Fonte

517.41

Ordinanza concernente il Servizio psicopedagogico dell’esercito (OSPP)
(OSPP)

del 29 marzo 1995 (Stato 1° gennaio 2010)

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 61 della legge federale del 19 settembre 19781 sull’organizzazione e la gestione del Consiglio federale e dell’Amministrazione federale2; visto l’articolo 147 capoverso 1 dell’Organizzazione militare del 12 aprile 19073, ordina:

Art. 1 Oggetto

Il Servizio psicopedagogico (SPP) è il servizio specializzato dell’esercito e dell’amministrazione federale destinato:

  1. all’aiuto personalizzato concreto e alla consulenza in rapporto con problemi psicopedagogici specificamente militari;

  2. alla ricerca in questo campo.

Art. 2 Compiti

Il SPP ha segnatamente i compiti seguenti:

  1. facilitare l’integrazione nella truppa a militari con problemi personali che potrebbero ostacolare l’andamento del servizio, nella misura in cui la loro idoneità al servizio lo consenta (aiutare a venire in aiuto a sé stessi);

  2. consigliare i quadri in caso di problemi di comando in relazione a problemi personali di singoli militari (consulenza ai quadri);

  3. assistere i medici militari nell’apprezzamento dell’idoneità a prestare servizio e dell’idoneità al servizio;

  4. valutare le esperienze e le conoscenze acquisite a beneficio della formazione al comando dei quadri;

RU 1995 3514

[RU 1979 114, 1983 170 931 art. 59 n. 2, 1985 699, 1987 226 n. II 2 808, 1989 2116, 1990 3 art. 1 1530 n. II 1 1587 art. 1, 1991 362 n. I, 19922 art. 1 288 all. n. 2 510 581 all.

n. 2, 1993 1770, 1995 978 4093 all. n. 2 4362 art. 1 5050 all. n. 1, 1996 546 all. n. 1 1486 1498 all. n. 1. RU 1997 2022 Art. 63]. Vedi ora L del 21 mar. 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (RS 172.010).

[CS 5 3; RU 1948 365, 1949 1525 art. 1 a 3,5 lett. a a d, 1952 339 346 art. 2, 1961 241, 1968 74 n. I, III, 1970 46, 1975 11, 1984 1324, 1990 1882, 1991 1412, 1992 288 all. n.20 2392 I2; RS 172.010 art. 72 lett.e, 173.51 all. n.5, 415.0 art. 15 n.3, 510.100 art. 22 cpv.2, 616.1 all. n.10, 661 art. 48 cpv.2 lett. d, 833.1 all. n.2, 921.0 art. 55 n.3. RS 510.10 all. n.7]. Vedi ora la LF del 3 feb. 1995 sull’esercito e sull’amministrazione militare (RS 510.10).

  1. partecipare alla prevenzione della tossicodipendenza nell’ambito del servizio militare;

  2. effettuare ricerche scientifiche nel campo della psicopedagogia militare.

Il ricorso all’aiuto del SPP è volontario.

Il SPP assiste anzitutto i militari delle scuole reclute.

Art. 3 Organizzazione

Il servizio psicopedagogico è l’istanza tecnica superiore dei membri del SPP. È subordinato al capo dell’istruzione.

Il SPP è composto di agenti del SPP e di ufficiali di milizia.

Per essere ammessi in seno al SPP, gli ufficiali di milizia devono soddisfare le condizioni seguenti:

  1. esperienza di truppa;

  2. formazione ed esperienza professionale nel campo della psicologia, della psicologia sociale o della pedagogia sociale.

I membri del SPP sono incorporati nella riserva di personale dell’esercito (41.2) e adempiono l’obbligo di prestare servizio d’istruzione secondo l’ordinanza del 31 agosto 19944 sui servizi d’istruzione.

Art. 4 Salvaguardia della sfera privata

Chi fa ricorso al SPP ha diritto alla salvaguardia della sfera privata.

Art. 5 Segreto di servizio, di funzione e professionale

I membri del SPP sono tenuti a trattare tutte le informazioni ottenute come segreto di servizio o segreto d’ufficio.

Le violazioni sono punite secondo l’articolo 77 del Codice penale militare5.

E’ fatta salva la punizione della violazione del segreto professionale da parte di medici secondo l’articolo 321 del Codice penale svizzero6.

Art. 6 Protezione dei dati e archiviazione

I membri del SPP proteggono i loro appunti personali manoscritti da interventi di terzi non autorizzati.

[RU 1995 290, 1996 399, 1997 347, 1998 1866. RU 1999 2903 art. 120 lett. d]. Vedi ora l'O del 19 nov. 2003 concernente l’obbligo di prestare servizio militare (RS 512.21).

I dati concernenti le persone esaminate sono trattati dal SPP come dati particolarmente degni di protezione e conservati separatamente.

a 5…7

Art. 7 Disposizioni finali

L’Aggruppamento dell’istruzione è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 1995.

Abrogati dal n. 6 dell’all. 36 dell’O del 16 dic. 2009 sui sistemi d’informazione militari, con effetto dal 1° gen. 2010 (RS 510.911).