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Ordinanza che vieta il gruppo «Al-Qaïda» e le organizzazioni associate

del 7 novembre 2001 (Stato 1° gennaio 2007)

Il Consiglio federale svizzero, in base agli articoli 184 capoverso 3 e 185 capoverso 3 della Costituzione federale2, ordina:

Art. 1 Divieto del gruppo

Il gruppo «Al-Qaïda» è vietato.

Il divieto si riferisce anche ai gruppi che gli succedono o che operano sotto un nome di copertura nonché alle organizzazioni o ai gruppi che, per quanto riguarda condotta, obiettivi e mezzi, corrispondono ad «Al-Qaïda» od operano su suo mandato.

Art. 2 Disposizioni penali

Chiunque, sul territorio svizzero partecipa a uno dei gruppi vietati secondo l’articolo 1, lo sostiene personalmente o materialmente, organizza azioni propagandistiche a sostegno dei suoi obiettivi, recluta o promuove in altro modo le sue attività, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, nella misura in cui non siano applicabili disposizioni penali più severe.3

È punibile anche chi commette il reato all’estero, se è arrestato in Svizzera e non è estradato. È applicabile l’articolo 7 capoversi4 e 5 del Codice penale4.5

Art. 3 Confisca di valori patrimoniali

Sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale6, segnatamente l’articolo 59 comma 3 e 4.

RU 2001 3040

Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 1° mag. 2002 (RU 2002 1646).

Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459).

Nuovo testo del per. giusta l'art. 334 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del

dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459).

Art. 4 Comunicazione delle decisioni

Le autorità competenti comunicano senza indugio e gratuitamente al Ministero pubblico della Confederazione e all’Ufficio federale di polizia le copie integrali di tutte le sentenze, decisioni di carattere penale e decisioni di non luogo a procedere.

Art. 5 Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore l’8 novembre 2001 ed è valida fino al 31 dicembre 2003.

La validità della presente ordinanza è prorogata fino al 31 dicembre 2005.7

La validità della presente ordinanza è prorogata fino al 31 dicembre 2008.8

Introdotto dal n. I dell’O del 5 dic. 2003 (RU 2003 4485).

Introdotto dal n. I dell’O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5425).