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446.1

Legge federale per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche
(Legge sulle attività giovanili, LAG)

del 6 ottobre 1989 (Stato 27 dicembre 2006)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 18 dicembre 19871, decreta:

Sezione 1 Oggetto, definizioni

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina la promozione, da parte della Confederazione, delle attività giovanili extrascolastiche d’interesse nazionale.

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Art. 2 Attività giovanili extrascolastiche

Le attività giovanili extrascolastiche forniscono, a fanciulli ed a giovani, possibilità di sviluppare la personalità nonché di dedicarsi a responsabilità politiche e sociali collaborando attivamente in organizzazioni giovanili, per esempio assumendo funzioni direttive, assistenziali o consultive.

Le attività giovanili extrascolastiche possono essere esercitate segnatamente nei campi seguenti:

  1. giochi e sport;

  2. sanità, natura e ambiente;

  3. formazione, cultura e società.

Le attività giovanili extrascolastiche sono d’interesse nazionale se il campo d’azione dell’istituzione responsabile o il progetto si estende a più d’un Cantone oppure a una regione linguistica.

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Art. 3 Istituzione responsabile

Per istituzione responsabile s’intende un’associazione, un’organizzazione o un consorzio senza scopo lucrativo, dedito soprattutto ad attività giovanili extrascolastiche.

RU 1990 2007

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Art. 4 Commissione della gioventù

Il Consiglio federale istituisce una commissione federale della gioventù che, per le autorità federali competenti:

  1. segue la condizione giovanile in Svizzera;

  2. esamina le misure adottabili;

  3. prima che siano emanate importanti disposizioni di diritto federale, dà il proprio parere circa le ripercussioni che queste avranno sui giovani.

La commissione può presentare proposte di propria iniziativa.

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Sezione 2 Promozione istituzionale

Art. 5 Forme di promozione

La Confederazione può versare alle istituzioni responsabili delle attività giovanili extrascolastiche sussidi annui globali o sussidi specifici per:

  1. la formazione e il perfezionamento di giovani nell’espletamento di funzioni direttive e assistenziali;

  2. l’organizzazione di manifestazioni nei campi delle attività giovanili extrascolastiche e dello scambio di giovani;

  3. misure di coordinamento in favore di organizzazioni giovanili;

  4. la collaborazione internazionale di organizzazioni giovanili;

  5. l’informazione e la documentazione sui problemi dei giovani.

La Confederazione può fornire altre prestazioni, quali prestito di materiale militare o sportivo, agevolazioni di trasporto, consegna gratuita di stampati federali.

Non sono concesse prestazioni per attività già sussidiabili in virtù della legge federale del 17 marzo 19722 che promuove la ginnastica e lo sport.

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Art. 6 Entità dei sussidi

I sussidi ammontano al massimo al 50 per cento delle spese computabili.

Sono commisurati:

  1. alla struttura e alla grandezza dell’istituzione responsabile;

  2. al genere e all’importanza dell’attività o del progetto;

  3. alle prestazioni dell’istituzione medesima e ai contributi di terzi.

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Art. 7 Sussidi annui

I sussidi annui sono destinati al finanziamento della preparazione e dell’esecuzione delle attività abituali di un’istituzione secondo l’articolo5 capoverso1.

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Art. 8 Sussidi specifici

I sussidi specifici sono destinati a promuovere singoli progetti, sostitutivi o completivi delle attività abituali di un’istituzione.

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Sezione 3 Rifiuto e restituzione dei sussidi

Art. 9

I sussidi vengono negati o vanno restituiti se:

  1. ottenuti con indicazioni inesatte o fallaci;

  2. l’istituzione responsabile non ne adempie le condizioni o gli oneri;

  3. non sono impiegati per attività rientranti in quelle giovanili extrascolastiche.

L’istituzione in colpa può essere esclusa da ulteriori misure promozionali previste dalla presente legge.

Se l’istituzione è sciolta nel corso dell’anno, sarà chiesto il rimborso proporzionale del sussidio annuo versato giusta l’articolo 7.

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Sezione 4 Consultazione3

Art. 104

...

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Art. 11 ...5

Prima di emanare le disposizioni esecutive della presente legge, nonché in occasione di altri progetti legislativi importanti per i giovani, la Confederazione consulta le associazioni mantello delle organizzazioni che si occupano delle attività giovanili extrascolastiche.

Nuovo testo giusta il n. I 8 dell'O dell’AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale (RU 2006 5599; FF 2006 7109).

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Sezione 5 Disposizioni finali

Art. 12 Esecuzione

Il Consiglio federale è incaricato dell’esecuzione. Esso emana le disposizioni occorrenti.

Per l’esecuzione delle disposizioni esecutive, il Consiglio federale può avvalersi della collaborazione delle associazioni nazionali giovanili mantello; i sussidi sono assegnati e versati dalla Confederazione.

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Art. 13 Modificazione del Codice delle obbligazioni

Il Codice delle obbligazioni6 è modificato come segue:

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Art. 329, marginale

...

Art. 329b cpv.2

...

Art. 329e

...

Art. 362 cpv.1

...

Art. 14 Referendum e entrata in vigore

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 19917

DCF del 10 dic. 1990 (RU 1990 2011)

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