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173.111.2

Regolamento del Tribunale federale delle assicurazioni (Corte delle assicurazioni sociali del Tribunale federale)

del 16 novembre 1999 (Stato 3 aprile 2001)

Il Tribunale federale delle assicurazioni, visti gli articoli 122 segg. della legge federale del 16 dicembre 19431 sull’organizzazione giudiziaria (OG), adotta il seguente regolamento:

Capitolo 1 Organizzazione giudiziaria

Sezione 1 Corte plenaria

Art. 1 Costituzione, presidenza e supplenza

La Corte plenaria comprende tutti i giudici del Tribunale.

Il Tribunale costituisce quattro camere.

Presiede la Corte plenaria il presidente del Tribunale2 o, in caso di suo impedimento, il vicepresidente. In caso di impedimento anche di quest’ultimo, egli viene sostituito dal presidente della quarta Camera o altrimenti dal membro più anziano per elezione.

Art. 2 Competenza

Competono alla Corte plenaria le decisioni su questioni giuridiche di massima, se:

  1. una Camera intende risolvere una questione di diritto diversamente da un precedente giudizio;

  2. 3 la prima Camera le deferisce una questione giuridica di massima;

  3. ...4 2 Una decisione di cui al capoverso1 vincola le Camere. Rimane salvo l’articolo 127 capoverso 2 OG.

RU 1999 3019

Le funzioni designate al maschile nel presente regolamento si riferiscono a entrambi i sessi.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del TFA del 13 mar. 2001 (RU 2001 965).

Sezione 2 Camere

Art. 3 Prima Camera

La prima Camera consta di cinque giudici.

Fanno parte d’ufficio della prima Camera il presidente del Tribunale, il vicepresidente e il giudice delegato. Se quest’ultimo è membro della quarta Camera, vi prende parte anche il giudice che presiede la medesima. Gli altri membri della Camera vengono designati di volta in volta dal Presidente del Tribunale, il quale veglia a una equa distribuzione delle cause.

La prima Camera è presieduta dal presidente del Tribunale.

La prima Camera statuisce su contestazioni che pongono questioni di diritto d’importanza fondamentale o quando lo ordina il presidente.

Citato in

Art. 4 Seconda, terza e quarta Camera

La seconda, la terza e la quarta Camera, nella composizione di tre a quattro membri ciascuna, vengono costituite dalla Corte plenaria per la durata di due anni.5 La seconda, la terza e la quarta Camera sono presiedute rispettivamente:

  1. dal presidente del Tribunale;

  2. dal vicepresidente;

  3. dal giudice designato dalla Corte plenaria.

In sede di costituzione delle Camere si avrà riguardo alle lingue ufficiali.

La seconda, la terza e la quarta Camera statuiscono sulle contestazioni che non competono alla prima Camera.

Sezione 3 Presidenti, giudici delegati

Art. 5 Presidenti

I presidenti delle Camere fissano le sedute, dirigono i dibattimenti e mantengono la disciplina (art. 13 cpv. 5 OG).

Al presidente, al vicepresidente, come pure al presidente della quarta Camera è data facoltà di designare fra i cancellieri rispettivamente un segretario presidenziale, un segretario vicepresidenziale e un segretario di camera.

I presidenti delle Camere provvedono alla supplenza dei membri della Camera che fossero impediti di esercitare le loro funzioni, designando a tal fine, quando una dilazione del giudizio non è possibile, un membro di un’altra Camera o, se del caso, un giudice supplente; essi vegliano a una equa distribuzione delle cause.

Alla supplenza dei presidenti delle Camere è applicabile per analogia l’articolo 6 capoverso 3 OG.

Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del TFA del 13 mar. 2001 (RU 2001 965).

Art. 6 Giudici delegati

Ai giudici delegati spetta l’istruzione del processo. Essi sottopongono le loro conclusioni alla Camera competente e propongono se del caso che la vertenza venga trattata dalla prima Camera.

Di regola essi procedono di moto proprio. Possono tuttavia in ogni tempo sottoporre alla decisione della Camera competente questioni pregiudiziali o concernenti l’istruttoria.

Citato in

Sezione 4 Cancellieri

Art. 7

I cancellieri (art. 126 OG) redigono le decisioni del Tribunale (sentenze, ordinanze, decreti) e tengono i verbali delle sedute.

Essi elaborano, con o senza istruzioni dei giudici delegati, i progetti di sentenza.

Adempiono inoltre per il Tribunale altre funzioni che vengono loro attribuite.

I cancellieri hanno voto consultivo.

Sezione 5 Procedura giudiziale

Art. 8 Principi di procedura

La procedura va condotta in ossequio al principio di celerità.

I termini fissati dal giudice possono venir prorogati soltanto per motivi sufficienti e debitamente giustificati (art. 33 cpv. 2 OG) e solo eccezionalmente sarà concessa più di una proroga.

Art. 9 Pubblicità, dibattimento finale

Nei processi concernenti prestazioni assicurative o premi d’assicurazione, che non vengono decisi secondo la procedura semplificata o la procedura per circolazione degli atti (art. 36a, 36b OG), soltanto le parti possono assistere alla deliberazione e alla votazione (art. 125 secondo periodo OG). Il principio della pubblicità (art. 17 cpv. 1 OG) è invece applicabile alle altre controversie, tranne quelle trattate in procedura semplificata o in procedura per circolazione degli atti e fatto salvo pure il motivo di esclusione di cui all’articolo 17 capoverso 3 OG.

I presidenti delle Camere possono, a richiesta di parte o d’ufficio, ordinare un dibattimento finale con arringhe. Alle parti è data facoltà di esaminare gli atti prima del dibattimento. Nel caso esse rimangano assenti ingiustificatamente, si procede alla deliberazione in loro assenza.

La pronuncia delle sentenze è pubblica.

Citato in

Art. 10 Convocazione

I giudici vengono convocati alle sedute per iscritto. La convocazione deve di regola pervenire loro almeno sei giorni prima della seduta con l’indicazione delle trattande; gli inserti sono messi a disposizione dei giudici.

Art. 11 Tenuta

I giudici, i cancellieri e i rappresentanti delle parti assistono alle deliberazioni in presenza delle parti o alle udienze pubbliche in abito scuro.

Art. 12 Deliberazione, votazione, comunicazione della sentenza

In sede di deliberazione il presidente della Camera dà successivamente la parola al giudice delegato, al giudice che presenta una controproposta, agli altri membri della Camera nell’ordine d’anzianità per elezione e infine al cancelliere. Il presidente della Camera può prendere la parola in ogni momento; gli compete esprimersi per ultimo.

Se il giudizio non viene rinviato, il presidente della Camera accerta quanto deciso dalla Camera all’unanimità o a maggioranza.

Dopo la deliberazione e la votazione il dispositivo della sentenza è comunicato alle parti.

Art. 13 Lingua

Di regola lo scambio degli scritti e la comunicazione del dispositivo della sentenza hanno luogo nella lingua della decisione impugnata.

Le sentenze vengono redatte di regola nella lingua ufficiale in cui è avvenuto lo scambio degli scritti o, se non si è proceduto allo scambio degli scritti, nella lingua della decisione impugnata.

Nelle contestazioni sottoposte al Tribunale in istanza unica, la sentenza viene redatta nella lingua ufficiale comune alle parti oppure, se esse provengono da regioni linguistiche diverse, di regola nella lingua della parte convenuta.

Art. 14 Progetti di sentenza

I progetti di sentenza vengono esaminati dal giudice delegato e poi sottoposti, di regola in via di circolazione, agli altri giudici della Camera.

Se viene proposta una modifica del progetto, il presidente della Camera lo sottopone nuovamente alla Camera esprimendole il suo parere.

Trattandosi di modificazioni meramente redazionali, decide di regola il solo presidente della Camera.

Capitolo 2 Amministrazione del Tribunale

Sezione 1 Corte plenaria

Art. 15

Competono alla Corte plenaria:

  1. la costituzione delle Camere e la designazione del presidente della quarta Camera (art.4 cpv.1 secondo periodo, lett. c);

  2. le nomine e le promozioni dei cancellieri (art. 126 OG), del segretario generale e del direttore della cancelleria; al riguardo essa può emanare direttive;

  3. l’emanazione di regolamenti e tariffe giusta gli articoli 8, 14 capoverso1 e 160 OG così come di direttive concernenti l’accreditamento di giornalisti;

  4. la presentazione del rapporto di gestione (art. 21 cpv. 2 OG);

  5. l’approvazione dei conti, del bilancio annuale e del piano finanziario;

  6. le decisioni concernenti le relazioni tra il Tribunale federale delle assicurazioni e il Tribunale federale svizzero (art. 127 OG);

  7. la concessione di congedi (art. 20 cpv. 2 OG) e l’autorizzazione per occupazioni accessorie ai membri del Tribunale come pure alle persone di cui alla lettera b;

  8. l’emanazione di circolari destinate ad autorità cantonali e ad uffici amministrativi;

  9. 6 l’esercizio dei poteri disciplinari (art. 33 dell’ordinamento dei funzionari del 30 giugno 19277 sul personale di cui alla lettera b;

  10. 8 la decisione su affari importanti che le vengono sottoposti dalla direzione del Tribunale;

  11. ...9 2 La Corte plenaria prende di regola le sue decisioni in via di circolazione degli atti.

Ogni membro può tuttavia pretendere una discussione orale.

Se richiesto da un membro le votazioni della Corte plenaria concernenti affari amministrativi (incluse le nomine e le promozioni) avvengono per voto segreto.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del TFA del 13 mar. 2001 (RU 2001 965).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del TFA del 13 mar. 2001 (RU 2001 965).

Citato in

Sezione 2 Direzione del Tribunale

Art. 16 Composizione

La direzione del Tribunale si compone dei presidenti delle Camere.

Art. 17 Competenza

Alla direzione del Tribunale incombe la responsabilità amministrativa generale e il disbrigo di tutte le questioni che non sono di competenza della Corte plenaria giusta l’articolo 15, del presidente secondo l’articolo 19 o del segretario generale conformemente all’articolo 20.10

La direzione del Tribunale è segnatamente competente per:

  1. 11 la nomina e la promozione degli impiegati (art. 126 OG) che non compete alla Corte plenaria giusta l’articolo 15 capoverso1 lettera b o al segretario generale secondo l’articolo 20 capoverso 2 lettera;

  2. la pianificazione della gestione del volume delle cause;

  3. l’analisi corrente dell’andamento della situazione ad ogni livello del Tribunale;

  4. la designazione dei cancellieri incaricati di svolgere, sotto la sorveglianza del presidente o della direzione del Tribunale, particolari compiti in materia di procedura o di amministrazione;

  5. l’emanazione di provvedimenti in relazione con la pubblicità della comunicazione delle sentenze;

  6. la garanzia dell’accesso alla giurisprudenza, in particolare per selezionare, su proposta dell’incaricato delle pubblicazioni, le sentenze da pubblicare nella Raccolta ufficiale;

  7. la gestione dei servizi di natura scientifica e amministrativa, la nomina e il coordinamento dei servizi interni del Tribunale nonché di specifiche commissioni permanenti e non permanenti, segnatamente nel campo della documentazione, della biblioteca e dell’informatica;

  8. la rappresentanza del Tribunale dinanzi al Tribunale federale in questioni amministrative e in quelle relative al servizio di informatica;

  9. 12 il reclutamento, la formazione e la promozione del personale, laddove questa competenza non spetti al segretario generale;

  10. 13 l’esercizio del potere disciplinare sugli impiegati dei servizi e dei loro capi, laddove questa competenza non spetti alla Corte plenaria giusta l’articolo 15 capoverso l lettera i;

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del TFA del 13 mar. 2001 (RU 2001 965).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del TFA del 13 mar. 2001 (RU 2001 965).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del TFA del 13 mar. 2001 (RU 2001 965).

Introdotta dal n. I dell’O del TFA del 13 mar. 2001 (RU 2001 965).

k. 14 l’emanazione di direttive e norme uniformi per la redazione delle sentenze.

Art. 18 Procedura e informazione

La direzione del Tribunale, con la collaborazione del segretario generale, assicura in seno al Tribunale un’informazione tempestiva, efficiente e continua.

Essa si occupa dei preparativi, elabora le basi di discussione e presenta tempestivamente le sue proposte circa le trattande che devono essere decise dalla Corte plenaria (art. 15 cpv. 1).

Essa informa correntemente la Corte plenaria sull’andamento delle questioni che le competono.

In questioni relative all’amministrazione ogni giudice ha il diritto di essere sentito dalla direzione del Tribunale e di formulare delle proposte al riguardo; se del caso egli viene invitato a partecipare alla seduta della direzione del Tribunale con voto consultivo.

Quando le circostanze lo giustificano, segnatamente nelle questioni che concernono i rapporti di servizio o l’organizzazione della Corte, la direzione del Tribunale invita a partecipare alle sue sedute, con voto consultivo, una delegazione dei cancellieri, il direttore della cancelleria o un altro rappresentante del personale.

Sezione 3 Presidenza

Art. 19

Il presidente regola le questioni correnti che concernono l’amministrazione del Tribunale. Gli spetta segnatamente:

  1. esercitare l’alta sorveglianza sull’amministrazione del Tribunale e sul personale (art. 126 OG);

  2. designare i giudici delegati e i cancellieri (attribuzione degli inserti). In questo compito può farsi assistere da un membro del Tribunale o da un cancelliere (incaricato delle attribuzioni);

  3. sottoporre alla direzione del Tribunale o alla Corte plenaria, nel contesto dell’articolo 15, le questioni di loro competenza;

  4. rappresentare il Tribunale dinanzi all’Assemblea federale, al Consiglio federale, ai capi dei Dipartimenti e ad altre autorità superiori, in questioni di pertinenza della Corte plenaria come pure, d’intesa con la direzione del Tribunale, in temi amministrativi importanti.

In caso di impedimento del presidente si applica per analogia l’articolo1 capoverso 3.

Introdotta dal n. I dell’O del TFA del 13 mar. 2001 (RU 2001 965).

Sezione 4 Segretario generale e servizi

Art. 20 Funzione e compiti

Il segretario generale dirige l’amministrazione del Tribunale, ivi inclusi i servizi scientifici e tecnici; egli funge da capo del personale per tutti gli impiegati.

È in particolare competente per:

  1. controllare l’amministrazione del Tribunale, i servizi di sicurezza e di custodia;

  2. assicurare la gestione degli edifici (costruzione, utilizzazione, locazione, manutenzione);

  3. preparare i conti, il bilancio preventivo, il piano finanziario e controllare la gestione finanziaria;

  4. 15 curare l’informazione e le relazioni pubbliche, incluso l’accreditamento di giornalisti;

  5. preparare le decisioni della direzione del Tribunale e della Corte plenaria, come anche dare esecuzione alle medesime;

  6. provvedere alla segreteria del presidente, della direzione del Tribunale e della Corte plenaria;

  7. 16 attendere alle nomine, alle promozioni, alla formazione e alla pianificazione della carriera professionale degli impiegati dei servizi, eccezione fatta dei loro capi.

Assiste alle sedute della direzione del Tribunale e della Corte plenaria con voto consultivo.

La direzione del Tribunale disciplina le supplenze.17

Art. 21 Servizio di documentazione e biblioteca

Il servizio di documentazione adempie i compiti di documentazione affidatigli dalla direzione del Tribunale. Tiene il repertorio delle sentenze e la banca dati della giurisprudenza del Tribunale. Può essere chiamato ad eseguire lavori di ricerca.

Il servizio di biblioteca assicura un accesso semplice alle pubblicazioni giuridiche, le quali devono essere complete, e veglia al loro aggiornamento.

Art. 22 Informatica

La gestione dell’informatica del Tribunale federale delle assicurazioni avviene d’intesa con il Tribunale federale.

Il servizio di informatica garantisce l’impiego dei sistemi informatici a disposizione del Tribunale (in particolare la comunicazione elettronica interna e le applicazioni BRADO).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del TFA del 13 mar. 2001 (RU 2001 965).

Introdotta dal n. I dell’O del TFA del 13 mar. 2001 (RU 2001 965).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del TFA del 13 mar. 2001 (RU 2001 965).

Gli interessi del Tribunale federale delle assicurazioni sono adeguatamente rappresentati in seno al servizio informatico di entrambi i tribunali.

Sezione 5 Cancelleria del Tribunale

Art. 23

La cancelleria del Tribunale assicura le incombenze amministrative che sono necessarie per l’istruzione della causa, per l’elaborazione delle proposte e dei progetti di sentenza, inclusa la loro circolazione nelle Camere, come anche per la stesura delle sentenze.

Nell’ambito dell’organizzazione giudiziaria e dell’amministrazione del Tribunale, alla cancelleria incombono anche altri compiti ad essa assegnati dalla direzione del Tribunale, dalla presidenza o dal segretario generale.

Alla testa della cancelleria viene nominato un direttore. Questi, nell’ambito delle competenze di cui ai capoversi1 e 2, è sottoposto alla sorveglianza del presidente e, ove necessario, alla direzione del Tribunale. Il direttore della cancelleria propone al segretario generale la nomina e la promozione dei collaboratori.18

Capitolo 3 Disposizioni finali

Art. 24 Abrogazione del diritto in vigore

Il regolamento del Tribunale federale delle assicurazioni del 1° ottobre 196919 è abrogato.

Art. 25 Disposizione transitoria

Il presente regolamento è applicabile a tutte le controversie non ancora oggetto di decisione passata in giudicato al momento della sua entrata in vigore (art. 38 OG) come anche a tutte le pratiche amministrative del Tribunale non ancora evase al 1° gennaio 2000.

Art. 26 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000.

Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del TFA del 13 mar. 2001 (RU 2001 965).

[RU 1969 958, 1977 311, 1992 448]