Fonte

955.23

Ordinanza sull’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (OURD)
(OURD)

del 16 marzo 1998 (Stato 24 dicembre 2002)

Il Consiglio federale svizzero, in applicazione dell’articolo 23 della legge federale del 10 ottobre 19971 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario (LRD); visto l’articolo 15 della legge federale del 7 ottobre 19942 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione (LUC), ordina:

Sezione 1 Compiti dell’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio

di denaro

Art. 1 Compiti dell’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

L’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (Ufficio di comunicazione) ha i seguenti compiti:

  1. esaminare le informazioni ricevute dagli intermediari finanziari, procedere ad accertamenti sui precedenti che sono stati comunicati e individuare anomalie;

  2. gestire il sistema di elaborazione dei dati in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro (GEWA);

  3. elaborare statisticamente le informazioni in modo da poter fornire in ogni momento indicazioni sul loro numero, contenuto, natura e provenienza, sui motivi di sospetto, sulla loro frequenza e sui singoli generi di reato, nonché sul modo con cui li tratta. Siffatti dati devono essere anonimizzati.

Art. 2 Entrata delle informazioni

L’Ufficio di comunicazione registra l’entrata dell’informazione e ne dà conferma all’intermediario finanziario.

RU 1998 905

Art. 3 Accesso ad altre banche di dati e trattamento delle informazioni

Per adempiere i suoi compiti legali, l’Ufficio di comunicazione può essere collegato per mezzo di una procedura di richiamo (on-line) alle banche di dati seguenti:

  1. il sistema di ricerca informatizzato di persone e oggetti RIPOL;

  2. il sistema automatizzato di registrazione delle persone AUPER (dati UFP);

  3. 3 il sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli dell’Ufficio federale di polizia (IPAS);

  4. 4 il sistema di trattamento dei dati della Polizia giudiziaria federale (JANUS);

  5. ...5

  6. il casellario giudiziale informatizzato VOSTRA.

L’informazione si limita al fatto che la persona indicata dall’intermediario finanziario sia registrata in una di queste banche di dati o meno.

Se la persona è registrata in una di queste banche di dati, l’Ufficio di comunicazione è tenuto ad accertare, mediante consultazione dei documenti presso l’organo competente del trattamento dei dati, se si tratta di una fattispecie rilevante per l’apertura di una procedura penale.

L’Ufficio di comunicazione può inoltre trattare tutte le informazioni accessibili al pubblico inerenti al riciclaggio di denaro, ottenibili pubblicamente.

Art. 4 Provvedimenti

Se, analizzando le informazioni raccolte, ha il sospetto fondato che sia stato commesso un reato ai sensi degli articoli 260ter numero1, 305bis o 305ter del Codice penale6 (CP) oppure che i valori patrimoniali provengano da un crimine o sottostiano alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale, l’Ufficio di comunicazione denuncia senza indugio il fatto alla competente autorità di perseguimento penale.

Ogni denuncia e ogni comunicazione è registrata. Il registro serve per il controllo dei termini.

Se l’insieme delle circostanze lo richiede, l’Ufficio di comunicazione può informare l’intermediario finanziario della denuncia alle autorità preposte al perseguimento penale.

Nuovo testo giusta l’art. 19 n. 2 dell’O IPAS del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RS 361.2).

Nuovo testo giusta l’art. 30 dell’O del 30 nov. 2001 sul sistema d’informazione della Polizia giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2002 (RS 360.2).

Sezione 2 GEWA

Art. 5 Scopo

L’Ufficio di comunicazione utilizza il GEWA per:

  1. adempiere i suoi compiti legali d’informazione e di accertamento;

  2. procedere ad accertamenti in casi di riciclaggio di denaro;

  3. collaborare con le autorità cantonali e federali di perseguimento penale nonché con le autorità di vigilanza designate da leggi specifiche e con l’autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro secondo l’articolo 17 LRD;

  4. collaborare con autorità estere di perseguimento penale.

Art. 6 Struttura

La banca di dati è strutturata in modo modulare. Essa comprende:

  1. la gestione dei casi;

  2. la gestione dei precedenti;

  3. la gestione delle persone;

  4. la valutazione;

  5. la verbalizzazione;

  6. la gestione degli utenti.

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) disciplina in un catalogo i dati che possono essere trattati nel GEWA.

Art. 7 Dati registrati

L’Ufficio di comunicazione introduce nel GEWA i casi e i precedenti comunicatigli.

In particolare registra:

  1. le transazioni sospette;

  2. le persone, nei riguardi delle quali esiste un sospetto fondato che preparino, commettano o favoriscano reati che si presume essere atti preparatori per il riciclaggio di denaro;

  3. le persone, nei riguardi delle quali esiste un sospetto fondato che appartengano a un’organizzazione criminale secondo l’articolo 260ter CP7, che si presume preparino, commettano o favoriscano il riciclaggio di denaro, oppure sostengano una siffatta organizzazione.

Può registrare dati che concernono terze persone soltanto se lo scopo secondo l’articolo5 lo esige.

Al momento dell’introduzione dei dati, determina le categorie dei casi e dei precedenti, qualifica i precedenti registrati come affidabili o non affidabili in funzione della loro provenienza, modo di trasmissione, contenuto nonché in ragione dei dati già disponibili.

Art. 8 Provenienza dei dati

L’Ufficio di comunicazione registra nel GEWA dati provenienti da:

  1. comunicazioni di intermediari finanziari secondo l’articolo 9 LRD;

  2. comunicazioni dell’autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro;

  3. comunicazioni degli organismi di autodisciplina secondo l’articolo 27 LRD;

  4. comunicazioni delle autorità cantonali di perseguimento penale secondo l’articolo 29 capoverso 2 LRD;

  5. inchieste di polizia effettuate prima dell’apertura di un’inchiesta di polizia giudiziaria;

  6. inchieste di polizia giudiziaria condotte da autorità di perseguimento penale e da autorità di polizia dei Cantoni e della Confederazione;

  7. notificazioni secondo gli articoli 4 e 8 capoverso 1 LUC se presentano una correlazione con il riciclaggio di denaro;

  8. comunicazioni di autorità straniere;

  9. verificazioni effettuate nell’ambito di procedure d’assistenza giudiziaria per l’assunzione di prove, se presentano una correlazione con il riciclaggio di denaro.

Art. 9 Accesso

I collaboratori dell’Ufficio di comunicazione hanno accesso al GEWA.

I seguenti servizi sono collegati al GEWA per mezzo di una procedura di richiamo:

  1. l’Ufficio di comunicazione;

  2. l’autorità di controllo;

  3. le autorità di vigilanza designate da leggi specifiche;

  4. le autorità cantonali di perseguimento penale specializzate in materia di riciclaggio di denaro;

  5. l’Incaricato della protezione dei dati dell’Ufficio federale di polizia;

  6. il responsabile del progetto e gli amministratori del sistema.

Il Dipartimento disciplina in un catalogo i diritti individuali d’accesso ai diversi dati del GEWA.

Art. 10 Comunicazione di dati

L’Ufficio di comunicazione può trasmettere alle autorità federali e cantonali di perseguimento penale, all’autorità di controllo e alle autorità di vigilanza designate da leggi specifiche le informazioni e i documenti necessari all’adempimento dei loro compiti.

Per ottenere le informazioni di cui necessita e per motivare le sue domande d’assistenza amministrativa, l’Ufficio di comunicazione può comunicare i dati personali registrati nel GEWA, sempreché non si tratti di dati relativi all’assistenza giudiziaria internazionale, alle seguenti autorità straniere:

  1. alle autorità incaricate di svolgere funzioni di organo d’esame e d’analisi nell’ambito del riciclaggio di denaro, in quanto siano adempite le condizioni secondo l’articolo 32 capoverso 2 LRD.

  2. alle autorità incaricate di svolgere funzioni di perseguimento penale e di polizia, in quanto siano adempite le condizioni secondo l’articolo 13 capoverso 2 LUC.

L’Ufficio di comunicazione può inoltre comunicare spontaneamente dati personali registrati nel GEWA, sempreché non si tratti di dati relativi all’assistenza giudiziaria internazionale, alle seguenti autorità straniere per aiutarle nell’adempimento dei loro compiti legali:

  1. alle autorità incaricate di svolgere funzioni di organo d’esame e d’analisi nell’ambito del riciclaggio di denaro, in quanto siano adempite le condizioni secondo l’articolo 32 capoverso 2 LRD.

  2. alle autorità incaricate di svolgere funzioni di perseguimento penale e di polizia, in quanto siano adempite le condizioni secondo l’articolo 13 capoverso 2 LUC.

Tutti i dati personali sono comunicati, su richiesta, alle autorità di sorveglianza della Confederazione e dei Cantoni, nonché all’Incaricato della protezione dei dati per l’adempimento delle loro funzioni di controllo.

Art. 11 Oneri relativi alla comunicazione di dati

In occasione di ogni comunicazione, i destinatari devono essere informati sull’affidabilità e sull’attualità dei dati del GEWA. Essi possono utilizzare i dati soltanto per lo scopo per il quale sono stati loro trasmessi. Devono essere messi a conoscenza delle restrizioni d’uso e del fatto che l’Ufficio di comunicazione si riserva il diritto di informarsi in merito all’impiego di tali dati.

La comunicazione, il destinatario dei dati, l’oggetto nonché il motivo della domanda d’informazione devono essere registrati nel GEWA.

Art. 12 Diniego di comunicare dati

In occasione della comunicazione di dati del GEWA occorre tenere conto dei divieti d’utilizzazione. L’Ufficio di comunicazione può comunicare a Stati esteri dati concernenti richiedenti l’asilo, rifugiati riconosciuti e persone ammesse provvisoriamente, soltanto previa consultazione dell’Ufficio federale competente.

L’Ufficio di comunicazione nega la comunicazione di dati del GEWA qualora interessi preponderanti pubblici o privati vi si oppongano.

Art. 13 Diritto degli interessati all’informazione

Il diritto di consultazione del GEWA è retto dall’articolo 14 LUC.

Art. 14 Durata della conservazione dei dati

La durata di conservazione dei dati concernenti le persone registrati nel GEWA è di:

  1. cinque anni dopo l’ultima registrazione per dati non affidabili senza riferimento a terze persone;

  2. due anni dopo l’ultima registrazione per dati non affidabili con riferimento a terze persone;

  3. dieci anni dopo l’ultima registrazione per dati affidabili senza riferimento a terze persone

  4. cinque anni dopo l’ultima registrazione per dati affidabili con riferimento a terze persone.

Un dato non affidabile può essere trattato per un altro anno al massimo se:

  1. è necessario all’adempimento dei compiti legali; e

  2. il capo dell’Ufficio centrale ne dà l’autorizzazione.

Art. 15 Cancellazione dei dati

L’intero blocco di dati dev’essere cancellato contemporaneamente alla cancellazione dell’ultimo precedente.

I dati su persone nei confronti delle quali il sospetto si è definitivamente rivelato infondato, vanno cancellati al più tardi entro cinque anni.

I dati su terze persone secondo l’articolo7 capoverso 3 vanno cancellati immediatamente se non sono più necessari all’inchiesta ma, al più tardi, in occasione della cancellazione dei dati relativi alla persona registrata a titolo principale.

Art. 16 Consegna di dati e documenti all’Archivio federale

Al più tardi in occasione della cancellazione di un intero blocco di dati, l’Ufficio di comunicazione consegna all’Archivio federale i relativi dati e documenti.

L’Ufficio di comunicazione consegna all’Archivio federale anche i dati e i documenti che non fanno parte di un incarto personale, al più tardi quando l’ultimo precedente relativo è stato cancellato nel GEWA.

Art. 17 Sicurezza dei dati e verbalizzazione automatica

La sicurezza dei dati è disciplinata dall’ordinanza del 14 giugno 19938 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati e dal capitolo 3 dell’ordinanza del 23 febbraio 20009 sull’informatica nell’Amministrazione federale (OIAF).10

Il Dipartimento disciplina, in un regolamento sul trattamento, le misure organizzative e tecniche da adottare per evitare il trattamento non autorizzato dei dati nonché per assicurare la verbalizzazione automatica del trattamento dei dati.

Art. 18 Codificazione

La trasmissione dei dati del GEWA è codificata dall’inizio alla fine.

Art. 19 Finanziamento

La Confederazione finanzia la trasmissione dei dati fino al distributore principale situato nei Cantoni.

I Cantoni assumono:

  1. le spese d’acquisto e di manutenzione dei loro apparecchi;

  2. le spese d’installazione e di gestione della loro rete di distribuzione.

Art. 20 Esigenze tecniche

I terminali utilizzati dai Cantoni rispondono alle esigenze tecniche della Confederazione.

Il Dipartimento disciplina i particolari nel regolamento di trattamento dei dati.

Art. 21 Rapporto

Dopo tre anni, l’Ufficio di comunicazione riferisce per scritto al Consiglio federale e all’Incaricato federale della protezione dei dati.

Il rapporto riferisce in merito:

  1. alle esperienze fatte dall’Ufficio di comunicazione per quanto riguarda l’esigenza di comunicare regolarmente dati personali degni di particolare protezione mediante la procedura di richiamo o mediante altra procedura;

  2. alla portata dei dati comunicati;

  3. alla designazione delle banche di dati dalle quali l’Ufficio di comunicazione attinge dati personali per l’adempimento dei suoi compiti legali.

Il rapporto serve da base per un eventuale adeguamento dei fondamenti legali necessari in materia di trattamento dei dati.

Nuovo testo giusta il n. II 18 dell’all. dell’O del 23 feb. 2000 sull’informatica nell’Amministrazione federale, in vigore dal 1° apr. 2000 (RS 172.010.58).

Sezione 3 Entrata in vigore e durata di validità

Art. 2211

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 1998 e ha effetto il più tardi sino al 31 dicembre 2006.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4362).