Fonte

431.903

Ordinanza
sul Registro delle imprese e degli stabilimenti
(ORIS)1

del 30 giugno 1993 (Stato 15 luglio 2026)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 10 capoverso 3 della legge del 9 ottobre 19922
sulla statistica federale (legge),

ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 13 Scopo

Il Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS) è destinato a scopi statistici nonché a compiti di interesse pubblico inerenti alle persone, segnatamente alla messa a disposizione di dati di base delle imprese alle unità amministrative di Confederazione, Cantoni e Comuni, come pure a privati per l’adempimento dei rispettivi compiti legali.

Citato in

Art. 2 Organizzazione e competenze

L’Ufficio federale di statistica (UST) è responsabile della tenuta del RIS. Esso collabora con i servizi di statistica della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni e tiene conto nella misura del possibile delle loro esigenze. Dopo averli consultati, emana le necessarie istruzioni tecniche.4

Possono partecipare al RIS:

  1. le unità amministrative e gli organi menzionati nell’articolo 2 della legge;

  2. i servizi di statistica dei Cantoni e dei Comuni;

  3. altri servizi ufficiali che eseguono compiti di interesse pubblico;

  4. 5l’Ufficio statistico della Commissione europea (Eurostat) per la statistica dei gruppi di imprese multinazionali e delle loro unità.

Art. 2a6 Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza s’intende per:

  1. unità locale: uno stabilimento o una struttura come un laboratorio, una fabbrica, un negozio, un ufficio, una cava o un deposito in un determinato luogo; un’unità locale ha un numero RIS e fa sempre parte di un’unità legale;

  2. unità legale: persona giuridica o persona fisica che esercita un’attività economica come indipendente soggetta alla LIDI e iscritta nel registro IDI;

  3. impresa: una combinazione di unità legali;

  4. dati di base delle imprese: dati che servono a identificare e categorizzare imprese, unità locali e unità legali.

Sezione 2 Contenuto, accesso alle fonti dei dati ed elaborazione dei dati7

Art. 3 Dati registrati e dati di base delle imprese8

Il RIS si estende a tutte le unità locali, unità legali e imprese di diritto pubblico e privato che hanno sede in Svizzera o che devono essere identificate in applicazione del diritto svizzero o per scopi amministrativi.9

Il RIS contiene i dati seguenti:10

  • a. 11la ragione sociale o il nome, la sede o il domicilio nonché l’indirizzo dell’impresa e dello stabilimento;

  • b. il numero di Comune della località in cui ha sede l’impresa secondo l’«Elenco ufficiale dei Comuni della Svizzera»;

  • c. un numero di identificazione che non fornisce altre indicazioni (numero RIS) dello stabilimento;

  • d. il numero di persone occupate, in funzione del sesso e del grado di occupazione;

  • e. il genere dell’attività economica;

  • f. la forma giuridica;

  • g. la data di iscrizione nel RIS;

  • h. la data dell’iscrizione e della radiazione nel Registro di commercio;

  • i. la data in cui è stata resa nota la chiusura dell’impresa o dello stabilimento;

  • j. il capitale sociale delle società anonime;

  • k. 12per gli stabilimenti sottoposti alla legge del 29 aprile 199813 sull’agricoltura, alla legge del 1° luglio 196614 sulle epizoozie, alla legge del 16 dicembre 200515 sulla protezione degli animali o alla legge del 9 ottobre 199216 sulle derrate alimentari: il nome e l’indirizzo dello stabilimento e del gestore o detentore di animali nonché il nome, la professione e l’anno di nascita della persona responsabile;

  • kbis. 17per le aziende agricole, oltre ai dati di cui alla lettera k: la struttura dello stabilimento;

  • l. 18...

  • m. un numero di identificazione che non fornisce altre indicazioni (numero ENTID) dell’impresa;

  • n. il numero di identificazione di riferimento che non fornisce altre indicazioni (numero REF-ENT);

  • o. i codici «stato d’attività»;

  • p. l’indicazione delle fonti;

  • q. 19il numero d’identificazione delle imprese (IDI).20

Il RIS può contenere i seguenti dati:21

  1. il numero telefonico;

  2. 22l’indirizzo elettronico;

  3. le coordinate degli edifici

  4. 23l’appartenenza a zone del catasto della produzione agricola e zone di pianificazione;

  5. il numero di apprendisti;

  6. il settore istituzionale;

  7. 24la struttura dell’impresa (sede principale, filiale, gruppo di imprese);

  8. connessioni internazionali;

  9. la cifra d’affari;

  10. 25codici per rilevazioni statistiche;

  11. 26partecipazioni finanziarie di maggioranza ad altre imprese in percentuale (gruppo di imprese);

  12. 27l’indicazione che precisa se l’unità è «importatrice»;

  13. 28l’indicazione che precisa se l’unità è «esportatrice».29

Sono considerati dati di base delle imprese:

  1. i dati del RIS conformemente ai capoversi 2 lettere a, c, e–f, h e o–q nonché 3 lettere b, c, f–h e k–m;

  2. la classe di grandezza in funzione delle persone occupate calcolata sulla base dell’articolo 3 capoverso 2 lettera d.30

Citato in · ·

Art. 3a31 Dati per la tenuta del registro

Sempre che ciò sia necessario per la tenuta del registro, il RIS può utilizzare in particolare i seguenti dati supplementari:

  1. gli identificatori delle fonti di cui all’articolo 4;

  2. le indicazioni su mutazioni nelle fonti di cui all’articolo 4;

  3. le indicazioni sul capo azienda, in particolare il nome, l’anno di nascita, il sesso e il numero AVS32;

  4. le indicazioni su collegamenti giuridici ed economici tra imprese e stabilimenti;

  5. le indicazioni sulle persone occupate nell’impresa o nello stabilimento, in particolare l’anno di nascita, il sesso, la nazionalità, il numero AVS, l’attività accessoria, il salario o reddito e la durata dell’attività.

Tali dati supplementari possono essere scambiati solo con la rispettiva fonte di cui all’articolo 4.

I dati del registro IVA sono accessibili mediante una procedura di richiamo.33

Citato in ·

Art. 4 Fonti

I dati registrati nel RIS provengono dalle seguenti fonti:

  1. 34le indagini di aggiornamento del RIS, conformemente all’ordinanza del 30 aprile 202535 sulla statistica federale;

  2. ulteriori rilevazioni statistiche presso le imprese e gli stabilimenti;

  3. Registro di commercio;

  4. Registri della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni (RCCC);

  5. 36comunicazioni del personale di distribuzione della Posta Svizzera;

  6. 37elenchi ufficiali di indirizzi;

  7. 38comunicazioni di imprese, di stabilimenti e di associazioni;

  8. 39comunicazioni di utenti di dati del registro;

  9. 40Registri delle casse di compensazione cantonali (CCC);

  10. 41Registri delle casse di compensazione professionali (CCP):

  11. 42Banche dati d’imprese private;

  12. 43sistemi d’informazione dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) per l’imposta sul valore aggiunto;

  13. 44sistemi d’informazione dell’AFC per i dati concernenti l’imposta preventiva e le tasse di bollo;

  14. 45Sistema d’informazione per i dati su aziende, strutture e contributi (AGIS) dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG);

  15. 46registro IDI dell’UST;

  16. 47sistema dell’Amministrazione federale delle finanze per la gestione dei dati di base per i processi di supporto Master Data Governance.

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Art. 548 Accesso alle fonti dei dati da parte dell’UST

L’accesso dell’UST alle fonti dei dati di cui all’articolo 4 avviene attraverso un’interfaccia tra il RIS e il sistema di fonti interessato.

Art. 6 Registrazione e modificazione dei dati

I dati sono ripresi dall’UST49, registrati nel RIS e modificati previa la necessaria verifica.50

51

Art. 752 Conservazione, archiviazione e distruzione dei dati

I dati sono conservati per trent’anni dall’ufficio incaricato della loro elaborazione tecnica e successivamente distrutti.

I dati in forma anonima che sono stati elaborati a scopi statistici possono essere conservati per un più lungo periodo di tempo.

Sono fatte salve le disposizioni della legislazione federale sull’archiviazione.

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Sezione 3 Utilizzazione e comunicazione dei dati

Art. 8 Utilizzazione a scopi statistici da parte dell’UST

Il RIS svolge la funzione di elenco di indirizzi per le rilevazioni statistiche dell’UST presso le imprese e gli stabilimenti.

L’UST può effettuare campionature basandosi sui dati del RIS.

Il RIS serve in particolare all’UST per studi statistici sulle imprese e sugli stabilimenti.

Per poter svolgere le sue attività statistiche, per un periodo di tempo limitato, l’UST può completare informazioni statistiche con i dati contenuti nel RIS, conformemente all’articolo 4 della legge.

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Art. 953 Comunicazione dei dati a scopi statistici

Per consentire ai servizi definiti nell’articolo 2 capoverso 2 lettera a come pure a Cantoni, Comuni e privati l’esecuzione di lavori statistici, conformemente all’articolo 19 capoverso 2 della legge sulla statistica federale l’UST può rendere noti i dati contenuti nel RIS, ad eccezione della cifra d’affari.54

Per la statistica dei gruppi di imprese multinazionali e delle loro unità, l’UST comunica a Eurostat i dati obbligatori secondo gli articoli 5 capoverso 1 e 11 capoverso 1 del regolamento (CE) n. 177/200855.

Per quanto concerne il formato, la riservatezza, la sicurezza e la trasmissione dei dati che l’UST comunica a Eurostat si applicano gli articoli 11 capoverso 3, 12 e 13 del regolamento (CE) n. 177/2008 nonché i regolamenti (CE) n. 192/200956 e (UE) n. 1097/201057.

...58

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Art. 9a59 Comunicazione dei dati di base delle imprese
a scopi amministrativi

I dati di base delle imprese possono essere resi noti a tutte le unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nonché a privati, sempre che i dati siano necessari per l’adempimento dei rispettivi compiti legali.

L’elaborazione dei dati è disciplinata dalle disposizioni della legge federale del 25 settembre 202060 sulla protezione dei dati (LPD).61

Citato in ·

Art. 1062 Comunicazione dei dati ad altri scopi

L’UST può rendere noti in generale i numeri d’identificazione, il genere dell’attività economica nonché la struttura dell’impresa, a meno che gli interessati lo vietino espressamente.

I dati sono resi noti su richiesta, attraverso un’interfaccia.

L’elaborazione dei dati è disciplinata dalle disposizioni della LPD63.64

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Art. 1165 Servizi autorizzati ad accedere ai dati

I servizi statistici cantonali e comunali, per scopi statistici, sono collegati al sistema attraverso un’interfaccia.

L’accesso ai dati di base delle imprese avviene attraverso un’interfaccia.

L’UST tiene un elenco dei servizi aventi diritto d’accesso.

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Art. 1266 Pubblicazione dei dati

I dati del RIS che consentono di trarre conclusioni sulla situazione di determinate imprese o stabilimenti non possono essere pubblicati, ad eccezione del codice dell’attività economica.

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Art. 1367

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Sezione 4 Protezione e sicurezza dei dati, disposizioni penali

Art. 14 Diritti delle persone interessate

I diritti degli interessati, segnatamente il diritto di accesso, rettifica e distruzione, sono retti dalle disposizioni della LPD68.69

I dati inesatti devono essere rettificati.

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Art. 1570 Sicurezza dei dati

La sicurezza dei dati è disciplinata:71

  1. 72dall’ordinanza del 31 agosto 202273 sulla protezione dei dati (OPDa);

  2. 74dall’ordinanza dell’8 novembre 202375 sulla sicurezza delle informazioni.

La sicurezza dei dati di persone giuridiche è disciplinata per analogia dall’OPDa.76

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Art. 16 Disposizioni penali

La violazione dell’obbligo d’informare, della protezione dei dati e il perseguimento penale sono disciplinati nella legge.

Sezione 5 Disposizioni finali

Art. 17 Abrogazione del diritto vigente

L’ordinanza del 12 dicembre 198877 sulla tenuta di un registro delle imprese e degli stabilimenti è abrogata.

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Art. 18 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 1993.