446.1
Legge federale per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche
(Legge sulle attività giovanili, LAG)
del 6 ottobre 1989 (Stato 27 dicembre 2006)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 18 dicembre 19871, decreta:
Sezione 1 Oggetto, definizioni
Art. 1 Oggetto
La presente legge disciplina la promozione, da parte della Confederazione, delle attività giovanili extrascolastiche d’interesse nazionale.
Art. 2 Attività giovanili extrascolastiche
Le attività giovanili extrascolastiche forniscono, a fanciulli ed a giovani, possibilità di sviluppare la personalità nonché di dedicarsi a responsabilità politiche e sociali collaborando attivamente in organizzazioni giovanili, per esempio assumendo funzioni direttive, assistenziali o consultive.
Le attività giovanili extrascolastiche possono essere esercitate segnatamente nei campi seguenti:
giochi e sport;
sanità, natura e ambiente;
formazione, cultura e società.
Le attività giovanili extrascolastiche sono d’interesse nazionale se il campo d’azione dell’istituzione responsabile o il progetto si estende a più d’un Cantone oppure a una regione linguistica.
Art. 3 Istituzione responsabile
Per istituzione responsabile s’intende un’associazione, un’organizzazione o un consorzio senza scopo lucrativo, dedito soprattutto ad attività giovanili extrascolastiche.
RU 1990 2007
Art. 4 Commissione della gioventù
Il Consiglio federale istituisce una commissione federale della gioventù che, per le autorità federali competenti:
segue la condizione giovanile in Svizzera;
esamina le misure adottabili;
prima che siano emanate importanti disposizioni di diritto federale, dà il proprio parere circa le ripercussioni che queste avranno sui giovani.
La commissione può presentare proposte di propria iniziativa.
Sezione 2 Promozione istituzionale
Art. 5 Forme di promozione
La Confederazione può versare alle istituzioni responsabili delle attività giovanili extrascolastiche sussidi annui globali o sussidi specifici per:
la formazione e il perfezionamento di giovani nell’espletamento di funzioni direttive e assistenziali;
l’organizzazione di manifestazioni nei campi delle attività giovanili extrascolastiche e dello scambio di giovani;
misure di coordinamento in favore di organizzazioni giovanili;
la collaborazione internazionale di organizzazioni giovanili;
l’informazione e la documentazione sui problemi dei giovani.
La Confederazione può fornire altre prestazioni, quali prestito di materiale militare o sportivo, agevolazioni di trasporto, consegna gratuita di stampati federali.
Non sono concesse prestazioni per attività già sussidiabili in virtù della legge federale del 17 marzo 19722 che promuove la ginnastica e lo sport.
Art. 6 Entità dei sussidi
I sussidi ammontano al massimo al 50 per cento delle spese computabili.
Sono commisurati:
alla struttura e alla grandezza dell’istituzione responsabile;
al genere e all’importanza dell’attività o del progetto;
alle prestazioni dell’istituzione medesima e ai contributi di terzi.
Art. 7 Sussidi annui
I sussidi annui sono destinati al finanziamento della preparazione e dell’esecuzione delle attività abituali di un’istituzione secondo l’articolo5 capoverso1.
Art. 8 Sussidi specifici
I sussidi specifici sono destinati a promuovere singoli progetti, sostitutivi o completivi delle attività abituali di un’istituzione.
Sezione 3 Rifiuto e restituzione dei sussidi
Art. 9
I sussidi vengono negati o vanno restituiti se:
ottenuti con indicazioni inesatte o fallaci;
l’istituzione responsabile non ne adempie le condizioni o gli oneri;
non sono impiegati per attività rientranti in quelle giovanili extrascolastiche.
L’istituzione in colpa può essere esclusa da ulteriori misure promozionali previste dalla presente legge.
Se l’istituzione è sciolta nel corso dell’anno, sarà chiesto il rimborso proporzionale del sussidio annuo versato giusta l’articolo 7.
Sezione 4 Consultazione3
Art. 104
...
Art. 11 ...5
Prima di emanare le disposizioni esecutive della presente legge, nonché in occasione di altri progetti legislativi importanti per i giovani, la Confederazione consulta le associazioni mantello delle organizzazioni che si occupano delle attività giovanili extrascolastiche.
Nuovo testo giusta il n. I 8 dell'O dell’AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale (RU 2006 5599; FF 2006 7109).
Sezione 5 Disposizioni finali
Art. 12 Esecuzione
Il Consiglio federale è incaricato dell’esecuzione. Esso emana le disposizioni occorrenti.
Per l’esecuzione delle disposizioni esecutive, il Consiglio federale può avvalersi della collaborazione delle associazioni nazionali giovanili mantello; i sussidi sono assegnati e versati dalla Confederazione.
Art. 13 Modificazione del Codice delle obbligazioni
Il Codice delle obbligazioni6 è modificato come segue:
Art. 329, marginale
...
Art. 329b cpv.2
...
Art. 329e
...
Art. 362 cpv.1
...
Art. 14 Referendum e entrata in vigore
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 19917
DCF del 10 dic. 1990 (RU 1990 2011)