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142.205

Ordinanza sull’integrazione degli stranieri (OIntS)
(OIntS)

del 13 settembre 2000 (Stato 25 ottobre 2005)

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 25 capoverso1 e 25a della legge federale del 26 marzo 19311 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS),2 ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza:

  1. 3 definisce i principi e gli obiettivi dell’integrazione degli stranieri;

  2. 4 disciplina i compiti e la struttura della Commissione federale degli stranieri (commissione), i compiti dell’Ufficio federale della migrazione (ufficio) e i rapporti tra la commissione e l’ufficio;

  3. disciplina l’attribuzione dei sussidi federali previsti all’articolo 25a LDDS.

Art. 2 Campo d’applicazione

La presente ordinanza si applica agli stranieri:

  1. titolari di un permesso di dimora durevole o di domicilio;

  2. che hanno beneficiato dell’ammissione provvisoria giusta l’articolo 14a capoverso 3, 4 o 4bis LDDS.5 2 I sussidi volti a favorire l’integrazione dei rifugiati e delle persone bisognose di protezione aventi diritto a un permesso di dimora sono disciplinati dall’articolo 91 RU 2000 2281 2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del7 set. 2005, in vigore dal 1° feb. 2006 3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del7 set. 2005, in vigore dal 1° feb. 2006 4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del7 set. 2005, in vigore dal 1° feb. 2006 5 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del7 set. 2005, in vigore dal 1° feb. 2006 capoverso 4 della legge federale del 26 giugno 19986 sull’asilo e dall’articolo 45 dell’ordinanza 2 sull’asilo dell’11 agosto 19997 relativa alle questioni finanziarie.

Art. 3 Principi e obiettivi8

L’integrazione è un compito pluridisciplinare che va svolto dalla società e dalle autorità federali, cantonali, comunali o locali con il sostegno delle associazioni degli stranieri.

Per integrazione s’intendono tutti gli sforzi destinati a:

  1. favorire la comprensione reciproca tra la popolazione svizzera e quella straniera;

  2. facilitare la loro coesistenza fondata su valori e comportamenti comuni;

  3. familiarizzare gli stranieri con l’organizzazione dello Stato, con la società e con il modo di vita in Svizzera;

  4. 9 creare condizioni propizie in termini di pari opportunità, corresponsabilità e partecipazione degli stranieri alla vita sociale.

L’integrazione presuppone, da un canto, che gli stranieri siano disposti a integrarsi nella società e, d’altro canto, che la popolazione svizzera dia prova di apertura nei loro confronti.

Art. 3a10 Contributo degli stranieri all’integrazione

Gli stranieri contribuiscono alla loro integrazione:

  1. rispettando i principi dello Stato di diritto e i principi democratici;

  2. apprendendo una lingua nazionale;

  3. manifestando la volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una formazione.

Gli stranieri sono informati delle offerte esistenti volte a promuovere l’ integrazione, compresa la consulenza professionale e relativa alla carriera.

Art. 3b11 Considerazione del grado d’integrazione

Nelle decisioni prese liberamente dalle autorità, segnatamente nell’ambito del rilascio del permesso di domicilio o di misure di allontanamento e di respingimento nonché di divieti d’entrata, è preso in considerazione il grado d’integrazione degli stranieri.

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del7 set. 2005, in vigore dal 1° feb. 2006

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del7 set. 2005, in vigore dal 1° feb. 2006

Introdotto dal n. I dell'O del7 set. 2005, in vigore dal 1° feb. 2006 (RU 2005 4769).

Se la competente autorità cantonale è disposta a rilasciare anticipatamente il permesso di domicilio, l’ufficio può decidere la liberazione dal controllo federale (art. 19 cpv. 3 dell’OE del 1° mar. 194912 della LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri), se:

  1. è data un’integrazione riuscita ai sensi dell’articolo 3a capoverso1 e

  2. lo straniero possiede un permesso di dimora annuale da cinque anni ininterrotti.

Art. 3c13 Frequentazione di un corso linguistico o integrativo

Il rilascio di un permesso di dimora a persone incaricate dell’assistenza religiosa o dell’insegnamento della lingua o della cultura del Paese d’origine, può essere vincolato alla condizione di dover seguire un corso linguistico o integrativo.

La competente autorità cantonale segnala allo straniero la pertinente offerta di corsi.

Citato in ·

Sezione 2 Compiti e struttura della commissione

Art. 4 Campo d’attività

La commissione tratta questioni d’ordine sociale, economico, culturale, politico, demografico e giuridico sollevate dalla presenza degli stranieri in Svizzera, segnatamente in vista di facilitare la coesistenza tra la popolazione svizzera e quella straniera.

Essa collabora con i competenti servizi federali, cantonali e comunali, i servizi di aiuto agli stranieri e le commissioni per gli stranieri attivi sul piano cantonale e comunale nonché con le associazioni degli stranieri e le organizzazioni non governative attive nel settore dell’integrazione. Partecipa agli scambi di vedute e di esperienze a livello internazionale.

Essa coordina le proprie attività con quelle della Commissione federale dei rifugiati e della Commissione federale contro il razzismo.

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Art. 5 Informazione

La commissione contribuisce a informare gli stranieri sulle condizioni di vita e lavorative in Svizzera e a favorire le loro relazioni con la popolazione svizzera.

Essa informa la popolazione svizzera sui motivi dell’immigrazione in Svizzera e sulla situazione particolare degli stranieri.

Introdotto dal n. I dell'O del7 set. 2005, in vigore dal 1° feb. 2006 (RU 2005 4769).

Citato in

Art. 6 Formazione

D’intesa con le competenti autorità cantonali, la commissione incoraggia l’offerta di possibilità di formazione e di perfezionamento scolastico e professionale degli stranieri nonché il riconoscimento di tali formazioni.

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Art. 7 Mediazione

La commissione può fungere da mediatore tra le organizzazioni attive nell’ambito dell’integrazione degli stranieri e le autorità federali.

Citato in

Art. 8 Parere e raccomandazioni

La commissione può diffondere il proprio parere e le proprie raccomandazioni su questioni generali relative agli stranieri.

Il Consiglio federale o i dipartimenti possono chiederle un parere e raccomandazioni in merito a questioni particolari. Essi decidono della loro diffusione.

La commissione è consultata nel contesto di procedure legislative nel settore della migrazione.

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Art. 9 Rapporto d’attività

La commissione stende ogni anno un rapporto sulle sue attività, che viene pubblicato.

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Art. 10 Incontri

La commissione organizza regolarmente incontri per scambi di vedute, segnatamente con i rappresentanti delle commissioni per gli stranieri e dei servizi cantonali e comunali di aiuto agli stranieri, nonché con i rappresentanti delle associazioni degli stranieri.

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Art. 11 Sussidi

La commissione si pronuncia sulle le domande di sussidi (art. 19). Può delegare tale competenza a un organo nominato in suo seno.

Essa è abilitata a proporre il versamento di sussidi per progetti o per l’attribuzione di mandati.

Citato in

Art. 12 Osservanza del segreto

I membri della commissione sono tenuti a osservare il segreto sulle loro deliberazioni.

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Art. 13 Struttura

I membri come pure il presidente e i due vicepresidenti della commissione sono nominati dal Consiglio federale. Almeno la metà dei membri e un vicepresidente sono di cittadinanza straniera.

La commissione è aggregata amministrativamente all’ufficio.

Essa determina il proprio modo d’organizzazione.

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Art. 14 Relazioni con l’ufficio

Le questioni relative all’integrazione che devono essere trattate da un’autorità della Confederazione competono all’ufficio. Esso consulta dapprima la commissione e in seguito l’informa dei risultati.

L’ufficio partecipa alle sedute della commissione con voto consultivo.

Esso mette a disposizione della commissione una segreteria indipendente.

Sezione 2a:14 Compiti dell’ufficio

Citato in

Art. 14a

L’ufficio coordina i provvedimenti dei servizi federali per l’integrazione degli stranieri, segnatamente nei settori dell’assicurazione contro la disoccupazione, della formazione professionale e della sanità pubblica.

Assicura lo scambio di informazioni ed esperienze con i Cantoni. A tal fine, i Cantoni indicano all’ufficio un servizio che funge da interlocutore nelle questioni relative all’integrazione. I Comuni sono coinvolti in maniera adeguata.

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Sezione 3 Sussidi

Art. 15 Versamento di sussidi

I sussidi previsti all’articolo 25a LDDS sono versati, entro i limiti dei crediti accordati, per progetti e per l’allestimento di strutture.

Art. 16 Ambiti

Possono essere accordati sussidi in particolare per:

  1. migliorare il livello di formazione generale degli stranieri e favorire la loro conoscenza delle lingue nazionali;

  2. incoraggiare i progetti volti all’integrazione nel mondo del lavoro;

Introdotta dal n. I dell'O del7 set. 2005, in vigore dal 1° feb. 2006 (RU 2005 4769).

  1. promuovere le iniziative e i progetti tenendo conto della particolare situazione delle straniere;

  2. mantenere i legami che gli stranieri hanno con la loro lingua e la loro cultura;

  3. attuare una politica d’informazione coerente per e sulla popolazione straniera in Svizzera;

  4. promuovere il dialogo interculturale e una partecipazione attiva della popolazione straniera;

  5. sostenere le misure volte a migliorare la salute della popolazione straniera;

  6. garantire la formazione e il perfezionamento delle persone attive nel settore degli scambi interculturali (mediatori);

  7. incoraggiare i progetti innovativi dei Cantoni e dei Comuni e promuovere gli scambi di vedute tra loro;

  8. coordinare le misure particolari d’integrazione;

  9. creare servizi di aiuto agli stranieri incaricati segnatamente del coordinamento, della comunicazione e dell’informazione e assicurarne il funzionamento;

  10. sostenere le ricerche scientifiche nel settore dell’integrazione;

  11. 15 promuovere progetti volti a prevenire la violenza e le attività criminali.

Citato in

Art. 17 Ordine di priorità

Se le domande presentate o previste eccedono le risorse disponibili, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (dipartimento) determina, su proposta della commissione e previa consultazione della Commissione federale dei rifugiati, l’ordine di priorità dell’esame delle domande.

Citato in

Art. 1816 Deposito delle domande

Le domande di sussidi vanno presentate alla commissione. È fatto salvo il capoverso 2.

L’ufficio può, d’intesa con le autorità cantonali e giusta l’articolo 14a capoverso 2, autorizzare un servizio che funge da interlocutore per le questioni relative all’integrazione a ricevere le domande di sussidi e a trasmetterle alla commissione con una pertinente raccomandazione.

Le domande devono contenere:

a. una descrizione precisa del progetto;

Introdotta dal n. I dell'O del7 set. 2005, in vigore dal 1° feb. 2006 (RU 2005 4769).

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del7 set. 2005, in vigore dal 1° feb. 2006

  1. un preventivo;

  2. la prova di una partecipazione finanziaria adeguata da parte di terzi.

L’ufficio emana, d’intesa con la commissione, istruzioni relative al deposito delle domande.

Art. 19 Esame delle domande

La commissione esamina se la domanda di sussidi adempie le esigenze formali.17

Essa esprime il proprio parere in merito alla domanda in funzione della sua finalità, degli obiettivi del promovimento dell’integrazione e dell’ordine di priorità prestabilito.

Trasmette la domanda corredata del proprio parere all’ufficio.18

Art. 20 Decisione e modalità di versamento

Entro i limiti dei crediti autorizzati, sono abilitati a decidere del versamento di sussidi:

  1. l’ufficio fino a concorrenza di 300 000 franchi;

  2. il dipartimento per gli importi superiori.

Le decisioni che derogano al parere della commissione devono essere motivate.

L’ufficio emana istruzioni sulle modalità di versamento dei sussidi.

Sezione 4 Entrata in vigore

Art. 21

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2000.

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del7 set. 2005, in vigore dal 1° feb. 2006

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del7 set. 2005, in vigore dal 1° feb. 2006