857.5
Legge federale
sui consultori di gravidanza
del 9 ottobre 1981 (Stato 1° gennaio 2019)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 34quinquies e 64bis della Costituzione federale1;
visto il rapporto della Commissione del Consiglio nazionale del 27 agosto 19792 e il parere del Consiglio federale del 29 settembre 19803 su le iniziative parlamentari e le iniziative cantonali concernenti l’interruzione della gravidanza,
decreta:
Art. 1 Consultori
In caso di gravidanza, le persone direttamente interessate hanno diritto alla consulenza gratuita e all’aiuto.
Esse sono informate sugli aiuti privati e pubblici su cui possono fare affidamento nel portare a termine la gravidanza, sulla significanza medica di un’interruzione della gravidanza e sulla prevenzione di quest’ultima.
I Cantoni istituiscono consultori per tutti i problemi inerenti alla gravidanza. Essi possono istituirne in comune, riconoscere quelli esistenti e far capo ad organizzazioni private per assicurarne l’istituzione e l’esercizio.
I consultori devono disporre di un numero di collaboratori e di fondi sufficienti per prestare senza indugio alle persone interessate consulenza gratuita e l’aiuto necessario.
Art. 2 Segreto d’ufficio e professionale
I collaboratori dei consultori e i terzi cui si sono rivolti soggiacciono all’obbligo del segreto giusta l’articolo 320 o 321 del Codice penale4. L’articolo 321 numero 3 del Codice penale (obbligo di dare informazioni e di testimoniare in giudizio) non è applicabile; rimangono salvi gli obblighi di testimoniare secondo il Codice di procedura penale del 5 ottobre 20075. Nei rapporti con l’autorità di protezione dei minori si applicano gli articoli 314c capoverso 2 e 314e capoversi 2 e 3 del Codice civile6.78
L’obbligo del segreto decade riguardo a prestazioni finanziarie ottenute con indicazioni inveritiere o macchinazioni fraudolente.
Art. 3 Disposizioni del Consiglio federale
Uditi i Cantoni, il Consiglio federale emana disposizioni sui consultori.
Art. 4 Referendum, entrata in vigore
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 19849