519.2
Ordinanza concernente la dispensa e il congedo dal servizio d’appoggio e dal servizio attivo (ODCA)
(ODCA)
del 18 ottobre 1995 (Stato 22 dicembre 2003)
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 145 e 150 capoverso1 della legge militare (LM)1; visto l’articolo 9 del decreto federale del 3 febbraio 1995 sull’organizzazione dell’esercito (Organizzazione dell’esercito, OEs)2, ordina:
Capitolo 1 Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza stabilisce in quali casi le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare possono, per l’adempimento di compiti importanti nei settori civili della difesa integrata:
essere dispensate dal servizio d’appoggio e dal servizio attivo;
beneficiare, a breve scadenza e per una durata limitata, di un congedo dal servizio d’appoggio e dal servizio attivo.
Sono salve le disposizioni concernenti l’esenzione dal servizio secondo l’articolo 18 LM.
La presente ordinanza regola l’organizzazione e la procedura per la dispensa e il congedo dal servizio d’appoggio e dal servizio attivo.
Art. 2 Compiti importanti
Sono compiti importanti, tali da giustificare una dispensa o un congedo dal servizio d’appoggio e dal servizio attivo, segnatamente le attività:
dei Governi e delle amministrazioni della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni;
degli organi di condotta civili della difesa integrata;
delle infrastrutture mediche della sanità pubblica;
RU 1995 5350
[RU 1995 5341. RU 2003 4027 art. 14]. Vedi ora l'O dell'Ass. fed. del 4 ott. 2002 (RS 513.1).
dei servizi di salvataggio delle infrastrutture mediche della sanità pubblica e di altri servizi di salvataggio attivi nel salvataggio di persone;
dei servizi d’intervento dei corpi di pompieri e dei servizi d’intervento riconosciuti dallo Stato;
degli esercizi che assicurano la manutenzione delle vie di comunicazione;
degli organi incaricati di attuare l’approvvigionamento economico del Paese;
delle amministrazioni e degli esercizi che riforniscono la popolazione civile, l’esercito e la protezione civile con beni d’importanza vitale oppure che forniscono servizi pubblici, civili o sociali importanti;
delle aziende dei trasporti pubblici;
delle istituzioni che si occupano degli interessi economici superiori della Svizzera;
degli organi dell’amministrazione della giustizia;
dei mass media.
Le infrastrutture mediche della sanità pubblica, i servizi di salvataggio nonché i corpi di pompieri e i servizi d’intervento riconosciuti dallo Stato (cpv.1 lett. c–e) sono definiti negli articoli 76 e 77 dell’ordinanza del 19 novembre 20033 concernente l’obbligo di prestare servizio militare.4
Capitolo 2 Dispensa dal servizio d’appoggio e dal servizio attivo
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 3 Condizioni
La dispensa dal servizio d’appoggio e dal servizio attivo (dispensa) è ordinata unicamente se:
l’adempimento del compito importante non può essere assicurato né mediante misure di natura organizzativa né da persone non soggette all’obbligo di prestare servizio militare;
non vi si oppongono motivi militari imperativi.
Non esiste alcun diritto alla dispensa per una determinata persona soggetta all’obbligo di prestare servizio militare.
La dispensa è ordinata soltanto per compiti importanti, chiaramente definiti e che richiedono una formazione specifica. Le persone che non hanno conseguito tale formazione possono essere eccezionalmente dispensate se devono imperativamente adempiere il compito importante e non possono essere sostituite.
Nuovo testo giusta l'art. 85 dell'O del 19 nov. 2003 concernente l'obbligo di prestare servizio militare, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 512.21).
In caso di compiti importanti giusta l’articolo 2 capoverso1 lettere k, l ed m, la dispensa è ordinata unicamente quando la persona interessata svolge il compito importante in un rapporto di lavoro fisso.
Di regola, le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare sono dispensate il più presto nell’anno civile che segue quello in cui compiono i 30 anni; per la dispensa di una determinata persona più giovane dev’essere dimostrato che l’adempimento del compito importante è indispensabile e che deve essere assolutamente svolto dalla persona interessata.
Art. 4 Dispensa di durata limitata
Se un compito importante non dev’essere compiuto durante tutto l’anno, è ordinata una dispensa di durata limitata.
Sezione 2 Effetto della dispensa
Art. 5 Obbligo di entrare in servizio
La dispensa entra in vigore:
con la chiamata in servizio d’appoggio o con un ordine di mobilitazione: quando il compito importante dev’essere svolto in Svizzera;
con un ordine di messa di picchetto dell’esercito, con la chiamata in servizio d’appoggio o con un ordine di mobilitazione: quando il compito importante dev’essere svolto anche all’estero.
Non appena la dispensa entra in vigore secondo il capoverso1 lettera b, la persona dispensata è autorizzata a lasciare la Svizzera.
In caso di chiamata in servizio d’appoggio, l’autorità che emana l’ordine di marcia può annullare la dispensa se condizioni particolari, come un esiguo numero di chiamate, giustificano questa misura.
Art. 6 Incorporazione militare
Di regola, le persone dispensate che svolgono il compito importante durante tutto l’anno sono assegnate alla riserva di personale conformemente all’articolo 60 della legge militare quando hanno compiuto il 30° anno d’età.
Il Gruppo del personale dell’esercito dello Stato maggiore generale (Gruppo del personale dell’esercito), decide in merito alle eccezioni, ad esempio per ragioni d’effettivo o d’istruzione militare speciale.
Gli ufficiali che hanno raggiunto l’età del proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare secondo l’articolo 13 capoverso 2 lettere a, b oppure c della legge militare, sono prosciolti dall’obbligo di prestare servizio militare.
Art. 7 Compimento dei servizi d’istruzione
Le persone dispensate dal servizio d’appoggio e dal servizio attivo, prestano senza restrizioni il servizio d’istruzione corrispondente alla loro incorporazione militare, alla loro funzione come pure al loro grado e adempiono anche gli obblighi fuori del servizio.
Art. 8 Fine della dispensa
La dispensa cessa quando le condizioni secondo l’articolo3 capoversi1, 3 o 4 non sono più adempite.
Sezione 3 Organizzazione
Art. 9 Domanda di dispensa
L’organo responsabile dell’adempimento di un compito importante (datore di lavoro), unitamente alla persona soggetta all’obbligo di prestare servizio militare, presenta la domanda di dispensa (domanda) all’ufficio incaricato dell’esame preliminare (ufficio intermedio).
Il datore di lavoro è responsabile che in occasione del servizio d’appoggio o del servizio attivo la persona dispensata svolga effettivamente il compito importante indicato nella domanda.
Art. 10 Uffici intermedi
Gli uffici intermedi esaminano se l’attività costituisce un compito importante nel senso della legge militare e della presente ordinanza. Essi inviano il loro preavviso al Gruppo del personale dell’esercito; il preavviso si estende anche all’eventuale limitazione della durata della dispensa secondo l’articolo 4.
Sono uffici intermedi nel loro ambito di competenza:
la Cancelleria federale, i dipartimenti federali e le Cancellerie di Stato dei Cantoni conformemente all’organizzazione dell’amministrazione;
istituzioni e servizi al di fuori della Confederazione o dei Cantoni.
Dopo aver consultato il Gruppo del personale dell’esercito, i dipartimenti federali e i Cantoni possono delegare tale compito.
In caso di dubbi, il Gruppo del personale dell’esercito designa l’ufficio intermedio; se non ne può essere designato uno, il Gruppo del personale dell’esercito ne fa le veci.
Art. 11 Organi specializzati
Per esaminare se un’attività costituisce un compito importante nel senso della legge militare e della presente ordinanza, gli uffici intermedi possono, dopo aver consultato il Gruppo del personale dell’esercito, far capo a organi specializzati.
Art. 12 Decisione e controlli
Il Gruppo del personale dell’esercito decide sulle domande di dispensa, sulla revoca di dispense e sulle domande di riesame.
Esso tiene il controllo delle dispense e sorveglia che, per quanto concerne il numero delle dispense, siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 7 OEs.
Sezione 4 Procedura
Art. 13 Domanda
La domanda dev’essere presentata, se possibile, prima che subentri una situazione straordinaria.
Con la prima domanda e in caso di modificazione sostanziale della situazione, il datore di lavoro invia al Gruppo del personale dell’esercito, per il tramite dell’ufficio intermedio, di regola:
una descrizione dei compiti importanti;
una ricapitolazione numerica delle persone occupate con indicazione dei singoli compiti importanti, suddivisi secondo il genere e il numero delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare, il numero delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio di protezione civile e il totale delle persone necessarie attualmente e in periodo di servizio d’appoggio o di servizio attivo;
un elenco nominativo delle persone occupate nel ramo d’attività per il quale sono richieste le dispense.
Alla domanda va allegato il libretto di servizio.
D’intesa con il Gruppo del personale dell’esercito, le domande di dispensa possono essere presentate anche in altra forma.
I datori di lavoro devono fornire tutte le informazioni necessarie per la dispensa.
Art. 14 Trattazione da parte dell’ufficio intermedio
L’ufficio intermedio trasmette la domanda di dispensa al Gruppo del personale dell’esercito soltanto se l’approva.
L’ufficio intermedio trasmette al Gruppo del personale dell’esercito, per decisione, le domande di riesame, allegandovi il proprio preavviso.
Art. 15 Consultazione dei comandanti di truppa
Il Gruppo del personale dell’esercito sente i comandanti di truppa prima di dispensare specialisti dell’esercito, sottufficiali o ufficiali.
Art. 16 Momento della decisione
La dispensa è ordinata, se possibile, prima che subentri una situazione straordinaria.
Essa è valevole per due anni al massimo.
Art. 17 Comunicazione della decisione
Il Gruppo del personale dell’esercito comunica la decisione di dispensa e, se del caso, la decisione di assegnazione alla riserva di personale:
al datore di lavoro e alla persona dispensata;
all’ufficio intermedio;
a tutti gli organi che tengono informazioni e controlli sulla persona dispensata conformemente alle disposizioni sui controlli militari.
Esso comunica il rifiuto della dispensa:
al datore di lavoro e alla persona soggetta all’obbligo di prestare servizio militare, indicando la possibilità di chiedere il riesame;
all’ufficio intermedio.
Art. 18 Prolungamento della dispensa
La dispensa può essere prolungata di volta in volta per ulteriori due anni.
L’ufficio intermedio o, in mancanza di quest’ultimo, il datore di lavoro comunica al Gruppo del personale dell’esercito, il più tardi tre mesi prima della loro scadenza, le dispense che occorre prolungare.
Il Gruppo del personale dell’esercito regola la procedura amministrativa per il prolungamento e stabilisce le indicazioni che devono essere date per prolungare le dispense.
Esso fornisce ai datori di lavoro, in forma appropriata, i dati sulle persone dispensate necessari all’esecuzione dei controlli.
Art. 19 Revoca della dispensa
Se le condizioni per la dispensa non sono adempite in permanenza o temporaneamente, il Gruppo del personale dell’esercito decide sulla revoca o sulla limitazione nel tempo della dispensa.
Art. 20 Riesame di una decisione
Il datore di lavoro e la persona soggetta all’obbligo di prestare servizio militare possono presentare al Gruppo del personale dell’esercito una domanda di riesame contro il rifiuto di una dispensa pronunciato dall’ufficio intermedio o dal Gruppo del personale dell’esercito.
La decisione del Gruppo del personale dell’esercito sulla domanda di riesame è definitiva.
Art. 21 Comunicazioni obbligatorie da parte dell’ufficio intermedio e del datore di lavoro
L’ufficio intermedio informa il Gruppo del personale dell’esercito quando non è più necessario assicurare l’adempimento di un compito.
Il datore di lavoro informa il Gruppo del personale dell’esercito quando una persona dispensata non adempie più le condizioni di cui all’articolo3 capoversi1, 3 o 4.
Alla comunicazione dev’essere allegato il libretto di servizio della persona dispensata.
Art. 22 Comunicazione della revoca
Il Gruppo del personale dell’esercito comunica la revoca della dispensa:
ai destinatari della decisione di dispensa secondo l’articolo 17 capoverso1;
all’Ufficio federale della protezione della popolazione5, nel caso di persone la cui dispensa è cessata a causa del proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare.
Art. 23 Controllo
Agli uffici intermedi e al Gruppo del personale dell’esercito è consentito verificare se le persone dispensate dal servizio d’appoggio e dal servizio attivo adempiono il compito importante; i loro organi di controllo devono legittimarsi.
Il datore di lavoro deve fornire agli organi di controllo, in ogni momento, le informazioni necessarie.
Capitolo 3 Congedo dal servizio d’appoggio e dal servizio attivo
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 24 Principio
Con il congedo dal servizio d’appoggio e dal servizio attivo (congedo), le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare sono congedate, a breve scadenza e per una durata limitata, per adempiere compiti importanti, stagionali o inattesi, nei settori civili della difesa integrata.
Il congedo serve anche a sopperire temporaneamente a una mancanza di personale per altri motivi importanti.
Per decidere in merito al congedo dev’essere considerata la situazione militare.
Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 25 Condizioni
Il congedo è ordinato unicamente se:
il compito importante non può essere adempiuto o la mancanza di personale non può essere compensata né mediante misure di natura organizzativa né da persone non soggette all’obbligo di prestare servizio militare;
una dispensa sarebbe inopportuna.
Non esiste alcun diritto al congedo per una determinata persona soggetta all’obbligo di prestare servizio militare.
Art. 26 Effetto
I congedi sono ordinati o entrano in vigore il più presto dopo l’entrata in servizio per il servizio d’appoggio o al termine della mobilitazione.
Art. 27 Fine del congedo
Il congedo scade se:
non sono più adempite le condizioni di cui all’articolo 25 capoverso1;
è ordinata una nuova mobilitazione;
il generale revoca il congedo in considerazione della situazione militare;
è licenziata la formazione d’incorporazione della persona congedata;
la persona congedata è dispensata dal servizio d’appoggio e dal servizio attivo.
Nei casi previsti al capoverso1 lettere a a c, la persona soggetta all’obbligo di prestare servizio militare entra in servizio nella formazione in cui è incorporata secondo le istruzioni contenute nel foglio per i beneficiari del congedo.
Sezione 2 Organizzazione
Art. 28 Domanda di congedo
Il datore di lavoro invia la domanda di congedo all’ufficio intermedio.
Il datore di lavoro è responsabile che la persona congedata svolga effettivamente il compito importante indicato nella domanda.
Art. 29 Uffici intermedi e organi specializzati
Per la designazione di uffici intermedi è applicabile l’articolo 10, per la designazione degli organi specializzati l’articolo 11.
Se non può essere designato un ufficio intermedio, il Gruppo del personale dell’esercito in servizio d’appoggio e il Comando dell’esercito, stato maggiore del personale dell’esercito (Comando dell’esercito) in servizio attivo ne fanno le veci.
Art. 30 Compiti degli uffici intermedi
Gli uffici intermedi esaminano se un’attività costituisce un compito importante nel senso della legge militare e della presente ordinanza; essi inviano il loro preavviso al Gruppo del personale dell’esercito o al Comando dell’esercito.
Art. 31 Decisione e controlli
Il Gruppo del personale dell’esercito o il Comando dell’esercito decide circa le domande di congedo, la durata del congedo e le domande di riesame.
All’occorrenza, il Gruppo del personale dell’esercito o il Comando dell’esercito può prolungare, individualmente o globalmente, la durata dei congedi; il prolungamento dev’essere comunicato ai destinatari della decisione concernente il congedo secondo l’articolo 34 capoverso1.
Il Gruppo del personale dell’esercito o il Comando dell’esercito tiene il controllo dei congedi.
Sezione 3 Procedura
Art. 32 Domanda
Il congedo dev’essere preparato, se possibile, prima che subentri una situazione straordinaria.
La domanda dev’essere presentata soltanto dopo l’esecuzione di una chiamata in servizio d’appoggio o al termine di una mobilitazione.
La domanda dev’essere motivata; essa deve segnatamente menzionare la probabile durata necessaria del congedo.
Se un datore di lavoro chiede un congedo per più persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare per lo svolgimento del medesimo compito importante, la domanda può essere motivata globalmente.
Per la presentazione della documentazione a sostegno della domanda è applicabile per analogia l’articolo 13 capoverso 2, a meno che il datore di lavoro abbia già presentato i documenti in rapporto con domande di dispensa.
D’intesa con il Gruppo del personale dell’esercito o il Comando dell’esercito, le domande di congedo possono essere presentate anche in altra forma.
Il datore di lavoro deve fornire tutte le informazioni necessarie per il congedo.
Art. 33 Trattazione da parte dell’ufficio intermedio
L’ufficio intermedio trasmette la domanda di congedo al Gruppo del personale dell’esercito o al Comando dell’esercito soltanto se l’approva.
Nei casi previsti all’articolo 32 capoverso 4, esso può parimenti valutare le domande globalmente.
Se viene presentata una domanda di riesame, l’ufficio intermedio la trasmette per apprezzamento, munita del suo preavviso, al Gruppo del personale dell’esercito o al Comando dell’esercito.
Art. 34 Comunicazione della decisione
Il Gruppo del personale dell’esercito o il Comando dell’esercito comunica la decisione di congedo:
al comandante della formazione nella quale è incorporata la persona congedata;
alla persona congedata, per il tramite del comandante della formazione d’incorporazione;
al datore di lavoro;
all’ufficio intermedio.
Il Gruppo del personale dell’esercito o il Comando dell’esercito comunica il rifiuto di un congedo:
al datore di lavoro, indicando la possibilità di chiedere il riesame;
all’ufficio intermedio.
Art. 35 Revoca del congedo
Quando le condizioni per il congedo non sono adempite in permanenza o temporaneamente, il Gruppo del personale dell’esercito o il Comando dell’esercito decide sulla revoca del congedo.
Art. 36 Riesame di una decisione
Il datore di lavoro può presentare una domanda di riesame contro il rifiuto di un congedo pronunciato dall’ufficio intermedio, dal Gruppo del personale dell’esercito o dal Comando dell’esercito.
La decisione del Gruppo del personale dell’esercito o del Comando dell’esercito sulla domanda di riesame è definitiva.
Art. 37 Controlli
Gli uffici intermedi, il Gruppo del personale dell’esercito e il Comando dell’esercito possono verificare se le persone congedate svolgono effettivamente i compiti importanti; i loro organi di controllo devono legittimarsi.
Il datore di lavoro deve fornire agli organi di controllo, in ogni momento, le informazioni necessarie.
Capitolo 4 Congedo personale in servizio d’appoggio e in servizio attivo
Art. 38
Per il congedo personale in servizio d’appoggio e in servizio attivo sono applicabili le disposizioni dell’ordinanza del 24 agosto 19946 sull’adempimento dei servizi d’istruzione (OASI).
Capitolo 5 Protezione dei dati
Art. 39
I dati raccolti e utilizzati in rapporto con dispense e congedi possono essere utilizzati soltanto per l’apprezzamento di questioni riguardanti la dispensa, il congedo o la difesa integrata.
È fatta salva la comunicazione delle persone dispensate all’Ufficio federale della protezione della popolazione conformemente all’articolo 22 lettera b.
Capitolo 6 Disposizioni finali
Sezione 1 Esecuzione
Art. 40
Il Gruppo del personale dell’esercito è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza; può emanare istruzioni tecniche.
Il Gruppo del personale dell’esercito regola direttamente con l’Ufficio federale della protezione della popolazione i compiti esecutivi in rapporto con la protezione civile.
Il Gruppo del personale dell’esercito dirige i lavori preparatori per i congedi.
Il Comando dell’esercito è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza in servizio attivo e in servizio d’appoggio, quando una formazione è in servizio attivo e presta servizio d’appoggio.
[RU 1994 2951, 1995 703 5338, 1997 244 2826, 1999 941 art. 150 1295 n. II. RU 1999 2903 art. 120 lett. c.]. Vedi ora l'O del 19 nov. 2003 concernente l'obbligo del prestare servizio militare (RS 512.21).
Sezione 2 Diritto previgente; abrogazione
Art. 41
L’ordinanza del 5 novembre 19867 concernente la dispensa e il congedo dal servizio attivo (ODC) è abrogata.
Sezione 3 Disposizioni transitorie
Art. 42 Dispense secondo il vecchio ordinamento
Le dispense dal servizio attivo ordinate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza rimangono in vigore; è fatto salvo l’articolo 8.
Le dispense dal servizio attivo della categoria II secondo il vecchio ordinamento (dispensa dal servizio attivo con ordine speciale), per le quali le condizioni dell’articolo3 sono adempite nel singolo caso, sono commutate in dispense secondo il nuovo ordinamento senza nuova domanda e senza nuova decisione.
Il Gruppo del personale dell’esercito sostituisce, nel libretto di servizio, l’avviso di dispensa della categoria II con un avviso di dispensa secondo la presente ordinanza.
L’avviso nel libretto di servizio dei beneficiari di una dispensa della categoria I secondo il vecchio ordinamento (dispensa di guerra) non è sostituito.
I controlli militari sono aggiornati dal Gruppo del personale dell’esercito.
Art. 43 Introduzione delle dispense a favore dei trasporti pubblici
In occasione dell’ordine di una dispensa nell’ambito dei trasporti pubblici e del servizio autopostale in luogo di un esistente ordine speciale che completa l’avviso di mobilitazione, il Gruppo del personale dell’esercito sostituisce nel libretto di servizio l’ordine speciale con il foglietto concernente la dispensa.
IlGruppo del personale dell’esercito provvede all’aggiornamento dei controlli militari.
Sezione 4 Entrata in vigore
Art. 44
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1996.
[RU 1986 2068]