Fonte

732.441

Ordinanza
sulla responsabilità civile in materia nucleare
(ORCN)

del 5 dicembre 1983 (Stato 15 febbraio 2015)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 1 capoverso 3, 11 capoversi 2 e 3, 14 capoversi 2 e 3 e 35 della legge del 18 marzo 19831 sulla responsabilità civile in materia nucleare (legge),

ordina:

Sezione 1 Campo d’applicazione, autorità competente

Art. 12 Campo d’applicazione

La legge non si applica:

  1. all’uranio naturale ed all’uranio impoverito (eccezion fatta per l’esafluoruro d’uranio) in quantità non superiore a una t;

  2. all’uranio naturale ed all’uranio impoverito (eccezion fatta per l’esafluoruro d’uranio) in quantità illimitate, qualora sia provato che una reazione a catena autogena è impossibile visti lo stato fisico-chimico delle materie e le condizioni esistenti nell’impianto nucleare o durante il trasporto;

  3. all’esafluoruro d’uranio in quantità non superiore ad 1 kg;

  4. a tutti gli altri combustibili nucleari se il loro tenore di plutonio 239 e 241 e di uranio 233 e 235 è inferiore a 150 g in totale;

  5. agli elementi combustibili d’uranio sinterizzati non irradiati, anche se contengono più di 150 g d’uranio 235, qualora sia provato che una reazione a catena autogena è impossibile viste le condizioni esistenti nell’impianto nucleare o durante il trasporto;

  6. 3a prodotti o scorie radioattivi la cui attività totale sia inferiore a 1 terabecquerel.

Art. 2 Autorità competente

L’autorità competente ai sensi degli articoli 18 capoversi 1 e 2 e 21 della legge è l’Ufficio federale dell’energia.

Sezione 2 Obbligo assicurativo, copertura

Art. 34 Somme assicurate e spese procedurali

Per gli impianti nucleari, la somma assicurata è pari ad almeno 1 miliardo di franchi più 100 milioni di franchi per gli interessi e le spese procedurali.

Le somme minime di 1 miliardo e 50 milioni di franchi (art. 11 cpv. 1 e art. 12 della legge) coprono i danni nucleari, compresi i costi delle perizie extragiudiziali e di difesa degli interessi delle vittime e le spese di salvataggio secondo l’articolo 70 della legge federale del 2 aprile 19085 sul contratto d’assicurazione.

Le somme supplementari di 100 milioni di franchi (cpv. 1 e art. 12 della legge) e di 5 milioni di franchi (art. 11 cpv. 1 della legge) coprono segnatamente le seguenti spese procedurali:

  1. le spese di difesa dell’esercente o del titolare della licenza di trasporto;

  2. le spese per perizie ordinate dal tribunale;

  3. le spese giudiziarie, d’arbitrato e di mediazione;

  4. le spese per assicurare le prove (art. 22 della legge).

Art. 4 Rischi non coperti

(art. 11 cpv. 3 della legge)

L’assicuratore privato può escludere dalla copertura nei confronti del danneggiato:

  • a. i rischi nucleari imputabili a fenomeni naturali straordinari o ad eventi bellici;

  • abis. 6 i danni nucleari, compresi tra 500 milioni e 1 miliardo di franchi, causati da atti terroristici;

  • ater. 7i danni nucleari, compresi tra 500 milioni e 1 miliardo di franchi, che si verificano nonostante siano stati rispettati i valori limite di radioattività di volta in volta vigenti;

  • b. le pretese non fatte valere per mezzo di un’azione entro i 10 anni successivi all’evento pregiudizievole o alla fine di un’influenza prolungata;

  • c. le pretese non fatte valere per mezzo di un’azione entro i 20 anni a contare dalla perdita, dal furto, dal lancio, dall’abbandono del possesso di sostanze nucleari.

Se il rischio in questione non è coperto, ai sensi del capoverso 1, il diritto del danneggiato di proporre un’azione diretta (art. 19 della legge) è soppresso.

Sezione 3 Copertura dei costi da parte della Confederazione

Art. 5 Contributi

I contributi delle persone civilmente responsabili (art. 14 della legge) ammontano a:

Franchi

a.

per le centrali nucleari di Beznau I+II

2 307 000

b.

per la centrale nucleare di Mühleberg

1 359 000

c.

per la centrale nucleare di Gösgen

1 734 000

d.

per la centrale nucleare di Leibstadt

1 734 000

e.

per il reattore dell’Università di Basilea

3 500

f.

per il deposito intermedio di Würenlingen

248 000. 8

I contributi delle persone civilmente responsabili per il trasporto di sostanze nucleari in transito ammontano al 100 per cento dei premi per le prestazioni assicurative legali dell’assicurazione privata di responsabilità civile; non sono considerate eventuali riduzioni dovute, ad esempio, ad una franchigia convenuta tra stipulante e assicuratore.9

L’Ufficio federale dell’energia s’informa presso gli assicuratori privati circa i premi che riscuotono per i danni nucleari.

Art. 6 Tassazione e scadenza

L’Ufficio federale dell’energia determina e riscuote i contributi.

In linea di massima, i contributi sono determinati una volta all’anno per gli esercenti di impianti nucleari, in ogni singolo caso per i titolari di licenze di trasporto.10

I contributi sono pagabili 30 giorni dopo che la decisione concernente il loro ammontare è divenuta esecutiva.

Art. 7 Pretese nei confronti della Confederazione

L’Ufficio federale dell’energia tratta le pretese nei confronti della Confederazione.

L’Ufficio può affidarne il mandato all’Amministrazione federale delle finanze o, con il suo consenso, a compagnie private d’assicurazione.

Sezione 4 Fondi per danni nucleari

Art. 8 Istituzione e amministrazione

La Confederazione istituisce un fondo senza personalità giuridica, ma finanziariamente autonomo, per la copertura dei danni nucleari (il fondo).

L’Ufficio federale dell’energia gestisce il fondo. Ne pubblica i conti annui, il bilancio e lo stato patrimoniale.11

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) incarica una società di revisione indipendente dell’esame dei conti annui del fondo. Il rapporto di tale società è trasmesso agli obbligati al pagamento di contributi. È fatta salva la vigilanza finanziaria esercitata dal Controllo federale delle finanze conformemente alla legge del 28 giugno 196712 sul Controllo delle finanze.13

Art. 9 Entrate e uscite

Vengono accreditati al fondo:

  1. i contributi versati dalle persone responsabili (art. 5);

  2. gli interessi (art. 10 cpv. 1);

  3. i crediti di regresso della Confederazione secondo l’articolo 20 della legge.

Vengono addebitati al fondo:

  1. le prestazioni secondo gli articoli 12 e 13 della legge;

  2. 14le spese amministrative, comprese le spese di liquidazione dei sinistri;

  3. gli interessi secondo l’articolo 10 capoverso 2.

Le entrate e le uscite del fondo non figurano nel conto finanziario della Confederazione.

Art. 10 Interessi e anticipi

La Confederazione paga interessi sul patrimonio del fondo.

In caso di necessità la Confederazione può accordare anticipazioni al fondo, esse sono rimunerabili e rimborsabili.

Sezione 5 Spese per provvedimenti delle autorità

(art. 4 della legge)

Art. 11 Imputazione delle spese

Mediante decisione, le spese per provvedimenti delle autorità in virtù dell’articolo 4 della legge sono imputate all’obbligato al pagamento.

L’autorità federale competente decide in merito alle spese della Confederazione. ...15

L’autorità federale competente decide in merito alle spese della Confederazione. Le disposizioni dell’organizzazione giudiziaria federale disciplinano la procedura e i rimedi giuridici.

Art. 12 Rapporto con l’assicurazione obbligatoria

Le spese per i provvedimenti delle autorità non rientrano nell’assicurazione obbligatoria secondo l’articolo 11 della legge.

Sezione 6 Disposizioni finali

Art. 13 Diritto previgente: abrogazioni

Sono abrogati:

  1. L’ordinanza del 13 giugno 196016 concernente il Fondo per danni nucleari tardivi;

  2. Il decreto del Consiglio federale del 19 dicembre 196017 concernente i contributi al Fondo per danni nucleari tardivi;

  3. L’ordinanza del 30 novembre 198118 sulla copertura della responsabilità civile connessa con l’esercizio delle centrali nucleari.

Il Fondo per danni nucleari tardivi essendo sciolto, i suoi attivi e passivi sono trasferiti al Fondo per danni nucleari, all’entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 14 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1984.