974.1
Decreto federale concernente la cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est
del 24 marzo 1995 (Stato 2 agosto 2000)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, vista la competenza della Confederazione in materia di affari esteri1;2 visto il messaggio del Consiglio federale del 19 settembre 19943, decreta:
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
Nell’ambito della cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est, la Confederazione prende provvedimenti atti a sostenere questi Stati nei loro sforzi di attuazione e di consolidamento della democrazia nonché nella transizione verso l’economia di mercato e le sue strutture sociali.
Sono Stati dell’Europa dell’Est ai sensi del presente decreto gli ex Stati comunisti dell’Europa orientale, centrale e sudorientale nonché gli Stati costituiti sul territorio dell’ex Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche.
Art. 2 Scopi
La cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est ha segnatamente i seguenti scopi:
la promozione ed il rafforzamento in tali Paesi dello Stato di diritto e dei diritti dell’uomo come pure l’attuazione o il consolidamento del sistema democratico, segnatamente lo sviluppo di istituzioni politiche stabili;
il promovimento di un’evoluzione economica e sociale durevole e conforme ai principi dell’economia di mercato, che favorisca la stabilità economica, lo sviluppo culturale, l’aumento dei redditi ed il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni, contribuendo ad incoraggiare il rispetto dell’ambiente nonché l’utilizzazione razionale delle risorse naturali.
RU 1998 868
[CS 1 3]. Questa definizione di competenza corrisponde ora all’art. 54 cpv. 1 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).
Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 24 mar. 2000 sul trattamento di dati personali in seno al DFAE, in vigore dal 1° set. 2000 (RS 235.2).
Art. 3 Principi
La cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est è parte integrante della politica estera della Svizzera. Essa si fonda in particolare sul principio della corresponsabilità solidale.
I provvedimenti tengono conto delle condizioni dei Paesi compartecipanti e in particolare dei bisogni della popolazione.
Di regola le prestazioni della Confederazione completano gli sforzi propri dei Paesi compartecipanti.
Art. 4 Cessazione o sospensione della cooperazione
In caso di gravi violazioni dei diritti dell’uomo e di discriminazioni di minoranze, il Consiglio federale ha facoltà di cessare o sospendere, in tutto od in parte, la cooperazione.
Art. 5 Modalità
I provvedimenti possono essere realizzati bilateralmente, multilateralmente o in maniera autonoma.
Art. 6 Coordinazione
La Confederazione coordina i propri provvedimenti con gli sforzi dei compartecipanti negli Stati dell’Europa dell’Est e, per quanto possibile, con le prestazioni di indirizzo analogo di altre fonti nazionali o internazionali.
Sezione 2 Forme
Art. 7
La cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est può assumere le seguenti forme:
cooperazione tecnica;
cooperazione finanziaria, inclusi gli aiuti finanziari, l’aiuto alla bilancia dei pagamenti, la riduzione dell’indebitamento e le garanzie di credito;
provvedimenti atti a promuovere la partecipazione degli Stati dell’Europa dell’Est al commercio mondiale;
provvedimenti atti ad incoraggiare l’impiego di mezzi del settore privato;
qualsiasi altra forma idonea al raggiungimento degli scopi menzionati nell’articolo 2.
Le prestazioni della Confederazione possono essere accordate sotto forma di donazioni, prestiti o garanzie.
Nella realizzazione di programmi e progetti con gli Stati dell’Europa dell’Est possono essere combinate diverse forme di cooperazione, segnatamente la cooperazione tecnica e finanziaria.
I progetti nell’ambito della cooperazione tecnica e dell’aiuto finanziario devono di regola essere seguiti e assistiti tecnicamente durante un periodo adeguato.
Sezione 3 Finanziamento
Art. 8 Crediti quadro
I mezzi necessari al finanziamento della cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est sono stanziati mediante crediti quadro pluriennali.
Art. 9 Emolumenti per garanzie di credito
La Confederazione può riscuotere un emolumento dai beneficiari delle garanzie allo scopo di ridurre i costi derivanti da eventuali perdite.
L’emolumento è di norma calcolato sulla base dei rischi, dell’importo e della durata della garanzia. Il Consiglio federale stabilisce la tariffa; a tale riguardo può tenere conto della situazione specifica di ogni singolo Stato dell’Europa dell’Est.
Le perdite devono essere coperte in primo luogo con i proventi degli emolumenti.
Sezione 4 Esecuzione
Art. 10 Fissazione delle priorità
Il Consiglio federale fissa le priorità e gli ambiti d’attività primari della cooperazione in funzione dei bisogni degli Stati dell’Europa dell’Est, segnatamente delle loro popolazioni, nonché delle capacità e delle conoscenze disponibili in Svizzera.
Art. 11 Accordi internazionali
Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali concernenti provvedimenti del presente decreto.
Esso può autorizzare i Dipartimenti o gli Uffici federali a concludere accordi internazionali relativi a programmi o a progetti di carattere tecnico.
Impegni finanziari possono essere assunti unicamente nei limiti dei crediti quadro autorizzati.
Art. 12 Collaborazione di terzi
La progettazione e realizzazione dei provvedimenti può avvenire con la partecipazione di terzi.
Art. 13 Attività private
Il Consiglio federale può sostenere attività di istituzioni private conformi ai principi e agli scopi enunciati nel presente decreto. Tali istituzioni sono tenute da parte loro a fornire prestazioni adeguate.
Art. 14 Collaborazione con Cantoni, Comuni ed istituzioni pubbliche
Il Consiglio federale può collaborare con Cantoni, Comuni ed istituzioni pubbliche a progetti inerenti al presente decreto e sostenere le loro iniziative.
Art. 15 Coordinamento nell’amministrazione federale
Il Consiglio federale provvede ad assicurare coerenza e coordinamento in seno all’amministrazione federale nell’ambito della politica verso l’Europa dell’Est.
Art. 15a4 Trattamento dei dati
L’unità amministrativa competente in materia di cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est ai sensi del presente decreto può trattare dati relativi ai consulenti e alle persone incaricati dell’esecuzione di progetti di cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est.
Le collezioni di dati possono contenere dati personali degni di particolare protezione relativi alla salute e profili della personalità sotto forma di valutazioni. Se necessario per una determinata missione, possono essere trattati in via eccezionale anche dati relativi all’appartenenza religiosa.
I dati di cui nel presente articolo non sono comunicati a terzi, eccettuati i dati relativi alla salute. Questi possono essere comunicati al servizio medico o all’Ufficio federale dell’assicurazione militare, se questi servizi ne hanno bisogno per adempiere i loro compiti legali.
Art. 16 Commissione consultiva
Il Consiglio federale designa una commissione consultiva per la cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est.
La commissione assiste il Consiglio federale specialmente in merito agli scopi e alle priorità dei provvedimenti.
Essa si pronuncia sul contenuto delle valutazioni.
Art. 17 Resoconto, controllo e riesame
Il Consiglio federale elabora un programma per la valutazione dell’efficacia del suo aiuto all’Europa dell’Est e stanzia i fondi necessari a tal fine.
Introdotto dal n. 3 dell’all. alla LF del 24 mar. 2000 sul trattamento di dati personali in seno al DFAE, in vigore dal 1° set. 2000 (RS 235.2).
Presenta ogni anno alle commissioni parlamentari competenti un rapporto sulla determinazione delle priorità secondo l’articolo 10, sui progetti autorizzati, sul modo d’impiego dei fondi nonché sulle conseguenze, valutate, dei provvedimenti presi.
Sezione 5 Disposizioni finali
Art. 18 Esecuzione
Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.
Art. 19 Referendum, entrata in vigore e validità
Il presente decreto, di obbligatorietà generale, sottostà al referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
La sua validità è limitata a dieci anni.
Data dell’entrata in vigore 1° marzo 19985
DCF del 28 gen. 1998 (RU 1998 872).