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Ordinanza sul Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (Ordinanza sul LPMR)

del 13 gennaio 1993 (Stato 9 luglio 2002)

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 39 capoverso 2 della legge federale del 4 ottobre 19911 sui politecnici federali (legge sui PF), ordina:

Art. 1 Statuto giuridico

Il Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (di seguito LPMR) è un’istituzione autonoma della Confederazione, di diritto pubblico e avente personalità giuridica.

Esso sottostà al Consiglio dei PF (di seguito CPF).

Art. 2 Compiti

Il LPMR è un centro nazionale di prestazioni di servizio e di ricerca, neutro e autonomo, destinato all’esame scientifico delle materie prime, di prodotti di ogni genere, di impianti e procedimenti.

Nei suoi compiti rientra:

  1. la ricerca e lo sviluppo, segnatamente per un miglior impiego dei materiali sul piano economico ed ecologico nonché per l’attuazione di nuovi metodi e apparecchi di prova;

  2. prove ufficiali e consulenza;

  3. collaborazione all’approntamento di prescrizioni e norme nei suoi campi specifici;

  4. collaborazione all’esecuzione di decreti della Confederazione, qualora essi lo prevedano.

Nel quadro del suo mandato il LPMR dà la priorità a lavori che servono alla sicurezza dell’uomo e dell’ambiente; promuove inoltre quelli volti al consolidamento dell’economia svizzera.

Fornisce un sostegno nell’insegnamento e nella ricerca alle università e ad altri istituti di formazione.

RU 1993 853

Organizza corsi di formazione e di postformazione nei suoi campi d’attività.

Fornisce servizi scientifici nei suoi campi d’attività.

Art. 3 Delega di prove, omologazioni e autorizzazioni

Il LPMR può delegare prove ufficiali, autorizzazioni e omologazioni di prodotti o di procedimenti a terzi, posto che essi siano accreditati nel rispettivo settore secondo l’ordinanza del 30 ottobre 19912 sul sistema svizzero di accreditamento oppure sottostiano alla supervisione tecnica del LPMR.

Art. 4 Collaborazione con le università

Il LPMR collabora con le università federali e cantonali.

Può concordare con le autorità competenti l’utilizzo di impianti di ricerca in comune con le università.

Art. 5 Formazione e postformazione

Il LPMR contribuisce alla formazione e postformazione fornita dalle università e da altri istituti, collaborando a corsi nonché a lavori di diploma e di dottorato.

Art. 6 Collaborazioni con amministrazioni pubbliche e l’economia

Il LPMR può attuare progetti di ricerca con la collaborazione di amministrazioni pubbliche e dell’economia.

Può collaborare con ditte private nei suoi campi d’attività e prestare la propria esperienza nell’istituzione di nuove ditte.

Assume incarichi per servizi scientifici sempre che siano disponibili i mezzi necessari.

Art. 7 Collaborazione internazionale

Il LPMR collabora con la comunità scientifica internazionale, segnatamente nel quadro di programmi comuni di ricerca e di sviluppo.

Art. 8 Applicazione pratica e diffusione di risultati di ricerche

Il LPMR promuove l’applicazione pratica di risultati di ricerche.

Provvede alla diffusione pubblica di risultati di ricerche, a condizione che essa non contrasti con interessi pubblici o privati preponderanti.

[RU 1991 2317. RU 1996 1904 art. 41]. Vedi ora l’O sull’accreditamento e sulla designazione del 17 giu. 1996 (RS 946.512).

Art. 9 Struttura

Il LPMR si suddivide in dipartimenti.3

Il CPF disciplina l’organizzazione del LPMR.

Art. 104 Direzione

La direzione si compone del direttore, del suo sostituto e dei capi dei dipartimenti stabiliti dal CPF.

Il direttore conduce il LPMR e assume l’intera responsabilità per la gestione dell’istituto. Egli risponde della sua gestione dinanzi al CPF.

Il CPF disciplina le mansioni e le competenze della direzione e dei suoi membri.

Art. 11 Commissione consultiva

La commissione consultiva fornisce la propria consulenza al CPF e alla direzione5 in tutte le questioni fondamentali per l’attività del LPMR.

Essa si compone di cinque fino a nove membri.

Il CPF nomina il presidente e i membri della commissione per un periodo di quattro anni.

Art. 12 Partecipazione

Il CPF e la direzione consultano i rappresentanti del personale prima d’adottare decisioni d’interesse generale per il LPMR riguardanti la pianificazione, la creazione e l’abolizione di settori nonché questioni strutturali. Il CPF procede alle consultazioni per il tramite della direzione.

Il personale elegge i propri rappresentanti.

La direzione provvede mediante un’ampia informazione ad assicurare a tutti i collaboratori l’esercizio dei loro diritti di partecipazione.

Art. 13 Collaborazione con associazioni del personale

Su questioni inerenti al personale il LPMR collabora con le associazioni del personale secondo le direttive del CPF.

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 mag. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 mag. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002

Nuovo termine giusta il n. I dell'O del 22 mag. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002 (RU 2002 1619). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 14 Utilizzo degli impianti di ricerca

Il direttore fissa le condizioni d’utilizzo degli impianti.6

Se l’economia partecipa ad un progetto di ricerca del LPMR, fornisce un congruo contributo alle rispettive spese.

Art. 15 Prestazioni di servizio e perizie

Senza il consenso del committente il LPMR non è autorizzato a fornire a terzi informazioni su prove e i rispettivi risultati.

Se da una prova risulta che sono minacciati importanti interessi pubblici, il LPMR deve darne notifica all’autorità competente.

Le perizie per casi controversi possono essere assunte solamente su mandato delle autorità di giustizia e polizia oppure con il consenso di tutte le parti in causa e, in ogni caso, con il consenso di un membro della direzione.7

I committenti privati che vogliono far pubblicare i processi verbali devono chiedere al LPMR un’autorizzazione dietro versamento di una tassa. L’autorizzazione può essere vincolata a condizioni o ad obblighi particolari. La pubblicazione esonera il LPMR dall’obbligo al segreto professionale ai sensi del capoverso1.

La direzione emana le rispettive direttive.

Art. 16 Rifiuto di incarichi

Il LPMR può rifiutare incarichi senza essere tenuto ad una giustificazione. La direzione emana le rispettive direttive.

Art. 17 Indennità per prestazioni di servizi

Per prestazioni di servizi scientifici si prelevano indennità che coprono le spese.

Il CPF emana prescrizioni sulle indennità da versare, previa consultazione del Dipartimento federale delle finanze.

Art. 18 Abrogazione del diritto vigente

L’ordinanza del 23 novembre 19888 sul Laboratorio federale di prova dei materiali è abrogata.

Art. 19 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 1993.

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 mag. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 mag. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002

[RU 1988 2043]