Fonte

RU 2001 917

Ordinanza
concernente l’entrata in vigore della legge
sul personale federale per le FFS e il mantenimento
in vigore di taluni atti legislativi
(Ordinanza concernente l’entrata in vigore della LPers per le FFS)

del 20 dicembre 2000

Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 39 capoverso2 e 42 capoverso2 della legge del 24 marzo 20001 sul personale federale (LPers),
ordina:

Art. 1 Entrata in vigore del nuovo diritto

La legge del 24 marzo 2000 sul personale federale entra in vigore il 1° gennaio 2001 per le Ferrovie federali svizzere.

L’ordinanza quadro del 20 dicembre 20002 relativa alla legge sul personale federale (ordinanza quadro LPers) si applica alle Ferrovie federali svizzere.

Per la Posta Svizzera, l’amministrazione federale e le rispettive unità organizzative decentralizzate, i Servizi del Parlamento, il Tribunale federale e le Commissioni federali di ricorso e d’arbitrato rimangono in vigore l’ordinamento dei funzionari del 30 giugno 19273 (OF) e il diritto d’esecuzione relativo all’OF.

Art. 2 Mantenimento in vigore di disposizioni dell’OF

Oltre all’articolo 48 capoversi 1-5ter OF4, mantenuto in vigore secondo l’articolo 39 capoverso 2 LPers, per le FFS permangono in vigore anche gli articoli6 capoverso3

Art. 3 Non applicazione e modifica del diritto vigente

Il diritto d’esecuzione relativo all’OF5 concernente le FFS non è più applicato se contraddice la LPers o l’ordinanza quadro LPers del 20 dicembre 20006.

RS 172.220.112

Il regolamento dei funzionari2 del 15 marzo 19937 (RF 2) è modificato come segue:

Art. 1 cpv.1 e 2

Stralcio delle seguenti espressioni:

CPS la Cassa pensioni e di soccorso delle FFS; FFS le Ferrovie federali svizzere. Modifica della seguente espressione: DG la Direzione generale della Posta.

Il presente regolamento è applicabile ai funzionari della Posta, di seguito chiamata «aziende».

Art. 5 cpv.2

All’atto della prima nomina, il funzionario riceve l’ordinamento dei funzionari, il regolamento dei funzionari2 e l’ordinanza del 24 agosto 19948 concernente la Cassa pensioni della Confederazione (statuti della CPC).

Art. 11 cpv. 2-4

Il lavoro aggiuntivo è dato quando un funzionario a tempo parziale deve lavorare occasionalmente più della durata di lavoro convenuta nell’ambito della durata normale di lavoro di8,4 ore al giorno o di 42 ore alla settimana. Le ore di lavoro ordinate oltre la durata normale sono considerate lavoro supplementare.

Il lavoro supplementare è dato quando il funzionario deve lavorare più di8,4 ore al giorno o più di 42 ore alla settimana oppure in un giorno di congedo.

La durata del lavoro, il lavoro aggiuntivo e il lavoro supplementare non devono superare complessivamente10,4 ore al giorno, salvo in casi isolati.

Art. 28 cpv.4

Le multe sono devolute alla cassa di un istituto di beneficenza dell’azienda o, a difetto, alla CPC.

Art. 29 cpv.3

L’autorità eleggente può sciogliere il rapporto di servizio provvisorio con preavviso scritto di 30 giorni o, per motivi gravi, farlo cessare immediatamente. In ogni caso, va comunicato per scritto all’interessato se questo provvedimento debba essere considerato un licenziamento per propria colpa, nel senso degli statuti della CPC del 24 agosto 19949.

Art. 34 cpv.2

Abrogato

Art. 40 cpv.2

La competenza per accordare un supplemento sull’importo massimo del salario spetta al Consiglio federale e al Consiglio di amministrazione della Posta se sono l’autorità eleggente, alla DG della Posta negli altri casi.

Art. 41 cpv.2

Il DFF suddivide in13 zone i luoghi di servizio che danno diritto a un’indennità di residenza secondo i criteri menzionati nell’articolo 37 capoverso 1 OF10. Gli importi previsti figurano in allegato al regolamento dei funzionari (1) del 10 novembre 195911 (RF 1). Le aziende pubblicano gli importi determinanti in modo appropriato per il loro ambito.

Art. 73 cpv.2

Se l’assenza dal servizio dura più di un anno, il salario è dimezzato; l’ammontare del salario ridotto e dell’indennità di residenza, dell’indennità complementare, dell’indennità di soggiorno all’estero come pure dell’assegno familiare e di quello per i figli non ridotti non può essere inferiore alle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni oppure alle prestazioni a cui il funzionario avrebbe diritto in caso di invalidità secondo gli articoli 39-42 degli statuti della CPC del 24 agosto 199412. Una ripresa del lavoro, in ragione di almeno il 50 per cento e non inferiore a tre mesi, interrompe l’assenza; una ripresa inferiore interrompe l’assenza soltanto se il certificato medico non attribuisce la nuova assenza alle stesse cause.

Art. 77 cpv.1 lett. b e cpv.2 lett. d

In caso di infortunio professionale (art.7 cpv. 1 LAINF13 che cagioni lesioni corporali, invalidità o morte, o di pregiudizio alla salute conseguente a malattia professionale parificabile a un infortunio professionale (art. 9 LAINF), sorge il diritto alle seguenti prestazioni:

b. per il coniuge superstite e gli orfani una rendita calcolata in base alle disposizioni degli articoli 35-37 degli statuti della CPC del 24 agosto 199414 e al guadagno determinante; le rendite degli orfani di padre e di madre ammontano nondimeno, per un figlio, al 35 per cento del guadagno determinante e, per due figli, al 50 per cento di questo guadagno. In caso di nuove nozze, il coniuge superstite può chiedere l’indennità prevista nell’articolo 34 capoverso4 degli statuti della CPC del 24 agosto 1994.

Il computo delle prestazioni di assicurazione è disciplinato come segue:

d. i redditi conseguiti dal funzionario che ha ripreso parzialmente o totalmente la propria attività sono computati, per analogia, giusta l’articolo 20 capoverso1 lettera c degli statuti della CPC del 24 agosto 1994.

Art. 84 Passaggio in un altro servizio della Confederazione

(art. 53) Il funzionario che desidera passare dalla Posta alle Ferrovie federali svizzere (FFS) o nell’amministrazione generale della Confederazione deve chiedere debitamente lo scioglimento del rapporto di servizio.

Art. 86 Modificazione o scioglimento del rapporto di servizio per motivi gravi

(art. 55) L’autorità eleggente che intende modificare o sciogliere per un motivo grave il rapporto di servizio di un funzionario prima della scadenza del periodo amministrativo, deve dargli la possibilità di spiegarsi sui fatti e, se è il caso, sulla questione della colpa. In caso di licenziamento, è tenuta a comunicargli per scritto se lo scioglimento del rapporto di servizio vale come licenziamento per propria colpa, ai sensi degli statuti della CPC del 24 agosto 199415.

Art. 88 Mancata riconferma

(art. 57) L’autorità eleggente che non intende rinnovare il rapporto di servizio comunica per scritto al funzionario se il provvedimento vale come mancata riconferma per propria colpa, ai sensi degli statuti della CPC del 24 agosto 199416.

Art. 91 cpv.2 e 3

Se il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale è inammissibile, contro le decisioni di prima istanza emanate dalla Direzione generale della Posta può essere interposto ricorso al DATEC. Quest’ultimo decide definitivamente.

Le decisioni su ricorso emanate dalla Direzione generale della Posta per le quali non è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale sono definitive. Le aziende possono prevedere due istanze di ricorso per tali casi.

Art. 4 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2001.

20 dicembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz