 50 149,6

9,0 51 169,2

12,4 52 190,4

16,2 53 213,3

20,2 54 238,0

24,5 55 264,8

29,2 56 293,8

34,2 57 325,4

39,5 58 359,8

45,3 59 397,5

51,4 60 449,1

58,0 61 506,4

65,1 62 570,2

72,7 63 641,3

80,8 64 721,0

89,4 65 810,4

98,7

Introdotto dall’O del5 dic. 1988 (RU 1989 238). Aggiornato giusta il n. I dell’O del 21 dic. 1994, in vigore fino al 31 dic. 1995 (RU 1995 586).

Allegato 393 Valore attuale Età all’uscita Fattore del valore Valore attuale delle prestazioni attuale acquisite in per cento del guadagno assicurato all’uscitaa fino a 29 2.336 0.0

2.443 4.1

2.555 8.5

2.672 13.4

2.795 18.6

2.924 24.4

3.057 30.6

3.198 37.3

3.346 44.6

3.499 52.5

3.662 61.0

3.831 70.2

4.009 80.2

4.194 90.9

4.390 102.4

4.596 114.9

4.812 128.3

5.039 142.8

5.279 158.4

5.532 175.2

5.798 193.3

6.078 212.7

6.376 233.8

6.690 256.4

7.023 280.9

7.377 307.4

7.752 335.9

8.151 366.8

8.577 400.3

9.032 436.5

9.517 475.8

10.037 518.6

10.593 565.0

11.188 615.3

11.824 670.0

12.501 729.2

13.220 793.2 a Vale nel caso di una pensione completa pari al 60 per cento del guadagno assicurato.

Introdotto dal n. I dell’O del 21 dic. 1994 (RU 1995 586).

Base CFA 1990 4,5 per cento (le prestazioni di rischio non sono capitalizzate, età della pensione 65 anni). Si tiene conto dell’età d’uscita precisa al singolo mese. La tabella dei valori attuali si riferisce ad anni di età completi. I valori intermedi per singolo mese si ottengono per interpolazione lineare.

  1. Calcolo del valore attuale delle prestazioni acquisite Pp = Percentuale della pensione dopo il compimento dei 65 anni Ga = Guadagno assicurato all’uscita Valore attuale delle prestazioni acquisite = 60 1 (Pp − (65 − età) × )× × Ga × fattore del valore attuale 36 100

  2. Calcolo della riduzione della prestazione in caso di pagamento di un’altra prestazione In caso di pagamento anticipato o di trasferimento di una parte della prestazione di libero passaggio in seguito ad un divorzio, la pensione è ridotta del Y per cento del guadagno assicurato. Per il calcolo di Y sono determinanti il guadagno assicurato e il fattore del valore attuale al momento del versamento: importo versato 100 fattore del valore attuale guadagno assicurato I versamenti, compresi gli interessi sono dedotti dagli importi di cui all’articolo 19a capoverso2 lettere b e c al momento del calcolo della prestazione di uscita.

  3. Calcolo dell’aumento della prestazione in caso di rimborso di un’altra prestazione In caso di rimborso l’importo della pensione aumenta dello Z per cento del guadagno assicurato. Per il calcolo di Z sono determinanti il guadagno assicurato e il fattore del valore attuale al momento del rimborso: importo rimborsato 100 fattore del valore attuale guadagno assicurato

  4. Calcolo della pensione in caso di pensionamento anticipato dopo i 62 anni Età di pensionamento Tasso di conversione in per-cento

7,06

7,22

7,39

7,56 Pensione anticipata (annuale) =

Prestazione di libero passaggio × tasso di conversione 100 Si tiene conto dell’età del pensionamento anticipato al singolo mese. I tassi di conversione si riferiscono ad anni d’età interi. I valori intermedi per singolo mese si ottengono per interpolazione lineare.