Fonte

142.202

Ordinanza concernente la procedura di approvazione nel diritto in materia di stranieri

del 20 aprile 1983 (Stato 23 maggio 2006)

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 18 capoverso 4 della legge federale del 26 marzo 19312 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS), ordina:

Art. 13 Approvazione dei permessi di dimora

L’Ufficio federale della migrazione4 (Ufficio federale) è competente per l’approvazione dei primi permessi di dimora e delle proroghe quando:5

  1. 6 il coordinamento nel quadro delle disposizioni d’esecuzione alla LDDS7, richiede l’approvazione per determinati gruppi di stranieri;

  2. lo straniero è sprovvisto di documenti di legittimazione nazionali riconosciuti e validi e non è rifugiato, né apolide riconosciuto in Svizzera; sono esclusi i soggiorni fino a tre mesi a scopo di visita o turistico;

  3. l’Ufficio federale lo richiede in un caso singolo.

L’Ufficio federale può rifiutare l’approvazione o limitare la portata della decisione cantonale, in particolare per quanto concerne la durata del permesso e lo scopo della dimora.

Esso rifiuta l’approvazione:

  1. 8 al primo permesso di dimora e alla proroga se ciò è necessario per il coordinamento della prassi oppure se è in possesso d’informazioni sfavorevoli riguardo allo straniero;

  2. alla proroga di un permesso di dimora a favore di uno straniero che si è trasferito in Svizzera, se questi:

RU 1983 535

Nuovo testo giusta il n. III2 dell’O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1769).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 ago. 1986, in vigore dal 1° nov. 1986 (RU 1986 1482).

La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 feb. 1998 (RU 1998 846).

Nuovo testo giusta il n. I 32 dell’O del 26 giu. 1996 sulla nuova attribuzione delle competenze decisionali nell’Amministrazione federale, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU 1996 2243).

Nuovo testo giusta il n. III2 dell’O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1769).

1. non ha in Svizzera il centro dei suoi interessi, oppure 2. non si attiene allo scopo della dimora, indicato durante la procedura d’esame della sua domanda, senza che sia stata successivamente autorizzata una modifica del medesimo.

Esso rilascia l’assicurazione di un permesso di dimora o l’autorizzazione di entrata nei casi in cui ha dato la sua approvazione ad un primo permesso di dimora.

Art. 29 Controllo della durata del soggiorno per il rilascio del permesso di domicilio

L’Ufficio federale controlla in base alle copie dell’ultima proroga del permesso di dimora, trasmesse al Sistema d’informazione centrale sulla migrazione, quando può essere rilasciato il permesso di domicilio allo straniero.

Art. 3 Istruzioni

L’Ufficio federale emana le istruzioni per il coordinamento dell’esecuzione nel quadro dei suoi compiti.

Art. 4 Abrogazione

Il decreto del Consiglio federale del 13 marzo 196410 concernente la competenza delle autorità di polizia degli stranieri è abrogato.

Art. 5 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1983.

Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. 3 all'O del 12 apr. 2006 concernente il sistema d’informazione centrale sulla migrazione, in vigore dal 29 mag. 2006 (RS 142.513).

[RU 1964 365]