742.141.5
Legge federale sui binari di raccordo ferroviario
del 5 ottobre 1990 (Stato 1° gennaio 2010)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 22ter, 26 e 64 della Costituzione federale1;2 visto il messaggio del Consiglio federale del 14 novembre 19883, decreta:
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente legge disciplina:
4 i rapporti dei raccordati e dei coutenti con i gestori dell’infrastruttura e le imprese ferroviarie;
i rapporti dei raccordati, fra di loro e con i coutenti;
la costruzione e l’esercizio dei binari di raccordo.
Art. 2 Definizioni
Ai sensi della presente legge si intende per:
raccordato: il titolare di un diritto reale su un binario di raccordo;
raccordato a valle: il raccordato il cui binario di raccordo è situato tra la rete ferroviaria o il binario principale e il binario di un raccordato a monte;
raccordato a monte: il raccordato che deve utilizzare il binario di un raccordato a valle per raggiungere la rete ferroviaria o il binario principale;
coutente: il titolare di un diritto contrattuale di utilizzazione del binario di raccordo;
RU 1992 565
[CS 1 3; RU 1969 1267]. Queste disposizioni corrispondono agli art. 26, 36, 87 e 122 della Cost. federale del18 apr. 1999 (RS 101).
Nuovo testo giusta il n. 19 dell’all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RS 272).
Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (modifiche del diritto dei trasporti),
5 gestore dell’infrastruttura: l’impresa ferroviaria che dispone di una concessione dell’infrastruttura ai sensi dell’articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 19576 sulle ferrovie (Lferr);
ebis. 7 impresa ferroviaria: l’impresa ferroviaria che dispone di una concessione o di un’autorizzazione ai sensi degli articoli 6–8 della legge del 20 marzo 20098 sul trasporto di viaggiatori o di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 9 Lferr;
binari di raccordo: i binari principali, di collegamento e di carico;
binari principali: i binari che raccordano diversi binari di collegamento a partire dalla rete ferroviaria;
binari di collegamento: i binari che raccordano il raccordato alla rete ferroviaria, al binario principale o al binario di un raccordato a valle;
…9
punto di congiunzione: il punto di incontro tra un binario di raccordo e la rete ferroviaria, il binario principale o un altro binario di collegamento;
10 punto di consegna: il punto dove i carri ferroviari sono consegnati dall’impresa ferroviaria al raccordato o viceversa.
Art. 311 Obbligo di concedere il raccordo
Il gestore dell’infrastruttura deve concedere il raccordo alla sua rete se questo non compromette lo svolgimento e la sicurezza dell’esercizio ferroviario nonché l’estensione futura degli impianti ferroviari e ne è comprovato il bisogno. Egli non può imporre condizioni sproporzionate per la concessione del raccordo.
Art. 4 Rapporti di proprietà
Il binario di raccordo e il terreno sul quale è situato possono avere proprietari diversi.
Il diritto di costruire e di utilizzare un binario di raccordo può essere iscritto come servitù nel registro fondiario.
Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (modifiche del diritto dei trasporti),
Introdotta dal n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (modifiche del diritto dei trasporti) (RU 2009 5973; FF 2007 3997). Nuovo testo giusta il n. II 16 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597 5629; FF 2005 2183, 2007 2457).
Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (modifiche del diritto dei trasporti),
Se il diritto di costruire e di utilizzare un binario di raccordo è costituito sotto forma di servitù e se il proprietario del fondo gravato non è egli stesso il raccordato, si presume che il titolare della servitù sia il proprietario del binario di raccordo.
Se più persone sono proprietarie di un binario di raccordo, esse sono comproprietarie per parti uguali salvo convenzione o decisione giudiziaria contraria e salvi i casi di proprietà comune in virtù della legge.
Art. 5 Allacciamento
I Cantoni provvedono, per quanto possibile e adeguato, all’allacciamento delle zone industriali e artigianali mediante provvedimenti di pianificazione del territorio.
Se un piano d’utilizzazione esistente dev’essere completato a tal fine, il tracciato del binario di raccordo è deciso dall’autorità cantonale competente a stabilire zone di pianificazione (art.27 della LF del 22 giu. 197912 sulla pianificazione del territorio).
Sezione 2 Rapporti tra la ferrovia, i raccordati e i coutenti
Art. 613 Contratto di raccordo
Il gestore dell’infrastruttura e il raccordato regolano i loro rapporti in un contratto di raccordo che disciplina in particolare la costruzione, l’esercizio e la manutenzione dei binari di raccordo.
Al contratto di raccordo è allegato un piano di situazione che informa sui fondi toccati dal binario di raccordo, sul punto di congiunzione nonché sull’ubicazione delle strutture importanti. Il piano descrive inoltre i rapporti di proprietà nonché i diritti reali ed eventuali diritti obbligatori in relazione con il binario di raccordo.
Il gestore dell’infrastruttura consegna al raccordato le prescrizioni in materia di esercizio al più tardi al momento della firma del contratto.
Art. 7 e 814
Art. 915 Contratto dei raccordati tra di loro e con i coutenti
I raccordati a valle e a monte, nonché i raccordati e i coutenti disciplinano mediante contratti scritti l’utilizzazione in comune dei binari di raccordo.
Il raccordato è obbligato a mantenere in buono stato il binario di raccordo. Nella misura corrispondente al loro interesse al binario di raccordo, i raccordati a monte e i coutenti partecipano ai costi della manutenzione.
Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (modifiche del diritto dei trasporti),
Abrogati dal n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (modifiche del diritto dei trasporti), con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5973 5980; FF 2007 3997).
Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (modifiche del diritto dei trasporti),
Art. 10 Obblighi del raccordato a valle
Se il raccordo con la rete ferroviaria non può essere effettuato a condizioni più appropriate, ogni raccordato deve accettare, dietro pieno indennizzo, i raccordi a monte e l’utilizzazione del suo binario di raccordo da parte delle imprese ferroviarie e dei raccordati a monte.16
Se le circostanze lo giustificano e lo si può ragionevolmente esigere, i binari di raccordo devono essere costruiti in modo che i raccordi a monte rimangano possibili.
Il raccordato a valle deve adattare il suo binario di raccordo in modo da consentire il passaggio di materiale rotabile destinato ai raccordati a monte. I raccordati a monte ne sopportano le spese. I vantaggi che il raccordato a valle trae dall’adattamento vengono conteggiati. Questi può esigere un anticipo sulle spese.
Art. 11 Spese
Salvo convenzione contraria, il raccordato assume le spese di:
costruzione, esercizio, manutenzione, adattamento e soppressione del binario di raccordo e delle relative strutture;
17 adattamento e sistemazione di impianti del gestore dell’infrastruttura resi necessari dalla costruzione, dallo smantellamento, dalla sistemazione e dall’esercizio del binario di raccordo; il gestore dell’infrastruttura partecipa alle spese in quanto ne tragga un vantaggio.
La Confederazione può sussidiare la costruzione dei binari di raccordo secondo l’articolo18 della legge federale del 22 marzo 198518 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata.19
Sezione 3 Costruzione e esercizio
Art. 12 Diritto applicabile
Il Consiglio federale stabilisce le prescrizioni in materia di sicurezza previste dalla legislazione ferroviaria e da quella sugli impianti elettrici che sono applicabili alla costruzione, all’esercizio e alla manutenzione dei binari di raccordo.20
Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (modifiche del diritto dei trasporti),
Nuovo testo giusta il n. II 20 della LF del6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779 5817; FF 2005 5349).
Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (modifiche del diritto dei trasporti),
La responsabilità dei raccordati e dei coutenti è retta dagli articoli 40b–40f Lferr21.22
Le disposizioni federali e internazionali sul trasporto per ferrovia, nonché le prescrizioni sul traffico ferroviario si applicano parimenti al trasporto tra il punto di congiunzione e il punto di consegna.
Art. 13 Incrocio di un binario di raccordo con strade e altri impianti
Le disposizioni della legislazione ferroviaria relative all’approvazione dei piani, alla costruzione, all’esercizio e alla segnalazione dei passaggi a livello si applicano per analogia agli incroci dei binari di raccordo con strade e altri impianti.
I binari di raccordo su strade o piazze private devono essere segnalati ove lo esigano la sicurezza del traffico o la configurazione dei luoghi.
Art. 1423 Competenze del gestore dell’infrastruttura
Il gestore dell’infrastruttura può controllare in ogni momento il binario di raccordo e l’esercizio; se necessario, può chiedere all’Ufficio federale dei trasporti (UFT) adattamenti o completamenti.
Art. 15 Adattamento e soppressione di dispositivi di raccordo
Il gestore dell’infrastruttura può imporre l’adattamento o la soppressione dei dispositivi di raccordo se:24
25 modifiche di costruzione e di esercizio dell’infrastruttura lo esigono;
26 la sicurezza dell’esercizio dell’infrastruttura lo impone;
il binario di raccordo non è più utilizzato da cinque anni e non verrà verosimilmente utilizzato in un prossimo futuro.
Il raccordato partecipa alle spese in quanto ne tragga un vantaggio.
Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (modifiche del diritto dei trasporti),
Sezione 4 Espropriazione
Art. 16
L’approvazione del piano di utilizzazione (art. 5) conferisce il diritto di espropriazione (art. 1 della LF del 20 giu. 193027 sull’espropriazione, LEspr).
Il diritto di espropriazione spetta all’ente pubblico competente per la determinazione del piano di utilizzazione. Questi può cederlo a un raccordato mediante dichiarazione scritta.
La procedura di espropriazione si limita al disbrigo delle pretese notificate (art. 30 cpv. 1 lett. c LEspr). Non sono ammesse opposizioni all’espropriazione, né domande di modificazione dei piani.
Sezione 5 Procedura
Art. 1728 Autorità di vigilanza
L’autorità di vigilanza è l’UFT. Il Consiglio federale può delegare a terzi la vigilanza.
L’UFT può esigere in ogni momento modifiche o adattamenti del contratto, dei piani o delle prescrizioni in materia di esercizio. Può disciplinare e sorvegliare la formazione specifica del personale del raccordato e dei coutenti.
Il controllo della sicurezza tecnica nell’ambito della pianificazione, della costruzione e dell’esercizio di binari di raccordo è disciplinato dalle pertinenti procedure.
Il gestore dell’infrastruttura, le imprese ferroviarie e i raccordati mettono gratuitamente a disposizione dell’UFT il personale e il materiale necessari alla vigilanza e gli forniscono tutte le informazioni necessarie.
Art. 18 Approvazione dei piani e delle prescrizioni di servizio
I piani di utilizzazione dei binari di raccordo (art. 5) devono ottemperare alle esigenze della Lferr29 e presuppongono l’autorizzazione dell’ UFT30.
Le prescrizioni di servizio per i binari di raccordo vanno presentate all’UFT, affinché ne prenda atto.31
Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (modifiche del diritto dei trasporti),
Nuova espr. tenuto conto giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (modifiche del diritto dei trasporti), in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5973 5980; FF 2007 3997). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente testo.
Nuovo testo giusta il n. I 13 della LF del 24 mar. 1995 conc. le misure di risanamento 1994, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 3517 5365; FF 1995 I 65).
Art. 19 Rapporto con la procedura cantonale in materia di permesso di costruzione
Per la costruzione di binari di raccordo non è necessario alcun permesso cantonale di costruzione ad avvenuta approvazione definitiva dei piani di utilizzazione ai sensi dell’articolo 5.
È fatta salva la procedura di approvazione prevista dall’articolo 18m Lferr32.33
Art. 20 Autorizzazione di esercizio
Il binario di raccordo e il materiale d’esercizio possono essere messi in servizio soltanto con l’autorizzazione dell'UFT.
Art. 21 Protezione giuridica
L’UFT decide le controversie concernenti:34
l’applicabilità della presente legge;
l’obbligo di raccordo e le condizioni imposte al raccordato;
l’applicazione della Lferr35, in particolare per quanto concerne la costruzione e l’esercizio dei binari di raccordo, il loro incrocio con strade e altri impianti ed i veicoli;
le esigenze in materia di sicurezza al momento della costruzione, dell’esercizio e della manutenzione dei binari di raccordo;
l’adeguamento e la soppressione dei binari di raccordo.
La procedura è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.36
Salvo disposizione contraria della presente legge, la procedura d’espropriazione è disciplinata dalle disposizioni della LEspr37. …38
Il giudice civile decide le controversie tra la ferrovia, i raccordati e i coutenti.39
Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (modifiche del diritto dei trasporti),
Nuovo testo giusta il n. 76 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).
Per. abrogato dal n. 76 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).
Nuovo testo giusta il n. 19 dell’all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RS 272).
Sezione 6 Disposizioni finali e transitorie
Art. 22 Esecuzione
Il Consiglio federale è incaricato dell’esecuzione della presente legge. La legge federale del 19 dicembre 187440 sui rapporti di diritto delle ferrovie di congiunzione tra la rete ferroviaria svizzera e stabilimenti industriali è abrogata.
Art. 24 Disposizione transitoria
I contratti esistenti concernenti i binari di raccordo devono essere adeguati entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 24a41 Disposizione transitoria della modifica del 19 dicembre 2008 I contratti esistenti in materia di binari di raccordo devono essere adeguati entro cinque anni dall’entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008.
Art. 25 Referendum ed entrata in vigore
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Data dell’entrata in vigore: 15 marzo 199242
[CS 7 23]
Introdotto dal n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (modifiche del diritto dei trasporti),
DCF del 5 ott. 1990 (RU 1992 571).