142.315
Ordinanza concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle persone (Ordinanza AUPER)
del 18 novembre 1992 (Stato 23 maggio 2006)
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 25 della legge federale del 21 marzo 19731 su prestazioni assistenziali agli Svizzeri all’estero; visto l’articolo 111 capoverso1 della legge del 20 marzo 19812 sull’assistenza internazionale in materia penale,3 ordina:
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 1 Scopo
La presente ordinanza disciplina la tenuta e l’utilizzazione del sistema di trattamento dei dati AUPER.
Art. 2 Descrizione del sistema AUPER
L’AUPER serve a razionalizzare lo svolgimento dei lavori nonché allo scambio delle informazioni e dei dati e rende possibili rilevamenti statistici delle autorità partecipanti.
L’AUPER consiste di una banca dei dati personali nonché di tre amministrazioni delle pratiche (Assistenza agli Svizzeri all’estero, Assistenza giudiziaria internazionale e il Servizio dei ricorsi del Dipartimento federale di giustizia e polizia, DFGP).4 RU 1992 2425
Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. 3 all'O del 12 apr. 2006 concernente il sistema
Art. 35 Autorità partecipanti
Partecipano all’AUPER:
l’Ufficio federale di giustizia;
l’Ufficio federale di polizia;
...6
il Servizio dei ricorsi del DFGP.
Art. 47 Responsabilità
L’Ufficio federale di giustizia assume la responsabilità del sistema AUPER.
Sezione 2 Dati
Art. 58 Trattamento dei dati
L’utente ha accesso ai dati di cui ha bisogno per adempiere i compiti legali. Il diritto di accesso ai dati che sono ottenuti mediante procedimenti di richiamo è retto nei dettagli dagli articoli6 capoverso2, 7 e 8 nonché dall’allegato1.
Art. 6 Contenuto della banca dei dati personali AUPER9
Nella banca dei dati personali AUPER sono contenuti i dati seguenti:10
cognome (nome, nomi precedenti, nome (i) «alias»);
nomi delle ditte e organizzazioni;
designazione dei fascicoli, designazione della pratica, numero personale;
sesso;
data e luogo di nascita, data di morte;
stato civile;
cognomi e nomi dei genitori;
cittadinanza svizzera del coniuge, del padre o della madre;
cittadinanza, luogo d’origine, apolidi a, assenza di documenti;
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 dic. 2000 (RU 2000 2937).
Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. 3 all'O del 12 apr. 2006 concernente il sistema
Nuovo testo giusta l’all. 3 dell’O 3 dell’11 ago. 1999 sull’asilo, in vigore dal 1° ott. 1999
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995
e l. ...11
indirizzo(i) in Svizzera e all’estero;
a t. ...12
13 rinvii standardizzati ad altre persone, ditte, organizzazioni e fascicoli con relazioni rilevanti per materia, che figurano nell’AUPER.
Nei limiti del diritto d’accesso (art. 8), l’utente dispone dei campi di dati necessari all’adempimento del compito legale.14
Art. 7 Contenuto dell’amministrazione delle pratiche AUPER
Il sistema AUPER di gestione delle pratiche contiene dati sui settori seguenti:
...15
Prestazioni agli Svizzeri all’estero: 3. persone e servizi partecipanti che possono essere nuovamente contattati, segnatamente patrocinatori legali e parenti; 4. controllo del disbrigo; 5. durata della permanenza all’estero; 6. richieste dei servizi/ delle autorità; 7. servizio di mediazione; 8. Cantone di rimpatrio; 9. durata della garanzia d’assistenza; 10. assistenze concesse e rimborsi; 11. blocco delle prestazioni alimentari e abrogazione;
...16
Assistenza giudiziaria internazionale (assistenza giudiziaria internazionale ed estradizione):17
Abrogate dal n. 6 dell'all. 3 all'O del 12 apr. 2006 concernente il sistema d’informazione
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995
Nuovo testo giusta l’all. 3 dell’O 3 dell’11 ago. 1999 sull’asilo, in vigore dal 1° ott. 1999
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 dic. 2000 (RU 2000 2937).
3. persone e servizi partecipanti che possono essere nuovamente contattati, segnatamente patrocinatori legali; 4. generalità dei testimoni; 5. controllo del disbrigo; 6. controllo dei termini; 7. dati dell’esecuzione; 8. regioni nelle quali s’è svolta la ricerca; 9. autorità richiedenti l’assistenza giudiziaria e partecipanti;
e. Servizio dei ricorsi del DFGP: 3. persone e servizi partecipanti che possono essere nuovamente contattati, segnatamente patrocinatori legali; 4. controllo del disbrigo; 5. priorità di trattamento delle pratiche; 6. ammontare e termini degli anticipi per le spese e delle spese procedurali nonché del pagamento/rimborso tempestivi; 7. termini perentori per il disbrigo delle pratiche;
f. ... 18 Diritto al trattamento 1 Non è permesso trattare dati memorizzati nell’AUPER per uno scopo diverso da quello che giustifica il diritto all’accesso. Sono fatte salve le disposizioni dell’arti-
L’Ufficio federale di giustizia e il Servizio dei ricorsi del DFGP hanno accesso ai dati risultanti dagli ambiti delle pratiche sull’assistenza degli Svizzeri all’estero e sull’assistenza giudiziaria internazionale.
Nell’allegato1 è fissata in dettaglio la portata dell’accesso e del diritto a trattare i dati (interrogare e trattare).
centrale sulla migrazione, con effetto dal
mag. 2006 (RS 142.513).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 dic. 2000 (RU 2000 2937).
Abrogati dal n. 6 dell'all. 3 all'O del 12 apr. 2006 concernente il sistema d’informazione
Sezione 3 Comunicazione dei dati
Art. 9 Comunicazione dei dati nel caso singolo
Le autorità federali partecipanti possono nel caso singolo comunicare dati risultanti dall’AUPER a altre autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, ove tali dati siano indispensabili per l’adempimento dei compiti legali dei destinatari.
...21
Art. 1022
Sezione 4 Protezione e sicurezza dei dati
Art. 11 Diritti degli interessati
I diritti degli interessati, segnatamente il diritto all’informazione, alla rettifica e alla cancellazione sono retti dalle disposizioni della legge sulla protezione dei dati23 e dalla legge del 20 dicembre 196824 sulla procedura amministrativa.
I dati inesatti devono essere cancellati d’ufficio.
Se una persona interessata intende far valere diritti, deve comprovare la propria identità e presentare istanza scritta alla competente autorità partecipante.
Se l’istanza è diretta a una o più autorità partecipanti, è competente il DFGP. Quest’ultimo sente prima le autorità partecipanti.
Art. 12 Sicurezza dei dati
Le autorità partecipanti prendono nei rispettivi settori i provvedimenti adeguati d’ordine organizzativo e tecnico contro la perdita, la falsificazione, la distruzione e il trattamento non autorizzato dei dati. Il DFGP emana, in collaborazione con l’Organo strategia informatica della Confederazione, le istruzioni concernenti le esigenze poste alla sicurezza dei dati e ne cura il coordinamento.25
L’accesso all’AUPER è assicurato con profili individuali d’utente e parole chiave.26
In caso di trasporto o di trasmissione di dati personali occorre assicurarsi che questi non siano letti, copiati, modificati o cancellati in modo non autorizzato.
Fino al 1° lug. 1993 le direttive del16 mar. 1981 concernenti l’elaborazione dei dati personali nell’Amministrazione federale, FF 1981 I 1229, in seguito la LF del
giu. 1992 sulla protezione dei dati, RS 235.1.
Nuovo testo del per. giusta il n. II2 dell’all. dell’O del 23 feb. 2000 sull’informatica nell’Amministrazione federale, in vigore dal 1° apr. 2000 [RU 2000 1227].
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995
Le autorità con collegamenti diretti all’AUPER disciplinano il diritto d’accesso alle stazioni dei dati e si assicurano che persone non autorizzate non abbiano accesso ai locali di lavoro.
I dati e programmi dell’AUPER devono poter essere ristabiliti dopo la distruzione, il furto o la perdita.
Art. 13 Archiviazione e cancellazione
I dati che non sono più utilizzati, devono essere cancellati, nella misura in cui non debbano essere versati all’Archivio federale.
Il DFGP disciplina il modo e la durata della conservazione fino al momento in cui tali dati saranno cancellati o consegnati all’Archivio federale.
Sezione 5 Statistiche e pianificazione
Art. 14 Principio
Il trattamento dei dati personali memorizzati nell’AUPER per scopi statistici o di pianificazione è retto dalle disposizioni sulla protezione dei dati27.
Per il controllo interno e la pianificazione delle pratiche è permesso trattare dati personali non resi anonimi. Questi devono essere distrutti dopo l’uso.
I dati necessari per scopi statistici e che sono pubblicati devono essere trattati in modo che non sia possibile risalire alle persone interessate.
Art. 15 a 1728
Art. 1829 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1993 ed è valida fino al 31 dicembre 2000.
La sua validità è prorogata fino al 31 dicembre 2003.30
La sua validità è prorogata fino al 31 dicembre 2005.31
La sua validità è prorogata retroattivamente al 1° gennaio 2006 fino al 1° luglio 2008.32
Fino al 1° lug. 1993 le direttive del16 mar. 1981 concernenti l’elaborazione dei dati personali nell’Amministrazione federale, FF 1981 I 1229, in seguito la LF del
giu. 1992 sulla protezione dei dati, RS 235.1.
Abrogati dall’all. 3 dell’O 3 dell’11 ago. 1999 sull’asilo (RS 142.314).
Nuovo testo giusta l’all. 3 dell’O 3 dell’11 ago. 1999 sull’asilo, in vigore dal 1° ott. 1999
Introdotto dal n. I dell’O del 4 dic. 2000 (RU 2000 2937).
Introdotto dal n. I dell’O del 12 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4333).
Introdotto dal n. 6 dell'all. 3 all'O del 12 apr. 2006 concernente il sistema d’informazione Allegato 133 Legenda Livelli d’accesso A: consultazione B: trattamento vuoto: nessun accesso Unità organizzative: Ufficio federale di giustizia: – I Amministratore del sistema – II Registrazione – III Assistenza giudiziaria internazionale, estradizione – IV Assistenza agli Svizzeri all’estero Ufficio federale di polizia (fedpol) Polizia giudiziaria federale (incl. UCN Interpol Berna), Ricerche RIPOL, Documenti d’identità e ricerche di persone scomparse, Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro, Servizio degli stranieri nel Servizio di analisi e prevenzione SR Servizio dei ricorsi DFGP
Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. 3 all'O del 12 apr. 2006 concernente il sistema Ufficio federale di giustizia fedpol SR I II III IV
Art. 6
Cognome, nome B B A B A A Appellativo (codice) B B A B A A Nomi di ditte e organizzazioni B B A A A Numero fascicolo, categoria fascicolo B B A B A A Tipo di pratica, numero di pratica B B A B A A Numero personale B B A B A A Sesso B B A B A A Data e luogo di nascita, data di morte B B A B A A Stato civile B B A B A A Cognome e nome dei genitori B B A B A A Cittadinanza svizzera del coniuge e della madre o del padre B B A B A A Tipo e durata del permesso di soggiorno A A A B A A Cittadinanza B B A B A A Luogo d’origine B B A B A Data di entrata e di uscita B B A A A Indirizzo in Svizzera e all’estero B B A B A A Rinvii standardizzati B B A B A A
Art. 7 lett. b
Stato attuale delle singole pratiche B B B Ordini/Provvedimenti presi B A B Nome e indirizzo degli interessati B A B Controllo del disbrigo B A B Durata della permanenza all’estero B A B Richieste dei servizi/delle autorità B A B Servizio di mediazione B A B Cantone di rimpatrio B B B Durata della garanzia di assistenza B A B Assistenze concesse e rimborsi B A B A Blocco delle prestazioni assistenziali e abrogazione B A B A
Art. 7 lett. d
Stato attuale delle singole pratiche B B B A Ordini/Provvedimenti presi B B B A Nome e indirizzo degli interessati B B B A Generalità dei testimoni B B B A Ufficio federale di giustizia fedpol SR I II III IV Controllo del disbrigo B A B A Controllo dei termini B A B A Date d’esecuzione B A B A Regioni di ricerca B A B A Autorità e persone interessate richiedenti B B B A assistenza giudiziaria
Art. 7 lett. e
Stato attuale delle singole pratiche B Ordini/Provvedimenti presi B Persone e servizi interessati B Controllo del disbrigo B Priorità di trattamento delle pratiche B Anticipo dei costi e spese procedurali B Termini perentori per il disbrigo delle B pratiche Allegato 234