172.213.61
Ordinanza sul sistema informatizzato di ricerca (Ordinanza RIPOL)
del 19 giugno 1995 (Stato 28 dicembre 2000)
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 351bis capoverso 4 del Codice penale svizzero1, ordina:
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
L’Ufficio federale di polizia (Ufficio federale) gestisce in collaborazione con diverse autorità federali e con i Cantoni un sistema informatizzato per la ricerca di persone e oggetti (RIPOL).
Il RIPOL serve alle autorità della Confederazione e dei Cantoni per l’adempimento dei compiti legali giusta l’articolo2, favorendo la razionalizzazione delle operazioni, lo scambio di informazioni e di dati nonché i rilevamenti statistici.
Il RIPOL consta di:
una banca dati per la ricerca di persone e veicoli;
una banca dati per i reati non chiariti, compresa la ricerca di oggetti.
Queste banche dati sono separate e non connesse tra di loro.
Art. 2 Scopo
Il sistema serve agli scopi seguenti:
arresto di persone o ricerca della loro dimora nell’ambito di un’inchiesta penale o dell’esecuzione di una pena o di una misura;
fermo di persone in caso di misure tutorie o di privazione della libertà a fini assistenziali;
ricerca della dimora delle persone scomparse;
controllo dei provvedimenti volti a tener lontani dalla Svizzera gli stranieri giusta la legge federale del 26 marzo 19312 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri nonché degli altri allontanamenti ed espulsioni dal territorio svizzero;
RU 1995 3641
comunicazione di disconoscimenti di licenze di condurre straniere;
ricerca della dimora dei conducenti di veicoli a motore senza copertura assicurativa;
ricerca di veicoli scomparsi;
ricerca di oggetti scomparsi.
Art. 3 Autorità partecipanti
Le autorità seguenti possono notificare all’Ufficio federale segnalazioni per gli scopi di cui all’articolo2 per inserirle nel RIPOL:
il Ministero pubblico della Confederazione;
3 l’Ufficio federale di giustizia;
l’Ufficio federale degli stranieri;
l’Ufficio federale dei rifugiati;
la Direzione generale delle dogane;
le autorità della giustizia militare;
4 l’organo federale incaricato dell’esecuzione del servizio civile;
5 le autorità civili e di polizia dei Cantoni.
Nell’ambito dei compiti legali, le seguenti autorità partecipanti al RIPOL, possono inserire anche direttamente le segnalazioni nel RIPOL:
6 l’Ufficio federale di polizia per la lotta contro la criminalità organizzata, per le misure di allontanamento nei confronti degli stranieri che mettono in pericolo la sicurezza interna o esterna della Svizzera nonché su richiesta di un’autorità della Confederazione o dei Cantoni per scopi giusta l’articolo2;
7 il Ministero pubblico della Confederazione nell’ambito della competenza relativa alla lotta contro i crimini e i delitti internazionali nonché al perseguimento dei reati che sottostanno alla giurisdizione federale;
8 l’Ufficio federale di giustizia per l’assistenza giudiziaria internazionale e per la lotta ai rapimenti internazionali di minori;
l’Ufficio federale degli stranieri in relazione agli scopi dell’articolo2 lettera d;
l’Ufficio federale dei rifugiati in relazione agli scopi dell’articolo2 lettera d;
le autorità di polizia dei Cantoni.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 dic. 2000 (RU 2000 2951).
Introdotta giusta il n. 3 dell’appendice 3 all’O dell’11 set. 1996 sul servizio civile, (RS 824.01).
Originariamente lett. g.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 dic. 2000 (RU 2000 2951).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 dic. 2000 (RU 2000 2951).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 dic. 2000 (RU 2000 2951).
Per lo svolgimento dei loro compiti legali, le autorità seguenti possono consultare direttamente (on-line) le rispettive banche dati:
l’Ufficio federale di polizia, il Ministero pubblico della Confederazione, l’Amministrazione federale delle dogane e i posti di frontiera nonché le autorità di polizia dei Cantoni per persone, veicoli e reati irrisolti, compresa la ricerca di oggetti;
le rappresentanze svizzere all’estero che adempiono compiti consolari, per persone e reati irrisolti, compresa la ricerca di oggetti;
9 l’Ufficio federale di giustizia, il Servizio dei ricorsi del Dipartimento federale di giustizia e polizia e le autorità della giustizia militare per la ricerca di persone;
l’Ufficio federale degli stranieri e l’Ufficio federale dei rifugiati;
il Segretariato di Stato d'economia10 nonché le autorità cantonali e comunali preposte alla polizia degli stranieri e al mercato del lavoro allo scopo di accertare se uno straniero è segnalato nel RIPOL;
gli Uffici della circolazione stradale per i veicoli;
i servizi stranieri di Interpol per veicoli e oggetti scomparsi, ad eccezione dei dati relativi alle persone;
11 le autorità federali competenti dell’esecuzione dei controlli di sicurezza relativi alle persone ai sensi dell’articolo2 capoverso 4 lettera c della legge federale del 21 marzo 199712 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna.
Art. 4 Responsabilità
L’Ufficio federale è responsabile del RIPOL. Coordina le proprie attività con le autorità partecipanti al RIPOL. Rilascia all’utente le necessarie autorizzazioni per l’uso del sistema e vigila sul rispetto della presente ordinanza e delle relative istruzioni.
Le autorità partecipanti sono responsabili nel proprio settore del trattamento dei dati nel RIPOL. Sono segnatamente responsabili dell’esattezza dei dati da loro introdotti o notificati.
Art. 5 Obbligo d’informazione degli uffici dello stato civile
Gli uffici dello stato civile sono tenuti a fornire informazioni all’Ufficio federale e alle autorità richiedenti allo scopo d’accertare le generalità della persona da segnalare. Essi non possono prelevare emolumenti a tale titolo.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 dic. 2000 (RU 2000 2951).
Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.
Introdotto dal n. I dell’O del 4 dic. 2000 (RU 2000 2951).
Sezione 2 Dati
Art. 6 Accesso ai dati
L’utente ha accesso soltanto alle banche dati di cui abbisogna per svolgere i propri compiti legali (art. 3 cpv. 3). L’autorizzazione a trattare dati memorizzati nel RIPOL è regolata nell’allegato1.
L’Ufficio federale emana istruzioni sulla modalità del trattamento dei dati nonché sul diritto d’accesso degli utenti alle singole banche dati. Allarmi giusta l’articolo 10 capoverso1 possono essere consultati soltanto dall’Ufficio federale, dalle autorità di polizia e dai posti di frontiera.
Art. 7 Contenuto della banca dei dati personali
La banca dei dati personali (schema dei dati personali) contiene i dati seguenti:
cognome, nome;
luogo, Paese e data di nascita;
sesso;
nazionalità, luogo d’origine;
stato civile;
genitori;
coniuge;
genere di nome;
dati di;
atti;
data di registrazione persona;
statuto persona;
revoca persona (soltanto generalità supplementari);
detentore dati;
allarme;
indizio d’identificazione.
Schema dei dati di ricerca e di pubblicazione:
indizio;
data d’evasione;
ordine di ricerca, motivi della ricerca e della pubblicazione;
data di controllo, di scadenza stampa, di decisione e di registrazione di ricerca;
pubblicazione;
autorità, numero d’incarto;
targa e categoria;
codice errore;
statuto ricerca;
data di revoca di ricerca, motivo della revoca;
pena;
indizio alla ricerca e alla revoca;
indirizzo;
professione;
autorità richiedenti, referenza ordine di arresto/decisione;
luogo e data del reato;
tribunale, data di sentenza;
indizio in relazione all’ordine della pubblicazione.
Diffusione attiva della ricerca secondo persone conosciute nominate:
numero di referenza;
priorità;
ordine di ricerca;
indizio;
numero di incarto;
statuto;
connotati;
motivo della ricerca;
indicazioni in relazione con la ricerca;
genere di ricerca;
data d’evasione;
data di revoca;
luoghi di riferimento;
indizi di revoca.
Diffusione attiva della ricerca di altri messaggi:
numero di referenza;
priorità;
numero d’incarto;
statuto;
data di revoca;
messaggio.
Art. 8 Contenuto della banca dei dati di veicoli
La banca dei dati di veicoli (schema dei dati di veicoli) contiene i dati seguenti:
genere, gruppo veicolo;
marca, tipo;
numero di telaio (prefisso, numero progressivo, cifra terminale);
numero di matricola;
colore;
motivo della ricerca;
data e luogo del reato;
autorità;
numero d’incarto;
data di scadenza;
data di revoca;
autori (solamente numero);
data di registrazione;
statuto;
indizi di ricerca;
proprietario;
assicurazione;
luogo, strada, data e autorità di ritrovamento;
allarme;
indizi cantonali.
Schema dei dati della targa:
genere, categoria (testo), gruppo;
numero e nazionalità;
data di scadenza;
motivo della ricerca;
autorità;
numero d’incarto;
data di registrazione;
statuto;
data di revoca;
allarme;
indizi di ricerca.
Art. 9 Banca dei dati ai reati e ricerca di oggetti non chiariti
L’entità principale «avvenimento» contiene i dati seguenti:
numero di avvenimento;
operatore, ora e data di registrazione;
detentore originale e attivo;
responsabile mutazione, data e ora di mutazione;
data denuncia;
diffusione (nazionale o regionale), trattamento, pubblicazione;
responsabile e data del rapporto;
servizio, documenti federali e cantonali e numero cantonale;
autorità richiedente;
luogo e data del delitto, strada, posto;
allarme;
articolo legge, prescrizione, modo di operare, mezzo ausiliario utilizzato;
refurtiva, importo delitto, danni, nota;
data e motivo della revoca;
data e indizio chiarimento, nota;
collegamento e motivo collegamento (collegamenti ad altri avvenimenti).
Entità principale danneggiato, testimone, rappresentante legale, detentore, trovatore:
numero del danneggiato (numero del sistema continuo);
operatore, data e ora di registrazione;
detentore originale e attivo;
responsabile mutazione, data e ora di mutazione;
genere d’identità;
cognome, nome, nome della ditta;
data di nascita, nazionalità, luogo d’origine;
sesso;
indirizzo (in Svizzera o all’estero);
telefono, assicurazione;
l. data e motivo della revoca.
Entità principale connotati:
numero di persona e dei connotati (numero del sistema continuo);
operatore, data e ora di registrazione;
detentore originale e attivo;
responsabile mutazione, data e ora di mutazione;
trattamento;
genere di connotati;
altezza, corporatura, età, sesso, tipo, colore pelle;
fotografia, faccia, barba;
colore, lunghezza, tono e pettinatura dei capelli;
colore occhi, occhiali;
lingua, parole parlate;
altri particolari;
segni del corpo, parte del corpo, posizione e descrizione;
data e motivo della revoca;
luogo e data di ritrovamento.
Entità principale oggetto:
numero d’oggetto (numero del sistema continuo);
operatore, data e ora di registrazione;
detentore originale e attivo;
responsabile mutazione, data e ora di mutazione;
trattamento;
codice oggetti, data di scadenza;
quantità, indicazione d’oggetto;
provenienza (nazione, Cantone);
marca, tipo, numero d’identificazione, genere del numero;
incisione/iscrizione;
grandezza, calibro, materiale, colore dell’oggetto;
contanti (valuta e importo);
descrizione, opera di, valore, foto;
numero, genere e colore delle pietre;
data e motivo della revoca;
luogo e ora di ritrovamento.
Entità principale tracce:
numero della traccia (numero del sistema continuo);
operatore, data e ora di registrazione;
detentore originale e attivo;
responsabile mutazione, data e ora di mutazione;
trattamento;
codice traccia;
genere traccia quantità;
genere e luogo di preservazione;
archiviazione, risultato, riferimento suola, Sistema automatico di identificazione delle impronte digitali AFIS (esistente nell’AFIS sì o no);
grandezza, calibro;
colore, disegno, foto;
altra descrizione;
data e motivo della revoca.
Entità principale «dati di vettura relativa a l’autore/il danneggiato»:
numero del veicolo (numero del sistema continuo);
operatore, data e ora di registrazione;
detentore originale e attivo;
responsabile mutazione, data e ora di mutazione;
trattamento;
codice vettura;
genere della vettura, marca, tipo, colore;
targa;
nota;
data e motivo della revoca;
luogo e data di ritrovamento.
Art. 10 Allarmi e indicazioni
Gli allarmi seguenti sono applicabili a tutte le segnalazioni (art. 7-9):
T per terrorista;
W per armato;
G per violento;
M per sostanza pericolosa;
B per trafficante di stupefacenti;
F per pericolo di fuga;
S per rischio di suicidio;
L per malattie con pericolo di morte.
Le indicazioni seguenti sono applicabili alle segnalazioni di persone (art. 7):
E per incarcerazioni in vista d’estradizione;
Ü per controllare con discrezione;
A per richiedente l’asilo respinto;
X per decisione non notificata;
V per copertura assicurativa;
Y per arresto commutato o multa;
Q per delitto perseguibile su querela;
Z per persone scomparse, malate, sotto tutela, tossicomani, trascurate e ricercate «per via amministrativa» (sulla base di fatti che concernono la vita civile);
§ per informazioni via cavo o telefax.
Sezione 3 Tipi e diffusione delle segnalazioni
Art. 11 Segnalazioni nazionali e regionali
Le segnalazioni per scopi secondo l’articolo2 lettere a-c e h sono, secondo l’importanza, diffuse a livello nazionale oppure soltanto in una delle regioni, stabilita dall’Ufficio federale d’intesa con le autorità cantonali competenti (diffusione regionale). Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) disciplina nelle istruzioni le premesse della diffusione nazionale.
La segnalazione per scopi secondo l’articolo2 lettere d-g sono diffuse in tutta la Svizzera (ricerca nazionale).
La segnalazione nazionale è inserita nel RIPOL a cura dell’autorità richiedente. Le segnalazioni nazionali di persone note per nome sono diffuse soltanto dopo esame da parte dell’Ufficio federale.
Dopo essere state inserite nel RIPOL dall’autorità richiedente, le segnalazioni nazionali che concernono reati non chiariti e ricerca di oggetti nonché segnalazioni regionali sono immediatamente diffuse nel RIPOL. L’Ufficio federale esamina le segnalazioni per campionatura.
Art. 12 Diffusione attiva della ricerca
Le segnalazioni urgenti possono essere inserite nel RIPOL con la menzione «diffusione attiva della ricerca». Tali diffusioni sono confermate ulteriormente per telescrivente o in altra forma adeguata agli organi di polizia dei Cantoni e ai posti di confine. L’Ufficio federale disciplina nelle istruzioni le premesse della diffusione attiva della ricerca.
Nel caso di diffusione attiva della ricerca, le segnalazioni nazionali, regionali e cantonali inserite dall’autorità partecipante vengono immediatamente diffuse nel RIPOL. Un servizio cantonale di controllo esamina le segnalazioni prima della diffusione.
L’Ufficio federale esamina costantemente le diffusioni nazionali attive della ricerca e, per campionatura, le diffusioni regionali attive della ricerca.
Le diffusioni attive della ricerca restano nel sistema durante tre mesi al massimo.
Art. 13 Segnalazioni per la ricerca di veicoli
Le segnalazioni per la ricerca di veicoli sono diffuse dal RIPOL immediatamente dopo essere state inserite a cura delle autorità di polizia dei Cantoni. L’autorità richiedente può, durante un mese, modificare una segnalazione. Dopo due mesi la segnalazione per la ricerca di un veicolo è radiata qualora l’autorità richiedente non la confermi esplicitamente. La segnalazione confermata è esaminata dall’Ufficio federale, che la avalla come ricerca definitiva nel RIPOL.
L’Ufficio federale contrassegna nel sistema d’informazione sui veicoli a motore (MOFIS) dell’Ufficio federale delle truppe della logistica13 segnalati nel RIPOL.
Art. 14 Reati non chiariti e ricerca di oggetti
Le segnalazioni nella banca dati relativa ai reati non chiariti e alla ricerca di oggetti, inserite a cura dell’autorità richiedente, sono immediatamente diffuse nel RI- POL.
I dati possono essere consultati secondo i criteri seguenti:
Paese e regione dell’utente;
regione dell’utente;
Cantone dell’utente;
Cantone scelto.
Sezione 4 Comunicazione dei dati
Art. 15 Comunicazione dei dati del RIPOL
I dati del RIPOL servono all’Ufficio federale per l’elaborazione del Repertorio svizzero dei segnalamenti nonché del Foglio di ricerca RIPOL. Tali dati possono essere comunicati alle autorità seguenti, allo scopo di svolgere i loro compiti legali giusta l’articolo 351bis del Codice penale svizzero o di ottemperare a obblighi internazionali:
Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.
autorità di polizia;
posti di confine;
rappresentanze svizzere all’estero con compiti consolari;
autorità di polizia degli stranieri;
servizi esteri Interpol;
altre autorità giudiziarie e amministrative che svolgono compiti secondo l’articolo2.
L’Ufficio federale, la Direzione generale delle dogane e le autorità di polizia dei Cantoni possono, in singoli casi, comunicare per scritto o verbalmente dati del RI- POL alle seguenti autorità, nella misura in cui tali dati servano allo svolgimento dei loro compiti legali:
alle autorità giusta l’articolo 3 capoverso 3;
alle altre autorità giudiziarie e amministrative che svolgono compiti secondo l’articolo2.
La comunicazione dei dati dev’essere munita di un’indicazione dalla quale risulti che l’informazione ha carattere confidenziale e non può essere trasmessa ad altri interessati.
Sezione 5 Protezione e sicurezza dei dati
Art. 16 Diritti degli interessati
I diritti degli interessati, segnatamente per quanto riguarda il diritto di informazione, rettificazione e radiazione, sono retti dalle disposizioni concernenti la legge federale del 19 giugno 199214 sulla protezione dei dati.
La persona interessata che volesse far valere i propri diritti deve comprovare la sua identità e presentare una domanda scritta all’Ufficio federale o a un’autorità cantonale di polizia.
Le autorità federali e cantonali decidono d’intesa con l’autorità richiedente e notificano la decisione con atto impugnabile. Esse informano l’Ufficio federale della loro decisione.
Art. 17 Sicurezza dei dati
La comunicazione di dati alle rappresentanze svizzere all’estero con compiti consolari e ai servizi esteri INTERPOL avviene in forma cifrata.
Le autorità partecipanti prendono nei propri settori provvedimenti adeguati d’ordine organizzativo e tecnico giusta le disposizioni del diritto sulla protezione dei dati.
L’accesso al RIPOL è assicurato mediante profili individuali degli utenti e parole chiave.
Le autorità con raccordi diretti al RIPOL disciplinano il diritto d’accesso alle stazioni dei dati e prendono efficaci misure di sicurezza onde impedire che persone non autorizzate possano entrare nei locali di lavoro.
Il centro di calcolo del DFGP assicura che i dati e i programmi del RIPOL possano essere ricostituiti in caso di distruzione, furto o perdita.
Art. 18 Verbale d’aggiornamento
Gli utenti che trattano o mutano dati sono registrati costantemente nel RIPOL. Il verbale d’aggiornamento è conservato per un anno.
L’Ufficio federale e le altre autorità competenti possono ordinare registrazioni periodiche di consultazioni.
Art. 19 Durata di conservazione dei dati
I dati nel RIPOL sono radiati non appena una segnalazione di persona o di veicolo divenga obsoleta.
Segnalazioni di persone:
i dati concernenti le segnalazioni di persone sono conservati al massimo fino alla prescrizione legale del perseguimento o dell’esecuzione;
i dati concernenti la comunicazione di disconoscimenti di licenze di condurre straniere sono conservati fino alla scadenza del disconoscimento, tuttavia al più tardi fino all’età di 80 anni;
i dati concernenti le misure atte a tenere lontani gli stranieri giusta l’articolo 2 lettera d sono conservati fino alla scadenza della validità, tuttavia al più tardi fino all’età di 80 anni;
i dati concernenti gli avvisi di scomparsa sono conservati per dieci anni. In casi motivati tale durata può essere prorogata di dieci anni al massimo.
I dati concernenti le ricerche di veicoli sono conservati per dieci anni al massimo.
Reati non chiariti e ricerca di oggetti:
Le segnalazioni possono essere consultate finché: 1. gli autori del reato siano stati accertati o, 2. l’oggetto cercato sia stato ritrovato e non si effettui una ricerca degli autori o, 3. gli autori siano stati individuati e l’oggetto cercato sia stato ritrovato o, 4. il reato sia caduto in prescrizione assoluta.
I dati possono essere consultati ancora per un anno, secondo la diffusione, qualora si fosse verificata una delle premesse indicate alla lettera a numeri 1- 3. Durante questo periodo i dati possono essere mutati dall’autorità richiedente giusta le istruzioni del Dipartimento (soppressione, modificazione, complemento, ecc.). Dopo la scadenza del termine, i dati non sono più mutabili e possono essere consultati soltanto dall’autorità cantonale richiedente. Per i reati ai quali è comminata una pena fino a cinque anni di detenzione i dati rimangono quindi ancora nel sistema per cinque anni al massimo e, per i reati ai quali è comminata una pena di cinque anni e oltre di detenzione o reclusione, ancora per dieci anni al massimo.
Le contravvenzioni sono radiate dopo la scadenza di un anno giusta la lettera
Simultaneamente occorre radiare i dati concernenti testimoni, rappresentanti legali e titolari di documenti di legittimazione.
Sezione 6 Statistica e pianificazione
Art. 20 Principio
Il trattamento di dati personali per scopi statistici o pianificatori, rilevati nel RI- POL, è retto dalle disposizioni concernenti la protezione dei dati.
Per controlli e pianificazione di gestione interni possono essere trattati soltanto dati anonimizzati. Questi devono essere distrutti una volta usati.
I dati utilizzati e pubblicati per scopi statistici devono essere trattati in modo tale che non sia possibile individuare la persona interessata.
Art. 21 Comunicazione dei dati per l’allestimento di statistiche
L’Ufficio federale mette a disposizione dell’Ufficio federale di statistica, nell’ambito dello svolgimento dei suoi compiti, i dati necessari del RIPOL che sono stati anonimizzati.
Sezione 7 Disposizioni finali
Art. 22 Esigenze d’ordine finanziario e tecnico
I Cantoni partecipanti e le altre autorità collegate al RIPOL assumono le spese d’acquisto e gestione dei loro apparecchi. La Confederazione finanzia l’allacciamento e la gestione delle linee di trasmissione dei dati fino a un raccordo centrale (distributore principale) situato nella capitale cantonale. I Cantoni assumono le spese d’installazione e gestione delle linee secondarie necessarie sul loro territorio.
Le stazioni dei dati previste per l’utilizzazione esterna all’Amministrazione federale devono corrispondere alle prescrizioni d’ordine tecnico relative agli impianti informatici della Confederazione. Il Dipartimento fissa i dettagli.
Art. 23 Abrogazione del diritto previgente ed entrata in vigore
L’ordinanza RIPOL del 27 giugno 199015 è abrogata.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 1995.
[RU 1990 1070 1591 I n. 4, 1993 1962 art. 36 n. 6 3293] Sistema informatizzato di ricerca 172.213.61
Sistema informatizzato di ricerca
(Ordinanza RIPOL) A = visualizzatore B = controllo se registrato o no C = visualizzazione solo degli stranieri registrati M = mutazione
Nome del campo dei dati CONFEDERAZIONE CANTONI COMUNI ESTERO
UFP MP UFG UFDS UFR SR DGD Seco GM POLC POLS UCS UIAML PLCi PLCo PLS RE IP
1. BANCA DEI DATI PERSONALI
B B
a) Schema dei dati personali Cognome, Nome: M M M A A A A A M C M A C A Luogo, paese e data di nascita: M M M A A A A A M C M A C A Sesso: M M M A A A A A M C M A C A Nazionalità, luogo d’origine: M M M A A A A A M C M A C A Stato civile: M M M A A A - A M C M A C A Genitori: M M M A A A A A M C M A C A Coniuge: M M M A A A - A M C M A C A Genere di cognome: M M M A A A A A M C M A C A Dati di: M M M A A A - A M C M A C A Atti: M M M A A A - A M C M A C A
Sistema informatizzato di ricerca 172.213.61
Nome del campo dei dati CONFEDERAZIONE CANTONI COMUNI ESTERO
UFP MP UFG UFDS UFR SR DGD Seco GM POLC POLS UCS UIAML PLCi PLCo PLS RE IP
Data di registrazione persona: A A A A A A - A A C A A C A Statuto persona: M A A A A A - A M C A A C A Revoca persona (soltanto generalità M - - - - - - - M - - - - - supplementari): Detentore dei dati: A A A A A A - A A C A A C A
Allarme: M M A M C M A C Indizio d’identificazione M M M A A A A A M C M A C A
b) Schema dei dati di ricerca e di pubblicazione Indizio: M A A A A A A A M C A A C A Diffusione: M A A A A A A A M C A A C A Data d’evasione: M A A A A A - A M C A A C A Ordine di ricerca, motivo della ricerca M A A A A A A A M C A A C A e della pubblicazione: Data di controllo, di scadenza stampa, M A A A A A - A M C A A C A di scadenza, di decisione e di registrazione di ricerca: Pubblicazione: M A A A A A A A M C A A C A Autorità, numero d’incarto: M A A A A A A A M C A A C A Targa e categoria: M A A A A A A A M C A A C A Codice errore: M - - - - - - - M - - - - - Statuto ricerca: M A A A A A - A M C A A C A Data di revoca di ricerca, motivo della M - - - - - - - M - - - - - revoca: Pena: M A A A A A A A M C A A C A Indizio alla ricerca e alla revoca: M A A A A A A A M C A A C A Indirizzo: M A A A A A - A M C A A C A Professione: M A A A A A - A M C A A C A
Sistema informatizzato di ricerca 172.213.61
Nome del campo dei dati CONFEDERAZIONE CANTONI COMUNI ESTERO
UFP MP UFG UFDS UFR SR DGD Seco GM POLC POLS UCS UIAML PLCi PLCo PLS RE IP
Autorità richiedenti, referenza, ordine, M A A A A A - A M C A A C A d’arresto/decisione: Luogo e data del reato: M A A A A A - A M C A A C A Tribunale, data di sentenza: M A A A A A - A M C A A C A Indizio in relazione all’ordine della M A A A A A - A M C A A C A pubblicazione:
c) Diffusione attiva della ricerca secondo persone conosciute nominale Numero di referenza: M M M A A A A A M C M A C A
Diffusione: M M M A A A A A M C M A C A Priorità: M M M A A A A A M C M A C A Ordine di ricerca: M M M A A A A A M C M A C A Indizio: M M M A A A A A M C M A C A Numero d’incarto: M M M A A A A A M C M A C A Statuto: M M M - - - - - M - M - - - Connotati: M M M A A A A A M C M A C A Motivo della ricerca: M M M A A A A A M C M A C A Indicazioni in relazione con la ricerca: M M M A A A A A M C M A C A Genere di ricerca: M M M A A A - A M C M A C A Data d’evasione: M M M A A A - A M C M A C A Data di revoca: M M M A A A A A M - M A - A Luoghi di riferimento: M M M A A A - A M C M A C A Indizi di revoca: M M M A A A A A M C M A C A
d) Diffusione attiva della ricerca altri messaggi: Numero di referenza: M M M A A A A A M M A A
Sistema informatizzato di ricerca 172.213.61
Nome del campo dei dati CONFEDERAZIONE CANTONI COMUNI ESTERO
UFP MP UFG UFDS UFR SR DGD Seco GM POLC POLS UCS UIAML PLCi PLCo PLS RE IP
Diffusione: M M M A A A A A M M A A Priorità: M M M A A A A A M M A A Numero d’incarto: M M M A A A A A M M A A Statuto: M M M - - - - - M M - - Data di revoca: M M M A A A A A M M A A Messaggio: M M M A A A A A M M A A
2. BANCA DEI DATI DI VEICOLI
a) Schema dei dati di veicoli: Genere, gruppo veicolo: M A A M A M A A Marca, tipo: M A A M A M A A Numero di telaio (prefisso, numero M A A M A M A A progressivo, cifra terminale): Numero di matricola: M A A M A M A A Colore: M A A M A M A A Motivo della ricerca: M A A M A M A A Data e luogo del reato: M A A M A M A A Autorità: A A A A A A A A Numero d’incarto: M A A M A M A A Data di scadenza: M A A M A M A A Data di revoca: M A A M A M A A Autori (solamente numero): M A A M A M A A Data di registrazione: M A A M A M A A Statuto: M A A M A M A A Indizi di ricerca: M A A M A M A A Proprietario: M A A M A M A Assicurazione: M A A
M A M A
Sistema informatizzato di ricerca 172.213.61
Nome del campo dei dati CONFEDERAZIONE CANTONI COMUNI ESTERO
UFP MP UFG UFDS UFR SR DGD Seco GM POLC POLS UCS UIAML PLCi PLCo PLS RE IP
Luogo, strada, data e autorità di M A A M A M A ritrovamento: Allarme: M A A M M A Indizi cantonale: M A A M A M A
b) Schema dei dati della targa Genere, categoria (testo), gruppo: M A A M A M A A Numero e nazionalità: M A A M A M A A Data di scadenza: M A A M A M A A Motivo della ricerca: M A A M A M A A
Autorità: A A A A A A A A Numero d’incarto: M A A M A M A A Data di registrazione: M A A M A M A A Statuto: M A A M A A A A
Data di revoca: M A A M A M A A Allarme: M A A M M A Indizi di ricerca: M A A M A M A A
3. BD REATI E RICERCA DI OGGETTI NON CHIARITE
a) Entità principale avvenimento Numero d’avvenimento: A A A A A A Operatore, data e ora di registrazione: A A A A A A Detentore originale e attivo: M A M M A A Responsabile mutazione, data e ora di A A A A A A
Sistema informatizzato di ricerca 172.213.61
Nome del campo dei dati CONFEDERAZIONE CANTONI COMUNI ESTERO
UFP MP UFG UFDS UFR SR DGD Seco GM POLC POLS UCS UIAML PLCi PLCo PLS RE IP
Data denuncia: M A M M A A Diffusione (nazionale o regionale), M A M M A A trattamento, pubblicazione: Responsabile e data del rapporto: M A M M A A Servizio, documenti federali e M A M M A A cantonali, numero cantonale: Autorità richiedente: M A M M A A Luogo e data del delitto, strada, posto: M A M M A A Allarme: M A M M A A Articolo legge, prescrizione, modo di M A M M A A operare, mezzo ausiliario utilizzato: Refurtiva, importo delitto, danni, nota: M A M M A A data e motivo della revoca: M A M M A A Data e indizio chiarimento, nota M A M M A A Collegamento e motivo collegamento M A M M A A (collegamenti a altri avvenimenti)
b) Entità principale danneggiato, testimoni, rappresentante legale, detentore, trovatore Numero del danneggiato (numero del A A A A A A Operatore, data e ora di registrazione: A A A A A A Detentore originale e attivo: A A A A A A Responsabile mutazione, data e ora di A A A A A A Genere d’identità: M A M M A A Cognome, nome, nome della ditta: M A M M A A Data di nascita, nazionalità, luogo M A M M A A d’origine:
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Nome del campo dei dati CONFEDERAZIONE CANTONI COMUNI ESTERO
UFP MP UFG UFDS UFR SR DGD Seco GM POLC POLS UCS UIAML PLCi PLCo PLS RE IP
Sesso: M A M M A A Indirizzo (in y Svizzera e all’estero): M A M M A A Telefono, assicurazione: M A M M A A Data e motivo della revoca: M A M M A A A c) Entità principale connotati Numero di persona e dei connotati A A A A A A (numero del sistema continuo): Operatore, data e ora di registrazione: A A A A A A Detentore originale e attivo: A A A A A A Responsabile mutazione, data e ora di A A A A A A Trattamento: M A M M A A Genere di connotati: M A M M A A Altezza, statura, età, sesso, tipo, colore M A M M A A pelle: Foto, faccia, barba: M A M M A A Colore, lunghezza, tono e pettinatura M A M M A A dei capelli: Colore occhi, occhiali: M A M M A A Lingua, parole parlate: M A M M A A Altri particolari: M
A M M A A Segni del corpo, parte del corpo, M A M M A A posizione e descrizione: Data e motivo della revoca: M A M M A A Luogo e data di ritrovamento: M A M M A A
d) Entità principale oggetti Numero d’oggetto (numero del sistema A A A A A A A continuo): Operatore, data e ora di registrazione: A A A A A A A
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UFP MP UFG UFDS UFR SR DGD Seco GM POLC POLS UCS UIAML PLCi PLCo PLS RE IP
Detentore originale e attivo: A A A A A A A Responsabile mutazione, data e ora di A A A A A A A Trattamento: M A M M A A A Codice oggetti, data di scadenza: M A M M A A A Quantità, indicazione d’oggetto: M A M M A A A Provenienza (nazione, cantone): M A M M A A A Marca, tipo, numero d’identificazione, M A M M A A A genere del numero: Incisione/iscrizione: M A M M A A A Grandezza, calibro, materiale, colore M A M M A A A dell’oggetto: Contanti (valuta e importo): M A M M A A A Descrizione, opera di, valore, foto: M A M M A A A Numero, genere e colore delle pietre: M A M M A A A Data e motivo della revoca: M A M M A A A Luogo e ora di ritrovamento: M A M M A A A
e) Entità principale tracce Numero della traccia (numero del A A A A A A Operatore, data e ora di registrazione: A A A A A A Detentore originale e attivo: A A A A A A Responsabile mutazione, data e ora di A A A A A A Trattemento: M A M M A A Codice traccia: M A M M A A Genere traccia, quantità: M A M M A A Genere e luogo di preservazione : M A M M A A
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Nome del campo dei dati CONFEDERAZIONE CANTONI COMUNI ESTERO
UFP MP UFG UFDS UFR SR DGD Seco GM POLC POLS UCS UIAML PLCi PLCo PLS RE IP
Archiviazione, risultato, riferimento M A M M A A suola, AFIS (esistente nel AFIS si o no): Grandezza, calibro: M A M M A A Colore, disegno, foto: M A M M A A Altra descrizione: M A M M A A Data e motivo della revoca M A M M A A
f) Entità principale dati di vettura relativa a l’autore/il danneggiato Numero del veicolo (numero del A A A A A A Operatore, data e ora di registrazione: A A A A A A Detentore originale e attivo: A A A A A A Responsabile mutazione, data e ora di A A A A A A Trattamento: M A M M A A Codice vettura: M A M M A A Genere della vettura, marca, tipo, M A M M A A colore: Targa: M A M M A A Nota: M A M M A A Data e motivo della revoca: M A M M A A Luogo e data di ritrovamento: M A M M A A
Abbreviazioni
UFP = Ufficio federale di polizia MPC = Ministero pubblico della Confederazione UFG = Ufficio federale di giustizia UFDS = Ufficio federale degli stranieri UFR = Ufficio federale dei rifugiati SR = Servizio dei ricorsi del DFLP DGD = Direzione generale delle dogane Seco = Segretariato di Stato d’economia GM = Autorità di giustizia militari POLC = polizia cantonale POLS = polizia di stranieri UCS = uffici di circolazione stradale UIAML = uffici cantonali dell’industria, delle arti e mestieri e del lavoro PLCi = polizia città PLCo = polizia comunale PLS = polizia degli stranieri RE = Rappresentanza all’estero IP = Servizi Interpol