514.10
Ordinanza sull’equipaggiamento personale (OEper)
(OEper)
del 25 ottobre 1995 (Stato 8 gennaio 2002)
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 110 capoverso 3, 113, 114 capoversi 2 e 3 nonché 150 capoverso 1 della legge militare (LM)1, ordina:
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza regola l’equipaggiamento personale (equipaggiamento) dei militari nonché del Corpo delle guardie di confine (Cgcf).
L’equipaggiamento comprende:
l’armamento;
il vestiario;
le calzature;
il pacchettaggio;
gli oggetti speciali.
Sono regolati in ordinanze particolari:
la fornitura dell’equipaggiamento;
l’equipaggiamento dei militari in servizio di promovimento della pace.
Art. 2 Competenze
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)2 stabilisce la composizione e la fabbricazione dell’equipaggiamento.
I Cantoni si assicurano che i militari loro assegnati siano dotati di un equipaggiamento completo e idoneo all’impiego.
RU 1995 5194
Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.
Art. 3 Uniforme
L’uniforme è il segno distintivo dell’appartenenza all’esercito.
Il colore di base dell’uniforme d’uscita per i militari uomini è il grigioverde, per i militari donne è il grigio-azzurro.
Per i civili non in uniforme che secondo il diritto internazionale appartengono all’esercito, il bracciale federale è considerato segno distintivo.
Il DDPS è competente per dichiarare d’ordinanza l’uniforme e ne regola il porto.
Art. 4 Tariffa
Il DDPS, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, stabilisce i prezzi di tariffa delle calzature d’ordinanza.
Sezione 2 Consegna, manutenzione e restituzione
Art. 5 Consegna
L’Ufficio federale delle intendenze delle forze terrestri (Ufficio federale) regola la consegna dell’equipaggiamento:
ai militari;
ai membri del Corpo delle guardie di confine, nella misura in cui si tratti di oggetti d’equipaggiamento dell’esercito.
Art. 6 Equipaggiamento per l’entrata in servizio
I militari devono entrare in servizio con l’equipaggiamento completo, pulito e idoneo all’impiego nonché con la biancheria personale e gli articoli necessari per lo sport e l’igiene personale. Sono fatte salve le disposizioni derogatorie dell’ufficio da cui emana la chiamata in servizio.
Prima di entrare in servizio, i militari devono:
verificare se l’equipaggiamento è completo e in buono stato;
sostituire, far riparare o cambiare gli oggetti d’equipaggiamento mancanti o danneggiati;
presentare, all’arsenale più vicino, per adattarli o cambiarli, i capi d’uniforme che non sono più adatti.
Le Forze terrestri designano gli articoli che i reclutati devono portare seco alla scuola reclute.
Art. 7 Adattamento
L’equipaggiamento dei militari trasferiti o nuovamente incorporati in un’altra Arma, un altro servizio ausiliario o un’altra funzione dev’essere adattato.
In caso d’introduzione di oggetti d’equipaggiamento nuovi o migliorati, l’Ufficio federale regola il completamento dell’equipaggiamento o il riequipaggiamento.
L’adattamento o il completamento dell’equipaggiamento nonché il riequipaggiamento si svolgono in servizio militare. I passanti delle spalline vanno per contro cambiati subito.
Art. 8 Manutenzione e riparazione
Gli oggetti d’equipaggiamento elencati nelle tabelle d’equipaggiamento dell’Ufficio federale vengono ristabiliti a spese della Confederazione. Il DDPS stabilisce le eccezioni.
Gli ufficiali e gli ufficiali specialisti che non hanno ricevuto gratuitamente l’uniforme d’uscita 95 dalle scorte della Confederazione sono personalmente responsabili della manutenzione dei capi d’uniforme in panno d’ufficiale.
Il DDPS regola la riparazione delle armi da fuoco d’ordinanza e delle calzature militari.
Art. 9 Accertamento del valore corrente
In caso di cambio, riparazione o sostituzione di oggetti d’equipaggiamento, è fatturato il loro valore corrente. Esso ammonta, di regola, ad almeno il 50 per cento del prezzo di tariffa.
Art. 10 Custodia
Di regola, i militari devono conservare l’equipaggiamento al loro domicilio.
Art. 11 Deposito
I militari che soggiornano all’estero per un lungo periodo o che cambiano frequentemente luogo di domicilio possono depositare il loro equipaggiamento fuori del luogo di domicilio oppure, eccezionalmente, in un arsenale. Essi devono assumersi le spese di trasporto e di viaggio derivanti dal deposito.
Per il deposito degli oggetti d’equipaggiamento all’arsenale occorre pagare una tassa.
Il DDPS regola i dettagli. L’Ufficio federale stabilisce le tasse.
Art. 12 Restituzione
Il DDPS regola la restituzione dell’equipaggiamento.
I militari che restituiscono all’arsenale oggetti d’equipaggiamento non puliti pagano le spese di pulizia.
Art. 13 Responsabilità
In caso di perdita o danneggiamento di oggetti d’equipaggiamento, la responsabilità del militare è disciplinata dalle disposizioni della legge militare.
Sezione 3 Controllo dell’equipaggiamento
Art. 14 Principio
L’equipaggiamento in possesso dei militari è controllato in servizio militare:
dal comandante, con mezzi propri della truppa; oppure
da specialisti, nell’ambito di un’ispezione tecnica.
L’ispezione tecnica si svolge di regola ogni 6 anni.
Art. 15 Ispezione fuori del servizio
I soldati e gli appuntati che per oltre cinque anni non hanno prestato servizio militare sono chiamati, fuori del servizio, a un’ispezione individuale del loro equipaggiamento.
Sezione 4 Equipaggiamento in prestito
Art. 16
Il DDPS regola in quale misura oggetti d’equipaggiamento dell’esercito possono essere messi a disposizione:
di ex militari, per il servizio in altre organizzazioni;
di militari ed ex militari per promuovere le attività fuori del servizio, sempre che abbiano prestato almeno 45 giorni di servizio in una scuola reclute o in corsi.
Sezione 5 Cessione in proprietà
Art. 17 Principî
Il DDPS regola la cessione in proprietà degli oggetti d’equipaggiamento:
dei militari: al proscioglimento dall’obbligo militare, nel caso in cui vengano dichiarati inabili al servizio, siano esentati dal servizio, congedati per l’estero nonché assegnati ai non incorporati aventi doppia cittadinanza;
dei membri del Corpo delle guardie di confine.
I militari esclusi dal servizio militare o dall’esercito non ricevono in proprietà alcun oggetto d’equipaggiamento.
Il DDPS regola la vendita di oggetti d’equipaggiamento.
Art. 18 Cessione dell’arma personale
Colui che, all’uscita dall’esercito, ha diritto all’equipaggiamento o a parti dello stesso ed è equipaggiato con il fucile d’assalto 57 ne diventa proprietario se negli ultimi tre anni ha effettuato almeno due esercizi federali a 300 m e li ha fatti iscrivere nel libretto di tiro o nel libretto delle prestazioni militari. In casi eccezionali giustificati, i tiri possono essere effettuati nell’anno che segue l’uscita dall’esercito. La decisione spetta all’Ufficio federale.
Colui che è equipaggiato con il fucile d’assalto 90 e adempie le condizioni di cui al capoverso1, restituendo tale arma riceve gratuitamente in proprietà un fucile d’assalto 57.
Prima della cessione, il fucile d’assalto è trasformato dall’Ufficio federale, a spese della Confederazione, in un’arma semiautomatica, colpo per colpo.3
La pistola diventa, senza attestato di tiro, proprietà del militare.4
In caso di cessione in proprietà del fucile d’assalto o della pistola, l’Ufficio federale rileva i seguenti dati:
cognome e nome dell’avente diritto;
numero di matricola;
indirizzo;
numero dell’arma;
anno della cessione.5 6 L’Ufficio federale conserva i dati di cui al capoverso 5 per almeno dieci anni.6
Dal momento della cessione in proprietà dell’arma personale sono applicabili le disposizioni della legislazione sulle armi. I militari sono informati al riguardo dall’Ufficio federale.7
Se sussistono segnatamente motivi d’impedimento secondo l’articolo8 capoverso
della legge sulle armi del 20 giugno 19978, i militari non ricevono in proprietà l’arma personale.9
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2626).
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002
Introdotto dal n. I dell'O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2002 8).
Sezione 6 Disposizioni finali
Art. 19 Esecuzione
Il DDPS è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza e emana le prescrizioni esecutive.
Art. 20 Diritto previgente: abrogazione
Sono abrogati:
l’ordinanza del 16 settembre 199210 sull’equipaggiamento delle truppe e degli ufficiali;
l’ordinanza del 25 novembre 197411 concernente il vestiario dell’esercito svizzero;
l’ordinanza del 19 febbraio 196912 concernente la consegna di calzature militari;
l’ordinanza del 16 ottobre 199113 concernente la cessione di armi portatili;
l’ordinanza del 10 gennaio 197314 concernente la riparazione delle armi da fuoco portatili;
il decreto del Consiglio federale del 23 maggio 195015 concernente i controllori d’armi dell’esercito;
l’ordinanza del 21 novembre 199016 sulle ispezioni dell’equipaggiamento e sul ritiro di oggetti d’equipaggiamento in occasione del proscioglimento dagli obblighi militari.
Art. 21 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1996.
[RU 1992 2032]
[RU 1974 1850, 1981 1857]
[RU 1969 234, 1980 1886, 1986 2503, 1987 598, 1990 2037, 1992 1979]
[RU 1973 201]
[RU 1950 463, 1961 1090]
[RU 1990 1957, 1992 2039, 1994 1785]