632.14
Ordinanza sulla statistica del commercio esterno
del 5 dicembre 1988 (Stato 1° maggio 2008)
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 15 capoverso1 della legge del 9 ottobre 19861 sulla tariffa delle dogane; visto l’articolo5 capoverso1 della legge del 9 ottobre 19922 sulla statistica federale; in esecuzione della convenzione internazionale del 14 dicembre 1928/9 dicembre 19483, concernente le statistiche economiche; visto l’articolo3 della convenzione internazionale del 14 giugno 19834 sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci; visto l’articolo2 dell’Accordo del 26 ottobre 20045 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sulla cooperazione nel settore statistico,6 ordina:
Art. 1 Scopo
La statistica del commercio esterno deve informare in particolare su:
l’importazione, l’esportazione e il transito di merci suddivise secondo i prodotti e i Paesi;
i modi di trasporto utilizzati per l’importazione, l’esportazione e il transito;
l’evoluzione dei prezzi delle merci importate ed esportate.
Essa è parte integrante delle statistiche economiche allestite dalla Confederazione, in particolare della contabilità nazionale, della bilancia dei pagamenti e delle cifre concernenti il commercio esterno destinate alla Comunità europea (EUROSTAT).7
Art. 2 Competenze
La statistica del commercio esterno è elaborata dalla Direzione generale delle dogane.
RU 1988 2047
Nuovo testo giusta il n. 19 dell’all.4 all’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal
Art. 3 Base
La statistica del commercio esterno è fondata sulle dichiarazioni doganali.
Art. 48 Allestimento delle dichiarazioni doganali
Le dichiarazioni doganali devono essere firmate dalle persone soggette all’obbligo di dichiarazione.
Le dichiarazioni doganali d’esportazione per merci commerciali devono essere allestite e firmate dall’esportatore.
La Direzione generale delle dogane può dispensare dalla firma la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione e l’esportatore, senza pregiudizio della loro responsabilità.
Art. 59 Contenuto delle dichiarazioni doganali
Le dichiarazioni doganali devono contenere i dati prescritti negli articoli 6–11.
Il Dipartimento federale delle finanze può esigere indicazioni supplementari. Queste ultime sono pubblicate nella tariffa elettronica delle dogane.
La Direzione generale delle dogane può autorizzare semplificazioni in determinati casi.
Art. 610 Importatore, destinatario, esportatore
La dichiarazione doganale d’importazione deve recare il nome del destinatario, il suo indirizzo con il numero postale d’avviamento e, quando il destinatario non sia nel tempo stesso importatore, il nome e l’indirizzo di quest’ultimo. È reputata destinatario la persona fisica o giuridica nel territorio doganale svizzero alla quale è consegnata la merce. È reputato importatore colui che introduce o fa introdurre per proprio conto la merce nel territorio doganale svizzero.
La dichiarazione doganale d’esportazione deve menzionare il nome dell’esportatore e il suo indirizzo con il numero postale d’avviamento. È reputato esportatore chi spedisce o fa spedire all’estero la merce per suo conto e per conto dell’acquirente domiciliato all’estero.
Art. 7 Designazione della merce
La merce deve essere dichiarata con una designazione tecnica o commerciale (nome usuale) quanto precisa possibile, con la menzione del numero corrispondente della tariffa delle dogane.
Nuovo testo giusta il n. 19 dell’all.4 all’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal
Art. 811 Quantità
La dichiarazione doganale d’importazione o d’esportazione deve indicare la massa lorda (peso lordo) e la massa netta (peso netto), in chilogrammi, salvo diverso disposto della tariffa delle dogane.
Nella dichiarazione doganale per il transito si deve indicare unicamente la massa lorda; per gli animali vivi tassati secondo il numero dei capi, unicamente il numero.
Art. 9 Valore
La dichiarazione doganale indica il valore statistico della merce in franchi svizzeri (valore franco frontiera svizzera). Detto valore corrisponde al prezzo fatturato, tenuto conto degli aumenti e deduzioni secondo il capoverso3.12
Se una merce è importata o esportata senza essere stata fatturata, o se l’importo fatturato non corrisponde al valore effettivo, è reputato determinante il prezzo che sarebbe fatturato a un terzo indipendente.13
Le spese di trasporto e d’assicurazione, nonché le altre spese sino al confine svizzero sono comprese nel valore dichiarato, mentre sono dedotti i ribassi e gli sconti (cif all’importazione, fob all’esportazione). Il dazio, le imposte o le altre tasse riscosse in virtù della legislazione svizzera non devono essere inclusi nel valore dichiarato; all’esportazione, sono aggiunti al valore, qualora non siano rimborsabili.
Art. 10 Paesi interessati
Le dichiarazioni doganali devono contenere:14
all’importazione, il Paese di produzione;
all’esportazione, il Paese di destinazione;
15 nel transito, il Paese di provenienza e quello di destinazione.
È reputato Paese di produzione:
16 il Paese d’origine ai sensi degli articoli 9–16 (Criteri d’origine) dell’ordinanza del 9 aprile 200817 sull’attestazione dell’origine non preferenziale delle merci;
il Paese terzo in cui la merce è nazionalizzata mediante pagamento del dazio o ammissione in franchigia prima di essere importata in Svizzera;
Nuovo testo giusta il n. 19 dell’all.4 all’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 gen. 2000 (RU 2000 611).
Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O del 9 apr. 2008 sull’attestazione dell’origine non preferenziale delle merci (RS 946.31).
c. il Paese di spedizione all’importazione da un’unione doganale, vale a dire il Paese dal quale viene spedita la merce, senza che quest’ultima abbia subito una modificazione del suo statuto giuridico durante il trasporto (p. es. cambiamento di proprietà).18 3 È reputato Paese di destinazione il Paese nel quale la merce è utilizzata, trasformata, perfezionata o lavorata in altro modo.
Per Paese di provenienza s’intende il Paese dal quale la merce viene esportata o rispedita.19
I Paesi sono dichiarati conformemente al repertorio dei Paesi pubblicato dalla Direzione generale delle dogane.
Art. 11 Modi di trasporto
Le dichiarazioni doganali d’importazione e d’esportazione indicano il modo di trasporto utilizzato all’atto del passaggio della frontiera; quelle per il transito, il modo di trasporto utilizzato per attraversare la Svizzera.20
Per i trasporti stradali, aerei e navali bisogna indicare, inoltre, il codice del Paese d’immatricolazione del mezzo di trasporto.
Art. 1221 Provvedimenti di controllo
Per i bisogni della statistica del commercio esterno, l’amministrazione delle dogane può far verificare, controllare o rettificare le dichiarazioni doganali delle persone soggette all’obbligo di dichiarazione. Essa può esigere da queste ultime, come pure dai destinatari, importatori ed esportatori, la produzione di tutti i documenti che permettano di verificare l’esattezza delle informazioni fornite e consultare i libri, i documenti commerciali come pure gli altri documenti e banche di dati.
Art. 1322 Obbligo del segreto
Le indicazioni contenute nelle dichiarazioni doganali o nei documenti giustificativi devono essere mantenute segrete da tutte le autorità e persone che ne vengono a conoscenza.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 gen. 2000 (RU 2000 611).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 gen. 2000 (RU 2000 611).
Nuovo testo giusta il n. 19 dell’all.4 all’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal
Art. 1423
Art. 15 Pubblicazioni e prestazioni di servizi statistici24
I risultati della statistica del commercio esterno sono pubblicati dalla Direzione generale delle dogane in forma confacente per gli utenti o resi accessibili in altra forma appropriata.25
Le pubblicazioni concernenti la statistica del commercio esterno comprendono segnatamente:26
27 rilevamenti mensili, trimestrali e annuali delle importazioni e delle esportazioni ripartite, per quantità e valore, secondo le voci della tariffa delle dogane, secondo i Paesi di produzione e di destinazione nonché secondo i Cantoni e le loro sottoregioni;
28 rilevamenti del traffico di perfezionamento e del traffico nella zona di confine
rilevamento delle importazioni, delle esportazioni e del transito secondo i modi di trasporto;
rilevamenti degli introiti doganali;
indici del volume e del valore medio;
ebis. 29 rilevamenti concernenti le esportazioni di materiale bellico;
commenti concernenti la struttura e l’evoluzione del commercio esterno della Svizzera.
La Direzione generale delle dogane gestisce una banca di dati statistici accessibile online (SWISS-impex). I dati essenziali della statistica del commercio esterno sono liberamente consultabili in Internet.30
La Direzione generale delle dogane può raggruppare certe cifre di una statistica se la loro pubblicazione particolareggiata rischia di arrecare grave pregiudizio agli interessi svizzeri.
Essa può rinunciare al censimento statistico di quantità trascurabili di merci, in quanto siffatta misura non influenzi essenzialmente il valore informativo della statistica del commercio esterno e nessun interesse economico di portata generale vi si opponga.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 gen. 2000 (RU 2000 611).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 gen. 2000 (RU 2000 611).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 gen. 2000 (RU 2000 611).
Nuovo testo giusta il n. 19 dell’all.4 all’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal
Introdotta dal n. 19 dell’all.4 all’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal
Introdotto dal n. I dell’O del 19 gen. 2000 (RU 2000 611).
Essa può elaborare e all’occorrenza pubblicare statistiche speciali. Su domanda, può allestire rilevamenti speciali.
La Direzione generale delle dogane riscuote delle tasse per le pubblicazioni e prestazioni di servizi statistici. Quest’ultime si fondano sull’ordinanza del 30 giugno 199331 sugli emolumenti per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione.32
Art. 1633
Art. 17 Disposizioni finali
La Direzione generale delle dogane è incaricata dell’esecuzione.
L’ordinanza del 10 gennaio 197234 sulla statistica del commercio esterno è abrogata.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1989.
[RU 1993 2243, 1995 153 all.1 n. 3, 2000 667 1555 art. 18. RU 2003 2197 art. 23]. Vedi ora l’O del 25 giu. 2003 sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione (RS 431.09).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 gen. 2000 (RU 2000 611).
[RU 1972 86, 1974 1953, 1984 913 art. 27 n. 2, 1987 2369]