172.220.112
Ordinanza concernente l’entrata in vigore della legge sul personale federale per le FFS e il mantenimento in vigore di taluni atti legislativi (Ordinanza concernente l’entrata in vigore della LPers per le FFS)
del 20 dicembre 2000 (Stato 27 marzo 2001)
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 39 capoverso2 e 42 capoverso2 della legge del 24 marzo 20001 sul personale federale (LPers), ordina:
Art. 1 Entrata in vigore del nuovo diritto
La legge del 24 marzo 2000 sul personale federale entra in vigore il 1° gennaio 2001 per le Ferrovie federali svizzere.
L’ordinanza quadro del 20 dicembre 20002 relativa alla legge sul personale federale (ordinanza quadro LPers) si applica alle Ferrovie federali svizzere.
Per la Posta Svizzera, l’amministrazione federale e le rispettive unità organizzative decentralizzate, i Servizi del Parlamento, il Tribunale federale e le Commissioni federali di ricorso e d’arbitrato rimangono in vigore l’ordinamento dei funzionari del 30 giugno 19273 (OF) e il diritto d’esecuzione relativo all’OF.
Art. 2 Mantenimento in vigore di disposizioni dell’OF
Oltre all’articolo 48 capoversi 1-5ter OF4, mantenuto in vigore secondo l’articolo 39 capoverso 2 LPers, per le FFS permangono in vigore anche gli articoli6 capoverso3
Art. 3 Non applicazione e modifica del diritto vigente
Il diritto d’esecuzione relativo all’OF5 concernente le FFS non è più applicato se contraddice la LPers o l’ordinanza quadro LPers6.
Il regolamento dei funzionari2 del 15 marzo 19937 (RF 2) è modificato come segue:
Art. 1 cpv.1 e 2
...
Art. 5 cpv.2
...
Art. 11 cpv. 2-4
...
Art. 28 cpv.4
...
Art. 29 cpv.3
...
Art. 34 cpv.2
Abrogato
Art. 40 cpv.2
...
Art. 41 cpv.2
...
Art. 73 cpv.2
...
Art. 77 cpv.1 lett. b e cpv.2 lett. d
...
Art. 84
...
Art. 86
...
Art. 88
...
Art. 91 cpv.2 e 3
...
Art. 4 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2001.