Fonte

748.215.3

Ordinanza sulle emissioni degli aeromobili (OEmiA)
(OEA)

del 10 gennaio 1996 (Stato 4 luglio 2000)

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni,2 visto l’articolo 58 capoverso 2 della legge federale del 21 dicembre 19483 sulla navigazione aerea; visto l’articolo 13 dell’ordinanza del 14 novembre 19734 sulla navigazione aerea; visto l’articolo 3 dell’ordinanza del 15 dicembre 19865 contro l’inquinamento fonico,6 ordina:

Art. 1 Principio

Gli aeromobili a motore, per i quali è stata presentata una domanda d'iscrizione nella matricola, devono adempiere i valori limite d'emissione decretati nella presente ordinanza.

L'esercente dell'aerodromo può limitare l'esercizio di un aeromobile straniero, qualora esso non osservi i valori limite d'emissione svizzeri e sia stazionato da più di sei mesi sull'aerodromo.7

Art. 2 Valori limite d'emissione

I valori limite d'emissione e le procedure d'esame sono stabiliti nell'appendice.

Art. 3 Eccezioni

Nel singolo caso debitamente motivato, l'Ufficio federale dell'aviazione civile (Ufficio) può concedere deroghe per:

  1. aeromobili impiegati esclusivamente nella lotta antincendio;

  2. aeromobili specialmente concepiti per l'acrobazia;

  3. aeromobili specialmente concepiti per voli agricoli;

  4. aeromobili d'interesse storico.

RU 1996 653

Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFTCE del 23 giu. 2000 (RU 2000 1659).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFTCE del 23 giu. 2000 (RU 2000 1659).

L’esercizio di tali aeromobili è subordinato a condizioni.

Art. 48 Velivoli per l'istruzione di base e velivoli rimorchiatori

L'impiego di velivoli il cui livello di rumore supera i 75 dB(A) è escluso per l'istruzione di base ed il rimorchio di alianti. Nel singolo caso debitamente motivato, l'Ufficio può concedere deroghe a termine.

Art. 5 Fuoriuscite di carburante

I velivoli con motori a turbina devono essere costruiti in modo tale che il carburante non possa fuoriuscire al momento dell'arresto dei reattori.

Art. 6 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 5 ottobre 19849 sulle emissioni degli aeromobili è abrogata.

Art. 7 Disposizioni transitorie

I certificati di rumore rilasciati e le restrizioni d'utilizzazione decretate per alcuni velivoli in virtù della vecchia ordinanza restano validi.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 1996.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFTCE del 23 giu. 2000 (RU 2000 1659).

[RU 1984 1241, 1990 1022] Appendice10 (art. 2) Valori limite d’emissione e procedure d’esame (secondo l’art. 2) Le indicazioni delle fonti (volume, capitolo, appendice) si riferiscono all’allegato 16 (Protection de l’environnement) della Convenzione del 7 dicembre 194411 relativa all'aviazione civile internazionale, volume I (Bruit des aéronefs) fino a e compreso il supplemento numero 6 del 19 luglio 1999, e volume II (Emissions des moteurs d'aviation) fino a e compreso il supplemento numero 4 del 19 luglio 1999. L'allegato in lingua francese e inglese può essere consultato presso l'Ufficio.

Rumore dei velivoli (volume I)

Per i velivoli a reazione e ad elica con un peso massimo ammissibile al decollo pari o superiore a 8619 kg si applica il capitolo 3, numeri 3.2 a 3.7.

Per i velivoli ad elica con un peso massimo ammissibile al decollo non superiore a 8618 kg e le loro versioni derivate nonché per motoalianti si applica il capitolo 10, numeri 10.2 a 10.6. 121 Nel caso di misurazioni del rumore conformemente al capitolo 10, in deroga al numero 10.4 i valori limite sono calcolati come segue: 68 dB(A) per velivoli con un peso non superiore ai 500 kg, 85 dB(A) per velivoli con un peso al decollo pari o superiore a 1500 kg; per velivoli di peso intermedio si applica una variazione lineare. 122 L'altezza di riferimento per il sorvolo del microfono è limitata al massimo a 450 m.

Per gli elicotteri si applica il capitolo 8, numeri 8.1 a 8.7. 131 In deroga al numero 8.4, i livelli massimi di rumore fissati vengono generalmente ridotti di 3 EPN dB. 132 Per gli elicotteri con un peso massimo ammissibile al decollo non superiore a 2730 kg si riconoscono anche le disposizioni di cui al capitolo 11, numeri 11.2 a11.6.

Emissioni dei motori (volume 2) Per i reattori di velivoli subsonici si applica la terza parte del capitolo 2, numeri 2.1 a 2.4.

Nuovo testo giusta il n. II dell’O del DFTCE del 23 giu. 2000 (RU 2000 1659).