Fonte

122

Legge federale
che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico»
nonché le organizzazioni associate

del 12 dicembre 2014 (Stato 1° gennaio 2019)

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 12 novembre 20142,

decreta:

Art. 1 Divieto

I gruppi e le organizzazioni seguenti sono vietati:

  1. il gruppo «Al-Qaïda»;

  2. il gruppo «Stato islamico»;

  3. i gruppi che succedono al gruppo «Al-Qaïda» o al gruppo «Stato islamico» o che operano sotto un nome di copertura nonché le organizzazioni e i gruppi che, per quanto riguarda condotta, obiettivi e mezzi, corrispondono al gruppo «Al-Qaïda» o al gruppo «Stato islamico» o operano su loro mandato.

Art. 2 Disposizioni penali

Chiunque partecipa sul territorio svizzero a uno dei gruppi o a una delle organizzazioni vietati secondo l’articolo 1, mette a disposizione risorse umane o materiale, organizza azioni propagandistiche a loro sostegno o a sostegno dei loro obiettivi, recluta adepti o promuove in altro modo le loro attività, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

È punibile anche chi commette il reato all’estero, se è arrestato in Svizzera e non è estradato. È applicabile l’articolo 7 capoversi 4 e 5 del Codice penale3.

Il perseguimento e il giudizio dei reati di cui ai capoversi 1 e 2 sottostanno alla giurisdizione federale.

Art. 3 Confisca di valori patrimoniali

Sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale4 relative alla confisca di valori patrimoniali, segnatamente gli articoli 70 capoverso 5 e 72.

Art. 4 Referendum, entrata in vigore e durata di validità

La presente legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv. 1 Cost.). Sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.).

Entra in vigore il 1° gennaio 2015 con effetto sino al 31 dicembre 2018.

La durata di validità della presente legge è prorogata sino al 31 dicembre 2022.5