Fonte

974.11

Ordinanza concernente la cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est

del 6 maggio 1992 (Stato 1° gennaio 2013)

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 19 della legge federale del 24 marzo 20062 sulla cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est; visto l’articolo 47 capoverso 2 della legge del 21 marzo 19973 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,4 ordina:

Art. 1 Scopo

La presente ordinanza regola l’esecuzione dei provvedimenti presi in virtù dei crediti quadro volti al rafforzamento della cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est5, in particolare nei settori della politica e dell’organizzazione dello Stato, dell’economia, delle opere sociali e della sanità, dell’ambiente e dell’energia, della cultura, della scienza e della ricerca.

Essa stabilisce in particolare le competenze decisionali e finanziarie sempreché esse non siano disciplinate in altri atti normativi.

Art. 2 Concezione dei provvedimenti

Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)6 elaborano in comune le linee direttrici dell’aiuto svizzero a favore degli Stati dell’Europa dell’Est. Il DFAE provvede al coordinamento generale dei provvedimenti d’aiuto.

Il DFAE e il DEFR preparano in comune la posizione della Svizzera in caso di negoziati internazionali relativi a provvedimenti di aiuto a favore degli Stati dell’Europa dell’Est per i quali si prevede l’impiego di mezzi finanziari provenienti dai crediti quadro.

RU 1992 1190

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 gen. 1998, in vigore dal 1° mar. 1998

[RU 2007 2387]. Vedi ora l’art. 18 cpv. 2 della LF del 30 set. 2016 (RS 974.1).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 feb. 2012, in vigore dal 1° mar. 2012

Nuovo termine giusta il n. I dell’O del 28 gen. 1998, in vigore dal 1° mar. 1998 (RU 1998 848). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv.3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Citato in

Art. 37 Competenze

La Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e la Segreteria di Stato dell’economia (SECO)8 sono competenti, secondo l’allegato, per la preparazione, l’elaborazione delle proposte, l’esecuzione, il controllo e la valutazione dei provvedimenti a favore degli Stati dell’Europa dell’Est.

Art. 49 Coordinamento

I direttori della DSC e della SECO sono competenti in comune per:

  1. la pianificazione strategica globale;

  2. la concezione della cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est;

  3. l’elaborazione dei messaggi destinati al Parlamento;

  4. la determinazione delle prospettive finanziarie;

  5. la risoluzione di questioni rimaste controverse nel Comitato della politica d’intervento;

  6. la definizione della politica d’informazione.

Il Comitato della politica d’intervento DSC/SECO determina e coordina l’impiego dei mezzi. Propone ai direttori della DSC e della SECO l’apertura e la chiusura di uffici di coordinamento.

Il coordinamento tra la DSC e la SECO con gli altri servizi federali interessati si svolge secondo l’usuale processo di pianificazione.

Art. 510 Comitato interdipartimentale per lo sviluppo e la cooperazione internazionali

Le competenze del Comitato interdipartimentale per lo sviluppo e la cooperazione internazionali secondo l’articolo 24 dell’ordinanza del 12 dicembre 197711 sulla cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali si estendono anche alla cooperazione con l’Europa dell’Est.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 gen. 1998, in vigore dal 1° mar. 1998

La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv.3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 gen. 1998, in vigore dal 1° mar. 1998

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 gen. 1998, in vigore dal 1° mar. 1998

Art. 612 Commissione consultiva per la cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est

La Commissione dello sviluppo e della cooperazione internazionali secondo l’articolo 25 dell’ordinanza del 12 dicembre 197713 sulla cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali funge da commissione consultiva per la cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est.

Art. 714 Competenze finanziarie

Il Consiglio federale ordina i provvedimenti che comportano una spesa superiore ai

milioni di franchi.

I provvedimenti che comportano una spesa superiore ai 10 milioni di franchi ma inferiore ai20 milioni di franchi sono ordinati dal DFAE o dal DEFR d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze.15

I provvedimenti che comportano una spesa superiore a 1 milione di franchi ma inferiore ai 10 milioni di franchi sono ordinati dalla DSC o dalla SECO.16

I provvedimenti che comportano una spesa massima di 1 milione di franchi sono ordinati dal responsabile del programma globale del DFAE o del DEFR.

Art. 8 Sorpassi di credito

Qualora il costo dei provvedimenti decisi superi per meno di un quarto l’importo preventivato, i competenti Dipartimenti, uffici o responsabili del programma globale del DFAE o del DEFR possono, nell’ambito delle loro competenze finanziarie, assumere i costi suppletivi.

Art. 917 Modifiche

La DSC, la SECO nonché i servizi federali che attuano provvedimenti possono decidere di modificarli se non ne risultano spese supplementari.

Art. 10 Forma delle decisioni

I provvedimenti, le spese supplementari e le modificazioni sono motivati e decisi per scritto.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 gen. 1998, in vigore dal 1° mar. 1998

Nuovo testo giusta il n. I11 dell’O del 26 giu. 1996 sulla nuova attribuzione delle competenze decisionali nell’Amministrazione federale, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU 1996 2243).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 feb. 2012, in vigore dal 1° mar. 2012

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 feb. 2012, in vigore dal 1° mar. 2012

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 gen. 1998, in vigore dal 1° mar. 1998

Le decisioni d’aggiudicazione non sono decisioni nel senso del capoverso 1.18

Art. 1119 Società per il sostegno alla Confederazione nella cooperazione economica nei Paesi in sviluppo e in transizione

Per la cooperazione economica con l’Europa dell’Est, la Confederazione può rivolgersi alla società di cui agli articoli 30a–30d dell’ordinanza del 12 dicembre 197720 sulla cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali.

Art. 11a21 Tasse sulle garanzie di credito

Le tasse sulle garanzie di credito si basano sulle quote di cui agli articoli13, 13a e 13d capoverso 1 dell’ordinanza del 15 gennaio 196922 sulla garanzia dei rischi delle esportazioni.

Per i supplementi, le riduzioni e la restituzione delle tasse sono applicabili per analogia gli articoli 13b, 13c capoversi 1 e 2, e l’articolo 15 di suddetta ordinanza; nei singoli casi, la SECO può tuttavia stabilire altrimenti i supplementi e le riduzioni tenendo conto della particolare situazione dei singoli Stati dell’Europa dell’Est.

La tassa deve essere pagata entro il termine stabilito nella decisione.

Art. 1223 Esecuzione

Nell’ambito dei crediti stanziati, i servizi federali competenti possono concludere convenzioni di diritto privato o pubblico, nonché accordi internazionali di natura tecnica per la realizzazione di provvedimenti della cooperazione.

Il personale necessario all’esecuzione dei provvedimenti può essere assunto a carico del credito quadro.

Art. 1324 Controllo degli impegni

La DSC effettua il controllo degli impegni a carico del credito quadro.

La SECO annuncia tempestivamente alla DSC gli impegni che esso stesso o il DEFR hanno preso.

Introdotto dal n. I dell’O del 28 gen. 1998, in vigore dal 1° mar. 1998 (RU 1998 848).

Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 5 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 933).

Introdotto dal n. I dell’O del 28 gen. 1998, in vigore dal 1° mar. 1998 (RU 1998 848).

[RU 1969 68, 1973 1026, 1981 59, 1985 356, 1989 628, 1991 2645, 1993 879 all.3 n. 42, 1994 1509, 1996 1743 2446. RU 1998 1624 art. 34]. Vedi ora l’O del 25 ott. 2006 concernente l’Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (RS 946.101)

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 gen. 1998, in vigore dal 1° mar. 1998

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 gen. 1998, in vigore dal 1° mar. 1998

Art. 14 Controllo dell’impiego dei mezzi finanziari

Il DFAE o il DEFR controllano l’impiego dei mezzi finanziari assegnati a enti esterni all’amministrazione o ad altri servizi federali.

Se del caso essi emanano in collaborazione con il Controllo federale delle finanze speciali direttive per la giustificazione dell’impiego dei mezzi finanziari.

Art. 15 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 23 maggio 199025 concernente i provvedimenti di rafforzamento della cooperazione con Stati dell’Europa dell’Est è abrogata.

Art. 16 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 6 maggio 1992.

[RU 1990 862] Allegato26 (art. 3) Settori di competenza DSC/SECO nell’ambito della cooperazione con i Paesi dell’Est Settore Cooperazione tecnica (più Aiuto finanziario (più cooperaaiuto finanziario) (di regola zione tecnica) (di regola più di meno di 1,5 mio. fr. di beni 1,5 mio. fr. di beni d’investimento per progetto) d’investimento per progetto) – Politica, organizzazione dello Stato, DSC DSC cultura, amministrazione pubblica, politica budgetaria – Previdenza sociale, istruzione, scienza, ricerca, alimentazione, sanità – Infrastruttura/ambiente DSC SECO – Foreste, diversità biologica, catasto/metrologia, management – Finanze nel settore del piccolo credito e in ambito rurale, promozione dell’artigianato – Disinquinamento, riduzione generale delle sostanze nocive industriali, acqua/acque luride, impianti di tecnica ambientale – Energia, energia nucleare, carichi residui – Telecomunicazioni – Trasporti – Impianti industriali, privatizzazione – Fondi trust per sostegno tecnico di per preparazione/ progetti multilaterali accompagnamento di investimenti – Promozione del commercio SECO SECO – Promozione degli investimenti – Sdebitamento – Aiuto vincolato alla bilancia dei pagamenti – Garanzie di crediti – Settore finanziario transfrontaliero

Introdotto dall’O del 28 gen. 1998, in vigore dal 1° mar. 1998 (RU 1998 848).