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814.681

Ordinanza sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi)
(OTaRSi)

del 5 aprile 2000 (Stato 6 giugno 2000)

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 32e capoversi1, 2 e 4 nonché 39 capoverso1 della legge del 7 ottobre 19831 sulla protezione dell’ambiente; visto l’articolo 57 della legge federale del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, ordina:

Sezione 1 Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza disciplina:

  1. la riscossione di una tassa sul deposito definitivo di rifiuti in Svizzera e sull’esportazione di rifiuti in vista del loro deposito definitivo all’estero;

  2. l’utilizzazione del ricavato della tassa per le indennità per il risanamento dei siti contaminati.

Sezione 2 Tassa

Art. 2 Obbligo di pagare la tassa

Il detentore di una discarica è tenuto a versare una tassa sul deposito definitivo di rifiuti in Svizzera.

Chiunque esporta rifiuti in vista del loro deposito definitivo deve versare una tassa.

Non sottostanno all’obbligo della tassa il deposito di materiali inerti e di rifiuti edili in discariche per materiali inerti e l’esportazione di tali rifiuti in vista del loro deposito definitivo nelle relative discariche.

RU 2000 1398

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Art. 3 Aliquota della tassa

L’aliquota della tassa sui rifiuti depositati definitivamente in Svizzera ammonta:

  1. per le discariche per sostanze residue: a 15 fr./t;

  2. per le discariche reattore: a 20 fr./t.

L’aliquota della tassa sui rifiuti esportati ammonta:

  1. per il deposito definitivo in discariche sotterranee: a 50 fr./t;

  2. per il deposito definitivo in altre discariche: a un importo equivalente a quello che sarebbe riscosso nel caso di un deposito definitivo dei rifiuti in una discarica in Svizzera.

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Art. 4 Sorgere del credito fiscale

Il credito fiscale sorge al momento in cui avviene il deposito definitivo in Svizzera o al momento dell’esportazione.

Art. 5 Dichiarazione della tassa

Coloro i quali sono soggetti alla tassa devono inoltrare all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)3, ogni volta entro il 28 febbraio, una dichiarazione relativa alla tassa per i crediti fiscali sorti nell’anno civile precedente.

La dichiarazione deve contenere tutte le informazioni necessarie a stabilire l’ammontare della tassa. Essa va compilata su un modulo ufficiale; l’UFAM può autorizzare altre forme. Il detentore di una discarica deve inviare una copia della dichiarazione al Cantone.

La dichiarazione costituisce la base per stabilire l’ammontare della tassa; è fatto salvo un esame ufficiale.

Coloro i quali sono soggetti alla tassa devono conservare i documenti relativi alla dichiarazione per un periodo di almeno dieci anni.

Nel caso in cui la dichiarazione venga inoltrata in ritardo o sia incompleta dev’essere versato un interesse di mora del cinque per cento all’anno sull’ammontare della tassa dovuta.

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Art. 6 Tassazione e termine di pagamento

L’UFAM stabilisce l’ammontare della tassa mediante decisione.

Il termine di pagamento è di 30 giorni.

In caso di ritardo nel pagamento è dovuto un interesse di mora del cinque per cento all’anno.

La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

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Art. 7 Riscossione posticipata

Se l’UFAM ha fissato, per errore, un importo insufficiente per la tassa, esige il pagamento posticipato dell’importo mancante entro due anni dalla notificazione della decisione.

Art. 8 Prescrizione

Il credito fiscale si prescrive in dieci anni a decorrere dalla fine dell’anno civile in cui è sorto.

Il termine di prescrizione s’interrompe e decorre da capo:

  1. quando la persona soggetta al pagamento della tassa riconosce il credito fiscale;

  2. a ogni azione ufficiale con la quale si fa valere il credito fiscale presso la persona soggetta al pagamento della tassa.

Il credito fiscale si prescrive in ogni caso quindici anni dopo la scadenza dell’anno civile in cui è sorto.

Sezione 3 Indennità

Art. 9 Condizioni per le indennità

La Confederazione concede ai Cantoni indennità per il risanamento di:

  1. siti contaminati sui quali sono stati depositati per la maggior parte rifiuti urbani;

  2. altri siti contaminati, in quanto i responsabili tenuti al pagamento non possano essere individuati o siano insolventi.

Essa concede indennità soltanto se:

  1. sul sito contaminato non sono più stati depositati rifiuti dopo il 1° febbraio 1996;

  2. le misure di risanamento sono state avviate dopo il 1° luglio 1997;

  3. il risanamento soddisfa le prescrizioni dell’ordinanza del 26 agosto 19984 sui siti contaminati (OSiti);

  4. i costi di risanamento computabili superano i 20 000 franchi; e

  5. per un sito contaminato giusta il capoverso1 lettera b sussiste una decisione sulla ripartizione dei costi passata in giudicato.

Essa concede indennità anche per una parte chiaramente delimitabile di un sito contaminato, se tale parte soddisfa le condizioni in materia d’indennità.

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Art. 10 Ammontare delle indennità e costi di risanamento computabili

Le indennità ammontano al 40 per cento dei costi di risanamento computabili.

Sono considerati costi di risanamento computabili i costi necessari a un’esecuzione economica delle seguenti misure:

  1. indagine preliminare (art. 7 OSiti5 e indagine dettagliata (art. 14 OSiti);

  2. elaborazione di un progetto di risanamento (art. 17 OSiti);

  3. decontaminazione, incluso lo smaltimento dei rifiuti (art. 16 lett. a OSiti);

  4. prima costruzione di impianti e infrastrutture finalizzati a impedire e sorvegliare a lungo termine la diffusione di sostanze pericolose per l’ambiente (art. 16 lett. b OSiti);

  5. prima costruzione di impianti e infrastrutture necessari a imporre limitazioni dell’utilizzazione nel caso d’inquinamenti del suolo (art. 16 lett. c OSiti).

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Art. 11 Richiesta d’indennità

Il Cantone inoltra all’UFAM una richiesta d’indennità. Essa deve contenere:

  1. la prova che sono soddisfatte le condizioni giusta l’articolo 9;

  2. le basi e gli elementi principali del progetto di risanamento (art. 17 OSiti6;

  3. la valutazione del progetto di risanamento da parte dell’autorità (art. 18 OSiti);

  4. i probabili costi di risanamento;

  5. una valutazione dell’economicità delle misure;

  6. un elenco dettagliato dei probabili costi di risanamento computabili.

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Art. 12 Assegnazione e versamento delle indennità

Se sono soddisfatte le condizioni, l’UFAM assegna un’indennità e ne fissa il probabile ammontare.

Esso decide il versamento delle indennità se:

  1. dispone di un elenco, esaminato dal Cantone, dell’insieme dei costi di risanamento computabili effettivamente sorti; e

  2. il ricavato della tassa copre i mezzi necessari.

Se il ricavato della tassa non copre tutti i mezzi necessari, al momento del versamento l’UFAM tiene conto prioritariamente dei progetti che, per motivi di protezione dell’ambiente, erano urgenti oppure che, in proporzione all’onere richiesto, hanno portato a un beneficio ecologico rilevante. I progetti rinviati sono trattati prioritariamente negli anni seguenti.

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Art. 13 Commissione tecnica

Per la consulenza dell’UFAM nell’evasione delle richieste d’indennità viene istituita una commissione.

Essa valuta le questioni di principio attinenti alla compatibilità ambientale, all’economicità e alla tecnica delle misure di risanamento.

Nella commissione sono rappresentati l’UFAM con due membri, i Cantoni con quattro membri e il settore dell’economia con tre membri. L’UFAM assume la presidenza.

L’UFAM nomina i membri della commissione e convoca quest’ultima secondo le necessità.

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Sezione 4 Disposizioni finali

Art. 14 Esecuzione

L’esecuzione della presente ordinanza compete all’UFAM.

I Cantoni sostengono l’UFAM nell’esecuzione della presente ordinanza. In particolare provvedono a informarlo tempestivamente qualora stabilissero che persone soggette all’obbligo della tassa hanno fornito dichiarazioni incomplete o non veritiere.

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Art. 15 Entrata in vigore e prima riscossione della tassa

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2001.

La tassa viene riscossa per la prima volta per l’anno 2001.

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